Quesiti Macchine elettriche
Quesiti Macchine Elettriche (⤓ pdf): Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, centrali termoelettriche, macchine elettriche, ecc.[1]
La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti prevenzione incendi.
La normativa di prevenzione incendi sulle «Macchine elettriche» di cui al D.M. 15 luglio 2014 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3».
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, le centrali termoelettriche e le macchine elettriche sono state inserite al punto 48 dell’allegato I al decreto.
Nota DCPREV prot. n. 5865 del 22-04-2021. Macchine elettriche all’aperto all’interno di un’area elettrica chiusa recintata. Quesito in merito all’individuazione del numero di macchine elettriche.
[…] nel segnalare che codesta Direzione, con nota prot. n 17331 del 21/10/2014, ha ritenuto che, ove l’istanza presentata consenta un’unica azione di verifica della norma di riferimento (come ad esempio per le macchine elettriche in uno stesso locale), il versamento dei diritti debba corrispondere ad un’unica attività, si ritiene che il decreto 15 luglio 2014, relativamente all’installazione di più di una macchina elettrica, fornisca la metodologia per la determinazione della capacità complessiva del contenuto di liquido isolante combustibile.
D’altra parte, in aderenza ai principi di proporzionalità e adeguatezza e in ragione della natura e della complessità del servizio richiesto, per l’individuazione del numero di attività presenti si valuterà la concreta indipendenza delle diverse installazioni presenti nell’ambito del sito.
Nota DCPREV prot. n. 10226 del 10-08-2016. D.M. 15/07/2014 (Macchine elettriche) locali esterni e requisito di non propagazione dell’incendio.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.(*)
(*) Laddove le stazioni elettriche sono realizzate in edifici isolati comprendenti anche locali di servizio (servizi igienici, spogliatoi, ristoro) ad uso degli addetti che temporaneamente lavorano presso l’impianto, si ritiene che sia rispettato il requisito di ubicazione in locale esterno di cui al punto 3 del capo II del D.M. 15 luglio 2014. In tale ipotesi il requisito di non propagazione dell’incendio richiamato allo stesso punto 3 del Capo II è assicurato dal rispetto delle distanze di sicurezza prescritte al Titolo II Capo II (installazioni nuove) ovvero al Titolo III Capo II (installazioni esistenti).
Nota DCPREV prot. n. 7473 del 30-05-2012. Criteri applicativi del D.P.R.151/2011 in riferimento all’attività n. 48 “Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 – quesito.
[…] si chiarisce che le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 indicate al punto 48 dell’Allegato I al D.P.R. 151/11, risultano soggette ai procedimenti di prevenzione incendi dello stesso decreto a prescindere dal punto di infiammabilità del liquido isolante combustibile utilizzato.
Per quanto riguarda infine il quesito posto al punto 2, questo Ufficio ritiene che le macchine inserite all’interno di un’unica cabina di trasformazione, pur avendo singolarmente quantitativi inferiori a 1 m3 di olio, costituiscano comunque un unico centro di pericolo e pertanto i quantitativi di olio debbano essere sommati ai fini dell’assoggettabilità ai procedimenti di cui al D.P.R. 151/2011.
Nota DCPREV prot. n. 5832 del 20-04-2012. D.P.R. 151/11. Attività 48 e 80. Chiarimenti.
[…] si chiarisce che le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 indicate al punto 48 dell’Allegato I al D.P.R. 151/11, risultano soggette ai procedimenti di prevenzione incendi dello stesso decreto a prescindere dal punto di infiammabilità del liquido isolante combustibile utilizzato.
Per quanto riguarda il punto 80 dell’Allegato sopra citato, si precisa che per gallerie stradali sono da intendersi quelle aperte alla libera circolazione dei veicoli, rimanendo escluse le gallerie di servizio, seppure di lunghezza superiore a 500 m, per le quali valgono le norme di sicurezza riferibili ai luoghi di lavoro.
Nota DCPREV prot. n. 5831 del 20-04-2012. D.P.R. 151/11. Attività 48. Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3. Chiarimenti.
[…] si chiarisce che i trasformatori elettrici isolati ad olio con quantitativi superiori a 1 m3, presenti nelle sottostazioni elettriche dei parchi eolici, risultano soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/11, quali attività 48B dell’Allegato I al decreto stesso. […]
Nota DCPREV prot. n. 5533 del 17-04-2012. D.P.R. 151/11. Attività 48. Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3. Chiarimenti.
[…] si chiarisce quanto segue. Qualora la centrale termoelettrica, per la quale è stato rilasciato un certificato di prevenzione incendi in corso di validità, comprenda anche una macchina elettrica fissa con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3, dovranno essere espletati i procedimenti di prevenzione incendi di cui all’art. 11, comma 5, del D.P.R.151/11, quale attività 48c. […]
__________
[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.