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Quesiti di carattere generale

Quesiti di Carattere generale ( pdf): Quesiti e chiarimenti di carattere generale relativi a procedure, regolamento, attività, controlli di prevenzione incendi, modulistica, servizio di vigilanza antincendio, ecc.[1]

La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti prevenzione incendi.

 

Circolare DCPREV prot. n. 4544 del 29-03-2022

Anno 2022 – Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.

 

Nota DCPREV prot. n. 19168 del 17-12-2021

Nota RPT. Emergenza epidemiologica COVID-19. Aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Richiesta di chiarimento in merito alla validità dei quinquenni di riferimento.

[…] si rappresenta, preliminarmente, che l’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. stabilisce che «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza… (omissis)».

In ambito formazione ex D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ciò comporta che i professionisti antincendio che non abbiano completato le 40 ore di aggiornamento quinquennale obbligatorio in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, possono mantenere valida la propria iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno sino a 90 giorni dopo la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 dicembre 2021).

Pertanto, il citato art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020 non detta una proroga tout court della scadenza del quinquennio di riferimento per l’aggiornamento dei professionisti antincendi bensì garantisce a questi ultimi solamente un lasso di tempo maggiore per poter completare il proprio obbligo formativo.

Conseguentemente, per coloro che hanno completato regolarmente l’aggiornamento obbligatorio entro il 26/8/2021, il nuovo quinquennio è iniziato il 27 agosto 2021 e le ore di formazione svolte successivamente a tale data vengono computate nel nuovo quinquennio, come peraltro correttamente segnalato anche nella nota di codesta Rete delle professioni tecniche.

Analoga considerazione, tuttavia, deve essere estesa anche a coloro che completano l’aggiornamento in data successiva alla scadenza prevista del proprio quinquennio di riferimento. Infatti, il provvedimento normativo sopra richiamato mantiene valido l’atto abilitativo sino al completamento dell’obbligo di aggiornamento che, in ogni caso, dovrà essere antecedente il novantesimo giorno dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per costoro, pertanto, il nuovo quinquennio di riferimento inizia il giorno successivo al completamento del previsto obbligo formativo, anche al fine di evitare la doppia computazione delle ore di formazione effettuate.

Di seguito, al fine di rendere più chiaro quanto è stato appena detto, si riportano due esempi:

  1. un professionista il cui quinquennio di riferimento è scaduto il 26 agosto 2021, completa invece l’obbligo formativo in data 30 dicembre 2021; per costui, quindi, il nuovo quinquennio inizia il 31 dicembre 2021 e le ore di aggiornamento svolte successivamente a tale data vengono computate nel nuovo quinquennio;
  2. un professionista il cui quinquennio di riferimento è scaduto il 10 maggio 2021, ha completato invece l’obbligo formativo in data 1° luglio 2021; per costui, quindi, il nuovo quinquennio è iniziato il 2 luglio 2021 e le ore di aggiornamento svolte successivamente a tale data vengono computate nel nuovo quinquennio.

 

Nota DCPREV prot. n. 15826 del 21-10-2021

Richiesta chiarimenti della Rete delle professioni tecniche prot. n. 441/2021. Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio di cui al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.

[…] in riscontro alla richiesta di chiarimenti … in merito all’applicazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. dell’art. 103 comma 2 del D.L. n.18/2020 e s.m.i., si rappresenta quanto segue.

Si evidenzia, innanzitutto, che l’originaria formulazione dell’art. 103 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, è stata in ultimo modificata dall’art. 3-bis della legge 27 novembre 2020, n. 59 come di seguito riportato: «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza…(omissis)». In tale modo è stato eliminato il termine temporale di proroga originariamente previsto ed è stato inserito un riferimento legato alla durata dello stato di emergenza pandemica.

Di recente, la legge 16 settembre 2021, n. 126 ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» e, in particolare, ha previsto che lo stato di emergenza epidemiologica fosse prorogato al 31 dicembre 2021.

Ciò premesso, applicando le suddette previsioni di legge alla formazione in materia antincendio ex D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., si ritiene che anche i professionisti antincendio che non abbiano completato le 40 ore di aggiornamento quinquennale obbligatorio in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, possono mantenere valida la propria iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno sino a 90 giorni dopo la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, 31 dicembre 2021).

Ciò premesso, applicando le suddette previsioni di legge alla formazione in materia antincendio ex D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., si ritiene che anche i professionisti antincendio che non abbiano completato le 40 ore di aggiornamento quinquennale obbligatorio in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, possono mantenere valida la propria iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno sino a 90 giorni dopo la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, 31 dicembre 2021).

A conferma di quanto sopra, si allega il documento datato 14 settembre 2021 elaborato dal Servizio Studi della Camera dei deputati che, nel paragrafo «Proroga della validità di atti e documenti», fornisce un’interpretazione normativa in linea con quanto sopra.

Si evidenzia infine che la Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica ha dato puntuale informazione, per gli aspetti di competenza, dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento sia ai Consigli nazionali delle professioni che alle strutture territoriali del Corpo, in ultimo, con nota DCPREV. prot. n. 16655 del 09/12/2020.

 

Circolare DCPREV prot. n. 5008 del 06-04-2021

Anno 2021 – Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.

 

Circolare DCPREV prot. n. 14809 del 06-11-2020.

Attività di prevenzione incendi dei Comandi dei Vigili del fuoco.

