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Quesiti Resistenza al fuoco

Quesiti Resistenza al Fuoco ( pdf): Quesiti e chiarimenti di prevenzione incendi relativi alla resistenza al fuoco. [1]

La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti prevenzione incendi.

Sul testo Resistenza al fuoco è raccolta la normativa di prevenzione incendi sulla resistenza al fuoco, tra cui il D.M. 9 marzo 2007 sulle prestazioni di resistenza al fuoco e del D.M. 16 febbraio 2007 sulla classificazione di resistenza al fuoco, coordinata con chiarimenti e commenti.

Il Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 e smi, tratta la Resistenza al fuoco al Capitolo S.2.

 

Circolare DCPREV prot. n. 8809 del 17-06-2022

Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi – Precisazioni lettera circolare n. 16746 del 26/11/2019

 

Circolare DCPREV prot. n. 9962 del 24-07-2020

Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. – Capitolo S.2 – Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti e indirizzi applicativi

 

Lettera circolare DCPREV prot. n. 16746 del 06-11-2019

Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi

 

Circolare DCPREV prot. n. 5014 del 05-04-2019

Armadi compattabili resistenti al fuoco impiegati ai fini della riduzione del carico di incendio specifico di progetto

Pervengono alla scrivente Direzione Centrale quesiti e segnalazioni in merito all’impiego di particolari contenitori di materiale prevalentemente cartaceo (armadi compattabili) aventi caratteristiche di resistenza al fuoco in grado di preservare dalla partecipazione alla combustione, in presenza di un incendio generalizzato all’esterno dell’armadio, il materiale combustibile in essi contenuto e, quindi, di ridurre il carico di incendio specifico di progetto dei compartimenti ospitanti tali armadi.

Come noto, infatti, sia il d.M. 9/3/2007 (paragrafo 2 dell’allegato) che il d.M. 3/8/2015 (paragrafo S.2.9 dell’allegato) prevedono la possibilità di definizione di un coefficiente ψi pari a 0 in caso di materiali combustibili contenuti in appositi contenitori progettati per resistere al fuoco. La circolare P414/412 sott. 55 del 28/3/2008 fornisce, per tale coefficiente, indicazioni aggiuntive successivamente riprese dal paragrafo S.2.9 del d.M. 3/8/2015, in caso di impiego di alcune comuni tipologie di contenitori non combustibili.

Stante la particolarità dell’argomento, la mancanza di specifiche norme nazionali o europee in materia e la necessità di consentire la determinazione sperimentale della prestazione suddetta in maniera uniforme per i fini indicati in premessa, la scrivente Direzione Centrale ha fornito ai laboratori autorizzati in indirizzo le indicazioni operative riportate nella nota allegata, cui si aggiungono le seguenti ulteriori prescrizioni specifiche.

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Circolare DCPREV prot. n. 7765 del 21-06-2016

Chiarimenti sulla modalità di predisposizione del fascicolo tecnico nel settore della resistenza al fuoco

Come noto, sia il dM 16/2/2007 (allegato B, punto B.8) che il dM 3/8/2015 (paragrafo S.2.13) disciplinano i contenuti del fascicolo tecnico, documento da predisporre in caso di variazioni di prodotti, elementi costruttivi o strutturali non rientranti nel campo di applicazione diretta del risultato di prove di resistenza al fuoco.

Premesso quanto sopra, la presente circolare ha il duplice obiettivo di chiarire i casi in cui va previsto il fascicolo tecnico da parte del produttore nonché la modalità di predisposizione dello stesso.

Quanto al primo aspetto, legato all’obbligo di predisposizione, si specifica che le disposizioni citate in premessa non sono in contrasto con la disciplina più ampia dettata dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR – Regolamento UE n. 305/2011): in caso di prodotti marcati CE ai sensi del citato CPR, infatti, il fascicolo tecnico non è necessario.

In tale eventualità, occorre evidentemente osservare integralmente le disposizioni comunitarie vigenti, ivi incluse quelle comprese nella norma UNI EN 15725 “Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione” […]

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Nota DCPREV prot. n. 14801 del 15-12-2015

Classificazione di resistenza al fuoco per le scaffalature metalliche installate all’interno di un edificio magazzino. Quesito

Si riscontra la nota a margine indicata inerente il quesito in oggetto e si esprimono le considerazioni che seguono.

