Quesiti impianti produzione calore
Quesiti Impianti termici (⤓ pdf): Quesiti di prevenzione incendi relativi a impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, criteri di assoggettabilità, indicazioni applicative, serbatoi di impianti di produzione di calore, locale lavaggio e asciugatura biancheria, lavanderie automatica, sommabilità delle portate termiche di più apparecchi a servizio di un unico impianto, coesistenza impianti di produzione calore e gruppi elettrogeni a gas metano, impianti di coincenerimento, inceneritori di rifiuti, termocombustori, termovalorizzatori, apparecchi termici in ambienti con pericolo di esplosione, forni a legna all’interno dei centri commerciali, scala di accesso al locale caldaia, accesso da porticati, resistenza al fuoco, aumento portata termica, impianti di verniciatura, centrali termiche ad alimentazione promiscua, generatori di aria calda a scambio diretto, moduli a tubi radianti, nastri radianti, impianti termici in luoghi di culto, emettitori ad incandescenza, forni da pane, forni da pizza, cucine, ristoranti, sale da ballo, impianti per lavaggio stoviglie, impianti inseriti in cicli di produzione industriale, ecc.[1]
La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti di prevenzione incendi.
Il testo Impianti termici a gas contiene la normativa di prevenzione incendi sugli impianti per la produzione di calore alimentati a gas di cui al D.M. 8 novembre 2019 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi», coordinata con chiarimenti e commenti.
Il testo Impianti termici a combustibili liquidi contiene invece il testo coordinato del D.M. 28 aprile 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi».
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151, gli impianti per la produzione di calore sono stati ricompresi al punto 74 dell’allegato I al decreto.
Nota DCPREV prot. n. 14766 del 05-11-2020. Valutazione della formazione di atmosfere potenzialmente esplosive per impianti di produzione del calore ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 08/11/2019. Quesiti.
[…] quesiti … relativi alla valutazione della formazione di atmosfere potenzialmente esplosive per impianti di produzione di calore alimentati da combustibili gassosi e ricadenti quindi nel campo di applicazione del decreto 8 novembre 2019 si forniscono le seguenti indicazioni.
Si premette che la procedura di valutazione di cui al titolo XI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non si applica all’uso di «apparecchi» a gas di cui al D.P.R. 15/11/1996, n. 661 così come modificato dal D.P.R. 06/08/2019, n. 121 che ne ha riferito il campo di applicazione a quello previsto dall’art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/426.
Il decreto 8 novembre 2019 stabilisce invece, puntualmente, le situazioni in cui è necessario effettuare la valutazione del rischio di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive (punto 2.2.1 e 2.2.2, secondo le indicazioni del punto 8.1.6).
Pertanto, si concorda con il parere di codesta Direzione regionale (*) che, indipendentemente dal luogo di installazione, gli obblighi relativi alla valutazione delle miscele esplosive non derivino dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 ma unicamente dalle previsioni normative dello stesso D.M. 08/11/2019.
Pertanto ai fini del procedimento di prevenzione incendi per le attività 74 del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011, la relazione tecnica di cui all’allegato I al D.M. 07/08/2012, dovrà a dimostrare l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche riportate nel D.M. 08/11/2019.
(*) La Direzione afferma, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 2 del D.M. 8 novembre 2019, che gli impianti realizzati nel pieno rispetto delle suddette disposizioni (dove per impianto deve intendersi il complesso dell’impianto interno, degli apparecchi e degli eventuali accessori destinati alla produzione di calore) non comportino in caso di rilascio accidentale di gas la formazione di atmosfere comprese nel campo di infiammabilità.
Nell’ambito dello stesso decreto sono stabilite le situazioni in cui è necessario effettuare la valutazione del rischio di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive (punto 2.2.1 e 2.2.2, secondo le indicazioni del punto 8.1.6). Pertanto, indipendentemente dal luogo di installazione, si ritiene che gli obblighi relativi alla valutazione delle miscele esplosive non derivino dall’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, ma dalle previsioni normative dello stesso D.M. 8 novembre 2019.
Nota DCPREV prot. n. 4054 del 11-03-2020. Quesito in merito all’installazione all’aperto degli impianti di produzione calore alimentati a gas.
[…] si concorda con il parere di codesta Direzione. (*)
Si segnala, al riguardo, che la problematica era stata presa in esame durante l’elaborazione del D.M. 8 novembre 2019 ma non si è ritenuto di inserire prescrizioni in merito all’installazione degli impianti all’aperto ulteriori rispetto a quelle riportate nel decreto stesso.
(*) La Direzione è del parere che alle installazioni all’aperto non debbano applicarsi i criteri definiti per spazio scoperto tenuto anche conto che le apparecchiature per tali installazioni hanno caratteristiche costruttive specifiche. Con ciò superando l’interpretazione fornita con la nota prot. n° P380/4134 sott. 58 dell’8 ottobre 2002, la quale in risposta a un quesito relativo alla precedente normativa, aveva indicato che l’installazione all’aperto doveva avvenire su «spazio scoperto» come definito dal D.M. 30 novembre 1983, anche se questo termine non era richiamato esplicitamente. Tale prescrizione non è presente sul D.M. 8 novembre 2019 che ha sostituito il D.M. 12 aprile 1996.
Circolare DCPREV prot. n. 6181 del 08-05-2014. D.M. 12 aprile 1996 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi» – Indicazioni applicative.
Con il D.M. 12 aprile 1996 sono state emanate disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
Nel periodo di applicazione del predetto decreto si è registrata una significativa evoluzione tecnologica nel settore impiantistico in argomento che ha determinato la necessità di avviare l’aggiornamento dello stesso.
Nelle more dell’aggiornamento e ai fini dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, risulta utile ricordare che l’impianto interno di adduzione del gas, come definito alla lettera h) dell’allegato al D.M. 12 aprile 1996, è soggetto alle procedure del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37.
Tale impianto deve essere progettato e realizzato secondo la regola dell’arte ed, in particolare, può essere conforme a norme di prodotto e di installazione adottate sia a livello comunitario (ad esempio norme UNI EN) che a livello nazionale dall’Ente di Unificazione Italiano (norme UNI).
Tale approccio consente l’utilizzo di norme regolarmente aggiornate, ai sensi della vigente legislazione nazionale e comunitaria, che tengono conto dell’evoluzione tecnologica di settore.
Al riguardo si segnala la pubblicazione della norma UNI 11528 «Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW», di recente emanazione (febbraio 2014), nonché la norma UNI 8723:2010 «Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare – Prescrizioni di sicurezza», che ben rappresentano la recente evoluzione tecnologica dei rispettivi aspetti impiantistici, individuandone la regola dell’arte.
Nota DCPREV prot. n. 8820 del 20-06-2013.
Attività n. 74 e n. 13 dell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151.
[…] si rappresenta che in coerenza con gli esistenti indirizzi e norme, ai fini dell’assoggettabilità al D.P.R. 151/11, il serbatoio di un impianto di produzione di calore si considera parte integrante dello stesso. […]
Nota DCPREV prot. n. 10 del 02-01-2012. Locale lavaggio e asciugatura biancheria. Caratteristiche antincendio ai sensi del D.M. 12/04/1996.
… Nel riscontrare il quesito in argomento, si rappresenta che si ritiene compatibile la presenza del pubblico in analogia alla possibilità di installazione degli apparecchi «… nei locali in cui si svolgono le lavorazioni …» indicato al punto 4.3 della regola tecnica allegata al D.M. 12/04/1996. Per quanto sopra si ritiene che:
- l’installazione di impianti alimentati a gas di rete nelle attività indicate in oggetto, con potenzialità superiore ai 116 kW sono da ascrivere al punto 74 dell’allegato n. l del P.R. n. 151 del 01/08/2011;
- la regola tecnica di prevenzione incendi attinente è il D.M. 12/04/1996 ed in particolare deve essere osservato quanto previsto agli artt. 4.1 e 4.3 senza necessità di procedere secondo deroga.
È evidente, inoltre, che debba essere garantita l’adozione di adeguate misure di sicurezza per gli avventori come ad esempio l’inaccessibilità, per quest’ultimi, degli organi di regolazione sicurezza e controllo degli impianti termici, nonché l’installazione di adeguata segnaletica di sicurezza che riporti i provvedimenti da adottarsi in caso di emergenza.
Nota DCPREV prot. n. 11384 del 18-08-2011. Lavanderia automatica self-service. Attività n. 91 del D.M. 16 febbraio 1982. Richiesta di parere sulla conformità al D.M. 12 aprile 1996.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale (*). È evidente che debba essere garantita l’adozione di adeguate misure di sicurezza per gli avventori come ad esempio l’inaccessibilità, per quest’ultimi, degli organi di regolazione sicurezza e controllo degli impianti termici, nonché l’installazione di adeguata segnaletica di sicurezza che riporti i provvedimenti da adottarsi in caso di emergenza.