 

Circolare DCPREV prot. n. 6554 del 20-05-2020

Anno 2020 – Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006

 

Circolare DCPREV prot. n. 9723 del 26-06-2019

Istanze di deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Chiarimenti.

 

Circolare DCPREV prot. n. 3040 del 28-02-2019.

Anno 2019 – Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006

L’attività di vigilanza ispettiva svolta dai Comandi VV.F. ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006, proseguirà anche per l’anno 2019.

In coerenza con le iniziative avviate negli anni precedenti saranno oggetto di controllo le attività, ricomprese nell’allegato I al DPR 151/2011, che qualifichino maggiormente il territorio della regione interessata, fermo restando le indicazioni già fornite con la Lett. Circ. prot. n. 5443 del 28/05/2009 sui criteri da adottare per la loro selezione.

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Circolare DCPREV prot. n. 3039 del 28-02-2019.

Anno 2019 – Controlli a campione di prevenzione incendi su attività in categoria A e B, ai sensi dell’art. 4. comma 2 del D.P.R. 151/2011

Anche per l’anno 2019 proseguiranno i controlli a campione sulle S.C.I.A., relative ad attività di categoria A e B, che perverranno ai Comandi VF e dovranno riguardare le diverse attività presenti sul territorio per una percentuale non interiore al 8% individuate a sorteggio, con priorità per le attività di categoria B.

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Circolare DCPREV prot. n. 11197 del 14-08-2018

Attività di accertamento dell’idoneità tecnica per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro – Raccomandazioni circa l’impiego degli estintori portatili.

 

Circolare DCPREV prot. n. 2852 del 28-02-2018

Anno 2018 – Controlli a campione di prevenzione incendi su attività in categoria A e B, ai sensi dell’art. 4. comma 2 del D.P.R. 151/2011.

Anche per l’anno 2018 proseguiranno i controlli a campione sulle S.C.I.A., relative ad attività di categoria A e B, che perverranno ai Comandi Provinciali e dovranno riguardare le diverse attività presenti sul territorio per una percentuale non inferiore al 8%. individuate a sorteggio, con priorità per le attività di categoria B.

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Circolare DCPREV prot. n. 2851 del 28-02-2018

Anno 2018 – Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006

L’attività di vigilanza ispettiva svolta dai Comandi provinciali VVF ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006, proseguirà anche per l’anno 2018.

In coerenza con le iniziative avviate negli anni precedenti saranno oggetto di controllo le attività di tipo industriale, artigianale e commerciale, ricomprese nell’allegato I al DPR 151/2011, che qualifichino maggiormente il territorio della regione/provincia interessata fermo le indicazioni già fornite con la Lett. Circ. prot. n. 5443 del 28/05/2009 sui criteri da adottare per la loro selezione.

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Nota DCPREV prot. n. 2094 del 12-02-2018

Quesito relativo alla compilazione e firma del modello DICH IMP in caso di impianti di controllo del fumo e del calore installati in attività soggette ai controlli VVF.

[…] si conferma che, in accordo alle previsioni del dM Interno 20/12/2012 e del dM Interno 03/08/2015, è necessario predisporre il progetto di tutti gli impianti di protezione attiva a servizio di un’attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco e, in particolare, degli impianti di controllo del fumo e del calore. Considerato che questi ultimi non rientrano nel campo di applicazione del dM Sviluppo Economico 37/2008, il d.M. Interno 20/12/2012 prevede, per essi, la compilazione del modello DICH_IMP ai fini della S.C.I.A. Il responsabile tecnico della impresa incaricata della realizzazione dell’intero impianto è il soggetto designato alla predisposizione e firma del modello DICH_IMP.

In caso di intervento di imprese “intermedie” per l’installazione di materiali o componenti specifici dell’impianto di controllo del fumo e del calore, il responsabile della firma del modello DICH_IMP avrà cura di raccogliere nella “Relazione con le tipologie di materiali e componenti utilizzati” le dichiarazioni e certificazioni ritenute utili ai fini del modello (certificazioni, dichiarazioni di corretta posa in opera, relazioni di collaudo, …). Le imprese “intermedie”, pertanto, sono tenute alla sola predisposizione e compilazione della corretta posa in opera relativa all’installazione di materiali o componenti specifici dell’impianto di controllo del fumo e del calore.

Si ricorda, infine, che la “Relazione con le tipologie di materiali e componenti utilizzati” è uno dei tre allegati obbligatori al modello DICH_IMP da mettere a disposizione presso il responsabile dell’attività ai fini di eventuali controlli della SCIA.

 

Nota DCPREV prot. n. 4597 del 06-04-2017

Tempistica di presentazione dell’Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio – art. 5 del D.P.R. 151/2011.

[…] si rappresenta innanzitutto che l’art. 5 comma 2 del D.M. 7 agosto 2012, come peraltro meglio esplicitato nella relativa modulistica di prevenzione incendi (PIN 3_2014), prevede che la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio sia presentata al Comando VF entro i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del D.P.R. 151/2011, a decorrere dalla data di presentazione della prima Segnalazione certificata di inizio attività.

Tale previsione normativa consente un’agevole gestione del rinnovo dell’attestazione periodica nel caso di modifiche ad una singola attività soggetta o nel caso di semplici attività principali comprendenti anche altre attività secondarie.

Per attività di tipo complesso o di notevoli dimensioni, invece, nelle quali tipicamente coesistono molte attività singolarmente soggette agli obblighi del D.P.R. 151/2011, potrebbero tuttavia emergere specifiche esigenze o particolari problematiche che mal si conciliano con l’indicazione generale fornita dal D.M. 7 agosto 2012.

