Quesiti Strutture ricettive
Quesiti Alberghi (⤓ pdf).
Chiarimenti di prevenzione incendi relativi a strutture ricettive esistenti, spazio calmo, atrio d’ingresso, reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, serrande tagliafuoco, esodo, vie di uscita ad uso promiscuo, cambio di destinazione d’uso dei locali, ampliamenti, padiglioni, dependance, bungalow, studentati, comunità religiose, case e appartamenti per vacanze, campeggi, villaggi-turistici, case di riposo per anziani, edifici a destinazione mista, impianti di ventilazione, utilizzo di ferri da stiro e bollitori elettrici, piastre ad induzione magnetica, abitazione a servizio del gestore, campeggi, villaggi turistici, termine per la presentazione della SCIA parziale, ecc.[1]
La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti di prevenzione incendi.
Sul testo Alberghi è raccolta la normativa di prevenzione incendi sulle attività ricettive turistico– alberghiere, tra cui il D.M. 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere», coordinata con aggiornamenti successivi, chiarimenti e commenti.
Sul testo Campeggi è raccolta la normativa di prevenzione incendi sulle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.), tra cui il D.M. 28 febbraio 2014 come modificato dal D.M. 2 luglio 2019.
Inoltre, per le attività ricettive turistico-alberghiere si può applicare, in alternativa, il codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 e smi, facendo riferimento alla specifica regola tecnica verticale (RTV). In particolare, il capitolo V.5 introdotto dal D.M. 9 agosto 2016 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere …» e successivamente sostituito con D.M. 14 febbraio 2020 recante «Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi».
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151, gli «Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie e le Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)» sono stati ricompresi al punto 66 dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (residenze turistico – alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.).
Circolare DCPREV prot. n. 16419 del 28-11-2018.
Richiesta chiarimenti su art. 1, comma 1122 lett. i) della Legge 27/12/2017 n. 205. Proroga alberghi. Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018.
Con riferimento all’oggetto, essendo pervenute varie richieste relativamente alla corretta interpretazione delle modalità di mantenimento del regime di proroga per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, oltre la prima scadenza fissata al 1° dicembre 2018, si forniscono i seguenti chiarimenti.
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Circolare DCPREV prot. n. 11257 del 16-09-2016.
Decreto 28 febbraio 2014 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delie strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone». Chiarimenti.
Ad integrazione della nota prot. DCPREV 11002 del 12/09/2014, si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti ed indirizzi applicativi relativamente al decreto ministeriale 28 febbraio 2014 recante regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
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Circolare DCPREV prot. n. 11002 del 12-09-2014.
Decreto 28 febbraio 2014 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone». Chiarimenti ed indirizzi applicativi.
[…] Con decreto ministeriale 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
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Nota DCPREV prot. n. 5915 del 19/05/2015.
Sale di alberghi destinate a riunioni varie.
[…] in analogia a quanto già rappresentato in casi analoghi (vedi, attività scolastiche con annesse palestre[2]), si ritiene che per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., non sia necessario presentare una specifica S.C.I.A, qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all’intera attività alberghiera.
Relativamente, invece, all’eventuale necessità d’intervento da parte della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non essendo mutato in materia il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi, si ritiene che eventuali casi ambigui o comunque di difficile inquadramento debbano essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale, se del caso.
Nota DCPREV prot. n. 12150 del 04-09-2013.
Distanze di sicurezza tra i punti pericolosi di un impianto di distribuzione stradale per autotrazione e un’attività ricettiva fino a 25 posti letto, ai sensi del punto 13.1.1 del d.P.R. 340/2003. Riscontro.
[…] si ritiene che:
1) per l’edificio adibito a locale ristoro può essere applicata la distanza di sicurezza interna di cui al punto 13.1.2 del d.P.R. 340/2003 in quanto di superficie lorda non superiore a 200 mq;
2) l’attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) indicata, può rientrare tra gli elementi costitutivi dell’impianto di distribuzione carburanti erogante anche g.p.l per autotrazione e dovrà essere ubicata nel rispetto della distanza di sicurezza esterna di cui al punto 13.2 del d.P.R. 340/2003, in quanto di superficie superiore a 200 mq.
Nota DCPREV prot. n. 11106 del 02-08-2013.
Adeguamento funzionale edificio adibito a residenza per studenti.
[…] si rappresenta come la residenza per studenti fosse già soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco già con il D.M. 16 febbraio 1982, il quale al punto n. 85 elencava i dormitori e simili.
Con il D.P.R. n. 151/2011 sono stati indicati espressamente gli studentati al punto n. 66 dell’allegato I.
Dal punto di vista delle prescrizioni antincendio, il D.M. 9 aprile 1994 non elenca nel campo di applicazione gli studentati, per cui non ha valenza cogente e può essere utilizzato quale criterio di prevenzione incendi. Ciò vale ad escludere l’applicazione dell’istituto della deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 151/2011.
Nota DCPREV prot. n. 6813 del 20-05-2013.
Attività ricettive turistico. D.M. 16 marzo 2012. Installazione impianto rivelazione ed allarme incendio. Quesito.
[…] si concorda con le indicazioni fornite da codesta Direzione, rappresentando che le stesse costituiscono l’esatta lettura delle disposizioni contenute nel D.M. 16 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico – alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994.
Commento
Il quesito riguarda l’installazione di impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi nelle attività turistico alberghiere ai fini dell’ammissione al piano straordinario di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 marzo 2012.
Il D.M. 16 marzo 2012 subordina l’ammissione al piano straordinario alla sussistenza di una serie di requisiti, tra cui quello previsto al punto 12 del D.M. 9 aprile 1994 (impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi), precisando che tale requisito è richiesto per le sole strutture ricettive per le quali il D.M. 9 aprile 1994, così come integrato e modificato dal D.M. 6 ottobre 2003, ne prevede l’obbligo.
Si ritiene pertanto che l’installazione dell’impianto di rivelazione e allarme incendio sia necessaria, ai fini dell’ammissione al piano, in tutti i casi previsti dai decreti citati e dunque non solo nello specifico caso previsto dall’articolo 12.1.
Circolare prot. n. 4756 del 09-04-2013.
D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I. Attività nn. 66, 72, 73.
Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell’elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all’allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Al riguardo, per una uniforme applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito i chiarimenti ai punti in oggetto.
D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 66): Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico – ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Il punto n. 66 dell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011 inserisce i villaggi turistici sia tra le strutture con oltre 25 posti letto che tra quelle turistico – ricettive nell’aria aperta.
Al riguardo si chiarisce che i villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico – ricettive in aria aperta e, quindi, sono soggetti alla disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Qualora nel loro ambito fossero presenti singole unità immobiliari con oltre 25 posti letto, anche se la struttura non dovesse superare le 400 persone, si configurerebbe, unicamente per tali unità immobiliari, l’attività indicata al primo capoverso del punto n. 66 del D.P.R. n. 151/2011.
… omissis …
Nota DCPREV prot. n. 4670 del 08-04-2013.
Utilizzo di piastre ad induzione in camere d’albergo. Quesito.
[…] si formulano le seguenti considerazioni.
Con la nota n° P1307/4122/1 sott. 3 del 14 dicembre 2000, quest’Ufficio ha consentito l’impiego, all’interno delle camere delle attività ricettive turistico-alberghiere, di ferri da stiro e bollitori elettrici, a condizione che siano fomite ai clienti idonee istruzioni sul corretto utilizzo di tali apparecchi.
