Quesiti reazione al fuoco
Raccolta di quesiti sulla reazione al fuoco ⬇️ di materiali, arredi, prodotti da costruzione, ecc.
La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti di prevenzione incendi.
Sul testo Reazione al fuoco è raccolta la normativa di prevenzione incendi sulla reazione al fuoco, tra cui il DM 15 marzo 2005 e smi, sui requisiti di reazione al fuoco, il DM 10 marzo 2005 e smi sulla classificazione di resistenza al fuoco, il DM 26 giugno 1984, modificato dal DM 3 settembre 2001, che costituisce il primo decreto che ha stabilito norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l’omologazione dei materiali.
Il Codice di prevenzione incendi di cui al DM 3 agosto 2015 e smi, tratta la reazione al fuoco al Capitolo S.1.
Circolare DCPREV n. 14538 del 16-09-2024
Marcature CE di materassi antidecubito – Commercializzazione e utilizzo, ai fini della reazione al fuoco, di presidi medici quali sedute, materassini e similari.
Sono recentemente pervenuti diversi quesiti in merito all’obbligo, ai fini della immissione in commercio e dell’utilizzo in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di manufatti – sedute, lettini, imbottiti di vario tipo – da utilizzare nelle strutture mediche.
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Vedi qui il testo della circolare DCPREV n. 14538 del 16-09-2024.
Circolare DCPREV n. 4367 del 23-03-2022
Applicazione della classificazione europea di reazione al fuoco a tutti i prodotti da costruzione.
Si premette che:
- l’approccio alla definizione nazionale dei requisiti di reazione al fuoco si è basato finora su metodi di prova e classificazione italiani e, ove richiesto ed applicabile, sull’attuazione del regime dell’omologazione, in accordo a quanto previsto dal D.M. 26/06/1984, come successivamente modificato e integrato;
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Vedi qui il testo della circolare DCPREV n. 4367 del 23-03-2022.
Nota DCPREV prot. n. 11297 del 02-09-2020
Reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori.
In riscontro ai quesiti formulati … si forniscono di seguito alcuni indirizzi di carattere generale, rimandando al confronto con le strutture territoriali del C.N.VV.F. per una più ampia ed approfondita disamina delle questioni segnalate attuabile anche sulla base della documentazione tecnica a corredo delle singole concrete progettualità.
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Vedi qui il testo della nota DCPREV prot. n. 11297 del 02-09-2020.
Nota DCPREV prot. n. 12637 del 26-09-2017
Quesito inerente la modalità di certificazione, ai fini della reazione al fuoco, di teli appoggiati su parquet lignei di impianti sportivi adibiti occasionalmente a manifestazioni di trattenimento o pubblico spettacolo.
Con riferimento al quesito di carattere generale …, si rappresenta che i teli appoggiati su pavimentazioni sportive, destinati alla protezione delle stesse in caso di manifestazioni occasionali di trattenimento o pubblico spettacolo in impianti sportivi, debbono essere classificati ai fini della reazione al fuoco così come già previsto dalle note dell’ex Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali prott. P384/4139 del 4/4/1998 e P1059/4109 sott. 53 del 17/10/2000.
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Vedi su quesiti impianti sportivi la nota DCPREV prot. n. 12637 del 26-09-2017.
Circolare DCPREV n. 1/2016 prot. n. 5212 del 18-04-2017
Marcatura CE di materassi antidecubito.
Pervengono alla scrivente Direzione quesiti relativi alla possibilità di omologazione di materassi antidecubito impiegati nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
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Vedi qui il testo della circolare DCPREV n. 1/2016 prot. n. 5212 del 18-04-2017.
Lettera circolare DCPREV n. 1349 del 01-02-2017
Trasmissione dei certificati di reazione al fuoco ai sensi dell’art. 10 del d.M. 26/6/1984. Revisione della circolare DCPST/A5/n°489/sott. 3 del 26/2/2007.
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Vedi qui il testo della lettera circolare DCPREV n. 1349 del 01-02-2017.
Circolare DCPREV n. 5623 del 04-05-2016
Certificazione di prova e omologazione di cuscini con caratteristiche di reazione al fuoco. Chiarimenti.
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Vedi qui il testo della circolare DCPREV prot. n. 5623 del 04-05-2016.
Circolare DCPREV n. 1/2016 prot. n. 2307 del 24-02-2016
Omologazione di materiali ai sensi del DM 26 giugno 1984.
Giungono a questa Amministrazione diversi quesiti relativi alla possibilità di omologare manufatti prodotti da società operanti nel settore della reazione al fuoco realizzati con moderne modalità costruttive ovvero con design sempre più ricercati. Lo sviluppo tecnologico e l’introduzione di nuovi materiali, infatti, spingono le società produttrici a realizzare prodotti utilizzando soluzioni sempre più complesse e innovative.
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Vedi qui il testo della circolare DCPREV n. 1/2016 prot. n. 2307 del 24-02-2016.
Circolare prot. n. 5981 del 09-06-2009
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
Pervengono a questa Area richieste di chiarimenti da parte delle strutture periferiche dei VV.F., relativamente ai requisiti di reazione al fuoco che devono possedere i materiali delle tubazioni non metalliche, frequentemente utilizzate per la distribuzione dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione, a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
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Vedi qui la circolare prot. n. 5981 del 09-06-2009.
Nota prot. n. P1002/4122 sott. 32 del 31-10-2007
D.M. 26 agosto 1992 «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica». Art. 3.1 «Reazione al fuoco dei materiali». Quesito.
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.
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Vedi su quesiti attività scolastiche la nota prot. n. p1002/4122 sott. 32 del 31-10-2007.
Circolare n. 10 prot. n. DCPST/A2/3163 del 21-04-2005
D.M. 10 marzo 2005 concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio». Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.
Il Decreto Ministeriale in oggetto tratta del sistema europeo di classificazione di Reazione al Fuoco (Euroclassi) relativo ai prodotti da costruzione introdotto dalla Decisione della Commissione dell’Unione Europea n. 2000/147/CE modificata con successiva Decisione n. 2003/632/CE.
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Vedi qui il testo della circolare n. 10 prot. n. DCPST/A2/3163 del 21-04-2005.
Circolare n. 9 MI.SA prot. n. P525/4122 sott. 56 del 18-04-2005
D.M. 15/03/2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo» – Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.
Come è noto sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30/03/2005 è stato pubblicato il D.M. 15/03/2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo».
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Vedi qui la circolare n. 9 MI.SA prot. n. P525/4122 sott. 56 del 18-04-2005.
Circolare n. 7 prot. n. DCPST/A5/1968/OM/9003 del 18-06-2004
DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 – Omologazione di mobili fissati, e non, agli elementi strutturali, realizzati con più materiali omogenei.
Sono state evidenziate, a questo Ministero, da parte di ditte che lavorano nel settore della produzione di arredi, le difficoltà che incontrano nel certificare e successivamente omologare prodotti quali sedie, scrivanie, armadi, banchi scolastici e mobili di arredo in generale realizzati con più di un materiale omogeneo.
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Vedi su quesiti reazione al fuoco il testo della circolare n. 7 prot. n. DCPST/A5/1968/OM/9003 del 18-06-2004.
Circolare n. 22 del 24-11-2003
DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 – Omologazione di copriletti e coperte ai fini della reazione al fuoco.
Il punto 6.a del Decreto 6 ottobre 2003 «Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico- alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994» dispone che nelle camere le coperte e i copriletti siano di classe 1 di reazione al fuoco.
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Vedi qui il testo della circolare n. 22 del 24-11-2003.
Circolare n. 13 del 16-10-2002
DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 – Omologazione di divani-letto e poltrone-letto ai fini della reazione al fuoco.
Il punto 3.2 lettera e) dell’Allegato alla «regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private» di cui al D.M. 18 settembre 2002 (G.U. 227 del 27/09/2002) dispone che prodotti quali poltrone letto e divani letto devono essere di classe 1IM.
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Vedi su quesiti reazione al fuoco il testo della circolare n. 13 del 16-10-2002.
Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26-07-2000
D.M. 19.6.1999 – D.M. 01.02.1986 – D.M. 30.11.1983 – D.M. 16.05.1987 – D.M. 12.04.1996 – Circ. n. 91/1961 e D.P.R. n. 246/1993 – Richiesta di chiarimenti.
… si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base del pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.
Quesito n. 1 – [sul punto 2.3.2 – D.M. 19/08/96 – NdR]
Si ritiene che, se il materiale da installare è dotato di certificato di reazione al fuoco e relativo atto di omologazione in cui alla descrizione della posa in opera è dichiarato «incollato (ovvero appoggiato) su supporto incombustibile», tale materiale deve essere installato su un supporto incombustibile che abbia almeno la stessa conduttività termica del cemento amianto. Sono pertanto da escludersi supporti quali lastre di alluminio o acciaio.
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Vedi qui il testo completo della nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26-07-2000.
Nota prot. n. P1484-1322 del 04-02-2000
Materiali di arredamento e/o rivestimento omologati ai fini della reazione al fuoco. Quesiti.
… si forniscono i seguenti chiarimenti:
- Il C.C.T.S. per la prevenzione incendi, esaminando nella riunione dell’8 luglio 1997 un quesito analogo, ha chiarito che i prodotti vernicianti ignifughi non possono esser impiegati sui sedili in legno dei locali di pubblico spettacolo. Resta confermata la possibilità di classificare i suddetti sedili lignei già in opera mediante la prova «ad hoc» di cui all’art. 10 del D.M. 26 giugno 1984.
- La circolare n° 27 del 21 settembre 1985 avente per oggetto: «Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della reazione al fuoco. Estensione delle omologazioni» stabilisce, tra l’altro, la procedura da seguire per la modifica di poltrone installate in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Al riguardo si chiarisce che detta procedura, pur non essendo più applicabile all’adeguamento di mobili imbottiti esistenti, essendo scaduti i termini temporali transitori, deve considerarsi tuttora vigente per interventi di sostituzione di materiali imbottiti deteriorati di poltrone omologate già installate, nonché per il caso prospettato di trasformazione di sedili in legno in poltrone imbottite.
- Nei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo, le pavimentazioni in legno sono ammesse negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi e in generale nelle vie di esodo solo alle condizioni previste al punto 2.3.2, lettera a), del D.M. 19 agosto 1996; si condivide il parere di codesto Comando Provinciale VV.F. in merito alla possibilità di poter utilizzare in tutti gli altri ambienti pavimenti in legno non classificati purché questi siano stabilmente aderenti a strutture non combustibili o rivestiti con materiali di classe 0. Tale ultima prescrizione non è richiesta per la sala ed il palcoscenico.
- Si concorda con l’avviso di codesti uffici circa l’applicazione del punto 2.3.2, lettera m), del D.M. 19 agosto 1996 per la pavimentazione in legno dell’area destinata all’attività sportiva quando la stessa venga utilizzata per manifestazioni occasionali.
- Nel caso in cui l’area dell’impianto destinata all’attività sportiva, con pavimentazione in legno, venga utilizzata per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, è consentito il suo rivestimento con materiale protettivo purché lo stesso abbia classe di reazione al fuoco non superiore a 1, in analogia con quanto previsto al punto 2.3.2, lettera g), del D.M. 19 agosto 1996 per i materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruitivi.
- Alla luce della circolare n. 3 del 28 febbraio 1995 si ritiene che negli edifici scolastici sia consentita l’installazione di controsoffitti e di materiali di rivestimento anche non in aderenza agli elementi costruttivi purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco. Quanto sopra trova riscontro anche nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi per altre attività civili (alberghi, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi).
Nota prot. n. P957/4122 sott. 54 del 16-06-1998
Reazione al fuoco del perlinato in legno di copertura di locali per manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo.
Con le note indicate al margine è stato posto un quesito relativo alla classificazione di reazione al fuoco del materiale sopra indicato.
Al riguardo, dalla lettura del D.M. 19 agosto 1996, lo scrivente Ufficio ritiene che il prodotto possa ricadere in una delle seguenti fattispecie, esplicitamente normate dal punto 2.3 dell’allegato al decreto stesso:
- il materiale è considerabile a tutti gli effetti una struttura portante e, quindi, soddisfa i requisiti R E ed I di cui al punto 2.3.1. In tale caso, però, il materiale utilizzato come isolante dovrebbe essere incombustibile, ai sensi della lettera p) del punto 2.3.2;
- il materiale non è considerabile una struttura portante ma un rivestimento e, quindi, ai sensi della lettera l) del punto 2.3.2 è installabile se opportunamente trattato. Nel caso specifico, non è possibile porre in opera alcun tipo di isolante combustibile;
- il materiale è considerabile come rivestimento ed è stato a tale scopo omologato per la posa di opera con un determinato materiale isolante in vista nella classe 1 di reazione al fuoco, secondo quanto specificato alla lettera g) del punto 2.3.2.
Nota prot. n. P1931-2278/4109 sott. 53 del 18-11-1996
Materiale in lastre per realizzazione condotte coibentate di ventilazione per riscaldamento – Quesito.
[…]
Vedi su quesiti impianti termici la nota prot. n. P1931-2278/4109 sott. 53 del 18-11-1996.
Circolare prot. n. 15580/4190 del 30-12-1993
Omologazione di serie di mobili imbottiti.
Come è noto, la procedura per omologare un certo numero di modelli di mobile imbottito diversi tra loro solo per parametri non influenti ai fini dell’omologazione, è quella di procedere, previa esecuzione delle prove di laboratorio, alla omologazione di un determinato modello di manufatto assunto come prototipo di riferimento e, successivamente, all’omologazione di ciascuno degli altri modelli senza la ripetizione delle prove stesse.
[…]
Vedi qui il testo della circolare n. 15580/4190 del 30-12-1993.
Circolare n. 7949/4122 del 09-05-1989
Pilastri e travi in legno – Reazione al fuoco.
Pervengono a questo Ministero quesiti in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere le strutture portanti in legno di locali a qualsiasi uso destinati.
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Vedi su quesiti reazione al fuoco il testo della circolare n. 7949/4122 del 09-05-1989.
Circolare n. 17 MI.SA del 16-04-1987
Reazione al fuoco. Omologazioni ed estensioni delle omologazioni per i materiali omogenei prodotti in spessori e colori variabili.
Sono state evidenziate da più parti a questo Ministero, le notevoli difficoltà che le ditte incontrano per ottenere, in applicazione della normativa vigente, la classificazione di reazione al fuoco e alla successiva omologazione, ai fini della prevenzione incendi, dei propri prodotti che, realizzati con materie e processi tecnologici comuni, si diversificano fra loro unicamente per caratteristiche di spessore e/o colore.
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Vedi su quesiti reazione al fuoco il testo della circolare n. 17 MI.SA del 16-04-1987.
Circolare n. 27 MI.SA prot. n. 19648/4190 del 21-09-1985
Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della reazione al fuoco – Estensione delle omologazioni.
A seguito di vari quesiti pervenuti a questo Ministero in merito alla corretta interpretazione della normativa di cui al D.M. 26 giugno 1984 per la sua applicazione nelle attività regolamentate in materia ed, in particolare, nel settore riguardante l’utilizzazione di poltrone esistenti da ristrutturare onde adeguarle a quanto prescritto con i decreti ministeriali 6 luglio 1983, 28 agosto 1984 e 4 febbraio 1985, si forniscono le seguenti specificazioni …
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Vedi su quesiti reazione al fuoco il testo della circolare n. 27 MI.SA prot. n. 19648/4190 del 21-09-1985.
Circolare n. 39 prot. n. 23543/4101 sott. 120 del 22-11-1984
Certificazioni sulla classificazione di reazione al fuoco dei materiali. D.M. 26 giugno 1984.
Con il D.M. 26 giugno 1984 «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, sono state aggiornate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell’interno, 17 maggio 1980, n. 12, avente per oggetto la reazione al fuoco dei materiali impiegati nell’edilizia – specifiche e modalità di prova e classificazione …
[…]
Vedi su quesiti reazione al fuoco il testo della circolare n. 39 prot. n. 23543/4101 sott. 120 del 22-11-1984.