Una scaffalatura metallica, installata all’interno di edificio magazzino, in caso di incendio potrebbe collassare e compromettere:

  1. la capacità portante degli altri elementi strutturali della costruzione in condizioni di incendio;
  2. l’efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione;
  3. il funzionamento dei sistemi di protezione attiva;
  4. l’esodo in sicurezza degli occupanti;
  5. la sicurezza dei soccorritori.

Si ritiene pertanto che le valutazioni del rischio di incendio, effettuate dal progettista, debbano necessariamente considerare le problematiche sopra evidenziate.

 

Circolare DCPREV prot. n. 11074 del 23-09-2015

Prova di resistenza al fuoco su volta muraria – pubblicazione rapporto di prova

Si porta a conoscenza che l’Area Protezione Passiva della DCPST, nell’ambito del programma di sperimentazione e ricerca posto in essere, ha di recente effettuato, presso i propri laboratori, una prova di resistenza al fuoco su una volta in muratura caricata.

Attesa la specificità della tematica trattata, di interesse generale sia dal punto di vista scientifico che per le relative applicazioni pratiche nell’ambito della verifica e progettazione a caldo di tali elementi strutturali, si ritiene utile pubblicare il rapporto di prova sul sito www.vigilfuoco.it. (Il documento è scaricabile qui).

Il documento, recante l’innovativa metodica di calcolo applicata e le evidenze sperimentali riscontrate, costituisce un utile riferimento per la progettazione e la verifica a caldo dei suddetti elementi strutturali.

 

Circolare DCPREV prot. n. 3396 del 18-03-2015

Chiarimenti in merito alla classificazione di resistenza al fuoco di partizioni vetrate

Pervengono alla scrivente Direzione Centrale richieste di chiarimento in merito alla classificazione di resistenza al fuoco di partizioni vetrate mediante metodo sperimentale. Al riguardo, si forniscono le opportune indicazioni utili ai fini dell’attività di prevenzione incendi.

Nel richiamare quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 2007, si ricorda che la norma sperimentale di riferimento è la EN 1364-1:1999 recepita dall’UNI mediante la UNI EN 1364-1:2002 (punto A.4.1 dell’allegato A al DM 16/2/2007).

Per le partizioni vetrate, il campo di applicazione diretta dei risultati di prova è riportato nell’allegato A alla norma citata, cui si rimanda la lettura per l’elenco dettagliato delle modifiche apportabili al campione testato. Al riguardo, si sottolinea il divieto di aumento dell’altezza del prodotto in oggetto rispetto al campione provato e le limitazioni alle variazioni dimensionali delle lastre vetrate.

Nel caso in cui fosse necessario realizzare una partizione vetrata con caratteristiche non previste nel campo di applicazione diretta del risultato di prova, il DM 16/2/2007 prevede la possibilità di ricorrere al fascicolo tecnico previsto al punto B.8 dell’allegato B al medesimo decreto. Per la predisposizione di tale fascicolo, si ricorda la possibilità di impiego delle seguenti norme:

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Circolare DCPREV prot. n. 465 del 16-01-2014

Classificazione dei controsoffitti ai fini della resistenza al fuoco. Chiarimenti

La lettera circolare del Ministero dell’Interno n. DCPST/A5/283/FR del 16 gennaio 2004 ha utilmente chiarito le possibilità di classificazione dei controsoffitti resistenti al fuoco testati in base alla circolare n. 91 del 1961.

Alla luce delle più recenti disposizioni di prevenzione incendi in materia di resistenza al fuoco derivanti dall’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 2007 ed alle ulteriori possibilità previste dalla marcatura CE di prodotti da costruzione, si ritiene utile fornire chiarimenti in merito al quadro normativo oggi disponibile per la certificazione dei controsoffitti ai fini della resistenza al fuoco.

A seconda delle modalità di prova, i controsoffitti possono suddividersi in tre categorie:

  1. Controsoffitti privi di resistenza al fuoco intrinseca.
  2. Controsoffitti con resistenza al fuoco intrinseca (altrimenti detti “controsoffitti a membrana”).
  3. Membrane protettive orizzontali.