In tali contesti, per alcune delle diverse attività soggette, e per esigenze di carattere interno, il responsabile potrebbe allora optare per mantenere tempistiche differenziate di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico; tipico esempio potrebbe essere il caso di un fabbricato adibito ad uffici – ex n. 71 dell’allegato 1 al D.P.R. 151/2011 – a servizio di un complesso industriale, od ancora, singoli plessi indipendenti di una più generale ed estesa struttura sanitaria.

Si ritiene quindi che, fermo restando quanto previsto dal citato D.M. 7 agosto 2012, particolari e singole casistiche debbano essere sottoposte ad una valutazione ad hoc.

 

Circolare DCPREV prot. n. 6098 del 13-05-2016

Onerosità servizi a pagamento amministrazioni statali.

 

Circolare DCPREV prot. n. 3272 del 16-03-2016

Chiarimenti sulle procedure di deroga.

 

Circolare DCPREV prot. n. 10759 del 16-09-2015

Servizio di vigilanza antincendio reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Precisazioni.

 

Nota DCPREV prot. n. 14535 del 10-12-2014.

Servizi di prevenzione incendi per le amministrazioni delle Stato.

[…] nel vigente quadro normativo, questa Direzione ritiene che anche le Amministrazioni dello Stato siano tenute al pagamento dei servizi di prevenzione incendi effettuati dal C.N.VV.F.

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Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013

Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi. Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell’avviso che nell’applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all’interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio.

 

Circolare DCPREV prot. n. 5457 del 22-04-2013

D.P.R.151/11.

Come è noto, il D.P.R.151/11 ha modificato l’elenco delle attività soggette agli adempimenti e ai controlli di prevenzione incendi, introducendone alcune e modificando i parametri di assoggettabilità per altre. A seguito di ciò, sono stati avviati i lavori – anche in sinergia con le altre Amministrazioni interessate – necessari alla definizione di specifiche regole tecniche per alcune di queste attività (asili nido, interporti, autodemolizioni, campeggi, ecc.).

Nelle more dell’emanazione di tali provvedimenti – che, si ricorda, devono essere sottoposti anche alla procedura di informazione in sede comunitaria – si invitano codesti Uffici a tener conto del contenuto del comma 3 dell’art. 15 del D.Lgs.139/06, laddove viene richiamata l’applicazione dei criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presentì altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate, evitando la diffusione di indirizzi territoriali che possono risultare non in linea con i provvedimenti in corso di elaborazione.

 

Circolare DCPREV prot. n. 5307 del 19-04-2013

D.P.R. n. 151/2011 – Regolamento di semplificazione prevenzione incendi – Nuovi procedimenti e regime dell’imposta di bollo.

È pervenuta da parte della Agenzia delle Entrate, Direzione Normativa, la nota n. 954­-23/2013 del 19/03/2013, di riscontro ad apposito quesito dalla scrivente Direzione Centrale, formulato il 24/04/2012, in ordine all’applicazione del regime dell’imposta di bollo a seguito delle novità introdotte dal regolamento di semplificazione di cui al D.P.R. n. 151/2011.

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Nota DCPREV prot. n. 4117 del 27-03-2013.

Quesito D.P.R. 151/11. Verifica di completezza formale della SCIA. Documentazione certificativa relativa alla resistenza al fuoco delle strutture.

[…] Con particolare riguardo alla richiesta di indirizzi sulla verifica delle certificazioni allegate alla SCIA, si ricorda che il D.M. 7 agosto 2012, dando attuazione al comma 7 dell’art. 2 del D.P.R. 151/11 e ai principi di uniformità, trasparenza e speditezza dell’azione amministrativa ivi richiamati, ha inteso demandare ai professionisti l’attestazione della conformità dell’attività, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, fermo restando il compito del Comando Provinciale VF di effettuare verifiche e controlli attraverso specifiche visite tecniche.

Si ritiene che la verifica di completezza formale consista nel controllo della presenza dei documenti richiesti (SCIA, asseverazione e certificazioni elencate nell’asseverazione).
I controlli di merito di tale documentazione possono essere svolti nell’ambito delle visite tecniche ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011 e dall’art. 19 del D.l.gs. 139/2006.
Pertanto, non si ritiene necessario attivare controlli sistematici, oltre quello della completezza formale, sulla documentazione allegata alla SCIA.

 

Nota DCPREV prot. n. 2285 del 15-02-2013.

Quesito configurazione del reato di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 139/2006.

Con riferimento al quesito in oggetto …, si rimanda alla circolare n. 13061 del 6/10/2011 … ed alla circolare n. 5555 del 18/4/2012 …. Ciò fatte salve le diverse disposizioni eventualmente impartite dalla competente Procura della Repubblica.

 

Nota DCPREV prot. n. 2120 del 14-02-2013.

Quesito interpretazione del silenzio assenso sulla richiesta di esame progetto.

Con riferimento al quesito in oggetto …, si rinvia al chiaro disposto dell’art. 20, comma 4, della Legge n. 241/1990.

 

Lettera circolare prot. n. 14724 DCPREV del 26-11-2012

Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al d.P.R. 151/2011. Disposizioni per l’asseverazione.

L’allegato I al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 elenca le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che vengono distinte nelle tre categorie (A, B, C) in ragione della loro complessità sotto il profilo antincendio.

