Circolare n. 13 MI.SA 99 prot. n. P627/4101 sott. 72/C2 del 22-05-1999
Servizio di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi – Criteri e modalità di utilizzazione del fondo di cui all’art. 61 del C.C.N.L. emanato con D.P.C.M. del 26/2/1996.
L’art. 65 del D.P.R. n. 335 del 1990 ha stabilito le modalità di costituzione del fondo per compensare la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi.
Con successive disposizioni ministeriali emanate a seguito di accordi definiti in sede di contrattazione nazionale decentrata, sono state stabilite le modalità ed i criteri di utilizzazione del fondo anche per quanto attiene specificatamente il miglioramento dei servizi di cui all’oggetto.
I risultati ottenuti a decorrere dal 1992, in termini di aumento della produttività e miglioramento dei servizi resi, nel settore della prevenzione e vigilanza antincendi, possono sinteticamente riassumersi come segue:
– SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI
Il servizio di prevenzione incendi nel 1991 presentava una situazione di arretrato quantificabile in circa 400.000 pratiche di Nulla Osta Provvisorio di cui alla legge n. 818/1984, cui dovevano aggiungersi ulteriori 200.000 pratiche circa inerenti richieste ordinarie di esami progetti e sopralluoghi per rilascio del certificato di prevenzione incendi.
A seguito dell’emanazione della circolare n. 2 dell’11 gennaio 1992 si è eliminato negli anni successivi, gradualmente ma totalmente l’arretrato relativo alle istanze di Nulla Osta Provvisorio e alle istanze di esami progetto, riuscendo altresì a ridurre sensibilmente le pendenze nel settore dei sopralluoghi.
Occorre altresì evidenziare che i carichi di lavoro inerenti le richieste correnti sono andati via via aumentando passando dalla circa 130.000 istanze (esami progetto + sopralluoghi) del 1992 alle circa 180.000 istanze del 1998.
– SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO
Il servizio di vigilanza antincendi, praticamente inesistente a tutto il 1991, a seguito della ripresa del servizio stesso attuata con la circolare n. 27 del 7 ottobre 1991, è passato da circa 20.000 servizi espletati nel 1992 ai circa 40.000 espletati nel 1998.
Dal quadro sopra riportato emerge che l’utilizzazione del fondo di incentivazione istituito con l’art. 65 del D.P.R. n. 335 del 1990, unitamente alla riorganizzazione dei servizi in questione, ha costituito uno strumento efficace alla luce dei risultati ottenuti.
A seguito delle recenti disposizioni normative sulla semplificazione amministrativa delle procedure di prevenzione incendi, sull’affidamento di nuove competenze in materia di sicurezza (adempimenti derivanti dai decreti legislativi n. 626/1994 e n. 758/1994, attività di formazione di cui alla legge n. 609/1996) sono insorti nuovi impegni per le strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che si vanno a sommare alla gestione dei servizi di soccorso ed all’amministrazione degli uffici.
Tenuto conto dei carichi globali di lavoro, si è ritenuto necessario rivedere gli accordi precorsi, in base ai quali furono stabiliti i criteri di utilizzazione del fondo per il miglioramento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio, al fine di rendere tale strumento coerente e compatibile con la nuova realtà.
Pertanto sulla base dell’accordo raggiunto, in sede di contrattazione nazionale sull’utilizzazione del fondo previsto dall’art. 61 del C.C.N.L. pubblicato con D.P.C.M. 26 febbraio 1996, sono state ridefinite le direttive per l’organizzazione dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio, nonché i criteri e le modalità per l’utilizzazione del fondo, che dovranno essere attuati a decorrere dall’1 gennaio 1999.
Le direttive ed i criteri sono quelli di seguito esplicitati.
A) SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI
A1) OBIETTIVI
Sulla base di quanto sopra evidenziato e tenendo conto delle recenti disposizioni di cui al D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, si ritiene necessario fissare di seguito gli obiettivi da raggiungere per il servizio di prevenzione incendi:
- rispettare i termini procedurali introdotti dal D.P.R. n. 37/1998;
- recuperare situazioni di arretrato;
- affrontare il passaggio dal Nulla Osta Provvisorio al Certificato di Prevenzione Incendi;
- incrementare le verifiche ed i sopralluoghi, anche con l’introduzione dei controlli a campione;
- dare attuazione uniforme alle procedure di cui al decreto legislativo n. 758 del 1994.
Dalla prospettiva delineata ne discende una intensificazione dell’attività dedicata al servizio di prevenzione incendi, che dovrà essere affrontata attraverso un sempre più razionale impiego delle risorse, secondo le direttive appresso indicate in relazione alle varie procedure previste dal servizio.
In tale contesto si ritiene opportuno, fatte salve le prioritarie esigenze del servizio di soccorso, aumentare il contributo nell’espletamento dei servizi di prevenzione incendi del personale operativo Capo reparto, Capo squadra e vigile, in possesso di appositi requisiti e previa adeguata formazione professionale.
Si richiama l’attenzione sulla responsabilità oggettiva del Dirigente nell’atto di affidamento delle pratiche e nello stabilire che il dipendente, cui vengono affidate, abbia la capacità tecnica di svolgerle.
A2) PARERE DI CONFORMITÀ SUI PROGETTI
Tale attività con l’introduzione del silenzio-rifiuto in caso di mancata risposta entro i termini previsti (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 37/98), richiede che sia espletata con particolare attenzione e nel rispetto dei termini stabiliti da parte del personale incaricato.
In relazione ai carichi di lavoro, l’impegno richiesto in orario ordinario e straordinario va integrato con prestazioni da effettuarsi al di fuori del predetto orario.
Sulla scorta dei dati statistici riferiti all’ultimo triennio e dell’attuale organico di funzionari tecnici in servizio presso i Comandi e gli Ispettorati Regionali, si stabilisce che ogni funzionario, tenendo conto di tutti i restanti impegni ed incarichi d’ufficio, è tenuto ad espletare annualmente, in orario ordinario e straordinario, un numero di pratiche afferenti pareri di conformità su progetti, da quantificare sulla base di 360 ore/pratica, con riferimento alla durata in ore stabilita per ciascuna attività del D.M. 16 febbraio 1982 nell’allegato VI del D.M. 4 maggio 1998.
Il suddetto impegno potrà essere incrementato nei confronti dei funzionari da impiegare a tempo pieno nel servizio di prevenzione incendi, così come potrà essere ridotto per quelli che vengono impiegati stabilmente o temporaneamente in incarichi particolari.
In particolare si potrà procedere ad una riduzione del predetto impegno nei confronti dei funzionari incaricati dagli Ispettori Regionali, in qualità di analisti di rischio, di predisporre l’istruttoria dei rapporti di sicurezza delle attività a rischio di incidente rilevante e da effettuarsi in orario di servizio ordinario.
I criteri per l’assegnazione delle pratiche da espletare al di fuori dell’orario ordinario e straordinario, cui si deve ricorrere solo dopo aver assolto all’impegno in orario ordinario, dovranno tenere conto del livello di conoscenza ed esperienza maturata da ciascun funzionario e della difficoltà di ciascuna pratica, anche in relazione ai tempi di risposta previsti dalla vigente normativa.
Tenendo conto degli obiettivi prefissati e fatte salve le prioritarie esigenze del servizio di soccorso, il Comandante potrà incaricare per il servizio di prevenzione incendi, relativo ai pareri di conformità, anche personale appartenente alle qualifiche di Capo reparto e Capo squadra, nonché Vigili con anzianità di servizio non inferiore a 5 (cinque) anni, in possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico (diploma di geometra o di perito industriale) previa frequenza di apposito corso specialistico di formazione e superamento di esame finale.
Il predetto personale, previo accordo con le OO.SS. territoriali, sarà prevalentemente inserito in orario di lavoro giornaliero, al fine di garantire la necessaria continuità del servizio ed il rapporto con l’utenza.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i contenuti dei corsi di formazione da svolgersi in sede decentrata a livello regionale, i criteri di accesso ai medesimi, nonché quelli dell’esame di valutazione finale.