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Circolare DCPREV prot. n. 17381 del 27-12-2013

Qualificazione di resistenza al fuoco di protettivi da applicare ad elementi in acciaio

Come è noto il decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 2007, entrato in vigore il 25 settembre 2007, riporta nella tabella A.3.2 dell’allegato A l’elenco delle norme di classificazione dei protettivi da applicare agli elementi in acciaio. In particolare, la norma di prova indicata nel predetto decreto per la protezione di elementi in acciaio con prodotti sia reattivi che passivi è la EN 13381-4, all’epoca disponibile esclusivamente nella versione ENV 13381-4:2002.

Con la successiva decisione della Commissione Europea del 11 aprile 2011, a parziale modifica della decisione 2000/367/CE posta a fondamento del decreto del Ministro dell’Interno 16/2/2007, fu consentito l’impiego della norma EN 13381-8:2010 per i protettivi dell’acciaio di tipo reattivo, oltre che della norma ENV 13381-4:2002.

A seguito della predetta decisione, sono state pertanto ritenute ugualmente valide le certificazioni di resistenza al fuoco basate sulle norme ENV 13381-4:2002 e EN 13381-8:2010 per i prodotti reattivi applicati ad elementi in acciaio.

Con la presente lettera circolare si fa presente che dal 30 novembre 2013 entreranno in vigore, in forma esclusiva, le norme EN 13381-4:2013 e EN 13381-8:2013, rispettivamente per i protettivi passivi e reattivi. Premesso quanto sopra, si fornisce alle strutture in indirizzo il seguente prospetto riepilogativo, riportante le norme di prova che, ai fini delle certificazioni di resistenza al fuoco, sono da ritenere accettabili.

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Circolare DCPREV prot. n. 9709 del 05-07-2013

Qualificazione di resistenza al fuoco di prodotti e sistemi protettivi da impiegare nel settore petrolchimico

Pervengono alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica alcuni quesiti inerenti la qualificazione di resistenza al fuoco di prodotti e sistemi protettivi nel settore degli impianti chimici e petrolchimici.

Giova ricordare che le procedure di classificazione e qualificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione sono riportate nel decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 2007. Il decreto stesso definisce “opere da costruzione” gli edifici e le opere di ingegneria civile.

In base al citato decreto, è consentito determinare la prestazione di prodotti e sistemi protettivi attraverso prove di resistenza al fuoco con riferimento a curve di incendio nominali così come previsto dalla UNI EN 13501-2 e dalla norma UNI EN 1363-2, in particolare, per la curva di incendio da idrocarburi.

Nel caso del settore chimico e petrolchimico è però frequente l’impiego di prodotti o sistemi protettivi specifici pensati per garantire prestazioni di resistenza al fuoco con riferimento a scenari tipici quali, ad esempio, poolfìres, jet fìres, hose stream, etc. non descritti nelle citate norme europee e pertanto non specificatamente trattati nel decreto di cui in premessa.

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Lettera circolare DCPREV prot. n. 4638 del 05-04-2013

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli Annessi Nazionali degli Eurocodici

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013 (Supplemento Ordinario n. 21) è stato pubblicato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 luglio 2012 recante “Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici”.

Con l’entrata in vigore di tale decreto, prevista in data 11 aprile 2013, si dà completa attuazione a quanto previsto al punto C.3 dell’Allegato C al decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 2007, cessando, quindi, la possibilità di impiego delle norme UNI 9502, 9503 e 9504 per il calcolo di resistenza al fuoco di elementi costruttivi rispettivamente in cemento armato, acciaio e legno.

Con l’occasione, si ribadisce quanto stabilito con circolare DCPST n. 4845 del 4/4/2011, e con successiva circolare DCPST n. 9663 del 23/7/2012, in merito alla decorrenza dei termini fissati dal DM 16/2/2007 e, quindi, l’uso delle citate norme UNI è consentito anche oltre la data di entrata in vigore del DM 31 luglio 2012 esclusivamente per le costruzioni i cui progetti o Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) siano stati presentati ai competenti Comandi provinciali dei vigili del fuoco prima di suddetta data.

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Lettera circolare DCPREV prot. n. 14229 del 19-11-2012

Impiego di prodotti e sistemi per la protezione antincendio delle costruzioni

È noto che per i prodotti indicati in oggetto e installati permanentemente in opere da costruzione risulta pertinente il requisito essenziale n. 2 Sicurezza in caso di incendio (v. CPD 89/106/CEE e Regolamento n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011).

Trattandosi di prodotti da costruzione, è altresì noto che l’idoneità all’impiego dei medesimi viene in genere attestata, nelle condizioni previste per la specifica applicazione, sulla base di specificazioni tecniche armonizzate elaborate da Organismi europei (CEN, CENELEC, EOTA) e finalizzate alla marcatura CE.

Pervengono, tuttavia, a questa Direzione quesiti e richieste inerenti l’impiego di prodotti di tipo “innovativo” da inserire nelle attività a rischio di incendio, attualmente sprovvisti di apposita specificazione tecnica armonizzata che ne consenta la valutazione, ai fini del loro impiego o utilizzo, secondo procedure appunto armonizzate e riconosciute da tutti gli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

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Lettera circolare DCPREV prot. n. 9663 del 23-07-2012

Validità dei rapporti di prova di resistenza al fuoco emessi in base alla circolare n. 91 del 1961. Chiarimenti applicativi

Con l’approssimarsi della data di fine validità per l’impiego dei rapporti di prova di resistenza al fuoco emessi in base alla circolare n. 91 del 1961, si ritiene utile riassumere il quadro normativo di riferimento e, nel contempo, fornire alcuni chiarimenti applicativi.

Nella seguente tabella sono riportati gli stralci delle disposizioni di prevenzione incendi che regolamentano la materia in oggetto.

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Nota DCPREV prot. n. 6528 del 09-05-2012

… valutazione del carico d’incendio

[…] si rappresenta che il DM 9/3/2007 al punto 4.2 prescrive la verifica di resistenza al fuoco con riferimento a curve desunte sulla base del calcolo del carico di incendio specifico di progetto qfd definito al punto 2. Tale punto dà, come possibilità per la determinazione del potere calorifico inferiore dei materiali (Hi), la possibilità di ricorrere alla norma sperimentale UNI EN ISO 1716:2002 o alla letteratura tecnica.

In linea del lutto generale, si è convinti che una valutazione ad hoc del potere calorifico dei materiali sia preferibile a quella derivante dalla letteratura tecnica e si condivide l’impiego di un metodo sperimentale a condizione che lo stesso venga condotto nel rispetto della norma di prova citata, che sia condotto da un laboratorio autorizzato ed i cui risultati siano impiegati in relazioni redatte da professionisti abilitati.

Nel caso specifico, si propone di effettuare prove secondo la norma ISO 5660-1:2002 (prova al cono calorimetrico). L’effettuazione di prove secondo lo standard individuato non sembra appropriata al caso specifico in quanto trattasi di prova “in piccola scala”, utile per una prima caratterizzazione dei materiali, ma non rappresentativa delle reali condizioni dì impiego delle bobine. Con la prova suggerita, non si terrebbe conto, ad esempio, del fattore di scala condizionante l’evoluzione dell’incendio né della posizione relativa tra più bobine che influenza radicalmente la dinamica dell’incendio. Volendo adottare un approccio sperimentale al problema, sembra più appropriata l’effettuazione di prove in vera grandezza, partendo ad esempio con il metodo del “room corner test” di cui alla norma ISO 9705:1993 secondo una campagna sperimentale più aderente alle reali condizioni di impiego dei prodotti di cui al quesito.

Da un punto di vista procedimentale, in ultimo, si specifica che il metodo proposto rientra nel campo della modellazione di incendi naturali che prescinde dal concetto di classe di resistenza al fuoco. A tale proposito, si ricorda che il DM 9 marzo 2007, in caso di modellazione di incendi “naturali” impone comunque l’applicazione della tabella 5, da cui si evince una classe massima di resistenza al fuoco richiedibile elle strutture pari a 120 minuti ed inoltre si rammenta che la circolare P414/4122 sott 55 del 28 marzo 2008 consente l’istituto della deroga anche nei confronti del DM 9 marzo 2007.

 

Nota DCPREV prot. n. 8274 del 08-06-2011

Quesito in merito all’applicazione del D.M. 09/03/2007

[…] relativo al progetto di realizzazione di una struttura metallica atta a realizzare un piano soppalco destinato ad archivio, ed acquisito il parere dell’Area V – Protezione Passiva, si formulano le seguenti considerazioni. Gli obiettivi di sicurezza connessi con la resistenza al fuoco delle strutture sinteticamente riportati all’interno del D.M. 9/3/2007, sono:

  • garantire un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
  • garantire la possibilità che gli occupanti lascino l’opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • limitare la propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
  • assicurare che le squadre di soccorso possano operare in condizioni di sicurezza.

In generale la validità di detti obiettivi prescinde dal caso in cui le strutture appartengano all’edificio ovvero ad un soppalco metallico in esso contenuto.

Nel caso specifico, tenuto conto che i percorsi per abbandonare il locale destinato ad archivio si sviluppano sia sopra che sotto il soppalco metallico, questo Ufficio ritiene condivisibile la richiesta operata dal Comando … (classe 60 minuti) per gli elementi principali (colonne, travi, montanti delle scale), mentre è possibile applicare i contenuti del punto 5.6 dell’allegato al D.M. 9 marzo 2007 (classe 30 minuti) agli elementi secondari (correnti di solaio). (*)

Si puntualizza, infine, che eventuali grigliati e gli elementi di controvento in questo caso possono essere privi di requisiti di resistenza al fuoco.

(*) Il Comando nell’esprimere un parere di conformità antincendio, valutando che il soppalco è incorporato in modo permanente nell’edificio (rif. art. 1 del DPR 246/93) pur se indipendente rispetto alle restanti strutture, ha prescritto che “tutte le strutture portanti, verticali e orizzontali, incluse le strutture del soppalco e gli elementi strutturali secondari, devono essere progettati e realizzati con riferimento alla classe 60 (livello II di prestazione)”. Alla luce di questo il richiedente ha avanzato il quesito ritenendo che la struttura metallica in oggetto, incombustibile, autoportante e non vincolata alla struttura portante principale dell’edificio, non deve garantire il rispetto dei requisiti previsti dal livello II di prestazione di cui al D.M. 9/3/2007.

 

Circolare DCPREV n. 4845 del 04-04-2011

Certificazione della resistenza al fuoco di elementi costruttivi

Con riferimento al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 2007, si rammenta il principio espresso nella lettera circolare prot. n. 5642 del 31/03/2010, in base al quale è possibile utilizzare i rapporti dì prova anche oltre le date di scadenza previste, esclusivamente per le costruzioni il cui progetto sia stato presentato al competente Cornando provinciale dei vigili del fuoco prima di suddette date.

Parimenti si rappresenta che suddetto principio deve essere utilizzato anche per tutte le altre scadenze previste nel decreto citato, ivi compresa la scadenza per l’utilizzo dei valori fissati da norme tecniche per i parametri termo-tisici dei rivestimenti protettivi (punto C.5 dell’allegato al decreto) e la scadenza per l’utilizzo dei valori tabellari relativi agli elementi di acciaio protetti (tabelle D.7.1 dell’allegato al decreto).

 

Nota DCPREV prot. n. 3845 del 24-03-2011

D.M. 9 marzo 2007. Quesito

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale (*) ….

(*) Il quesito si riferisce alla necessità o meno del rispetto dei requisiti di resistenza al fuoco del locale destinato a stazione di pompaggio dell’impianto antincendio previsti dalle relative norme UNI, tenuto conto che il DM 9/03/2007 consentirebbe, nel caso specifico, in relazione al livello di prestazione, una classe di resistenza al fuoco di livello inferiore per le strutture portanti e separanti del fabbricato, o i fabbricati, in cui è esercitata l’attività industriale soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
Il Comando, nel precisare che i requisiti indicati al punto 3.2 dell’allegato al D.M. 9/03/2007 devono essere rispettati non solo nei confronti degli edifici “esterni” ma anche nei confronti edifici e dei relativi impianti di protezione attiva interni alla stessa area industriale, ritiene che il locale pompe antincendio, dovendo possedere strutture di separazione REI 60 ai sensi delle relative norme UNI, non potrà essere interno o adiacente all’edificio per il quale è prevista una classe di resistenza al fuoco di livello inferiore. Al riguardo, la Direzione Regionale ritiene che le norme UNI, in qualità di nome di buona tecnica, debbano essere integralmente rispettate al fine di poter attestare la realizzazione a regola d’arte, mentre il D.M. 9/03/2007, trattandosi di norma di tipo orizzontale riporta le prestazioni minime di resistenza al fuoco richieste alle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

 

Lettera circolare DCPREV n. 5642 del 31-03-2010

Certificazione della resistenza al fuoco di elementi costruttivi – Murature

Pervengono a questa Direzione quesiti tendenti a conoscere quali debbano essere, alla luce della nuova normativa di resistenza al fuoco introdotta dai recenti decreti che oggi regolamentano la materia (DM 9 marzo 2007 e DM 16 febbraio 2007), gli atti certificativi inerenti le strutture di muratura (portante e non) da porre a corredo delle istanze di sopralluogo ai fini dell’ottenimento del CPI.