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Circolare DCPREV prot. n. 5555 del 18-04-2012

D.P.R. 151/2011 artt. 4 e 5. Chiarimenti applicativi.

Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti in ordine all’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del DPR 151/2011, quando questa è presentata al Comando oltre i tempi stabiliti dalla normativa. Pervengono altresì quesiti sulle procedure da attuare a seguito di visita tecnica con esito negativo, nonché sul ricorso allo strumento della SCIA quando l’utente intende realizzare ed utilizzare, rispetto al progetto approvato, solo parte di una struttura, generalmente caratterizzata da rilevanti dimensioni e complessità.

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Circolare DCPREV prot. n. 14011 del 26-10-2011

Autorizzazione all’espletamento dei servizi di vigilanza antincendio.

Si fa seguito a precedenti indicazioni fomite sull’argomento, per significare che le contingenti difficoltà di natura finanziaria impongono la necessità di limitare ad ipotesi imprescindibili la prestazione dei servizi di vigilanza non obbligatori, il cui costo per l’amministrazione, in termini di personale e mezzi impiegati, non trovando adeguala copertura, alimenta, come noto, una voce fortemente in perdita nell’ambito delle risorse che confluiscono nel Fondo di Amministrazione per il personale.

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Circolare prot. n. 5238/4122/32Q1 del 24-10-2011

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Obblighi e poteri di intervento in materia di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro

Nell’ambito delle missioni istituzionali del Ministero dell’Interno, chiamato ad assicurare la sicurezza, intesa in senso lato, della collettività, assume un rilievo preminente la materia della prevenzione incendi, che costituisce, tra l’altro, uno dei cardini per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Lettera circolare DCPREV n. 13061 del 06-10-2011

Nuovo regolamento di prevenzione incendi – d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Primi indirizzi applicativi.

Con circolare n. 4865 del 5 ottobre 2011, a firma del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è stata richiamata l’attenzione delle SS.LL. sull’imminente entrata in vigore, 7 ottobre 2011, del nuovo regolamento di prevenzione incendi, richiamato in oggetto.

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Circolare DCPREV n. 4865 del 05-10-2011

Nuovo regolamento di prevenzione incendi – d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

In data 22 settembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 il “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 7 ottobre.

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Nota DCPREV prot. n. 8280 del 08-06-2011

Dismissione di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi.

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale. (*)

(*) In merito a un parere richiesto dalla Regione sulla dismissione di un deposito di oli minerali (con allegata documentazione tecnica nella quale vengono indicate le modalità di svuotamento e bonifica dei serbatoi), si fa notare che non esistono disposizioni che prevedano espressamente la necessità di un parere formale da parte dei Vigili del Fuoco. Inoltre:

  • le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi non prevedono alcun procedimento di controllo per le fasi relative a dismissioni di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi;
  • la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio durante le operazioni di cantiere, se previsto, di dismissione di attività soggette per legge a controllo VVF dovrà essere accertata nell’ambito più vasto del settore della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008.

 

Nota DCPREV prot. n. 3197 del 09-03-2011

Intestazione del Certificalo di Prevenzione incendi nel caso di specie: «Intestazione, da parte di ditte specializzate, di impianti di cogenerazione all’interno di aziende a diversa ragione sociale».

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale. (*)

(*) Il quesito è relativo all’installazione di impianti di cogenerazione da parte di ditte specializzate nella produzione di energie da fonti rinnovabili o combustibili biologici, all’interno del sedime di altre aziende a diversa ragione sociale.
I vari casi descritti possono essere regolati da appositi accordi contrattuali tra le parti, individuando il titolare degli impianti comuni. I soggetti possono richiedere anche separatamente il CPI, purché adempiano gli obblighi di legge (art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, art. 5 del D.P.R. n. 37/98, ecc..) e concordino gradi di responsabilità, obblighi di cooperazione, obblighi di esercizio, divieti e quant’altro negli accordi citati.
Questi casi riguardano in genere aziende che installano impianti per lo sfruttamento del biogas da discarica o dalla fermentazione di prodotti naturali ovvero impianti per la produzione di energia o gas dalla combustione di biomasse per il successivo impiego in impianti di cogenerazione.
In quasi tutti i casi, ancorché la zona di installazione degli impianti dell’azienda ospitata sia ben definita e recintata, alcuni impianti o parti di impianto possono essere in comune oppure insistenti su aree dell’azienda ospitante (per esempio: impianti di cogenerazione per lo sfruttamento del biogas da discarica – azienda X all’interno dell’azienda Y – la cui rete di captazione e convogliamento insiste nel corpo della discarica appartenente all’azienda Y) oppure può addirittura esistere una connessione nella parte impiantistica (esempio: fornitura di biomasse dell’azienda ospitante a quella ospitata e la conseguente restituzione dì parte dell’energia termica od elettrica prodotta dall’azienda ospitata a quella ospitante).
In alcuni casi anche i presidi antincendio possono essere in comune (ad esempio, l’impianto idrico antincendio, di proprietà e gestito dall’azienda ospitante, può essere unico per entrambe le aziende).

 

Lettera circolare DCPREV prot. n. 8269 del 20-05-2010

Le deroghe alle norme di prevenzioni incendi – Indirizzi sui criteri di ammissibilità.

La problematica dell’individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, si può ritenere definitivamente risolta, anche alla luce dei contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative, che introduce l’ingegneria della sicurezza antincendio.

