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Scuole – testo coordinatoScuole testo coordinato di prevenzione incendi Ing. Mauro Malizia

Scuole – testo coordinato del D.M. 26 agosto 1992 ( pdf) sulle norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, coordinato con le disposizioni e i chiarimenti forniti con la lettera circolare 30 ottobre 1996, n° P2244/4122 (Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2) con chiarimenti e commenti. Il testo riporta le altre disposizioni inerenti all’adeguamento antincendio delle attività scolastiche. 

La regola tecnica è stata aggiornata, insieme ad altre, dal D.M. 10 marzo 2020 relativo alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, consentendo ove in precedenza era prevista solamente la possibilità di impiegare fluidi refrigeranti non infiammabili o non tossici, di utilizzare refrigeranti classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817. Si vedano a tal proposito anche i chiarimenti forniti con la nota DCPREV prot. n° 9833 del 22-07-2020.

Si fa presente che per le attività scolastiche, in alternativa al DM 26 agosto 1992, è applicabile il «codice di prevenzione incendi» di cui al D.M. 3 agosto 2015, facendo riferimento alla specifica regola tecnica verticale (Capitolo V.7 Attività scolastiche) introdotta D.M. 7 agosto 2017 (in vigore dal 25 agosto 2017) e successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020.

Norme transitorie e proroghe 

Con il D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (milleproroghe 2023) il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stato stabilito al 31 dicembre 2024.

La legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2022) con l’articolo 6 comma 3-bis ha introdotto il comma 2-ter dell’articolo 4 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, prorogando al 31 dicembre 2024 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento.

Con D.M. 25 agosto 2022 recante «Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica» (G.U. n. 210 del 8 settembre 2022), in vigore dal 9 settembre 2022, sono state definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento e stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento antincendio a fasi successive.

Cronologia proroghe

Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque anni dall’entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992. La scadenza originaria dei termini di adeguamento ha subito nel tempo varie proroghe, con ampi intervalli temporali che sono rimasti non coperti da tali differimenti.

L’articolo 4, comma 2 del D.L. 30 dicembre 2015, n° 210 coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n° 21 (cd. «Milleproroghe 2015») aveva stabilito che l’adeguamento previsto dall’articolo 10-bis, comma 1, del D.L. 12 settembre 2013, n° 104 (convertito dalla legge 8 novembre 2013, n° 128), doveva essere completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31/12/2016, prevedendo scadenze differenziate.

Con il D.M. 12 maggio 2016 recante «Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica» si era data attuazione a quanto previsto dal citato articolo 10-bis, precisando che tutte le misure dovevano comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016.

Tuttavia, anche questo tentativo di adottare scadenze differenziate non è servito a consentire che la maggior parte degli edifici scolastici pubblici e privati si adeguassero alla normativa antincendio e pertanto è stato necessario emanare l’ennesimo differimento di termini al 31 dicembre 2017 con il D.L. 30 dicembre 2016, n° 244 convertito con legge 27 febbraio 2017, n° 19 (c.d. «Milleproroghe 2016»), anche questo non andato a buon fine.

Successivamente con D.M. 21 marzo 2018 sono state fornite indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio, pur non prorogando i termini per l’adeguamento che erano scaduti il 31/12/2017.

Con la legge 21 settembre 2018, n° 108 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n° 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (GU n° 220 del 21-09-2018), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n° 19 era stato prorogato al 31 dicembre 2018.

Successivamente, con la legge 8 agosto 2019, n° 81 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 » (GU n° 188 del 12-8-2019), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n° 19 era stato prorogato al 31 dicembre 2021.

Con la legge 26 febbraio 2021, n. 21 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi…» (GU n. 51 del 01-03-2021), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n° 19 è stato prorogato al 31 dicembre 2022.

Limitatamente agli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, con la legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2022), il termine di adeguamento è stato prorogato al 31 dicembre 2024.

Infine, con il D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (milleproroghe 2023) il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stato stabilito al 31 dicembre 2024.

Regolamento di prevenzione incendi

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151, le scuole e gli asili nido sono stati ricompresi al punto 67 dell’allegato I al decreto con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982 (ex attività n° 85).

Si può evincere che sono stati inseriti tra le «attività soggette» gli asili nido, che in precedenza non erano soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Questi, infatti, non erano ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, come era stato chiarito con nota prot. n° P1991/4122 sott. 32 del 14/10/1997. Gli asili nido, inoltre, non sono definibili scuole e pertanto non rientrano nel campo di applicazione D.M. 26 agosto 1992. Per tali attività si applica la regola tecnica di cui al D.M. 16 luglio 2014 oppure, in alternativa, la regola tecnica verticale del Codice di prevenzione incendi per gli asili nido (Capitolo V.9) approvata con il D.M. 6 aprile 2020.

I responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del D.P.R. n° 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, devono avere presentato la SCIA entro il 7 ottobre 2017. Tale termine, previsto dall’articolo 11, comma 4 del D.P.R. n° 151/2011, è stato così modificato dall’articolo 38, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n° 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n° 98) e successivamente dalla legge 27 febbraio 2017 n° 19 («Milleproroghe 2016»).

Per quanto concerne, invece, le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, questi sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività 67.1.A (fino a 150 persone), 67.2.B (oltre 150 e fino a 300 persone) e 67.4.C (oltre 300 persone) dell’allegato III al D.M. 7 agosto 2012.

Al fine di rendere più chiara e univoca l’individuazione delle attività, il D.M. 7 agosto 2012 ha introdotto un numero crescente denominato «sottoclasse» associato a ulteriori classificazioni. Le attività vengono quindi individuate con un codice alfanumerico composto dal «numero attività/sottoclasse/categoria» che indicano: il numero dell’attività soggetta a controllo, dal numero 1 al numero 80; la sottoclasse, dal numero 1 fino a un valore che definisce in modo univoco tutte le varie possibilità; la categoria A, B o C dell’allegato I al D.P.R. n° 151/2011.

Testo ufficiale scuole

Il testo ufficiale del D.M. 26 agosto 1992 è pubblicato sulla G.U. 16 settembre 1992, n. 218.

Attività n. 67 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011

N. Attività Cat. A Cat. B Cat. C

67
(85)

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;[1],[2],[3],[4],[5]
Asili nido con oltre 30 persone presenti.
fino a 150 persone oltre 150 e fino a 300 persone;
Asili nido
oltre 300 persone

Attività n. 67 – allegato III al D.M. 7/8/2012

Attività
Sottoclasse
Categoria
Descrizione attività Descrizione sottoclasse
67.1.A Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Fino a 150 persone
67.2.B Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie; Oltre 150 e fino a 300 persone
67.3.B Asili nido con oltre 30 persone presenti. Asili nido
67.4.C Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie; Oltre 300 persone

__________

[1] Le «scuole di catechismo», per le quali non si può individuare un’attività scolastica stabilmente esercita ma piuttosto un complesso parrocchiale multifunzionale aperto alla collettività, non sono comprese al punto 67 del DPR n. 151/2011, né rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26 agosto 1992 (Nota DCPREV prot. n. 12513 del 13-09-2013).

[2] In materia di «Titolarità degli adempimenti relativi alla sicurezza antincendio negli edifici scolastici» è in­tervenuto il parere CS 33778/2010 del 13/12/2010, Sez. VII, del l’Avvocatura Generale dello Stato, ribadito dalla stessa Avvocatura con nota del 15/02/2012, concernente i casi in cui l’e­dificio scolastico sia di proprietà degli Enti locali e da questi concessi in uso all’Amministrazione sco­lastica. In base a tale recente ricostruzione del quadro normativo, risulterebbe che in materia sussista una separazione di competenze per quanto ri­guarda gli adempimenti ai fini della sicurezza an­tincendio.
Da un lato, gli obblighi di cui al D.P.R. n. 151/2011 risulterebbero fare capo al rappresen­tante pro-tempore dell’Ente locale proprietario dell’edificio scolastico. Dall’altro, il dirigente scola­stico sarebbe il destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in quanto titolare della qualifica di datore di lavoro. Su questi graverebbe solo l’obbligo di segnalare per iscritto al Sindaco/Presidente della Provincia la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, se già non adempiuti (Circolare DCPREV prot. n. 9060 del 25-06-2013).

[3] I seminari rientrano tra le attività n. 84 e 85 del D.M. 16/2/1982 (ora n. 66 e 67 del DPR n. 151/2011) qualora superino, rispettivamente, 25 posti letto e 100 persone. Relativamente alla normativa di prevenzione incendi da osservare si precisa che il D.M. 26/8/1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti a attività scolastiche (Nota prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30-12-2003).

[4] Le università e gli istituti di istruzione universitaria sono compresi al punto 85 del D.M. 16/2/1982 (ora punto 67 del DPR n. 151/2011) e rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26/8/1992. Inoltre, sono escluse dalla tipologia di «Amministrazione dello Stato» e pertanto, anche in passato, erano soggette al pagamento dei servizi di prevenzione incendi. Ad oggi tutte le Amministrazioni, anche dello Stato, sono soggette al pagamento dei servizi (argomenti trattati, tra le altre, dalle note prot. n. P2167/4122 sott. 32 del 20-11-1997, n. P285/4122 sott. 32 del 07-04-2000, n. P884/4122 sott. 32 del 18-07-2001, n. P287/4118/1 sott. 44 del 04-04-2002).

[5] Le comunità religiose non rientrano tra le attività soggette a controllo VVF né sono dotate di norme specifiche di prevenzione incendi. L’obbligo di osservanza delle norme di prevenzione incendi sussiste ove, nell’ambito della comunità religiosa, siano operanti scuole con più di cento persone presenti, o in genere attività aventi caratteristiche tali da rientrare tra le attività soggette a controllo di prevenzione incendi (alberghi, ospedali, locali di spettacolo o trattenimento, depositi‚ centrali termiche, autorimesse, ecc.) (Circolare n. 14 del 28-05-1985).