Decreto GSA
Testo coordinato del D.M. 2 settembre 2021 (⤓ pdf) «decreto GSA», recante «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». Sono riportati i primi chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n. 15472 del 19 ottobre 2021 e le indicazioni procedurali per la formazione, l’aggiornamento, ecc. degli addetti antincendio e dei formatori forniti con la nota DCPREV prot. n. 7826 del 31 maggio 2022 e con la nota DCPREV prot. n. 12301 del 7 settembre 2022. In rosso sono riportati vari chiarimenti e commenti.[1]
Il decreto è entrato in vigore il 4 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021).
Il D.M. 2 settembre 2021 è un decreto interministeriale, adottato dal ministro dell’interno di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dall’articolo 46 (Prevenzione incendi), comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ove è stabilito che: «Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: lettera a) i criteri diretti atti ad individuare: punto 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; punto 2) misure precauzionali di esercizio; punto 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; punto 4) criteri per la gestione delle emergenze; lettera b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione».
Il provvedimento, comunemente denominato «Decreto GSA» (gestione della sicurezza antincendio), fornisce le indicazioni relative all’informazione e formazione dei lavoratori, all’aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un’importante innovazione rappresentata dalla qualificazione e i requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.
Primi chiarimenti al decreto GSA
Con nota DCPREV prot. n. 15472 del 19 ottobre 2021 avente per oggetto «DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti», sono stati forniti i primi chiarimenti sulla materia.
Indicazioni procedurali del decreto GSA
Con nota DCPREV prot. n. 7826 del 31 maggio 2022 avente per oggetto «DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione», sono state fornite le indicazioni procedurali per la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio e per l’accertamento dei requisiti, la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento dei formatori degli addetti antincendio, allegando il materiale didattico per la formazione dei formatori.
Con nota DCPREV prot. n. 12301 del 7 settembre 2022 avente per oggetto «DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio», sono state fornite ulteriori indicazioni sullo svolgimento dei corsi e degli accertamenti dell’idoneità tecnica per addetti antincendio allegando le dispense (Dispensa per corsi 1-FOR, Dispensa per corsi 2-FOR, Dispensa per corsi 3-FOR) da utilizzate come materiale didattico da distribuire ai partecipanti ai corsi di formazione.
Per l’abilitazione degli addetti antincendio sono richiamate integralmente le disposizioni dell’articolo 1 del D.M. 28 settembre 2021 recante «Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell’articolo 26-bis, comma 5, del dlgs n. 139/2006».
Abrogazioni D.M. 10 marzo 1998
Dal 4 ottobre 2022, data di entrata in vigore del «decreto GSA», sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera f)[2] e gli articoli 5[3], 6[4] e 7[5] del D.M. 10 marzo 1998 recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro». In ogni caso, il D.M. 10 marzo 1998 è completamente abrogato a decorrere dal 29 ottobre 2022, data di entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021 (cd. «Decreto Minicodice») recante «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Testi ufficiali
Il testo ufficiale del D.M. 2 settembre 2021 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.
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[1] Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.
[2] Articolo 3 (Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio), comma 1, lettera f) del D.M. 10 marzo 1998: «All’esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato VII».
[3] L’articolo 5 (Gestione dell’emergenza in caso di incendio) del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che all’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro deve adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII.
[4] L’articolo 6 (Designazione degli addetti al servizio antincendio) del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base dell’eventuale piano di emergenza, il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, i quali devono frequentare gli appositi corsi di formazione e, ove previsto, conseguire l’attestato di idoneità tecnica secondo le procedure ivi specificate.
[5] L’articolo 7 (Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che i datori di lavoro devono assicurare la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX.