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Attività commerciali – testo coordinato

Attività commerciali testo coordinato di prevenzione incendi Ing. Mauro MaliziaAttività commerciali – testo coordinato del D.M. 27 luglio 2010 ( pdf) relativo alla regola tecnica di prevenzione incendi sulle attività commerciali, con vari chiarimenti e commenti.

La regola tecnica è stata aggiornata, insieme ad altre, dal D.M. 10 marzo 2020 relativo alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, consentendo ove in precedenza era prevista solamente la possibilità di impiegare fluidi refrigeranti non infiammabili o non tossici, di utilizzare refrigeranti classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817. Si vedano a tal proposito anche i chiarimenti forniti con la nota DCPREV prot. n° 9833 del 22-07-2020.

Si fa presente che per le attività commerciali, in alternativa al D.M. 27 luglio 2010, è applicabile il «codice di prevenzione incendi» di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., facendo riferimento allo specifico capitolo V.8 introdotto dal D.M. 23 novembre 2018 (in vigore dal 2 gennaio 2019) e successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020 (in vigore dal 5 aprile 2020).

Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nel D.M. 27 luglio 2010 si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 m2.

Normativa precedente per attività commerciali

Il D.M. 27 luglio 2010 ha costituito la prima norma tecnica di prevenzione incendi specifica per le attività commerciali, adottata secondo quanto previsto dall’articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n° 139.

Precedentemente per tali attività erano state emanate la circolare n° 75 del 3 luglio 1967 recante «Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.», modificata successivamente dalla lettera circolare prot. n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975. Queste circolari continuano comunque a disciplinare le attività preesistenti al 11 settembre 2010 (data di entrata in vigore del D.M. 27 luglio 2010) alle condizioni ivi indicate e continuano, altresì, a disciplinare le fattispecie espressamente indicate nel decreto.

Regolamento di prevenzione incendi

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151, i «locali di esposizione e/o vendita» sono stati ricompresi al punto 69 dell’allegato I al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982, ove era compresa al n° 87. Si può evincere che rientrano tra le «attività soggette» (in linea con le precedenti risposte a quesiti o chiarimenti ministeriali) le fiere e quartieri fieristici. Invece, non rientrano tra le «attività soggette» (al contrario delle precedenti risposte a quesiti) le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Per quanto concerne i locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore 400 m2, questi sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività 69.1.A (fino a 600 m2), 69.2.B (oltre 600 e fino a 1.500 m2) e 69.3.C (oltre 1500 m2) dell’allegato III al D.M. 7 agosto 2012. Al fine di rendere più chiara e univoca l’individuazione delle attività, il D.M. 7 agosto 2012 ha introdotto un numero crescente denominato «sottoclasse» associato a ulteriori classificazioni. Le attività vengono quindi individuate con un codice alfanumerico composto dal “numero attività/sottoclasse/categoria” che indicano: il numero dell’attività soggetta a controllo, dal numero 1 al numero 80; la sottoclasse, dal numero 1 fino a un valore che definisce in modo univoco tutte le varie possibilità; la categoria A, B o C dell’allegato I al D.P.R. n° 151/2011.

Infine, in merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presenti nel testo, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013.

Testi ufficiali

Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it. Il testo ufficiale del D.M. 27 luglio 2010 è pubblicato sulla GU n° 187 del 12 agosto 2010.

Attività 69 allegato I al DPR n° 151/2011

N. Attività Cat. A Cat. B Cat. C

69
(87)

Locali adibiti ad esposizione[1] e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee,[2][3] di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. fino a 600 m2 oltre 600 e fino a 1.500 m2 oltre 1.500 m2

Attività n. 69 – allegato III al D.M. 7/8/2012

Attività
Sottoclasse
Categoria
Descrizione attività Descrizione sottoclasse
69.1.A Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Fino a 600 m2
69.2.B Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Oltre 600 e fino a 1500 m2
69.3.C Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Oltre 1500 m2

 __________

[1] Un acquario all’interno di un edificio ove la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci, non è soggetto ai controlli di prevenzione incendi (punti 69 o 65 del D..PR. n° 151/2011) né ai controlli della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non trattandosi di attività di intrattenimento o spettacolo (Nota DCPREV prot. n. 9518 del 08-07-2011).

[2] Relativamente al concetto di temporaneità non è possibile procedere a una quantificazione in termini temporali. In generale per attività temporanee si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita (Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19-05-2015).

[3] Le attività accessorie quali depositi di GPL in bombole o serbatoi, centrali termiche, cucine, gruppi elettrogeni, ecc. il cui utilizzo è anch’esso temporaneo e legato alla manifestazione, non sono soggette a controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 (Nota DCPREV prot. n. 9131 del 28-07-2015).