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EsplosiviEsplosivi norme di sicurezza

Testo del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 ( pdf), del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e altri provvedimenti relativamente ai prodotti esplosivi, coordinato con le modifiche ed integrazioni succedute nel tempo e con chiarimenti e commenti.

Nel testo Disposizioni fuochi artificiali sono invece raccolte le principali disposizioni concernenti la sicurezza e la tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali e l’attività di controllo e ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d’artificio.

Provvedimenti contenuti nel documento  

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 «Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza» (TULPS).
  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635 «Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza».
    • Allegato A – Elenco dei prodotti esplodenti e classificazione.
    • Allegato B – Norme per l’impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1ª, 2ª e della 3ª categoria (polveri, dinamiti, detonanti).
    • Allegato C.
    • Allegato D – Norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, degli edifici e costruzioni in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, oppure sostanze esplosive.
  • D.M. 19 novembre 2014 «Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti» Come modificato dal D.M. 17 marzo 2015 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 19 novembre 2014, recante Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti».
  • Nota prot. n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) del 20 luglio 2020 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale. «Linee guida per l’applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi – Edizione 2020».
  • Nota prot. n. 557/PAS/U/002122/XIX.A.2 del 15 febbraio 2022 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale. «Linee guida concernenti il funzionamento della commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti – Edizione 2022».

Aggiornamenti più recenti sugli esplosivi

I testi originari dei decreti, risalenti agli anni Trenta, contengono alcuni termini arcaici come ad esempio la parola «siavi», «soglionsi», … composte dai verbi e le particelle con funzione locativa, quindi «vi sia», «si sogliono», ecc.. O anche parole come «concedute», che può essere considerata una variante rara di «concesse», ecc.

Si riporta di seguito l’elenco dei principali aggiornamenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento per l’esecuzione che si sono succeduti nel tempo, inseriti nei testi coordinati:

  • Dlgs 10 agosto 2018, n. 104 – «Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi» (GU n. 104 del 10-08-2018).
  • D.M. 16 agosto 2016 – «Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza» (GU n. 231 del 03-10-2016).
  • Dlgs 19 maggio 2016, n. 81 – «Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile» (GU n. 121 del 25-05-2016 – Suppl. Ordinario n. 16).
  • Dlgs 29 luglio 2015, n. 123 – «Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici» (GU n. 186 del 12-08-2015).
  • Comunicato – «Modifica dell’allegato 1 al decreto 9 agosto 2011, recante modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell’articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973» (GU n. 138 del 17-06-2014).
  • D.M. 4 giugno 2014 – «Modifica dell’art. 6, del decreto 9 agosto 2011, recante: «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell’articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973» (GU n. 138 del 17-06-2014).
  • D.M. 20 febbraio 2013 – «Modificazione dell’allegato 1 al decreto 9 agosto 2011, relativo alle modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» (GU n. 47 del 25-02-2013).
  • D.M. 3 aprile 2012 – «Modificazione dell’allegato 1 al decreto 9 agosto 2011, relativo alle modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» (GU n. 102 del 03-05-2012).
  • D.M. 9 agosto 2011 – «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Attuazione dell’articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 – Classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973» [1] (GU n. 198 del 26-08-2011).
  • D.M. 8 aprile 2010 – «Modifiche all’allegato C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di procedure per il rinnovo delle licenze permanenti di trasporto» (GU n. 104 del 06-05-2010).
  • Dlgs 26 ottobre 2010, n. 204 – «Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi» (GU n. 288 del 10-12-2010).
  • Dlgs 4 aprile 2010, n. 58 – «Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici» (GU n. 93 del 22-04-2010).
  • D.M. 19 settembre 2002, n. 272 – «Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all’armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile» (GU n. 291 del 12-12-2002 – Suppl. Ordinario n. 227).
  • D.M. 27 maggio 1987 n. 239 – «Modificazioni all’allegato B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635» (GU n. 147 del 26 giugno 1987).
  • D.M. 13 luglio 1977 – «Disposizioni integrative dell’allegato B al Regolamento esecutivo al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773» (GU n. 199 del 21 luglio 1977).
  • D.M. 23 gennaio 1974 – «Modifiche ai numeri 4) e 6) dell’allegato C al Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza» (GU n. 31 del 2 febbraio 1974).
  • D.M. 2 aprile 1974 – «Modificazioni all’allegato B al Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza» (GU n. 106 del 24 aprile 1974).

Regolamento di prevenzione incendi

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151, gli «Stabilimenti di sostanze esplodenti» sono stati ricompresi al punto 17 mentre gli «Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti o di artifici pirotecnici declassificati in libera vendita» sono stati ricompresi al punto 18 dell’allegato I al decreto, come di seguito riportato.

Per quanto concerne il precedente regime di assoggettabilità dei prodotti esplodenti, l’attività n. 17 è corrispondente alla n. 24 del vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982 senza particolari modifiche se non quella di avere eliminato i perossidi organici,[2] i quali sono stati inseriti tra le sostanze instabili di cui al n. 19 del DPR n. 151/2011. L’attività n. 18, invece, corrisponde alla vecchia attività n. 25 del D.M. 16/2/1982 rispetto alla quale sono stati inseriti i termini «e/o depositi» e sono stati inseriti gli esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita».

Attività n. 17 e 18 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011

N. Attività Cat. A Cat. B Cat. C
17
(24)
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i.     tutti
18
(25)
Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
  Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i.

Attività n. 17 e 18 – allegato III al D.M. 7/8/2012

Attività
Sottoclasse
Categoria
Descrizione attività Descrizione sottoclasse
17.1.C Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.  
18.1.B Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita»
18.2.C Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con RD 6/5/1940 n. 635 e smi.

__________

[1] Il titolo del D.M. 9 agosto 2011 è stato integralmente sostituito dal comunicato di Errata-corrige pubblicato sulla GU n. 265 del 14-11-2011.

[2] La Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili con verbale della seduta n. 11/2054 del 8 maggio 1986 aveva approvato la proposta di togliere la frase «nonché perossidi organici» dal n. 24 delle attività elencate dal D.M. 16 febbraio 1982 e di includere i perossidi organici nella voce n. 26 (circolare n. 17 MI.SA. del 28 giugno 1986).