Quesiti Gruppi elettrogeni
Quesiti Gruppi Elettrogeni (⤓ pdf): Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, impianti industriali di produzione di energia elettrica, gruppi elettrogeni presso i ripetitori radio, coesistenza impianti di produzione calore e gruppi elettrogeni, alimentazione da combustibili alternativi rinnovabili, marcatura CE e dichiarazione CE, impianti di cogenerazione all’interno di aziende a diversa ragione sociale, gruppi elettrogeni a servizio di impianti idrici antincendio, attività di carattere temporaneo, caratteristiche dei locali, aperture di aerazione, depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni, gruppi elettrogeni direttamente connessi all’attività di produzione dell’energia elettrica, ecc.[1]
La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti prevenzione incendi.
Il testo coordinato «Gruppi elettrogeni» contiene la normativa di prevenzione incendi tra cui il D.M. 13 luglio 2011 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi», coordinato con chiarimenti e commenti.
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, i «Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione» sono stati inseriti al punto 49 dell’allegato I al decreto.
Nota DCPREV prot. n. 11358 del 24-07-2019. Quesiti inerente i gruppi elettrogeni presso i ripetitori radio.
Si riscontra la richiesta qui pervenuta rappresentando che le informazioni e i chiarimenti inerenti la normativa antincendio, sulla base di un esame diretto del singolo progetto riferito ad un caso concreto di applicazione della norma, sono fomite istituzionalmente dai Comandi VV.F. competenti per territorio.
In generale comunque, con riferimento ai quesiti proposti, questo Ufficio ritiene che:
- per la determinazione della potenza complessiva dei gruppi si può, in ogni caso, fare riferimento alla definizione di cui alla lettera q), del punto 1.1 della regola tecnica allegata al decreto 13 luglio 2011 le cui disposizioni, come indicato al comma 3 dell’art. 1 dello stesso decreto, costituiscono un utile riferimento anche per le installazioni in argomento;
- per i depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva non superiore a 25 kW si confermano i chiarimenti già fomiti in precedenza della non assoggettabilità, in analogia a quanto stabilito per gli impianti di produzione di calore.
Nota DCPREV prot. n. 3197 del 09-03-2011. Quesito di prevenzione incendi – Intestazione del Certificalo di Prevenzione incendi nel caso di specie: «Intestazione, da parte di ditte specializzate, di impianti di cogenerazione all’interno di aziende a diversa ragione sociale».
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.(*)
(*) Il quesito è relativo all’installazione di impianti di cogenerazione da parte di ditte specializzate nella produzione di energie da fonti rinnovabili o combustibili biologici, all’interno del sedime di altre aziende a diversa ragione sociale. I vari casi descritti possono essere regolati da appositi accordi contrattuali tra le parti, individuando il titolare degli impianti comuni. I soggetti possono richiedere anche separatamente il CPI, purché adempiano gli obblighi di legge (art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 5 del D.P.R. n. 37/1998, ecc.) e concordino gradi di responsabilità, obblighi di cooperazione, obblighi di esercizio, divieti e quant’altro negli accordi citati. Questi casi riguardano in genere aziende che installano impianti per lo sfruttamento del biogas da discarica o dalla fermentazione di prodotti naturali ovvero impianti per la produzione di energia o gas dalla combustione di biomasse per il successivo impiego in impianti di cogenerazione.
In quasi tutti i casi, ancorché la zona di installazione degli impianti dell’azienda ospitata sia ben definita e recintata, alcuni impianti o parti di impianto possono essere in comune oppure insistenti su aree dell’azienda ospitante (per esempio: impianti di cogenerazione per lo sfruttamento del biogas da discarica – azienda X all’interno dell’azienda Y – la cui rete di captazione e convogliamento insiste nel corpo della discarica appartenente all’azienda Y) oppure può addirittura esistere una connessione nella parte impiantistica (esempio: fornitura di biomasse dell’azienda ospitante a quella ospitata e la conseguente restituzione dì parte dell’energia termica od elettrica prodotta dall’azienda ospitata a quella ospitante). In alcuni casi anche i presidi antincendio possono essere in comune (ad esempio, l’impianto idrico antincendio, di proprietà e gestito dall’azienda ospitante, può essere unico per entrambe le aziende).
Nota DCPREV prot. n.12688 bis del 09-10-2009. Coesistenza impianti di produzione calore e gruppi elettrogeni a gas metano.
