Edifici di civile abitazione
Edifici di civile abitazione – testo coordinato del D.M. 16 maggio 1987 n. 246 (⤓ pdf) recante norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione, aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 25 gennaio 2019 recante «Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione», dal D.M. 15 settembre 2005 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi» e da vari chiarimenti e commenti.
Sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili
Il tema connesso alla sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili è stato affrontato, per la prima volta in Italia con la lettera circolare n. 5643 del 31-03-2010, attraverso una Guida Tecnica, riferita agli edifici aventi altezza antincendio superiore a 12 metri, la quale è stata successivamente sostituita dalla nuova Guida Tecnica allegata alla lettera circolare prot. n. 5043 del 15-04-2013. La suddetta circolare, pur raccomandandone l’utilizzo, avverte che la nuova Guida Tecnica, anche in attesa di ulteriori sviluppi conoscitivi a livello europeo, continuerà a mantenere lo status di «Documento Volontario di Applicazione». È precisato, inoltre, che l’applicazione di tale documento normativo non esplica necessariamente gli effetti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera z) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
La Guida Tecnica sarà sostituita dal nuovo decreto ministeriale, applicabile a tutti gli edifici civili, relativo ai «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili soggetti ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011 non sottoposte alle norme tecniche di cui al D.M. 03/08/2015», approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi nella riunione dell’11 maggio 2022, che diverrà cogente dalla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Codice di prevenzione incendi
Il D.M. 19 maggio 2022, in vigore dal 29 giugno 2022, ha introdotto il capitolo V.14 (Edifici di civile abitazione) della sezione V dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, estendendo il campo di applicazione del codice agli edifici di civile abitazione di cui all’attività n. 77 dell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Il Codice, nell’individuare con maggiore precisione l’attività oggetto di regola tecnica rispetto al D.M. 16 maggio 1987 n. 246, ha aggiunto la parola «prevalentemente» destinati a civile abitazione per intendere che all’interno dell’edificio possono essere incluse anche aree destinate a piccole attività di tipo civile come, ad esempio, attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ecc., che peraltro rappresenta una situazione già di prassi considerata da molto tempo.
Il D.M. 30 marzo 2022, in vigore dal 7 luglio 2022, ha introdotto il capitolo V.13 (Chiusure d’ambito degli edifici civili) della sezione V dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, senza estendere il campo di applicazione del codice agli edifici di civile abitazione. L’introduzione di questi ultimi nel campo di applicazione del codice è stata successivamente effettuata con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.M. 19 maggio 2022 inerente all’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione.
Regolamento di prevenzione incendi
Con l’entrata in vigore il 7/10/2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, gli «edifici destinati ad uso civile» sono stati ricompresi al punto 77 dell’allegato I al decreto. La definizione è stata riformulata, stabilendo una diversa definizione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982, ove erano compresi al n° 94 e l’assoggettabilità era legata al parametro di «altezza in gronda». Il parametro adottato per determinare l’assoggettabilità degli edifici civili è ora quello della «altezza antincendio», in linea con la relativa regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 maggio 1987 n° 246.
Pertanto un edificio di civile abitazione anche di altezza antincendi inferiore a 24 m (edificio di tipo «a») poteva essere ricompreso nell’attività n. 94 del D.M. 16 febbraio 1982 e quindi costituire attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, tenuto conto che, in base alla definizione, l’altezza antincendi è generalmente inferiore rispetto all’altezza in gronda. Quindi, per effetto del nuovo regolamento, alcuni edifici di civile abitazione possono risultare non più soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
Inoltre, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, il termine «civile abitazione» è stato sostituito con «uso civile». Ciò ha però ingenerato interpretazioni non chiare e talvolta contraddittorie su quali eventuali altri «edifici ad uso civile» siano da considerare tra le attività soggette oltre agli edifici di civile abitazione di cui al D.M. 16 maggio 1987 n. 246, come ad esempio quelli adibiti a uffici, alberghi, ospedali, scuole, locali di pubblico spettacolo, edifici sottoposti a tutela, stazioni, ecc..
In realtà si ritiene che il temine «edifici destinati ad uso civile» di cui all’attività n. 77 del D.P.R. 151/2011 debba riferirsi esclusivamente gli edifici di civile abitazione, regolamentati dal D.M. 16 maggio 1987 n. 246 o dalla RTV di cui al capitolo V.13 del Codice di prevenzione incendi. Pertanto, non deve essere individuata la voce n. 77 per quelle attività, come uffici, alberghi, ospedali, scuole, ecc., pur se esercite in edifici di altezza antincendi superiore a 24 metri.