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Lettera circolare prot. n. 11497 del 17-09-2009

Autorizzazione servizio di vigilanza antincendio. Lettera Circolare n. 5 MI.SA. del 12 aprile 2000.

A parziale modifica di quanto stabilito dalla Lettera Circolare n. 5 MI.SA. del 12 aprile 2000, nell’ottica di un decentramento delle competenze, tenuto conto dell’esperienza acquisita e in considerazione dell’evoluzione del servizio nel corso degli ultimi anni […].

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Superata dalla lettera circolare DCPREV prot. n. 14011 del 26-10-2011.

 

Lettera circolare prot. n. 5443 del 28-05-2009

Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 139/2006.

Proseguendo le iniziative avviate con Lettera-circolare prot. n. P368/4101 sott. 72/F del 19 marzo 2008, con la quale erano state fomite alcune indicazioni relativamente all’attività di vigilanza esercitata dal CNVVF, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, si intende con la presente, anche per l’anno 2009, evidenziare gli elementi di indirizzo, cui dovranno ispirarsi le SS.LL. nell’esercizio della suddetta azione di vigilanza.

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Circolare DCRISFIN (Dir. Centr. Ris. Fin.) prot. n. 12013 del 20-05-2009.

Ricevute dei versamenti su conto corrente di Tesoreria intestati all’Amministrazione pubblica – Imposta di bollo per i servizi di prevenzione incendi.

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette copia dell’interpello n. 954-33625/2009 del 13 maggio 2009 dell’Agenzia dell’Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso relativo all’oggetto, dal quale si evince che le ricevute dei pagamenti effettuati a mezzo conto corrente postale a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato da parte degli utenti che richiedono i servizi di prevenzione incendi rientra nella previsione esentativa di cui all’articolo 7 della tabella allegata al D.P.R. 642/72.

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Imposta di bollo sui pagamenti effettuati a mezzo c/c postale a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato per i servizi di prevenzione incendi: Relativamente ai versamenti per i servizi di prevenzione incendi su conto corrente postale a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato si chiarisce che, non è dovuta l’imposta di bollo di 1,81 per i versamenti superiori a 77,47 (Lire 150.000), effettuati a mezzo di conto corrente postale in quanto tali documenti sono esenti dall’imposta di bollo e tale esenzione prescinde dalla causale del pagamento (Chiarito con nota dell’Agenzia dell’Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso prot. n.954-33625/2009 del 13 maggio 2009).

 

Lettera circolare prot. n. P1010/4101 sott. 72/C(2)3 del 18-07-2005

Articolo 6 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuovo art. 10 bis Legge 241/90: applicazione ai procedimenti di prevenzione incendi.

L’art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) inserisce nella legge 7 agosto 1990, n. 241, il nuovo articolo 10 bis “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”.

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Circolare prot. n. UCI 40/4101 del 19-01-2005 

Prevenzione incendi e Legge 07 agosto 1990 n. 241.

In un quadro di larga valutazione di legittimità ed opportunità delle scelte e dei comportamenti amministrativi, il monitoraggio compiuto su alcuni comandi campione da parte dell’Ufficio Centrale Ispettivo di questo Dipartimento ha evidenziato un’applicazione della normativa ex Legge n. 241/90, nel settore della prevenzione incendi, spesso non congrua con i criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità affermati dal legislatore.

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Nota prot. n. P2043/4118 sott. 20/C5 del 17-01-2005

Applicazione D.M. n° 261 del 22 febbraio 1996.

[…] si concorda con i pareri espressi da codesti Uffici (*) ….

(*) Il quesito è relativo alla classificazione delle manifestazioni espositive e commerciali di carattere non permanente, ai fini della richiesta del servizio di vigilanza antincendio. Il D.M. n. 261 del 29 febbraio 1996 prevede al punto f) dell’art. 4) l’obbligo di chiedere il servizio di vigilanza antincendio per:

1) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 m2;
2) fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 m2 al chiuso e 10.000 m2 all’aperto.

Molto spesso vengono organizzate, utilizzando strutture mobili in acciaio e/o alluminio con copertura in materiale combustibile (tendostrutture), ovvero edifici o luoghi al chiuso ordinariamente destinati ad altra attività (p.e. ville antiche, broletti, recuperi di archeologia industriale, ecc.) delle manifestazioni espositive e commerciali denominate “fiere cittadine”. Si chiede di chiarire se dette manifestazioni denominate “fiere cittadine” debbano essere ricomprese esclusivamente alla voce 2) del punto f), ovvero se tali manifestazioni debbano comunque essere considerate delle mostre, esposizioni e quindi ricomprese alla voce 1) del punto f).
Il Comando (con parere condiviso dalla Direzione) è dell’avviso che, considerata la provvisorietà delle strutture o la loro occasionale destinazione d’uso, tali manifestazioni, causa il maggior pericolo d’incendio, debbano essere comunque ricomprese alla voce 1) e soggette all’obbligo della vigilanza per superfici espositive superiori a 2000 mq. Quanto sopra anche in considerazione di quanto espresso dalla legge n° 7 del 11.01.2001 (G.U. n° 126 del 01.02.2001) che definisce le manifestazioni fieristiche i “quartieri fieristici” e, all’art. 4, le modalità autorizzative di tali complessi.

 

Nota prot. n. P33/4101 sott. 106/16 del 18-03-2004.

D.M. 16 febbraio 1982. – Titolarità Certificato Prevenzione Incendi.

