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Quesiti reazione al fuocoQuesiti reazione al fuoco

Quesiti Reazione Fuoco ( pdf): Quesiti e chiarimenti di prevenzione incendi relativi alla reazione al fuoco di materiali, arredi, prodotti da costruzione, ecc. [1]

La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti prevenzione incendi.

Sul testo Reazione al fuoco è raccolta la normativa di prevenzione incendi sulla reazione al fuoco, tra cui il DM 15 marzo 2005 e smi, sui requisiti di reazione al fuoco, il DM 10 marzo 2005 e smi sulla classificazione di resistenza al fuoco, il DM 26 giugno 1984, modificato dal DM 3 settembre 2001, che costituisce il primo decreto che ha stabilito norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l’omologazione dei materiali.

Il Codice di prevenzione incendi di cui al DM 3 agosto 2015 e smi, tratta la reazione al fuoco al Capitolo S.1.

Circolare DCPREV prot. n. 4367 del 23-03-2022. Applicazione della classificazione europea di reazione al fuoco a tutti i prodotti da costruzione

Si premette che:

  • l’approccio alla definizione nazionale dei requisiti di reazione al fuoco si è basato finora su me­todi di prova e classificazione italiani e, ove richiesto ed applicabile, sull’attuazione del regime dell’omologazione, in accordo a quanto previsto dal D.M. 26/06/1984, come successivamente modificato e integrato;
  • nel tempo, prima tramite la Direttiva Prodotti da Costruzione – CPD [Direttiva CEE 89/106], poi con il Regolamento europeo Prodotti da Costruzione – CPR [Reg. (UE) n.305/2011], al regime di omologazione nazionale si è affiancato il regime di marcatura CE per quei prodotti da costruzione per i quali sono progressivamente risultate disponibili le specifiche tecniche armonizzate di cui al Capo IV del CPR.

Attualmente, quindi, per i prodotti da costruzione il regime dell’omologazione risulta meramente complementare a quello della marcatura CE, ossia applicabile nei casi residuali in cui per un dato prodotto da costruzione non trovi applicazione il regime di marcatura CE ai sensi del CPR. Per tali casi residuali (regime nazionale di cui agli artt. 8 e 10 del D.M. 26/06/1984), il quadro normativo prevede la possibilità di certificare sia ricorrendo all’effettuazione di prove al fuoco italiane sia ri­correndo all’effettuazione di prove al fuoco europee previste dalla norma EN 13501-1.

Inoltre, anche sulla base delle evidenze sperimentali disponibili, nonché di recenti eventi inciden­tali, è emerso che i risultati di prova e classificazione europei dei prodotti da costruzione hanno mo­strato una limitata comparabilità con quelli italiani, in quanto riferiti a differenti parametri caratteri­stici e fondati su un diverso approccio (per modello di fuoco, ventilazione, dimensioni, sistema di rilevazione dati, etc.).

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Nota DCPREV prot. n. 11297 del 02-09-2020. Reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori.

[…] si forniscono di seguito alcuni indirizzi di carattere generale, rimandando al confronto con le strutture territoriali del C.N.VV.F. per una più ampia ed approfondita disamina delle questioni segnalate attuabile anche sulla base della documentazione tecnica a corredo delle singole concrete progettualità.

Premesso quanto sopra e con riferimento al capitolo S.1 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., si rappresenta che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco, peraltro espressi in soli termini di classe italiana perché, non trattandosi di prodotti da costruzione, la classificazione europea è non applicabile [na].

Analogamente, preme sottolineare che i particolari requisiti di reazione al fuoco previsti da alcune Regole tecniche verticali (RTV) sono limitati ai soli materiali installati “nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi”, per i quali, altrimenti, si applicherebbero i livelli di prestazione fissati dalla tabella S.1-2 in funzione dei criteri di attribuzione; per gli altri ambienti dell’attività si applica invece la tabella S.1-3.

Infine, relativamente alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori, si rappresenta come il capitolo V.3 del Codice detta indicazioni sui vani corsa degli ascensori in quanto ambiti dell’opera da costruzione.

Nell’adozione del livello di prestazione III della compartimentazione (capitolo S.3), il progettista dovrà anche verificare che la presenza di particolari ambiti o elementi impiantistico/costruttivi non inficino la prestazione richiesta; quindi, qualora le caratteristiche della macchina ascensore non garantiscano quanto previsto, si potrà far ricorso alle soluzioni alternative di cui al paragrafo S.3.4.2 del Codice o, più semplicemente, ad una rivisitazione progettuale dell’interfacciamento tra vano corsa ascensore e piani dell’opera da costruzione.

Nota DCPREV prot. n. 12637 del 26-09-2017. Quesito inerente la modalità di certificazione, ai fini della reazione al fuoco, di teli appoggiati su parquet lignei di impianti sportivi adibiti occasionalmente a manifestazioni di trattenimento o pubblico spettacolo.

[…] si rappresenta che i teli appoggiati su pavimentazioni sportive, destinati alla protezione delle stesse in caso di manifestazioni occasionali di trattenimento o pubblico spettacolo in impianti sportivi, debbono essere classificati ai fini della reazione al fuoco così come già previsto dalle note dell’ex Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali prott. P384/4139 del 4/4/1998 e P1059/4109 sott. 53 del 17/10/2000. In particolare, le citate note prevedono che i teli protettivi di cui trattasi debbano avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 ed essere certificati nelle reali condizioni di impiego ai fini dell’omologazione (ossia appoggiati sulla pavimentazione prevista o presente in opera).