Per quanto concerne gli Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m, questi sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività 77.1.A (fino a 32 m), 77.2.B (oltre 32 m e fino a 54 m) e 77.3.C (oltre 54 m) dell’allegato III al D.M. 7 agosto 2012. Al fine di rendere più chiara e univoca l’individuazione delle attività, il D.M. 7 agosto 2012 ha introdotto un numero crescente denominato “sottoclasse” associato a ulteriori classificazioni. Le attività vengono quindi individuate con un codice alfanumerico composto dal “numero attività/sottoclasse/categoria” che indicano: il numero dell’attività soggetta a controllo, dal numero 1 al numero 80; la sottoclasse, dal numero 1 fino a un valore che definisce in modo univoco tutte le varie possibilità; la categoria A, B o C dell’allegato I al D.P.R. n° 151/2011.
Proroghe adempimenti
Relativamente agli edifici di civile abitazione di cui al numero 77 dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, precedentemente compresi al n° 94 del vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982 e in possesso di certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato tra il 1° gennaio 2000 e il 7 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011), il termine di scadenza per la presentazione della prima attestazione di rinnovo periodico di cui all’art. 11, comma 6, lett. c) del D.P.R. n. 151/2011, originariamente fissato al 7 ottobre 2021, è stato prorogato al 29 giugno 2022 (90 giorni[1] successivi dalla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19).
Adeguamento degli edifici esistenti
Per quanto concerne l’adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione, gli edifici esistenti al 6 maggio 2019 (data di entrata in vigore del D.M. 25 gennaio 2019), devono essere adeguati entro il 6 maggio 2021 (due anni dalla data di entrata in vigore del decreto) con l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio per gli edifici con altezza antincendio superiore a 54 metri e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza EVAC per gli edifici con altezza antincendio superiore a 80 metri.
Per le restanti disposizioni, il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b) del D.M. 25 gennaio 2019 era stato prorogato al 30 settembre 2022 (sei mesi dal termine dello stato di emergenza da Covid-19 del 31 marzo 2022).
L’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti per gli edifici di civile abitazione esistenti al 6 maggio 2019 soggetti ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, deve essere comunicato al Comando dei vigili del fuoco all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Testi ufficiali
Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it. Il testo ufficiale del D.M. 16 maggio 1987 n. 246 è pubblicato sulla GU n° 148 del 27 giugno 1987, mentre il testo del D.M. 25 gennaio 2019 è pubblicato sulla GU n° 30 del 5 febbraio 2019.
Attività n. 77 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011
N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
77 (94) | Edifici[2] destinati ad uso civile[3] con altezza antincendio[4] superiore a 24 m. | fino a 32 m | oltre 32 m e fino a 54 m | oltre 54 m |
Attività n. 77 – allegato III al D.M. 7 agosto 2012
Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
77.1.A | Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio > 24 m. | Fino a 32 m |
77.2.B | Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio > 24 m. | Oltre 32 m e fino a 54 m |
77.3.C | Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio > 24 m. | Oltre 54 m |
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[1] La proroga è fino al 29 giugno 2022 (90 giorni successivi dalla data di cessazione dello stato di emergenza del 31 marzo 2022). Lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato dichiarato con D.C.M. 31 gennaio 2020 e aveva scadenza il 31 luglio 2020. Successivamente vi sono state numerose proroghe che hanno spostato, con provvedimenti successivi, la data di tale scadenza al 15 ottobre 2020 (prima proroga), 31 gennaio 2021 (seconda proroga), 30 aprile 2021 (terza proroga), 31 luglio 2021 (quarta proroga), 31 dicembre 2021 (quinta proroga) e infine al 31 marzo 2022 (sesta proroga).
[2] Non rientrano nel punto 73 del D.P.R. n. 151/2011 (Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità) le aree destinate a civile abitazione le quali, anche se parzialmente presenti nell’edificio o complesso di edifici, non concorrono nel computo dei parametri fissati per determinare l’assoggettamento o meno agli obblighi del DPR n. 151/2011.
[3] A differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, il termine «civile abitazione» è stato sostituito con «uso civile», ingenerando però interpretazioni non chiare e talvolta contraddittorie su quali siano da considerare tali cosiddetti «edifici ad uso civile».
[4] Prima dell’entrata in vigore del DPR n. 151/2011, ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto 94 del D.M. 16 febbraio 1982, si doveva fare riferimento all’altezza in gronda («l’altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco all’intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile») come definita al punto 2.b), penultimo comma, della circolare n. 25 del 2/6/1982, e non all’altezza antincendi (Lettera circolare prot. n. 6140/4122 del 28-03-1987).