Regolamento di prevenzione incendi
Testo coordinato del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (⤓ pdf), del D.M. 7 agosto 2012 e altri provvedimenti, con chiarimenti e commenti sul regolamento di prevenzione incendi, modalità di presentazione delle istanze, indirizzi e chiarimenti applicativi, ecc.
Il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n° 151/2011 è entrato in vigore il 7 ottobre 2011, quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Il regolamento tiene conto delle esigenze di semplificazione amministrativa, dell’introduzione della SCIA e della normativa sullo Sportello Unico per le attività produttive, di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n° 160.
Inoltre, tiene conto dell’art. 16, comma 1 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che prevede l’individuazione delle attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica a norma dell’art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n° 400.
Proroghe connesse con lo stato di emergenza da Covid-19
La legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione con modificazioni del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con l’art. 3-bis «Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza» ha modificato il comma 2 e ha introdotto il comma 2-sexies all’art. 103 «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza» del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
L’art. 103, comma 2 stabilisce che «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati …, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni[1] successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza…». L’art. 103, comma 2-sexies ha esteso la validità anche ai certificati, attestati, ecc. di cui sopra, scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125) che non erano stati rinnovati.
Come indicato nelle note DCPREV prot. n. 16655 del 09-12-2020 e n. 4629 del 23-03-2020, in tale fattispecie ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e ss.mm.ii. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006 e ss.mm.ii.
Il nuovo elenco delle «Attività soggette»
Il DPR 1° agosto 2011, n° 151 ha previsto nell’allegato I un elenco di 80 attività, considerate a maggior rischio in caso d’incendio, soggette ai controlli di prevenzione incendi, denominate anche «Attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco», o «Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», anche più semplicemente «Attività soggette».
Il DPR n° 151/2011 ha abrogato:
- Il DM 16/2/1982 che nella tabella allegata conteneva l’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.
- Il DPR 26/5/1959, n° 689 che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei vigili del fuoco.
Revisione dell’elenco delle attività soggette
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi ha previsto che l’elenco delle attività soggette a controllo possa essere soggetto a revisione in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio. La revisione dell’elenco delle attività soggette è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
In ogni caso, al di fuori di tale procedura, alcuni provvedimenti normativi successivi hanno di fatto apportato modifiche al citato elenco, come da ultimo il D.Lgs 31 luglio 2020, n° 101 relativo all’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che ha comportato la modifica dei valori per l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle attività ai punti n° 58, 59, 60, 61 e 62 dell’allegato I al DPR n° 151/2011.
Ciò alla luce del fatto che sono stati modificati i parametri per l’assoggettamento alle diverse autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti, precedentemente fissate dall’abrogato D.Lgs 17 marzo 1995, n° 230.
Il principio di proporzionalità
Una delle principali innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi è quella relativa all’aggiornamento l’elenco delle “attività soggette” con l’introduzione di un “principio di proporzionalità”, individuando tre categorie (A/B/C) in ragione di rischio, dimensione e complessità.
Suddivisione delle attività soggette in tre categorie e differenziazione dei procedimenti
In relazione a dimensioni, settore di attività, esistenza di regole tecniche, sicurezza pubblica, e con differenziazione degli adempimenti procedurali, il nuovo regolamento di prevenzione incendi prevede la suddivisione delle attività soggette nelle seguenti categorie:
- Categoria A: non deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione. Sono attività dotate di “regola tecnica” e con un limitato livello di complessità.
- Categoria B: deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione. Sono attività presenti in categoria A (dotate di “regola tecnica”), con un maggiore livello di complessità o anche attività sprovviste di regola tecnica, ma con livello di complessità inferiore rispetto alla categoria C.
- Categoria C: deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati obbligatoriamente. Sono attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una “regola tecnica”.
Norme contenute nel documento
- DPR 1° agosto 2011, n. 151. “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n° 122″
- Allegato I. “Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi”
- Allegato II. “Tabella di equiparazione relativa alla durata del servizio delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi”
- Circolare n° 4865 del 5 ottobre 2011.
Nuovo regolamento di prevenzione incendi – d.P.R. 1° agosto 2011, n° 151. - Lettera circolare n° 13061 del 6 ottobre 2011.
Nuovo regolamento di prevenzione incendi – d.P.R. 1° agosto 2011, n° 151: Primi indirizzi applicativi. - Nota DCPREV prot. n° 5555 del 18 aprile 2012.
DPR 151/2011 artt. 4 e 5 – Chiarimenti applicativi. - DM 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del dPR 1° agosto 2011, n° 151″.
- DM 2 marzo 2012 “Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
- Lettera circolare prot. n° 14724 del 26-11-2012 “Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al d.P.R. 151/2011. Disposizioni per l’asseverazione”.
- Circolare prot. n° 5238/4122/32Q1 del 24 ottobre 2011 “D.Lgs 9 aprile 2008, n° 81. Obblighi e poteri di intervento in materia di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro”.
- DLgs 8 marzo 2006, n° 139 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F., a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n° 229” (stralcio articoli 16, 19 e 20).
Testi ufficiali regolamento di prevenzione incendi
Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it. Il testo ufficiale del D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 è pubblicato sulla GU n° 221 del 22-09-2011, mentre il testo del DM 7 agosto 2012 è pubblicato sulla GU n° 201 del 29-08-2012.
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[1] Il termine di scadenza è il 29 giugno 2022 (90 giorni successivi dalla data di cessazione dello stato di emergenza del 31 marzo 2022). Lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato dichiarato con D.C.M. 31 gennaio 2020 e aveva scadenza il 31 luglio 2020. Successivamente vi sono state numerose proroghe che hanno spostato, con provvedimenti successivi, la data di tale scadenza al 15 ottobre 2020 (prima proroga), 31 gennaio 2021 (seconda proroga), 30 aprile 2021 (terza proroga), 31 luglio 2021 (quarta proroga), 31 dicembre 2021 (quinta proroga) e infine al 31 marzo 2022 (sesta proroga).