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Circolare DCPREV n. 1/2016 prot. n. 5212 del 18-04-2017. Marcatura CE di materassi antidecubito.

Pervengono alla scrivente Direzione quesiti relativi alla possibilità di omologazione di materassi antidecubito impiegati nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Vista la portata dell’argomento si ritiene utile fornire indicazioni generali ai Comandi provinciali VVF ed ai Laboratori autorizzati nel settore della reazione al fuoco ricordando che i dispositivi medici ed i relativi accessori devono essere marcati CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE recepita in Italia con il Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

Qualora un produttore intenda commercializzare i materassi di propria produzione come dispositivi medici dovrà quindi marcarli CE ai sensi della direttiva citata.

Poiché tale direttiva indica, tra i requisiti essenziali da rispettare ai fini della marcatura CE, anche la verifica dell’infiammabilità dei dispositivi (Allegato I), la marcatura CE di materassi antidecubito ricomprende anche il requisito della reazione al fuoco.

Per tale motivo quindi, i materassi antidecubito marcati CE non devono essere omologati ai fini della reazione al fuoco nel caso di impiego come dispositivi medici. Tuttavia è importante specificare che, ad oggi, non risultano esistere specificazioni tecniche riguardanti i materassi antidecubito né tantomeno norme europee che consentano di valutare il grado di infiammabilità di tali prodotti secondo protocolli condivisi. Nelle more dell’emanazione di tali disposizioni normative, ai fini dell’impiego nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco dei materassi antidecubito marcati CE è necessario:

  • certificare la classe “IM” attraverso i procedimenti sperimentali previsti dal d.M. 26/6/1984 e s.m.i.;

o, in alternativa,

  • certificare in base ad altre norme di prova purché ritenute idonee ai fini dell’impiego dei prodotti in attività soggette così come sancito dal d.M. 5/8/1991 e dalla successiva circolare ministeriale n. 18 del 3/8/1998 che, ad ogni buon conto, si allegano in copia.

Dal punto di vista degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi con la SCIA delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, gioca quindi un ruolo fondamentale il modello DICH.PROD mediante il quale il professionista antincendio dichiara se il prodotto ricade nell’obbligo di marcatura CE o meno. In caso di materassi antidecubito, utilizzati come dispositivi medici e pertanto ricadenti nella direttiva 93/42/CEE, è dunque necessario mettere a disposizione presso il titolare dell’attività, per eventuali controlli del Comando competente per territorio, i riferimenti della marcatura CE del prodotto nonché:

  • copia di un certificato di reazione al fuoco emesso ai sensi dell’art. 10 del d.M. 26/6/1984 da un Laboratorio autorizzato dal quale risulti il possesso della classe “IM” italiana conforme a quanto previsto dalla regola tecnica applicabile al caso di specie;

oppure,

  • esito dell’esame tecnico emesso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, in base al d.M. 5/8/1991 ed alla circolare ministeriale n. 18 del 3/8/1998, dal quale risulti l’equivalenza della classificazione del prodotto, effettuata in base alla metodica di prova adottata, alla classe “IM” italiana prevista dalla regola tecnica applicabile al caso di specie

Circolare DCPREV n. 1349 del 01-02-2017. Trasmissione dei certificati di reazione al fuoco ai sensi dell’art. 10 del d.M. 26/6/1984. Revisione della circolare DCPST/A5/n°489/sott. 3 del 26/2/2007.

Con riferimento a quanto in oggetto si comunica che, anche a seguito della revisione della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla S.C.I.A., conseguente all’entrata in vigore del d.P.R. 151/2011 e del d.M. 7/8/2012, i Laboratori autorizzati per la reazione al fuoco ai sensi del d.M. 26/6/1984 non sono più tenuti ad inviare ai Comandi Provinciali VV.F. competenti per territorio i certificati di reazione al fuoco emessi ai sensi dell’art. 10 del d.M. 26/6/1984. Resta comunque l’obbligo per i Laboratori, di trasmissione tempestivamente allo scrivente Ufficio la certificazione citata. Per esigenze di de materializzazione, la trasmissione di tali certificati, firmati digitalmente dal direttore di laboratorio, dovrà essere effettuata a mezzo PEC all’indirizzo: prev.omologazioni@cert.vigilfuoco.it.

Circolare DCPREV prot. n. 5623 del 04-05-2016. Certificazione di prova e omologazione di cuscini con caratteristiche di reazione al fuoco. Chiarimenti.

Pervengono all’Ufficio scrivente alcune richieste di chiarimento circa le novità introdotte dal D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006. n. 139″ in merito alla richiesta di caratteristiche di reazione al fuoco per i cuscini (tabella S.1-4, relativa alle soluzioni conformi per i livelli di prestazione II, III. IV. del capitolo S.1 “Strategia antincendio Reazione al fuoco”).

Al riguardo, per la classificazione dei materiali di che trattasi sono applicabili le procedure di prova UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA 1 (luglio 1994) – “Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all’azione di una piccola fiamma”, previste dal D.M. 26/6/1984 modificato con D.M. 03/09/01.

Detti materiali, che vengono assimilati ai materiali di arredamento di cui all’allegato A.2.1 del DM 26/6/1984, saranno omologati con impiego “CUSCINI”. Gli stessi possono essere certificati e omologati sia come singolo modello sia come serie. In quest’ultimo caso si devono seguire le procedure descritte nella Nota Ministeriale Prot. NS 2580/4190 sott. 3 del 08/05/1996 “Omologazione di serie di materassi e guanciali”.