(*) Il quesito è relativo a un impianto di lavanderia automatica self-service nella quale sono installati apparecchi a gas metano, quali caldaia per riscaldamento acqua ed asciugatrici, con potenzialità pari a 233 kW. La lavanderia è liberamente accessibile al pubblico tranne che per la zona retrostante le macchine lavatrici ed asciugatrici ove sono installate le tubazioni del gas ed i bruciatori: tale porzione di locale non è compartimentata rispetto all’area accessibile al pubblico. Nello specifico viene chiesto se l’impianto sia conforme al D.M. 12 aprile 1996, attesa l’accessibilità del pubblico al locale in assenza di compartimentazione della zona di installazione degli apparecchi a gas. La Direzione, ritiene che il locale soddisfi i requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.3 della regola tecnica allegata al D.M. 12 aprile 1996, ritenendo compatibile la presenza di pubblico in analogia alla possibilità di installazione degli apparecchi «… nei locali in cui si svolgono le lavorazioni …» (Punto 4.3 della regola tecnica allegata al D.M. 12 aprile 1996).
Lettera circolare DCPREV n. P3185 del 09-03-2011. Impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di «tipo A» conformi alla UNI EN 419-1, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenzialità superiore a 116 kW. Linee di indirizzo per la valutazione del rischio.
Come è noto, gli impianti in oggetto non sono disciplinati da alcuna regola tecnica di prevenzione incendi (dal D.M. 12/4/1996 sono esclusi gli apparecchi di tipo A) né da norme di buona tecnica (le norme UNI 7129 e UNI 7131 riguardano gli impianti domestici o similari fino a 35 kW).
La nota ministeriale P499/4143 del 14 aprile 1998 aveva già dettato indicazioni sull’installazione degli apparecchi in oggetto ma, a seguito di alcuni incidenti, due successivi provvedimenti avevano, di fatto, vietato l’installazione di tali impianti in luoghi di culto.
Su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi riunitosi i data 23.02.11 con la presente lettera circolare si provvede a:
- rimuovere i divieti di cui alla nota prot. P214/4134 sott. 58 del 16/7/2008 e alla nota prot. P213/4134 sott. 58 del 16/7/2008;
- evidenziare, sulla falsa riga di quanto già stabilito con la ministeriale P499/4143 del 14 aprile 1998, alcuni dei fattori di rischio che devono essere presi sicuramente in considerazione dal progettista, al momento della valutazione del livello di rischio ed alla elaborazione delle conseguenti misure compensative derivanti dall’installazione di detti impianti, secondo le procedure di cui al D.M. 4/5/1998 per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, ovvero con le metodologie richiamate nel D.M. 09/05/2007 avente per argomento le «Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio».
A. Fattore di rischio: «Immissione nell’ambiente di prodotti di combustione (monossido di carbonio, anidride carbonica, ossido di azoto …)».
La norma UNI EN 13410, applicabile esclusivamente agli apparecchi di tipo A, stabilisce i requisiti per la ventilazione dei locali per uso non domestico dove siano installati e funzionanti apparecchi di riscaldamento sospesi ad irraggiamento alimentati a gas, conformi alla norma UNI EN 419-1.
Nella fattispecie, particolare attenzione dovrà essere posta ai dati di progetto riferiti ai tempi di accensione dell’impianto, che potrebbero essere sensibilmente variabili in funzione della durata delle attività e condizionati dalle temperature esterne.
È necessario assicurare che l’accensione, anche parziale, dell’impianto di riscaldamento sia sempre subordinata alla verifica del rispetto delle prescrizioni richiamate dalla norma citata ed eventualmente dal progettista, con particolare riferimento:
- all’effettiva disponibilità delle aperture necessarie sia per l’evacuazione dell’aria viziata che per il corretto funzionamento degli apparecchi;
- all’effettiva attivazione del sistema di ventilazione meccanica, qualora previsto.
Nel caso di ricorso ad impianto di ventilazione meccanica, l’alimentazione del gas alle apparecchiature potrebbe essere direttamente asservita a tale sistema ed interrompersi automaticamente nel caso che la portata di questo scenda sotto i valori prescritti, con riarmo manuale per la riammissione del gas alle apparecchiature.
B. Fattore di rischio: «Irraggiamento termico».
Per la riduzione del rischio è necessario adottare idonei distanziamenti o apposite schermature tra i materiali combustibili esposti all’irraggiamento (elementi in legno, tendaggi, drappeggi, ecc.) e l’elemento radiante.
Tali soluzioni devono essere in grado di limitare il flusso termico a valori compatibili con il materiale e devono essere definiti dal progettista dell’impianto.
C. Fattore di rischio: «Presenza di linee di alimentazione del gas all’interno dell’ambiente».
Per la valutazione di tale fattore rischio, il progettista dovrà aver preso in esame almeno i seguenti fattori:
- Individuazione delle sorgenti di emissione di una eventuale perdita di gas (trafilamenti da tenute di valvole, da giunzioni e raccordi delle tubazioni ecc.);
- Determinazione della portata di rilascio;
- Individuazione delle fonti di innesco efficaci;
- Valutazione delle aree con rischio di esplosione;
Per la riduzione del rischio entro limiti ritenuti accettabili possono essere prese in esame misure compensative riconducibili alle parti pertinenti previste dal titolo V del D.M. 12/4/1996 e s.m.i. ovvero ad altri apprestamenti quali, ad esempio, impianti di rivelazione ed allarme, valvole di intercettazione automatica del flusso, pressostati, etc, privilegiando in ogni caso, per le tubazioni del gas, un percorso il più possibile esterno al manufatto.
Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi a gas e le pareti del locale devono permettere l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.
Per gli impianti termici di potenzialità compresa fra i 35 e 116 kW i contenuti della presente lettera circolare possono costituire un utile riferimento.
Si ricorda, infine, che gli apparecchi devono essere provvisti della marcatura CE e l’impianto, nel suo complesso, è soggetto agli obblighi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.
Nota DCPREV prot. n. 2730 del 28-02-2011. Applicazione del p.to 4.1.2 (aperture di aerazione) del D.M. 12/4/1996 per i generatori di calore a camera stagna con portata termica complessiva maggiore di 35 kW.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV. F (*).
(*) Anche in caso di apparecchi di tipo C con potenzialità superiore a 35 kW il locale di installazione deve essere dotato della superficie di aerazione richiesta dai punti 4.1.2 e 4.2.3 del D.M. 12 aprile 1996 da realizzarsi in modo tale da evitare la formazione di sacche di gas. Non è possibile estendere i criteri tecnici della norma UNI 7129:2008 anche ai generatori di calore a camera stagna con portata termica complessiva superiore a 35 kW (anche se tale norma, a differenza del D.M. 12 aprile 1996, distingue tra «aperture di aerazione: ricambio dell’aria necessaria sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione sia per evitare miscele con tenore pericoloso di gas non combusti» e «aperture di ventilazione: afflusso dell’aria necessaria alla combustione»).
Nota DCPREV prot. n. 10828 del 13-07-2010. Quesiti sulle attività 1 e 91 del D.M.16 febbraio 1982. …
[…] per chiarire che, ai sensi del D.M. 12 aprile 1996 devono essere sommate le portate termiche di più apparecchi a servizio di un unico impianto comunque installati, nonché le portate termiche di più apparecchi installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, seppure non a servizio di un impianto unico. Restano esclusi da tale computo gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW.
Si concorda, inoltre, con codesta Direzione Regionale nel ritenere che essendo gli aspetti di sicurezza dell’impianto interno di adduzione del gas stabiliti dalla regola tecnica di cui al citato decreto, il certificato di prevenzione incendi possa essere ricondotto all’attività 91 di cui al D.M. 16 febbraio 1982 anche nel caso in cui la rete di adduzione del gas a servizio degli impianti termici abbia una portata > 50 Nm3/h. …
Nota DCPREV prot. n.12688 bis del 09-10-2009. Coesistenza impianti di produzione calore e gruppi elettrogeni a gas metano.[2]
[…] nelle more dell’emanazione di una specifica normativa sulla materia, peraltro in fase di elaborazione, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale. (*)
(*) Il quesito è relativo alla possibilità di coesistenza di impianti di produzione calore e gruppi elettrogeni a gas metano nell’ambito dello stesso locale. Al riguardo si precisa che i contenuti della nota prot. n. P1391/4188 del 29/11/1999 sono stati recepiti dal D.M. 22 ottobre 2007 che al punto 2.8 ammette la coesistenza dei gruppi elettrogeni alimentati con carburante di categoria «C» con impianti di produzione calore alimentati con lo stesso tipo di combustibile. Valutata l’evoluzione tecnologica dei moderni sistemi di sicurezza, la coesistenza degli impianti in oggetto, potrà essere autorizzata, caso per caso e laddove ne ricorrano gli estremi, unicamente tramite l’istituto di deroga, purché la coesistenza stessa non sia esplicitamente vietata dai rispettivi costruttori delle apparecchiature.
Nota prot. n. 7941 del 17-07-2009. Quesiti relativi al p.to 4.2.5. del D.M. 12/04/1996 e al p.to 1.12 del D.M. 30/11/1983.
[…] si specifica quanta segue:
- Nell’ottica dell’approccio prescrittivo che caratterizza la legislazione antincendio italiana, l’applicazione del punto 4.2.5 del D.M. 12/4/1996 vale anche nel caso di specie relativo ad una centrale termica situata all’ultimo piano di un edificio dotato di autorimessa al piano interrato priva di comunicazione diretta con il locale. Pertanto l’accesso alla centrale può avvenire esclusivamente dall’esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
Sebbene non rientranti nel caso trattato, si richiama l’attenzione sul fatto che per i locali ospitanti centrali termiche posizionati sulle coperture degli edifici, qualora classificabili come «esterni» in base al punto 1.1 del D.M. 12/4/1996, non risultano applicabili le limitazioni sull’accesso riportate al comma precedente.
- … omissis …
Nota prot. n. 4066 del 29-04-2009.
Impianto di coincenerimento rifiuti non pericolosi.
[…] per chiarire che gli inceneritori di rifiuti solidi, i termocombustori e i termovalorizzatori, quali impianti destinati all’eliminazione totale o parziale di sostanze solide mediante combustione, sono soggetti al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. in materia di rischi di incidente rilevante, ed in particolare agli obblighi di cui all’art. 5, comma 1 e 2, del (cfr. punto 3 dell’Allegato A), nel caso in cui siano presenti sostanze pericolose elencate nell’ Allegato I dello stesso D.Lgs. 334/99, a prescindere dal loro quantitativo. Fuori da tale fattispecie, agli impianti in argomento si applicano le procedure di prevenzione incendi disciplinate dal D.P.R. 37/98, (*) ferma restando la possibilità per il competente Comando Provinciale di richiedere gli approfondimenti previsti dal comma 3 dell’art. 16[3] del D.Lgs. 139/06.
(*) In questi casi si può quindi applicare il procedimento ordinario di prevenzione incendi previsto dal D.P.R. n. 37/1998 (art. 2: richiesta esame progetto e art. 3: domanda di sopralluogo – Rilascio del certificato di prevenzione incendi), che può essere gestito direttamente dal Comando Provinciale (che potrà eventualmente acquisire le valutazioni previste dall’art.16, comma 3 del D.Lgs. n. 139/2006).
Nota prot. n. 4061 del 29-04-2009. Comunicazione cucina – sala consumazione pasti.
[…] inerente le caratteristiche della comunicazione fra locale cucina – vano scala e locale cucina – sala consumazione del ristorante inserito nel parco divertimenti …
In particolare, concordando con il parere di codesta Direzione Regionale, (*) si ritiene che detta comunicazione possa avvenire tramite porta REI 120.
(*) Il quesito è volto a conoscere se un l’edificio adibito a bar tavola calda e ristorante, inserito all’interno di un parco divertimenti in cui sono presenti attività ricadenti al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982, debba essere considerato anch’esso attività di pubblico spettacolo.
Si chiarisce in tal modo che il fabbricato destinato a bar tavola calda/ristorante, essendo isolato dagli altri edifici, non è da considerare come attività di pubblico spettacolo, e pertanto è ammessa la comunicazione tramite porta REI 120.
Lettera Circolare prot. n. 3060/4183 del 10-04-2009. Installazione di apparecchi termici in ambienti con pericolo di esplosione. Corretta interpretazione ed applicazione delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi in materia.
Pervengono a questa Area quesiti relativi alla corretta interpretazione dei punti 4.5.2, 4.6 e 4.8 dell’allegato al D.M. 12 aprile 1996 e s.m.i., recante: «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi» che, nel disciplinare rispettivamente l’installazione degli apparecchi generatori di aria calda a scambio diretto, dei moduli a tubi radianti e dei nastri radianti, testualmente recitano: «È vietata l’installazione all’interno di… locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas vapori polveri suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni.»
Analoga prescrizione è inoltre riportata nel D.M. 28 aprile 2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi – sempre con riferimento alla tipologia di apparecchi sopra menzionati.
I provvedimenti citati non specificano tuttavia i criteri da adottare per la valutazione del rischio di esplosione determinando, di fatto, un’interpretazione non uniforme sul territorio nazionale della normativa di prevenzione incendi.
Al riguardo occorre considerare che la presenza di lavorazioni o di sostanze suscettibili di dare luogo ad esplosioni non comporta necessariamente la formazione di atmosfere pericolose per la presenza di gas, vapori o polveri infiammabili, essendo questa strettamente correlata alle quantità e concentrazioni dei materiali, alle modalità di utilizzazione delle sostanze ed alle caratteristiche dell’ambiente quali sistemi di contenimento, impianti di ventilazione meccanica o aperture i aerazione naturale, pulizia dei locali, ecc..
[…] continua la lettura sul testo «Quesiti Impianti termici» (⤓ pdf).
Nota prot. n. 1646 del 24-12-2008. Utilizzazione forni a legna all’interno dei centri commerciali.
[…] per osservare come anche la bozza di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali – in via di definizione a cura della scrivente Direzione Centrale – ammette la presenza di forni per pizza e/o pane con funzionamento a legna con caricamento manuale all’interno di centri commerciali.
Tuttavia, in assenza di specifiche disposizioni di prevenzione incendi, è necessario che il titolare dell’attività effettui, sulla base della documentazione relativa alle caratteristiche tecniche ed alle modalità di installazione ed utilizzo fornita dal produttore del forno, una attenta analisi dei rischi che, tenendo conto del contesto in cui il forno stesso deve essere collocato, consenta l’individuazione delle misure tecniche e gestionali da adottare per esercire in sicurezza (distanze minime da eventuali materiali di arredo e/o finitura combustibili; camino della camera di combustione installato in modo da garantire la continuità della compartimentazione dei compartimenti attraversati e da non creare problematiche di surriscaldamento di eventuali materiali combustibili; etc.). Inoltre si ritiene che la quantità di legna in deposito debba essere limitata strettamente al consumo giornaliero e che la combustione sia vietata in assenza del personale appositamente addetto.
Nota prot. n. P213/4134 sott. 58 del 16-07-2008(*). Impianti termici realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di tipo «A» installati all’interno di luoghi di culto.
[…] inerente l’installazione in luoghi di culto di un impianto di riscaldamento con diffusori ad irraggiamento di tipo «A», alimentati a gas metano. Premesso che questi apparecchi non sono provvisti di collegamento a canna fumaria o di dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione all’esterno del locale nel quale sono installati, tenuto conto delle indicazioni fornite sullo stesso argomento con la nota P1056/4134 sott 58 del 25 ottobre 2000 dall’allora Ispettorato Insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali, sentito anche il C.C.T.S., si ritiene che i suddetti apparecchi non debbano essere installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone come possono essere considerati i luoghi di culto. La suddetta conclusione scaturisce sia da valutazioni sugli incidenti verificatisi con intossicazione di persone provocata dall’inalazione dei prodotti della combustione, generati da questi apparecchi e sia da quanto disposto, in analogia, dal D.M. 12/04/1996 per gli impianti di riscaldamento realizzati con tubi radianti.
(*) Superata dalla Lettera Circolare n. P3185 del 9 marzo 2011.
Nota prot. n. P1435/4134 sott. 58 del 04-02-2008. Scala di accesso al locale caldaia posto in copertura – Quesito – scala di accesso a pioli di tipo fisso.
[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. (*)
(*) Il quesito è volto a chiarire l’ammissibilità di scale a pioli per l’accesso ad impianti termici posti in copertura. Al riguardo, in assenza di requisiti specifici fissati dalle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti termici …, si ritiene ammissibile l’utilizzazione della scala a pioli, purché realizzata in conformità all’articolo 17 del D.P.R. 547/55 e riservata al solo manutentore.
Nota prot. n. P128/4183/sott. 10 B2 del 31-01-2008. Accesso e comunicazioni dei locali di installazione di impianti cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas metano.
[…] volto a chiarire se la comunicazione del locale cucina con la sala consumazione pasti, a servizio di alberghi, di scuole ovvero di altre attività comprese nel D.M. 16 febbraio 1982, possa avvenire tramite porta EI ovvero sia necessario realizzare un disimpegno. Al riguardo, sentito anche il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa quanto segue.
Il locale contenente l’impianto cottura può comunicare con il locale consumazione pasti, tramite una porta avente caratteristiche EI stabilite al punto 4.4.2 dell’allegato al D.M. 12 aprile 1996, ad eccezione delle strutture sanitarie per le quali, ai sensi del punto 2.2, co. 1, let. c), del D.M. 18 settembre 2002, la comunicazione deve avvenire tramite filtro a prova di fumo.
Qualora il locale consumazione pasti sia a sua volta in comunicazione con le restanti parti dell’attività servita, detta comunicazione deve avvenire:
- tramite filtro a prova di fumo per le strutture sanitarie (qualora il locale consumazione pasti sia configurabile come mensa aziendale – punto 3.3, co. 5, M. 18 settembre 2002) e per i locali di pubblico spettacolo qualora comunichino con la sala consumazione di ristoranti e simili (punto 2.2.3, lettera d) D.M. 19 agosto 1996);
- tramite porte EI 30 per altre attività quali scuole, alberghi, uffici, ecc., nel caso la comunicazione avvenga con ambienti in cui sono previsti posti letto e/o con le relative vie di esodo; in tali casi, quindi, il prescritto disimpegno può coincidere con il locale consumazione pasti;
- senza alcuna protezione qualora la comunicazione avvenga esclusivamente con altri ambienti ad uso comune (hall, atrio, soggiorno, zona bar, ecc.), a loro volta non comunicanti direttamente con ambienti in cui sono previsti posti letto e/o con le relative vie di esodo.
Pertanto risulta sempre obbligatorio prevedere un disimpegno con strutture e porte EI per la comunicazione del locale di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie e gli altri ambienti destinati a posti letto e/o con le relative vie di esodo.
Infine la comunicazione diretta tra locale cucina ed altri locali pertinenti l’attività servita (con esclusione pertanto della sala consumazione pasti), deve avvenire tramite disimpegno, secondo quanto previsto all’ultimo capoverso del punto 4.4.2 dell’allegato al D.M. 12 aprile 1996, ovvero tramite filtro a prova di fumo, qualora richiesto dalla specifica normativa sull’attività servita.
Nota prot. n. P465/4134/ sott. 58 del 03-07-2007. Art. 1, comma 2, del D.M. 12 aprile 1996. Sommabilità della potenzialità degli apparecchi termici a gas metano installati in un locale cucina con quella di un forno da pizza alimentato a gas metano di potenzialità termica inferiore a 35 kW ubicato nella sala di consumazione pasti.
[…] si concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.(*)
(*) Se i locali in cui sono installati gli apparecchi costituiscono compartimento antincendio con porta di comunicazione normalmente chiusa, detti apparecchi non concorrono alla determinazione di un unico impianto termico di potenzialità complessiva pari alla somma delle potenzialità di ciascun apparecchio. Il quesito è relativo a un ristorante in cui nel locale cucina gli utilizzatori a gas metano hanno portata termica complessiva inferiore a 116 kW e nell’adiacente sala consumazione pasti è presente un forno da pizza, anch’esso alimentato a metano, avente portata termica inferiore a 35 kW.
Nota prot. n. P237/4147 sott.12 del 14-03-2006. Stabilimento … – (Norme di sicurezza antincendio applicabili nel caso di centrali di trattamento aria)
[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. (*)
(*) Il quesito è relativo alle norme di sicurezza antincendio applicabili nel caso di centrali di trattamento aria a servizio dell’officina di verniciatura per cabine guida e furgoni di uno stabilimento industriale. Nel caso specifico, tale impianto può essere considerato appartenente ad un ciclo di lavorazione industriale e come tale non compreso nell’attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982 ed escluso dal campo di applicazione del D.M. 12 aprile 1996 oltre che della lettera circolare n. P324/4147 del 7 marzo 2003. L’individuazione delle misure di sicurezza dovrà quindi discendere dalla valutazione dei rischi effettuata per intero reparto, secondo i criteri vigenti per attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio.
Nota prot. P1226/4134 sott. 58 del 19-10-2004. Quesito. – Istanza di parere antincendi relativo all’installazione di una centrale termica da 165 kW funzionante a gasolio o a metano, di tipo mobile.
[…] si ritiene che la tipologia di installazione descritta (di tipo mobile per sopperire a disattivazioni temporanee di impianti fissi) …, è assoggettabile al rilascio del C.P.I. qualora di potenzialità superiore a 116 kW. Pertanto ad essa dovrà essere applicata la C.M.I. 73/71 ovvero il D.M. 12 aprile 1996.
Per quanto riguarda le procedure amministrative per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi, si conferma, anche per le attività in argomento, la validità del D.P.R. 37/98 e del D.M. 4 maggio 1998.
Nota prot. P1422/4134 sott. 53 del 19-10-2004. Generatore di aria calda/gruppo frigorifero, alimentato a gas metano, posto in copertura a locale commerciale.
[…] nel concordare con il parere formulato dal Comando, (*) si reputa opportuno che l’accesso all’impianto sia reso comunque agibile ed immediato anche tramite la scala fissa interna che adduce alla copertura e che i dispositivi di avvio, di arresto in emergenza e di intercettazione del combustibile siano attivabili anche dal basso e da posizione facilmente visibile e raggiungibile.
(*) Il quesito è relativo all’installazione sulla copertura dei locali in questione, di utilizzatori, il cui accesso avviene tramite una scala alla marinara. Il Comando ha approvato il parere relativo all’impianto di produzione calore alimentato a metano con la prescrizione di realizzare un percorso di accesso agli impianti, a mezzo di scale, di tipo a rampe, nonché, di camminamenti orizzontali muniti di regolare parapetto. La risposta chiarisce che l’accesso all’impianto avvenga in modo immediato anche tramite la scala fissa interna e che i dispositivi di emergenza siano attivabili anche dal basso.
Nota prot. n. P628/4109 sott. 44/C.(12) del 15-04-2004. Quesito relativo all’applicazione della vigente normativa sui locali destinati a sale da ballo con servizio di somministrazione bevande e consumazione pasti.
[…] si precisa che la comunicazione tra sale da ballo e discoteche e il pertinente locale di installazione di impianti cucina alimentati a gas, può avvenire, ai sensi del punto 4.4.2 dell’allegato al D.M. 12 aprile 1996, tramite disimpegno aerato avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5.b) del medesimo decreto.
Ciò premesso si ritiene che nell’ambito dei locali di pubblico spettacolo destinati a sale da ballo e discoteche è ammessa, ai fini antincendio, la consumazione di pasti e la somministrazione di bevande senza la necessità di dover prevedere a tale scopo aree distinte e separate rispetto al locale ove si svolgono i trattenimenti danzanti essendo questi servizi ad uso della sala da ballo e non configurandosi come un’attività di ristorazione indipendente.
Nota prot. n. P401/4109 sott. 44/C.12 del 28-03-2003. Sale consumazione di ristoranti adibite a sale da ballo.
[…] si conferma che l’attività in oggetto è ascrivibile fra quelle indicate all’art. 1, comma 1 lett. e) del D.M. 19 agosto 1996. Tale decreto per gli impianti di produzione calore rimanda all’applicazione delle specifiche normative di prevenzione incendi.
Pertanto la comunicazione tra il locale cucina e la sala ristorante, adibita saltuariamente a trattenimenti danzanti, deve essere conforme a quanto stabilito dal punto 4.4.2, capoverso 2 del D.M. 12 aprile 1996.
Lettera Circolare prot. n. P324/4147 del 07-03-2003. Impianti di verniciatura utilizzanti vernici infiammabili o combustibili. Normativa di prevenzione incendi applicabile.
Pervengono, dai Comandi provinciali VV.F. e dagli operatori del settore, richieste di chiarimenti in merito alla normativa tecnica di prevenzione incendi da applicare agli impianti indicati in oggetto. Si ritiene quindi utile, per uniformità di indirizzo, riepilogare le disposizioni applicabili e le indicazioni ministeriali espresse in note di riscontro a singoli quesiti sulla materia.
Si premette che le cabine combinate di verniciatura-essiccazione sono progettate per effettuare la verniciatura a spruzzo di materiali di varia tipologia e la successiva essiccazione.
Negli impianti non inseriti in cicli produttivi, dei quali i più diffusi sono a servizio di autocarrozzerie per la riparazione di autoveicoli, normalmente l’operazione di verniciatura è eseguita all’interno della cabina, da personale appositamente formato e preposto alla mansione. L’essiccazione, con temperature fino a 80-100 °C, è invece automatica e deve rigorosamente avvenire in assenza di persone all’interno della cabina e con esclusione di contestuale spruzzatura di vernici infiammabili o combustibili.
Il riscaldamento dell’aria di processo, integralmente di rinnovo durante la fase di spruzzatura e di passivazione e con possibilità di parziale ricircolo durante l’essiccazione, avviene tramite gruppo termoventilante funzionate con bruciatore alimentato da combustibile liquido o gassoso.
Pertanto l’impianto, se di potenzialità termica superiore a 100.000 kcal/h, è soggetto ai controlli dei Comandi provinciali VV.F. in quanto ricompreso al punto 91 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.
Ciò premesso, fatto salvo il caso di impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, sono applicabili le disposizioni tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 12 aprile 1996, in caso di alimentazione con combustibile gassoso, ed alla Circolare n. 73/1971 in caso di alimentazione con combustibile liquido.
Tenendo conto delle varie modalità realizzative dell’insieme apparecchio termico e cabina forno, è possibile ipotizzare diverse tipologie di installazione, per ciascuna delle quali si forniscono le seguenti precisazioni:
[…] continua la lettura sul testo «Quesiti Impianti termici» (⤓ pdf).
Lettera Circolare prot. n. P1397/4134 sott. 1 del 25-10-2002. Impianti per cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas con densità ≤ 0,8 kg/m3 aventi potenzialità complessiva maggiore di 35 kW e non superiore a 116 kW.
Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento intese a conoscere se gli impianti per cucine e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti e simili, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 12 aprile 1996, di portata termica complessiva maggiore di 35 kW e non superiore a 116 kW, alimentati a combustibile gassoso con densità inferiore a 0,8 kg/m3 alla pressione massima di 0,5 bar, debbano essere adeguati alle disposizioni di cui al Titolo VII del predetto decreto.
Al riguardo, nel richiamare l’orientamento già espresso con la lettera circolare 11 giugno 1996, prot. n. P1143/4134 sott.1 punto C, si chiarisce che l’adeguamento degli impianti in oggetto, ai fini antincendio, non è richiesto se gli stessi sono rispondenti alle disposizioni della lettera circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 8242/4183 del 5 aprile 1979 ovvero alle disposizioni di cui ai punti 0 e 10 (ultimo capoverso) dell’allegato A al decreto del Ministero dell’Interno 8 marzo 1985, a seconda della preesistenza alla data del 4 maggio 1996 o del 10 dicembre 1984 rispettivamente e fatte salve le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083.
Trattandosi, nella fattispecie di cui all’oggetto, di impianti non soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi, il requisito della preesistenza può essere dimostrato dal titolare anche mediante autocertificazione.
Nota prot. n. P1082/4134 sott. 53 del 30-04-2002. Installazione di generatori di aria calda all’esterno dell’edificio. – Quesito.
[…] si comunica che … l’installazione di bruciatori all’esterno dell’edificio servito, non determina la costituzione di un unico impianto di portata termica complessiva pari alla somma delle singole portate termiche dei bruciatori medesimi.
Nota prot. n. P110/4183 sott. 10/B3 del 20-11-2001. Forni per pizze.
[…] si ritiene opportuno premettere che i forni per pizze, essendo apparecchiature per la cottura di alimenti destinati, di norma, ad essere serviti e consumati in loco, sono da assimilare più alla fattispecie degli impianti cucina che a quella dei forni da pane che hanno, invece, finalità prettamente commerciali. Avendo riguardo ai quesiti posti, si fa presente quanto segue:
Quesito 1. Ai fini della determinazione della potenzialità termica complessiva degli impianti, può procedersi alla sommatoria delle loro singole potenzialità solamente se ubicati nel medesimo locale.
Quesito 2. La formulazione del punto 91 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 non si presta a dubbi: anche i forni alimentati a legna, ricadendo nella generale fattispecie degli impianti alimentati a combustibile solido, sono da ricomprendere nella previsione del punto 91 allorché aventi potenzialità termica superiore a 100.000 Kcal/h.
Quesito 3. Al riguardo si precisa:
- se i forni di cui trattasi sono alimentati a combustibile gassoso, si rinvia a quanto consentito e prescritto dal M. 12 aprile 1996 al punto 4.4.3;
- se tali forni sono alimentati a combustibile solido, si richiama quanto al riguardo previsto dalla Circolare 52/82, ma con l’avvertenza che il rinvio che fa quest’ultima alla Circolare 73/71 non costituisce un obbligo, ma un possibile quadro di riferimento.
In ossequio, pertanto, al principio generale di cui all’art. 3 del D.P.R. 577/82 che demanda, in assenza di specifica normativa, alla valutazione dei Comandi la facoltà di impartire le prescrizioni di sicurezza del caso, si ritiene opportuno suggerire l’adozione di una linea prescrittivi che tenga in debito conto anche le specifiche esigenze funzionali dell’attività servita dagli impianti in questione. In conseguenza di quanto precede, si ritiene che in analogia a quanto previsto dalla norma per gli impianti alimentati a gas, la permanenza dei forni a legna all’interno dei locali consumazione possa essere consentita prescrivendo la medesima modalità di separazione di cui alla lettera f) del citato punto 4.4.3 del D.M. 12 aprile 1996 e ponendo il divieto di costituire deposito di legna all’interno dei locali. Presso il forno potrà essere consentito mantenere un quantitativo minimo di legna strettamente necessario per il fabbisogno giornaliero.
Nota prot. n. P1232/4183 sott. 58 del 07-11-2001. Accesso alle centrali termiche da porticati.
[…] si riporta di seguito l’avviso dello scrivente Ufficio.
Tra le modalità di accesso ai lati locali caldaia, il D.M. 12 aprile 1996 prevede anche l’accesso da porticati senza dettare, per questi ultimi, particolari condizioni. Se ne deduce, pertanto, che tale modalità d’accesso è consentita «sic et simpliciter» dalla norma, a prescindere dalle caratteristiche dei singoli porticati. E ciò, d’altra parte, è oggettivamente spiegabile se si ha riguardo alle caratteristiche architettoniche e geometriche proprie dei porticati, caratteristiche che portano senz’altro ad assimilare gli stessi ad ampi disimpegni direttamente areati da spazi esterni su cui prospettano con i loro lati aperti. Giova comunque far rilevare che il succitato decreto consente solamente l’accesso dai porticati, con ciò significando che per le restanti caratteristiche (attestazione, aerazione, resistenza al fuoco delle strutture, ecc.), i locali caldaia devono rispondere alle specifiche prescrizioni normative.
Nota prot. n. P1317/4183 sott. 10 del 17-07-2001. Forni da pane alimentati a legna ubicati all’interno di centri commerciali.
[…] lo scrivente Ufficio – in via di principio – non può che ribadire quanto indicato al riguardo dalla Circolare n. 52 del 20 novembre 1982, pur richiamando il principio generale che demanda alla valutazione del Comando Provinciale la facoltà d’impartire prescrizioni di sicurezza correlate alla specificità dell’insediamento da proteggere. Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno far rilevare che primaria misura di sicurezza da fare osservare è la separazione, mediante strutture e porte resistenti al fuoco, tra l’area d’ubicazione del forno ed i settori aperti al pubblico.
Si concorda, infine, con il parere dell’Ispettorato in indirizzo di realizzare all’esterno il deposito della legna e di detenerne presso il locale forno solamente il quantitativo minimo strettamente necessario per il fabbisogno giornaliero.
Nota prot. n. P782/4134 sott. 58 del 03-07-2001. Caratteristiche di resistenza al fuoco dei locali di installazione degli impianti termici.
[…] si precisa che i requisiti di resistenza al fuoco previsti al punto 4.2.2 del D.M. 12 aprile 1996 sono riferiti unicamente alle strutture portanti del locale d’installazione degli apparecchi termici. Per quanto attiene alle caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi di separazione con altre attività, si concorda con il parere di codesto Ispettorato Interregionale VV.F.(*)
(*) Limitatamente alle strutture separanti tra diverse attività si deve fare riferimento al valore più alto di resistenza al fuoco, tenuta e isolamento previsto dalle norme corrispondenti.
Nota prot. n. P736/4134 sott. 58 del 27-06-2001. Impianto termico a gas di portata termica superiore a 116 kW – Aumento portata termica.
[…] comunicasi che questo Ufficio concorda con le argomentazioni ed il parere espressi al riguardo da codesti Uffici. (*)
(*) Il rispetto integrale della regola tecnica vige per i nuovi impianti e per quelli esistenti, ancorché precedentemente autorizzati, per i quali ricorre una modifica che altera le preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ad es. passaggio dell’alimentazione da gasolio a gas, aumento della portata termica superiore al 20% di quella precedentemente autorizzata, ecc.).
Nota prot. n. P704/4134 sott. 58 del 11-06-2001. Impianti termici alimentati a gas. Valvola di intercettazione manuale.
[…] sulla possibilità di proteggere la valvola di intercettazione manuale del gas, si fa presente che non esistono motivazioni ostative al riguardo, purché sia garantita la manovrabilità manuale della valvola stessa. (*)
(*) Non è in contrasto con la vigente normativa la protezione della valvola di intercettazione del gas entro una cassetta metallica aerata e munita di sportello frangibile tale da assicurare la chiusura rapida. La valvola dovrà ovviamente risultare in posizione facilmente raggiungibile e segnalata da apposito cartello.
Nota prot. n. P506/4134 sott. 58 del 19-04-2001. Potenzialità impianti termici. – Formulazione quesiti.
