Quesiti Bombole di GPL
Quesiti Bombole di GPL (⤓ pdf): Quesiti di prevenzione incendi relativi a depositi di bombole di GPL, rivendita bombole presso impianti di distribuzione carburanti, deposito di bombolette spray con propellente GPL, deposito di GPL in bombolette da campeggio, riempimento illecito di bombole di GPL, distanze di sicurezza esterna da aree edificabili e da linee elettriche di alta tensione, box prefabbricati muniti di attestato ministeriale di idoneità, separazione bombole piene da quelle vuote, recinzione di protezione, edifici destinati alla collettività, abrogazione parziale circolare n. 74 del 20 settembre 1956, ecc.[1]
La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti prevenzione incendi.
Per depositi di GPL in recipienti mobili fino a 5000 kg, è applicabile la vecchia Circolare n. 74 del 20 settembre 1956, limitatamente alle parti rimaste in vigore mentre per i depositi di GPL in recipienti mobili oltre 5000 kg si applica il D.M. 13 ottobre 1994.
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, gli «impianti di riempimento, depositi e rivendite di GPL in recipienti mobili» sono stati ricompresi al punto 3B dell’allegato I al decreto.
Nota DCPREV prot. n. 7995 del 06-06-2013. Attività di rivendita in bombole di G.P.L. presso impianti stradali di distribuzione carburanti – Riscontro.
[…] fermo restando le competenze degli enti preposti all’autorizzazione amministrativa dell’attività in parola, si ritiene che la possibilità di ubicare depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg prevista dalle lettere circolari P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007 e prot. n. 7588/4106 del 06/05/2010, possa essere ammessa anche per gli impianti di distribuzione di soli carburanti liquidi nel rispetto delle misure di sicurezza, inclusi gli obblighi connessi con l’esercizio, previste dalle vigenti normative di prevenzione incendi per le diverse attività pericolose presenti.
Lettera circolare prot. n. 8660 del 27-06-2012. Attuazione del D.P.R 1° agosto 2011, n° 151. Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi ed attività inerenti il settore del GPL – Indirizzi applicativi e chiarimenti.
[…] Con riferimento, poi, ad alcuni quesiti pervenuti aventi ad oggetto attività del settore del GPL si precisa che, a seguito delle novità introdotte alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, gli impianti di GPL, presso i quali viene svolta attività di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento, rientrano nell’attività riportata al punto 3 (impianti di riempimento) dell’Allegato I del D.P.R 151/11. Di conseguenza, i Comandi Provinciali provvederanno alla ricatalogazione delle pratiche in funzione della nuova declaratoria dell’attività, in occasione della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ovvero in caso di attivazione di altre procedure di prevenzione incendi.
Nota DCPREV prot. n. 362 del 14-01-2011. Depositi di bombole di g.p.l. di cui alla circolare n. 74 del 20 settembre 1956. Riscontro.
[…] si rappresenta che è intenzione di questa Direzione Centrale avviare un procedimento di revisione della circolare n. 74 del 20 settembre del 1956.
Si specifica che il requisito di resistenza al fuoco delle strutture, qualitativamente richiesto dall’art. 38 della circolare suddetta, non pare perseguire effettivi obiettivi di sicurezza nei confronti dell’incendio generalizzato, ma piuttosto invitare all’adozione di strutture incombustibili e in grado di garantire la stabilità nei confronti delle normali azioni di progetto (statiche e sismiche) e nei confronti di altre azioni accidentali derivanti dalla specifica analisi del rischio (ad es. esplosioni, scoppi dardo di fiamma, urti ecc.). È fatto salvo il caso in cui il deposito sia posto in adiacenza ad altri locali con rischio di incendio, dai quali dovrà risultare adeguatamente protetto con elementi di separazione resistenti al fuoco almeno pari a REI/EI 120.
Nelle more della revisione sopracitata e di più approfondite determinazioni, l’Ufficio scrivente ritiene che i manufatti in questione, possano essere al momento ritenuti rispondenti ai dettami della circolare n. 74 del 20 settembre del 1956 art. 38 comma 2 nell’accezione sopra riportata.