[…] lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione (*)

 (*) Il quesito è inerente alla problematica della titolarità del certificato di prevenzione incendi nel caso di coesistenza di più titolari.
Premesso che nel caso in cui il titolare dell’attività non coincida con il gestore della stessa valgono le disposizioni riportate nella lettera circolare prot. n. P1113/4101 del 31-07-1998, qualora le attività soggette a controllo VVF siano effettivamente gestite da differenti titolari (intesi come titolari dell’autorizzazione amministrativa prevista per l’esercizio, dell’attività stessa) ed esistano aspetti di interconnessione dal punto di vista impiantistico o comunque della sicurezza antincendio, il certificato di prevenzione incendi deve essere unico, eventualmente cointestato. In tal caso dovrà essere chiaramente indicata l’eventuale ripartizione degli obblighi di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 37/98 tra i diversi titolari.

 

Nota prot. n. P77/4101 sott. 72/E del 04-07-2002

Complessi edilizi a gestione unica – Durata della validità del Certificato di P.I.

[…] si conferma che i contenuti di cui alla Lettera Circ. prot. n. P725/4122 sott. 67 del 4.6.2001 trovano esclusiva applicazione per le attività espressamente elencate nella stessa allorché ricorrano le previste condizioni (assoggettabilità dell’attività principale; unicità gestionale; esistenza di una o più attività singolarmente soggette a servizio di quella principale).

(*) In base ai due quesiti di cui sopra si forniscono due esempi utili a chiarire:
Att. 43 e 91 del DM 16/2/82 -> scadenza CPI 6 anni.
Att. 83 e 91 del DM 16/2/82 -> scadenza CPI 3 anni.

 

Nota prot. n. P846/4134 sott. 58 del 17-07-2001

Determinazione del versamento da richiedere per l’espletamento della pratica di prevenzione incendi.

[…] lo scrivente Ufficio concorda con l’interpretazione data da codesti Uffici in materia di determinazione del versamento da richiedere per l’espletamento della pratica di prevenzione incendi inerente un’attività generale comprendente più attività singolarmente soggette, anche se individuate dal medesimo punto dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Per i casi specifici prospettati, si conferma che ogni locale caldaia (att. 91) e ogni serbatoio o gruppo di serbatoi per g.p.l. posto a distanza superiore a m. 15 rispetto ad altro serbatoio o gruppo di serbatoi (att. 4/b), costituiscono attività distinte e per ognuna di esse va richiesto il corrispondente importo di versamento.

Circolare prot. n. P725/4122 sott. 67 del 04-06-2001

Complessi edilizi ad uso civile a gestione unica comprendenti più attività ricadenti nel D.M. 16 febbraio 1982 – Validità del Certificato di Prevenzione Incendi.

Si è avuto modo di constatare che tra i Comandi Provinciali VV.F. esiste disuniformità di atteggiamento in tema di validità temporale dei certificati di prevenzione incendi che vengono rilasciati per i complessi edilizi di cui all’oggetto, in cui l’attività principale è individuata tra quelle contemplate ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

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Nota prot. n. P350/4101 sott. 106/16 del 27-03-2001

Procedure relative alla variazione di titolarità del Certificato di prevenzione incendi.

In riscontro al quesito … sulle procedure da seguire per il cambio di titolarità del Certificato di Prevenzione Incendi, si forniscono le seguenti precisazioni:

A) C.P.I. in corso di validità.

Il Comando potrà procedere al cambio di titolarità una volta che abbia acquisito:

  • istanza del nuovo soggetto che subentra quale titolare dell’attività
  • dichiarazione del precedente intestatario del C.P.I., attestante che l’attività, all’atto della cessione, è invariata rispetto a quanto rilevato al momento del rilascio del C.P.I.

La suddetta procedura non ricade tra i servizi a pagamento di cui alla legge n. 966/1965, e la validità del C.P.I. a seguito del cambio di titolarità non può subire modifiche.

B) C.P.I. scaduto o da rinnovare.

In tale circostanza si segue la normale procedura del rinnovo del C.P.I., di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 37/1998.

 

Nota prot. n. P103/4101 sott. 72/E del 01-02-2001

Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 37/98 e D.M. 4 maggio 1998.

Codesto Ufficio … chiede di conoscere se il Comando, nella trattazione di una pratica di rinnovo del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 37/98 per un’attività non disciplinata da specifica regola tecnica di prevenzione incendi, può richiedere ulteriori misure di sicurezza ritenendo quelle esistenti insufficienti, anche se validate dal Comando stesso in occasione del primo rilascio del C.P.I. Al riguardo, giova ricordare che l’art. 14 del D.P.R. n. 577/82 demanda ai Comandi Provinciali VV.F. il compito non solo della verifica della rispondenza alle norme e di criteri tecnici di prevenzione incendi, ma anche della valutazione dei fattori di rischio la quale, soprattutto a fronte di attività non normate, costituisce il parametro di riferimento a cui subordinare l’emissione dell’atto tecnico – amministrativo.

Ciò premesso, si conferma che, qualora in sede di esame degli atti connessi alla pratica di un’attività di cui viene richiesto il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, il Comando dovesse nutrire dubbi sull’idoneità dei mezzi di protezione antincendio riportati sul certificato stesso, può legittimamente – ma senza oneri finanziari aggiuntivi per l’utente – fare eseguire un sopralluogo al fine di verificare direttamente i fattori di rischio connessi alla tipologia di attività e richiedere, ove ritenuto necessario, l’adeguamento di misure e mezzi antincendio. Resta inteso che l’intero procedimento dovrà essere contenuto nei termini temporali previsti dal D.P.R. n. 37/98. Ad adeguamento avvenuto, l’interessato inoltrerà al Comando istanza di sopralluogo a cui – rispondendo così al secondo quesito – è connesso il versamento d’importo corrispondente alla durata del servizio previsto per i sopralluoghi dal D.M. 4 maggio 1998.

 

Lettera circolare prot. n. P48/4101 sott. 72/C.2 (2) del 11-01-2001.

Servizio di prevenzione incendi.

La legge 7 agosto 1990, n. 241 ed il decreto legislati­vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, hanno chiaramente fissato i principi ai quali deve essere informata l’azione amministrativa pubblica, con particolare richiamo a quelli afferenti alla trasparenza, efficienza ed efficacia.

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Circolare prot. n. P959/4101 sott. 106/17 del 15-09-2000

Rilascio certificato prevenzione incendi per le attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982 gestite dall’Amministrazione della Difesa.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri … ha rappresentato a questo Ufficio che i Comandi Provinciali VV.F. in indirizzo non hanno attivato il procedimento finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi richiesto per le attività di deposito carburanti situate nell’ambito di alcune strutture militari dell’Arma, opponendo – quale motivazione al diniego – il contenuto della nota di chiarimento di questo Ispettorato prot. n. P73/4101 sott. 106/17 del 9 febbraio 1999 …

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Nota prot. n. P513/4101 Sott 72/E del 22-06-2000.

Modalità in seno ad organi collegiali – art. 3 comma 6 D.P.R. 37/98

L’art. 3, comma 6, del DPR 37/1998 ha previsto, al fine di evitare duplicazioni, che il sopralluogo effettuato dal Comando nell’ambito di organi collegiali è da ritenersi anche valido ai fini degli accertamenti previsti al comma 2 del citato articolo. Si ritiene comunque che quanto sopra si applichi alle sole attività oggetto di controllo da parte dell’organo collegiale, del quale fa parte il Comando VV.F.

(*) TTenuto conto che agli stabilimenti e impianti che comprendono più attività deve essere rilasciato un unico Certificato di Prevenzione Incendi, il quesito è volto a conoscere se il componente dei Vigili del fuoco possa esprimersi in seno alla Commissione favorevolmente anche in presenza di difformità alla normativa antincendio delle altre eventuali attività presenti.
Il quesito ha come riferimento il caso di attività industriali e civili complesse dove sia presente un deposito oli minerali, ma può essere esteso alle altre attività in cui il personale dei Vigili del fuoco effettua sopralluoghi nell’ambito di organi collegiali previsti dalla vigente normativa.

 

Nota prot. n. P369/4101 del 24-05-2000. Ferrovie dello Stato S.p.A. – Legge 26 aprile 1974, n. 191.

In relazione a quanto prospettato …, si chiarisce che l’esclusione – peraltro ribadita dal Consiglio di Stato nel parere n. 2386/94 in data 20 settembre 1995 – delle Ferrovie dello Stato S.p.A. dall’obbligo di richiedere ai Vigili del Fuoco il controllo ai fini della prevenzione incendi, è da intendere circoscritta alle attività e agli impianti di stretta pertinenza ferroviaria.

Per questi ultimi, sempreché soggetti a pericoli d’incendio, la Soc. Ferrovie dello Stato, ai sensi dell’art. 33 della legge 26 aprile 1974, n. 191, ha l’obbligo di richiedere ai competenti Comandi VV.F. il solo parere inerente l’organizzazione antincendi da porre in essere nonché le apparecchiature ed i mezzi di spegnimento da predisporre.

Si chiarisce, infine, che eventuali altre attività, da chiunque gestite, presenti all’interno di stazioni o complessi ferroviari che non siano funzionalmente connesse all’organizzazione tecnica e logistica del trasporto ferroviario, sono soggetti agli obblighi di cui alla legge n. 966/1965 e D.P.R. n. 37/1998 qualora ricomprese nell’elenco delle attività allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

 

Nota prot. n. P401/4101 sott. 106 del 18-05-2000

Legge n. 46 del 1990. D.M. 4 maggio 1998. Dichiarazioni di conformità.

Si riscontra la nota indicata al margine per rappresentare il parere di questo Ufficio in merito al quesito prospettato, relativo alla possibilità di presentare in allegato alla domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi, i certificati di collaudo in alternativa alle dichiarazioni di conformità. Al riguardo, questo Ufficio fa presente che il rilascio della dichiarazione di conformità è un atto imposto dalla legge n. 46/1990 e che tale legge conferisce alla dichiarazione di conformità i requisiti sufficienti a renderla equivalente, ai fini del rilascio del C.P.I., al certificato di collaudo.

Atteso, quindi, che ogni impianto realizzato successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 46 del 1990 è corredato della relativa dichiarazione di conformità, nel D.M. 4 maggio 1998 non è stata fatta menzione dei certificati di collaudo. Tali documenti, infatti, attestano quanto gli installatori sono obbligati a dichiarare in forza di legge assumendo le relative responsabilità nei riguardi degli aspetti di sicurezza.

 

Lettera circolare n. 5 MI.SA. del 12-04-2000

Servizio di vigilanza antincendio reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1999. Considerazioni ed indirizzi.

