Quesiti attività scolastiche
Quesiti Scuole (⤓ pdf).
Quesiti di prevenzione incendi relativi alle attività scolastiche, asili nido, criteri di assoggettabilità, scuole di catechismo, palestre in edifici scolastici, radiatori individuali a gas, porte delle aule didattiche, reazione al fuoco, affollamento delle aule, impianto di ventilazione, illuminazione di sicurezza nelle aule, università, becchi bunsen, scale di sicurezza esterna, deroghe in via generale, larghezza delle scale di esodo, aperture di aerazione, separazioni, larghezza delle porte, vie di esodo, aerazione permanente, scuole di tipo «0», impianti elettrici di sicurezza, impianti elettrici in edifici esistenti, spazi per esercitazione, locale destinato al culto pertinente all’attività scolastica, soggetto responsabile dell’attività, impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, ecc.[1]
La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti di prevenzione incendi.
Sul testo Scuole è raccolta la normativa di prevenzione incendi sulle attività scolastiche, tra cui il D.M. 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica», coordinata con aggiornamenti successivi, chiarimenti e commenti.
Il testo Asili nido contiene invece il testo coordinato del D.M. 16 luglio 2014 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido».
Inoltre, per le attività scolastiche e per gli asili nido si può applicare, in alternativa, il codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 e smi, facendo riferimento alle specifiche regole tecniche verticali (RTV). In particolare, il capitolo V.7 introdotto dal D.M. 7 agosto 2017 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche …» e successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020 recante «Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi». Il capitolo V.9 introdotto dal D.M. 6 aprile 2020 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido …»
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151, le scuole e asili nido sono stati ricompresi al punto 67 dell’allegato I al decreto.
Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018. D.M. 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido – Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 21 marzo 2018, pubblicato su G.U. del 29 marzo 2018, sono state fomite indicazioni programmatiche in merito all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole e asili nido.
[…] continua la lettura sul testo «Quesiti scuole» ⤓ pdf.
Circolare DCPREV prot. n. 10472 del 28-07-2017. Asili nido (d.M. 16/7/2014) – Quesiti in materia di reazione al fuoco.
[…] si forniscono le seguenti risposte di interesse generale.
Quesito 1:
La recente pubblicazione del D.M. 16-07-2014 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido» ha introdotto, per la prima volta nell’ambito «scolastico», requisiti di reazione al fuoco riguardanti i mobili imbottiti quali poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite e guanciali (punto 3.3, comma 2). Lo stesso comma, citando l’eccetera, sottointende che altre tipologie di mobili imbottiti debbano soddisfare il requisito «classe 1 IM». In questo tipo di attività normalmente sono presenti anche manufatti imbottiti, aventi le forme più variegate, destinati al gioco ma che di fatto costituiscono anche elementi di arredamento, alla stregua dei prodotti citati al comma 2. Si chiede se questi manufatti imbottiti rientrano tra quelli soggetti al requisito di reazione al fuoco.
Risposta al quesito 1:
Il paragrafo 3.3 del d.M. 16-7-2014 recita testualmente: «I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, guanciali, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM».
Si ritiene che l’insieme dei materiali con requisiti di reazione al fuoco in classe IM, ulteriori rispetto a quelli esplicitamente citati nella regola tecnica sugli asili nido ed afferenti alla categoria «eccetera» possa essere rappresentato, per analogia, dai mobili imbottiti indicati nella tabella S.1.4 del d.M. 3/8/2015 non ricompresi nell’elenco citato. In particolare:
d.M. 16-7-2014 par. 3.3 | d.M. 3-8-2015 cap. S.1, tab. S.1-4 |
Mobili imbottiti (*) | Mobili imbottiti (1) |
Poltrone | Poltrone |
Poltrone letto | – |
Divani | Divani |
Divani letto | Divani letto |
Sedie imbottite | – |
Guanciali | Guanciali (2) |
Materassi | Materassi |
Eccetera | Sommier |
Topper | |
Cuscini (2) |
Si ritiene pertanto che alla categoria «eccetera» di cui al paragrafo 3.3 del d.M. 16-7-2014 appartengano i sommier, i topper ed i cuscini, escludendo manufatti di altra forma destinati al gioco o di arredo.
- Per completezza, si ricorda che la definizione di mobile imbottito, ai fini della reazione al fuoco, è riportata nella norma UNI 9175 del 1987: «Mobile imbottito: manufatto destinato a sedersi e costituito da rivestimenti, interposti, imbottitura e struttura. Qualunque di questi componenti può mancare ad eccezione dell’imbottitura».
- Per guanciale, ai fini della reazione al fuoco, si intende un manufatto imbottito per appoggiare il capo; per cuscino, si intende un manufatto imbottito per la seduta.
Quesito 2:
Chiedo inoltre conferma che, analogamente agli altri decreti di prevenzione incendi verticali, i prodotti di cui al comma 2 del punto 3.3 debbano essere omologati ai sensi dell’art. 8 oppure certificati ai sensi dell’art. 10 del D.M. 26-06-1984 e successive modifiche e integrazioni.
Risposta al quesito 2:
Si conferma che anche per i prodotti di cui al punto 3.3 comma 2 del d.M. 16/7/2014 sono applicabili sia l’art. 8 che l’art. 10 del d.M. 26/6/1984 e s.m.i.
Osservazione 1:
Faccio infine presente che:
- il decreto di fatto non contempla gli asili nido con esattamente 30 persone presenti;
- il punto 3.3 non specifica i requisiti di reazione al fuoco, espressi in termini di classi italiane, nel caso in cui i prodotti da costruzione non siano soggetti alla marcatura CE.
Riscontro dell’osservazione 1:
Il titolo IV della regola tecnica allegata al d.M. 16 luglio 2014 è da intendersi applicabile agli asili nido non soggetti alla disciplina del d.P.R. 151/2011. In conseguenza di ciò, il suddetto titolo IV si applica ad asili nido con un numero di persone presenti pari o inferiore a 30. Si fa osservare che il punto 3.3 della regola tecnica cita il d.M. 15/3/2005 che propone l’abbinamento tra classi italiane ed europee per quei prodotti da costruzione privi di obbligo di marcatura CE. Pertanto, le tabelle da 1 a 4 devono essere intese come indicative di classi europee o italiane ad esse sostituibili in base al citato decreto.
Circolare DCPREV prot. n. 9060 del 25-06-2013. Titolarità degli adempimenti relativi alla sicurezza antincendio negli edifici scolastici.
Pervengono a questa Direzione Centrale comunicazioni dalle strutture periferiche relative alla non uniforme applicazione sul territorio dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, di cui al n. 67 dell’allegato I dello stesso decreto.
A tal proposito si rammenta che in materia è intervenuto il parere CS 33778/2010 del 13/12/2010, Sez. VII, del l’Avvocatura Generale dello Stato, ribadito dalla stessa Avvocatura con nota del 15/02/2012, concernente i casi in cui l’edificio scolastico sia di proprietà degli Enti locali e da questi concessi in uso all’Amministrazione scolastica.
In base a tale recente ricostruzione del quadro normativo, risulterebbe che in materia sussista una separazione di competenze per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della sicurezza antincendio. Da un lato, gli obblighi di cui al D.P.R. n. 151/2011 risulterebbero fare capo al rappresentante pro-tempore dell’Ente locale proprietario dell’edificio scolastico. Dall’altro, il dirigente scolastico sarebbe il destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in quanto titolare della qualifica di datore di lavoro. Su questi graverebbe solo l’obbligo di segnalare per iscritto al Sindaco/Presidente della Provincia la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, se già non adempiuti. Tutto quanto sopra espresso, pertanto, al fine della corretta predisposizione degli atti di competenza, si invitano codesti Uffici a verificare se siano state date al riguardo direttive uniformi da parte delle Procure Generali della Repubblica
Parere CS 33778/2010 del 13/12/2010, Sez. VII, dell’Avvocatura Generale dello Stato. Attribuzioni di titolarità nelle procedure finalizzate all’acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per gli edifici scolastici. Parere AGS del 13 dicembre 2010 prot. n. 383515 – Richiesta di chiarimento.