Relativamente al 2° interrogativo circa l’obbligo di predisporre n. 2 box, uno per i pieni ed uno per i vuoti, si ritiene che il 1° comma dell’art. 38 della circolare n. 74 del 1956 prevede che i locali adibiti a immagazzinamento di recipienti vuoti possono essere compresi nello stesso fabbricato in cui si trova il locale per immagazzinamento dei recipienti pieni di gpl e tale prescrizione fa sottintendere che comunque deve essere prevista una separazione delle bombole piene da quelle vuote in due distinti locali.
Per quanto sopra l’utilizzo di due box può essere utile alla separazione, in due locali distinti, delle bombole piene da quelle vuote.
(*) Il quesito chiede se è consentito utilizzare rapporti di prova e classificazione ai fini della resistenza al fuoco (nel caso di specie, attestato ministeriale di idoneità n. 24285 del 16 luglio 1970) di elementi costruttivi (box prefabbricati in questione) emanati prima della pubblicazione del D.M. 16 febbraio 2007 «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione».
Lettera circolare prot. n. 7588/4106 del 06-05-2010. Recinzione di protezione deposito di bombole di GPL presso impianti stradali di distribuzione carburanti – Chiarimenti.
Con lettera circolare P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007, questo Ufficio ebbe a precisare, tra l’altro, che nell’ambito di impianti di distribuzione ove è prevista l’erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti misti) potevano essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole, con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto, purché le misure di sicurezze tecniche fossero conformi a quelle previste per le diverse attività pericolose.
Sempre la stessa circolare precisava che doveva procedersi al rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi, con validità pari a sei anni, poiché l’insieme delle suddette attività si configurava come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.
In particolare per i depositi in cui si detengono fino a 500 kg di prodotto, che possono appartenere alla III categoria (fino a 300 kg) o alla II categoria (da 300 kg e fino a 1000 kg), non è prevista recinzione, così come previsto dall’art. 33 della Circolare n. 74 dei 20/09/1956.
Recinzione di protezione che non è prevista neanche nelle discipline di prevenzione incendi delle diverse attività di distribuzione di carburanti, fatta eccezione per ben individuati elementi pericolosi degli impianti di GPL e di metano per autotrazione.
Resta inteso che le rivendite di GPL devono essere rispondenti a quanto riportato nella parte terza della Circolare n. 74 del 20/09/1956.
Lettera circolare prot. n. P522/4113 sott. 87 del 20-04-2007. Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie – Chiarimento.
Come è noto con la lettera-circolare prot. P325/4113 sott. 87 del 14 marzo 2006 è stato precisato che nel caso di impianti di distribuzione di carburanti liquidi ad uso autotrazione comprendenti anche il deposito e/o la rivendita di oli lubrificanti, deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi con validità pari a sei anni poiché l’insieme delle suddette attività si configura come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.
Un’analoga previsione deve ritenersi valida anche in presenza di impianti di distribuzione stradale ove è prevista l’erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti “misti”) nel cui ambito possono altresì essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m3 destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie nell’ambito del medesimo impianto di distribuzione. Pertanto anche nei casi suddetti deve essere rilasciato, ai fini amministrativi connessi con i controlli di prevenzione incendi, un unico certificato per l’intero complesso con scadenza pari a sei anni.
Resta inteso che il rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi non incide sulle misure tecniche cui devono conformarsi le diverse attività pericolose, ivi comprese le distanze di sicurezza reciproche che devono essere garantite in base alle vigenti disposizioni.
Con l’occasione si evidenzia, infine, che per l’eventuale deposito di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 2 m3, installati presso l’impianto di distribuzione carburanti non potrà applicarsi la semplificazione procedurale recentemente introdotta dal D.P.R n. 214/2006.
Nota prot. n. P1528/4106 sott. 57 (BIS) del 19-10-2004. Deposito di bombolette spray con propellente G.P.L.
[…] si condivide, per quanto di competenza, il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale (*) ….
Qualora non sia possibile applicare qualche punto della norma, resta ferma la possibilità per il richiedente di presentare istanza di deroga ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n° 37/98, prevedendo idonee misure compensative.
Al riguardo, per lo specifico caso in esame, si ritiene che, in linea di massima e fatte salve ulteriori, più approfondite valutazioni, le misure di sicurezza compensative possano essere ricercate fra le tipologie di misure di protezione attiva e passiva evidenziate dal Comando.
