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Locali di pubblico spettacolo

Locali di pubblico spettacolo norme di prevenzione incendiTesto coordinato del D.M. 19 agosto 1996 ( pdf) sulle norme di prevenzione incendi dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento, con le modifiche introdotte dal D.M. 6 marzo 2001, dal D.M. 18 dicembre 2012 e vari chiarimenti e commenti.

Il testo riporta, in appendice, varie disposizioni di rilevanza relativamente ai locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Alla pagina Quesiti locali di spettacolo e trattenimento è possibile scaricare la raccolta di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui locali di spettacolo e trattenimento.

La regola tecnica è stata aggiornata, insieme ad altre, dal D.M. 10 marzo 2020 relativo alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, consentendo ove in precedenza era prevista solamente la possibilità di impiegare fluidi refrigeranti non infiammabili o non tossici, di utilizzare refrigeranti classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817. Si vedano a tal proposito anche i chiarimenti forniti con la nota DCPREV prot. n° 9833 del 22-07-2020. Inoltre, i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e ventilazione sono stati stabiliti dall’articolo 2 del D.M. 31 marzo 2003, che ha abrogato le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia.

Codice di prevenzione incendi

Il D.M. 22 novembre 2022 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023, ha introdotto il capitolo V.15 (attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico) della sezione V dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, estendendo il campo di applicazione del codice ai locali di spettacolo e di trattenimento di cui all’attività n. 65 (limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento) dell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo le norme tecniche del codice si applicano in alternativa alla regola tecnica di cui al D.M. 19 agosto 1996.

Proroga norme di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche

L’articolo 7, comma 7.sexies del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2023) ha apportato modifiche all’articolo 38-bis D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prorogando i termini fino al 31 dicembre 2023. Ha inoltre esteso il regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo anche alle proiezioni cinematografiche e modificato la fascia di orario, ampliandola dalle ore 8.00 e le ore 1.00.

Il citato articolo 38-bis prevede semplificazioni fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (cioè fuori dai casi di competenza delle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; sono invece comprese le attività di competenza delle Commissioni comunali di vigilanza).

La procedura semplificata è stata estesa fino al 31 dicembre 2023, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti.

In tali casi, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso, nulla osta, ecc. il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalle norme, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste anti COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Normativa precedente

Il D.M. 19 agosto 1996 ha costituito la prima norma tecnica di prevenzione incendi specifica per i locali di pubblico spettacolo, adottata secondo quanto previsto, da ultimo, dall’articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n° 139.

Precedentemente la normativa di riferimento era la circolare n° 16 del 15 febbraio 1951 «Norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere». Come precisato dalla circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23/1/1997, tutte quelle disposizioni della circolare n° 16 del 15 febbraio 1951, non attinenti a problematiche di prevenzione incendi (norme procedurali, igiene e salubrità, acustica, assistenza sanitaria, stabilità delle strutture, misure antinfortunistiche, ecc.) sono da ritenersi tuttora in vigore, fatte salve successive modifiche.

Regolamento di prevenzione incendi e locali di pubblico spettacolo

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, i «locali di spettacolo e di trattenimento» sono stati ricompresi al punto 65 dell’allegato I al decreto. Inoltre, è stata stabilita diversa formulazione rispetto al vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, ove erano compresi al n° 83. Infatti, è stato introdotto il parametro relativo alla superficie lorda superiore a 200 m2 per impianti al chiuso, prima non presente. In tal caso, per effetto di questo nuovo parametro, attività prima «non soggette», sono diventate «soggette» con il nuovo regolamento.

Non rientrano tra le «attività soggette» (in linea con i precedenti chiarimenti ministeriali) le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Rientrano invece tra le «attività soggette» le palestre (anche queste in linea con i precedenti chiarimenti ministeriali).

I responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, devono presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2017. Tale termine, previsto dall’articolo 11, comma 4 del D.P.R. n° 151/2011, è stato così modificato dall’articolo 38, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n° 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n° 98) e successivamente dalla legge 27 febbraio 2017 n° 19 («Milleproroghe 2016»).

I riferimenti a vecchi regolamenti (D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577, D.M. 16 febbraio 1982), devono intendersi aggiornati tenuto conto dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. n° 151/2011, D.M. 7/8/2012).

Per quanto concerne i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2, questi sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività 65.1.B (fino a 200 persone) e 65.2.C (oltre 200 persone) dell’allegato III al D.M. 7 agosto 2012.

Al fine di rendere più chiara e univoca l’individuazione delle attività, il D.M. 7 agosto 2012 ha introdotto un numero crescente denominato «sottoclasse» associato a ulteriori classificazioni. Le attività vengono quindi individuate con un codice alfanumerico composto dal «numero attività/sottoclasse/categoria» che indicano: il numero dell’attività soggetta a controllo, dal numero 1 al numero 80; la sottoclasse, dal numero 1 fino a un valore che definisce in modo univoco tutte le varie possibilità; la categoria A, B o C dell’allegato I al D.P.R. n° 151/2011.

Infine, in merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presenti nel testo, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013.

Testi ufficiali 

Il testo ufficiale del D.M. 19 agosto 1996 è pubblicato sulla GU n° 214 del 12-09-1996 – S.O. n° 149. Il testo del D.M. 6 marzo 2001 è pubblicato sulla GU n° 65 del 19-03-2001, mentre il testo del D.M. 18 dicembre 2012 è pubblicato sulla GU n° 301 del 28-12-2012.

Attività n. 65 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011

N. Attività Cat. A Cat. B Cat. C

65
(83)

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, [1][2][3] impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza [4] superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee [5][6], di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.[7]   fino a 200 persone oltre 200 persone

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[1] Un acquario all’interno di un edificio ove la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci, non è soggetto a controllo VVF (punti 69 o 65 del D.P.R. 151/2011) né ai controlli della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non trattandosi di attività di intrattenimento o spettacolo (Nota DCPREV prot. n. 9518 del 08-07-2011).

[2] Le agenzie di scommesse sono soggette a controllo VVF (p.to 65 del D.P.R. 151/2011) in analogia alle attività di sale giochi e sale bingo (Nota DCPREV prot. n. 6244 del 10/05/2013).

[3] I «parchi avventura» non avendo all’interno del loro sedime alcun «locale di trattenimento» così come definito dal Titolo I del D.M. 19/8/1996, non rientrano tra le attività di cui al punto 65 del D.P.R. n° 151/2011. Per l’applicazione della regola tecnica i parchi avventura possono essere assimilati ai «parchi divertimenti» di cui alla lettera i) dell’articolo 1 del D.M. 19 agosto 1996 (Nota DCPREV prot. n. 717 del 18-01-2018).

[4] La «capienza» di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento costituisce l’affollamento massimo consentito ed è stabilita dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti (Lett. circ. n. P718/4118 sott. 20/C del 27-03-1997).

[5] Relativamente al concetto di temporaneità non è possibile procedere a una quantificazione in termini temporali. In generale per attività temporanee si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita (Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19-05-2015).

[6] Le attività accessorie quali depositi di GPL in bombole o serbatoi, centrali termiche, cucine, gruppi elettrogeni, ecc. il cui utilizzo è anch’esso temporaneo e legato alla manifestazione, non sono soggette a controllo VVF ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 (Nota DCPREV prot. n. 9131 del 28-07-2015).

[7] Le pubbliche manifestazioni (tra le quali rientrano comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc.) non sono da ritenersi, in linea di principio, soggette agli obblighi di cui all’articolo 2, lett. b), della legge n. 966/1965 in quanto non configurabili nella fattispecie propria del «pubblico spettacolo» e/o del «trattenimento pubblico» e quindi non soggette al regime autorizzatorio di polizia di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. (Nota prot. n. P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21-06-2004).