Si ritiene che tale possibilità possa essere prevista anche per le piastre ad induzione magnetica caratterizzate dall’assenza di fiamma e di resistenza in vista.
Tanto sopra premesso, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.
Commento
In considerazione delle caratteristiche delle piastre ad induzione si ritiene che le stesse possano considerarsi escluse dai divieti previsti all’articolo 17.3 del D.M. 9 aprile 1994. Il quesito riguarda la possibilità di utilizzare all’interno delle camere di albergo piastre ad induzione, caratterizzate dall’assenza di fiamma, assenza di resistenza in vista, attivazione solo in presenza di pentolame con fondo magnetico.
Nota DCPREV prot. n. 3813 del 21-03-2013.
D.M. 16-03-2012. Piano straordinario biennale di adeguamento delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti.
[…] si rappresenta quanto segue.
Le misure di gestione della sicurezza di cui all’art. 5 del D.M. 16 marzo 2012, tra le quali il servizio interno permanente di sicurezza di cui al comma 3, si inseriscono nel disegno normativo volto all’adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto alle disposizioni del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994. L’adozione di tali misure di gestione della sicurezza rappresenta uno dei requisiti per l’ammissione al piano biennale di adeguamento, la quale consente la prosecuzione dell’esercizio dell’attività, ai soli fini antincendi.
Il comma 6, nel prevedere l’istituto dell’attestato di idoneità di cui alla Legge n. 609/1996 per gli addetti al servizio antincendio, richiama le tipologie di corso così come dettagliatamente indicate nell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, da frequentare in relazione al numero di posti letto presenti nella struttura alberghiera. Lo stesso comma non esplicita di contro le ipotesi in cui è prevista l’acquisizione dell’attestato di idoneità, indicazione che la Legge n. 609/1996 non contiene e che, invece, si ritrova nell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998.
Tale omissione ha generato incertezza applicativa, posto che l’allegato X prevede per il caso di specie l’acquisizione obbligatoria dell’attestato di idoneità per i corsi antincendio relativi alle strutture con capienza superiore a 100 posti.
Con la circolare n. 1/2012 del 24/04/2012 lo scrivente ha ritenuto di fornire una interpretazione chiarificatrice del D.M. 16 marzo 2012, sulla scia dei dettami del D.M. 10 marzo 1998, emanato di concerto tra più Amministrazioni, in attuazione di norme primarie di derivazione comunitaria. Ciò, in quanto dopo ampia discussione in tal senso si è espresso il Comitato centrale tecnico-scientifico nella seduta del 28/02/2012 durante i lavori preparatori per la predisposizione del D.M. 16 marzo 2012. In tale sede, infatti, si è ritenuto tale soluzione conforme alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica per le strutture in questione, mentre è stata esclusa la necessità di adottare una soluzione più rigorosa, anche in termini economici, trattandosi di fase transitoria.
Si ritiene pertanto di confermare le indicazioni date nella circolare n. 1/2012 del 24/04/2012 citata, precisandosi che sono state in ogni caso promosse presso l’Ufficio Legislativo interno le iniziative opportune al fine della precisazione dell’art. 5. comma 6 del D.M. 16 marzo 2012.
Circolare n. 2 prot. n. 13223 del 24-10-2012.
Criteri per la concessione di deroghe per le strutture ricettive turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., siti all’interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Pervengono a questo Ministero segnalazioni circa istanze di deroga relative ad attività alberghiere esistenti che non possono essere integralmente adeguate alle disposizioni del decreto in oggetto in quanto site all’interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero segnalazioni circa disomogenee interpretazioni delle norme tecniche applicabili nel caso di specie.
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Nota DCPREV prot. n. 3246 del 24-04-2012.
Attività ricettive turistico alberghiere di cui al n. 66 del D.P.R. 151/2011.
È pervenuta … la richiesta di chiarimento in merito all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 di attività ricettiva turistico-alberghiera, costituita da più fabbricati indipendenti e separati ai fini antincendio, ciascuno di capacità inferiore a 25 posti letto.
Al riguardo, anche alla luce della nuova formulazione della definizione di attività n. 66 riportata in allegato I al D.P.R. 151/2011, si chiarisce che, fermo restando l’obbligo che le attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, osservino le norme di cui al titolo III del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., qualora l’attività ricettiva nel suo complesso abbia una capacità superiore a 25 posti letto, la stessa risulta comunque soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011.
Nota DCPREV prot. n. 2661 del 22-02-2012.
D.M. 09.04.1994. Art. 20.5 vie di uscita ad uso promiscuo.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F., dal quale si evince che la conformazione dell’attività in argomento non può essere accolta favorevolmente. Resta inteso che potrà essere valutata una proposta progettuale, contenente misure di sicurezza che possano compensare il rischio aggiuntivo, nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art. 7 del d.P.R. 151/11.
Commento
La Direzione è del parere che il superamento di tale valore faccia diminuire per il caso esposto il livello di sicurezza previsto dalla norma, evidenziando che l’articolo 20.5 del D.M. 09.04.1994 prescrive misure di sicurezza finalizzate al raggiungimento di un accettabile livello di rischio nelle scale ad uso promiscuo, il cui uso è limitato, però, in edifici aventi altezza antincendi non superiore a 32 metri.
Il quesito riguarda una struttura ricettiva provvista nel sistema di vie di uscita di due scale, una ad uso esclusivo e l’altra ad uso promiscuo con una parte di edificio destinato a civile abitazione, sottostante ad una porzione della superficie degli ultimi due piani della attività ricettiva.
Detta attività nei due piani più elevati si sviluppa a scavalco su una porzione di edificio adibita a civile abitazione.
Con riferimento ad entrambi i vani scale l’edificio presenta altezza antincendi superiore a 32 m.
Tenuto conto che la regola tecnica citata prevede distintamente vie di uscita ad uso esclusivo, con una o più scale (articolo 20.4.1 e articolo 20.4.2 del D.M. 09.04.1994) e vie di uscita ad uso promiscuo, con una o più scale (articolo 20.5), considerato che le indicazioni normative non risultano di facile integrabilità, il Comando … ha richiesto chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 20 per la situazione descritta, che risulta ibrida rispetto alle due previste dalla normativa.
Nota DCPREV prot. n. 6831 del 04-05-2011.
Cucine alimentate a gas metano di alberghi.
[…] si ritiene che debba essere osservato quanto previsto dal Decreto Ministeriale 09/04/1994 in relazione alla cogenza specifica della norma relativamente alle attività ricettive turistico-alberghiere.
Commento
Viene richiesto un chiarimento nei riguardi dell’applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e del D.M. 12/04/96 per quanto concerne la comunicazione tra struttura alberghiera e locale cucina, tenuto conto che mentre il punto 5.2 lettera c) dell’Allegato al D.M. 9 aprile 1994 consente la comunicazione tra le citate attività tramite filtro a prova di fumo o spazio scoperto, il punto 4.4.2 dell’Allegato al D.M. 12 aprile 1996 consente la stessa comunicazione tramite disimpegno anche non areato e/o dal locale consumazione pasti a determinate condizioni.
Il quesito chiarisce che la comunicazione tra locale cucina ed albergo deve avvenire tramite filtro a prova di fumo o spazio scoperto secondo quanto previsto dal D.M. 9 aprile 1994 in relazione alla cogenza specifica della norma relativamente alle attività ricettive turistico-alberghiere, pur se trattasi di norma meno recente rispetto al D.M. 12 aprile 1996.
Nota DCPREV prot. n. 6828 del 04-05-2011.
D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. per le attività turistico alberghiere. Impianti di ventilazione.