Le tipologie di attività di prevenzione incendi che potranno essere espletate dal predetto personale sono quelle riportate nell’allegato A.
A3) SOPRALLUOGO PER RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
Tale servizio deve essere svolto, nel rispetto delle reciproche competenze professionali, dai funzionari tecnici R.T.A. nonché dai Capi reparto, Capi squadra e Vigili che abbiano superato gli appositi corsi di formazione.
Le attività di prevenzione incendi, presso le quali l’effettuazione del sopralluogo potrà essere espletata da personale della carriera di Capo reparto, Capo squadra e Vigile sono riportate nell’allegato A.
– Espletamento dei sopralluoghi
Tenendo conto del maggior impegno, in termini di tempo, che richiedono i sopralluoghi, per assolvere a tale tipo di servizio si dovrà privilegiare l’espletamento reso al di fuori dell’orario ordinario, straordinario e di turnazione.
Dovranno in ogni caso essere espletati in orario ordinario i seguenti sopralluoghi:
- sopralluoghi per i quali ricorrano motivi di urgenza, o nei casi di segnalazione di potenziale pericolo;
- sopralluoghi di riscontro delle prescrizioni impartite secondo le procedure del D.Lgs. n. 758/1994;
- sopralluoghi da effettuarsi in seno ad organi collegiali.
I criteri per stabilire l’entità e la qualità delle pratiche da espletare al di fuori dell’orario ordinario, straordinario e di turnazione, ai fini della ripartizione del lavoro, devono tenere conto dei seguenti fattori:
- profilo professionale del personale incaricato;
- livello di conoscenza e di esperienza maturata dal personale preposto;
- difficoltà di ciascuna pratica, valutata anche sulla base della durata di cui all’allegato VI al D.M. 4 maggio 1998.
A4) RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
L’art. 4 del D.P.R. n. 37/98 ha apportato una evidente semplificazione alla procedura del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, in quanto l’ufficio deve provvedere sulla base della specifica documentazione prevista, senza l’obbligo di effettuare il sopralluogo di verifica, entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Il controllo da parte dell’ufficio, deve limitarsi ad un riscontro di documenti che peraltro vanno redatti in conformità ai facsimile riportati nel D.M. 4 maggio 1998.
Pertanto il relativo servizio deve essere reso in orario ordinario ed al suo espletamento, oltre al personale tecnico, potrà essere preposto anche il personale addetto all’ufficio prevenzione incendi sotto il coordinamento del funzionario responsabile del suddetto ufficio.
A5) COMPENSI AL PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ANTINCENDI E DELLA CARRIERA DI VIGILE, CAPO SQUADRA E CAPO REPARTO PER I SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI RESI AL DI FUORI DELL’ORARIO ORDINARIO, STRAORDINARIO E DI TURNAZIONE.
Il D.P.R. n. 37/1998 all’art. 1, comma 5, ha stabilito la necessità di uniformare i corrispettivi dovuti dalla utenza per i servizi a pagamento inerenti la prevenzione incendi.
Tale disposto ha trovato attuazione attraverso due successivi atti normativi distinti, tra loro correlati:
- D.M. 4 maggio 1998 (G.U. n. 104 del 7 maggio 1998) emanato ai sensi del predetto D.P.R. n. 37/1998, ove nell’allegato VI sono stabilite, in relazione al tipo di procedimento nonché alla tipologia e complessità dell’attività, le durate del servizio richiesto;
- D.M. 21 settembre 1998 (G.U. n. 239 del 13 ottobre 1998) di aggiornamento delle tariffe orarie dei servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, emanato ai sensi dell’art. 40 della Legge n. 930/1981, ove per motivi di semplificazione sono state previste due sole tariffe orarie per il servizio di prevenzione incendi correlate unicamente con il procedimento richiesto (parere su progetto o visita sopralluogo), indipendenti dalla qualifica professionale del responsabile del procedimento e comprensive degli oneri accessori, quali spese di ufficio e di trasporto.
La tariffa oraria da applicare per le procedure di rinnovo del Certificato è quella relativa ai pareri sui progetti.
Con l’attuazione della uniformità dei corrispettivi da pagare per il servizio di prevenzione incendi, il personale che assolve a tale servizio, al di fuori dell’orario ordinario, straordinario e di turnazione, nel rispetto e nei limiti di quanto in precedenza stabilito, sarà compensato sulla base degli importi lordi derivanti dall’applicazione delle seguenti percentuali sui corrispettivi pagati dal richiedente:
- PARERI DI CONFORMITÀ SUI PROGETTI = 15%
- SOPRALLUOGHI PER RILASCIO C.P.I. = 25%
- PROCEDURA DI DEROGA
- parere di pertinenza del Comando VV.F. = 10%
- istruttoria dell’Ispettorato Regionale VV.F. = 10%
A6) IMPIEGO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI
Al fine di favorire l’espletamento delle pratiche di prevenzione incendi e garantire un miglior servizio vizio all’utenza, il Comando d’intesa con le OO.SS. individua le opportune soluzioni organizzative anche attraverso il decentramento amministrativo e l’allargamento dei servizi al pubblico.
Sulla base di quanto sopra e previa valutazione dei carichi di lavoro, al personale amministrativo incaricato dell’espletamento delle pratiche, da individuarsi nel medesimo settore o in altri uffici del Comando o dell’Ispettorato Regionale, per le provincie sedi di Ispettorati, può essere autorizzata una specifica prestazione straordinaria aggiuntiva entro un massimo di 10 ore mensili pro-capite.
Per lo svolgimento dell’attività di cui sopra viene stabilito per il 1999 l’utilizzo di 30.000 ore di straordinario il cui onere farà capo al Capitolo di spesa 3022.
Alla ripartizione del suddetto monte ore tra i Comandi si procede con accordi decentrati a livello vello regionale, tenendo conto delle esigenze prospettate da ciascun Comando e delle ore assegnate a ciascun ambito territoriale secondo l’allegato B che è stato ricavato sulla base dei carichi di lavoro del triennio 1996/1998.
B) SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO
Con l’emanazione del decreto 22 febbraio 1996, n. 261, si è proceduto a regolamentare il servizio di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo e trattenimento, che costituisce il 95% del totale dei servizi resi, tenendo conto che il restante 5% afferisce ai servizi di vigilanza resi negli ambiti portuali.
Il suddetto decreto stabilisce le attività per le quali ricorre l’obbligo del servizio e fissa anche l’entità minima del personale addetto.
Ciò premesso, con la presente si forniscono criteri per una migliore organizzazione del servizio medesimo ed una sua uniforme attuazione, nonché si stabiliscono le modalità di compenso al personale che espleta il predetto servizio al di fuori dell’orario ordinario, straordinario e di turnazione, tenendo conto anche del recente aggiornamento delle tariffe orarie per i servizi a pagamento in base al decreto ministeriale 21 settembre 1998.[1]
B1) CRITERI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO
All’espletamento del servizio di vigilanza antincendio concorre tutto il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Tenendo conto delle attuali dotazioni organiche del personale operativo, per l’espletamento dei servizi di vigilanza antincendio dovrà farsi ricorso di norma a prestazioni rese al di fuori dell’orario ordinario, straordinario e di turnazione, favorendo la partecipazione volontaria del personale secondo le seguenti modalità di impegno, in relazione alla durata del servizio da rendere sul luogo della manifestazione e prevedendo che, al termine del servizio di vigilanza, il personale non sia inserito nei turni ordinari:
– Servizi di durata inferiore a 2h e 30′
Qualora la durata del servizio da prestare sul luogo della manifestazione e comprensiva dei tempi di ispezione e della durata dello spettacolo o manifestazione, sia inferiore a 2h e 30′, occorrerà privilegiare il personale volontario residente nel Comune ove ha luogo la manifestazione o nelle immediate prossimità, o in alternativa fare ricorso, d’intesa con le OO.SS. territoriali, a personale in servizio, nei limiti previsti dall’art. 61, comma 6, del C.C.N.L. e purché ciò sia compatibile con le esigenze di servizio.