È consentita l’omologazione per estensione solo da prodotti omologati con impiego CUSCINI, nel rispetto di tutti i limiti e condizioni stabiliti dalla Circolar n°27 MESA. (85) 7 del 21/09/85 “Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della Reazione al Fuoco-Estensione delle Omologazioni”.

Circolare DCPREV n. 1/2016 prot. n. 2307 del 24-02-2016. Omologazione di materiali ai sensi del DM 26 giugno 1984.

Giungono a questa Amministrazione diversi quesiti relativi alla possibilità di omologare manufatti prodotti da società operanti nel settore della reazione al fuoco realizzati con moderne modalità costruttive ovvero con design sempre più ricercati. Lo sviluppo tecnologico e l’introduzione di nuovi materiali, infatti, spingono le società produttrici a realizzare prodotti utilizzando soluzioni sempre più complesse e innovative.

Ciò rende necessaria una specifica interpretazione dei criteri di rilascio dell’omologazione di manufatti imbottiti o, in generale, di prodotti di arredamento che, in linea con i principi ispiratori del D.M. 26/6/84, permetta di regolare le problematiche rappresentate dalle società produttive.

  1. Materiali di finitura di mobili imbottiti

Ad eccezione di quanto già previsto dalla Circolare n° 27 MI (SA) del 21/09/1985 per la struttura dei manufatti imbottiti, si ritiene possano essere utilizzati materiali di finitura differenti da quelli che costituiscono il/i composito/i da sottoporre a prova, privi di caratteristiche di reazione al fuoco, a condizione che gli stessi abbiano carattere residuale ovvero costituiscano non più del 10% della superficie totale composta dalla seduta e dallo schienale. Nel caso in cui i materiali di finitura superino il succitato limite, si ritiene che gli stessi, attesa la perdita del carattere di residualità, debbano essere di classe 1 di reazione al fuoco al fine di limitare la propagazione di eventuali fronti di fiamma.

Non è considerato “materiale di finitura” il materiale non rigido (materiale tessile, cuoio o superficie discontinua tipo rete o realizzata con materiali intrecciati) costituente seduta e/o schienale del mobile imbottito di cui ai successivi punti.

Al fine di beneficiare della succitata interpretazione, alla richiesta di omologazione ovvero di estensione di omologazione dovrà essere allegata idonea dichiarazione a firma del rappresentante legale della società attestante che i materiali di finitura utilizzati non superino il suddetto limite del 10%.

Restano valide le indicazioni previste per la tavoletta scrittoio di esclusione sull’obbligo di certificazione a condizione che sia parte della struttura del manufatto.

  1. Utilizzo di “materiali di chiusura ” di mobili imbottiti

Nella realizzazione della chiusura della parte sottostante della seduta di manufatti imbottiti (quali sedie imbottite, divani, divani-letto, poltrona-letto, sommier), si riscontra, a volte, l’utilizzo di un materiale non imbottito. A tale materiale di chiusura, qualora tessile, si ritiene debba essere richiesta la classe 1 di reazione al fuoco per l’impiego “sipari, drappeggi e tendaggi”.

La posizione e i riferimenti del “materiale di chiusura” della seduta di mobili imbottiti dovranno essere indicati nei disegni illustrativi del manufatto o dei manufatti (se si tratta di una serie) allegati alla domanda di omologazione (nei casi di estensione dell’omologazione).

  1. Sedie imbottite con seduta o schienale in materiale non rigido (materiale tessile, cuoio o superficie discontinua tipo rete o realizzata con materiali intrecciati)

Le sedie imbottite con seduta o schienale in materiale non rigido (materiale tessile, cuoio o superficie discontinua tipo rete o realizzata con materiali intrecciati) rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26/6/1984 e smi e sono classificate in classe IM.

A tal fine, il materiale non rigido costituente seduta o schienale si ritiene debba essere di classe 1 di reazione al fuoco da determinarsi in esito alle norme di seguito riportate:

UNI 8457 (ottobre 1987) + UNI 8457/A1 (maggio 1996) verticale senza supporto incombustibile;

UNI 9174 (ottobre 1987) + UNI 9174/A1 (maggio 1996) a parete senza supporto incombustibile.

Qualora il materiale non rigido, costituente seduta o schienale, fosse tessile si ritiene anche che lo stesso possa essere di classe 1 di reazione al fuoco per l’impiego “sipari, drappeggi e tendaggi”.

Per i materiali di finitura vale quanto detto al punto 1 “Materiali di finitura di mobili imbottiti”.

  1. Sedie non imbottite con seduta e schienale in materiale non rigido (materiale tessile, cuoio o superficie discontinua tipo rete o realizzata con materiali intrecciati)

Le sedie non imbottite con seduta e schienale in materiale non rigido rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26/6/1984 e smi.

Per la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti finiti di che trattasi, si applicano le procedure di prova previste dal DM 26/06/1984 come modificato dal DM 03/09/2001 e di seguito riportate:

UNI 8457 (ottobre 1987) + UNI 8457/A1 (maggio 1996) verticale senza supporto incombustibile;

UNI 9174 (ottobre 1987) + UNI 9174/A1 (maggio 1996) a parete senza supporto incombustibile.

Per i materiali di finitura vale quanto detto al punto 1 “Materiali di finitura di mobili imbottiti”.

  1. Omologazione in serie di supporti imbottiti di materassi (sommier)

La nota prot. NS 2809/4190 sott. 3 del 05/07/1995 ”Omologazioni di serie di materassi, guanciali e supporli imbottiti per materassi (sommier)” ha introdotto la possibilità di omologare tali prodotti in serie di manufatti. Successivamente, tale nota è stata modificata ed integrata dalla nota prot. NS 2580/4190 sott. 3 del 08/05/1996 “Omologazione di serie di materassi e guanciali” dove si escludono i sommier dalla possibilità di essere omologati in serie di manufatti in ragione delle differenti forme di realizzazione che non ne consentivano una facile classificazione costruttiva.