(*) I criteri dì sicurezza antincendi applicabili sono quelli indicati nella lettera circolare prot. n. 350/4106 del 4 aprile 1991, tenuto conto delle modifiche successivamente intervenute nel settore GPL. In particolare, per attività di solo deposito di bombolette spray con propellente GPL, di capacità complessiva superiore a 500 kg, si ritiene che il riferimento normativo sia il D.M. 13 ottobre 1994 limitatamente ai punti applicabili per depositi di recipienti portatili pieni.
Nota prot. n. P27/4106 sott. 57 del 13-02-2004. Deposito G.P.L. in Bombole – Capacità totale 25.000 Kg. – Richiesta rilascio D.I.A.
[…] si ritiene che nel caso di attività per le quali l’iter autorizzativo preveda l’intervento di organi collegiali, di cui è chiamato a far parte il Comando, resta comunque valido quanto previsto all’art. 3 comma 5, del D.P.R. n° 37/98 in merito alla possibilità per l’interessato di presentare, in attesa del sopralluogo, la dichiarazione di inizio attività che, si rammenta, costituisce ai soli fini antincendio autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività. Il successivo comma 6 dello stesso articolo 3 chiarisce unicamente che in tali casi i termini da rispettare per l’esecuzione del sopralluogo sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per le diverse Commissioni.
Nota prot. n. P219/4106 sott. 57 del 10-04-2003. Confezionamento Kit da campeggio. – Richiesta di chiarimenti.
Facendo seguito alla nota n° P1338/4106 sott. 57 del 15 gennaio 2003, si conferma che, a parere dello scrivente Ufficio, un deposito di G.P.L. in bombolette, da campeggio, per un quantitativo complessivo superiore a 5.000 Kg, deve osservare le disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. 13 ottobre 1994. Tale interpretazione trova fondamento nella lettura del campo di applicazione del citato decreto nonché nella definizione di recipiente mobile riportata al punto 2.1 dell’allegato tecnico. Eventuali difformità potranno essere valutate facendo ricorso alle usuali procedure di deroga.
(*) La risposta al quesito conferma che un deposito di G.P.L. in bombolette, da campeggio, per un quantitativo complessivo superiore a 5.000 Kg, deve osservare le disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. 13 ottobre 1994, anche se i punti della regola tecnica evidenziati sono poco applicabili all’attività in esame.
Lettera circolare prot. n. P325/4106 sott. 57 del 07-03-2003. Riempimento illecito di bombole di gas di petrolio liquefatto.
Sono giunte a questo Dipartimento ripetute segnalazioni inerenti il riempimento abusivo di bombole di G.P.L. effettuato presso impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione. Poiché tale prassi, oltre ad essere espressamente vietata dalle disposizioni vigenti, espone gli operatori, la popolazione circostante agli impianti e gli utilizzatori finali delle bombole ad elevati rischi di incendio ed esplosioni, si intendono sensibilizzare le SS.LL. sulla problematica, ribadendo il contenuto della circolare n. 7 MI.SA. (88) 4 del 12 aprile 1988 affinché siano messe in atto tutte le possibili azioni atte a contrastare il deprecabile fenomeno a tutela della pubblica e privata incolumità.
Nota prot. n. P1338/4106 sott. 57 del 15-01-2003. Confezionamento kit da campeggio – Applicabilità del D.M. 13 ottobre 1994.
[…] lo scrivente Ufficio concorda con codesto Ispettorato Regionale VV.F.(*) nel ritenere che l’attività di confezionamento di kit da campeggio, con presenza di bombolette di g.p.l. in quantità superiore a 5000 kg, deve essere conforme alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. 13 ottobre 1994.