[…] quesiti … volti a chiarire quale debba essere la potenzialità degli impianti termici da considerare ai fini del controllo dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. Al riguardo si concorda con il parere espresso dal Comando (*) …
(*) L’impianto termico è attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi (punto 91 del D.M. 16 febbraio 1982) qualora la potenzialità del focolare o camera di combustione, indicata dal fabbricante, sia superiore a 100.000 Kcal/h in analogia a quanto riportato all’articolo 3 del D.P.R. 22 dicembre 1970 n. 1391. In tal senso è archiviabile (in quanto non più soggetta) una pratica relativa all’impianto termico in cui è stato tarato il bruciatore a 104 kW circa, tramite la sostituzione dell’ugello del bruciatore.
Nota prot. n. P305/4183 sott. 10/B2 del 27-03-2001. D.M. 12 aprile 1996. – Locali cucine e servizi annessi.
[…] comunicasi che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo dall’Ispettorato Regionale.(*) …
(*) Il locale cucina ed i servizi accessori (quali lavaggio, stoviglie, dispensa, spogliatoi, ecc..), devono essere considerati facenti parte di un unico compartimento separato da altri locali pertinenti l’attività servita dall’impianto, secondo i criteri dettati al titolo 4.4 dell’allegato al D.M. 12 aprile 1996 «Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie».
Nota prot. n. P121/4109 sott. 51 del 20-03-2001. Edifici pregevoli per arte e storia Impianto interno di adduzione dei gas.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo dall’Ispettorato Interregionale VV.F.(*) …
(*) Le tubazioni del gas possono attraversare edifici pregevoli per arte e storia, in quanto l’attuale quadro normativo inerente agli edifici in oggetto specificati non vieta esplicitamente la realizzazione, purché nel rispetto della regola dell’arte.
Lettera circolare n. P1275/4134 del 30-11-2000. D.M. 12 aprile 1996 – Attestazione ed aerazione dei locali di installazione di impianti termici alimentati a gas – Chiarimenti.
Pervengono, da più parti, richieste di chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti del D.M. 12/4/1996:
1) modalità di attestazione su spazio scoperto dei locali interrati, tenuto conto che la formulazione inerente l’intercapedine di cui al punto 4.1.1 b) della norma su cui attestare la parete esterna, si presta a dubbi interpretativi per quanto attiene alle caratteristiche geometriche e dimensionali che la stessa deve possedere;
2) caratteristiche ubicative delle aperture d’aerazione dei locali caldaia interessati dalla presenza di travi emergenti di altezza variabile che, costituendo di fatto un reticolo di coronamento tale da creare un vano a ventilazione impedita tra l’intradosso del solaio ed il filo inferiore delle travi, non garantirebbero il rispetto di quanto richiesto dal punto 4.1.2, salvo ricorrere alla realizzazione di controsoffitti.
Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti.
[…] continua la lettura sul testo «Quesiti Impianti termici» (⤓ pdf).
Nota prot. N. P914/4134 sott. 58 del 27-11-2000. Attività n. 91 del D.M. 16 febbraio 1982. – Bruciatori combinati funzionanti con alimentazione mista gasolio e G.P.L. – Quesito.
[…] si comunica che questo Ufficio ha provveduto ad acquisire al riguardo il parere del CCTS per la prevenzione incendi. L’avviso del suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che possa essere ammessa la coesistenza in un’unica centrale termica tra un bruciatore alimentato a gasolio e uno alimentato a G.P.L. purché:
- la centrale termica abbia accesso dall’esterno;
- venga realizzato all’esterno del locale un contenimento con soglia rialzata di altezza non inferiore a 20 cm ad almeno 60 cm dall’apertura di ventilazione;
- venga installato un rilevatore di G.P.L. a pavimento collegato ad un allarme e ad una elettrovalvola per l’intercettazione del gas all’esterno del locale.
Nota prot. n. P1056/4134 sott. 58 del 25-10-2000(*). Impianti termici realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di «tipo A» a servizio di locali di culto.
[…] si ribadisce il contenuto della nota prot. n. P499/4143 del 14 aprile 1998 laddove viene precisato che l’installazione in locali di culto di apparecchi ad irraggiamento di tipo A, non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 12 aprile 1996, dovrà essere valutata, caso per caso, dai Comandi Provinciali VV.F. sulla base di una valutazione dei rischi. Al riguardo si illustrano di seguito i principali fattori di rischio che, a parere di questo Ufficio, possono essere individuati per la tipologia di impianto termico di che trattasi, nonché le relative misure di sicurezza in grado di mitigare tali rischi.
[…] continua la lettura sul testo «Quesiti Impianti termici» (⤓ pdf).
(*) Superata dalla lettera circolare prot. n. P3185 del 09-03-2011.
Nota prot. n. P941/4134 sott. 58 del 06-09-2000. D.M. 12 aprile 1996 – Quesito sulle modalità di determinazione dell’altezza del locale caldaia.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F., precisando che laddove è prevista l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo per gli interventi di manutenzione, deve essere assicurata comunque un’altezza minima di 2 m.
Nota prot. n. P896/4134 sott. 58 del 14-08-2000. Centrali termiche ad alimentazione promiscua gas – gasolio.
[…] si condivide il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.(*)
(*) Le centrali termiche ad alimentazione promiscua di nuova realizzazione devono osservare le norme più restrittive tra quelle relative all’alimentazione a gas e a gasolio.
Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26-07-2000 (stralcio). … D.M. 12.04.1996 … – Richiesta di chiarimenti.
[…] si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base dei pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.
Quesito n. 13 – (punto 4.1.2 – D.M. 12/04/96)
Si conferma che i locali, nei quali sono installati impianti di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso, ivi compresi i locali cucina, devono avere vani di aerazione permanentemente aperti.
Nota prot. n. P376/4108 sott. 22/20 del 24-05-2000. Generatore termico alimentato a gas in locale attestato su rampa scoperta.
[…] richiesta di chiarimenti in ordine all’interpretazione del punto 4.1.1 lettera b) del D.M. 12 aprile 1996 concernente le modalità di attestazione all’esterno dei locali ospitanti generatori termici alimentati a gas. Il professionista chiede in sostanza di chiarire se una rampa scoperta di larghezza inferiore a m 3,50 sia da ritenersi superficie idonea per l’attestazione del locale caldaia.
Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare che il succitato punto 4.1.1 prevede che i locali caldaia siano attestati anche su «… strada pubblica o privata scoperta …» di cui non ne vengono però dettate le caratteristiche dimensionali minime.
Ciò premesso, si fa presente che questo Ufficio è del parere che una rampa scoperta sia da ricomprendere nella fattispecie delle strade private e pertanto idonea ai fini dell’attestazione della parete esterna del locale caldaia, a prescindere dalla relativa larghezza.
Una diversa valutazione di quanto sopra formulato, determinerebbe una situazione oggettivamente illogica in quanto ammetterebbe l’ubicazione di un locale caldaia attestato su strada pubblica o privata senza vincoli minimi di larghezza, e il divieto invece di ubicazione del medesimo locale ove attestato su rampa scoperta di caratteristiche dimensionali analoghe, se non maggiori, delle prime.
Nota prot. n. P348/382/303/4122 sott. 59 del 16-05-2000
Installazione di un serbatoio non metallico a servizio di un impianto termico.
I serbatoi per gasolio o olio combustibile a servizio di impianti termici alimentati da combustibili liquidi devono osservare, per quanto attiene i materiali e le modalità di installazione, le disposizioni di prevenzione incendi stabilite nella circolare n° 73 del 29 luglio 1971. Pertanto, alla luce del disposto del punto 3.1 delta sopra citata circolare l’impiego di serbatoi non metallici è consentito alle condizioni previste dalla legge 27 marzo 1969. n° 121. Si ribadisce, infine, che i serbatoi interrati per l’alimentazione degli impianti di che trattasi, aventi volume non superiore a 15 mc non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 24 maggio 1999, n° 246.
Nota prot. P297/4147 sott. 4 del 19-04-2000. Installazione di generatori di aria calda a scambio diretto in grandi magazzini disciplinati dalla circolare n° 75/67.
[…] quesito relativo all’applicazione del D.M. 12 aprile 1996 nei locali disciplinati dalla circolare n° 75/67. Al riguardo si ritiene che l’installazione di generatori di aria calda a scambio diretta, disciplinata dal punto 4.5.2 del citato decreto, sia ammessa anche nei locali di esposizione e vendita purché l’affollamento massimo ivi previsto non sia superiore al valore di 0,4 persone per m2.
Nota prot. P158/4134 sott. 58 del 07-03-2000. D.M. 12 aprile 1996 – Chiarimenti in ordine alla prescrizione del punto 4.2.5, secondo capoverso.
[…] in ordine alla prescrizione normativa in oggetto specificata, corre l’obbligo premettere che finalità della norma stessa è quella di garantire l’isolamento del luogo a rischio specifico (centrale termica) rispetto a locali destinati alle attività particolari espressamente menzionate nel punto 4.2.5.
Per il conseguimento di tale obiettivo, la norma prescrive infatti che l’accesso ai locali caldaia inseriti nelle volumetrie delle predette attività avvenga o direttamente dall’esterno o da intercapedine antincendio.
