Resistenza al fuoco
Testo coordinato del D.M. 9 marzo 2007 (⤓ pdf) sulle prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni e del D.M. 16 febbraio 2007 sulla classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione, con chiarimenti e commenti.
Con lettera circolare prot. n. P414/4122 sott. 55 del 28 marzo 2008 sono stati forniti chiarimenti ed indirizzi applicativi sulla corretta applicazione delle disposizioni che hanno completamente rivisto gli aspetti legati alla resistenza al fuoco delle costruzioni abrogando la previgente normativa che fino a quel momento regolamentava il settore. Tra le altre cose, la nota precisa che, in linea di principio, qualora non sia possibile l’integrale osservanza di qualche disposizione tecnica del D.M. 9 marzo 2007, è consentito ricorrere all’istituto della deroga, ad oggi disciplinato dall’articolo 7 del D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151.
Altri approfondimenti sulla materia sono disponibili sul testo Quesiti Resistenza al fuoco, ove sono selezionate, oltre a lettere circolari e disposizioni varie sull’argomento, anche note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi, le quali sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi.
La resistenza al fuoco nel codice di prevenzione incendi
Il Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 e smi, tratta la Resistenza al fuoco al Capitolo S.2. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui al Codice di prevenzione incendi, non si applicano il D.M. 9 marzo 2007 e il D.M. 16 febbraio 2007. In merito alla resistenza al fuoco trattata nel Codice sono stati forniti alcuni chiarimenti e indirizzi applicativi come la nota DCPREV prot. n. 9962 del 24-07-2020 relativa alle «implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco», la nota DCPREV prot. n. 5014 del 05-04-2019 relativa agli «armadi compattabili resistenti al fuoco impiegati ai fini della riduzione del carico di incendio specifico di progetto», ecc., riportate nel testo sopracitato.
Campo di applicazione
Il D.M. 9 marzo 2007 stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette a controllo dei vigili del fuoco, ad esclusione delle attività per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
Il campo di applicazione del decreto è quindi limitato alle attività non dotate di specifica regola tecnica di prevenzione incendi, esclusivamente per quanto attiene la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni (classe di resistenza al fuoco), in quanto detto requisito è normalmente stabilito a priori dalla regolamentazione di settori.
Il D.M. 16 febbraio 2007 si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d’incendio delle opere in cui sono inseriti.
Definizione della resistenza al fuoco
Secondo la definizione del punto 1.11 del D.M. 30 novembre 1983, aggiornata dall’allegato al D.M. 9 marzo 2007, punto 1.1 lettera j), la resistenza al fuoco è «una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all’incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi». Analoga definizione si trova al punto 1 del paragrafo G.1.12 dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 (cd. «Codice di prevenzione incendi»).
Come indicato al paragrafo S.2.1 del Codice di prevenzione incendi, «la finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi».
Normativa precedente sulla resistenza al fuoco
Fino al il 25 settembre 2007, data di entrata in vigore del D.M. 9 marzo 2007, che insieme al D.M. 16 febbraio 2007 ha aggiornato interamente la materia della resistenza al fuoco abrogando la normativa precedente, si applicava la circolare M.I. 14 settembre 1961, n. 91, recante «Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile» e il D.M. 6 marzo 1986 recante «Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno».
In particolare, tutti gli eventuali riferimenti al carico di incendio o alla classe dei compartimenti presenti nelle preesistenti regole tecniche di prevenzione incendi che rimandano ai criteri di calcolo previsti dalla vecchia circolare n. 91 del 14 settembre 1961, sono da ritenersi superati a decorrere dal 25 settembre 2007, data di entrata in vigore del D.M. 9 marzo 2007. Da tale data si devono applicare i criteri ivi stabiliti.
Testi ufficiali sulla resistenza al fuoco
Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it. Il testo ufficiale del D.M. 9 marzo 2007 è pubblicato sul S.O. n. 87 alla GU n. 74 del 29 marzo 2007 mentre il D.M. 16 febbraio 2007 è pubblicato sul S.O. n. 87 alla GU n. 74 del 29 marzo 2007.
Provvedimenti contenuti nel testo
- D.M. 9 marzo 2007 recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
- D.M. 16 febbraio 2007 recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione».
- Lettera circolare prot. n. P414/4122 sott. 55 del 28 marzo 2008 recante «D.M. 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del CNVVF. Chiarimenti ed indirizzi applicativi».