(*) Il quesito è inerente all’applicabilità dei punti 4.3 e 9.2 del D.M. 13 ottobre 1994 ad uno stabilimento per il confezionamento di kit da campeggio, con presenza di bombolette di gpl in quantità superiore a 5000 kg. L’attività comprende un deposito per le bombolette di gpl da campeggio piene, un locale per il confezionamento dei kit ed un reparto magazzino prodotti finiti in attesa di spedizione. Sono compresi nell’edificio una zona uffici e la centrale termica. Non è prevista attività di imbottigliamento. Nel caso specifico i reparti deposito e magazzino sono assimilabili a depositi di recipienti pieni, per i quali si applica la distanza di sicurezza interna di 3 m, ovvero nessuna distanza se è interposto un muro di schermo. In tale ipotesi, applicando quanto previsto dalla norma ai punti 4.5, 4.3.1 e 9.2, i locali per il confezionamento dei kit, la zona uffici e la centrale termica non possono coesistere all’interno dello stesso edificio per i seguenti motivi:
– osservanza della zona di rispetto di 3 m determinata dai locali deposito e magazzino (punto 4.5);
– osservanza della distanza di sicurezza interna di 25 m tra la centrale termica e gli altri punti pericolosi (punto 4.3.4);
– necessità che in adiacenza dei locali contenenti elementi pericolosi non sussistano vani di alcun genere (punto 9.2).
Nota prot. n. P945/4106 sott. 57 del 30-08-2001. Centralina G.P.L. in bombole di capacità non superiore a 75 Kg.
[…] si precisa che nel caso rappresentato di installazione di una centralina di G.P.L. in bombole, ad uso domestico, per un quantitativo massimo di 70 Kg, devono osservarsi le norme di buona tecnica di cui alla tabella UNI 7131 (edizione gennaio 1999) pubblicata sul S.O.G.U. n° 4 del 5 gennaio 2001.
Si ritiene infatti che la circolare n° 74 del 20 settembre 1956 sia applicabile a depositi in bombole di capacità complessiva pari o superiore a 75 Kg in quanto ricompresi nel punto 3 b) dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti al rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
Quanto sopra anche in considerazione del fatto che il precedente elenco di attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, approvato con D.M. 27 settembre 1965, non prevedeva alcun limite inferiore per l’assoggettabilità dei depositi di G.P.L., in linea dunque con la regola tecnica rappresentata appunto dalla citata circolare n° 74/56.
Nota prot. n. P848/4106 sott. 57 del 10-07-2001. Circolare Ministeriale n. 74 del 20/09/56 – Distanze di sicurezza esterna per depositi di bombole di G.P.L. di II categoria.
Con riferimento al quesito posto, teso a chiarire se, per i depositi di bombole di G.P.L. di 2ª categoria, la distanza di sicurezza esterna, debba essere osservata anche nei confronti dei confini di aree edificabili, lo scrivente Ispettorato è del seguente avviso. Premesso che la C.M.I. n. 74/56, art. 31 2° comma, consente che i depositi di bombole di g.p.l. di 2ª e 3ª categoria possano essere ubicati all’interno dei centri abitati, si ritiene pertanto che la distanza di sicurezza esterna prevista dall’art. 35 per i depositi di che trattasi deve essere osservata nei confronti dei fabbricati e dei manufatti.
Tuttavia, a salvaguardia dei diritti costituzionali dei terzi, si precisa che qualora, per effetto di variazioni intervenute, venga a mancare la predetta distanza di sicurezza, il deposito di bombole dovrà essere rimosso a carico del titolare.
Nota prot. n. P1313/4106 sott. 57 del 22-12-2000. Circolare 74 del 20 settembre 1956. – Deposito di Bottiglie di G.P.L. di capacità complessiva fino a 5.000 Kg.
[…] si concorda con quanto proposto dall’Ispettorato Regionale (*) tenendo comunque presente che dovrà essere verificato quanto previsto dal punto 2.1.08 del D.M. 21/03/1988 «Approvazione delle norme tecniche per la progettazione la costruzione e l’esecuzione delle linee elettriche aeree esterne», di cui si allega un estratto, in merito alle distanze di rispetto tra fabbricati e le linee elettriche aeree in oggetto.
(*) Le uniche distanze di sicurezza esterne da rispettare sono quelle specificate nel Titolo II, parte seconda, della circolare n. 74 del 20 settembre 1956, non essendo applicabile quanto previsto nel titolo V della medesima circolare, avente altro ambito di applicazione e tra l’altro abrogato dal D.M. 13 ottobre 1994. Il quesito è volto a chiarire l’esistenza di distanze di sicurezza esterna tra depositi di recipienti portatili di GPL di potenzialità complessiva fino a 5000 kg e linee elettriche di alta tensione.