[…] nelle more dell’emanazione di una specifica normativa sulla materia, peraltro in fase di elaborazione, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale. (*)
(*) Il quesito è relativo alla possibilità di coesistenza di impianti di produzione calore e gruppi elettrogeni a gas metano nell’ambito dello stesso locale. Al riguardo si precisa che i contenuti della nota prot. n. P1391/4188 del 29-11-1999 sono stati recepiti dal D.M. 22 ottobre 2007 che al punto 2.8 ammette la coesistenza dei gruppi elettrogeni alimentati con carburante di categoria «C» con impianti di produzione calore alimentati con lo stesso tipo di combustibile. Valutata l’evoluzione tecnologica dei moderni sistemi di sicurezza, la coesistenza degli impianti in oggetto, potrà essere autorizzata, caso per caso e laddove ne ricorrano gli estremi, unicamente tramite l’istituto di deroga, purché la coesistenza stessa non sia esplicitamente vietata dai rispettivi costruttori delle apparecchiature.
Lettera circolare prot. n. 756/4188 del 16-03-2009. D.M. 22 ottobre 2007 – Chiarimenti.
[…] in merito al decreto indicato in oggetto, si formulano i seguenti chiarimenti.
- Le installazioni di gruppi di produzione di energia elettrica in modo continuativo – mossi da motori alimentati anche da combustibili alternativi rinnovabili, quali ad es. oli vegetali, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione o biogas – vanno classificati come impianti industriali di produzione di energia elettrica e non come gruppi elettrogeni e, pertanto, non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 ottobre 2007.
Ciò premesso, – in considerazione anche delle finalità del D.Lgs. 29/03 in materia di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili – le indicazioni e le limitazioni, anche quelle relative alla capacità dei depositi di combustibili, riportate nella regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 22 ottobre 2007, possono costituire un utile criterio di riferimento, ma non sono da considerarsi vincolanti.
- Ai fini dell’applicazione del decreto in oggetto – fino ad un approfondimento della problematica a cura del Comitato Centrale Tecnico Scientifico – il gasolio viene considerato in ogni caso liquido combustibile di categoria C, così come classificato dal D.M. 31 luglio 1934, a prescindere dall’effettiva temperatura d’infiammabilità.
- I gruppi elettrogeni commercializzati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 459/96 possono essere utilizzati pur in assenza della marcatura CE e della dichiarazione CE, di conformità di cui al Titolo III del D.M. 22 ottobre 2007, a condizione che venga attestata tale circostanza, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza, e venga curata la tenuta dei libretto d’uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell’organo di vigilanza.
Lettera circolare prot. n. P180/4188 del 30-01-2009. Gruppi Elettrogeni. Applicazione del D.M. 22-10-2007.
[…] si ritiene, per quanto di competenza, che i gruppi elettrogeni acquisiti in data antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. 459/96 possano essere utilizzati anche in assenza di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità, richiamate nel Titolo III del D.M. 22 ottobre 2007, purché se ne attesti l’epoca di acquisizione, si dichiari che non sono state apportate modifiche costruttive e che sussistono i requisiti di sicurezza e venga curata la tenuta del libretto di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell’organo di vigilanza.
Nota prot. n. P614/4188 sott. 4 del 29-05-2008. D.M. 22/10/2007. Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione di gruppi elettrogeni.
[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. (*)
(*) Il quesito è volto a chiarire le modalità di installazione all’aperto di più gruppi elettrogeni. A parere della direzione la regola tecnica allegata al D.M. 22 ottobre 2007 non prescrive distanze di sicurezza interna tra gruppi elettrogeni installati all’aperto, fermo restando la necessità che sia assicurata l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto stabilito dal costruttore, in analogia a quanto previsto per l’installazione di più gruppi all’interno dello stesso locale.
Nota prot. n. P1356/4188 sott.4 del 06-11-2002. Circolare n° 31 agosto 1978 – Norma di sicurezza per l’installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice.
[…] si conferma che il campo di applicazione della normativa in oggetto è riferito a potenze termiche complessive comprese tra 25 e 1.200 Kw. Per potenze termiche superiori la suddetta normativa può essere presa a riferimento in analogia fermo restando quanto stabilito dal D.M. 4 maggio 1998 all’allegato I, lettera A per le attività non regolante da specifiche disposizioni antincendio. Conseguentemente non è possibile ricorrere al procedimento di deroga di cui all’art. 6 del D.P.R. 37/98.
Nota prot. n. P1091/4134 sott. 58 del 10-10-2001. Quesito serbatoi per gasolio (Circolare 73/71).
Si rappresenta che la Circolare del Ministero dell’Interno n° 73 del 1971, al punto 2.3 lettera b2, nel regolamentare l’installazione dei depositi all’esterno con serbatoio in vista all’aperto, non vieta espressamente l’installazione di serbatoi di gasolio su terrazzi e/o coperture, a cielo libero, di fabbricati. Pertanto l’ammissibilità di tale soluzione progettuale dovrà essere esaminata caso per caso in funzione della valutazione dei rischi e delle connesse misure di sicurezza predisposte.
