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Grandi depositi di GPLGrandi depositi di gpl norme di prevenzione incendi

Testo coordinato del D.M. 13 ottobre 1994 ( pdf) sulle norme di sicurezza per i depositi di GPL in serbatoi fissi oltre 13 m3 e in recipienti mobili oltre 5000 kg, con le modifiche introdotte da successivi provvedimenti e con chiarimenti e commenti.

Il D.M. 13 ottobre 1994 si applica per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 m3. È stato abrogato, per le parti inerenti ai depositi fino a 13 m3 non adibiti ad uso commerciale, dall’articolo 6 del D.M. 14 maggio 2004.

Inoltre, il D.M. 13 ottobre 1994 si applica anche ai depositi di GPL in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.

Per i depositi di GPL in serbatoi fissi fino a 13 m3 si applica il D.M. 14 maggio 2004. Questo regolamenta tutti i depositi di GPL a prescindere dalla loro capacità minima, e quindi anche quelli di capacità inferiore a 0,3 m3, non soggetti a controllo ai sensi del D.P.R. n° 151/2011.

Per depositi in recipienti mobili fino a 5000 kg, è ancora applicabile la vecchia Circolare n. 74 del 20 settembre 1956, limitatamente alle parti rimaste in vigore.

Infine, in tema di attività a rischio di incidenti rilevanti, per le quali il D.M. 13 ottobre 1994 costituisce un orientamento progettuale da verificare sulla base dell’analisi di rischio prevista, si veda il  D.M. Ambiente 15 maggio 1996 «Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL)» (GU n° 159 del 09-07-1996 – S.O. n. 113).

Regolamento di prevenzione incendi e depositi di GPL

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151, i «depositi di GPL in serbatoi fissi» sono stati ricompresi al punto 4B dell’allegato I al decreto, mentre gli «impianti di riempimento, depositi e rivendite di GPL in recipienti mobili» sono stati ricompresi al punto 3B, come di seguito riportato.

In precedenza, tali attività erano ugualmente soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto comprese rispettivamente ai n° 3B e n° 4B del vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982.

Vi è una sostanziale corrispondenza tra l’attività n° 4B del D.M. 16/2/1982 e la n° 4B del D.P.R. n° 151/2011. Quest’ultimo ha comunque previsto procedure differenziate per attività di categorie A, B e C. In questo caso non vi sono, quindi, nuove attività introdotte dall’Allegato I del D.P.R. n° 151/2011.

Per quanto concerne invece la nuova attività n° 3B del D.P.R. n° 151/2011 si rileva che sono state inserite le attività di riempimento rispetto alla vecchia 3B del D.M. 16 febbraio 1982. Compare inoltre il termine «recipienti mobili» in luogo di «bombole o bidoni».

I depositi di GPL oltre i 13 m3 sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività 4.7.C dell’allegato III al D.M. 7 agosto 2012, mentre i depositi oltre 1.000 kg e gli impianti di riempimento sono rispettivamente individuati ai codici 3.9.C e 3.10.C.

Testo ufficiale

Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it. Il testo ufficiale del D.M. 13 ottobre 1994 è pubblicato sulla GU n° 265 del 12 novembre 1994 – SO n° 142.

Attività n. 3 e 4 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011

N. Attività Cat. A Cat. B Cat. C
3
(3)
Impianti di riempimento,[1] depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:[2]
a)  compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc   Rivendite,
depositi fino a 10 mc
Impianti di riempimento, depositi oltre 10 mc
b)  disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg Depositi di GPL fino a 300 kg Rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg;
Depositi di gas infiam­mabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg
Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
4
(4)
Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:[3]
a)  compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc   fino a 2 mc oltre i 2 mc
b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc Depositi di GPL[4] fino a 5 mc Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 mc,
Depositi di GPL da 5 mc fino a 13 mc
Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 mc,
Depositi di GPL oltre i 13 mc

Attività n. 3 e 4 – allegato III al D.M. 7/8/2012

Attività
Sottoclasse
Categoria
Descrizione attività Descrizione sottoclasse
Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
3.1.B a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc Rivendite
3.2.B a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc Depositi fino a 10 mc
3.3.C a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc Depositi oltre a 10 mc
3.4.C a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc Impianti di riempimento
3.5.A b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg Depositi di GPL
oltre 300 kg e fino a 1.000 kg
3.6.B b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg Rivendite
3.7.B b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg Depositi di GPL
oltre 300 kg e fino a 1.000 kg
3.8.B b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg
3.9.C b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg Depositi oltre 1.000 kg

3.10.C

b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg Impianti di riempimento
Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
4.1.B a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc Fino a 2 mc
4.2.C a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc Oltre i 2 mc
4.3.A b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc Depositi di GPL
fino a 5 mc
4.4.B b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc Depositi di gas diversi dal GPL
fino a 5 mc
4.5.B b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc Depositi di GPL
da 5 mc fino a 13 mc
4.6.C b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 mc
4.7.C b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc Depositi di GPL
oltre i 13 mc

__________

[1]   Per quanto concerne i depositi di bombolette spray pressurizzate con GPL si veda la lettera-circolare prot. n. 350/4106 del 04-04-1991, tenuto conto delle successive modifiche intervenute sulle norme di sicurezza per i depositi di GPL in serbatoi fissi e in recipienti mobili.

[2]   A seguito delle novità introdotte alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, gli impianti di GPL, presso i quali viene svolta attività di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento, rientrano nell’attività riportata al punto 3 (impianti di riempimento) dell’Allegato I del D.P.R. 151/11. Di conseguenza, i Comandi provinciali provvederanno alla ricatalogazione delle pratiche in funzione della nuova declaratoria dell’attività, in occasione della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ovvero in caso di attivazione di altre procedure di prevenzione incendi (Lettera Circolare prot. n. 8660 del 27-06-2012).

[3] Gli impianti di GPL presso i quali viene svolta attività di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento, rientrano al punto 3 (impianti di riempimento) dell’Allegato I del D.P.R. n. 151/11 (Lettera circolare prot. n. 8660 del 27-06-2012).

[4] Non riguarda i serbatoi di GPL l’esclusione dal campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 prevista dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 per i contenitori-distributori di carburante liquido a servizio di imprenditori agricoli. Infatti, si ritiene che i commi 13-bis e 13-ter dell’articolo 14 del D.L. 24/6/2014, n. 99 (convertito con Legge n. 116/2014) facciano riferimento all’attività di cui al punto n. 15 dell’ex D.M. 16/02/1982, ossia ai depositi di liquidi infiammabili e combustibili. Per quanto sopra si ritiene che la Legge 11 agosto 2014 n. 116 abbia voluto escludere dall’applicazione della disciplina di prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011 solo gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi liquidi infiammabili e/o combustibili di capienza non superiore a 6 m3, anche muniti di erogatore (Nota DCPREV prot. n. 11350 del 24-07-2019).