[…] Il livello raggiunto dal servizio di vigilanza antincendio reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è per gran parte da attribuire all’attuazione del regolamento emanato con Decreto del Ministro dell’Interno del 22 febbraio 1996, n° 261, che ha apportato sostanziali innovazioni rispetto alle previgenti disposizioni, individuando chiaramente le attività di spettacolo e trattenimento per le quali la vigilanza da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è da ritenersi indispensabile e stabilendo altresì il numero dei Vigili del Fuoco chiamati a svolgere il suddetto servizio.

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Lettera circolare n. 13 MI.SA 99 Prot. n° P627/4101 sott. 72/C2 del 22-05-1999

Servizio di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi. Criteri e modalità di utilizzazione del fondo di cui all’art. 61 del C.C.N.L. emanato con D.P.C.M. del 26/2/1996.

L’art. 65 del D.P.R. n. 335 del 1990 ha stabilito le modalità di costituzione del fondo per compen­sare la produttività collettiva e per il migliora­mento dei servizi.

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Lettera circolare prot. n. P03/4101 sott. 72/E del 05-02-1999

Articolo 4 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 – Istanza di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi presentate in data successiva alla scadenza

[…] la disposizione prevista all’art. 4 del DPR 37/98 non contiene alcun riferimento alla normativa cui assoggettare i casi di ritardo e pertanto, tenendo conto delle finalità del regolamento, ha ritenuto che i Comandi possono procedere al rinnovo del Certificato, secondo le procedure stabilite nell’art. 4 del DPR 37/98, anche nei casi in cui l’istanza sia prodotta oltre il termine di scadenza. L’Ufficio interpellato ha precisato altresì che ricade nell’ambito dell’attività l’aver proseguito l’esercizio della stessa in assenza del Certificato di prevenzione Incendi in corso di validità.

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Lettera circolare prot. n. P1434/4101 sott. 72/E del 19-10-1998

Articolo 4 del D.P.R. n. 37/1998 – Rinnovo del certificato di prevenzione incendi – Chiarimenti

Pervengono a questo Ministero numerosi quesiti in merito all’art. 4 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 relativo al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi. Al riguardo, al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione del citato disposto normativo e tenendo conto altresì delle finalità del regolamento, si forniscono i seguenti chiarimenti.

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Lettera circolare prot. n. P1113/4101 sott. 72/E del 31-07-1998.

Titolare dell’attività soggetta a rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincidente con il gestore della stessa. Chiarimenti sugli adempimenti procedurali di prevenzione incendi.

Pervengono a questo Ufficio quesiti in merito ai casi in cui il titolare dell’attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincide con il gestore della stessa, in quanto trattasi di soggetti diversi, con rapporti regolati da contratti. Al riguardo, per quanto attiene gli adempimenti procedurali previsti dal DPR n. 37 del 1998 e dal successivo decreto ministeriale 4 maggio 1998, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

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Nota prot. n. P1483/4101 sott. 72/E.

Rilascio del certificato di abitabilità da parte del Comune.

[…] si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato, (*) conformemente al dettato del DPR 12/1/1998, n. 37.

(*) Il quesito è relativo al rilascio, da parte del Comune, del certificato di abitabilità ad una ditta in possesso della autorizzazione provvisoria, rilasciata dal Comando competente, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 37/98.
Al riguardo si chiarisce che il Comune può rilasciare il certificato di abitabilità, qualora si accerti che l’interessato sia in possesso di autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività rilasciata dal Comando dei Vigili del fuoco, sottolineando la necessità di dare, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza, comunicazione all’interessato ed alle autorità competenti qualora all’atto del sopralluogo venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza ai fini antincendio.

 

Nota prot. n. P2570/4118 sott. 20 del 14-01-1997

Servizi di vigilanza. Risposta a quesito.

In relazione al quesito … lo scrivente Ufficio concorda con le argomentazioni ed il parere espressi da codesto Ispettorato ….

È superfluo sottolineare, infatti, che con l’entrata in vigore del D.M. 22 febbraio 1996 n. 261, che ne ha definito obiettivi, campo di applicazione e modalità di svolgimento, il servizio di vigilanza ha assunto un carattere di obbligatorietà che non ammette disattese o forme surrogatorie. (*)

(*) Il quesito chiede se sia possibile effettuare presso i locali da ballo (con capienza superiore a 1500 persone) un servizio di vigilanza differenziato che preveda un’ispezione della squadra preposta, che effettuerebbe più servizi nell’ambito di un solo turno, con verifica di funzionamento dei presidi di sicurezza antincendio e della disponibilità delle vie di esodo, tenendo conto che tali tipi di locali siti in uno stesso ambito territoriale hanno stessi orari e giorni di funzionamento (generalmente la sera di venerdì, sabato e domenica ed il pomeriggio di domenica).
La risposta ministeriale ha chiarito che il servizio di vigilanza, anche se effettuato con un limitato numero di persone, non è surrogabile da un semplice servizio ispettivo.

 

Circolare prot. n. 45945/4117/27/2 del 25-05-1996

Servizi di vigilanza resi dal corpo nazionali dei vigili del fuoco nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento.

La Gazzetta Ufficiale n. 113/1996 ha pubblicato il D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, con il quale viene approvato il regolamento sui servizi di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo e trattenimento che, a termini della L. 26 luglio 1965, n. 966, sono effettuati, a pagamento, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

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[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.