Nota prot. n. P906/4188 sott. 4 del 04-09-2001. Serbatoi per gasolio annessi a gruppi elettrogeni.
[…] si fa presente che la circolare n° 31 del 31 agosto 1978 recante norme di sicurezza per l’installazione di gruppi elettrogeni al punto 3.2.3, vieta espressamente l’ubicazione di serbatoi di deposito di benzina su terrazzi mentre per i serbatoi di gasolio e di olio combustibile rimanda alle disposizioni della Circolare n° 73 del 29 luglio 1971. In particolare, in caso di deposito all’esterno con serbatoio in vista all’aperto il punto 2.3, lettera b 2), della citata circolare n° 73/71 prescrive che: «I serbatoi dovranno essere dotati di messa a terra e di bacino di contenimento di capacità pari ad un quarto del volume del serbatoio, che può essere realizzato in muratura, cemento armato, argine in terra, etc.».
Nota prot. n. P761 sott. 4 del 21-06-2001. Att. n. 64 D.M. 16.02.1982. Assoggettabilità al controllo di prevenzione incendi di gruppi elettrogeni a servizio di impianti idrici antincendio.
[…] si condivide il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F.(*)
(*) Il quesito è relativo all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 25 kW a servizio di impianti antincendio, e alle norme di sicurezza applicabili. Si chiarisce che le installazioni in argomento rientrano tra quelli di cui al punto 64 del D.M. 16.02.1982, mentre per quanto riguarda le norme di sicurezza antincendio applicabili, deve farsi riferimento ai criteri generali di cui all’art. 3 del D.P.R. 577/82, essendo tali installazioni esplicitamente escluse dal campo di applicazione della Circolare MI.SA. n. 31 del 31.08.1978.
Nota prot. P626/4188 sott. 4 del 30-05-2001. Gruppi elettrogeni direttamente connessi all’attività di produzione dell’energia elettrica.
[…] si chiarisce che lo scrivente Ufficio, con la nota prot. n. 8921/4188 del 27 maggio 1988, ha semplicemente confermato che i gruppi elettrogeni di cui trattasi non rientrano nel campo di applicazione della Circolare ministeriale n. 31 del 31 agosto 1978, e non già la loro esclusione dall’assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi. Tali impianti, infatti, alla sola condizione di avere potenza superiore a 25 kW, sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi in quanto ricompresi al punto 64 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Fanno eccezione i soli gruppi elettrogeni funzionalmente inseriti nel ciclo produttivo connesso con l’attività di estrazione-coltivazione mineraria in terra ferma, così come chiarito da questa Direzione Generale con Lettera-Circolare prot. n. P1066/4167 del 19 maggio 1997.[2]
Nota prot. n. P423/4101 sott.72/E del 23-03-2001. Documentazione da allegare alle domande di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I.
[…] si fornisce il seguente avviso, in linea con quanto stabilito nel D.M. 4 maggio 1998: …
- B) Impianti di produzione di calore e gruppi elettrogeni. Per tali impianti la documentazione prevista al p.to 3.3 dell’allegato II al D.M. 04/05/88, è da ritenersi esaustiva a comprovare la conformità dei medesimi alla vigente normativa.
Nota prot. n. P576/4188 sott.4 del 14-11-2000. Circolare n° 31 del 31 agosto 1978, punto 2.1 – Installazione di gruppi elettrogeni alimentati a gasolio, di potenza superiore a 50 kW, entro il volume di edifici di grande altezza.
[…] si comunica che sull’argomento è stato acquisito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n° 577/82. Al riguardo l’avviso del suddetto Comitato, con il quale, si concorda, è che la problematica dell’installazione dei gruppi elettrogeni alimentati a gasolio di potenza superiore a 50 kW, in edifici di grande altezza, possa essere risolta facendo ricorso, caso per caso, all’istituto della deroga secondo le procedure previste dall’art. 6 del D.P.R. n° 37/98.
Nota prot. n. P367/4188 sott.4 del 24-05-2000. Installazione filtri nelle aperture di aerazione permanente di locali gruppi elettrogeni.
[…] si ritiene, anche in analogia con la lettera-circolare n° 13167/4105 sott. 92 del 23 agosto 1993 relativa all’isolamento acustico degli impianti di riduzione della pressione del gas naturale ubicati in cabina, che la protezione delle aperture di ventilazione con filtri assorbenti non deve ridurre la superficie netta di aerazione richiesta dalla circolare MI.SA. n° 31/78. Pertanto le superfici di aerazione dovranno essere calcolate sulla base delle caratteristiche fisiche del filtro fornite dal produttore. Detti filtri dovranno inoltre essere realizzati con materiali aventi le stesse caratteristiche di reazione al fuoco previste dalla citata circolare per le strutture dei locali.
Nota prot. P78/4101 sott.106/33 del 25-01-1999. Controlli di prevenzione incendi per attività di carattere temporaneo.
[…] Per i casi prospettati, allorché l’attività non si configura in una unità strutturale, ma è costituita dalla singola attrezzatura (gruppi elettrogeni, carri bombolai di emergenza, caldaie locomobili, sorgenti RX), la stessa non può essere soggetta al controllo di prevenzione incendi e quindi alle procedure di cui al D.P.R. n. 37/98.
Va comunque precisato che il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio costituisce sempre un obbligo da parte dei titolari delle attività indipendentemente dal regime di controllo alle quali dette attività sono assoggettate.
Nota prot. n. P1444/4188 sott.2 del 30-10-1998. Circolare n° 31 del 1978 – Caratteristiche dei locali.
È stata rappresentata una disuniforme interpretazione della circolare indicata in oggetto in relazione ai gruppi elettrogeni posti all’interno di involucri metallici (carenature, container, shelter). In particolare, è stato segnalato che in taluni casi viene richiesto il rispetto delle distanze, fissate nel punto 2.2.1, tra gruppo elettrogeno e parete dell’involucro stesso. Al riguardo si precisa che gli impianti in argomento devono rispettare, per quanto riguarda le caratteristiche dei locali, solo le prescrizioni di cui al punto 2.2.2 della circolare citata. Le prescrizioni di cui al punto 2.2.1 dovranno, invece, essere osservate nel caso in cui i gruppi elettrogeni ed i relativi eventuali involucri metallici, siano installati all’interno di locali facenti parte di edifici, rispettando quindi anche i vincoli dimensionali fissati nel punto 2.2.1 stesso.
Nota prot. n. P2048/4188 sott.4 del 19-10-1994. Installazione gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 kW.
[…] si concorda con quanto espresso dall’Ispettorato Regionale (*) ….
(*) I depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva inferiore a 25 kW non sono attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco, in analogia a quanto già stabilito al punto 5.1 della Circolare M.I. n° 52 del 20 novembre 1982, per il quale gli impianti di produzione di calore di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h non sono soggetti al rilascio del Certificato di prevenzione incendi qualunque sia la capacità del relativo serbatoio.
Nota prot. n. 8921/4188 sott. 4 del 27-05-1988. Nota prot. n. P5163/4188 sott.4 del 30-05-1992. Gruppi elettrogeni direttamente connessi all’attività di produzione e trasporto di energia elettrica.
[…] si conferma che i gruppi elettrogeni a servizio delle Stazioni elettriche, delle centrali idroelettriche, delle dighe e dei ripetitori radio possono essere considerati installazioni inserite in processi di produzione industriale e quindi non rientrano nel campo di applicazione della circolare ministeriale n. 31 del 31/8/1978.
(*) I gruppi elettrogeni inseriti in processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura, anche se di potenza superiore a 25 kW, non rientrano nel campo di applicazione D.M. 22 ottobre 2007, ma sono soggetti a controllo di prevenzione incendi in quanto ricompresi al punto 64 del D.M. 16 febbraio 1982. Fanno eccezione i soli gruppi elettrogeni funzionalmente inseriti nel ciclo produttivo connesso con l’attività di estrazione-coltivazione mineraria in terra ferma, così come chiarito con Lettera-Circolare prot. n. P1066/4167 del 19-05-1997, che pertanto non sono ricompresi al punto 64 del D.M. 16 febbraio 1982.
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[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.
[2] … le attività estrattive in terraferma non sono soggette al rilascio del C.P.I. in quanto non ricomprese nell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e né, peraltro, riconducibili alle attività di cui alle tabelle A e B del D.P.R. n. 689/59, in quanto già disciplinate all’epoca da specifica normativa costituita dal D.P.R. n. 128 del 1959. Si chiarisce inoltre che anche eventuali impianti e/o depositi a servizio degli insediamenti stessi, pur se singolarmente contemplati dall’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, non sono soggetti a rilascio del Certificato di prevenzione incendi, ove facenti parte integrante del ciclo produttivo ovvero se funzionalmente connessi con l’attività di estrazione-coltivazione mineraria così come definita dall’art. 64 del D.Lgs n. 624/96. Nel ciclo funzionale rientrano pertanto sia le linee di trasporto del greggio e/o del gas dall’area dei pozzi agli eventuali centri di raccolta e primo trattamento, che i serbatoi di deposito presso questi ultimi.