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Nota prot. n. P401/4101 sott. 106/33 del 23-04-1998. … Quesito.
In riferimento alla nota n. 548/4106 Sott. 40/A di questo Ufficio cui ha fatto seguito la nota prot. n. 2508 del 13/6/1995 di codesto Ispettorato regionale VV.F., in merito al quesito …, si concorda con il parere espresso dal Comando Provinciale VV.F.(*) … con la precisazione che il D.M. 13 ottobre 1994 ha esplicitamente abrogato le parti prima e quarta dell’allegato 1 alla circolare M.I.S.A n. 74 del 20/9/1956, per quello che attiene ai depositi con serbatoio fisso.
(*) Il D.M. 31 marzo 1984 ha abrogato solo quelle disposizioni della parte quarta della circolare circolare M.I.S.A n. 74 del 20 settembre 1956 che si riferiscono ai serbatoi fissi interrati o fuori terra da rifornire con autocisterna, mentre restano valide le disposizioni per i gruppi di recipienti portatili (bottiglie da sostituire dopo l’utilizzazione del gas contenutovi) o «bidoni», aventi capacità maggiore di 5 litri e fino ad un limite massimo di 150 litri, così come definiti dalla norma UNI-CIG 7130-72.
Nota prot. n. P1217/4106 sott. 40/A del 22-07-1995. Risposte a quesiti vari.
Bar e ristoranti sono esercizi pubblici ma, fatto salvo il caso in cui siano abitualmente utilizzati anche come locali di pubblico spettacolo, non possono essere considerati edifici destinati alla collettività ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza esterne.
(*) Il quesito chiarisce che i bar ed i ristoranti non rientrano nella dicitura «edifici in genere destinati alla collettività» di cui al punto 36 a) della circolare n. 74/56; pertanto devono essere considerati normali edifici e quindi le distanze di sicurezza esterne non devono essere raddoppiate.
Lettera circolare prot. n. 350/4106 del 04-04-1991. Bombolette spray pressurizzate con GPL
L’Italia ha sottoscritto in sede internazionale accordi tendenti alla riduzione dell’impiego dei c.f.c. (clorofluorocarburi) per fini ecologici nel settore delle preparazioni degli aerosol. La predetta riduzione comporta l’impiego sostitutivo dei g.p.l. come nuovo propellente in quanto allo stato attuale non sembrano esservi altri prodotti idonei a tale funzione.
Tale esigenza è stata manifestata a questo Ministero da parte del Ministero dell’Industria e del Commercio il quale ha richiesto formalmente di valutare la questione sotto l’aspetto della sicurezza antincendi.
Da un attento esame delle vigenti normative nel settore del g.p.l. risulta che la materia è compiutamente normata dalle seguenti disposizioni:
a) per depositi di g.p.l. di capacità tra 0 e 5 mc.: D.M. 31 marzo 1984;
b) per depositi di g.p.l. di capacità tra 5 e 50 mc.: Circolare Min. n. 74 del 20 settembre 1956;
c) per depositi di g.p.l. con capacità da rientrare nelle «attività a rischio d’incidente rilevante», oltre alle norme in precedenza indicate, le disposizioni da applicare sono quelle di cui al D.P.R. 175/88 e del relativo D.P.C.M. del 1989.
Non sussistono pertanto motivi ostativi all’utilizzo del gas di petrolio liquefatto in lungo dei clorofluorocarburi, per la pressurizzazione delle bombolette spray. Si ribadisce comunque che gli impianti di riempimento e lo stoccaggio delle bombolette stesse sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi qualora i quantitativi di g.p.l. impiegati superino i limiti inferiori previsti per attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982.
Ciò premesso, per consentire una più agevole traslazione delle prescrizioni di sicurezza antincendio al caso dei depositi di g.p.l. presso gli stabilimenti aerosol, a titolo puramente orientativo si riportano in allegato i punti delle prescrizioni vigenti, rispettivamente riferiti ai vari tipi di depositi di g.p.l. prima citati.
Allegato
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[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.