Per lo specifico caso prospettato, trattandosi di impianto a servizio di edificio di civile abitazione avente altezza antincendio inferiore a m 54 e non sussistendo tra i locali dell’impianto stesso alcuna comunicazione, sia diretta che indiretta, con i locali della contigua attività di supermercato (att. 87), si ritiene che l’accesso alla centrale termica possa avvenire secondo quanto consentito dal primo capoverso del punto 4.2.5, fermo restando l’osservanza di quanto stabilito dal precedente punto 4.2.1 per ciò che attiene alla contiguità ammessa.
Nota prot. n. P35-P54/4134 sott. 58 del 01-02-2000. Impianti termici installati in luoghi di culto. Emettitori ad incandescenza privi di condotto di scarico.
[…] si chiarisce che gli impianti termici con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi indipendentemente dal tipo di attività al cui servizio sono installati. Pertanto si concorda con codesto Comando Provinciale VV.F. nel ritenere, sulla base della legislazione vigente, che più apparecchi, installati all’interno di una chiesa, sono ricompresi nel punto 91 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, se superano complessivamente le 100.000 Kcal/h. In merito alla normativa tecnica da applicare, stante che gli apparecchi di tipo A di che trattasi sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 12 aprile 1996, si ritiene che il Comando Provinciale VV.F. dovrà esprimere caso per caso, il proprio motivato parere in merito alla loro installazione sulla base di una valutazione dei rischi e fermo restando l’osservanza delle vigenti norme UNI-CIG.
Nota prot. n. P1478/4134 sott.58 del 19-01-2000. Impianti di produzione di calore.
… Quesito n. 3 – Punto 16.1 della Circolare n. 73 del 29 luglio 1971
La porta di accesso al locale serbatoio del combustibile, anche nel contesto delle norme transitorie, deve avere caratteristiche tecniche tali da consentire il normale passaggio delle persone. Il rispetto di tale requisito è peraltro espressamente prescritto dal punto 14.1 della Circolare allorquando viene richiamata l’applicazione del punto 1.5. …
Nota prot. n. P1338/4134 sott. 58 del 21-12-1999. D.M. 12 aprile 1996. Punto 4.1.1. lett. b). – Richiesta chiarimenti. –
[…] si precisa che, tenuto conto degli obiettivi di sicurezza sanciti all’art. 2 del D.M. 12 aprile 1996, la corretta interpretazione del p.to 4.1.1., lett. b)[4], dell’allegato al citato decreto, prevede che una porzione, pari almeno al 15%, delle pareti perimetrali del locale di installazione degli impianti termici, sia confinante con spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo.(*)
(*) In base a tale chiarimento, non è richiesta la totale attestazione dell’intera parete, ma solo una porzione pari almeno al 15% delle pareti perimetrali.
Nota prot. n. P1391/4188 sott.4 del 29-11-1999. Coesistenza entro un unico locale di impianti per la produzione di calore e gruppi elettrogeni alimentati a gas e/o gasolio.
Facendo seguito alla nota prot. n. P721/4188 sott. 4 del 13 luglio 1999, si comunica che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi si è espresso, nella riunione del 12 novembre u.s., sulla possibilità installare, nel medesimo locale, apparecchi per la produzione del calore e gruppi elettrogeni (alimentati a gas oppure a gasolio).
Al riguardo il suddetto Comitato ha stabilito quanto segue:
- la coesistenza non è assolutamente consentita se il gruppo elettrogeno riveste funzioni di emergenza e se il gruppo elettrogeno e l’impianto di produzione di calore hanno alimentazione gas-gas o gasolio-gas;
- la coesistenza in uno stesso locale di un gruppo elettrogeno e di un impianto di produzione calore può essere consentita, con gli opportuni accorgimenti, qualora gli impianti siano alimentati entrambi a gasolio.
Nota prot. n. P419/4134 sott. 58 del 08-04-1999. D.M. 12.04.96 – Richiesta di chiarimenti sulle modalità di installazione delle tubazioni di gas metano all’interno di attività lavorative soggetta al controllo del C.N.VV.F.
[…] per concordare con l’avviso di codesto Ispettorato Regionale. (*)
(*) Se la tubazione attraversa locali in cui si svolgono attività soggette ai controlli dei Vigili dei Fuoco, le tubazioni devono essere installate in appositi alloggiamenti con le caratteristiche di cui al punto 5.4.4.1 del D.M. 12 aprile 1996.
Nota prot. n. P377/4134 sott. 58 del 09-03-1999. D.M. 12 aprile 1996 – Art. 1, comma 2 – Quesito.
Facendo seguito alla nota prot. n. P1493/4134 sott. 58 del 9 novembre 1998, si comunica che il quesito indicato in oggetto è stato sottoposto all’esame del CCTS per la prevenzione incendi nella riunione del 9 febbraio 1999. Al riguardo il parere del suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che il disposto dell’art. 1, comma 2, del D.M. 12 aprile 1996 non è applicabile alla tipologia di installazione prospettata (*), in quanto i singoli apparecchi di produzione calore sono ubicati all’esterno dell’edificio servito.
(*) La «tipologia di installazione prospettata» è relativa a più apparecchi (singolarmente inferiori a 30.000 kcal/h) di portata termica complessiva superiore a 100.000 kcal/h costituiti da due unità: una parte esterna all’ambiente (all’aperto) dove si produce il calore, con combustione di gas, e una parte interna all’ambiente che riceve il calore, mediante circolazione di acqua.
Nota prot. n. P77/4134 Sott. 53 del 25-01-1999. Installazione di apparecchi di riscaldamento alimentati a gas in locali di pubblico spettacolo
[…] questo Ufficio, sentito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, concorda con le valutazioni espresse al riguardo da codesto Comando Provinciale VV.F.(*)
(*) Non è consentita l’installazione di radiatori a gas, di tipo stagno a tiraggio forzato (anche se complessivamente sotto ai 35 kW), all’interno di una sala polivalente (attività individuata al punto 83 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982).
Lettera Circolare prot. n. P884/4134 sott. 1 del 19-05-1998. Circolare n. 73 del 29 luglio 1971 – Chiarimenti inerenti il punto 1.3 – Dimensioni.
Pervengono a questo Ministero quesiti relativi alla corretta interpretazione del punto 1.3 della circolare n. 73 del 29 luglio 1971, in ordine alle modalità di determinazione dell’altezza del locale caldaia nei casi in cui l’intradosso del soffitto non sia piano.
Al riguardo, ai fini di assicurare la necessaria uniformità applicativa ed in attesa della definizione della nuova normativa che aggiornerà le vigenti disposizioni in materia, si precisa che l’altezza di 2,5 m deve essere computata come altezza media dell’area comprendente il generatore termico e la zona ad esso adiacente, fino alla distanza di 0,6 m dal generatore stesso.
In detta area deve essere assicurata comunque un’altezza minima di 2 m da osservarsi nei confronti di qualsiasi sporgenza dall’intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto.
Sono fatte salve, in ogni caso, le distanze minime tra l’involucro della caldaia e il soffitto del locale previste allo stesso punto 1.3 della circolare in oggetto.
Nota prot. n. P401/4101 sott. 106/33 del 23-04-1998. Quesiti vari.
a) Alla luce di quanto previsto al p.to 5.2 del D.M. 9/4/1994, che fa salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene che l’attività alberghiera possa comunicare con il pertinente locale cucina nel rispetto del p.to 4.4 del D.M. 12/4/1996.(*)
(*) Il D.M. 12 aprile 1996 al punto 4.4.2 prevede che le cucine possano comunicare con altri locali pertinenti l’attività, tramite disimpegni anche non aerati, con la limitazione per quelle alimentate a gas con densità maggiore di 0.8 che possono comunicare con locali di pubblico spettacolo ed attività di cui al punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982 attraverso disimpegno avente le caratteristiche di cui al punto 4.2.5.b). Il D.M. 9 aprile 1994 al punto 5.2 c) prevede la comunicazione tra l’attività alberghiera e le attività di cui al punto 5.1., tra le quali viene citata la n. 91, tramite filtri a prova di fumo. Si chiede pertanto, se una cucina, in particolare se alimentata a GPL con potenzialità maggiore di 116 kW, debba comunicare con l’albergo in cui è inserita tramite filtro a prova di fumo (D.M. 30 novembre 1983) o attraverso disimpegno (D.M. 12 aprile 1996 punto 4.2.5.b).
b) Qualora in un impianto termico esistente si effettui il cambio di alimentazione da combustibile liquido a combustibile gassoso, anche a parità di potenzialità, dovranno osservarsi le disposizioni del M. 12 aprile 1996 inerente i nuovi impianti.
c) Quanto previsto al punto 4.2.1 del D.M. 12.4.1996, si applica indipendentemente dal fatto che i locali contigui all’impianto termico siano o meno attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.
d) Il succitato D.M. 12 aprile 1996 non esclude la possibilità di comunicazione tra il locale di installazione del gruppo di misurazione del gas, rispondente ai requisiti di cui al punto 5.5, ed altri locali.