A tale proposito si espongono di seguito le seguenti considerazioni:

1) Il punto 1.1 dell’allegato II al DM 4 maggio 1998 prevede, nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi affidati ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, che la documentazione certificativa relativa agli elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco debba essere rappresentativa della tipologia di valutazione eseguita (sperimentale, analitica, tabellare).

Tale certificazione deve essere firmata:

  1. dal direttore del laboratorio, se la valutazione è di tipo sperimentale;
  2. da professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84, se la valutazione è di tipo analitico;
  3. da professionista, se trattasi di valutazione di tipo tabellare.

2) Il nuovo DM 16 febbraio 2007, che ha aggiornato la materia e recepito gli atti e le norme comunitarie connesse alla resistenza fuoco, pur stabilendo in linea generale che le prestazioni di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di prove, calcoli, confronti con tabelle (articolo 2 comma 2), demanda la scelta del metodo alla esistenza di norme condivise di riferimento al fine di garantire uniformità e trasparenza negli atti nonché una più efficace azione di controllo.

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Lettera circolare prot. n. 2711/4135 del 06-04-2009

Porte di piano degli ascensori resistenti al fuoco

Con riferimento all’allegato 5 alla lettera-circolare n. 6651 del 22 agosto 2006 con il quale sono state date informazioni alle strutture periferiche del CNVVF riguardo la cessazione del rilascio di nuovi atti omologativi concernenti le porte di piano degli ascensori resistenti al fuoco, in considerazione delle richieste di chiarimento pervenute dai Comandi VV.F., sono di seguito fornite alcune indicazioni relativamente alle procedure e documentazioni da acquisire per i prodotti in parola al fine del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Premesso che le porte di piano degli ascensori sono componenti di impianti soggetti alle disposizioni della direttiva 95/16/CE (“direttiva ascensori”), recepita con D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, e che non sono annoverate tra i componenti di sicurezza degli ascensori per i quali è prevista l’apposizione della marcatura CE (Allegato IV della direttiva ascensori), ne discende quanto segue:

  1. quando sono immesse sul mercato unitamente all’impianto ascensore marcato CE, le disposizioni pertinenti cui soddisfa l’ascensore, comprese le caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano, possono essere individuate nella dichiarazione CE di conformità dell’impianto ascensore, resa disponibile dall’installatore dell’impianto stesso;
  2. quando sono immesse sul mercato separatamente dall’impianto, per essere utilizzate ai fini dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di un impianto esistente non marcato CE, le caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano possono essere individuate nella dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore della porta e nella relativa documentazione tecnica a supporto (omologazione in corso di validità ovvero rapporto di prova).

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Nota prot. n. 585 del 14-01-2009

Pareti resistenti al fuoco in muratura portante e non portante realizzate con elementi in calcestruzzo aerato autoclavato

Si riscontra … la nota … con la quale si richiede l’adozione di valori tabellati per la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco di murature realizzate con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato, essendo gli stessi mancanti nelle tabelle di cui all’allegato D del Decreto del Ministero dell’interno 16 febbraio 2007.

Esaminati i contenuti della proposta e alla luce dello stato dell’arte in materia, questa Direzione ritiene che, nelle more dell’implementazione dell’Appendice Nazionale dell’Eurocodice EN1996-1-2 per la determinazione degli spessori di murature con caratteristiche di resistenza al fuoco realizzate con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato, si possa fare riferimento ai valori relativi ai blocchi di calcestruzzo leggero di cui alla tabella D.4.3 (colonna blocchi pieni) dell’Allegato D al citato D.M. 16/2/2007 per le murature non portanti e alla tabella allegata alla Lettera-Circolare del Ministero dell’interno n. 1968 del 15 febbraio 2008 (quarta riga) per le murature portanti.

I valori succitati possono essere utilizzati nel rispetto delle limitazioni previste nelle rispettive tabelle.