In materia di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per l’edilizia scolastica, sono pervenute numerose richieste di chiarimento con riferimento al parere n. 383515 del 13 dicembre 2010, sul quale si è espresso in conformità il Comitato Consultivo di questa Avvocatura.
In particolare, vengono sottoposti alla Scrivente i seguenti quesiti:
1) «Quale sia l’interpretazione univoca riguardo l’esatta attribuzione della titolarità degli adempimenti previsti dalla normativa antincendi per gli edifici scolastici», posto che, a dire del Ministero dell’Interno, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con consultazione del 23/10/2002 si era espressa in termini difformi dal parere in oggetto.
Al riguardo si osserva che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, RD 30/10/1933, n. 1611, l’Avvocato Generale dello Stato, «risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell’Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni».
Da quanto esposto emerge che, qualsiasi sia stato l’orientamento delle Avvocature Distrettuali ovvero delle Amministrazioni dello Stato prima del parere dei 13 dicembre 2010, è quest’ultimo che determina l’indirizzo univoco in materia di procedure di rilascio del CPI per gli edifici scolastici.
Infatti, il parere del 13/12/2010 (CS 33778/2010) è stato adottato sentito il Comitato Consultivo che si è espresso in conformità.
2) «Rilevanza della normativa sopravvenuta di cui al DPR 1/8/2011, n. 151».
Il combinato disposto degli artt. 19 l. n. 241/1990 (in tema di SCIA, come modificato dal DL 70/2011) nonché 4, comma 1, del DPR 1 agosto 2011, n. 151, pur importando rilevanti novità circa le pratiche per l’acquisizione del CPI, non hanno introdotto modificazioni in ordine alla legittimazione attiva procedimentale, rimanendo questa in capo agli «enti ed i privati responsabili delle attività» (art. 3, comma 1, DPR n. 151/2011), cosi come già generalmente previsto dalla precedente disciplina di cui all’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 139/2006, decreto legislativo di cui peraltro il DPR n. 151/2011 costituisce normativa di applicazione.
2) «Quale sia il riparto di competenze tra Ente Locale (Provincia e Comune) e Dirigente Scolastico».
Come si ha già avuto modo di evidenziare nel parere del 13 dicembre 2010, l’istanza per il rilascio del CPI, sia pure sotto forma di segnalazione certificata di inizio attività (comb. disp. degli articoli 19, comma 1, l. n. 241/1990 e s.m.i., e 4, comma 1, DPR n. 151/2011), deve essere fatta dal titolare dell’attività (art. 3, comma 1, DPR n. 151/2011; art 16, comma 1, D.Lgs. n. 139/2006).
Al MIUR – e segnatamente ai Dirigenti Scolastici – spetta la gestione concreta dell’attività di insegnamento, con esclusione di ogni incombenza inerente «la destinazione di determinati locali a sede di scuole» (Cassazione, Sez. Trib., 18 aprile 2000, n. 4944; Cassazione, Sez. 1, 1° settembre 2004, n. 17617).
Viceversa, sugli Enti Locali grava l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici adibiti a scuola, vale a dire il dovere di rendere l’immobile idoneo all’uso scolastico, il tutto ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge 11 gennaio 1996, n. 23 (arg. ex Cassazione, Sez. Trib., 18 aprile 2000, n. 4944; Cassazione, Sez. I, 1° settembre 2004, n, 17617).
In conclusione, a parere della scrivente si riconferma che, dal momento che il CPI attiene alla destinazione dei locali pubblici rispetto all’uso scolastico, l’istanza di rilascio dello stesso, oggi sotto forma di SCIA, è posta a carico degli Enti Locali, i quali dovrebbero attivarsi anche d’ufficio.
Per converso, i Dirigenti Scolastici sono comunque titolari di un generico dovere di sorveglianza sulla sicurezza nell’ambiente scolastico (tra le tante cfr. Cassazione, Sez. III, 28 agosto 1995, n. 9047) e dunque devono segnalare all’Ente Locale competente l’eventuale mancanza della certificazione antincendio (cfr. anche l’art. 5, DM 29 settembre 1998, n. 382).
3) «Quali siano le distinte responsabilità, in capo agli Enti Locali ovvero ai Dirigenti Scolastici, che possono emergere in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza, ai fini di una corretta attribuzione delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di prevenzione incendi».
A) Come già sottolineato nel parere del 13 dicembre 2010, la responsabilità penale conseguente alla mancanza del CPI nelle scuole pubbliche è sicuramente esclusa per i funzionari degli Enti Locali, vuoi per i Dirigenti Scolastici, ai sensi del comb. disp. degli articoli 1, primo comma, e 5, primo comma, della legge 7 dicembre 1984 a. 818 (cfr. Corte Costituzionale, 11 giugno 1990, n. 282; Cassazione, Sez. III Pen., 27 aprile 1992).
Nondimeno, successivamente, con riguardo a fattispecie diversa dall’edilizia scolastica, la Cassazione, Sez. III Pen., con sentenza del 15 febbraio 2011, n. 5597, ha osservato come:
a) il comb. disposto degli articoli 36, 37 e 389, letti b), DPR n. 547/ 1955, risulta ancora applicabile: motivo per cui, i titolari di aziende o lavorazioni che non abbiano, ai sensi dell’art. 37 succitato, sottoposto ai Vigili del Fuoco i progetti di nuovi impianti da costruire ovvero i progetti di modifiche di strutture già costruite (e dunque non abbiano richiesto, né ottenuto, il CPI), ebbene tali soggetti sono punibili, ex art. 389 cit., «con l’arresto da due a quattro mesi o con rammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;
b) se pure «è vero che le disposizioni citate sono state abrogate dall’art. 304 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, […] vi è continuità normativa con le nuove disposizioni»; vale a dire che, «in materia di prevenzione incendi, […] con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008, il DPR n. 547/55 è stato sì abrogato, ma la fattispècie criminosa è oggi prevista dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 16, richiamato dall’art. 46 […] del D.Lgs. n. 81 del 2008, per ribadire la sua perdurante vigenza anche a seguito dell’abrogazione del decreto n. 547 del 1955»: sussisterebbe quindi, una «continuità normativa tra la fattispecie criminosa abrogata e quella inserita nel vigente D.Lgs. n. 139/06 stante che per entrambe opera la disposizione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l’assoggettamento al controllo dei vigili del fuoco che nell’azienda si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti».
Ne deriva che, secondo questa recente pronuncia del giudice di legittimità, residuerebbe una responsabilità penale per la mancata richiesta del CPI ai sensi del comb. disposto degli articoli 36, 37 e 389. lett. b), DPR n. 547/1955.
B) Venendo invece alle ipotesi di responsabilità civile od amministrativa derivanti dall’assenza del CPI negli edifici scolastici, si conferma quanto già evidenziato al punto 4 del parere del 13 dicembre 2010.
Peraltro, in virtù della conversione della domanda per il rilascio del CPI in SCIA (art. 19 legge n. 241/1990 e s.m.i,; art. 4, comma 1, DPR n. 151 /2011), una volta inviata la segnalazione certificata di inizio attività ai VV.FF da parte dell’Ente locale competente. Fattività scolastica può essere liberamente esercitata, salvo i provvedimenti inibitori che i Vigili del Fuoco dovessero adottare nei modi e nei termini di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del DPR n. 151/2011.