Le richieste formulate sono le seguenti:
[…] continua la lettura sul testo «Quesiti Impianti termici» (⤓ pdf).
Nota prot. n. P343/4134 sott. 58 del 31-03-1998. Punto 4.2.5 del D.M. 12 aprile 1996 e art. 7 del D.M. 569/92.
[…] quesito in ordine all’interpretazione del combinato disposto dagli articoli indicati in oggetto. Al riguardo, a parere di questo Ufficio, la problematica sollevata può essere risolta alla luce di quanto stabilito nel D.M. 569/92 nell’art. 1 – campo di applicazione. Tale articolo, infatti, individua determinati edifici pregevoli per arte e storia, (*) per i quali sono vigenti tutte le misure fissate dal decreto stesso tra le quali anche il divieto di installare le centrali termiche all’interno del volume degli edifici.
Per tutti gli altri edifici pregevoli per arte e storia, che ricadono come i primi nel punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982, potrà invece essere ammessa la coesistenza con i locali centrale termica, come stabilito dal D.M. 12 aprile 1996.
(*) Edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1° giugno 1939, n. 1089.
Nota prot. n. P380/4134 sott. 58 del 25-03-1998. Impianti all’aperto di impianti per la produzione di calore alimentati a gas.
[…] questo Ufficio è del parere che, anche se non è richiamato esplicitamente il termine di «spazio scoperto», definito dal D.M. 30 novembre 1983, il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 2 del decreto 12 aprile 1996, possa avvenire solo nel rispetto delle misure previste per gli spazi scoperti.
Nota prot. n. P234/4134 sott. 58 del 11-03-1998. Gruppi termici alimentati a combustibile liquido di tipo murale.
È stato chiesto se sia autorizzabile l’installazione di più apparecchi di riscaldamento, alimentati a combustibile liquido, in posizione affiancata. Al riguardo, nel ribadire che … la normativa specifica vigente non consente tale soluzione, si fa presente che è in corso di ultimazione presso il C.C.T.S. uno schema di regola tecnica di prevenzione incendi che ha lo scopo di rendere omogenee le prescrizioni per gli apparecchi a combustibile liquido a quelle vigenti per gli apparecchi a combustibile gassoso. Nelle more dell’emanazione della citata disposizione, che supererà anche il problema in argomento, la suddetta installazione potrà essere autorizzata solo secondo le procedure di deroga fissate dal D.P.R. 577 del 1982.
Nota prot. n. P2765/4134 sott. 58 del 27-12-1996. D.M. 12 aprile1996 – Chiarimenti.
[…] alcune specifiche questioni relative al decreto in oggetto per fare presente che, a parere di questo ufficio:
1) Punto 1.1, lettera m – locali esterni.
Si concorda con quanto formulato al punto 1)
Per locali esterni devono intendersi locali ubicati su spazio scoperto anche in adiacenza agli edifici serviti purché abbiano pareti e solai di copertura (realizzati con qualsiasi tipo di materiale purché di classe 0 di reazione al fuoco) completamente separati dai fabbricati adiacenti (prescindendo dalle fondazioni che potrebbero anche essere strutturalmente in continuità con quelle dei fabbricati adiacenti medesimi), nonché locali ubicati sulle coperture piane degli edifici purché abbiano pareti e solai di copertura (realizzati con qualsiasi tipo di materiale purché di classe 0 di reazione al fuoco) completamente separati dai fabbricati adiacenti (ammettendone tuttavia necessariamente l’appoggio sul solaio direttamente sottostante).
2) Titolo III – installazione in locali esterni.
La distanza citata nel punto 2) della nota è riferita solo all’apparecchio, essendo il titolo II riferito esclusivamente agli apparecchi installati direttamente all’esterno.
I locali esterni devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti al titolo II. In presenza di «locale esterno» la zona dell’edificio adiacente priva di aperture deve misurarsi a partire dalla sagoma dell’apparecchio.
3) Punto 4.2.5 – accesso.
Il camino consentito al punto 4.2.5 deve sfociare su spazio scoperto oppure su strada pubblica o privata.
4) Il decreto non fissa distanze minime tra gli apparecchi e le pareti e la copertura dei locali.
Nota prot. n. P1931-2278/4109 sott. 53 del 18-11-1996. Materiale in lastre per realizzazione condotte coibentate di ventilazione per riscaldamento.
[…] si fa presente che, ove la norma prescriva materiali con classe di reazione al fuoco 0, non possono essere utilizzati materiali con doppia classificazione, anche se classificati in classe 01.[5]
Lettera circolare prot. n. P1143/4134 del 11-06-1996. D.M. 12 aprile 1996. Chiarimenti ed indirizzi applicativi
Con il Decreto Ministeriale di cui all’oggetto, si è inteso razionalizzare e aggiornare il quadro normativo previgente in materia di sicurezza antincendi per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del decreto stesso. Le principali motivazioni che ne hanno determinato l’esigenza dell’emanazione possono sinteticamente riassumersi in:
- necessità di definire un testo unico di norme applicabili in materia, tenuto conto delle numerose modifiche ed integrazioni di cui è stata oggetto nel tempo la circolare MI.SA. n. 68 del 25 novembre 1969, nonché delle difficoltà applicative che hanno comportato il frequente ricorso all’istituto della deroga;
- adeguamento alla legislazione nazionale in materia di sicurezza degli impianti di cui alla legge del 5 marzo 1990, n. 46;
- armonizzazione con le disposizioni di cui alla direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas;
- adeguamento delle disposizioni di sicurezza al progresso tecnologico che ha comportato l’immissione sul mercato di nuove tipologie di apparecchi a gas nonché di nuovi materiali utilizzati per la realizzazione degli impianti.
Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indirizzi applicativi su alcuni specifici argomenti in relazione alle disposizioni dell’articolato del decreto medesimo.
[…] continua la lettura sul testo «Quesiti Impianti termici» (⤓ pdf).
Circolare n. 8 MI.SA. del 17-04-1985(*). Legge 7-12-1984, n. 818 «Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»; D.M. 8-3-1985 «Direttive misure più urgenti e essenziali di prevenzione incendi (art. 2 legge 7-12-1984, n. 818)». Indicazioni applicative delle norme.
(*) Pur se la circolare n. 8 del 17 aprile 1985 è relativa ad argomenti ormai superati da lungo tempo, in una nota all’allegato 3 della circolare stessa è riportato che le attività indicate al punto 91 del D.M. 16 febbraio 1982 non riguardano gli impianti inseriti in cicli di produzione industriale.
Lettera circolare n. 25134/4101 del 22-11-1983. Prevenzione incendi nei ristoranti.
[…] a riguardo chiarisce che i ristoranti non rientrano tra le attività comprese nell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e, pertanto, non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi come d’altra parte già indicato nella Circolare n. 52 del 20.11.1982 – punto 4.
Lettera circolare prot. n. 8242/4183 del 05-04-1979. Impianti di cucina e di lavaggio stoviglie funzionanti a gasolio, a gas metano e/o a G.P.L. a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili.
Alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco hanno rappresentato le difficoltà derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nella Circolare n. 73 del 29-7-1971 e nelle Lettere Circolari n. 27030/4122/1 del 21-10-1974, n.412/4183 del 6-2-1975 e n. 3355/4183 del 6-3-1975, concernenti la contiguità e le comunicazioni tra i locali contenenti gli impianti indicati in oggetto e quelli destinati alla consumazione dei pasti o comunque a permanenza di persone.
Ciò premesso, esaminati i problemi connessi con una diversa soluzione del caso prospettato, sentiti i pareri espressi dagli Ispettorati Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco, tenuto conto del fatto che, durante l’esercizio, gli impianti risultano permanentemente presidiati, le norme disciplinanti gl’impianti indicati in oggetto sono così modificate per quanto concerne la contiguità e le comunicazioni:
Gli impianti di cucina e lavaggio stoviglie possono essere installati in ambienti sottostanti, contigui e comunicanti con quelli destinati alla consumazione dei pasti e/o a permanenza di persone, alle seguenti condizioni:
[…] continua la lettura sul testo «Quesiti Impianti termici» (⤓ pdf).
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[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.
[2] Sulla coesistenza nel medesimo locale di apparecchi per la produzione del calore e gruppi elettrogeni si veda il punto 2.7 del D.M. 13 luglio 2011 «regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione …».
[3] Articolo 16, comma 3 del D.Lgs 8 marzo 2006, n° 139 «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco…»: In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all’articolo 21.
[4] Punto 4.1.1 lett. b): «Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l’aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta».
[5] I requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e ventilazione sono stati stabiliti dall’articolo 2 del D.M. 31 marzo 2003 che ha abrogato le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia.