Vani degli ascensori
Testo coordinato del D.M. 15 settembre 2005 (⤓ pdf) relativo alle norme di prevenzione incendi per i vani degli ascensori o impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. In corsivo rosso sono riportati vari chiarimenti e commenti.
Il decreto abroga e sostituisce con l’allegata regola tecnica tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia. Inoltre, modifica i punti relativi agli ascensori, ascensori antincendio e montalettighe utilizzabili in caso di incendio delle regole tecniche di cui al D.M. 16 maggio 1987, n. 246 «edifici di civile abitazione», al D.M. 9 aprile 1994 «attività ricettive turistico-alberghiere» e al D.M. 18 settembre 2002 «strutture sanitarie».
La regola tecnica si riferisce ai vani degli impianti di sollevamento, i quali possono rappresentare una via preferenziale di propagazione dell’incendio e per questo motivo devono essere progettati in modo da limitare la propagazione dei prodotti della combustione nei vari ambiti collegati. In relazione alle pareti del vano di corsa la regola tecnica distingue tre tipi di impianti di sollevamento: in vano aperto, in vano protetto e in vano a prova di fumo. Ulteriori requisiti rispetto a questi ultimi definiscono inoltre gli ascensori in vani di corsa per ascensore antincendio e in vani di corsa per ascensore di soccorso.
Si fa presente inoltre che per le attività per quali si applica il «codice di prevenzione incendi» di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., si deve fare riferimento allo specifico capitolo V.3 – Vani degli ascensori. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui al Codice di prevenzione incendi, non si applica il D.M. 15 settembre 2005.
In generale, le suddette disposizioni di prevenzione incendi riguardano i vani degli ascensori per trasporto di persone e merci installati nelle attività soggette. Le prescrizioni tecniche o impiantistiche relative al macchinario e agli impianti di sollevamento sono rimandate alle norme tecniche di settore (UNI EN 81/72, UNI EN 81/73, ecc.). Per vani degli ascensori devono intendersi: i locali macchinario, i locali pulegge di rinvio; i vani di corsa; le aree di lavoro destinate agli impianti di sollevamento.
Campo di applicazione
Il D.M. 15 settembre 2005 si applica ai vani degli impianti di sollevamento, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di nuova realizzazione oppure esistenti al 2 febbraio 2006 (data di entrata in vigore del decreto) in caso di modifiche sostanziali, come indicato all’articolo 1.
La norma rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche di settore per quanto non previsto nella regola tecnica. In particolare, gli ascensori devono rispondere ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all’allegato I della direttiva 2014/33/UE del 26 febbraio 2014 «per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori» (che ha sostituito la direttiva 95/16/CE), recepita con D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23 recante «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori».
Normativa precedente sugli impianti di sollevamento
Prima dell’entrata in vigore del DM 15 settembre 2005 non esisteva una vera e propria regola di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento. Il riferimento normativo per gli ascensori ed i montacarichi era costituito dal DPR 29 maggio 1963, n° 1497 recante «Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato» (GU n. 298 del 16 novembre 1963) che però tratta l’aspetto relativo ai requisiti di prevenzione incendi dei vani degli impianti di sollevamento in maniera generica.
Regolamento di prevenzione incendi
Con l’entrata in vigore il 7/10/2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° aprile 2011, n. 151, i «vani degli impianti di sollevamento…» non costituiscono più attività soggetta a controllo dei Vigili del fuoco in quanto non ricompresi nell’elenco dell’allegato I al decreto. Precedentemente erano ricompresi nel vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982 al n. 95 «Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497».
Il progettista dovrà comunque tenere conto della presenza di tali installazioni nella progettazione antincendio delle attività nuove o nell’eventualità di nuove installazioni o modifiche dei suddetti impianti nelle attività esistenti. In tal caso, qualora dalla valutazione del rischio incendio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà essere richiesto l’esame del progetto (solo per le attività di categoria B e C) al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e, a lavori ultimati, dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività prima dell’inizio dell’attività. Qualora invece non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio nei confronti dell’attività soggetta, dovrà essere aggiornata la pratica con la presentazione della Scia. In caso di presentazione della Scia senza preventiva approvazione del progetto la documentazione dovrà essere integrata con la valutazione del rischio. Il corrispettivo da pagare, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, sarà quello relativo all’attività principale alla quale è a servizio l’impianto di sollevamento.
Si deve comunque tenere presente che il D.M. 15 settembre 2005 riguarda i «vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi» e quindi deve essere applicato, in questi casi, alle attività soggette di cui al D.P.R. n. 151/2011.
A tal proposito, in merito ai richiami, specifici o generici, alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 presenti nelle regole tecniche preesistenti all’entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013.
Testi ufficiali
Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it. Il testo ufficiale del D.M. 15 settembre 2005 è pubblicato sulla GU n° 232 del 5 ottobre 2005.