Corsi antincendio. La formazione degli addetti antincendio è un obbligo del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ove è stabilito che «I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico».
La violazione da parte del datore di lavoro dell’articolo 37, comma 9 relativa al mancato adempimento agli obblighi di formazione e aggiornamento periodico in relazione all’omessa formazione degli addetti antincendio è punita dell’articolo 55, comma, 5 lettera c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Alcune regole tecniche di prevenzione incendi, come ad esempio il D.M. 18 settembre 2002 sulle strutture sanitarie o il D.M. 9 aprile 1994 sulle attività ricettive turistico – alberghiere, stabiliscono il numero minimo di addetti antincendio in particolari circostanze.
Più in generale, tuttavia, la normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le regole tecniche di prevenzione incendi non definiscono il numero di addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati in una attività, limitandosi, in taluni casi, a fare riferimento all’individuazione di un congruo numero di addetti.
Allo stesso modo, il D.M. 2 settembre 2021 al punto 2.1, comma 2 dell’allegato II, stabilisce che: «Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili».
Il numero degli addetti antincendio ordinariamente presenti deve tenere conto delle azioni assegnate nel piano di emergenza. Queste, come indicato al punto 2.1, comma 1 dell’allegato II riguardano le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio, le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dagli occupanti, le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo, le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
Formazione degli addetti antincendio
L’allegato III al D.M. 2 settembre 2021 prevede tre tipologie di corso per la formazione (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR) e per l’aggiornamento (1-AGG, 2-AGG, 3-AGG) degli addetti antincendio, individuando durata e contenuti minimi di ognuno, che comunque possono essere ampliati in funzione di valutazioni specifiche del datore di lavoro sul livello di rischio dell’attività. Inoltre, è fatta salva la validità dei precedenti corsi e esami svolti secondo l’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, facendo presente che eventuali nuovi argomenti non presenti in precedenza potranno essere eventualmente trattati in fase di aggiornamento.
Per quanto concerne il programma dei corsi e i supporti didattici, con nota DCPREV prot. n. 12301 del 7 settembre 2022 sono state allegate le dispense, differenziate per le tre tipologie di corsi da utilizzate come materiale didattico da distribuire ai partecipanti ai corsi di formazione.
Ogni tipologia di corso è un segmento formativo unitario che deve essere frequentato interamente senza nessuna assenza e deve essere svolto nel rispetto delle durate e dei contenuti minimi previsti, escludendo la possibilità di frequenza parziale di un corso di livello superiore.
Indicazioni procedurali
Con nota DCPREV prot. n. 7826 del 31 maggio 2022 sono state fornite le indicazioni procedurali per la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio e per l’accertamento dei requisiti, la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento dei formatori degli addetti antincendio, allegando il materiale didattico per la formazione dei formatori.
Con nota DCPREV prot. n. 12301 del 7 settembre 2022 sono state fornite ulteriori indicazioni sullo svolgimento dei corsi e degli accertamenti dell’idoneità tecnica per addetti antincendio allegando le dispense da utilizzate come materiale didattico da distribuire ai partecipanti ai corsi di formazione.
Per l’abilitazione degli addetti antincendio sono richiamate integralmente le disposizioni dell’articolo 1 del D.M. 28 settembre 2021 recante «Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell’articolo 26-bis, comma 5, del dlgs n. 139/2006».
- Dispensa per corsi 1-FOR: Supporti didattici per lo svolgimento dell’attività formativa. Corsi di tipo 1-FOR.
- Dispensa per corsi 2-FOR: Supporti didattici per lo svolgimento dell’attività formativa. Corsi di tipo 2-FOR.
- Dispensa per corsi 3-FOR: Supporti didattici per lo svolgimento dell’attività formativa. Corsi di tipo 3-FOR.
Altro materiale didattico
Si riporta di seguito il materiale didattico riferito al vecchio programma previsto dal D.M. 10 marzo 1998.
- Manuale addetti antincendio: Manuale di prevenzione incendi per i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze (addetti al servizio antincendio) ai sensi dell’art. 37, comma 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- Corso antincendio slide: Presentazioni per corsi di formazione antincendio per i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione dell’emergenza (addetti al servizio antincendio) ai sensi dell’art. 37, comma 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- Questionario vero falso: Quiz antincendio per l’accertamento dell’idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio – domande di tipo «Vero o Falso».
- Questionario risposta multipla: Quiz esame antincendio per l’accertamento dell’idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio – domande di tipo «a risposta multipla».
Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
L’allegato III del D.M. 2 settembre 2021 riporta i contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio che devono essere erogati a tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze (c.d. «addetti antincendio») in base al livello di rischio dell’attività.
I programmi previsti possono comunque essere integrati e avere durata superiore in relazione a specifiche situazioni di rischio e secondo le valutazioni del datore di lavoro. L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può essere effettuata anche in modalità «a distanza».
In funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio sono individuati tre livelli, denominati 1, 2 e 3 (dalla minore alla maggiore complessità) cui corrispondono i rispettivi percorsi formativi, che sostituiscono la vecchia dizione utilizzata dal D.M. 10 marzo 1998 relativamente ai livelli di rischio basso, medio e elevato.
Attività di livello 3
Ai fini dell’organizzazione dei corsi di formazione per addetti antincendio (corso antincendio rischio alto) sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a rischio di livello 3, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del D.M. 2 settembre 2021 secondo quanto previsto nell’allegato III al decreto.
- stabilimenti di «soglia inferiore» e di «soglia superiore» come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- uffici con oltre 1000 dipendenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Attività di livello 2
Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro compresi tra quelli soggetti ai controlli di prevenzione incendi (compresi nell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151) con esclusione delle attività di livello 3, nonché i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Attività di livello 1
Rientrano in tale categoria di attività quelle che, per esclusione, non sono ricompresi negli altri due livelli e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa probabilità di sviluppo e propagazione delle fiamme.
Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio
L’allegato IV del D.M. 2 settembre 2021 elenca le attività per le quali ricorre l’obbligo per gli addetti antincendio di conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 (Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
Queste non sono strettamente correlati alla classificazione prevista dall’allegato III per la formazione in quanto alcune tipologie di luoghi di lavoro, sebbene inserite nei corsi di tipo 2-FOR, hanno l’obbligo di abilitazione.
Infatti, oltre a tutte le attività di livello 3, nell’elenco riportato nell’allegato IV sono comprese alcune tipologie di attività non indicate nell’allegato III (non di livello 3), per riduzione dei parametri di soglia (come depositi, attività commerciali, alberghi, scuole, uffici) o per nuovi inserimenti (come campeggi, villaggi turistici, locali di spettacolo e trattenimento, edifici sottoposti a tutela) per le quali è obbligatorio conseguire tale attestato, come di seguito indicato (tra parentesi sono indicati i valori di soglia per le attività di livello 3).
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superfici e superiore a 10.000 (20.000) m2.
- attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 (10.000) m2.
- alberghi con oltre 100 (200) posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 (1000) persone presenti.
- uffici con oltre 500 (1000) persone presenti.
- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti.
- edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2.
Contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento
I contenuti e la durata dei relativi corsi di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio nelle attività di livello 1, 2 e 3 sono riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 dell’allegato III del D.M. 2 settembre 2021 per i corsi di tipo 1, 2 e 3, rispettivamente di tipo FOR o AGG.
La durata dei corsi di formazione è rimasta invariata rispetto a quella prevista dal D.M. 10 marzo 1998, rispettivamente pari a 4, 8 e 16 ore per le attività di livello 1, 2 e 3 (ex livello basso, medio e elevato), mentre i programmi sono stati aggiornati e modificati.
In particolare, il nuovo programma del corso di tipo 1-FOR ha ridotto la parte teorica a due ore introducendo una parte pratica di due ore dedicata alla presa visione, chiarimenti ed esercitazioni sugli estintori portatili, presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
Il nuovo programma del corso di tipo 2-FOR ha mantenuto la vecchia suddivisione in 5 ore per la parte teorica e 3 ore per la parte pratica:
- la parte teorica prevede analoga trattazione dell’incendio e della prevenzione incendi, ma aggiorna il programma per quanto concerne la strategia antincendio adattandola alla terminologia utilizzata dal codice di prevenzione incendi alla sezione S.
- la parte pratica, in aggiunta a quanto previsti dal corso 1-FOR, prevede la presa visione e chiarimenti sui presidi antincendio e sui dispositivi di protezione individuale più diffusi e le esercitazioni sulle modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Anche il programma dei corsi di tipo 3-FOR conserva la vecchia suddivisione in 12 ore per la parte teorica e 4 ore per la parte pratica, inserendo o ampliando, rispetto al programma dei corsi 2-FOR, gli argomenti relativi alle aree a rischio specifico, la protezione contro le esplosioni, il piano di emergenza con il dettaglio delle procedure di emergenza, di allarme e di evacuazione e la presa visione sui dispositivi di protezione individuale tra cui, maschere, autoprotettori, tute, ecc..
Ulteriori indicazioni procedurali per la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio e sullo svolgimento dei corsi e degli accertamenti dell’idoneità tecnica per addetti antincendio sono stati forniti con le note DCPREV prot. n. 7826 del 31 maggio 2022 e DCPREV prot. n. 12301 del 7 settembre 2022.
Contenuti minimi dei corsi di formazione
Corso di Tipo 1-FOR: Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1 (durata 4 ore, compresa verifica di apprendimento) | |||
1-FOR | |||
Moduli | Argomenti | Durata | |
1 | L’incendio e la prevenzione | – Principi della combustione; – prodotti della combustione; – sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; – effetti dell’incendio sull’uomo; – divieti e limitazioni di esercizio; – misure comportamentali. | 1 ora |
2 | Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio | – Principali misure di protezione antincendio; – evacuazione in caso di incendio; – chiamata dei soccorsi. | 1 ora |
3 | Esercitazioni pratiche | – Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; – esercitazioni sull’uso degli estintori portatili; – presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza. | 2 ore |
Durata totale | 4 ore |
Corso di Tipo 2-FOR: corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 (durata 8 ore, compresa verifica di apprendimento) | |||
2-FOR | |||
Moduli | Argomenti | Durata | |
1 | L’incendio e la prevenzione incendi | – Principi sulla combustione e l’incendio: – le sostanze estinguenti; – il triangolo della combustione; – le principali cause di un incendio; – i rischi alle per le persone in caso di incendio; – i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. | 2 ore |
2 | Strategia antincendio (prima parte) | – Misure antincendio (prima parte): – reazione al fuoco; – resistenza al fuoco; – compartimentazione, – esodo; – controllo dell’incendio; – rivelazione ed allarme; – controllo di fumi e calore; – operatività antincendio; – sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. | 2 ore |
3 | Strategia antincendio (seconda parte) | – Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza. | 1 ora |
4 | Esercitazioni pratiche | – Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi; – presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; – esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti; – presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza. | 3 ore |
Durata totale | 8 ore |
Corso di Tipo 3-FOR: corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 (durata 16 ore, compresa verifica di apprendimento) | |||
3-FOR | |||
Moduli | Argomenti | Durata | |
1 | L’incendio e la prevenzione incendi | – Principi sulla combustione; – le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; – le sostanze estinguenti; – i rischi alle persone ed all’ambiente; – specifiche misure di prevenzione incendi; – accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; – l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro; – l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. | 4 ore |
2 | Strategia antincendio (prima parte) | – Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni. Misure antincendio (prima parte): – reazione al fuoco; – resistenza al fuoco; – compartimentazione; – esodo; – rivelazione ed allarme; – controllo di fumo e calore. | 4 ore |
3 | Strategia antincendio (seconda parte) | Misure antincendio (seconda parte): – controllo dell’incendio; – operatività antincendio; – gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. – controlli e la manutenzione. Il piano di emergenza: – procedure di emergenza; – procedure di allarme; – procedure di evacuazione. | 4 ore |
4 | Esercitazioni pratiche | – Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi; – presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute); – esercitazioni sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi. – presa visione del registro antincendio; – chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza. | 4 ore |
Durata totale | 16 ore |
Contenuti minimi dei corsi di aggiornamento
Corso di Tipo 1-AGG: corso di aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1 (durata 2 ore). L’aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche con i contenuti di seguito elencati. | |||
1-AGG | |||
Moduli | Argomenti | Durata | |
1 | Esercitazioni pratiche | – Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; – chiarimenti sugli estintori portatili; – esercitazioni sull’uso degli estintori portatili – presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; – esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza. | 2 ore |
Durata totale | 2 ore | ||
Corso di tipo 2-AGG: corso di aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 (durata 5 ore, compresa verifica di apprendimento). L’aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche. | |||
2-AGG | |||
Moduli | Argomenti | Durata | |
1 | Parte teorica | I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l’incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio. | 2 ore |
2 | Esercitazioni pratiche | – Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; – esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza; – chiarimenti sugli estintori portatili; – esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. | 3 ore |
Durata totale | 5 ore |
Corso di tipo 3-AGG: corso di aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 (durata 8 ore, compresa verifica di apprendimento). L’aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche. | |||
3-AGG | |||
Moduli | Argomenti | Durata | |
1 | Parte teorica | I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l’incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio. | 5 ore |
2 | Esercitazioni pratiche | – Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; – esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza; – chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; – presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; – esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. | 3 ore |
Durata totale | 8 ore |