Negli ultimi anni le ditte produttrici di sommier hanno indirizzato la produzione su una circoscritta gamma di tipologie riconducibili ad un elemento orizzontale delimitato dalla testiera e dalla eventuale pediera. La predetta standardizzazione consente ora di omologare i sommier in serie di manufatti e di semplificare la relativa procedura amministrativa sostituendo i disegni dei vari modelli con la dichiarazione del produttore allegata alla presente.

Sulla dichiarazione e sugli eventuali disegni illustrativi costituenti la documentazione supplementare dovrà essere apposto, a cura del laboratorio certificatore, lo specifico riferimento al certificato di reazione al fuoco emesso per il singolo modello, simbolo dell’intera serie, come già previsto dalla prot. NS 2580/4190 sott. 3 del 08/05/1996.

Resta inteso che qualora la conformazione del manufatto sia differente da quella indicata precedentemente rimane valido quando già prescritto dalla nota prot. NS 2809/4190 sott. 3 del 05/07/1995 “Omologazioni di serie di materassi, guanciali e supporli imbottiti per materassi sommier“.

  1. Testiere imbottite

Le testiere imbottite commercializzate con propria denominazione commerciale, ed impiegate a parete nelle pertinenti condizioni di posa in opera sono considerate rivestimento di parete e come tali classificate in esito ai metodi di prova previsti dal DM 26/06/1984 come modificato dal DM 03/09/2001.

Nel caso in cui la testiera imbottita faccia parte integrante del sommier e come tali commercializzati con un’unica denominazione commerciale, il sommier con testiera è classificato in classe IM in esito al metodo di prova UNI 9175 (ottobre 1987) + UNI 9175/FA 1 (luglio 1994) previsto dal DM 26/06/1984 come modificato dal DM 03/09/2001.

  1. Topper

I topper commercializzati con propria denominazione commerciale, sono materassi di spessore ridotto rispetto ai materassi comunemente intesi e quindi, come tali sono omologati. Per la classificazione dei topper si applicano le procedure di prova previste dal DM 26/06/1984 come modificato dal DM.

Al riguardo giova precisare che laddove i topper siano associati a materassi e come tali commercializzati come unico manufatto finito, le prove di reazione al fuoco dovranno essere effettuate su tutti i compositi individuabili nel succitato manufatto finito in relazione alla condizione effettiva di assiemaggio.

  1. Coprimaterasso

I prodotti utilizzati per impiego coprimaterasso possono essere provati secondo quanto indicato nella Circolare n. 22 del 24 Novembre 2003 – “DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 – Omologazione di copriletti e coperte ai fini della reazione al fuoco”. Detti materiali, che vengono assimilati ai materiali di arredamento, saranno omologati con impiego unico “COPRILETTO, COPERTA”.

  1. Materassi sfoderabili

I materassi sfoderabili rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26/6/1984 e smi in quanto prodotti imbottiti che vengono omologati nella loro interezza.

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore.

Allegato al punto 5 (omissis)

Circolare prot. n. 5981 del 09-06-2009. Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

Pervengono a questa Area richieste di chiarimenti …, relativamente ai requisiti di reazione al fuoco che devono possedere i materiali delle tubazioni non metalliche, frequentemente utilizzate per la distribuzione dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione, a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si chiarisce che tali elementi sono da classificare come “condotte” degli impianti in oggetto e, pertanto gli stessi rientrano nel campo di applicazione del DM 31/03/2003. Più precisamente, fermo restando l’eventuale applicazione delle disposizioni relative al mutuo riconoscimento dei prodotti in ambito comunitario, essi devono essere di classe A1 di reazione al fuoco, così come definita nel sistema di classificazione europeo, ovvero di classe 0, secondo la classificazione italiana.

Nel caso di elementi di distribuzione o ripresa dell’aria, di lunghezza non superiore a 5 volte il diametro degli stessi, analogamente a quanto già previsto dal punto 3 dell’art. 2 del suddetto decreto, per i tubi di raccordo ed i giunti, si ritiene possano essere ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco: 0-1; 1-0; 1-1; 1 o equivalenti secondo il DM 15 marzo 2005.

Nota prot. n. P1002/4122 sott. 32 del 31-10-2007. D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. Art. 3.1 “Reazione al fuoco dei materiali”. Quesito.

[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. (*)

(*) Si ritiene che l’installazione di pavimentazioni in legno sia ammessa, anche per strutture di nuova costruzione, con le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco:

  1. vie di esodo: classe di reazione al fuoco 1 (con il limite del 50 della superficie totale);
  2. altri ambienti: classe di reazione al fuoco 2;
  3. il secondo capoverso della lettera b) del punto 3.1 del decreto in argomento si ritiene che sia riferito alle condizioni per il mantenimento in opera di qualunque tipo di rivestimento in legno (indipendentemente dalle condizioni di posa in opera), con l’esclusione delle vie di esodo e dei laboratori.

Circolare n. 10 prot. n. DCPST/A2/3163 del 21-04-2005. D.M. 10 marzo 2005 …. Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.