 

Circolare prot. n. P414/4122 sott. 55 del 28 marzo 2008

DM 9 marzo 2007. Chiarimenti ed indirizzi applicativi

Ad alcuni mesi dall’entrata in vigore del decreto indicato in oggetto che, unitamente al DM 16 febbraio 2007 ha completamente rivisto gli aspetti legati alla resistenza al fuoco delle costruzioni abrogando la previgente normativa che regolamentava il settore, si ritiene utile fornire nel seguito alcuni chiarimenti e precisazioni sulla corretta applicazione delle recenti disposizioni, anche alla luce dei quesiti finora pervenuti.

Il campo di applicazione del DM 9 marzo 2007 è limitato alle attività non assistite da specifica regola tecnica di prevenzione incendi, esclusivamente per quanto attiene la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni (classe di resistenza al fuoco), in quanto detto requisito è normalmente stabilito a priori dalla regolamentazione di settori; ciò premesso si precisa che qualora nell’ambito di una regola tecnica “verticale” venga richiamato il carico di incendio ovvero la classe dei compartimento rimandando ai criteri di calcolo previsti nella ex circolare n. 91/61, tale riferimento è da ritenersi superato dall’entrata in vigore del DM 9/03/07, dovendosi da tale data (25/09/2007) applicare i criteri ivi stabiliti

Il punto 1 dell’allegato al decreto riporta una serie di definizioni che hanno preso spunto dalle attuali norme europee che regolano la materia, alle quali l’atto regolamentare nazionale si è quindi principalmente riferito, anche ai fini della definizione numerica di parametri e coefficienti che possono assumere rilevante ai fini della sua applicazione. Tuttavia occorre rilevare che al punto 1 lettera c) dell’allegato (definizione di CARICO DI INCENDIO) viene indicato, come corrispondente ad 1 MJ, un valore pari a 0.054 kg di legna equivalente, leggermente inferiore a quello contenuto nelle stesse norme europee che prevedono un valore pari a 0.057 (ossia 1 kg di legna equivalente viene assunto pari a 17.5 MJ).

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Circolare prot. n. 1968 del 15-02-2008

Pareti di muratura portanti resistenti al fuoco

Il decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 2007 (G.U. n. 74 del 29 marzo 2007 S.O. n 87) ha introdotto nuovi elementi per la valutazione della prestazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti. Lo stesso decreto, all’allegato D, definisce nuove tabelle contenenti indicazioni per la classificazione degli elementi suddetti.

Tra le tabelle presenti nel citato allegato D al decreto in parola, non sono presenti tabelle per le murature portanti resistenti al fuoco, né risultano disponibili, al momento, metodi di calcolo consolidati alternativi all’impiego di tabelle.

Tenuto conto che il metodo sperimentale è praticamente inapplicabile per le costruzioni esistenti e che quindi appare necessario completare il predetto allegato D, in attesa della definizione dell’appendice nazionale dell’Eurocodice EN 1996-1-2 (Progettazione delle strutture di muratura – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio), acquisito il parere del CCTS per la PI, è stata predisposta la seguente tabella aggiuntiva che, temporaneamente, potrà essere utilizzata come riferimento per le murature portanti resistenti al fuoco presenti nelle costruzioni che ospitano attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (allegato alla presente lettera circolare).

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Nota prot. n. P1568/4122 sott. 55 del 22-01-2008

D.M. 9 marzo 2007. Quesiti

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Comando, in merito alla corretta interpretazione del D.M. 9 marzo 2007, si informa che è in corso di predisposizione una lettera circolare di chiarimento in cui verranno affrontate molte delle problematiche evidenziate.

In ogni caso per quanto attiene ai quesiti n° 1, 2, 3, 4, 13, 15, e 17, si concorda con le valutazioni espresse da codesta Direzione (*) nella nota indicata a margine, con le seguenti precisazioni:

– il riferimento corretto per quanto riguarda le norme tecniche per le costruzioni è il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 14 settembre 2005 (quesito n° 3);

– l’applicazione del livello II di prestazione è consentita, senza margini di discrezionalità, qualora risultino integralmente rispettate tutte le condizioni indicate al punto 3.2 dell’allegato al decreto in parola (quesito n° 13).