[…] si concorda con codesti Uffici sulla criticità rappresentata da un sistema di distribuzione dell’aria nelle camere di una struttura alberghiera realizzato utilizzando il volume del controsoffitto del corridoio e semplici bocchette di immissione, invece di un impianto realizzato con condotte nel rispetto del punto 8.2.2.2 della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9 aprile 1994, nonché del D.M. 31 marzo 2003.
Della problematica è stato interessato il Comitato Centrate Tecnico Scientifico che si è espresso nei termini di seguito riportati con verbale n. 303 del 22/03/2011 approvato nella seduta del 19/04/2011: «[…] il CCTS conferma quanto riportato nella circolare prot. n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001 con la quale è stato chiarito che le condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza delle compartimentazioni dell’edificio e non in corrispondenza delle camere per ospiti in quanto le stesse non costituiscono compartimento antincendio. Nel caso in specie viene inoltre puntualizzato che le caratteristiche del controsoffitto dovranno essere EI da ambo le facce».
Nota DCPREV prot. n. 7493 del 05-05-2010.
Quesito di prevenzione incendi. Attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) con posti letto inferiori a 25 all’interno di impianto misto distribuzione carburanti per autotrazione erogante anche GPL. Riscontro.
[…] si ritiene che un’attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) con posti letto inferiori a 25, possa essere ammessa nell’ambito di un impianto di distribuzione carburanti erogante anche g.p.l. per autotrazione a condizione che venga ubicata nel rispetto della distanza di sicurezza esterna.
Nota prot. DCPREV n. 8110 del 21-07-2009.
Richiesta di chiarimento interpretativo di prevenzione incendi. Impianti idrici antincendio installati e da installare all’interno di attività alberghiere esistenti.
Si riscontra la nota di codesta Direzione Regionale, … inerente il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio, ricordando che questa Direzione Centrale ha già risposto ad un analogo quesito …, che ad ogni buon conto si allega in copia (Vedi Nota prot. n. P1342/4122/1 sott. 3 del 4 maggio 2007).
Infine si segnala che la problematica rappresentata sarà oggetto di uno specifico chiarimento nell’ambito della stesura della regola tecnica sugli impianti di protezione attiva, recentemente illustrata al C.C.T.S.
Lettera circolare prot. n. 5949 del 08-06-2009.
Gestione della sicurezza antincendio nelle residenze turistico alberghiere.
È stata segnalata a questa Direzione la pratica impossibilità dell’attuazione del disposto dell’articolo 15 del D.M. 9/4/1994 nelle residenze turistico alberghiere, comprese nel punto i) dell’articolo 1 del citato decreto, che, come noto, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Viene infatti evidenziato che nella stragrande maggioranza di tali attività, per tipologia organizzativa, non vi è presenza continuativa di personale dipendente cui affidare le mansioni previste dall’articolo in parola, che riguardano essenzialmente l’attività di gestione dell’emergenza.
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Nota prot. P860/4122/1 sott. 3 del 25-07-2008.
Utilizzo delle scale esterne nelle attività alberghiere p. 6.6 del D.M. 09/04/1994.
Si riscontra la nota di codesta Direzione Regionale inerente l’utilizzo delle scale esterne in luogo di quelle a prova di fumo.
Il D.M. 06/10/2003 prevede, per le attività ricettive esistenti ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 32 m, l’installazione di una sola scala a condizione che sia di tipo a prova di fumo od esterna.
Per le attività ricettive esistenti ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m e per quelle nuove si ritiene che tale problematica, anche alla luce di pareri già espressi sull’argomento, debba essere valutata caso per caso ricorrendo all’istituto della deroga. In questo caso, in linea di massima è possibile comunque consentire l’utilizzo delle scale di sicurezza esterne per edifici di non eccessiva altezza prevedendo degli ulteriori accorgimenti, come ad esempio:
- realizzazione della scala con materiali di classe 0 di reazione al fuoco;
- la parete esterna dell’edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, caratteristiche di resistenza al fuoco adeguate ovvero la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell’edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco,
- realizzazione di una idonea schermatura sul perimetro con elementi di protezione per limitare gli effetti del vuoto e del vento.
Nota prot. n. P1342/4122/1 sott. 3 del 04-05-2007.
D.M. 6 ottobre 2003. Richiesta chiarimento.
[…] verificata la tipologia dei dati che è possibile desumere dal sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas in merito alla continuità del servizio, si ritiene che gli stessi non siano rispondenti alla richiesta prevista nella vigente regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghiere esistenti.
Infatti la formulazione del punto 11.3.2.3 dell’allegato al D.M. 9 aprile 1994, come integrata dal D.M. 6 ottobre 2003, recita testualmente: «… In alternativa è consentita l’alimentazione del gruppo di pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale qualora l’ente distributore dell’energia elettrica garantisca … per gli alberghi fino a 200 posti ietto, una indisponibilità complessiva annua non superiore a 60 ore», con ciò significando che l’attestazione dell’ente distributore deve riguardare l’indisponibilità di erogazione non riferita genericamente agli utenti di un ambito territoriale provinciale bensì la specifica fornitura relativa all’attività alberghiera in esame. Quanto sopra anche in considerazione delle diverse tipologie contrattuali che è possibile stipulare con le imprese distributrici e a cui corrispondono livelli di servizio differenziati pure per quanto riguarda la continuità dell’erogazione, ad esempio in occasione di sovraccarichi della rete.
Nota prot. n. P145/4122/1 sott. 3 del 21-06-2004.
D.M. 9 aprile 1994. Aerazione vani scala.
[…] si conferma che i vani scala degli edifici adibiti ad attività turistico-alberghiere, a prescindere dalla tipologia delle scale stesse, devono essere dotati almeno della prescritta minima superficie di aerazione di cui ai punti 6.6 e 19.6 della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9 aprile 1994.
Lettera Circolare prot. n. P896/4122/1 sott. 1 del 06-05-2004.
Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003. Chiarimenti.
A seguito della emanazione del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 sono pervenuti a questo Dipartimento una serie di quesiti in merito alla corretta applicazione di alcuni punti dell’allegato tecnico al suddetto decreto. Al riguardo, per uniformità di indirizzo, si riportano di seguito i relativi chiarimenti.
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Nota prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30-12-2003.
Seminari. Assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982. Quesito.
[…] si ritiene che i seminari rientrino tra le attività 84 e 85 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti. Per quanto riguarda la normativa tecnica di prevenzione incendi da rispettare si precisa che il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti ad attività scolastiche, mentre per i dormitori, non essendo gli stessi ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994, le misure di sicurezza antincendio previste per le attività ricettive turistico-alberghiere possono costituire un utile riferimento pur non essendo strettamente cogenti.
Nota prot. n. P1014/4122/1 sott. 3 del 12-09-2003.
D.M. 9 aprile 1994. Quesito.
[…] si ritiene che nel caso di attività articolate in più edifici separati tra loro da spazi scoperti (padiglioni, dependance, bungalow, ecc.), le misure di sicurezza antincendio previste dall’allegato al D.M. 9 aprile 1994 devono essere applicate facendo riferimento alle specifiche caratteristiche dimensionali (altezza, n. di piani, n. di posti letto, ecc.) di ogni singolo corpo di fabbrica.
Nota prot. n. P477/4101 sott. 106/53 del 14-05-2003.
Case di riposo per anziani. Assoggettabilità al D.M. 18 settembre 2002.
[…] si chiarisce che le strutture a carattere residenziale che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica, non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002 che, come è noto, fa esplicito riferimento alle strutture sanitarie individuate dal D.P.R. 14 gennaio 1997.
Ciò premesso, si ribadisce che le attività in oggetto, qualora superino i 25 posti letto, sono ricomprese nel punto 86 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, come già chiarito con le lettere circolari nn. P1829/4101 sott. 106/53 del 3 agosto 1994 e P1126/4101 sott. 106/53 del 9 settembre 2002.
Pertanto, per quanto attiene la normativa tecnica da applicare, si ritiene che le disposizioni allegate al citato D.M. 18 settembre 2002, pur non cogenti, possano rappresentare un significativo riferimento da ponderare anche in funzione delle reali condizioni psico-motorie degli ospiti.
Nota prot. n. P400/4122/1 sott. 3 del 06-05-2003.
Attività n. 84 del D.M. 16/02/82.
[…] si ritiene che codesto Comando possa esprimersi favorevolmente alla utilizzazione dell’impianto di protezione attiva antincendio proposto a condizione che venga dimostrata l’equivalenza di tale tipologia di impianto e l’impianto sprinkler. L’equivalenza deve essere attestata da un organismo tecnico di certificazione notificato a livello europeo, sulla scorta di prove effettuate da un laboratorio europeo notificato, secondo un protocollo internazionale che preveda test di spegnimento su scala reale riferiti agli ambienti nei quali si intende installare l’impianto ed alla tipologia e quantità di materiali in essi contenuti.
La progettazione dell’impianto dovrà ovviamente essere effettuata sulla base dei parametri di funzionamento determinati secondo le suddette prove e la rispondenza dell’impianto al progetto dovrà essere attestata secondo le consuete procedure stabilite dal D.M. 4 maggio 1998.
Commento
Viene proposta l’installazione nelle aree di pertinenza del complesso alberghiero di un impianto automatico ad acqua nebulizzata rispondente alle norme NFPA invece di impianto sprinkler ad acqua frazionata (Norma UNI 9489-9490) come richiesto al punto 11.3.5 del D.M. 9 aprile 1994.
Nota prot. n. P343/4101 sott. 106/53 del 26-03-2003.
Residenze religiose. Quesito in materia antincendio.
[…] si fa presente, come per altro indicato nella circolare n. 14 del 28 maggio 1985 che le comunità religiose non rientrano fra le attività, di cui al D.M. 16 febbraio 1982, soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Premesso quanto sopra si chiarisce che l’incremento del numero di presenze di religiosi in alcuni periodi dell’anno non incide sulla assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di tali strutture che continuano a mantenere la caratteristica di comunità religiose.
Nota prot. n. P217/4122/1 sott. 3 del 28-02-2003.
Ampliamento di strutture esistenti. Autorizzazione all’esercizio ai fini antincendio.
[…] si condivide il parere espresso da codesto Ufficio ….
Commento
L’utilizzo ai fini antincendio dei locali e/o camere oggetto di ampliamento deve essere subordinato all’adeguamento della sola parte in ampliamento al titolo II parte II del D.M. 9 aprile 1994, mentre, per l’esistente l’adeguamento può essere attuato con le scadenze temporali previste, tenuto conto che si tratta di ampliamenti che rientrano tra quelli previsti dalla Lettera circolare prot. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001 e che pertanto si configurano come interventi di modesta entità che non comportano aggravio delle condizioni di rischio e di gestione rispetto alla situazione preesistente.
Lettera circolare prot. n. P1126/4101 sott. 106/53 del 09-09-2002.
Presidi socio-assistenziali a carattere residenziale per anziani.
Pervengono richieste di chiarimento sull’assoggettabilità delle attività in oggetto ai controlli periodici di prevenzione incendi, nonché in ordine alle disposizioni tecniche da applicare ai fini della sicurezza antincendio.
[…] continua la lettura su «Quesiti Alberghi» (⤓ pdf).
Nota prot. n. P304/4122/1 sott. 3 del 08-04-2002.
Attività turistico-alberghiere. Successione di provvedimenti normativi.
[…] si forniscono i seguenti chiarimenti.
1) CHIARIMENTI SULL’ART. 22 DEL D.P.R. n. 577/1982 …
2) CHIARIMENTI SUI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DA VERIFICARE NELLE STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI …
3) CHIARIMENTI SUL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI…
[…] continua la lettura su «Quesiti Alberghi» (⤓ pdf).
Nota prot. n. P1230/4122/1 sott. 3 del 08-11-2001.
Case ed appartamenti per vacanze. Applicabilità del D.M. 9 aprile 1994.
Con riferimento al chiarimento richiesto da codesto Comando Provinciale VV.F., si ribadisce che le attività classificate come «case ed appartamenti per vacanze» dall’Azienda di promozione turistica rientrano nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e pertanto sono tenute ad osservare le prescrizioni tecniche impartite con il citato decreto. Le suddette attività, come chiarito dalla circolare n. 36 dell’11 dicembre 1985, non sono soggette ai controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco; pertanto la vigente normativa di prevenzione incendi deve essere osservata sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività.
Nota prot. n. P674/4146 sott. 2/c del 03-07-2001.
Attività di cui ai punti … 84 Allegato D.M. 16/2/82.
… Per quanto attiene ai punti a) … si ritiene che non esistendo lavoratori dipendenti e assimilati, le attività di che trattasi non ricadano nel campo di applicazione del D.M. 10/03/98; tuttavia le stesse dovranno in ogni caso osservare le disposizioni in materia di gestione della sicurezza impartite rispettivamente dal D.M. 09/04/94 ed dal D.M. 19/08/96. …
Commento
Il quesito di cui al punto a) riguarda la circostanza che l’Opera Universitaria gestisce degli studentati in cui non c’è presenza di personale dipendente fisso continuativo.
Le stanze sono assegnate agli studenti che provvedono alla pulizia delle stesse e alla sorveglianza sugli accessi mentre le parti comuni sono mantenute pulite da personale dipendente da una ditta esterna.
L’attività pur rientrando al punto 84 di cui al D.M. 16 febbraio 1982 non è individuabile nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994.
Si chiede in questa situazione quali siano gli obblighi connessi alla gestione della sicurezza da parte del titolare dell’attività (documento sulla valutazione dei rischi, piano di emergenza, individuazione della squadra antincendi, formazione, esercitazioni ecc.).
In particolare, si richiede se esista l’obbligo di costituire, formare e sottoporre ad accertamento la squadra addetta alla prevenzione e lotta antincendi come prevista dal D.M. 10 marzo 1998 in considerazione del fatto che non esistono lavoratori dipendenti.
Nota prot. n. P747/4101/1 sott. 72 del 18-06-2001.
D.M. 9 aprile 1994. Caratteristiche idrauliche della rete idranti.
Le caratteristiche idrauliche della rete idranti stabilite al punto 11.3.2.2[3] dell’allegato al D.M. 9/4/94, sono le stesse previste al punto 9.1 dell’allegato al D.M. 26/08/92 (norme di Prevenzione Incendi per l’edilizia scolastica). In entrambi i decreti è stabilito che l’alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l’erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 lt/min cadauno, con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti.
Qualora l’acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità. Pertanto il requisito minimo richiesto per l’impianto idrico è quello di garantire una portata complessiva di almeno 360 lt/min. per una durata di 60 minuti.
Nota prot. n. P709/4122/1 sott. 3 del 14-06-2001.
Attività ricettive turistico-alberghiere con capienza sino a 25 posti letto.
[…] si ribadisce che le disposizioni di prevenzione incendi applicabili alle attività in oggetto riportate sono quelle indicate al Titolo III dell’allegato al D.M. 9 aprile 1994. Si concorda pertanto con il parere espresso al riguardo da codesto Comando VV.F.
Commento
Non sussiste l’obbligo di installazione di materiali classificati per le attività ricettive turistico-alberghiere con capienza sino a 25 posti letto, considerato che il D.M. 9 aprile 1994, al titolo III non detta al riguardo.
Nota prot. n. P226/4122/1 sott. 3 del 10-05-2001.
D.M. 9 Aprile 1994. Quesito.
[…] si concorda con l’avviso di codesto Comando VV.F.(*) con la precisazione, relativa al quesito B, che tappeti, quadri e simili non rientrano tra i materiali soggetti all’obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, anche alla luce del chiarimento fornito con lettera‑circolare n. 3588/4109 del 3 marzo 1990 per i locali di pubblico spettacolo ed applicabile, per tale aspetto, anche all’attività ricettive turistico alberghiere.
Commento
Tutti i locali destinati a contenere materiali combustibili (anche i piccoli ripostigli privi di ventilazione, nei quali vengono conservati attrezzi per la pulizia, detersivi, coperte, biancheria, ecc.) devono avere i requisiti tecnici di cui al punto 8.1.1 del D.M. 9 aprile 1994.
I mobili, i quadri ecc. non rientrano tra i materiali per i quali è richiesta la reazione al fuoco e quindi l’unica condizione è che non riducano la capacità di deflusso del sistema di via di uscita.
Lettera circolare prot. n. P500/4122/1 sott. 1/B del 04-04-2001.
Attività ricettive turistico – alberghiere. Precisazioni e chiarimenti sull’applicazione del D.M. 9 aprile 1994.
Nel recente periodo sono pervenuti a questa Amministrazione centrale, da parte di Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e di Associazioni di categoria, numerosi quesiti e richieste di chiarimento in merito all’applicazione di specifici punti dell’allegato tecnico al D.M. 9 aprile 1994, con particolare riguardo alle attività ricettive esistenti. Per uniformità di indirizzo si riportano di seguito le risposte già formulate sulla base dei quesiti pervenuti.
[…] continua la lettura su «Quesiti Alberghi» (⤓ pdf).
Nota prot. n. P268/4122/1 sott. 3 del 14-03-2001.
Combinato disposto dell’art. 6.3, dell’art. 6.5 e dell’art. 8.2.2.2 del D.M. 9 aprile 1994 per le attività alberghiere di nuova costruzione.
[…] questo Ufficio è del parere che, alla luce del combinato disposto dei punti 6.3 e 8.2.2.2 dell’allegato al D.M. 9 aprile 1994, le condotte dell’impianto di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza degli attraversamenti di strutture che delimitano i compartimenti delle strutture ricettive turistico alberghiere.
Quanto sopra in considerazione del fatto che le singole camere per gli ospiti non costituiscono compartimento antincendio e le caratteristiche di resistenza al fuoco previste al punto 6.5 per le porte e per i tramezzi di separazione tra camere e corridoi hanno lo scopo di proteggere le vie di uscita dagli effetti dell’irraggiamento termico e della rapida diffusione dei prodotti della combustione in caso di incendio nelle camere.
Commento
Non è necessario installare serrande tagliafuoco in corrispondenza degli attraversamenti delle camere per gli ospiti.
Nota prot. n. P53/4122/1 sott. 3 del 03-02-2001.
D.M. 9 Aprile 1994. Applicazione art. 19.3 Allegato al D.M. 9/4/94.
[…] si fa presente che il limite massimo di due piani costituenti un compartimento antincendio posto dal D.M. 9 aprile 1996 al punto 19.3, è una formulazione di carattere generale. La stessa norma, in presenza di predeterminate condizioni (carico d’incendio in ogni piano non superiore a 30 kg/mq ed installazione di impianto automatico di rivelazione ed allarme incendi in tutti gli ambienti), per le attività turistico – alberghiere esistenti ammette l’eccezione e consente compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4000 mq, articolati su più piani.
Da quanto si evince dalla nota del Comando in indirizzo, sembrerebbe che i casi prospettati rientrino nella fattispecie derogata dalla norma in questione.
Nota prot. n. P1327/4122/1 sott. 3 del 18-01-2001.
D.M. 9 Aprile 1994. Quesito.
Quesito n. 1: Si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Comando provinciale VV.F. con la precisazione che, qualora le modifiche interne non comportino cambi di destinazione d’uso di locali (magazzini, depositi, lavanderie, locali tecnici, ecc.) per destinarli a camere per ospiti ma riguardino modesti spostamenti di tramezzi all’interno delle camere, come sembrerebbe evincersi dai grafici allegati per il caso specifico in esame, devono essere applicate le disposizioni di cui al titolo II, parte seconda, attività esistenti – del D.M. 9 aprile 1994.
Quesito n. 2: In merito alla problematica esposta, si trasmette copia della nota prot. n. P1327/4122/1 sott. 3 del 18 gennaio 2001 con la quale lo scrivente Ufficio ha riscontrato ad analogo quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. … che di seguito si riporta:
… si ritiene che, per la corretta applicazione della normativa vigente, occorre fare riferimento al piano di uscita dell’edificio inteso come il livello più basso dal quale sia possibile l’evacuazione degli occupanti, direttamente all’aperto, in caso di emergenza ed al quale adducono, quindi, le scale a servizio del fabbricato. Pertanto devono essere considerati piani fuori terra di un’attività ricettiva turistico-alberghiera, tutti quelli ubicati al di sopra del suddetto piano di uscita dall’edificio, compreso quest’ultimo. Viceversa sono da considerare interrati i piani per la cui evacuazione occorre procedere in direzione ascendente per giungere al citato piano di uscita dall’edificio. Al riguardo, in analogia con quanto previsto al punto 4.2 del D.M. 19 agosto 1996, possono non considerarsi interrati i piani che presentano un dislivello rispetto al piano di uscita dell’edificio fino a 1 metro.
Nota prot. n. P1307/4122/1 sott. 3 del 14-12-2000.
D.M. 9 aprile 1994. Utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici nelle attività alberghiere. Richiesta chiarimento.
[…] per chiarire che il punto 17.3 del D.M. 9 aprile 1994, inerente le istruzioni da esporre in ciascuna camera delle attività ricettive turistico-alberghiere, non vieta espressamente l’utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici essendo questi apparecchi con resistenza non in vista.
Si ritiene pertanto che l’impiego di ferri da stiro e dei bollitori elettrici nelle camere degli alberghi possa essere consentito a condizione che siano fornite ai clienti idonee istruzioni sul loro corretto utilizzo e che gli apparecchi siano rispondenti alle vigenti norme sulla sicurezza dei prodotti, siano periodicamente sottoposti ai necessari controlli sul regolare funzionamento e agli eventuali interventi di manutenzione.
Analogamente è possibile prevedere la creazione di una stireria a servizio dei clienti osservando le stesse precauzioni stabilite per le camere.
Nota prot. n. P1190/4122 sott. 54 del 14-11-2000.
D.M. 9 aprile 1994 e D.M. 19 agosto 1996. Aerazione permanente in sommità ai vani scala – Richiesta di chiarimenti interpretativi.
Facendo seguito alla nota dello scrivente Ufficio, prot. n. P834/4122 sott. 54/1 dell’11 agosto 2000, si comunica che il quesito indicato in oggetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi. Al riguardo il parere del suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che l’aerazione permanente debba essere realizzata in tutti i vani scala presenti nelle attività ricettive turistico alberghiere, di trattenimento e di pubblico spettacolo, senza alcuna esclusione.
Commento
Per «Alberghi» e «Locali di pubblico spettacolo» l’aerazione permanente deve essere realizzata anche nei vani scala a prova di fumo o a prova di fumo interno (oltre che nei vani scala non facenti parte del sistema di vie d’esodo).
Per le «Scuole» il punto 4.1. dell’allegato al D.M. 29 agosto 1992 consente che tale l’aerazione non venga realizzata nei vani scala a prova di fumo o a prova di fumo interno.
Nota prot. n. P1147/4122/1 sott. 3 del 13-11-2000.
Applicabilità del titolo II del D.M. 9/4/94 ad ampliamenti di attività alberghiere iniziate prima di questa data e ultimate dopo tale data.
[…] si chiarisce che, come riportato nella lettera-circolare n. P1226/4122/1 del 20 maggio 1994, le attività ricettive i cui progetti di realizzazione, ristrutturazione e ampliamento sono stati presentati ai competenti Comandi Provinciali VV.F. prima dell’entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, devono osservare le norme previste al Titolo II, parte II, attività esistenti – del citato decreto, fermo restando l’obbligo dei necessari adeguamenti previsti al punto 21.2.
Nota prot. n. P1020/4122/1 sott. 3 del 19-09-2000.
D.M. 9 Aprile 1994. Definizione del numero dei piani fuori terra.
Facendo seguito alla nota prot. n. P1270/4122/1 sott. 3 del 23 novembre 1999, si comunica che il quesito in oggetto è stato esaminato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi. Al riguardo il suddetto Comitato si è espresso stabilendo che le definizioni di piano interrato previste in altre normative di Prevenzione Incendi (D.M. 1° febbraio 1986, D.M. 12 aprile 1996) non possono essere trasposte al settore delle attività ricettive turistico-alberghiere.
Nota prot. n. P901/4122/1 sott. 3 del 16-08-2000.
D.M. 9 Aprile 1994. Quesiti.
[…] si esprime il seguente parere. Il punto 6.6 dell’allegato al D.M. 9 aprile 1994 stabilisce che le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra devono essere almeno di tipo protetto e pertanto la loro protezione deve essere garantita in tutti i piani serviti.
Per quanto attiene il caso particolare prospettato di una scala che collega, all’interno dello stesso compartimento, il piano terra con il primo piano fuori terra e non fa parte del sistema di vie di esodo, si ritiene che la stessa possa essere realizzata di tipo aperto.
Commento
Le scale all’interno di uno stesso compartimento e non facenti parte del sistema di vie di esodo non necessitano essere realizzate di tipo protetto.
Nota prot. n. P783/4122/1 sott. 3 del 11-08-2000.
Ubicazione degli apparecchi di manovra degli impianti elettrici nelle attività ricettive turistico-alberghiere. Art. 9 D.M. 9.4.1998.
[…] si concorda con il parere espresso da codesti Uffici sul quesito del Comando … relativo alla ubicazione in posizione protetta dei quadri di manovra degli impianti elettrici a servizio di strutture ricettive.
Commento
Per «posizione protetta» è da intendersi la collocazione degli apparecchi di manovra in locali/luoghi in cui non sussista un particolare rischio d’incendio per materiali presenti, utilizzazione dei locali, accessibilità anche a terzi non autorizzati, ecc., anche in relazione al fatto che tale disposto trova tra l’altro origine da una regola tecnica appunto di prevenzione incendi e non relativa specificatamente e/o esclusivamente all’impiantistica elettrica.
Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26-07-2000 (stralcio).
… – Richiesta di chiarimenti.
[…] si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base dei pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.
Quesito n. 3
Si ritiene che gli «studentati», fermo restando l’osservanza delle misure tecniche stabilite dal D.M. 9 aprile 1994, siano da considerarsi strutture turistico alberghiere, e pertanto soggetti ai controlli di prevenzione incendi, se superano i 25 posti letto.
Quesito n. 4
Si conferma l’impossibilità di installare cucine a servizio di singoli piani eccettuato che per gli impianti individuali di riscaldamento/cottura a uso delle singole unità abitative nei villaggi albergo e nelle residenze turistico alberghiere.
Nota prot. n. P326/4122/1 sott. 3 del 11-05-2000.
Quesito. Manufatto galleggiante destinato a struttura ricettiva.
[…] si precisa che l’attività di che trattasi non è soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto la sicurezza antincendio delle strutture galleggianti, fluviali o marine, non rientra tra le competenze di questa Amministrazione. Codesto Comando potrà, in ogni caso, esprimere un parere tecnico, non vincolato al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, prendendo a riferimento gli obiettivi di sicurezza per gli ospiti ed i dipendenti che possono evincersi dal D.M. 9 aprile 1994 per le attività ricettive turistico – alberghiere.
Nota prot. n. P278/4122/1 sott. 3 del 04-04-2000.
«Case per Ferie» – Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F.(*) nella nota che si riscontra.
Commento
Come precisato con circolare n. 42 del 17-12-1986, le case per ferie, così come definite dall’articolo 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983, non rientrano al punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto.
Le stesse sono escluse dal campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994 in quanto non inserite nell’elenco di cui all’articolo 1 dello stesso decreto.
Pertanto, per le case per ferie si applicano i criteri generali di cui all’articolo 3 del D.P.R. 577/82 e, ove possibile, in analogia, le disposizioni di prevenzione incendi previste dal D.M. 9 aprile 1994 tenendo conto delle specifiche esigenze funzionari e costruttive.
Nota prot. n. P178/4122/1 sott. 3 del 21-03-2000.
D.M. 9/4/94 e Circ. MI.SA. n. 75/67. Ubicazione e separazione tra attività ricettive e locali di vendita.
[…] si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato Interregionale VV.F. nella nota a cui si riscontra.
Commento
Si deve far riferimento alla norma di rango superiore, o a quella di più recente emanazione.
Nota prot. n. P117/4122/1 sott. 3 del 13-03-2000.
D.M. 9 Aprile 1994. Quesito.
[…] si fa presente che le norme del D.M. 9 aprile 1994, Titolo II, parte II, hanno per scopo quello di dettare condizioni di sicurezza applicabili a situazioni esistenti e non di ridurre condizioni di sicurezza in atto.
Commento
Il quesito chiede se un’attività, soggetta al D.M. 9 aprile 1994 titolo II parte II, dotata oltre che della scala interna, anche di una scala di sicurezza esterna, può eliminare tale ulteriore scala adeguandosi al punto 20.4.2 del decreto.
Nota prot. n. P119/4122/1 sott. 3 del 23-02-2000.
D.M. 9 Aprile 1994. Punto 19.2 ‑ Reazione al fuoco dei materiali.
[…] si precisa quanto segue:
- I chiarimenti forniti con lettera-circolare n. 3588/4109 del 3/3/1990, in merito all’obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco dei materiali installati nei locali di pubblico spettacolo, sono applicabili, per gli aspetti comuni, anche alle attività ricettive alberghiere;
- il D.M. 9 aprile 1994, al punto 6.2, lettera e), stabilisce che i mobili imbottiti e i materassi devono essere di classe 1 IM di reazione al fuoco.
Pertanto per i materiali e gli arredi presso attività alberghiere, non equiparabili a mobili imbottiti o a materassi, (quali, ad esempio, guanciali, sommier, biancheria da letto, trapunte) non deve essere comprovata la classe 1 IM di reazione al fuoco.
Il contributo di detti materiali combustibili va, in ogni caso, valutato in termini di carico d’incendio presente nelle camere.
Nota prot. n. P1406/4122/1 sott. 3 del 16-12-1999.
D.M. 9 Aprile 1994. Punto 7.6 «Larghezza totale delle uscite». Quesito.
Con la nota indicata a margine, codesto Comando Provinciale VV.F. ha posto un quesito in merito al corretto dimensionamento delle uscite che immettono all’aperto e delle scale a servizio di un’attività alberghiera, nel caso in cui i due piani consecutivi di massimo affollamento siano il piano terra ed il primo piano.
La larghezza delle scale deve essere determinata in base al massimo affollamento previsto in due piani consecutivi in elevazione, escludendo quindi al piano terra, in quanto soltanto gli occupanti di tali livelli dovranno utilizzare le scale come via di uscita.
Il dimensionamento delle uscite al piano terra dovrà invece tener conto del massimo affollamento previsto a tale livello oltre all’eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori, qualora queste non immettano direttamente all’aperto bensì conducano nella hall dell’albergo.
Nota prot. n. P1404/4122/1 sott. 32 del 10-12-1999.
D.M. 9 Aprile 1994. Capacità di deflusso. Quesito.
Codesto Comando provinciale con la nota a margine indicata, ha chiesto di conoscere se, per il dimensionamento delle vie di uscita nelle strutture ricettive e similari, sia corretto applicare, indipendentemente dal piano considerato, il valore della capacità di deflusso stabilito per il piano terra (50), qualora le uscite dei piani immettano direttamente, attraverso percorsi orizzontali, in luoghi dinamici, costituiti da scale a prova di fumo o da scale esterne.
Al riguardo, condividendo in via di principio la proposta formulata, si ritiene che la stessa, stante l’attuale quadro normativo, possa essere autorizzata in deroga secondo le procedure previste dall’art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, precisando comunque che le scale costituenti luoghi sicuri dinamici, devono immettere direttamente all’esterno dell’edificio servito, e che la lunghezza del percorso orizzontale al piano sia limitata a 40 metri, come stabilito dalla normativa in oggetto.
Commento
Non è consentito applicare il valore della capacità di deflusso stabilito per il piano terra (50) agli altri piani, anche se le uscite dei piani immettono direttamente, attraverso percorsi orizzontali, in luoghi dinamici, costituiti da scale a prova di fumo o da scale esterne.
Nota prot. n. P1271/4122/1 sott. 3 del 05-11-1999.
Attività alberghiera esistente. D.M. 9 aprile 1994.
A parere di questo ufficio l’abitazione a servizio del gestore dell’attività alberghiera (eventualmente coincidente con il proprietario) può essere considerata come pertinente l’attività e pertanto la scala che serve contestualmente le camere dell’albergo e il suddetto appartamento non va considerata «via di uscita ad uso promiscuo» ai fini dell’applicazione del titolo II del D.M. 9 aprile 1994. Qualora invece l’abitazione sia destinata ad un uso diverso da quello sopra specificato, la scala comune acquista il carattere di «via di uscita ad uso promiscuo».
Nota prot. n. P1236/4122/1 sott. 3 del 16-10-1999.
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. Procedimento di deroga.
Il D.P.R. n. 37/1998, così come stabilito dell’art. 1, comma 4, si applica alle sole attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto anche le procedure di deroga, previste all’art, 6 del regolamento, debbano trovare applicazione limitatamente alle sole attività soprariportate.
Per quanto attiene al caso rappresentato delle residenze turistico-alberghiere e delle case ed appartamenti per vacanze, le stesse, come già chiarito a codesto Ispettorato con nota P866/4122 sott. 3 del 17 maggio 1995, non rientrano tra le attività di cui al punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982, pur dovendo osservare le misure tecniche di sicurezza antincendio vigenti sotto la diretta responsabilità del titolare medesimo.
Qualora da parte dei titolari delle predette attività dovessero essere rappresentate ai Comandi Provinciali VV.F. difficoltà in ordine al pieno rispetto della vigente normativa, non potrà quindi farsi ricorso all’istituto della deroga. I Comandi stessi, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 577/1982, forniranno appositi pareri in merito, acquisendo al riguardo anche l’avviso dell’Ispettorato Regionale. I Comandi VV.F., richiameranno l’attenzione dei titolari delle attività che l’attuazione delle misure tecniche, indicate nel parere, dovranno essere attuate sotto la diretta responsabilità degli stessi. Resta comunque ferma la potestà di vigilanza in materia di sicurezza antincendio demandata ai Comandi VV.F.
Nota prot. n. P870/4122/1 del 02-08-1999.
D.M. 9 Aprile 1994. Quesito.
Con la nota a margine indicata codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere se la trasformazione in camere per ospiti di un’area di un albergo esistente, precedentemente adibita ad altro uso (depositi, locali tecnici, aree comuni, ecc.) costituisca o meno ampliamento della struttura ricettiva e come tale debba essere realizzata nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.M. 9/4/1994 per le nuove attività. Al riguardo si ritiene che l’intervento previsto, comportando un aumento del numero dei posti letto, costituisca un ampliamento della struttura ricettiva e pertanto deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 9/4/1994 per le nuove attività.
È fatta salva la possibilità di richiedere l’autorizzazione in deroga, secondo le procedure di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 37/1998.
Nota prot. n. P706/4122/1 sott. 3 del 21-07-1999.
D.M. 9 aprile 1994. Dispositivo di autochiusura delle porte delle camere nelle attività ricettive esistenti. Quesito.
Si riscontrano le note di pari oggetto per rappresentare il parere concorde di questo Ufficio con quanto esposto da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.
Commento
Le porte delle camere delle attività ricettive esistenti alla data del 26 aprile 1994 devono comunque essere dotate di dispositivo di autochiusura.
Nota prot. n. P846/4122/1 sott. 3 del 19-05-1999.
D.M. 9 Aprile 1994. Norme applicabili in caso di cambio di destinazione d’uso dei locali.
[…] lo scrivente Ufficio è del parere che qualora in attività alberghiere esistenti si apportino modifiche interne, con cambio di destinazione d’uso di alcuni ambienti per destinarli a camere per ospiti, vadano applicate le disposizioni di cui al titolo II, parte prima (Attività di nuova costruzione) del D.M. 9/4/94, limitatamente ai locali interessati dalle suddette variazioni, sebbene non si verifichi un aumento del volume complessivo dell’attività.
In caso di aumento della capacità ricettiva occorre inoltre verificare che il numero e la larghezza delle scale, per le quali restano valide le disposizioni previste nella parte seconda (attività esistenti) siano calcolate sulla base del massimo affollamento previsto.
Si precisa infine che essendo variate le preesistenti condizioni globali di sicurezza antincendio, il titolare dell’attività dovrà attivare le procedure di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
Commento
I criteri riportati sui due quesiti sopraindicati sono stati aggiornati con le modifiche introdotte dal D.M. 6 ottobre 2003 «Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l’incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell’attività, può essere applicato il Titolo II – Parte II.»
Nota prot. n. P1578/4122/1 sott. 3 del 28-01-1999.
D.M. 9 aprile 1994. Deroghe per attività ricettive.
Con la nota indicata a margine codesto Ispettorato ha sottoposto alcune questioni relative alle deroghe per attività ricettive, con riferimento alle disposizioni vigenti di cui al D.M. 9 aprile 1994. Al riguardo si precisa che il procedimento di deroga è disciplinato dall’art. 6 del D.P.R. n° 37/1998 e dall’art. 6 del D.M. 4/5/1998.
Poiché tale normativa non presenta motivi ostativi per la concessione di deroghe, purché siano rispettati i principi disposti, tenendo conto del parere espresso dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi nella seduta del 19 gennaio u.s., si rappresenta che le richieste di deroga per attività ricettive, siano esse già esistenti o di nuova istituzione, dovranno essere affrontate caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche degli insediamenti, dei vincoli esistenti, della valutazione dei rischi e delle misure compensative proposte.
Nota prot. n. P401/4101 sott. 106/33 del 23-04-1998.
Quesiti vari.
Si ritiene che i locali deposito con superficie fino a 500 mq non possono essere ubicati ai piani degli alberghi ove sono previste camere destinate sia agli ospiti che al personale dipendente.
Commento
Al punto 8.1.2 dell’allegato al D.M. 9 aprile 1994 è previsto che i magazzini di superficie fino a 500 mq non possono essere ubicati al piano camere. Il quesito è volto a chiarire se in tale dicitura rientrino sia le camere per ospiti che quelle per il personale.
Nota prot. P1314/4122/1 sott. 3 del 05-08-1997.
D.M. 9 aprile 1994. Numero dei piani in Alberghi inseriti in edifici a destinazione mista.
[…] si fa presente che lo scrivente Ufficio concorda con il parere formulato al riguardo da codesto Ispettorato circa la computabilità ai fini della determinazione dei piani fuori terra di un edificio ad uso promiscuo comprendente attività ricettive turistico-alberghiere dei soli piani sottostanti delle attività oltre, naturalmente, quelli interessati dalle medesime.
Nota prot. n. P1568/4122/1 sott. 3 del 04-08-1997.
D.M. 9 Aprile 1994. Edificio di 7 piani f.t. da adibire a struttura ricettiva. Quesito.
[…] si comunica che le scale a servizio dell’edificio di che trattasi dovranno essere del tipo a prova di fumo qualora ci siano locali aperti al pubblico ubicati oltre il 6° piano fuori terra.
Nota prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16-01-1997.
D.M. 9 aprile 1994.
Le attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, devono osservare le norme di cui al titolo III del D.M. 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive con capienza non superiore a 25 posti letto. Si evidenzia tuttavia che qualora l’attività nel suo complesso abbia una capacità ricettiva superiore a 25 posti letto, la stessa risulta ricompresa nel punto 84 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto è soggetta alle visite e ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Nota prot. n. P2452/4122/1 sott. 3 del 10-12-1996. D.M. 9/4/94.
Residenze turistico alberghiere.
[…] si allega … un quesito relativo alle residenze turistico alberghiere.
Al riguardo, questo Ufficio è del parere che a tali particolari attività ricettive debbano essere richieste le misure di cui al titolo III del decreto in oggetto, dovendo intendersi i singoli appartamenti come le unità immobiliari da prendere a riferimento per la determinazione della capienza.
Nota prot. n. P1712/4122/1 sott. 3 del 07-10-1995.
Attività ricettive turistico – alberghiere di cui all’art. 6 della legge n. 217 del 17/05/1983. Applicazione del p.to 4.3.1 lett. b) del D.M. 31/03/1984.
[…] si fa presente che le attività in argomento (si riferisce alle «case e appartamenti per vacanze») non sono assoggettabili ai controlli VV.F., così come chiarito dal punto 10 della circolare MI.SA n. 42 del 17/12/1986 né considerabili destinate a collettività, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza da depositi di G.P.L.
Nota prot. n. P2817/4122/1 sott. 3 del 18-01-1995.
D.M. 9 aprile 1994.
[…] si fa presente che:
- il valore minimo di resistenza al fuoco indicato nel punto 19.5. per le pareti dei corridoi deve essere valutato secondo le disposizioni vigenti in materia, nella fattispecie la circolare 91/61. Valori inferiori possono essere accettati solo se secondo le procedure di deroga previste dall’art. 21 del D.P.R. 577/82;
- nell’aumentare la lunghezza massima dei corridoi ciechi da 15 a 20 m, oltre a quanto disposto per la condizione normale (corridoio non superiore a 15 m) dovrà essere previsto che i materiali a parete e a soffitto siano di classe 0. Nella fattispecie, pertanto, le porte dei corridoi dovranno possedere le caratteristiche di resistenza al fuoco RE 15 previste dal punto 19.5, tranne nei casi in cui si verifichino le circostanze previste al secondo e terzo comma dello stesso punto;
- possono essere autorizzati più impianti centralizzati di produzione calore nella stessa unità alberghiera, anche nel caso in cui siano ubicati su diversi piani, purché ogni impianto goda dei requisiti previsti ai punti 8.2.1 e 8.2.1.1 del decreto in oggetto.
Nota prot. n. P2227/4122/1 sott. 3 del 22-10-1994.
D.M. 9 aprile 1994 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico-alberghiere».
L’Amministrazione … ha fatto pervenire a questo Ministero un quesito … in ordine alla validità del nulla osta provvisorio rilasciato per l’Hotel …. Al riguardo, esaminate le problematiche evidenziate nel quesito in argomento, si fa presente quanto segue.
L’ultimo comma dell’art. 2 della Legge 7.12.1984, n° 818 stabilisce che:
«qualsiasi variante all’organizzazione strutturale o produttiva dell’attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del nulla osta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza».
Conseguentemente si ritiene che il non completo rispetto della Legge n° 406/80, limitato al tempo strettamente necessario per la realizzazione dei lavori di adeguamento alla Legge n° 46/90 ed al D.M. 9 aprile 1994, non comporti la decadenza del nulla osta provvisorio qualora il titolare dell’attività adotti i necessari accorgimenti e comportamenti gestionali che consentano di non pregiudicare le condizioni di sicurezza.
Si ritiene inoltre che per l’accertamento del ripristino delle condizioni di sicurezza di cui alla Legge n° 406/80, il Comitato Provinciale dei Vigili del Fuoco, in linea con lo spirito della Legge n° 818/84, può, in alternativa al sopralluogo, accettare una certificazione, rilasciata da un professionista di cui all’art. 1 della Legge n° 818/84, attestante il rispetto delle disposizioni della predetta Legge n° 406/80.
Per quanto concerne la validità dei nulla osta provvisori rilasciati si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto-Legge 27 agosto 1994, n° 514 art. 35 secondo comma.
Lettera circolare prot. n. P1829/4101 del 03-08-1994.
Case di riposo per anziani. Controlli di prevenzione incendi.
Il tragico incidente verificatosi presso la Casa di riposo per anziani di Motta Visconti (Milano), ha posto l’attenzione sulle problematiche afferenti la sicurezza antincendio di tali specifiche strutture ricettive.
[…] continua la lettura su «Quesiti Alberghi» (⤓ pdf).
Lettera circolare prot. n. P1226/4122/1 del 20-05-1994.
Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere». Chiarimenti.
Al fine di chiarire, a seguito di quesiti pervenuti, la portata del punto 2 (Campo di applicazione) del D.M. 9 aprile 1994, si precisa quanto segue:
[…] continua la lettura su «Quesiti Alberghi» (⤓ pdf).
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[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.
[2] Vedi Nota DCPREV prot. n. 13257 del 12-10-2011.
[3] Al punto 11.3.2.2 dell’allegato al D.M. 9/4/1994 (e analogamente al punto 9.1 dell’allegato al D.M. 26/8/1992) è stabilito anche: «L’impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due …». Tale apparente contraddizione (che portava a presupporre la necessità di prevedere dimensionamenti con portate complessive di 720 l/min) è stata quindi chiarita con questo quesito.