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Edifici storiciEdifici storici norme di prevenzione incendi

Testi coordinati e commentati del D.P.R. n° 418 del 30 giugno 1995  ( pdf) «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi» e del D.M. n° 569 del 20 maggio 1992 ( pdf) «Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre».

Codice di prevenzione incendi

Per gli edifici storici e artistici destinati a musei… e biblioteche…, in alternativa al D.M. n° 569 del 20 maggio 1992 e al D.P.R. n° 418 del 30 giugno 1995, è applicabile il «codice di prevenzione incendi» di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., facendo riferimento allo specifico capitolo V.10 «Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati» introdotto dal D.M. 10 luglio 2020 (in vigore dal 21 agosto 2020).

Inoltre, con D.M. 14 ottobre 2021 sono state inserite nel campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi, al capitolo V.12, anche le «Altre attività in edifici tutelati».

Proroghe norme edifici storici

L’articolo 5, comma 5-quater del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023), recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2023), ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi degli edifici storici tutelati di cui all’art. 1, comma 567(*) della legge 30 dicembre 2018,  n. 145.

Tale termine era stato prorogato al 31 dicembre 2023 (art. 7, comma 4-ter del testo coordinato del D.L. 30 dicembre 2021) dalla la legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2022).

Precedentemente, la nota DCPREV prot. n. 11180 del 19-07-2021, aveva rappresentato che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) aveva fissato la proroga al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 567) per l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi degli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, facendo presente che, nelle more del completo adeguamento, i responsabili delle attività in argomento, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo.

(*) Art. 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2018,  n. 145: «Il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 566 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all’adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’ultimazione della ricognizione di cui al comma 566.
Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2024
».

Regolamento di prevenzione incendi

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151, gli «edifici sottoposti a tutela» sono stati inseriti al punto 72 dell’allegato I al decreto. Rispetto al vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982 la definizione è stata riformulata, specificando che l’edificio sottoposto a tutela è assoggettato solo se aperto al pubblico e destinato a contenere biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra «attività soggetta» contenuta nell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

In particolare, rientrano tra le «attività soggette» (in linea con i precedenti chiarimenti ministeriali) gli «edifici sottoposti a tutela» aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, indipendentemente dalla superficie lorda e dai quantitativi. Precedentemente rientravano tra le «attività soggette» di cui al punto 90 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 anche gli edifici pur non pregevoli per arte o storia, ma destinati a contenere comunque oggetti di interesse culturale in esposizione in base a quanto disposto dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n° 42.

Relativamente alle condizioni di assoggettabilità a alle destinazioni d’uso degli edifici sottoposti a tutela si veda la circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013.

Relativamente alle condizioni di assoggettabilità e alle destinazioni d’uso degli edifici sottoposti a tutela si vedano i chiarimenti forniti con la circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013.

In merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presenti nel testo, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013.

Testi ufficiali

Il testo ufficiale del D.P.R. n° 418 del 30 giugno 1995 è pubblicato sulla GU n° 235 del 07-10-1995, mentre il testo ufficiale del D.M. n° 569 del 20 maggio 1992 è pubblicato sulla GU n° 52 del 04-03-1993.

Attività n. 72 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011

N. Attività Cat. A Cat. B Cat. C

72

(90)

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,[1] aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.[2]     tutti

Attività n. 72 – allegato III al D.M. 7/8/2012

Attività
Sottoclasse
Categoria
Descrizione attività Descrizione sottoclasse

72.1.C

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.  

__________

[1] D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (G.U. n. 45 del 24-02-2004 – S.O. n. 28).

[2] In presenza di attività aperte al pubblico, l’obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall’art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilità dipendono dalla destinazione d’uso dell’edificio sottoposto a tutela. Pertanto, si applica il punto n. 72 per:
1. biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre aperte al pubblico, collocate all’interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42;
2. una o più attività elencate nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011 se aperte al pubblico e svolte all’interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42.
Nel caso l’edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l’attività n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l’attività. Analoga conclusione deve farsi nel caso b), relativo ad edificio sottoposto a tutela occupato parzialmente da una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Potrà non configurarsi l’attività del punto n. 72 nel caso in cui all’interno dello stesso siano presenti una o più attività dell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell’edificio. In tutti i casi sopra citati si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell’edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Circolare DCPREV prot. n. 4756 del 09-04-2013).