È altresì evidente, come già specificato nei precedente parere, che in presenza di una situazione di pericolo l’attività scolastica non può che essere sospesa, anche a prescindere dal provvedimento, del Sindaco riguardante la chiusura o meno dell’immobile.
Nei termini suestesi è il parere di questa Avvocatura.
Si resta a disposizione per ogni ed eventuale ulteriore chiarimento.
Nota DCPREV prot. n. 12513 del 13-09-2013. Scuole di catechismo. Chiarimenti.
[…] si ritiene che, per così come prospettato …, non possa individuarsi nei locali in esame una attività scolastica stabilmente esercita (*) ma piuttosto un complesso parrocchiale multifunzionale aperto alla collettività per il quale – fermi restando in capo al titolare dell’attività gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – non è ravvisabile una caratterizzazione ad hoc sotto il profilo antincendio.
Al riguardo, l’Area Affari del Culto Cattolico della Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, interpellata sulla possibilità di considerare i suddetti locali quali luoghi di culto, si è espressa rappresentando che «i locali parrocchiali destinati ad attività catechetiche, pur non potendo essere considerati veri e propri luoghi di culto quali le Chiese, i Santuari, ecc., siano comunque destinati all’espletamento delle finalità di religione e di culto delle relative Parrocchie di pertinenza».
Resta inteso che i locali in argomento risultano soggetti agli adempimenti tecnico procedurali di prevenzione incendi qualora negli stessi siano presenti attività specifiche che, come tali, sono elencate nell’allegato I al D.P.R. 151/11.
(*) Le «scuole di catechismo», per le quali non si può individuare una attività scolastica stabilmente esercita ma piuttosto un complesso parrocchiale multifunzionale aperto alla collettività, non sono comprese al punto 67 dell’allegato I del D.P.R. n. 151/2011, né rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26 agosto 1992.
Nota DCPREV prot. n. 13257 del 12-10-2011. D.M. 26/8/1992 «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica». Chiarimenti.
[…] per chiarire che la palestra di un edificio scolastico costituisce locale pertinente allo stesso ed, in quanto tale, non ricade nella disciplina di cui ai punti 2.4 e 6.4 del D.M. 26 agosto 1992.
Tale considerazione vale anche nel caso di utilizzo della palestra in orari extrascolastici, da effettuarsi con le modalità ed i limiti prospettati (attività sportive o ricreative, senza presenza di pubblico e con affollamento massimo inferiore a 100 persone). È evidente che le vie d’esodo della palestra devono essere correlate al massimo affollamento ipotizzabile, verificando la possibilità di fruire dell’esistente comunicazione con l’attività scolastica.
Resta inteso che qualora la palestra possa configurarsi come un impianto sportivo, così come definito dall’art. 2 del D.M. 18 marzo 1996 – caso che appare escluso nel quesito formulato … – dovrà essere fatto riferimento alle disposizioni ivi indicate.
Nota DCPREV prot. n. 1659 del 09-02-2011. Punto 6.3.0 del D.M. 26/08/1992 – Divieto di utilizzo stufe a gas metano in ambienti scolastici
[…] questo Ufficio concorda con il parere della Direzione Regionale, (*) sul divieto di installazione di radiatori individuali alimentati a gas metano, assimilabili a stufe, in linea con quanto chiarito nella nota Ministeriale prot. P1018/4143 sott. 58 del 19 settembre 2000.
(*) Si ritiene che il divieto di installazione di radiatori individuali alimentati a gas metano, assimilabili alle stufe, debba estendersi anche agli ambienti scolastici con numero di presenze inferiore alle 100 unità.
Nota prot. n. P1644/4122 sott. 32 del 24-12-2008. Auditorium aperto al pubblico presso complesso scolastico – separazione. Quesito di prevenzione incendi.
[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso dal Comando (*) …
(*) Così come previsto al punto 6.4 del D.M. 26.08.1992, le comunicazioni ammesse con l’attività scolastica «potranno essere ammesse unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4 dello stesso decreto ministeriale.», ossia tramite filtro a prova di fumo tanto che anche il D.M 19.08.1996 al punto 2.2.3 ammette le comunicazioni con l’attività 85 dell’allegato elenco al D.M. 16.02.1982 tramite filtro a prova di fumo. Peraltro, le norme sulle attività scolastiche al punto 6.4, ad avviso del Comando, impongono che le comunicazioni tra l’attività scolastica ed il locale di pubblico spettacolo debba avvenire tramite filtro a prova di fumo a prescindere dalla contemporaneità delle attività; in particolare la non contemporaneità è imposta quando non è possibile rispettare le disposizioni sull’isolamento previste dalle norme.
Nota prot. n. P480/4122 sott. 32 del 06-05-2008. D.M. 26.08.1992. Attività n 85. Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.
[…] In sintesi, la richiesta dell’Ufficio Scolastico citato, era originata da un esposto del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori (S.N.A.L.S.) …, riguardo alla presunta violazione del decreto indicato in oggetto da parte dei dirigenti scolastici, che avrebbero costituito un certo numero di classi aventi ciascuna un numero di presenze superiori a quanto previsto dal D M. 26.08.1992 punto 5.0 (massimo affollamento ipotizzabile: 26 persone/aula).
Tanto premesso, nel concordare sia con le argomentazioni e i pareri di codesti Uffici, sia con l’avviso dell’Ufficio scolastico proponente la problematica, si rende necessario aggiungere quanto segue.
I diversi indici di affollamento delle aule scolastiche dettate dai competenti Dicasteri sono in relazione ad una serie di parametri ciascuno dei quali corrisponde ad esigenze particolari.
Per quanto attiene alla prevenzione incendi, il valore di 26 persone/aula previsto dal decreto ministeriale 26 agosto 1992 costituisce il parametro ufficiale in vigore all’epoca dell’emanazione del decreto stesso il quale, al punto 5.0, prevede la possibilità di adottare indici diversi perché il titolare responsabile dell’attività sottoscriva apposita dichiarazione.
D’altra parte, ai fini della sicurezza antincendi, condizione fondamentale per garantire un sicuro esodo dalle aule in caso di necessità è che queste ultime dispongano di idonee uscite come prescritto al punto 5.6 del citato decreto. A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibile con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza.
Nota prot. n. P1002/4122 sott. 32 del 31-10-2007. D.M. 26 agosto 1992 «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica». Art. 3.1 «Reazione al fuoco dei materiali». Quesito.
[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. (*)
(*) Si ritiene che l’installazione di pavimentazioni in legno sia ammessa, anche per strutture di nuova costruzione, con le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco:
- vie di esodo: classe di reazione al fuoco 1 (con il limite del 50 della superficie totale);
- altri ambienti: classe di reazione al fuoco 2;
- il secondo capoverso della lettera b) del punto 3.1 del decreto in argomento si ritiene che sia riferito alle condizioni per il mantenimento in opera di qualunque tipo di rivestimento in legno (indipendentemente dalle condizioni di posa in opera), con l’esclusione delle vie di esodo e dei laboratori.
Nota prot. n. P1660/4122 sott. 32 del 13-12-2004. Impianto di ventilazione nelle scuole, di cui al punto 6.3.1 del D.M. 26 agosto 1992.
[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Interregionale. (*)
Si fa comunque presente che è in corso di predisposizione una specifica regola tecnica di prevenzione incendi sugli impianti di condizionamento e ventilazione che uniformerà la trattazione di tale argomento nell’ambito delle varie regole tecniche di settore.
(*) Le condotte degli impianti di ventilazione non possono installarsi nelle vie di uscita delle scuole, permettendo tuttavia l’attraversamento a determinare condizioni.
Nota prot. n. P1230/4122 sott. 32 del 27-09-2004. D.M. 26 agosto 1992. Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica. Quesito.
[…] relativa alla necessità di proteggere le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete idrica antincendi dal gelo, dagli urti e dal fuoco, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. (*)
(*) In analogia a quanto previsto dal Testo coordinato del D.M. 9 aprile 1994 con il D.M. 6 ottobre 2003 all’articolo 11.3.2.1, le tubazioni dell’impianto idrico antincendio devono essere protette dal fuoco qualora non metalliche.
Lettera Circolare prot. n. P205-P354/4122 sott. 32 del 18-05-2004. Edificio indipendente adibito a palestra a servizio di struttura scolastica – Caratteristiche delle strutture e dei materiali.
Quesito: È pervenuto un quesito relativo alla resistenza al fuoco e alla reazione al fuoco richiesta per i fabbricanti destinati a palestre realizzati in struttura completamente indipendente e non comunicante con la struttura destinata alle altre attività scolastiche. Si chiede il parere sulla possibilità di applicare, nel caso in esame, la specifica normativa sugli impianti sportivi, meno severa su questi aspetti, emanata successivamente alla normativa sui fabbricati scolastici. Al riguardo si ritiene che possa, nel caso in esame, applicarsi la normativa sugli impianti sportivi, più recente e specifica, non esistendo alcuna comunicazione o interferenza in termini di sicurezza antincendi con la restante parte dell’edificio scolastico.
Risposta: In relazione a quanto rappresentato in ordine alla problematica di cui all’oggetto, si comunica che lo scrivente Ufficio, su precedente analogo quesito, si è espresso favorevolmente sulla possibilità di applicare – per le strutture indipendenti adibite ad attività sportiva ancorché a servizio di istituti scolastici – le norme di sicurezza di cui al D.M. 18 marzo 1996.
Nota prot. n. P503/4122 sott. 32 del 31-03-2004. Competenze in ordine agli adempimenti relativi alla sicurezza degli edifici degli istituti scolastici autonomi.
[…] lo scrivente Ufficio ha ritenuto opportuno sentire al riguardo il competente Ufficio Affari Legislativi di questo Dipartimento il quale, con nota prot. n. 47282 del 4 marzo 2004 si è espresso nei seguenti termini:
«Secondo l’Avvocatura dello Stato di …, il quadro normativo consente di asserire che l’organo competente ad avanzare la richiesta del certificato di prevenzione incendi è il dirigente scolastico, nella sua qualità di soggetto responsabile dell’attività. L’ente locale è tenuto a collaborare con il dirigente scolastico, ponendo in essere tutte le doverose attività preliminari alla richiesta e all’accoglimento della domanda di rilascio o rinnovo del certificato che rientrino nelle funzioni allo stesso attribuite (in particolare la progettazione e realizzazione delle opere di manutenzione e di messa a norma).
Le argomentazioni addotte dall’Avvocatura e le conseguenti conclusioni appaiono ineccepibili e, quindi, questo Ufficio è propenso ad accoglierle. (*)
La tesi alternativa, secondo cui l’obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi incombe sul rappresentante legale (a seconda dei casi) dei Comune o della Provincia, può trovare applicazione nei casi in cui, per qualunque motivo (ad es. immobile di nuova costruzione), il dirigente scolastico non risulti ancora individuato nel momento in cui sorge l’esigenza di munirsi del certificato in questione».
(*) In una precedente risposta ad analogo quesito formulata con nota prot. n. P902/4122 sott. 32 del 14 agosto 2000 circa l’individuazione dell’Ente obbligato a richiedere il rilascio del C.P.I. per edifici adibiti a scuole pubbliche di proprietà provinciale, si asseriva che la richiesta del C.P.I. doveva essere inoltrata dall’Amministrazione Provinciale.
Sulla materia si vedano le interpretazione fornite con interpretazione fornite con la lettera circolare DCPREV prot. n. 9060 del 25-06-2013.
Nota prot. n. P1268/4122 sott. 32 del 13-01-2004. Richiesta di parere. Mense nelle scuole.
[…] si concorda con codesti Uffici in merito alla irrilevanza della distinzione tra «mense» e «refettori» e alla larghezza minima da adottare per le porte dei suddetti ambienti.
Si ritiene inoltre che qualora il locale adibito a consumazione pasti abbia affollamento non superiore a quello previsto per le normali aule didattiche e nella eventuale cucina annessa siano installati esclusivamente apparecchi a funzionamento elettrico, possa applicarsi, in analogia, il chiarimento fornito al punto 1 dell’allegato A alla lettera circolare n° P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996 per i locali di esercitazione.
Nota prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30-12-2003. Seminari – Assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982. – Quesito.
[…] si ritiene che i seminari rientrino tra le attività 84 e 85 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti.
Per quanto riguarda la normativa tecnica di prevenzione incendi da rispettare si precisa che il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti ad attività scolastiche, mentre per i dormitori, non essendo gli stessi ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994, le misure di sicurezza antincendio previste per le attività ricettive turistico-alberghiere possono costituire un utile riferimento pur non essendo strettamente cogenti.
Nota prot. n. P287/4118/1 sott. 44 del 04-04-2002. Università e Istituti di istruzione universitaria – Servizi a pagamento di prevenzione incendi.
[…] inteso a conoscere se nei confronti delle università si applichi l’esenzione del pagamento dei servizi di prevenzione incendi, prevista dall’art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965 per le Amministrazioni dello Stato, si fornisce il seguente avviso.
La legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla «Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica», in particolare all’art. 6 ha previsto per le istituzioni universitarie una condizione di forte autonomia ed il riconoscimento di una personalità giuridica propria, per cui le fa escludere dalla tipologia delle Amministrazioni dello Stato, richiamata all’art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965.
Ciò premesso si ritiene che nei confronti delle suddette istituzioni non possa applicarsi l’esenzione di cui all’art. 1 della citata legge n. 966/1965.
Per chiarimenti sulla locuzione «Amministrazione dello Stato» si rinvia alla lettera-circolare n. P541/4118/1 sott. 44 del 1° aprile 1995, redatta su conforme parere dell’Ufficio Studi, Affari Legislativi della Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendi.
Nota prot. n. P1067/4147 sott. 4 del 25-09-2001. Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
[…] si concorda con il parere di codesto Comando Provinciale VV.F. nel ritenere che le considerazioni espresse dallo scrivente ufficio nella nota n° P286/4147 sott. 4 dell’11 aprile 2000 possano essere riferite anche alle attività scolastiche.
L’assenza nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non preclude la possibilità di realizzare tali accessi. Parimenti si ritiene che la presenza di porticati comuni ad altre attività non implichi la necessità di adottare strutture di separazione dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco. Il suddetto avviso è basato sulla considerazione secondo cui i porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto, ai fini della sicurezza antincendio, non devono considerarsi in comunicazione le attività che si affacciano su di essi.
Tali considerazioni possono essere estese ad attività come scuole, alberghi, locali di pubblico spettacolo, attività commerciali, ecc.
Nota prot. n. P884/4122 Sott. 32 del 18-07-2001. Applicabilità del D.M. 26 agosto 1992 alle strutture universitarie
[…] si ribadisce, in linea con quanto già precisato al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica con nota allegata del 20 novembre 1997, l’applicabilità del D.M. 26 agosto 1992 alle strutture universitarie.
Quanto sopra è pienamente coerente con quanto riportato nell’art. 8 del D.M. 5 agosto 1998, n. 363 (Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituiti di istruzione universitarie ai fini delle norme contenute nel D.Lgs n. 626/1994), là dove viene precisato che «… i singoli casi di impossibilità di mettere in pratica le misure richieste (dal D.M. 26.8.1992), possono essere trattati in deroga …».
In atto le procedure di deroga in materia di prevenzione incendi sono disciplinate dall’art. 6 del D.P.R. n. 37/1998.
Nota prot. n. P797/4122 sott. 32 del 05-07-2001. D.M. 26 agosto 1992 – «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica».
[…] si precisa quanto segue:
1) gli spazi per esercitazioni ricadenti nella fattispecie di cui al punto 1 dell’allegato «A» della lettera circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996, (quali ad esempio aule per disegno, informatiche, di linguistica, per esercitazioni musicali, ecc.), possono essere dotati di una sola uscita, coincidente anche con la porta di accesso, secondo quanto previsto al 3° capoverso del p.to 5.6 del D.M. 26 agosto 1992.
2) Il chiarimento riportato al citato punto 1 dell’allegato «A» della lettera circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996, è riferito unicamente agli spazi per esercitazioni come definiti al 1° capoverso del punto 6.1 del D.M. 26 agosto 1992, e non può essere esteso pertanto ad altri locali ad uso collettivo (attività parascolastiche, mense, dormitori, ecc.).
Nota prot. n. P702/4122 sott. 32 del 27-06-2001. Scala di sicurezza esterna
Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando VV.F.(*) … in merito alla scala esterna a servizio dell’Istituto scolastico …, si ritiene che detta scala una volta adeguata con gli interventi proposti, abbia caratteristiche costruttive tali da poter essere assimilata ad una scala di sicurezza esterna.
Si rimanda alle valutazioni del Comando VV.F. … in merito alla necessità di prescrivere il requisito di resistenza al fuoco per la parete, compresi i relativi infissi, su cui è attestata la scala, prendendo a riferimento i criteri previsti al punto 4.5.4 del D.M. 19 agosto 1996, i quali sono utilizzabili, in linea di massima, anche per le altre attività civili soggette ad affollamento di persone.
(*) Il quesito chiede di indicare quali caratteristiche debba possedere, dal punto di vista della sicurezza antincendio, una scala di emergenza esterna nei casi in cui la stessa risulta a servizio di un’attività non normata e nei casi in cui, pur trattandosi di attività normata, la regola tecnica non detta specifiche disposizioni in materia: in particolare si chiede:
- Se la scala debba essere completamente aperta o se possa essere racchiusa anche da pareti pur dotate di idonee superfici di aerazione permanente atte a garantire una sufficiente ventilazione naturale;
- Se la parete su cui è attestata la scala debba avere caratteristiche di resistenza al fuoco;
- Se previa opportuna valutazione del caso specifico, possano essere estesi anche in altri ambiti i criteri previsti dal punto 4.5.4 dell’allegato al D.M. 19/8/1996 per i locali di pubblico spettacolo.
Nota prot. n. P672/4122 sott. 32 del 01-06-2001. Lettera circolare P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996 – allegato b – deroghe in via generale
[…] si ritiene che il computo del numero di piani fuori terra da prendere a riferimento per l’applicazione della Lettera Circolare indicata in oggetto, deve essere effettuato considerando tutti i locali pertinenti l’attività scolastica. Pertanto dovranno essere inclusi anche i piani ove non sono ubicate aule didattiche bensì locali accessori (archivi, depositi, ecc.) a servizio della scuola.
Nota prot. n. P75-117/4122 Sott. 32 del 12-02-2001. Punto 5.5 – Larghezza delle scale di esodo negli edifici scolastici
[…] si concorda con il parere espresso da codesto Comando Provinciale VV.F.(*) ritenendo che il dimensionamento della larghezza totale delle scale in edifici scolastici a tre piani fuori terra debba essere determinato sulla base del massimo affollamento ipotizzabile in uno dei piani serviti dalle scale.
Il dimensionamento delle uscite a piano terra dovrà invece tenere conto del massimo affollamento previsto a tale livello, oltre all’eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori, qualora queste non immettano direttamente all’aperto.
(*) Per edifici che occupano non più di tre piani terra, la determinazione della larghezza totale delle scale utilizzabili per l’esodo di emergenza (scale protette e non, scale a prova di fumo, scale di sicurezza esterne) è condotta con il criterio stabilito dal primo capoverso del punto 5.5.
Nota prot. n. P1018/4134 Sott. 58 del 19-09-2000. Punto 6.3.0 – Radiatori individuali a gas
Facendo seguito alla nota dello scrivente Ufficio prot. n. P1400/4134, sott. 58 del 2 marzo 2000, si comunica che la problematica indicata in oggetto è stata esaminata dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Al riguardo, il suddetto Comitato ha stabilito che gli apparecchi denominati radiatori individuali a gas, anche se di tipo C, sono assimilabili alle stufe e pertanto non possono essere utilizzati negli ambienti scolastici ai sensi del punto 6.3.0 del D.M. 26 agosto 1992.
Nota prot. n. P902/4122 sott. 32 del 14-08-2000. Ente obbligato a richiedere il rilascio del C.P.I. per edifici adibiti a scuole pubbliche
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Interregionale VV.F. (*) in quanto pienamente conforme alla vigente normativa in materia.
(*) Il quesito chiede di chiarire a chi spetti tra il Preside e l’Amministrazione proprietaria l’obbligo della richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi.
È parere degli uffici che il disposto del primo comma dell’articolo 5 del D.L. 27 febbraio 1987 n. 51 (convertito in legge dalla L. 13 aprile 1987 n. 149) possa essere esteso anche al rilascio del C.P.I. e pertanto la richiesta deve essere inoltrata dall’Amministrazione Provinciale, essendo a carico del preside gli obblighi gestionali connessi con l’esercizio dell’attività (D.Lgs n. 626/94, articolo 5 del D.P.R. n. 37/98, D.M. Pubblica Istruzione 29 settembre 1988 n. 382, punto 12 dell’allegato al D.M. 26 agosto 1982, ecc.).
Sulla materia si vedano le interpretazione fornite con chiarimenti successivi.
Nota prot. n. P832/4122 Sott. 32 del 02-08-2000. D.M. 26 agosto 1992 punto 5.6, comma 2) e punto 6.1, comma 9). – Locali per esercitazioni dove vengono utilizzati gas combustibili
[…] si concorda con il parere espresso dal Comando VV.F. … ed inoltre si chiarisce quanto segue:
- nelle aule per le esercitazioni dove sono presenti e vengono utilizzati becchi Bunsen non è obbligatoria la realizzazione dell’uscita che adduca direttamente in luogo sicuro. A tal proposito si allega la risposta inviata alla provincia … in data 20 ottobre 1998;
- le medesime aule e laboratori non necessitano di aperture di aerazione permanenti pari ad un ventesimo della superficie in pianta del locale, così come chiarito al punto 2 dell’allegato «A» della lettera-circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996, anche quando per l’alimentazione dei fornelli o becchi Bunsen il gas utilizzato sia il GPL invece del gas naturale. In merito si allega la risposta inviata all’Ispettorato Regionale V.V.F … in data 27 febbraio 1998.
Allegato 1.
Nota prot. n. P1287/4122 sott. 32 del 20 ottobre 1998. D.M. 26/8/92 e lettera – circolare n. P2244/4122 sott. 32 del 30/10/96. Richiesta chiarimenti
Con riferimento alla nota indicata a margine si concorda con codesto Ufficio nel ritenere che i laboratori ove sia previsto l’utilizzo di becchi Bunsen alimentati da gas di rete, non necessitano dell’uscita che adduca in luogo sicuro, di cui al punto 5.6 dell’allegato al D.M. in oggetto, a condizione che all’interno di detti laboratori non vi siano depositate sostanze esplosive e/o infiammabili.
Allegato 2.
Nota prot. n. P200/4122 sott. 32 del 27 febbraio 1998. D.M. 26/8/92 e lettera circolare P2244/4122 del 30/10/96
Con riferimento alla nota indicata al margine con cui è stato chiesto un chiarimento interpretativo sulle due disposizioni indicate in oggetto, si fa presente che:
- si concorda sulle condizioni di utilizzazione del G.P.L. che alimenta fornelli, becchi bunsen e simili all’interno degli spazi per esercitazione significando che il chiarimento di cui alla lettera-circolare in oggetto deve essere esteso anche il gas liquefatto;
- il decreto del 1992 si applica anche agli uffici universitari, per cui anche il relativo chiarimento deve considerarsi esteso a tali fattispecie. A questo proposito, però, si soggiunge che il competente dicastero ha rappresentato la necessità di emanare disposizioni di sicurezza più aderenti alle esigenze universitarie e che, pertanto, in futuro, dovrebbero essere approvate nuove disposizioni in materia.
Nota prot. n. P285/4122 sott. 32 del 07-04-2000. Art. 15 della legge 3 agosto 1999, n° 265. – Applicabilità alle università ed agli istituti di istruzione universitaria.
[…] si fornisce il seguente avviso.
Questa Amministrazione con la nota allegata n° P2167/4122 sott. 32 del 20 novembre 1997, inviata al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, ha precisato che le università e per gli istituti di istruzione universitaria sono attività ricomprese al punto 85 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e che per le stesse trovano applicazione le specifiche norme di sicurezza antincendio emanate dal Ministero dell’Interno con decreto 26 agosto 1992.
Quanto sopra trova conferma nell’art. 8 (Prevenzione incendi) del decreto interministeriale 5 agosto 1998, n° 363, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 626/1994, là dove prevede l’applicazione della procedura di deroga prevista dall’art. 6 del D.P.R. 37/1998.
Infatti il ricorso alla deroga, nei procedimenti di prevenzione incendi, è previsto qualora non sia possibile dare piena attuazione ad una specifica norma sulla sicurezza antincendio emanata dal Ministero dell’Interno, che nel caso di che trattasi è il decreto ministeriale 26 agosto 1992.
Premesso quanto sopra, poiché l’art. 15 della legge 3 agosto 1999, n° 265, ha prorogato al 31 dicembre 2004 per le strutture scolastiche esistenti, il termine per attuare gli adeguamenti previsti dal D.M. 26 agosto 1992, si ritiene che tale proroga, limitatamente agli adempimenti previsti dal citato D.M. 26 agosto 1992, trovi applicazione anche alle università ed agli istituti di istruzione universitaria.
Nota prot. n. P1484-1322 del 04-02-2000 (stralcio). Materiali di arredamento e/o rivestimento omologati ai fini della reazione al fuoco. – Quesiti.
[…] si forniscono i seguenti chiarimenti: […]
6) Alla luce della circolare n. 3 del 28 febbraio 1995 si ritiene che negli edifici scolastici sia consentita l’installazione di controsoffitti e di materiali di rivestimento anche non in aderenza agli elementi costruttivi purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco. Quanto sopra trova riscontro anche nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi per altre attività civili (alberghi, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi).
Nota prot. n. P1521/4122 sott. 32 del 01-12-1998. D.M. 26 agosto 1992 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.
[…] per esprimere il parere concorde con quanto ivi espresso.
Si ritiene che le aperture di aerazione degli «spazi per depositi o magazzini» come definiti al punto 6.2 del D.M. 26 agosto 1992, non sono da intendersi necessariamente di tipo permanente, in quanto tale caratteristica, laddove necessaria, è richiesta in modo specifico dalla norma attraverso l’aggettivo «permanente», come ad esempio al punto 6.1 nel caso degli spazi per esercitazioni dove vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili.
Nota prot. n. P136/4122 sott. 32 del 14-07-1998. D.M. 26 agosto 1992 – Norme transitorie.
[…] comunicasi che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo dall’Ispettorato Regionale VV.F. ….
Per quanto attiene, infatti, al sistema di via d’uscita, il D.M. 26 agosto 1992, anche per le scuole esistenti all’entrata in vigore del D.M. 18 dicembre 1975, richiede sostanzialmente le medesime caratteristiche (vedere richiamo del punto 5 da parte del punto 13).
Giova infine sottolineare che la non attuazione delle prescrizioni di cui al punto 4.1 del citato D.M. 26.8.1992 è consentita per le sole scale non partecipanti al sistema di via d’uscita ovvero, fatto salvo quest’ultimo, per le rimanenti scale.
Nota prot. n. P2167/4122 sott. 32 del 20-11-1997. D.M. 26 agosto 1992.
[…] codesto Servizio ha chiesto se le condizioni contenute nel decreto in argomento debbano essere applicate anche alle sedi universitarie, atteso che la legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede che «le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento».
Al riguardo, questo Ufficio è del parere che la previsione di cui al punto 85 del D.M. 16 febbraio 1982 sia esaustiva per quanto riguarda gli obblighi di controllo ai fini della sicurezza antincendio a carico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tali obblighi, sono previsti dalla legge n. 966 del 1965, come pure l’elencazione delle attività a particolare pericolo di incendio che è stata emanata con il citato decreto del 1982.
Per quanto attiene alle specifiche misure tecniche di prevenzione incendi, che il Ministero dell’Interno emana in forza della legge n. 469 del 1961 e del D.P.R. n. 577 del 1982, si ribadisce quanto già comunicato dagli organi periferici circa l’applicabilità del decreto indicato in oggetto anche alle sedi universitarie (*), non citate esplicitamente nel campo di applicazione del decreto in quanto, ai fini della sicurezza antincendi, sono considerate analoghe alle scuole.
Si segnala, peraltro, che i singoli casi di impossibilità di mettere in pratica le misure richieste possono essere trattati in deroga, secondo le procedure fissate dall’art. 21 del citato D.P.R. n. 577 del 29 luglio 1982.
Ad ogni buon conto si comunica all’Ufficio che legge per conoscenza che, qualora le vigenti disposizioni tecniche di sicurezza costituiscano frequentemente motivo di particolari difficoltà realizzative o di irrazionale utilizzazione delle risorse, questo Ufficio è disponibile a prendere in considerazione specifiche modifiche alla normativa che, salvaguardando il livello di sicurezza attualmente imposto, siano compatibili con le esigenze delle varie Istituzioni universitarie.
(*) Le università sono attività ricomprese al punto 85 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e devono rispettare le norme di sicurezza antincendio di cui al D.M. 26 agosto 1992. Sono inoltre escluse dalla tipologia delle «Amministrazione dello Stato» e pertanto sono soggette al pagamento dei servizi di prevenzione incendi (vedi nota prot. n. P287/4118/1 sott. 44 del 4 aprile 2002).
Nota prot. n. P1991/4122 Sott. 32 del 14-10-1997. Norme di prevenzione incendi da attuarsi per gli asili nido
[…] codesti uffici hanno posto un quesito inerente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli asili nido e relativa normativa tecnica da applicare.
Al riguardo, sentito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella seduta del 23 settembre 1997, acquisito il parere dell’Ufficio Studi, affari legislativi ed infortunistica di questa Direzione, si ritiene che gli asili nido non possono essere ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, non trattandosi di attività scolastica, prevista quest’ultima solamente a partire dai 3 anni (scuola materna, elementare, ecc.), né nel punto 86 del suddetto decreto considerato che, pur essendo i fruitori non autosufficienti e bisognevoli di assistenza e di controlli sanitari, il parametro preso in considerazione per determinare l’assoggettabilità di ospedali, case di cura e simili (numero di posti letto) non trova riscontro nel caso degli asili nido.
Premesso quanto sopra gli asili nido, stante la presenza di lavoratori, dovranno rispettare in ogni caso la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni).
Lettera circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30-10-1996. D.M. 26 agosto 1992 «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica». Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.
Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in ordine all’applicazione di alcune delle misure previste dal decreto citato in epigrafe.
Al riguardo, sul conforme parere che il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi ha espresso nella riunione del 22 ottobre 1996, si riportano nell’allegato «A» i relativi chiarimenti.
Inoltre, per quanto riguarda gli edifici scolastici esistenti alla data di emanazione del disposto in questione, includendo in tale fattispecie anche quegli edifici per i quali a tale data era stato richiesto il parere preventivo, si trasmettono, con l’allegato «B», le misure che il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi ha definito nella medesima riunione, al fine di permettere la concessione di deroghe in via generale ai punti citati nell’oggetto. Tali disposizioni, essendo in linea con i principi informativi di analoghe deroghe rilasciate nel corso del tempo, consentono ai Comandi provinciali VV.F. di procedere direttamente all’approvazione dei progetti, intendendosi accolte in via generale le deroghe alle specifiche prescrizioni del decreto in argomento.
[…] continua la lettura sul testo «Quesiti scuole» ⤓ pdf.
Nota prot. n. P1682/4122 sott. 32 del 10-09-1996. D.M. 26/08/1992 – Punto 2.4 – Separazioni
[…] per chiarire che, a parere di questo Ufficio, il personale addetto alla gestione e custodia delle strutture scolastiche ricade nella previsione del punto 2.4 del decreto in argomento. (*)
Si ritiene, che, anche per quanto riguarda il secondo punto del quesito, il locale destinato al culto e non aperto al pubblico debba essere considerato pertinente all’attività scolastica.
(*) Le disposizioni relative ai locali destinati all’alloggio del custode di cui al comma 4 dell’articolo 2.4 sono estendibili ai locali destinati all’alloggio del personale religioso residente addetto anche alla gestione ed alla custodia delle strutture scolastiche.
Nota prot. n. P1572/4122 del 09-09-1996. Quesiti di prevenzione incendi inerenti edifici scolastici.
[…] si precisa quanto segue: in merito al primo punto, riguardante la larghezza della seconda via d’uscita, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici (*) ritenendo accettabile una larghezza minima di 0,90 m purché conteggiata come un modulo ai fini del deflusso. …
(*) Il quesito riguarda progetti di adeguamento al D.M. 26/8/92 di edifici scolastici esistenti aventi una scala di sicurezza esterna (in conformità al punto 5.2 del D.M.) ed una seconda uscita costituita dalla scala interna di larghezza di ml. 1,00 (non conforme al punto 5.3 – 5.6 la quale prevede almeno 2 uscite per piano di larghezza non inferiore ad 1,20). A parere del Comando si potrebbe consentire che tali scale interne abbiano larghezza pari ad almeno 90 cm a condizione che sia verificato il deflusso secondo il punto 5.5 (considerando 1 modulo di uscita).
Lettera circolare prot. n. P954/4122 sott. 32 del 17-05-1996. Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica. Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni.
Con il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 sono state apportate alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nell’art. 16 sono state specificate le misure alle quali devono essere adeguati i luoghi di lavoro esistenti.
Al riguardo atteso quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, così come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alle uscite dei locali di lavoro, si ritiene opportuno chiarire che, nell’ambito delle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, non dovranno essere adeguati al 3° comma del punto 5.6 dell’allegato al D.M. 26 agosto 1992, per quanto attiene la larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i citati decreti legislativi.
La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità, così come espressamente richiamato dall’art. 16, 3° comma, del decreto legislativo n. 242/1996.
I Comandi provinciali dei Vigili del fuoco sono pregati di portare a conoscenza di quanto sopra i Provveditorati agli studi, le province ed i comuni, ai fini di chiarire i numerosi quesiti pervenuti sullo specifico argomento.
Nota prot. n. P452/4122 Sott. 32 del 27-03-1996.
Organizzazione delle vie di esodo degli edifici destinati all’attività didattica
[…] per puntualizzare che:
- il decreto legislativo n. 626/94 dispone, al punto 3, comma 2, art. 33 che i locali siano provvisti di una porta ogni 50 lavoratori;
- le aule didattiche con numero di presenti superiore a 25 e fino a 50, devono disporre di una porta larga 1,20 metri apribile nel verso dell’esodo;
- l’esodo dagli edifici deve essere garantito con misure che, ai sensi del punto 5 del comma 1 dell’art. 33 del decreto legislativo citato, sono stabilite dalle vigenti norme di prevenzione incendi e quindi dal D.M. 26/8/1992, che prevedono uscite di larghezza di almeno 1,20 metri raggiungibile con percorsi di 60 metri a partire dalle porte delle aule.
Nota prot. n. P22/4122 Sott. 32 del 19-01-1996. art. 6.1 «… aerazione permanente di 1/20 della superficie…»
[…] per rappresentare il parere concorde di questo ufficio con le argomentazioni espresse in merito da Codesto Ispettorato Regionale VV.F.(*)
(*) Non è possibile applicare le norme UNI 7129, anziché l’articolo 6.1 del D.M. 26/8/1992 al fine di stabilire la superficie di aerazione permanente nelle aule scolastiche adibite a laboratori. È necessario applicare le norme del decreto, stante la specificità delle medesime, e la presenza di numerosi allievi.
Nota prot. n. P2160/4122 Sott. 32 del 19-12-1995. Punto 11 – Scuole di tipo «0»
[…] questo ufficio manifesta il proprio concorde avviso con le valutazioni espresse da Codesto Ispettorato circa la necessità di installare porte apribili nel senso dell’esodo anche nelle scuole classificate di tipo «0» nell’allegato al D.M. 26 agosto 1992.
Nota prot. n. P1652/4122 Sott. 54 del 07-10-1995. Richiesta chiarimenti su soffitto in arelle o cannucciato intonacato
In riferimento al quesito … questo Ufficio è del parere che nel caso i controsoffitti abbiano requisiti di resistenza al fuoco valutabili secondo le disposizioni della circolare n. 91/61, gli stessi possono essere considerati elementi strutturali separanti e pertanto possono essere autorizzati negli edifici scolastici anche non in aderenza agli elementi costruttivi, a condizione che l’intercapedine che si viene a formare sia priva di fonti di ignizione.
Nota prot. n. P3/4122 del 21-01-1995. D.M. 26/8/1992 – Punto 7. Impianti elettrici in edifici scolastici esistenti.
[…] si comunica il parere concorde dello scrivente Ufficio con quanto espresso dall’Ispettorato regionale VV.F.(*)
A suffragio di quanto rappresentato si rammenta l’art. 5 – comma 3 – del D.P.R. 447 del 6/12/1991 che, dichiarando a regola d’arte gli impianti realizzati in conformità alle norme UNI e CEI nonché alla legislazione tecnica vigente, giustifica la richiesta della documentazione citata dall’Ispettorato regionale (*) ai fini di quanto prescritto dal punto 7 del decreto in oggetto.
(*) Deve essere garantito il pieno rispetto della L. 186/68.
Documentazione citata:
1) verbali favorevoli di prima verifica o successive ex D.P.R. 547/55 e D.M. 12/09/1959;
2) certificazione di conformità ex L. 5/3/90 n. 46 e D.P.R. 447/91;
3) certificazione sulla protezione contro le scariche atmosferiche;
Nota prot. n. P4/4122 del 21-01-1995. D.M. 26/8/1992 – Scuole di tipo «zero».
