Circolare DCPREV prot. n. 6098 del 13-05-2016
Onerosità servizi a pagamento amministrazioni statali.
In seguito ad alcune richieste formulate dalle strutture territoriali del CNVVF, si comunica che l’espressa abrogazione dell’articolo 1 della Legge n. 966/1970 (leggasi Legge n. 966/1961[1] NdR) ad opera dell’articolo 35[2] del D.Lgs. n. 139/2006 non lascia dubbi in ordine alla necessità che tutti i richiedenti i servizi a pagamento resi dal CNVVF, sia pubblici che privati, siano tenuti a corrispondere le relative tariffe.
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[1] L’articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966 recante «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento» prevedeva che «I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché le prestazioni del Centro studi ed esperienze sui richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformità delle disposizioni della presente legge. Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato».
[2] L’articolo 35, comma 1, lettera r) del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 ha abrogato l’articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966 relativa ai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che prevedeva, tra l’altro l’esenzione dal pagamento per le Amministrazioni dello Stato. Pertanto tutti i richiedenti sia privati che pubblici comprese le Amministrazioni dello Stato, sono tenuti a effettuare i versamenti previsti per i servizi di prevenzione incendi, vigilanza antincendi, ecc.