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Alberghi – testo coordinato

Alberghi testo coordinato di prevenzione incendi Ing. MaliziaAlberghi – testo coordinato del D.M. 9 aprile 1994 ( pdf) sulle norme di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 ottobre 2003 per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti.

Il titolo IV – Rifugi Alpini è stato sostituito con quello previsto dall’allegato al D.M. 3 marzo 2014.

La regola tecnica è stata aggiornata, insieme ad altre, dal D.M. 10 marzo 2020 relativo alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, consentendo ove in precedenza era prevista solamente la possibilità di impiegare fluidi refrigeranti non infiammabili o non tossici, di utilizzare refrigeranti classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817. Si vedano a tal proposito anche i chiarimenti forniti con la nota DCPREV prot. n° 9833 del 22-07-2020.

Il testo contiene, inoltre, il D.M. 14 luglio 2015 sulle attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.

Si fa presente, inoltre, che per le attività ricettive turistico-alberghiere, in alternativa al D.M. 9 aprile 1994, è applicabile il «codice di prevenzione incendi» di cui al D.M. 3 agosto 2015, facendo riferimento alla specifica regola tecnica verticale (Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere) introdotta con D.M. 9 agosto 2016 (in vigore dal 22 settembre 2016) e successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020.

Alla pagina Quesiti strutture ricettive è possibile scaricare la raccolta di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sulle strutture ricettive.

Norme transitorie e proroghe

Il testo è aggiornato con il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» che ha ulteriormente modificato l’articolo 1, comma 1122, lettera i) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 («legge di Bilancio 2018»).

L’articolo 12-bis, comma 1, per quanto concerne le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti al 26 aprile 1994 (data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994) e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio di cui al D.M. 16 marzo 2012, proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione, pre­via presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2023 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei (precedentemente quattro) delle prescrizioni ivi indicate (resistenza al fuoco, reazione al fuoco, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d’uscita ad uso esclusivo, vie d’uscita ad uso promiscuo, depositi).

Per quanto concerne i rifugi alpini, lo stesso articolo 12-bis,comma 1, modificando l’articolo 1, comma 1122, lettera i), proroga inoltre al 31 dicembre 2023 il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (presentazione della SCIA da parte dei responsabili delle nuove attività introdotte all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011).

Strutture ricettive temporaneamente sospese

Per beneficiare della proroga per il completo adeguamento alla normativa antincendio, le attività ricettive turistico alberghiere il cui esercizio sia temporaneamente sospeso (ad esempio per chiusura stagionale) o che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente non superiore a 25 posti letto (sottosoglia di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi), possono comunque beneficiare dal regime di proroga presentando la SCIA parziale anche oltre il termine previsto.

In tal caso, fermo restando il termine previsto per il completo adeguamento, alla SCIA si dovrà allegare una dichiarazione da cui risulti che in tale periodo l’attività è stata sospesa o mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto sottosoglia di assoggettabilità, come chiarito con nota DCPREV prot. n. 16419 del 28-11-2018.

Regolamento di prevenzione incendi

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n° 151, gli alberghi, pensioni, motel, ecc. sono stati ricompresi al punto 66 dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, ove erano compresi al n° 84, comprende nuove attività prima non soggette (residenze turistico – alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.).

I responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del D.P.R. n° 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, devono avere presentato la SCIA entro il 7 ottobre 2017. Tale termine, previsto dall’articolo 11, comma 4 del D.P.R. n° 151/2011, è stato così modificato dall’articolo 38, comma 2 del DL 21 giugno 2013, n° 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n° 98) e successivamente dalla legge 27/2/2017 n° 19 (“Milleproroghe 2016”).

Limitatamente ai rifugi alpini, come previsto dall’articolo 1, comma 1122, lettera i) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificato, da ultimo, dall’articolo 12-bis, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, il termine è prorogato al 31 dicembre 2023.

Per quanto concerne, invece, gli alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie con oltre 25 posti letto, questi sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività 66.1.A (fino a 50 posti letto), 66.2.B (oltre 50 e fino a 100 posti letto) e 66.4.C (oltre 100 posti letto) dell’allegato III al D.M. 7 agosto 2012.