[…] nel concordare con quanto espresso dall’Ispettorato regionale VV.F., (*) si fa presente che il termine di adeguamento per le scuole del tipo «zero» è lo stesso previsto per gli edifici degli altri tipi.
(*) Le disposizioni transitorie da applicarsi ad una scuola esistente di tipo «0» sono soltanto quelle comuni all’articolo 11 ed all’articolo 13 e cioè 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, oltre alla conformità degli impianti elettrici alla L. 186/68.
Nota prot. n. P1944/4122 Sott. 32 del 14-09-1994. Art. 6.1 del D.M. 26/8/92
[…] si precisa che:
- tutti gli spazi per esercitazione, ove si manipolano e/o utilizzano sostanze infiammabili e/o esplosive, devono avere i requisiti di aerazione previsti al punto 6.1 del D.M. 26/8/1992 e devono essere considerati laboratori;
- un impianto a becchi bunsen, alimentato a gas con densità inferiore a 0,8, è soggetto all’applicazione della circ. 68/69 se i becchi sono in numero tale da superare la potenza termica di 30.000 kcal/h;
- così come previsto all’ultimo capoverso del punto 1.2, le prescrizioni tecniche si applicano alle attività scolastiche in funzione della capienza dei singoli edifici tra loro non comunicanti. Agli edifici con capienza inferiore a 100 persone si applicano le disposizioni impartite al punto 11 del decreto in argomento.
Nota prot. n. P1940/4122 Sott. 32 del 14-09-1994. Spazi per esercitazione
[…] si ribadisce l’obbligo di separare con strutture REI 60 tutti gli spazi per esercitazione, indipendentemente dallo specifico tipo di materiale in essi depositato o installato. (*)
(*) anche per quegli spazi adibiti ad esercitazioni con ridotto o nullo carico d’incendio (laboratori di informatica, di meccanica, di costruzioni, ecc.).
Nota prot. n. P17834/19639/85764 sott. 176 del 12-01-1994.
[…] in attesa dell’emanazione di una normativa a carattere generale e su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 10/11 c.a., si comunica che per le aule con numero massimo di persone pari a 25 non si applicano le disposizioni riportate all’art. 5.6 – 3° comma – del D.M. 26/8/1992 che prevedono la realizzazione di una porta avente larghezza almeno di 1,20 m che si apra nel senso dell’esodo.
Nota prot. n. P19866/4122 sott. 32 del 17-12-1993. D.M. 26/8/1992 art. 5.6. – 3° comma
[…] si fa presente che per le aule con numero massimo di persone pari a 25 non si applicano le disposizioni riportate all’art. 5.6., 3° comma del D.M. 26/8/1992 che prevedono la realizzazione di una porta avente larghezza massima almeno di 1,20 m che si apra nel senso dell’esodo.
Nota prot. n. P14163/4122 sott. 32 del 09-12-1993. Impianti elettrici di sicurezza a servizio di un edificio scolastico
[…] si comunica che, concordando con le valutazioni di codesto Ispettorato Regionale VV.F.(*), l’illuminazione di sicurezza deve essere installata anche nelle aule.
(*) Anche le aule devono essere dotate di illuminazione di sicurezza, sia pure limitata alla segnalazione dei vani di uscita dalle stesse.
Nota prot. n. P13216/4122 Sott. 32 del 02-09-1993. Punto 1.1 – Edifici esistenti
[…] si fa presente che dall’articolato del punto 1.1 del decreto in argomento si evince che si intendono per edifici «di nuova costruzione» quelli «i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l’entrata in vigore del presente decreto». Pertanto, nel caso di edifici per i quali tali approvazioni siano state richieste prima di tale data, gli stessi andranno adeguati alle disposizioni del punto 13 del citato decreto, entro i termini previsti, in quanto i relativi progetti sono stati redatti in ottemperanza alle disposizioni vigenti precedentemente a tale atto.
Nota prot. n. P11340/4122 Sott. 32 del 13-08-1993.
[…] questo ufficio, nel concordare con codesto Ispettorato circa l’obbligo di prescrivere almeno due porte agli spazi per esercitazioni ai sensi del punto 5.6 del decreto in argomento (*), fa presente che eventuali difformità devono essere trattate nel rispetto delle procedure previste per le istanze di deroga.
(*) Anche se gli spazi per esercitazioni ospitano non più di una classe per volta.
Nota prot. n. P1161/4122 Sott. 32 del 13-02-1993.
[…] relativo alle attività scolastiche preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 26/8/1992 e che sono in possesso del Nulla Osta Provvisorio di Prevenzione Incendi.
In relazione al vigente quadro normativo che consente ad una scuola preesistente al 10 dicembre 1984 di poter continuare a funzionare con la sola osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi (Allegato A al D.M. 8/3/1985), i Comandi VV.F. hanno l’obbligo di riferirsi a tali condizioni minime di sicurezza per ritenere agibile o meno una struttura scolastica preesistente alla data sopra citata.
Stante però che tali attività sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, la cui richiesta costituiva un adempimento dovuto all’atto della presentazione della istanza di rilascio del N.O.P., i Comandi hanno lo specifico obbligo di effettuare sopralluoghi di controllo.
In tale fase dovranno accertare la sussistenza delle misure più urgenti ed essenziali e contemporaneamente dovranno essere impartite le eventuali prescrizioni, ai sensi dell’art. 13 del D.M. 26/8/1992 ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
Le irregolarità rilevate relativamente alle misure più urgenti ed essenziali dovranno essere comunicate all’Autorità Amministrativa (Prefetto e Sindaco) competente a disporre l’eventuale sospensione dell’attività, nonché i termini entro i quali realizzare le misure di sicurezza necessarie all’agibilità.
Qualora si riscontrassero violazioni penalmente sanzionabili, il Comando è tenuto a segnalare l’illecito all’Autorità Giudiziaria.
Nota prot. n. 17921/4126 del 10-11-1992. Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche negli edifici scolastici.
Il quesito posto […] ha sollevato il problema relativo all’obbligo, derivante dal disposto del punto 5.4.6 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 18/12/1975, di realizzazione dell’impianto in argomento negli edifici scolastici. Il citato punto recita: «Tutti gli edifici dovranno essere muniti di impianto per la protezione dai fulmini». A tale proposito si ritiene opportuno chiarire che:
- con il decreto del Ministero dell’Interno 26/08/1992 sono state impartite le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica. In tale decreto non si fa specifico obbligo di realizzare l’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Il punto 7, infatti, nell’imporre la conformità degli impianti elettrici alla Legge 186/68, richiama sia pur indirettamente l’obbligo di proteggere l’attività. Giova sottolineare che le norme CEI 81.01 riconoscono solo in determinati casi la necessità di realizzare l’impianto di protezione vero e proprio. In particolare dispone che solo nei casi in cui le caratteristiche costruttive dell’edificio che ospita l’attività non siano adeguate al fine della autoprotezione se ne dovrà provvedere alla realizzazione;
- con il surriferito decreto del Ministero dei Lavori Pubblici sono state impartite disposizioni tecniche di vario genere, tra le quali anche quella richiamata nel citato punto 5.4.6. Nel caso specifico, pertanto, l’obbligo di controllo sulla realizzazione della protezione e dell’impianto di protezione non ricade fra le competenze nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- quanto sopra esposto non è in contrasto con quanto prescritto dal D.P.R. 547/55 e dal D.P.R. 689/59, anche per quanto attiene l’obbligo di denuncia della protezione alle autorità competenti e del controllo da parte di queste ultime.
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[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it. Controlla aggiornamenti.