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Circolare n. 13 MI.SA 99 prot. n. P627/4101 sott. 72/C2 del 22-05-1999

Servizio di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi – Criteri e modalità di utilizzazione del fondo di cui all’art. 61 del C.C.N.L. emanato con D.P.C.M. del 26/2/1996.

L’art. 65 del D.P.R. n. 335 del 1990 ha stabilito le modalità di costituzione del fondo per compen­sare la produttività collettiva e per il migliora­mento dei servizi.

Con successive disposizioni ministeriali ema­nate a seguito di accordi definiti in sede di con­trattazione nazionale decentrata, sono state stabi­lite le modalità ed i criteri di utilizzazione del fon­do anche per quanto attiene specificatamente il miglioramento dei servizi di cui all’oggetto.

I risultati ottenuti a decorrere dal 1992, in ter­mini di aumento della produttività e migliora­mento dei servizi resi, nel settore della prevenzio­ne e vigilanza antincendi, possono sinteticamente riassumersi come segue:

– SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI

Il servizio di prevenzione incendi nel 1991 pre­sentava una situazione di arretrato quantificabile in circa 400.000 pratiche di Nulla Osta Provviso­rio di cui alla legge n. 818/1984, cui dovevano ag­giungersi ulteriori 200.000 pratiche circa inerenti richieste ordinarie di esami progetti e sopralluo­ghi per rilascio del certificato di prevenzione in­cendi.

A seguito dell’emanazione della circolare n. 2 dell’11 gennaio 1992 si è eliminato negli anni suc­cessivi, gradualmente ma totalmente l’arretrato relativo alle istanze di Nulla Osta Provvisorio e al­le istanze di esami progetto, riuscendo altresì a ri­durre sensibilmente le pendenze nel settore dei sopralluoghi.

Occorre altresì evidenziare che i carichi di la­voro inerenti le richieste correnti sono andati via via aumentando passando dalla circa 130.000 istanze (esami progetto + sopralluoghi) del 1992 alle circa 180.000 istanze del 1998.

– SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO

Il servizio di vigilanza antincendi, pratica­mente inesistente a tutto il 1991, a seguito della ripresa del servizio stesso attuata con la circola­re n. 27 del 7 ottobre 1991, è passato da circa 20.000 servizi espletati nel 1992 ai circa 40.000 espletati nel 1998.

Dal quadro sopra riportato emerge che l’utiliz­zazione del fondo di incentivazione istituito con l’art. 65 del D.P.R. n. 335 del 1990, unitamente al­la riorganizzazione dei servizi in questione, ha co­stituito uno strumento efficace alla luce dei risul­tati ottenuti.

A seguito delle recenti disposizioni normati­ve sulla semplificazione amministrativa delle procedure di prevenzione incendi, sull’affida­mento di nuove competenze in materia di sicurezza (adempimenti derivanti dai decreti legisla­tivi n. 626/1994 e n. 758/1994, attività di forma­zione di cui alla legge n. 609/1996) sono insorti nuovi impegni per le strutture del Corpo naziona­le dei Vigili del Fuoco, che si vanno a sommare al­la gestione dei servizi di soccorso ed all’ammini­strazione degli uffici.

Tenuto conto dei carichi globali di lavoro, si è ritenuto necessario rivedere gli accordi precorsi, in base ai quali furono stabiliti i criteri di utiliz­zazione del fondo per il miglioramento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio, al fine di rendere tale strumento coerente e compatibile con la nuova realtà.

Pertanto sulla base dell’accordo raggiunto, in sede di contrattazione nazionale sull’utilizzazione del fondo previsto dall’art. 61 del C.C.N.L. pubbli­cato con D.P.C.M. 26 febbraio 1996, sono state ridefinite le direttive per l’organizzazione dei servi­zi di prevenzione e vigilanza antincendio, nonché i criteri e le modalità per l’utilizzazione del fondo, che dovranno essere attuati a decorrere dall’1 gen­naio 1999.

Le direttive ed i criteri sono quelli di seguito esplicitati.

A) SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI

A1) OBIETTIVI

Sulla base di quanto sopra evidenziato e te­nendo conto delle recenti disposizioni di cui al D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, si ritiene necessario fissare di seguito gli obiettivi da raggiungere per il servizio di prevenzione incendi:

  • rispettare i termini procedurali introdotti dal D.P.R. n. 37/1998;
  • recuperare situazioni di arretrato;
  • affrontare il passaggio dal Nulla Osta Provvisorio al Certificato di Prevenzione Incendi;
  • incrementare le verifiche ed i sopralluo­ghi, anche con l’introduzione dei controlli a campione;
  • dare attuazione uniforme alle procedure di cui al decreto legislativo n. 758 del 1994.

Dalla prospettiva delineata ne discende una intensificazione dell’attività dedicata al servizio di prevenzione incendi, che dovrà essere affron­tata attraverso un sempre più razionale impiego delle risorse, secondo le direttive appresso indi­cate in relazione alle varie procedure previste dal servizio.

In tale contesto si ritiene opportuno, fatte sal­ve le prioritarie esigenze del servizio di soccorso, aumentare il contributo nell’espletamento dei ser­vizi di prevenzione incendi del personale operati­vo Capo reparto, Capo squadra e vigile, in posses­so di appositi requisiti e previa adeguata forma­zione professionale.

Si richiama l’attenzione sulla responsabilità oggettiva del Dirigente nell’atto di affidamento delle pratiche e nello stabilire che il dipendente, cui vengono affidate, abbia la capacità tecnica di svolgerle.

A2) PARERE DI CONFORMITÀ SUI PROGETTI

Tale attività con l’introduzione del silenzio-rifiuto in caso di mancata risposta entro i termini previsti (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 37/98), ri­chiede che sia espletata con particolare attenzio­ne e nel rispetto dei termini stabiliti da parte del personale incaricato.

In relazione ai carichi di lavoro, l’impegno ri­chiesto in orario ordinario e straordinario va inte­grato con prestazioni da effettuarsi al di fuori del predetto orario.

Sulla scorta dei dati statistici riferiti all’ultimo triennio e dell’attuale organico di funzionari tec­nici in servizio presso i Comandi e gli Ispettorati Regionali, si stabilisce che ogni funzionario, te­nendo conto di tutti i restanti impegni ed incari­chi d’ufficio, è tenuto ad espletare annualmente, in orario ordinario e straordinario, un numero di pratiche afferenti pareri di conformità su proget­ti, da quantificare sulla base di 360 ore/pratica, con riferimento alla durata in ore stabilita per cia­scuna attività del D.M. 16 febbraio 1982 nell’alle­gato VI del D.M. 4 maggio 1998.

Il suddetto impegno potrà essere incrementato nei confronti dei funzionari da impiegare a tempo pieno nel servizio di prevenzione incendi, così co­me potrà essere ridotto per quelli che vengono im­piegati stabilmente o temporaneamente in incari­chi particolari.

In particolare si potrà procedere ad una riduzione del predetto impegno nei confronti dei fun­zionari incaricati dagli Ispettori Regionali, in qua­lità di analisti di rischio, di predisporre l’istrutto­ria dei rapporti di sicurezza delle attività a rischio di incidente rilevante e da effettuarsi in orario di servizio ordinario.

I criteri per l’assegnazione delle pratiche da espletare al di fuori dell’orario ordinario e straor­dinario, cui si deve ricorrere solo dopo aver assol­to all’impegno in orario ordinario, dovranno tene­re conto del livello di conoscenza ed esperienza maturata da ciascun funzionario e della difficoltà di ciascuna pratica, anche in relazione ai tempi di risposta previsti dalla vigente normativa.

Tenendo conto degli obiettivi prefissati e fatte salve le prioritarie esigenze del servizio di soccor­so, il Comandante potrà incaricare per il servizio di prevenzione incendi, relativo ai pareri di conformità, anche personale appartenente alle qualifiche di Capo reparto e Capo squadra, nonché Vigili con anzianità di servizio non inferiore a 5 (cinque) anni, in possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico (diploma di geometra o di perito industriale) previa frequenza di apposito corso specialistico di formazione e su­peramento di esame finale.

Il predetto personale, previo accordo con le OO.SS. territoriali, sarà prevalentemente inserito in orario di lavoro giornaliero, al fine di garantire la necessaria continuità del servizio ed il rapporto con l’utenza.

Con successivo provvedimento saranno stabili­ti i contenuti dei corsi di formazione da svolgersi in sede decentrata a livello regionale, i criteri di accesso ai medesimi, nonché quelli dell’esame di valutazione finale.