Il Decreto Ministeriale in oggetto tratta del sistema europeo di classificazione di Reazione al Fuoco (Euroclassi) relativo ai prodotti da costruzione introdotto dalla Decisione della Commissione dell’Unione Europea n. 2000/147/CE modificata con successiva Decisione n. 2003/632/CE.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 non rientrano nel campo di applicazione del decreto i prodotti che non sono definibili come Prodotti da Costruzione quali mobili imbottiti, tendaggi, etc.

Il decreto in oggetto integra e modifica di fatto il D.M. 26.6.84 e il successivo D.M. 3.9.01 e pertanto, in seguito, con la dizione D.M. 26.6.84 si intende l’intero impianto coordinato dei suddetti decreti.

L’applicabilità delle Euroclassi ad un prodotto da costruzione può avvenire in forma volontaria od obbligatoria, in funzione dei riferimenti temporali definiti dal “periodo di coesistenza” stabilito, per ciascun prodotto, dalla commissione UE con comunicazione in GUCE dei riferimenti alla specificazione tecnica armonizzata relativa.

Il “periodo di coesistenza” è definito da una data di inizio coincidente con la data di applicabilità della specificazione tecnica armonizzata, i cui estremi sono stati pubblicati in GUCE, ai fini della marcatura CE e da una data di termine coincidente con quella a partire dalla quale la presunzione di conformità deve essere basata sulle specifiche tecniche armonizzate (coincidente inoltre con la data ultima per il ritiro delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate).

Ai fini dell’impiego nelle attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi il prodotto deve essere sottoposto al regime di attestazione della conformità applicabile: omologazione ai sensi del D.M. 26.6.84 (inclusa la procedura di cui all’art. 10) ovvero marcatura CE, secondo le condizioni di seguito riportate:

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Circolare n. 9 MI.SA prot. n. P525/4122 sott. 56 del 18-04-2005. D.M. 15/03/2005 … – Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.

Come è noto sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30/03/2005 è stato pubblicato il D.M. 15/03/2005 recante “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”.

Poiché tale atto introduce rilevanti novità nel settore della reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti ed i primi indirizzi applicativi in attesa che la concreta attuazione del provvedimento evidenzi la necessità di ulteriori precisazioni.

La problematica relativa all’adeguamento a disposizioni comunitarie (Direttiva 89/106/CEE e Decisioni 2000/147/CE e 2003/632/CE) dei vigenti criteri nazionali utilizzati per la valutazione e la classificazione della reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, è stata oggetto di intensa attività sia di studio, con la presenza ai lavori di normazione in ambito comunitario e nazionale, che di ricerca, con il coordinamento e la partecipazione a diverse sperimentazioni interlaboratorio.

I risultati ottenuti con gli studi suddetti hanno costituito la base per attuare il nuovo sistema di classificazione europeo (D.M. 10/03/2005) e per predisporre il corrispondente adeguamento delle regole tecniche di prevenzione incendi per quelli che sono gli aspetti relativi alla reazione al fuoco (D.M. 15/03/2005).

Il sistema di classificazione europeo privilegia, come parametro fondamentale, la valutazione del rilascio di calore in funzione del tempo, considerando il gocciolamento e la produzione di fumo (in termini di opacità e non di tossicità) quali parametri accessori. Si tratta quindi di criteri di prova e classificazione dei prodotti da costruzione difficilmente comparabili con quelli finora utilizzati in Italia in quanto fondati su un diverso approccio (per modello di fuoco, ventilazione, dimensioni, sistema di rilevazione dati, etc.) ed effettuati sulla base di differenti parametri caratteristici. Ne discende un’organizzazione in classi principali e classi aggiuntive (da dichiarare comunque obbligatoriamente), che dà luogo ad una possibilità di combinazione relative alle prestazioni del prodotto estremamente più articolata di quella prevista dal sistema italiano.

Detta diversa impostazione per la definizione delle prestazioni dei prodotti, se da un lato ha richiesto un notevole sforzo per la individuazione di una correlazione tra i due sistemi che fosse il più possibile corretta, dall’altro offre nuove opportunità nella valutazione dei rischi di incendio e nelle conseguenti misure di protezione da adottare il luogo di quelle attualmente previste.

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Circolare n. 7 prot. n. DCPST/A5/1968/OM/9003 del 18-06-2004. DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 – Omologazione di mobili fissati, e non, agli elementi strutturali, realizzati con più materiali omogenei.

Sono state evidenziate, a questo Ministero, da parte di ditte che lavorano nel settore della produzione di arredi, le difficoltà che incontrano nel certificare e successivamente omologare prodotti quali sedie, scrivanie, armadi, banchi scolastici e mobili di arredo in generale realizzati con più di un materiale omogeneo.

Per altri versi il costante sviluppo di nuove tecnologie, l’impiego di nuovi materiali e, di conseguenza, i nuovi indirizzi di mercato, fanno nascere la necessità di una regolamentazione specifica che attualizzi l’attuale normativa e definisca per tali prodotti precisi indirizzi, nell’ovvio rispetto dei principi ispiratori del D.M. 26/06/84 (e successive modifiche).

A tale scopo vengono fissati nella presente circolare le metodologie e le procedure per certificare e omologare i prodotti in argomento. Tali prodotti possono essere raggruppati in due principali tipologie costruttive: quelli i cui elementi costruttivi (sedile, schienale, etc.) sono realizzati con identica stratificazione pluricomponente e quelli i cui elementi sono realizzati con diverse stratificazioni, siano esse mono o pluricomponente.

Pertanto, al fine di regolamentare la classificazione e l’omologazione dei prodotti di che trattasi vengono di seguito definiti gli opportuni indirizzi, fermo restando le seguenti limitazioni:

  1. Ogni singolo materiale costituente i prodotti di che trattasi deve risultare omogeneo.
  2. L’omogeneità dei prodotti deve intendersi riferita tanto alle caratteristiche fisico chimiche della materia costituente ogni singolo materiale utilizzato quanto all’uniformità di impiego ed eventuale posa in opera.

Certificazione

Allo scopo di definire i criteri di classificazione dei precitati materiali di che trattasi, è stata emessa la risoluzione n° 38 dell’01/06/2004, emanata ai sensi degli artt. 1.2 e 5 del D.M. 26/03/85 dall’Area Protezione Passiva- Sez. Reazione al Fuoco della D.C.P.S.T., che si allega alla presente circolare.

Omologazione

Singolo prodotto

Per richiedere l’omologazione di un singolo prodotto deve essere trasmessa apposita istanza di omologazione in carta legale secondo le indicazioni riportate nell’allegato 1 alla presente

Serie di prodotti

È consentita la possibilità di omologare in un’unica soluzione la “serie” di mobili. A tal scopo si devono rispettare le procedure già stabilite dalla nota prot. n° 15580/4190 sott. 3 del 30/12/1993 “Omologazione di serie di mobili imbottiti”.

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Circolare n. 22 del 24-11-2003. DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 – Omologazione di copriletti e coperte ai fini della reazione al fuoco.

Il punto 6.a del Decreto 6 Ottobre 2003 “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico- alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994” dispone che nelle camere le coperte e i copriletti siano di classe 1 di reazione al fuoco.

Al fine di regolamentare la classificazione e l’omologazione di detti materiali vengono di seguito definiti gli indirizzi e le procedure da seguire.

  1. Per la classificazione dei materiali di che trattasi si applicano le procedure di prova riportate nella risoluzione n° 37 del 21/11/2003, emanata ai sensi degli artt. 1.2 e 5 del D.M. 16/03/85 dall’Area Protezione Passiva – sez. Reazione al Fuoco della D.C.P.S.T. ed allegata alla presente;
  2. Detti materiali, che vengono assimilati ai materiali di arredamento, saranno omologati con impiego unico “COPRILETTO, COPERTA;
  3. È possibile per un materiale già omologato, non appartenente alla categoria degli imbottiti, richiedere l’ulteriore omologazione per l’impiego “COPRILETTO, COPERTA”;
  4. È consentita l’omologazione per estensione solo da prodotti omologati con impiego “COPRILETTO, COPERTA”, nel rispetto, ovviamente, di tutti i limiti e condizioni stabiliti dalla Circolare n° 27 MI.SA. (85) 7 del 21/09/85 “Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della Reazione al Fuoco – Estensione delle Omologazioni”.

Si raccomanda ai destinatari della presente di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore.

Circolare n. 13 del 16-10-2002. DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 – Omologazione di divani-letto e poltrone­-letto ai fini della reazione al fuoco.

Il punto 3.2 lettera e) dell’Allegato alla “regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private” di cui al D.M. 18 settembre 2002 (G.U. 227 del 27/09/2002) dispone che prodotti quali poltrone letto e divani letto devono essere di classe 1IM.

Al fine di regolamentare la classificazione e l’omologazione dei manufatti di che trattasi, armonizzandoli con il disposto sopraccitato, vengono di seguito definiti gli indirizzi e le procedure da seguire:

  1. Per “divano letto” e “poltrona letto” si deve intendere il mobile imbottito nel cui interno può prendere posto un separato materasso omologato. In questo caso l’omologazione sarà rilasciata al prodotto privo di materasso. Per “divano-letto pronto” e “poltrona-letto pronta” si deve intendere il manufatto nel quale il materasso stesso costituisce seduta e schienale. Tale manufatto deve essere commercializzato come prodotto finito. Nell’ultimo caso la seduta e lo schienale possono anche essere realizzati con materassi separati e/o differenti.
  2. Per la classificazione dei manufatti di cui al punto i si applicano le procedure di prova riportate nella risoluzione n° 35, emanata ai sensi degli artt. 1.2 e 5 del D.M. 26/03/85 dall’Area Protezione Passiva – Sez. Reazione al Fuoco della D.C.P.S.T. ed allegata alla presente.
  3. Per i manufatti descritti al punto 1) sugli atti di omologazione sarà riportata, alla voce impiego, la denominazione “DIVANO-LETTO”.
  4. I prodotti di che trattasi possono essere certificati e omologati sia come singolo modello sia come serie. In quest’ultimo caso si devono seguire le procedure descritte nella nota prot. n° 15580/4190 sott. 3 del 30/12/1993 “Omologazione di serie di mobili imbottiti”. In particolare, ogni singolo modello costituente la serie deve essere rappresentato nelle sue “possibili configurazioni”, attraverso disegni illustrativi di piante prospetti e sezioni, che nel caso dei divani-letto e poltrone-letto devono riportare sia la posizione del materasso sia l’eventuale struttura di sostegno dello stesso.

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Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26-07-2000 (stralcio). D.M. 19.6.1999 – D.M. 01.02.1986 – D.M. 30.11.1983 – D.M. 16.05.1987 – D.M. 12.04.1996 – Circ. n. 91/1961 e D.P.R. n. 246/1993 – Richiesta di chiarimenti.-

[…] si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base del pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Quesito n. 1 – (punto 2.3.2 – D.M. 19/08/96)

Si ritiene che, se il materiale da installare è dotato di certificato di reazione al fuoco e relativo atto di omologazione in cui alla descrizione della posa in opera è dichiarato “incollato (ovvero appoggiato) su supporto incombustibile”, tale materiale deve essere installato su un supporto incombustibile che abbia almeno la stessa conduttività termica del cemento amianto. Sono pertanto da escludersi supporti quali lastre di alluminio o acciaio. […]

Nota prot. n. P1484-1322 del 04-02-2000 (stralcio). Materiali di arredamento e/o rivestimento omologati ai fini della reazione al fuoco. – Quesiti.

[…] si forniscono i seguenti chiarimenti: 

1) Il C.C.T.S. per la prevenzione incendi, esaminando nella riunione dell’8 luglio 1997 un quesito analogo, ha chiarito che i prodotti vernicianti ignifughi non possono esser impiegati sui sedili in legno dei locali di pubblico spettacolo. Resta confermata la possibilità di classificare i suddetti sedili lignei già in opera mediante la prova “ad hoc” di cui all’art. 10 del D.M. 26 giugno 1984.

2) La circolare n° 27 del 21 settembre 1985 avente per oggetto: “Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della reazione al fuoco. Estensione delle omologazioni” stabilisce, tra l’altro, la procedura da seguire per la modifica di poltrone installate in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Al riguardo si chiarisce che detta procedura, pur non essendo più applicabile all’adeguamento di mobili imbottiti esistenti, essendo scaduti i termini temporali transitori, deve considerarsi tuttora vigente per interventi di sostituzione di materiali imbottiti deteriorati di poltrone omologate già installate, nonché per il caso prospettato di trasformazione di sedili in legno in poltrone imbottite.

3) Nei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo, le pavimentazioni in legno sono ammesse negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi e in generale nelle vie di esodo solo alle condizioni previste al punto 2.3.2, lettera a), del D.M. 19 agosto 1996; si condivide il parere di codesto Comando Provinciale VV.F. in merito alla possibilità di poter utilizzare in tutti gli altri ambienti pavimenti in legno non classificati purché questi siano stabilmente aderenti a strutture non combustibili o rivestiti con materiali di classe 0. Tale ultima prescrizione non è richiesta per la sala ed il palcoscenico.

4) Si concorda con l’avviso di codesti uffici circa l’applicazione del punto 2.3.2, lettera m), del D.M. 19 agosto 1996 per la pavimentazione in legno dell’area destinata all’attività sportiva quando la stessa venga utilizzata per manifestazioni occasionali.

5) Nel caso in cui l’area dell’impianto destinata all’attività sportiva, con pavimentazione in legno, venga utilizzata per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, è consentito il suo rivestimento con materiale protettivo purché lo stesso abbia classe di reazione al fuoco non superiore a 1, in analogia con quanto previsto al punto 2.3.2, lettera g), del D.M. 19 agosto 1996 per i materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruitivi.

6) Alla luce della circolare n. 3 del 28 febbraio 1995 si ritiene che negli edifici scolastici sia consentita l’installazione di controsoffitti e di materiali di rivestimento anche non in aderenza agli elementi costruttivi purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco. Quanto sopra trova riscontro anche nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi per altre attività civili (alberghi, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi).

Nota prot. n. P1931-2278/4109 sott. 53 del 18-11-1996. Materiale in lastre per realizzazione condotte coibentate di ventilazione per riscaldamento – Quesito.

[…] si fa presente che, ove la norma prescriva materiali con classe di reazione al fuoco 0, non possono essere utilizzati materiali con doppia classificazione, anche se classificati in classe 01.

Circolare prot. n. 15580/4190 del 30-12-1993. Omologazione di serie di mobili imbottiti

Come è noto, la procedura per omologare un certo numero di modelli di mobile imbottito diversi tra loro solo per parametri non influenti ai fini dell’omologazione, è quella di procedere, previa esecuzione delle prove di laboratorio, alla omologazione di un determinato modello di manufatto assunto come prototipo di riferimento e, successivamente, all’omologazione di ciascuno degli altri modelli senza la ripetizione delle prove stesse.

In linea di principio detta procedura presenta validità del tutto generale e, pertanto, andrebbe applicata senza alcuna eccezione anche al caso in cui i vari modelli di mobile imbottito costituiscano una cosiddetta “serie” (o “collezione” o “componibile”) identificata, dal punto di vista commerciale, con una specifica denominazione.

Per quanto riguarda la “serie”, però, questo Ministero, nell’intento di migliorare l’erogazione dei servizi da parte della pubblica amministrazione, ha rilevato ed attuato già da tempo la possibilità di omologare, in un’unica soluzione, le “serie” stesse, sulla base di certificazioni emesse per i modelli di manufatto presi a simbolo delle medesime.

Si è potuto così conseguire, in un congruo numero di casi, una notevole riduzione dei tempi di risposta da parte di questo Ufficio in piena conformità allo spirito della legge n. 241/1990.

Nella fattispecie, però, la collaborazione offerta da codesti laboratori non è stata suffragata, come di consueto, dalla necessaria e proficua uniformità di comportamento, forse per il fatto che le varie direttive al riguardo siano state fornite da questa amministrazione di volta in volta e per le vie brevi.

Al fine pertanto di ufficializzare e uniformare la procedura da adottarsi per l’omologazione, in un’unica soluzione, di un’intera serie di modelli di mobile imbottito, si stabiliscono i seguenti criteri e modalità di azione:

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Circolare prot. n. 7949/4122 del 09-05-1989. Pilastri e travi in legno – Reazione al fuoco.

