Depositi di GPL fino a 13 mc
Testo coordinato del D.M. 14 maggio 2004 (⤓ pdf) relativo alle regola tecnica di prevenzione incendi per i depositi di gpl con capacità complessiva fino a 13 mc, aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 5 luglio 2005 «Integrazioni al decreto 14 maggio 2004, recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva non superiore a 13 mc» e dal D.M. 4 marzo 2014 «Modifiche ed integrazioni all’allegato al decreto 14 maggio 2004 …».
Il D.M. 14 maggio 2004 si applica a tutti i depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva fino a 13 m3 a prescindere dalla loro capacità minima. Si applica quindi anche ai depositi di capacità inferiore a 0,3 m3, non soggetti a controllo ai sensi del D.P.R n° 151/2011. Per i depositi di GPL di capacità superiore a 5 m3 si applica il D.M. 13 ottobre 1994 recante «regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg». Il D.M. 14 maggio 2004 ha abrogato il D.M. 13 ottobre 1994 per le parti inerenti ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva fino a 13 m3 non adibiti ad uso commerciale.
Normativa precedente
Il D.M. 14 maggio 2004 sostituisce il D.M. 31 marzo 1984 e s.m.i. «Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc» (Suppl. ordinario alla GU n° 122 del 4 maggio 1984).
Procedure semplificate di prevenzione di incendi
Per quanto riguarda le procedure di prevenzione incendi semplificate per i depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità fino a 5 mc introdotte dal D.P.R. 12 aprile 2006, n° 214 (abrogato dall’art. 12, comma 1, lett. c), del D.P.R. n° 151/2011), queste sono state aggiornate dal D.M. 7 agosto 2012.
Per quanto concerne la modulistica di prevenzione incendi, nel caso di SCIA relativa ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc, individuata al n° 4, sott. 3, categoria A del D.P.R. n° 151/2011, non a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è stato predisposto lo specifico modello PIN 2–GPL–2018-SCIA che tiene conto, oltre che del D.P.R. n° 151/2011 e del D.M. 7 agosto 2012, anche delle procedure semplificate in materia di piccoli depositi di GPL.
L’attestazione ai fini della sicurezza antincendio, redatta su modello PIN 2.1–GPL–2018, può essere a firma di un tecnico abilitato oppure del responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito o del responsabile tecnico dell’azienda distributrice.
Infine, tali procedure semplificate prevedono il rilascio della dichiarazione di installazione per depositi di gpl di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n° 37 ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n° 32 redatta su modello PIN 2.7-gpl-2012 a firma del responsabile dell’azienda distributrice rifornitrice del gpl o dall’impresa installatrice in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n° 37/2008.
Regolamento di prevenzione incendi e depositi di GPL fino a 13 mc
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R 1° agosto 2011, n° 151, i «depositi di GPL in serbatoi fissi» sono stati ricompresi al punto 4B dell’allegato I al decreto, come di seguito riportato.
In precedenza, tali attività erano ugualmente soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto comprese al n° 4B del vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982, senza differenze nella definizione. Pertanto, vi è una perfetta corrispondenza tra l’attività n° 4B del D.M. 16 febbraio 1982 e la n° 4B del D.P.R n° 151/2011 che ha comunque previsto procedure differenziate per attività di categorie A, B e C. In questo caso non vi sono, quindi, nuove attività introdotte dall’Allegato I del D.P.R n° 151/2011.
Per quanto concerne i depositi di GPL fino a 13 mc, questi sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività 4.3.A e 4.5.B dell’allegato III al D.M. 7 agosto 2012. Al fine di rendere più chiara e univoca l’individuazione delle attività, il D.M. 7 agosto 2012 ha introdotto un numero crescente denominato “sottoclasse” associato a ulteriori classificazioni. Le attività vengono quindi individuate con un codice alfanumerico composto dal “numero attività/sottoclasse/categoria” che indicano: il numero dell’attività soggetta a controllo, dal numero 1 al numero 80; la sottoclasse, dal numero 1 fino a un valore che definisce in modo univoco tutte le varie possibilità; la categoria A, B o C dell’allegato I al D.P.R n° 151/2011.
Testi ufficiali depositi di GPL fino a 13 mc
Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it. Il testo ufficiale del D.M. 14 maggio 2004 è pubblicato sulla GU n° 120 del 24 maggio 2004, il testo del D.M. 5 luglio 2005 è pubblicato sulla GU n° 168 del 21 luglio 2005, mentre il testo del D.M. 4 marzo 2014 è pubblicato sulla GU n° 62 del 15 marzo 2014.
Attività n. 4 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011
N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
4 | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:[1] | |||
a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc | fino a 2 mc | oltre i 2 mc | ||
b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di GPL[2] fino a 5 mc | Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 mc, Depositi di GPL da 5 mc fino a 13 mc | Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 mc, Depositi di GPL oltre i 13 mc |
Attività n. 4 – allegato III al D.M. 7/8/2012
Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: | ||
4.1.B | a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc | Fino a 2 mc |
4.2.C | a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc | Oltre i 2 mc |
4.3.A | b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di GPL fino a 5 mc |
4.4.B | b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 mc |
4.5.B | b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di GPL da 5 mc fino a 13 mc |
4.6.C | b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 mc |
4.7.C | b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di GPL oltre i 13 mc |
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[1] Gli impianti di GPL presso i quali viene svolta attività di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento, rientrano al punto 3 (impianti di riempimento) dell’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011 (Lettera circolare prot. n. 8660 del 27-06-2012).
[2] Non riguarda i serbatoi di GPL l’esclusione dal campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 prevista dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 per i contenitori-distributori di carburante liquido a servizio di imprenditori agricoli. Infatti, si ritiene che i commi 13-bis e 13-ter dell’articolo 14 del D.L. 24 giugno 2014, n. 99 (convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116) facciano riferimento all’attività di cui al punto n. 15 dell’ex D.M. 16 febbraio 1982, ossia ai depositi di liquidi infiammabili e combustibili. Per quanto sopra si ritiene che la legge 11 agosto 2014 n. 116 abbia voluto escludere dall’applicazione della disciplina di prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011 solo gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi liquidi infiammabili e/o combustibili di capienza non superiore a 6 mc, anche muniti di erogatore (Nota DCPREV prot. n. 11350 del 24-07-2019).