– Servizi di durata superiore alle 2h e 30′
Per tali servizi si dovrà fare ricorso prioritariamente al personale volontario attraverso criteri di rotazione.
Qualora la durata del servizio sia superiore alle 8 ore occorre suddividere il servizio in turnazioni ciascuna delle quali deve avere durata minima di 4 ore e non superiore alle 8 ore.
– Trasporto del Personale
In via generale il Comando assicura il trasporto del personale incaricato del servizio dalla sede Vigili del Fuoco più vicina al luogo ove ha sede lo spettacolo o manifestazione e le relative spese dell’automezzo sono a carico del richiedente il servizio.
Pertanto il personale incaricato qualora intenda utilizzare l’automezzo dell’amministrazione dovrà trovarsi presso la sede Vigili del Fuoco prevista all’ora stabilita in uniforme da intervento, altrimenti si recherà direttamente sul luogo del servizio all’ora stabilita.
Ai fini giuridici il personale è da considerarsi in servizio durante i tempi di viaggio necessari per raggiungere dalla propria abitazione il luogo ove espletare il servizio di vigilanza.
B2) CORRISPETTIVO DOVUTO DAL RICHIEDENTE IL SERVIZIO
L’entità del corrispettivo a carico del richiedente il servizio va commisurata alla durata del servizio reso sul luogo ove si espleta la vigilanza e che pertanto è comprensiva dei tempi dello spettacolo o manifestazione, dei tempi di controllo iniziale e finale degli ambienti.
Al suddetto importo va aggiunto il costo della eventuale utilizzo dei mezzi dell’amministrazione e se dovuto l’onere per l’indennità di missione, sulla base delle vigenti disposizioni.
B3) COMPENSI AL PERSONALE PER SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO RESI AL DI FUORI DELL’ORARIO ORDINARIO, STRAORDINARIO E DI TURNAZIONE
Il personale operativo che espleta il servizio di vigilanza al di fuori dell’orario ordinario, straordinario e di turnazione ha diritto ad un corrispettivo lordo calcolato sulla base della durata del servizio reso sul luogo dello spettacolo o manifestazione e dei compensi orari di cui alla tabella allegata che tengono conto della qualifica professionale e della fascia oraria nella quale si espleta il servizio.
Per i servizi la cui durata è inferiore alle 2h e 30′, l’Amministrazione garantisce un compenso minimo sulla base di 3 ore.
Per ogni servizio di vigilanza reso al di fuori dell’orario ordinario, straordinario e di turnazione. Vengono inoltre corrisposte a ciascuna unità £. 10.000 (DIECIMILA) al lordo delle ritenute di legge, quale compenso forfettario delle spese di trasferimento.
– CASI PARTICOLARI
CASO I
Potrebbe verificarsi che un servizio di vigilanza, regolarmente richiesto, non possa essere espletato in quanto per motivi vari non è stato più possibile mettere in atto la manifestazione, ma di tale circostanza non ne è stata data comunicazione al Comando in tempo utile per annullare il servizio richiesto.
In tale circostanza il personale incaricato del servizio e che pertanto si è portato sul posto regolarmente, ma non ha potuto espletarlo per i motivi sovraesposti, ha diritto ad essere compensato sulla base del minimo di 3 ore.
Il richiedente il servizio per avere diritto al rimborso del corrispettivo pagato è tenuto a comunicare al Comando in tempo utile al fine di consentire l’annullamento del servizio stesso.
CASO II
Nel caso che un servizio richiesto per motivi vari, subisca un prolungamento, il personale è tenuto a prestare servizio ed essere compensato per l’intera durata.
Il verificarsi di tale circostanza deve essere riportato in apposito verbale redatto dal responsabile del servizio e sottoscritto dal richiedente
Il Comando dovrà richiedere all’interessato il pagamento del servizio prestato in aggiunta a quello richiesto.
… omissis …
__________
[1] Si deve fare riferimento al D.M. 2 marzo 2012 «Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966».