Le tipologie di attività di prevenzione incendi che potranno essere espletate dal predetto perso­nale sono quelle riportate nell’allegato A.

A3) SOPRALLUOGO PER RILASCIO CERTIFI­CATO DI PREVENZIONE INCENDI

Tale servizio deve essere svolto, nel rispetto delle reciproche competenze professionali, dai funzionari tecnici R.T.A. nonché dai Capi reparto, Capi squadra e Vigili che abbiano superato gli ap­positi corsi di formazione.

Le attività di prevenzione incendi, presso le quali l’effettuazione del sopralluogo potrà essere espletata da personale della carriera di Capo re­parto, Capo squadra e Vigile sono riportate nel­l’allegato A.

Espletamento dei sopralluoghi

Tenendo conto del maggior impegno, in termi­ni di tempo, che richiedono i sopralluoghi, per as­solvere a tale tipo di servizio si dovrà privilegiare l’espletamento reso al di fuori dell’orario ordina­rio, straordinario e di turnazione.

Dovranno in ogni caso essere espletati in ora­rio ordinario i seguenti sopralluoghi:

  • sopralluoghi per i quali ricorrano motivi di urgenza, o nei casi di segnalazione di potenzia­le pericolo;
  • sopralluoghi di riscontro delle prescrizio­ni impartite secondo le procedure del D.Lgs. n. 758/1994;
  • sopralluoghi da effettuarsi in seno ad organi collegiali.

I criteri per stabilire l’entità e la qualità delle pratiche da espletare al di fuori dell’orario ordi­nario, straordinario e di turnazione, ai fini della ripartizione del lavoro, devono tenere conto dei seguenti fattori:

  • profilo professionale del personale incaricato;
  • livello di conoscenza e di esperienza maturata dal personale preposto;
  • difficoltà di ciascuna pratica, valutata anche sulla base della durata di cui all’allegato VI al D.M. 4 maggio 1998.

A4) RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

L’art. 4 del D.P.R. n. 37/98 ha apportato una evidente semplificazione alla procedura del rinno­vo del Certificato di Prevenzione Incendi, in quan­to l’ufficio deve provvedere sulla base della speci­fica documentazione prevista, senza l’obbligo di effettuare il sopralluogo di verifica, entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Il controllo da parte dell’ufficio, deve limitarsi ad un riscontro di documenti che peraltro vanno redatti in conformità ai facsimile riportati nel D.M. 4 maggio 1998.

Pertanto il relativo servizio deve essere reso in orario ordinario ed al suo espletamento, oltre al personale tecnico, potrà essere preposto anche il personale addetto all’ufficio prevenzione incendi sotto il coordinamento del funzionario responsa­bile del suddetto ufficio.

A5) COMPENSI AL PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ANTINCENDI E DELLA CARRIERA DI VIGILE, CAPO SQUADRA E CAPO REPARTO PER I SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI RESI AL DI FUORI DELL’ORARIO ORDINARIO, STRAORDINARIO E DI TURNAZIONE.

Il D.P.R. n. 37/1998 all’art. 1, comma 5, ha sta­bilito la necessità di uniformare i corrispettivi do­vuti dalla utenza per i servizi a pagamento ine­renti la prevenzione incendi.

Tale disposto ha trovato attuazione attraverso due successivi atti normativi distinti, tra loro cor­relati:

  • D.M. 4 maggio 1998 (G.U. n. 104 del 7 mag­gio 1998) emanato ai sensi del predetto D.P.R. n. 37/1998, ove nell’allegato VI sono stabilite, in re­lazione al tipo di procedimento nonché alla ti­pologia e complessità dell’attività, le durate del servizio richiesto;
  • D.M. 21 settembre 1998 (G.U. n. 239 del 13 ottobre 1998) di aggiornamento delle tariffe ora­rie dei servizi a pagamento resi dal Corpo nazio­nale dei Vigili del Fuoco, emanato ai sensi dell’art. 40 della Legge n. 930/1981, ove per motivi di sem­plificazione sono state previste due sole tariffe orarie per il servizio di prevenzione incendi corre­late unicamente con il procedimento richiesto (parere su progetto o visita sopralluogo), indipen­denti dalla qualifica professionale del responsabi­le del procedimento e comprensive degli oneri ac­cessori, quali spese di ufficio e di trasporto.

La tariffa oraria da applicare per le procedure di rinnovo del Certificato è quella relativa ai pare­ri sui progetti.

Con l’attuazione della uniformità dei corrispet­tivi da pagare per il servizio di prevenzione incen­di, il personale che assolve a tale servizio, al di fuori dell’orario ordinario, straordinario e di tur­nazione, nel rispetto e nei limiti di quanto in pre­cedenza stabilito, sarà compensato sulla base de­gli importi lordi derivanti dall’applicazione delle seguenti percentuali sui corrispettivi pagati dal ri­chiedente:

  • PARERI DI CONFORMITÀ SUI PROGETTI = 15%
  • SOPRALLUOGHI PER RILASCIO C.P.I. = 25%
  • PROCEDURA DI DEROGA
    1. parere di pertinenza del Comando VV.F. = 10%
    2. istruttoria dell’Ispettorato Regionale VV.F. = 10%

A6) IMPIEGO DEL PERSONALE AMMINI­STRATIVO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI

Al fine di favorire l’espletamento delle pratiche di prevenzione incendi e garantire un miglior servizio vizio all’utenza, il Comando d’intesa con le OO.SS. individua le opportune soluzioni organizzative anche attraverso il decentramento amministrativo e l’allargamento dei servizi al pubblico.

Sulla base di quanto sopra e previa valutazione dei carichi di lavoro, al personale amministrativo incaricato dell’espletamento delle pratiche, da individuarsi nel medesimo settore o in altri uffici del Comando o dell’Ispettorato Regionale, per le provincie sedi di Ispettorati, può essere autorizzata una specifica prestazione straordinaria aggiuntiva entro un massimo di 10 ore mensili pro-capite.

Per lo svolgimento dell’attività di cui sopra viene stabilito per il 1999 l’utilizzo di 30.000 ore di straordinario il cui onere farà capo al Capitolo di spesa 3022.

Alla ripartizione del suddetto monte ore tra i Comandi si procede con accordi decentrati a li­vello vello regionale, tenendo conto delle esigenze prospettate da ciascun Comando e delle ore assegnate a ciascun ambito territoriale secondo l’allegato B che è stato ricavato sulla base dei carichi di la­voro del triennio 1996/1998.

B) SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO

Con l’emanazione del decreto 22 febbraio 1996, n. 261, si è proceduto a regolamentare il ser­vizio di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo e trattenimento, che costitui­sce il 95% del totale dei servizi resi, tenendo con­to che il restante 5% afferisce ai servizi di vigilan­za resi negli ambiti portuali.

Il suddetto decreto stabilisce le attività per le quali ricorre l’obbligo del servizio e fissa anche l’entità minima del personale addetto.

Ciò premesso, con la presente si forniscono criteri per una migliore organizzazione del servi­zio medesimo ed una sua uniforme attuazione, nonché si stabiliscono le modalità di compenso al personale che espleta il predetto servizio al di fuo­ri dell’orario ordinario, straordinario e di turna­zione, tenendo conto anche del recente aggiorna­mento delle tariffe orarie per i servizi a pagamen­to in base al decreto ministeriale 21 settembre 1998.[1]

B1) CRITERI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO

All’espletamento del servizio di vigilanza an­tincendio concorre tutto il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tenendo conto delle attuali dotazioni organi­che del personale operativo, per l’espletamento dei servizi di vigilanza antincendio dovrà farsi ri­corso di norma a prestazioni rese al di fuori del­l’orario ordinario, straordinario e di turnazione, favorendo la partecipazione volontaria del perso­nale secondo le seguenti modalità di impegno, in relazione alla durata del servizio da rendere sul luogo della manifestazione e prevedendo che, al termine del servizio di vigilanza, il personale non sia inserito nei turni ordinari:

– Servizi di durata inferiore a 2h e 30′

Qualora la durata del servizio da prestare sul luogo della manifestazione e comprensiva dei tempi di ispezione e della durata dello spettacolo o manifestazione, sia inferiore a 2h e 30′, occor­rerà privilegiare il personale volontario residente nel Comune ove ha luogo la manifestazione o nel­le immediate prossimità, o in alternativa fare ri­corso, d’intesa con le OO.SS. territoriali, a perso­nale in servizio, nei limiti previsti dall’art. 61, comma 6, del C.C.N.L. e purché ciò sia compati­bile con le esigenze di servizio.

– Servizi di durata superiore alle 2h e 30′

Per tali servizi si dovrà fare ricorso priorita­riamente al personale volontario attraverso cri­teri di rotazione.

Qualora la durata del servizio sia superiore al­le 8 ore occorre suddividere il servizio in turna­zioni ciascuna delle quali deve avere durata mini­ma di 4 ore e non superiore alle 8 ore.

– Trasporto del Personale

In via generale il Comando assicura il tra­sporto del personale incaricato del servizio dalla sede Vigili del Fuoco più vicina al luogo ove ha sede lo spettacolo o manifestazione e le relative spese dell’automezzo sono a carico del richie­dente il servizio.

Pertanto il personale incaricato qualora inten­da utilizzare l’automezzo dell’amministrazione dovrà trovarsi presso la sede Vigili del Fuoco pre­vista all’ora stabilita in uniforme da intervento, al­trimenti si recherà direttamente sul luogo del ser­vizio all’ora stabilita.

Ai fini giuridici il personale è da considerarsi in servizio durante i tempi di viaggio necessari per raggiungere dalla propria abitazione il luogo ove espletare il servizio di vigilanza.

B2) CORRISPETTIVO DOVUTO DAL RICHIE­DENTE IL SERVIZIO

L’entità del corrispettivo a carico del richie­dente il servizio va commisurata alla durata del servizio reso sul luogo ove si espleta la vigilanza e che pertanto è comprensiva dei tempi dello spet­tacolo o manifestazione, dei tempi di controllo iniziale e finale degli ambienti.

Al suddetto importo va aggiunto il costo della eventuale utilizzo dei mezzi dell’amministrazione e se dovuto l’onere per l’indennità di missione, sulla base delle vigenti disposizioni.

B3) COMPENSI AL PERSONALE PER SERVI­ZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO RESI AL DI FUORI DELL’ORARIO ORDINARIO, STRAORDI­NARIO E DI TURNAZIONE

Il personale operativo che espleta il servizio di vigilanza al di fuori dell’orario ordinario, straor­dinario e di turnazione ha diritto ad un corrispet­tivo lordo calcolato sulla base della durata del ser­vizio reso sul luogo dello spettacolo o manifesta­zione e dei compensi orari di cui alla tabella alle­gata che tengono conto della qualifica professio­nale e della fascia oraria nella quale si espleta il servizio.

Per i servizi la cui durata è inferiore alle 2h e 30′, l’Amministrazione garantisce un compenso minimo sulla base di 3 ore.

Per ogni servizio di vigilanza reso al di fuori dell’orario ordinario, straordinario e di turnazio­ne. Vengono inoltre corrisposte a ciascuna unità £. 10.000 (DIECIMILA) al lordo delle ritenute di legge, quale compenso forfettario delle spese di trasferimento.

– CASI PARTICOLARI

CASO I

Potrebbe verificarsi che un servizio di vigilan­za, regolarmente richiesto, non possa essere espletato in quanto per motivi vari non è stato più possibile mettere in atto la manifestazione, ma di tale circostanza non ne è stata data comunicazio­ne al Comando in tempo utile per annullare il ser­vizio richiesto.

In tale circostanza il personale incaricato del servizio e che pertanto si è portato sul posto rego­larmente, ma non ha potuto espletarlo per i moti­vi sovraesposti, ha diritto ad essere compensato sulla base del minimo di 3 ore.

Il richiedente il servizio per avere diritto al rimborso del corrispettivo pagato è tenuto a co­municare al Comando in tempo utile al fine di consentire l’annullamento del servizio stesso.

CASO II

Nel caso che un servizio richiesto per motivi vari, subisca un prolungamento, il personale è te­nuto a prestare servizio ed essere compensato per l’intera durata.

Il verificarsi di tale circostanza deve essere ri­portato in apposito verbale redatto dal responsa­bile del servizio e sottoscritto dal richiedente

Il Comando dovrà richiedere all’interessato il pagamento del servizio prestato in aggiunta a quello richiesto.

… omissis …

__________

[1]   Si deve fare riferimento al D.M. 2 marzo 2012 «Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966».