(*) Parere della Direzione Regionale:

  1. Si osserva che il testo approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 30/04/2005, in fase di revisione, salvaguardava – per le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco – le specifiche disposizioni emesse dal Ministero dell’interno.
  2. Si ritiene che il quesito trovi risposta nell’art. 5 del DM 16/02/2007.
  3. Si condivide l’interpretazione del Comando sulla base di quanto indicato nella bozza del T.U. approvata in data 30/04/2005.
  4. Con riferimento all’art. 4 comma 4 del DM 09/03/2007 si ritiene che l’organo di controllo per l’accertamento dei requisiti di resistenza al fuoco di attività soggette al controllo VVF sia il Comando provinciale e che per “accertamento” – in analogia a quanto previsto all’ art. 5 comma 3 del DM 16/02/2007 – possa intendersi anche l’approvazione del progetto prima dell’entrata in vigore del decreto in argomento.
  5. Si ritiene che le condizioni indicate al punto 3.2 dell’allegato al DM 09/03/2007 non consenta discrezionalità nella scelta del livello II di prestazione.
  6. Si ritiene che nella tipologia costruttiva indicata dal Comando non sia individuabile una struttura secondaria (riferito all’utilizzo di copponi portanti staticamente autonomi, come tipologia edilizia)
  7. Nel caso di modifiche di costruzioni esistenti le cui prestazioni di resistenza al fuoco siano già state accertate vale quanto previsto all’art. 4, comma 4 del DM 09/03/2007.

 

Lettera circolare prot. n. P902/4122 sott. 55 del 20-07-2007

DM 9 marzo 2007. Chiarimenti al punto 5 dell’allegato

Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti in merito alla corretta applicazione del DM 9 marzo 2007 agli elementi di copertura; in particolare viene richiesto se i componenti che sono annoverati fra gli elementi di completamento del fabbricato e nei quali rientrano, oltre che i lucernari, le finestre e simili, anche i componenti leggeri di copertura, debbano rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco stabilite dal predetto decreto.

Poiché tali componenti edilizi non partecipano alla stabilità dell’edificio e non sostengono altre strutture, ma svolgono la funzione di separazione tra lo spazio costruito e l’ambiente esterno, si chiarisce che non debbono possedere specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco, ivi comprese quelle stabilite al punto 5, capoverso 6 dell’allegato al D.M. 9 marzo 2007 per gli elementi strutturali secondari. Si ritiene comunque che, in relazione al loro peso e dimensione, debbano essere assunti i necessari accorgimenti affinché l’eventuale loro crollo non determini un significativo rischio per gli occupanti ed i soccorritori e non comprometta la capacità portante di altre parti della struttura e l’efficacia di elementi di compartimentazione, nonché di impianti di protezione attiva antincendio.

 

Nota prot. n. P780/4122 sott. 55 del 17-07-2003

Porte REI

È stato chiesto di conoscere se “i documenti e le punzonature a corredo delle porte REI possano ritenersi sufficienti in luogo dei certificati di omologazione richiesti dalla normativa vigente anche in considerazione degli anni di costruzione ed installazione delle porte (1989 – 1990)”. Al riguardo, acquisito anche il parere dell’Area Protezione Passiva di questa Direzione Centrale, si conferma che la classificazione di resistenza al fuoco delle porte si effettua oggi in base alla norma UNI-CNVVF 9723 recepita con D.M. 14 dicembre 1993 e che la scadenza dei certificati di porte resistenti al fuoco, emessi ai sensi della circolare n. 91/61 tra il 1° gennaio 1988 ed il 1° gennaio 1990, è stato fissato, dalla circolare n. 17/92, al 31 dicembre 1993 e per le porte giacenti nei magazzini dei cantieri in attesa di semplice montaggio è stata fissata, dalla circolare n. 21/93 al 30 aprile 1994.

Premesso quanto sopra si ritiene che alla luce delle suddette disposizioni il certificato di prevenzione incendi, per l’attività in argomento, possa essere rilasciato unicamente se viene prodotta la documentazione di cui al punto 2 dell’allegato II al D.M. 4 maggio 1998 sulla scorta dei relativi rapporti di prova e delle connesse certificazioni.

 

Nota prot. n. P895/4122 sott. 55 del 31-08-2000

Caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di separazione fra attività regolamentate da specifica regola tecnica ed attività non ad esse pertinenti

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo dal Comando provinciale VV.F.(*)

(*) La prescrizione nelle regole tecniche di Prevenzione Incendi di un valore minimo della resistenza al fuoco per le strutture di separazione dell’attività da altri locali è finalizzata alla tutela delle opere di terzi, ossia solo ad impedire che l’eventuale incendio dall’attività oggetto della norma non si propaghi agli ambenti adiacenti non ad essa pertinenti.

 

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[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.