Al fine di rendere più chiara e univoca l’individuazione delle attività, il D.M. 7 agosto 2012 ha introdotto un numero crescente denominato “sottoclasse” associato a ulteriori classificazioni. Le attività vengono quindi individuate con un codice alfanumerico composto dal “numero attività/sottoclasse/categoria” che indicano: il numero dell’attività soggetta a controllo, dal numero 1 al numero 80; la sottoclasse, dal numero 1 fino a un valore che definisce in modo univoco tutte le varie possibilità; la categoria A, B o C dell’allegato I al D.P.R. n° 151/2011.

In merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presenti nel testo, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n° 6959 del 21-05-2013.

Testo ufficiale normativa alberghi

Il testo ufficiale del D.M. 9 aprile 1994 è pubblicato sulla GU n° 95 del 26-04-1994 e ripubblicato sulla GU n° 116 del 20-05-1994; Il testo del D.M. 14 luglio 2015 è pubblicato sulla GU n° 170 del 24-07-2015, mentre il testo del D.M. 6 ottobre 2003 è pubblicato sulla GU n° 239 del 14-10-2003.

Attività n. 66 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011

N. Attività Cat. A Cat. B Cat. C
66
(84)
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, resi­denze turistico – alberghiere, studentati,[1] villaggi turistici, alloggi agrituristici,[2] ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori,[3] case per ferie,[4] con oltre 25 po­sti-letto;[5]
Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici,[6] ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
fino a 50 posti letto oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;
Strutture turistico-ricettive nell’aria a­perta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.).
oltre 100 posti letto

Attività n. 66 – allegato III al D.M. 7/8/2012

Attività
Sottoclasse
Categoria
Descrizione attività Descrizione sottoclasse
66.1.A Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, vil­laggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dor­mitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Fino a 50 posti letto
66.2.B Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie; Oltre 50 posti letto
fino a 100 posti letto
66.3.B Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
66.4.C Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie; Oltre 100 posti letto

_________

[1] La residenza per studenti era già soggetta a controllo VVF con il D.M. 16/2/1982 (punto 85 – dormitori e simili). Con il DPR n. 151/2011 sono stati indicati espressamente gli studentati al punto 66. Il D.M. 9/4/1994 non elenca nel campo di applicazione gli studentati, per cui non ha valenza cogente e può essere utilizzato quale criterio di prevenzione incendi. Pertanto, non è applicabile l’istituto della deroga di cui all’articolo 7 del DPR n. 151/2011 (Nota DCPREV prot. n. 11106 del 02-08-2013).

[2] Alloggi agrituristici: locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

[3] I seminari rientrano tra le attività n. 84 e 85 del D.M. 16/2/1982 (ora n. 66 e 67 del DPR 151/2011) qualora superino, rispettivamente, 25 posti letto e 100 persone. Per la normativa di prevenzione incendi si precisa che il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti a attività scolastiche, mentre per i dormitori, non essendo compresi nel campo di applicazione del D.M. 9/4/1994, questo può costituire utile riferimento pur non essendo cogente (Nota prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30-12-2003).

[4] Le «case per ferie» non rientrano dal campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994 in quanto non inserite nell’elenco di cui all’articolo 1 (Nota prot. n. P278/4122/1 sott. 3 del 04-04-2000). Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi sono ricomprese al punto 66 del DPR n. 151/2011.

[5] Le comunità religiose non rientrano fra le attività soggette di cui al D.M. 16/2/1982. L’incremento del numero di presenze di religiosi in alcuni periodi dell’anno non incide sull’assoggettabilità di tali strutture che continuano a mantenere la caratteristica di comunità religiose (Nota prot. n. P343/4101 sott. 106/53 del 26-03-2003).

[6] I villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico – ricettive in aria aperta e, quindi, sono soggetti a controllo VVF se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone. Qualora nel loro ambito fossero presenti singole unità immobiliari con oltre 25 posti letto, anche se la struttura non dovesse superare le 400 persone, si configurerebbe, unicamente per tali unità immobiliari, l’attività indicata al primo capoverso del punto n. 66 del DPR n. 151/2011 (Circolare prot. n. 4756 del 09-04-2013).