Circolare DCPREV prot. n. 14809 del 06-11-2020
Attività di prevenzione incendi dei Comandi dei Vigili del fuoco.
Pervengono, dagli uffici territoriali, richieste di indicazioni relative all’espletamento delle attività di prevenzione incendi, in merito a cui, più volte negli scorsi anni, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha fornito specifiche indicazioni.
Premesso che sono in corso di emanazione le disposizioni per l’individuazione e la graduazione, ai sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i., delle posizioni organizzative, e, di conseguenza, la revisione della circolare n. 13/99, con la presente si intende fornire ai Comandi VF una disciplina organica a cui fare riferimento per la programmazione e l’effettuazione delle suddette attività di prevenzione incendi, al fine di favorirne lo svolgimento con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
1. VALUTAZIONE DEL PROGETTO (rif. Art. 3 D.P.R. 151/2011)
Le modifiche al Codice di prevenzione incendi, emanate con decreto del Ministero dell’interno del 12 aprile 2019, con decreto del Ministero dell’interno del 18 ottobre 2019 e con i successivi decreti di emanazione di regole tecniche verticali, hanno tracciato la strada per un nuovo corso nella prevenzione incendi: il D.M. 12 aprile 2019 ha ampliato il campo di applicazione del Codice, limitando inoltre la possibilità di applicare i criteri tecnici di prevenzione incendi ad alcuni casi residuali individuati dal medesimo decreto; il D.M. 18 ottobre 2019 ha introdotto diverse novità nel Codice, sia nella parte generale, che nelle singole misure antincendio, fornendo al punto G.2.9 puntuali indicazioni sui contenuti della documentazione progettuale da presentare ai fini della valutazione del progetto antincendio.
«G.2.9 Valutazione del progetto antincendio
- Ai fini della valutazione del progetto da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo le procedure previste dalla vigente normativa, il progettista deve garantire tramite la documentazione progettuale:
- l’appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d’ingresso, dei melodi, dei modelli, degli strumenti normativi selezionati ed impiegati a supporto della progettazione antincendio;
- la corrispondenza delle misure di prevenzione incendi agli obiettivi di sicurezza perseguiti secondo le indicazioni del presente documento;
- la correttezza nell’applicazione di metodi, modelli e strumenti normativi.
- Il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio di incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all’attività.»
Le misure di prevenzione incendi scaturiscono direttamente dalla valutazione del rischio di incendio, attraverso l’applicazione di soluzioni conformi, alternative o in deroga.
Il compito assegnato al funzionario istruttore è quindi quello di verificare la «corrispondenza delle misure di prevenzione incendi» adottate dal progettista, focalizzando l’attenzione sull’ «Appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d’ingresso» che devono essere necessariamente approfonditi e puntualmente verificati. Rispetto a «scenari, metodi, modelli e strumenti normativi» è necessario, inoltre, accertare sia «l’appropriatezza» che «la correttezza nell’applicazione» delle soluzioni progettuali proposte, in particolare laddove i livelli di prestazione relativi alle singole misure antincendio siano conseguiti attraverso soluzioni alternative, con le modalità indicate dalla tabella G.2.1.
Da quanto sopra riportato, risulta evidente il diverso approccio rispetto al passato, e quindi anche la diversa forma che devono assumere gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del progetto, secondo quanto disposto dal punto G.2.9. Infatti, i pareri espressi dal Comando devono dare evidenza della completezza e dell’adeguatezza del progetto, senza impartire prescrizioni, fornendo eventualmente indicazioni correttive per il superamento delle non conformità rilevate rispetto a quanto richiesto dal predetto punto G.2.9, tenendo conto che la valutazione del rischio di incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all’attività rimane nella piena responsabilità del progettista.
2. CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCIA IN CATEGORIA C (rif. art. 4, comma 3 del D.P.R. 151/2011)
Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 151/2011, per le attività di cui all’Allegato I categoria C il Comando, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, «entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua i controlli attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio». L’assegnazione delle SCIA di categoria C al responsabile dell’istruttoria deve avvenire con tempestività e regolarità per evitare impropri prolungamenti dei tempi. Analogamente, nel caso di richiesta di conformazione in esito al sopralluogo, l’Ufficio preposto provvede a trasmettere al responsabile dell’istruttoria, con tempestività, gli eventuali atti integrativi pervenuti. Alla scadenza del termine imposto per la conformazione, che si ricorda non può superare i 45 giorni, il responsabile dell’istruttoria conclude il controllo curando l’adozione dei conseguenti atti amministrativi e giudiziari. Si rammenta che le attività di categoria C sono tutte soggette a controllo obbligatorio e si sottolinea la necessità del rispetto puntuale dei tempi previsti dall’art. 4 del D.P.R. 151/2011.
Si torna a sottolineare, infine, che la comunicazione di esito favorevole del procedimento di controllo della SCIA di attività in categoria C non ha più valore «certificativo», bensì rappresenta un verbale di sopralluogo, avente funzione di accertamento dello stato di luoghi, fatti, stati personali, ecc. In esso, pertanto, devono essere riportati gli estremi della SCIA oggetto del controllo e delle eventuali integrazioni acquisite, le date dei sopralluoghi e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi segnalate, incluse quelle di categoria A e B eventualmente presenti nella segnalazione.
Si evince, quindi, che il certificato di prevenzione incendi menzionato all’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 151/2011 perde così la funzione certificativa/autorizzativa e muta funzione secondo quanto sopra indicato.
3. VIGILANZA ISPETTIVA (rif. art. 19 D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.)
Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006, così come modificato dal D.Lgs. 97/2017 e dal D.Lgs. 127/2018, «la vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate».
Stante anche la varietà di casi che si possono presentare e che possono attivare la vigilanza ispettiva, è necessario che ogni Comando, in sede locale, definisca, oltre ai compiti e alle modalità di svolgimento dell’istruttoria ai fini amministrativi e di polizia giudiziaria, le modalità nell’attivazione della vigilanza medesima. Ad esempio:
- devono essere definiti e impostati sulla piattaforma STAT-RI gli indirizzi a cui il sistema deve inviare la notifica di una scheda di intervento effettuato in un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi; conseguentemente, deve essere definita la procedura di verifica della pratica di prevenzione incendi e di attivazione della vigilanza ispettiva, nei casi in cui la verifica degli atti evidenzi delle irregolarità;
- devono essere definite le modalità di attivazione della vigilanza ispettiva per esposti e per segnalazioni, che possono pervenire anche dalla Prefettura, dalla Questura, da Amministrazioni Pubbliche o da Enti Locali;
- devono essere comunque definite le modalità di attivazione della vigilanza ispettiva per le diverse situazioni che si possono verificare nell’attività istituzionale.
Le attività di vigilanza ispettiva a campione potranno essere svolte su indicazione della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica o della Direzione Regionale/Interregionale competente, oppure a seguito di accordi o protocolli definiti in sede locale (ad esempio presso la Prefettura o nell’ambito dei Comitati di coordinamento ex. art. 7 D.lgs. 81/2008 e dei relativi Organismi provinciali, ecc.).
4. CONTROLLI SULLE ATTESTAZIONI DI RINNOVO PERIODICO (rif. art. 5 D.P.R. 151/2011)
L’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio è un atto sottoscritto dal titolare dell’attività, in cui il titolare medesimo dichiara «l’assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio» precedentemente comunicate. Di fatto è una dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 e come tale è soggetta all’applicazione dell’art. 71 del medesimo decreto; tali attestazioni vanno pertanto sottoposte a controllo:
- in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla loro veridicità, tra cui possono rientrare i casi delle attestazioni di rinnovo periodico «tardive»;
- a campione, nella misura minima del 5% delle attestazioni presentate.
I controlli devono essere svolti in orario ordinario e l’impegno del personale può essere computato ai fini del raggiungimento delle 360 ore annue di attività di prevenzione incendi.
Qualora il controllo rilevi la mancanza di requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi ovvero condizioni di sicurezza antincendio variate, dovranno essere attivati i procedimenti amministrativi e penali (o sanzionatori) previsti dalle disposizioni vigenti.
5. CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCIA IN CATEGORIA A, B (rif. art. 4, comma 2 del D.P.R. 151/2011)
Le SCIA in categoria A e B devono essere sottoposte a controllo in misura non inferiore a quanto indicato annualmente dall’Amministrazione che, per l’anno in corso, viene fissato all’8% delle segnalazioni presentate.
Si segnala che l’art. 4 del D.P.R. 151/2011 indica che i controlli di prevenzione incendi nelle attività di categoria A e B sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. La scelta delle attività di categoria A e B da sottoporre a controllo va fatta, pertanto, sulla base di criteri definiti, analoghi a quelli indicati al precedente punto 4, nonché a seguito di indicazioni fornite annualmente dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
Fatta salva la percentuale minima indicata annualmente dall’Amministrazione (per l’anno in corso pari all’8%), il numero delle SCIA da sottoporre al controllo dovrà essere definito in sede locale, anche in base all’organico dei funzionari tecnici in servizio, senza superare comunque, in generale, il 20% delle SCIA relative alle sole attività in categoria A e B (i controlli delle attività in categoria A e B incluse nelle SCIA in cui l’attività principale è di categoria C, svolti contestualmente al controllo obbligatorio dell’attività di categoria C, non sono da considerarsi controlli a campione e non concorrono alla determinazione della percentuale sopra indicata). Il limite del 20% potrà essere superato fino ad arrivare al massimo al 50% delle SCIA relative alle attività in categoria A e B, nel caso in cui tutti i procedimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 siano stati conclusi nei termini (valutazione del progetto e controlli SCIA entro 60 gg.).
Sono escluse dal novero ai fini del raggiungimento della suddetta quota massima del 20% le attività di controllo di SCIA A e B affidate a personale abilitato del ruolo dei capi reparto, dei capi squadra e di quello dei vigili del fuoco.
Il Comandante, dovendo individuare il responsabile dell’istruttoria tecnica, provvederà a distribuire il carico di lavoro complessivo secondo il principio della rotazione e sulla base dei criteri consolidati (profilo professionale, livello di competenza ed esperienza, complessità dell’attività, completamento delle pratiche già assegnate). Inoltre, gli incarichi di controllo delle SCIA in categoria A e B devono essere oculatamente distribuiti dal Comandante, o dal soggetto delegato all’assegnazione delle pratiche, in modo da evitare che lo svolgimento di tali controlli possa in qualche modo limitare o ritardare le attività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3. Si rammenta, a tale proposito, quanto stabilito dall’art. 12 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 16, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.», evidenziando l’assoluta necessità del rispetto dei termini indicati dal D.P.R. 151/2011 per i procedimenti di valutazione del progetto e di deroga, nonché per i controlli di prevenzione incendi.
Il personale incaricato dell’istruttoria dei procedimenti, anche nel caso in cui abbia in carico più procedimenti di diverse tipologie, dovrà privilegiare l’ordine di priorità indicato nella presente nota (1, 2, 3, 4 e 5), eventualmente dando precedenza all’attività di cui al punto 3, nei casi necessari.
I Signori Dirigenti vorranno monitorare il regolare andamento dell’attività di prevenzione incendi; a tale proposito, si segnala che il nuovo programma di prevenzione incendi «PRINCE» prevede un sistema di «cruscotti», analoghi a quelli già attivati negli altri applicativi web del CNVVF, che potranno essere di supporto nella gestione di tale attività.