Pervengono a questo Ministero quesiti in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere le strutture portanti in legno di locali a qualsiasi uso destinati. Al riguardo, in attesa della definizione delle direttive comunitarie afferenti il campo di applicazione e le metodologie di valutazione della reazione al fuoco, si dispone che limitatamente alle travi e pilastri in legno massiccio o lamellare, non deve essere richiesta la classificazione ai fini della reazione al fuoco.

Circolare n. 17 MI.SA del 16-04-1987. Reazione al fuoco. Omologazioni ed estensioni delle omologazioni per i materiali omogenei prodotti in spessori e colori variabili.

Sono state evidenziate da più parti a questo Ministero, le notevoli difficoltà che le ditte incontrano per ottenere, in applicazione della normativa vigente, la classificazione di reazione al fuoco e alla successiva omologazione, ai fini della prevenzione incendi, dei propri prodotti che, realizzati con materie e processi tecnologici comuni, si diversificano fra loro unicamente per caratteristiche di spessore e/o colore.

Come è infatti noto il colore e lo spessore dei materiali sottoposti alle prove di laboratorio secondo le specifiche di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984non sono, in via generale, ininfluenti sui risultati delle prove stesse e, pertanto, la classificazione e |la successiva omologazione, di regola, sono riferite ad un singolo prodotto avente spessore e colore definito.

Ne consegue che la classificazione e l’omologazione di una intera gamma di colori e/o di spessori di produzione di un materiale comporta l’esecuzione di un notevole numero di prove di laboratorio con conseguenti pesanti oneri economici e temporali sia per i prodotti che per gli operatori del settore.

L’esperienza di laboratorio maturata ha già consentito di affermare attraverso la circolare n. 27 MI.SA. (85) 7 del 21 settembre 1985 la ininfluenza del colore e del disegno dei materiali tessili ai fini della loro classificazione ed omologazione alla reazione al fuoco.

Nell’intento di adottare procedure semplificate di omologazione anche nei riguardi di materiali diversi dai tessuti, il Servizio tecnico centrale di questa Direzione generale ha interpellato il Centro studi ed esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco circa la possibilità di individuare e rendere applicabili soluzioni con simili anche per le altre categorie di materiali.

Il Centro studi ed esperienze alla luce dell’ulteriore esperienza maturata sia direttamente che attraverso gli altri laboratori certificatori, ha fornito a questo Ministero indicazioni circa le singole procedure di omologazione e di estensione di omologazione riferibili alle categorie di materiali appresso specificate.

Ai fini dell’applicazione delle procedure stesse è necessario formulare le seguenti premesse:

  1. la definizione di materiale contenuta nell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 26 giugno 1984, fa espresso riferimento alle effettive condizioni di posa in opera e di impiego dello stesso:
  2. l’omogeneità dei materiali deve intendersi pertanto riferita tanto alle caratteristiche fisico chimiche della materia che li costituisce quanto alla uniformità di impiego e posa in opera.

1) MATERIALI OMOGENEI PRODOTTI IN GAMME DI DIVERSI COLORI […].

2) MATERIALI OMOGENEI PRODOTTI IN GAMME DI DIVERSI SPESSORI […].

3) MATERIALI OMOGENEI CHE PRESENTANO VARIABILITÀ DELLO SPESSORE NEL
SINGOLO MANUFATTO NONCHÉ DA MANUFATTO A MANUFATTO […].

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Circolare n. 27 MI.SA prot. n° 19648/4190 del 21-09-1985. Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della reazione al fuoco – Estensione delle omologazioni.

A seguito di vari quesiti pervenuti a questo Ministero in merito alla corretta interpretazione della normativa di cui al D.M. 26 giugno 1984 per la sua applicazione nelle attività regolamentate in materia ed, in particolare, nel settore riguardante l’utilizzazione di poltrone esistenti da ristrutturare onde adeguarle a quanto prescritto con i decreti ministeriali 6 luglio 1983, 28 agosto 1984 e 4 febbraio 1985, si forniscono le seguenti specificazioni:

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Circolare n. 39 prot. n° 23543/4101 sott. 120 del 22-11-1984. Certificazioni sulla classificazione di reazione al fuoco dei materiali. D.M. 26 giugno 1984.

Con il D.M. 26 giugno 1984 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, sono state aggiornate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell’interno, 17 maggio 1980, n. 12, avente per oggetto la reazione al fuoco dei materiali impiegati nell’edilizia – specifiche e modalità di prova e classificazione.

Ai sensi del D.M. in oggetto, le certificazioni inerenti la classe di reazione al fuoco dei materiali, per la successiva “omologazione” da parte del Ministero dell’interno o per fini diversi, devono essere rilasciate dal Centro studi ed esperienze o da altri laboratori specializzati, da autorizzarsi con decreto del Ministro dell’interno.

Le modalità per il riconoscimento di detti laboratori dovranno essere determinate con successivi provvedimenti, per l’emanazione dei quali sono in corso le opportune iniziative.

Nelle more del perfezionamento del riconoscimento dei due laboratori del C.N.R., I.C.I.T.E. ed I.T.I., che potrà avvenire non appena saranno definite le procedure formali da adottarsi in materia, l’attività di certificazione svolta dai due laboratori stessi, è valida al pari di quella espletata dal Centro studi ed esperienze, per le procedure previste dagli articoli 8, punto 8.1, e 10 del D.M. 26 maggio 1984.

Tutte le nuove certificazioni di prova emesse dal C.S.E. e dai due laboratori precitati, in data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 26 giugno 1984, dovranno contenere la seguente specificazione: “Certificazione rilasciata in esito a prove eseguite con le specifiche tecniche di cui al D.M. 26 giugno 1984”.

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[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi, sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità.