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Quesiti impianti sportivi

Quesiti Impianti Sportivi ( pdf): Quesiti di prevenzione incendi relativi alla sicurezza degli impianti sportivi, centri, piste di pattinaggio, bowling, palestre, scuole di danza, piscine, ecc.[1]

La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti di prevenzione incendi.

Il testo Impianti sportivi contiene la normativa di prevenzione incendi, tra cui il D.M. 18 marzo 1996 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi», coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005 e con chiarimenti e commenti.

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151, gli «impianti e centri sportivi, palestre» sono stati ricompresi al punto 65 dell’allegato I al decreto.

Nota DCPREV prot. n. 4958 del 04-04-2019. Art. 8 bis del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. – caratteristiche aree di sicurezza.

[…] si rappresenta che, seppur le aree di sicurezza previste dall’art. 8 bis del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. siano state introdotte per esigenze di ordine pubblico, dette aree devono comunque essere progettate nel rispetto delle specifiche caratteristiche previste dallo stesso decreto, in particolare per ciò che attiene l’affollamento delle aree ed il relativo sistema di esodo in emergenza.

La conformità alla normativa vigente di tali caratteristiche, evidentemente correlate ad aspetti di prevenzione incendi e sicurezza antincendio, deve pertanto emergere anche nell’ambito della documentazione progettuale e nelle asseverazioni a corredo della pratica presentata al locale Comando VV.F. ed alla competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Nota DCPREV prot. n. 12637 del 26-09-2017. Quesito inerente la modalità di certificazione, ai fini della reazione al fuoco, di teli appoggiati su parquet lignei di impianti sportivi adibiti occasionalmente a manifestazioni di trattenimento o pubblico spettacolo.

[…] si rappresenta che i teli appoggiati su pavimentazioni sportive, destinati alla protezione delle stesse in caso di manifestazioni occasionali di trattenimento o pubblico spettacolo in impianti sportivi, debbono essere classificati ai fini della reazione al fuoco così come già previsto dalle note dell’ex Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali prott. P384/4139 del 4/4/1998 e P1059/4109 sotto 53 del 17/10/2000. In particolare, le citate note prevedono che i teli protettivi di cui trattasi debbano avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 ed essere certificati nelle reali condizioni di impiego ai fini dell’omologazione (ossia appoggiati sulla pavimentazione prevista o presente in opera).

Premesso quanto sopra, ai fini del rilascio da parte dei Laboratori della certificazione necessaria per l’emissione di atti di omologazione di reazione al fuoco ai sensi dell’art. 8 del D.M. 26/6/1984 o, nelle fattispecie previste, per l’applicazione dell’art. 10 del medesimo decreto, si ritiene che i teli protettivi, quando non provati in abbinamento con la pavimentazione su cui essi saranno appoggiati, debbano essere testati con le stesse modalità previste per i pavimenti sopraelevati (rif. risoluzione n. 20 della raccolta delle risoluzioni di reazione al fuoco). Nello specifico, pertanto, i teli andranno sottoposti alle seguenti prove sperimentali privi di supporto incombustibile:

UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1(maggio 1996), piccola fiamma su singola faccia;

UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996), pannello radiante;

UNI 9176 (gennaio 1998) metodo C, per la preparazione dei provini;

UNI 9177 (ottobre 1987), per la classificazione di reazione al fuoco.

Inoltre, dal momento che, in genere, i teli protettivi in oggetto non presentano alcuna differenziazione tra le superfici, si ritiene che trovi applicazione la chiosa della citata risoluzione n. 20 che indica nell’esecuzione della prova al pannello radiante, con esposizione nella posizione «soffitto», la corretta modalità di esecuzione del test.

Pertanto, i teli protettivi omologati in classe 1 di reazione al fuoco con l’impiego «PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA», potranno essere considerati idonei all’impiego dai Comandi Provinciali VVF.

Parimenti, saranno considerati idonei all’impiego i pacchetti, costituiti da un telo protettivo appoggiato su una ben determinata pavimentazione, omologati in classe 1 di reazione al fuoco con l’impiego «PAVIMENTAZIONE» e con posa in opera «INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE» o «AVVITATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE» o «CHIODATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE» a seconda dei casi.

Nota DCPREV prot. n. 7016 del 18-05-2012. Locali di custodia munizioni/armi delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale (TNS). Chiarimenti.

[…] il rischio associato alla presenza del locale di custodia armi e munizioni dovrà essere considerato nella documentazione da presentare a corredo della S.C.I.A. di cui al D.P.R. 151/11 per l’intero compendio «poligono TSN» quale impianto sportivo qualora la capienza superi le 100 persone ovvero la superficie lorda in pianta al chiuso superi i 200 m2 (cfr. attività 65 dell’Allegato 1 al D.P.R. 151/11).

Per tali locali – non configurabili tra le attività di cui al punto 18 dell’Allegato 1 al D.P.R. 151/11 che sono riferite ai depositi di vendita – potranno trovare applicazione, per quanto compatibili, le misure di sicurezza indicate nell’art. 16 del D.M. 18 marzo 1996 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi».

Nel ricordare che tale provvedimento costituisce la regola tecnica antincendi da applicare negli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazione e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., si evidenzia che nel caso in cui non ricorrano le condizioni di assoggettabilità dell’intero impianto dovrà essere verificata l’assoggettabilità delle singole aree a rischio specifico sopra citate.

Quanto sopra, ferma restando la valutazione dei rischi da effettuarsi in ottemperanza alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l’applicazione dei disposti di cui al T.U.L.P.S. in caso di manifestazioni configurabili come pubblico spettacolo.

Nota DCPREV prot. n. 1825 del 11-02-2010. Servizi di vigilanza presso lo stadio …

[…] si puntualizza che è la competente commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che delibera l’entità del servizio in base alle valutazioni sulle caratteristiche delle manifestazioni da svolgersi e sul livello di rischio ipotizzabile.

Ferma rimanendo la competenza appena evidenziata si fa rilevare che il D.M. 22/2/96 n° 261 stabilisce le modalità di svolgimento del servizio legandolo a «prima dell’inizio dello spettacolo». Nella fattispecie si è quindi del parere che il servizio in argomento debba avere inizio con congruo anticipo rispetto all’inizio della partita e che la decisione in merito spetti alla commissione di vigilanza e non al GOS che invece ha attinenza con l’ordine pubblico.

Circolare n. 7 MI.SA. del 06-06-2007. Art 12 D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. – Utilizzo impianti sportivi al chiuso per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo. Chiarimenti.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerosi quesiti da parte sia delle strutture periferiche del CNVVF che degli Uffici Territoriali del Governo, in merito alla corretta applicazione delle norme sugli impianti sportivi qualora gli stessi vengano utilizzati per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, con specifico riguardo alle prescrizioni inerenti l’individuazione della capacità di deflusso.

Al riguardo si rimanda alla disposizione contenuta nell’art. 9 del D.M. 6 giugno 2005 che ha modificato il secondo comma dell’art. 12 del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. Il novellato art. 12 testualmente recita «Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per L’impianto sportivo,… per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell’impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo», con ciò stabilendo che la capacita di deflusso prevista ordinariamente per gli impianto sportivi (50 persone/modulo) non può essere ritenuta sufficiente nelle parti aggiuntive riservate al pubblico, risultanti dall’ampliamento dello spazio riservato agli spettatori ovvero dall’estensione delle stesse allo spazio di attività sportiva, e che quindi, in tali casi, debba farsi riferimento alla disciplina sulla capacità di deflusso prevista per i locali di pubblico spettacolo al punto 4.2 dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996.

Pertanto, qualora per manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere occasionale tenute in impianti sportivi al chiuso, lo spazio di attività sportiva sia utilizzato per la permanenza del pubblico, la capacità di deflusso di tale zona deve essere pari a 50, 37.5 o 33 persone/modulo in relazione alla quota dello spazio di attività sportiva rispetto al piano di riferimento.

Nel caso in cui lo spazio riservato agli spettatori sia esteso rispetto alla configurazione adottata per le manifestazioni sportive, la capacità di deflusso di tale zona deve essere pari a 50, 37.5 o 33 persone/modulo in relazione alla quota dello spazio riservato agli spettatori rispetto al piano di riferimento

L’interpretazione sopra esposta è stata condivisa dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, pronunciatosi sulla questione nella riunione dello scorso 3 aprile.

Resta inteso che la capienza complessiva dello spazio riservato agli spettatori e dello spazio di attività sportiva deve essere in ogni caso verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio di ciascuna parte dell’impianto.

Lettera Circolare prot. n. P457/4139/sott. 7 del 06-04-2007. Disposizioni relative all’introduzione negli impianti sportivi di striscioni o di altri materiali assimilabili.

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Dipartimento della pubblica sicurezza ha stabilito di regolamentare l’introduzione degli striscioni, o di analoghi materiali, negli impianti sportivi che ospitano gare di campionati nazionali di calcio di serie A, B e C, della Coppa Italia, nonché le competizioni internazionali.

A tal fine, il suddetto Osservatorio, mediante un’apposita determinazione adottata nel corso della riunione dell’8 marzo 2007, di cui si allega uno stralcio, ha vietato di introdurre, in tutti gli impianti sportivi in cui si svolgono le suddette gare, striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato. L’autorizzazione è previsto che venga concessa dal Dirigente del G.O.S., ovvero, per gli stadi al di sotto della capienza stabilita dal quadro normativo vigente, dall’Ufficio di Gabinetto del Questore, acquisito il parere delle Amministrazioni interessate.

In particolare il parere di competenza del Comando provinciale dei Vigili del fuoco dovrà riguardare le caratteristiche del materiale in relazione alla dimensione degli striscioni e/o delle coreografie che si intendono adottare con la finalità di garantire la sicurezza antincendio e salvaguardare la pubblica incolumità. Conseguentemente si ritiene che possano essere accettati, anche se non classificati ai fini della reazione al fuoco, gli striscioni che vengono fissati «a monte ed a valle degli spalti» in corrispondenza delle «balaustre». Qualora invece venisse ammessa, da parte dell’organo di pubblica sicurezza, l’introduzione all’interno dello stadio di coreografie da far ondeggiare in orizzontale sugli spettatori, si ritiene che per la necessaria protezione delle persone, il materiale di dette coreografie debba essere di caratteristiche di reazione al fuoco non superiore a due.

Allegato: Determinazione dell’Osservatorio n. 14/2007 dell’8 marzo 2007

(…omissis…)

  • È fatto divieto introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato.
    Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono).
  • Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita istanza, anche mediante fax o e-mail, alla società che organizza l’incontro, indicando le proprie generalità complete.
    A tal fine occorrerà specificare:
    • le dimensioni ed il materiale utilizzato per la realizzazione;
    • il contenuto e la grafica compendiati in apposita documentazione fotografica;
    • il settore in cui verrà esposto.

Analoga disciplina dovrà essere applicata per le bandiere (Bandiera: drappo di forma rettangolare, attaccato per uno dei lati più corti ad un asta, quest’ultima se consentita dalla normativa vigente), fatte salve quelle riportanti solo i colori sociali della propria squadra e quelle degli Stati rappresentati in campo.

  • Per le coreografie, oltre a quanto sopra previsto, dovranno essere specificate le modalità ed i tempi di attuazione, significando che tale attività dovrà comunque terminare prima che inizi la gara.
  • La società, in relazione alla già cennata esigenza di curare la «qualità dello spettacolo», valutati gli spazi disponibili a monte e a valle degli spalti (balaustre), con esclusione quindi di quelli tra gli spettatori, informerà, senza ritardo, della istanza pervenuta il Dirigente del G.O.S. ovvero, per gli stadi al di sotto della capienza stabilita dal quadro normativo vigente, l’Ufficio di Gabinetto del Questore i quali, acquisito anche per le vie brevi il parere delle Amministrazioni interessate (Vigili del Fuoco e, ove presente, Capo degli Steward), provvederanno, non oltre i 5 giorni prima dello svolgimento dell’incontro, a concedere il proprio «nulla osta», a condizione che:
  1. sia/siano identificato/i il/i richiedente/i dell’esposizione del materiale o della realizzazione delle coreografie;
  2. all’interno del gruppo identificato dal materiale non siano presenti una o più persone soggette a divieto di accesso agli impianti sportivi;
  3. non sussistano motivi ostativi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica;
  4. non sussistano motivi ostativi sotto il profilo della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio.

Il nulla osta potrà essere concesso anche per l’intera stagione ed essere revocato, fatte salve le prerogative della società che ha accordato l’autorizzazione, qualora uno o più appartenenti al gruppo vengano colpiti da Daspo o si rendano responsabili di episodi di intemperanza o violazioni delle prescrizioni previste dal Regolamento d’uso.

È comunque vietato esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta.

  • La società che ospita l’incontro, a cui è demandata ogni attività di verifica inerente la specifica materia, comunicherà per iscritto le determinazioni assunte al richiedente, con l’avviso che:
  1. il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all’interno dell’impianto almeno 1 ora prima dell’apertura dei cancelli, specificando il varco di accesso;
  2. non sarà consentito l’ingresso di materiale, ancorché autorizzato, dopo l’apertura al pubblico dei cancelli;
  3. gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente nello spazio specificamente assegnato dalla società, la quale dovrà quindi verificare il rispetto delle prescrizioni con proprio personale;
  4. l’esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l’immediata rimozione e l’allontanamento dall’impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché, revocata l’autorizzazione all’esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza;
  5. al termine del deflusso il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e, ove prescritto anche attraverso il sistema di comunicazione sonora dello stadio, ripresentato integralmente presso il varco indicato.

Della presente procedura dovrà essere data massima diffusione attraverso:

  • un apposito comunicato agli organi di informazione;
  • specifiche circolari, diramate a cura delle Amministrazioni ed Enti sportivi rappresentati in Osservatorio, alle proprie diramazioni sul territorio;
  • la lettura di un apposito comunicato elaborato dalla presidenza dell’Osservatorio in tutti gli stadi, attraverso il sistema di diffusione sonora già dalla prossima giornata di campionato.

La presente determinazione dovrà essere recepita nel regolamento d’uso degli impianti, e applicata dal 30 marzo 2007…

Circolare MI.SA. n. 31 del 20-12-2005. D.M. 6 giugno 2005 «Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi» – Chiarimenti in merito all’ambito di applicazione ed ai termini di adeguamento.

Facendo seguito alla Circolare n. 18 MI.SA. datata 27 giugno 2005, nella quale sono stati riportati i primi indirizzi applicativi in ordine al D.M. 6 giugno 2005, si ritiene utile fornire, anche sulla scorta dei quesiti pervenuti dagli Uffici territoriali del C.N.VV.F. e dalle Prefetture, ulteriori precisazioni in merito all’ambito di applicazione e ai profili attuativi delle misure introdotte dal menzionato decreto.

Nel dettaglio, si ritiene che le disposizioni del D.M. 6 giugno 2005 di seguito riportate debbano applicarsi esclusivamente agli impianti sportivi ove si disputano manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori:

  • articolo 4, comma 1;
  • articolo 6 – Sistemi di separazione;
  • articolo 8 – Aree di sicurezza e varchi;
  • articolo 10, comma 2;
  • articolo 13 – Gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica;
  • articolo 14 – Gestione dell’impianto sportivo.

Sono riferiti agli impianti sportivi all’aperto con capienza superiore a 10.000 spettatori ed a quelli al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori, l’articolo 7, l’articolo 10, comma 1, e il punto 8 del novellato articolo 19 inerente il centro di gestione delle emergenze.

I complessi sportivi multifunzionali sono disciplinati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), dall’articolo 4, comma 2, e dall’articolo 12 per quanto attiene la gestione della sicurezza antincendio.

Le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano agli impianti sportivi all’aperto e/o al chiuso con capienza superiore a 2.000 spettatori.

Le misure dell’articolo 9 trovano attuazione per gli impianti sportivi all’aperto e/o al chiuso ove si svolgono manifestazioni occasionali a carattere non sportivo.

Infine, in merito alle disposizioni transitorie, si ritiene che l’unico termine indicato all’articolo 15, comma 1, per l’adeguamento (ossia l’inizio della stagione calcistica 2005/2006) debba riferirsi a tutti gli impianti sportivi preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 6 giugno 2005, indipendentemente dalla capienza e dalla tipologia di manifestazione sportiva. Resta fermo, naturalmente, quanto previsto al successivo comma 2 del menzionato articolo 15, in relazione alla possibilità per i Prefetti di autorizzare eventuali proroghe al suddetto termine.

Nota prot. n. P770/4139 sott. 5 del 05-10-2005. Copertura pista di pattinaggio … Quesito.

[…] si ritiene ammissibile, attraverso il procedimento di deroga, l’utilizzo di teli di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 in impianti sportivi ubicati all’aperto alle medesime condizioni e limitazioni previste dall’art. 13(*) del D.M. 18 marzo 1996, ove applicabili. Quanto sopra fermo restando la possibilità da parte di codesti Uffici di individuare eventuali ulteriori misure in relazione alle condizioni di rischio riscontrate.

(*) Articolo 13 del D.M. 18 marzo 1996 – Coperture pressostatiche

Nota prot. n. P1013/4139 sott. 7 del 04-08-2005. Stadio comunale. Campo di calcio in erba sintetica. Quesito.

[…] si conferma il parere espresso da codesta Direzione Regionale VV.F.(*)

(*) Il quesito riguarda la compatibilità, ai fini della prevenzione incendi, del manto erboso sintetico all’interno di uno stadio calcistico. In tal caso si chiarisce che l’articolo 15 del D.P.R. 13 marzo 1996 prescrive il requisito di reazione al fuoco per la pavimentazione degli impianti sportivi solo per impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettatori siano estese alle zone di attività sportiva.

Circolare MI.SA. n. 18 del 27-06-2005. D.M. in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996. Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.

In ottemperanza al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2003, n. 88, con decreto del Ministero dell’Interno, in corso pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto 18 marzo 1996 recante le norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi. Le innovazioni introdotto consentiranno di realizzare impianti sportivi polifunzionali ed adottare separazioni tra la zona spettatori e la zona attività sportiva negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori ove si disputano competizioni relative ai gioco dei calcio maggiormente rispondenti alle normativa internazionali, consentendo nel contempo la possibilità di fronteggiare eventuali criticità contingenti sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il decreto introduce, inoltre, modifiche per la realizzazione dei settori prevedendo, in particolare, la realizzazione di uno spazio dedicato ai sostenitori della quadra ospite e disciplinando le modalità di prefiltraggio e filtraggio degli spettatori nella fase di accesso all’impianto, affidando alle società utilizzatrici il compito del controllo, accoglienza ed indirizzamento degli spettatori all’interno delle zone a loro dedicate.

Infine, le modalità di gestione della sicurezza vengono rivisitate articolandole in gestione della sicurezza antincendio, gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica e gestione dell’impianto sportivo di pertinenza delle società utilizzatrici dell’impianto stesso.

Il decreto, assieme agli altri due provvedimenti inerenti la disciplina della videosorveglianza negli stadi e le modalità di emissione dei tagliandi di accesso costituisce un pacchetto di disposizioni fortemente innovative finalizzate a rendere economicamente vantaggiosa la gestione di un impianto sportivo di grandi dimensioni e ad aumentare l’efficacia degli strumenti di prevenzione e contrasto della violenza negli stadi.

Entrando nel merito delle disposizioni relative alla prevenzione e sicurezza antincendio, di specifica competenza dei Comandi provinciali dei vigili del Fuoco, il nuovo provvedimene apporta le seguenti fondamentali innovazioni al decreto 18 marzo l996.

Alle definizioni, previste dall’art. 2 del D.M. 18.3.1996 viene aggiunta quella di «complesso sportivo multifunzionale» correlata alla possibilità di autorizzare, nell’ambito degli impianti o complessi sportivi, la realizzazione di spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all’attività sportiva e viene variata quella di «area di servizio esterna» per prevedere la possibilità di utilizzare, temporaneamente, aree pubbliche o aperte al pubblico. A questa ultima definizione sono collegate le altre due: «area di massima sicurezza» e «area riservata», contenute nell’articolo 8-bís, destinate a ricevere unicamente i titolari di regolare titolo di accesso all’impianto. Tali aree che hanno appunto la funzione di prefiltraggio e filtraggio degli spettatori nella fase di accesso all’impianto non devono, comunque, interferire con la funzionalità ed il dimensionamento delle vie di esodo.

L’art. 3 stabilisce che fra la documentazione da accludere alla domanda di autorizzazione alla costruzione dell’impianto da presentare al Comune è necessario allegare la documentazione tecnica progettuale di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 37/98 così come specificata dall’allegato I lettera B del D.M. 4 maggio 1998.

Con l’art. 4 si consente di inserire sia nell’ambito dei complessi sportivi al chiuso che di quelli all’aperto altre attività non strettamente connesse con l’attività sportiva quali: alberghi, scuole, ospedali, uffici, attività commerciali, ecc. a condizione che vengano adottate specifiche misure di prevenzione incendi.

Con l’art. 5 vengono precisate le caratteristiche che devono possedere i varchi ubicati sulla delimitazione esterna dell’impianto per il deflusso in sicurezza del pubblico, tenuto conto della differenza tra le capacità di deflusso delle uscite sulla stessa delimitazione esterna e quella dall’impianto.

L’art. 6 stabilisce come deve essere realizzata la separazione fra la zona spettatori e la zona attività sportiva per contemperare le esigenze di funzionalità degli, impianti, volute dalla normativa sportiva internazionale, con quelle di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Le varie modalità di separazione fanno comunque salvo il principio, stabilito dal decreto del 1996, che per ogni settore devono essere presenti almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m che in caso di emergenza consentano di far defluire il pubblico verso la zona attività sportiva.

Anche nella realizzazione del settore dedicato ai sostenitori della squadra ospite, stabilita dal nuovo articolo 7, viene prevista la realizzazione, come per gli altri settori, dì almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti.

Con l’art. 9 viene integrato l’art. 12 del D.M. 18 marzo 1996 stabilendo che gli impiantì al chiuso, in caso di utilizzo occasionale per manifestazioni non sportive, vengono assimilati, ai fini della individuazione della capacità di deflusso, ai locali di pubblico spettacolo.

Infine l’art. 11 aggiorna ed integra le disposizioni gestionali facendo esplicito riferimento ai criteri stabiliti dal D.M. 10 marzo 1998 per l’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio, separa gli adempimenti gestionali relativi al mantenimento delle condizioni di sicurezza da quelli inerenti la gestione dell’emergenza, introduce l’obbligo di realizzare nell’ambito dell’impianto sportivo un apposito locale destinato a centro di gestione delle emergenze, prevede specifici adempimenti finalizzati alla gestione dell’emergenza per i complessi sportivi multifunzionali introducendo l’obbligo della gestione unificata.

Considerato che gli adempimenti degli impianti sportivi esistenti alle disposizioni contenute nel nuovo decreto potrebbero comportare una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, si rammenta che, nel caso dovesse manifestarsi tale evenienza, i titolari di detti impianti devono avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 finalizzate all’ottenimento dì un nuovo certificato di prevenzione incendi

Nota prot. n. P205-P354/4122 sott. 32 del 18-05-2004. Edificio indipendente adibito a palestra a servizio di struttura scolastica – Caratteristiche delle strutture e dei materiali.

Quesito: È pervenuto un quesito relativo alla resistenza al fuoco e alla reazione al fuoco richiesta per i fabbricanti destinati a palestre realizzati in struttura completamente indipendente e non comunicante con la struttura destinata alle altre attività scolastiche. Si chiede il parere sulla possibilità di applicare, nel caso in esame, la specifica normativa sugli impianti sportivi, meno severa su questi aspetti, emanata successivamente alla normativa sui fabbricati scolastici. Al riguardo si ritiene che possa, nel caso in esame, applicarsi la normativa sugli impianti sportivi, più recente e specifica, non esistendo alcuna comunicazione o interferenza in termini di sicurezza antincendi con la restante parte dell’edificio scolastico.

Risposta: In relazione a quanto rappresentato in ordine alla problematica di cui all’oggetto, si comunica che lo scrivente Ufficio, su precedente analogo quesito, si è espresso favorevolmente sulla possibilità di applicare, per le strutture indipendenti adibite ad attività sportiva ancorché a servizio di istituti scolastici, le norme di sicurezza di cui al D.M. 18 marzo 1996.

Nota prot. n. P104/4139 sott. 4 del 03-03-2003. Piscina aperta al pubblico senza spettatori.

[…] si concorda con il parere espresso da codesti Uffici (*) nelle note riportate a margine.

(*) Il quesito è relativo all’assoggettabilità al controllo di prevenzione incendi (come attività n. 83 del D.M. 16/02/82) ed al controllo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, di un impianto natatorio aperto al pubblico senza spazi o posti destinati a spettatori.

La Circolare del M.I. n. 559/C del 12-01-1995 ai commi 5, 6 ed 8 stabilisce che le piscine aperte al pubblico dietro pagamento di un biglietto, sono soggette al controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

La natura pubblica dell’impianto sportivo lo rende soggetto ai controlli da parte della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; inoltre i complessi natatori aperti al pubblico e soggetti alla C.P.V.L.P.S., qualora la capienza, intesa come affollamento complessivo, superi le 100 unità, rientrano al punto 83 dell’allegato al D.M. 16/02/82.

Per quanto riguarda la normativa di riferimento, il D.M. 18 marzo 1996 è applicabile solamente se il numero di spettatori è superiore a 100 persone; pertanto, nel caso di piscine aperte al pubblico senza spettatori risulta applicabile solo l’articolo 20 del D.M. suddetto.

Nota prot. n. P33/4139 Sott. 5 del 17-01-2003. D.M. 18.3.96 «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi» – indipendenza sistema vie di uscita spettatori e zona attività sportiva.

In relazione a quanto rappresentato con le note indicate a margine si conferma la necessità d’indipendenza per il sistema di vie di uscita della zona spettatori e della zona attività sportiva così come prescritto dall’art. 8 del D.M. 19.3.96.

(*) Il quesito riguarda un impianto sportivo al chiuso destinato alla pratica della scherma; in esso viene prevista la realizzazione di una via di uscita al servizio della zona di attività sportiva che, dopo un primo tratto di percorso indipendente, si congiunge su un pianerottolo di una scala esterna con una via di uscita a servizio della zona spettatori. L’unione dei due flussi attraverso la scala suddetta raggiunge poi l’area di servizio annessa di cui all’articolo 5 del D.M. 18.3.96. Pur se l’attività sportiva praticata nell’impianto in parola sembrerebbe escludere tali problematiche tese ad evitare la commistione spettatori – praticanti per ragioni di ordine pubblico, deve essere ugualmente rispettata l’indipendenza dei due sistemi di vie di uscita.

Nota prot. n. P1704/4139 sott. 5 del 24-12-2002. Varchi sulla delimitazione dell’area di servizio annessa all’impianto.

In relazione a quanto rappresentato da codesto Comando con la nota cui si risponde, si conferma la piena validità del D.M. 18 marzo 1996.

In particolare si fa presente che il decreto non fissa una distanza minima alla quale posizionare la recinzione dal filo esterno del fabbricato destinato ad impianto sportivo ma fornisce unicamente indicazioni sulla superficie dell’area di servizio annessa all’impianto che deve garantire una densità di affollamento di almeno 2 persone a m2.

Sulla base di tali premesse si concorda con le considerazioni di codesto Comando nel ritenere che la necessità di prevedere varchi di larghezza pari a quella della corrispondente uscita dall’impianto abbia rilevanza, ai fini dell’esodo, unicamente nei casi in cui la recinzione sia posta a ridosso dell’impianto stesso con la finalità precipua di non rallentare il moto degli spettatori in uscita dall’impianto.

Infatti, se l’area annessa all’impianto è in grado di contenere il massimo affollamento ipotizzabile senza pregiudizio dell’esodo in condizioni di emergenza, tale area può essere considerata a tutti gli effetti un luogo sicuro.

Conseguentemente si ritiene che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nell’ambito del proprio potere decisionale, per contemperare le problematiche complessive della sicurezza, ivi comprese quelle di ordine pubblico, possa valutare il numero dei varchi necessari facendo riferimento alla capacità di deflusso di 250 specifica per gli impianti all’aperto, nel caso in cui sia garantita una adeguata distanza tra l’uscita dall’impianto e la recinzione ed una area a servizio annessa di superficie idonea a contenere le persone presenti nell’impianto in relazione alla densità di affollamento di almeno 2 persone a m2.

Nota prot. n. P1421/4139 sott. 5 del 21-12-2001. Lunghezza delle vie di uscita.

Si riscontra la nota di codesto Comando precisando che, sulla base di quanto prescritto all’art. 8 del D.M. 18 marzo 1996 e delle definizioni impartite all’art. 2 dello stesso decreto, la lunghezza delle vie di uscita degli impianti sportivi al chiuso, deve essere computata a partire dall’uscita dello spazio riservato agli spettatori.

Ne consegue che le percorrenze interne allo spazio riservato agli spettatori, tra le quali sono ricompresi i cosiddetti «corselli» o percorsi di smistamento, comunque ubicati rispetto alle gradinate, non devono essere prese in considerazione ai fini di verificare la lunghezza massima ammissibile del percorso di esodo.

Nota prot. n. P674/4146 sott. 2/C del 3-07-2001. Attività di cui ai punti 83 … Allegato D.M. 16/2/82.

[…] In merito al punto c) si allega la nota n. P15/4139 sott. 6/II R (15) del 2 maggio 2001 con la quale questo Ufficio ha riscontrato un quesito simile posto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio.

(*) Il quesito è formulato da un comune che risulta proprietario di un impianto sportivo (circa 4000 posti a sedere) dato in gestione e custodia ad una cooperativa con regolare contratto. Si chiede se la squadra antincendi possa essere costituita da soci lavoratori di questa cooperativa, se il responsabile della sicurezza previsto dal D.M. 18 marzo 1996 all’articolo 19 possa essere un socio dipendente della cooperativa, in quale modo il titolare dell’attività (il comune) deve formalizzare l’incarico al personale della cooperativa che non risulta direttamente dipendente.

Nota prot. n. P622-638/4109 sott. 44/C.6 del 25-05-2001. Requisiti di reazione al fuoco dei tendoni utilizzati a copertura di impianti sportivi all’aperto

[…] si ritiene ammissibile l’utilizzo di tendoni, a copertura di impianti sportivi all’aperto, realizzati con materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, in analogia a quanto previsto al punto 2.3.4 del D.M. 19 agosto 1996 per i circhi, teatri tenda e strutture similari.

Nota prot. n. P15/4139 Sott. 6/II R (15) del 02-05-2001. Sicurezza degli impianti sportivi

Codesta Federazione, con la nota a margine indicata, ha fatto richiesta di chiarimenti sul decreto del Ministro dell’Interno del 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza sugli impianti sportivi ed in particolare sul disposto dell’art. 19 relativo alla gestione della sicurezza. L’elemento di maggior interesse dell’art. 19 è rappresentato dall’individuazione nel titolare dell’impianto o complesso sportivo, del responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza che con locuzione ormai di uso corrente viene definito «gestore della sicurezza».

Detta figura deve costantemente verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza e pertanto costituisce presupposto per tale esercizio la disponibilità nel tempo dell’impianto sportivo, come peraltro precisa la norma attraverso il termine «mantenimento»: per tale ragione il titolare, o persona appositamente incaricata od un suo sostituto, deve essere presente durante l’esercizio dell’attività. Pertanto per titolare dell’impianto deve intendersi il proprietario, salvo che la gestione sia affidata ad altro soggetto in base ad un titolo giuridico di concessione d’uso.

In particolare il titolare dell’impianto deve:

  • assolvere agli adempimenti di sicurezza ed igiene sul lavoro se ha lavoratori subordinati o equiparati;
  • risarcire i danni causati a terzi frequentanti l’impianto da condizioni di pericolo degli ambienti dell’impianto ai sensi degli articoli 2043 e 2050 del Codice Civile;
  • dare attuazione agli obblighi connessi con la sicurezza degli impianti tecnici di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
  • predisporre un piano di sicurezza dell’impianto con capacità superiore a 100 persone ai sensi del citato art. 19 del D.M. 18 marzo 1996.

Il concessionario d’uso è viceversa colui che organizza l’attività sportiva sulla base di un titolo giuridico conferitogli dal titolare dell’impianto medesimo ed in tale veste:

  • assolve ad eventuali funzioni gestionali delegati dal titolare;
  • provvede agli adempimenti di sicurezza ed igiene del lavoro se ha lavoratori subordinati;
  • ha la responsabilità connessa con lo svolgimento dell’attività sportiva durante il periodo di concessione d’uso;
  • adegua il proprio piano di sicurezza tenendo presente quello elaborato dal titolare.

I suddetti chiarimenti sono stati riportati in apposita pubblicazione edita dal C.O.N.I. nel 1998 con il patrocinio dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro.

Nota prot. n. P1059/4109 sott. 53 del 17-10-2000. Reazione al fuoco dei materiali protettivi di rivestimento delle pavimentazioni di impianti sportivi utilizzati per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici ritenendo che il tappeto di protezione dell’area di gioco debba essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 ed omologato tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco, così come previsto al punto 2.3.2 lettera g), del D.M. 19 agosto 1996 e al punto 15, lettera c), del D.M. 18 marzo 1996.

Nota prot. n. P292/4139 sott. 5 del 04-10-2000. Generatori di aria calda alimentati a gas combustibile a servizio di impianti sportivi al chiuso di capienza non superiore a 100 spettatori a privi di spettatori.

In riscontro al quesito formulato dal Comando Provinciale, si concorda con il parere espresso da codesti Uffici. (*)

(*) Gli impianti compresi all’attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982 devono essere separati dall’impianto sportivo con strutture REI 60; eventuali comunicazioni devono avvenire attraverso filtri a prova di fumo. Il quesito è relativo alla corretta interpretazione dell’articolo 20 del D.M. 18 marzo 1996, in particolare per ciò che riguarda l’installazione, all’interno di un impianto sportivo con capienza non superiore a 100 spettatori, di generatori di aria calda a scambio diretto di potenza termica complessiva superiore a 116 kW (attività n. 91 del D.M. 16 febbraio 1982).

Nota prot. n. P975/4109 Sott. 44/C.4 del 21-09-2000. Palestre per l’esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili – Assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi.

[…] questo Ufficio concorda con il parere e le considerazioni espressi al riguardo da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra, trovandoli in sintonia con quanto recentemente precisato dallo scrivente a seguito di analogo quesito posto da altro Comando. In tale nota, questo Ufficio ha infatti precisato che le palestre per l’esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili – indipendentemente della loro assoggettabilità o meno al parere della Commissione Provinciale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo – costituiscono locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 83 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone.

Nota: Le palestre sportive (fitness, body bulding, aerobica, ecc.) e le scuole di danza, pur se non sono considerabili locali di pubblico spettacolo e quindi non sono soggette ai controlli delle Commissioni di Vigilanza, (non possono essere ricondotte nell’ambito applicativo degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.), costituiscono tuttavia locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone.

Nota prot. n. P790/4109 sott. 44 del 04-08-2000. D.M. 18/3/96 art. 20 – uso di locali con copertura a tenda per impianti sportivi privi di spettatori.

[…] si ritiene ammissibile l’utilizzo di locali con copertura a tenda per gli impianti indicati in oggetto a condizione che i tendoni siano realizzati con materiali aventi classe di reazione al fuoco non superiore a 2 e che siano osservate le disposizioni di cui all’art. 20 del D.M. 18 marzo 1996.

Nota prot. n. P387/4109 sott. 37 del 18-05-2000. Attività ricomprese al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982.

Le palestre per l’esercizio di attività sportiva, di trattamenti a fini estetici e simili, come peraltro chiarito dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza con la nota del 13 novembre 1990, costituiscono locali di trattenimento in genere e pertanto sono ricomprese al punto 83 del D.M. 16.2.1982 qualora la loro capienza superi le 100 persone.

Nota prot. n. P908/4109 sott. 44/c del 11-08-1999. Locali adibiti a «bowling».

Codesta Società ha chiesto di conoscere quale normativa di sicurezza sia applicabile ai locali di cui all’oggetto e se gli stessi si configurano come attività n. 83 del D.M. 16 febbraio 1982, qualora il numero di persone presenti superi le 100.

I «bowling» sono soggetti alle disposizioni del D.M. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi – S.O.G.U. n. 85 dell’11 aprile 1996), in quanto in essi si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell’allegato al decreto medesimo.

Gli articoli 4 e 20 del decreto citato, consentono che i locali di che trattasi possano essere ubicati nel volume di edifici ove si svolgono attività commerciali (attività 87 del D.M. 16 febbraio 1982), sotto l’osservanza di specifiche disposizioni sulla resistenza al fuoco delle separazioni e sulle eventuali comunicazioni.

Da ultimo si precisa che i «bowling» con numero di presenze superiore a 100, rientrano nell’attività 83 del D.M. 16 febbraio 1982, e come tali sono soggetti all’obbligo di acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi dal locale Comando Provinciale Vigili del Fuoco secondo le procedure di cui al D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

Circolare n. 559/C 12093.13500.C del 01-06-1999. Palestre sportive. Scuole di danza moderna e piscine realizzate e/o gestite da privati

Questo Ministero ha in passato più volte espresso l’avviso che le strutture in oggetto dovessero essere considerate come luoghi di trattenimento pubblico ai sensi degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. e, conseguentemente, si era ritenuto che i suddetti locali dovessero essere sottoposti a licenza comunale ed al preventivo parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Recentemente questo orientamento ha suscitato perplessità applicative in alcuni uffici periferici, considerato che numerose sentenze della Magistratura, sia di legittimità che di merito, hanno sancito che debbono essere assoggettati a licenza comunale art. 68) ed al preventivo parere di agibilità da parte della CPVLPS (art. 80) soltanto quei locali che possono essere qualificati come luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Tale circostanza ha indotto questo Ministero a rivedere l’intera problematica, anche alla luce della surrichiamata giurisprudenza formatasi negli ultimi tempi.

È stato altresì osservato che l’espressione altri simili spettacoli o trattenimenti contenuta nell’art. 68 T.U.L.P.S., al fine di evitare un’applicazione della stessa oltre modo estensiva, deve essere letta in correlazione con le ipotesi citate a titolo esemplificativo nel testo dello stesso articolo quali accademie, feste da ballo e simili.

Infatti appare, in tale contesto, prevalente ed imprescindibile il riferimento, oltre al fattore divertimento o passatempo, anche e soprattutto quello dell’affluenza indistinta di pubblico.

Possono dunque qualificarsi spettacoli e trattenimenti pubblici quelli indetti nell’esercizio di attività imprenditoriale, offerte al pubblico in modo organizzato (e non casuale) e dotati di una certa attrattiva, per i quali la pubblica autorità interviene in via preventiva non solo per le finalità di sicurezza pubblica di cui all’art. 68 T.U.L.P.S., ma anche per quelle più ampie di incolumità pubbliche, ordine, buon costume riscontrabili in luoghi affollati, ex art. 80 T.U.L.P.S.

A tale proposito, va’ menzionata una interpretazione della corte di cassazione, in relazione all’art. 666 cod. pen., secondo cui la locuzione sala da ballo non si identifica con quella di scuola di danza: la prima, infatti, indica il locale dove si svolgono riunioni per scopo di divertimento alle quali partecipano persone del pubblico; la seconda, invece, indica il luogo dove i partecipanti apprendono l’arte della danza.

Nel secondo caso, pertanto, è stato ritenuto che non vada richiesta la licenza dell’autorità di P.S. richiamata dall’art. 666 cod. pen. (cass. Pen. Sez. I N. 3171 del 25 febbraio 1989).

Ciò posto, sembra di poter confermare che le palestre sportive ed i locali dove si apprende l’arte della danza non possono essere ricondotte nell’ambito applicativo degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., che fanno riferimento all’esercizio di pubblici spettacoli trattenimenti ed elencano le singole manifestazioni o comportamenti professionali oggetto di disciplina.

Pertanto, deve concludersi che, in ossequi al principio di tipicità delle autorizzazioni di polizia, nella fattispecie di cui si discute non è consentito all’autorità di pubblica sicurezza applicare una normativa impositiva di un titolo autorizzatorio in via analogica.

Seconda Parte

Ugualmente si ritiene, confermando le considerazioni formulate con la circolare n. 559/C. 19479.12010 (9) del 28/11/1994, che le piscine annesse a complessi ricettivi non debbano essere sottoposte al preventivo collaudo della C.P.V.L.P.S., ma solo alle disposizioni contenute nell’atto di intesa tra stato e regioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 39 del 17/2/1992. Tale disciplina contiene prescrizioni relative al regime gestionale delle piscine natatorie sotto il profilo dell’igiene, della sanità e della sicurezza.

Sono sottratte all’osservanza della normativa sopra specificata solo le piscine ad uso privato e cioè quelle facenti parte di unità abitative mono o bifamiliari la cui utilizzazione è limitata ai componenti il nucleo familiare e ad eventuali loro ospiti (art. 2 comma 5 del citato atto d’intesa).

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, le strutture indicate in oggetto vanno sottoposte esclusivamente alle normative urbanistica, igienico sanitaria, fiscale che vedono interessate altre amministrazioni.

Per completezza occorre rammentare che, nell’ipotesi in cui negli impianti sopra specificati si svolgano manifestazioni aventi carattere di pubblico spettacolo e trattenimento, organizzati per fini di lucro, si renderà necessario per i gestori munirsi di licenza ex art. 68 T.U.L.P.S. previo parere della CPVLPS.

Infatti, secondo giurisprudenza costante, è configurabile il reato di cui all’art. 666 cod. pen. nei confronti del gestore che allestisca nella propria struttura spettacoli, agendo nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, senza munirsi della licenza dell’autorità di P.S.

Su quanto esposto, si pregano i sigg.ri prefetti di voler dare comunicazioni ai comuni interessati, nonché alle locali camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Nota prot. n. P847/4139 sott. 5 del 19-05-1998. Capienza massima del parterre di impianti sportivi utilizzanti posti a sedere non fissati al suolo.

[…] si precisa che l’ultimo capoverso della circolare n. 9 del 18 giugno 1997, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito all’utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, chiarisce che la capienza di pubblico nell’area di attività sportiva deve essere determinata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso (50 per impianti al chiuso).

Non si ritiene pertanto applicabile al caso in oggetto la limitazione di 500 posti a sedere prevista al punto 3.2 del D.M. 19 agosto 1996 per i locali di pubblico spettacolo.

Nota prot. n. P10/4139 sott. 5 del 13-03-1997. Impianti sportivi con capienza inferiore a 100 spettatori.

Con l’emanazione del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996, si è inteso aggiornare la previgente normativa di sicurezza degli impianti sportivi, apportandovi le necessarie modifiche ed integrazioni, specificatamente in ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni sportive. Con il citato decreto non sono state ovviamente in alcun modo variate le competenze e le attribuzioni delle Commissioni di Vigilanza di cui all’art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S. Pertanto, salvo diverso avviso da parte dei competenti Uffici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, si ritiene che, anche per gli impianti sportivi aventi capienza inferiore a 100 spettatori, chi di dovere è tenuto ad acquisire il parere delle Commissioni Provinciali di Vigilanza secondo le previsioni dell’art. 80 del T.U.L.P.S.

Lettera Circolare n. 559/C del 12-01-1995. Piscine annesse a complessi ricettivi – Assoggettabilità al collaudo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ex art. 80 T.U.L.P.S.

Com’è noto, questo Ministero ha in passato più volte espresso l’avviso che le piscine natatorie annesse ai complessi ricettivi, il cui accesso era riservato ai soli ospiti, dovevano considerarsi come luoghi di trattenimento pubblico ai sensi dell’art. 17 della circolare n. 16 del 15.2.1951.

Conseguentemente si era ritenuto che le suddette piscine dovevano essere costruite e condotte secondo le prescrizioni contenute nella citata circolare ministeriale e nell’art. 20 del D.M. 25.8.1989 e dovevano essere preventivamente sottoposte al collaudo di agibilità da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Recentemente questo orientamento ha suscitato perplessità applicative in alcuni Uffici Periferici ed è stato messo in discussione da alcune decisioni adottate dalle Magistrature Amministrative.

Tale circostanza ha indotto questo Dicastero ad avviare un’attenta riflessione, in vista di un possibile riesame degli indirizzi in questione.

Non vi è dubbio, infatti, che le piscine natatorie devono essere assoggettate al controllo preventivo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, ed alla relativa disciplina configurata dalla ricordata circolare n. 16 del 15.2.1951 e dell’art. 20 del D.M. 25.8.1989, soltanto quando esse possano essere qualificate come luogo pubblico o aperto al pubblico.

Devono considerarsi tali gli impianti ai quali può accedere una pluralità indistinta di persone previo pagamento o meno del prezzo di un biglietto; al contrario, le strutture che possono essere utilizzate soltanto da coloro che siano muniti di un titolo particolare abilitante all’ingresso, rientrano invece nella categoria dei luoghi privati e, pertanto, non ricadono sotto il dettato della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

Ciò posto, sembra di poter ritenere che le strutture ricettive, che consentano ai soli ospiti l’uso delle piscine natatorie, mettono in essere un sistema di selezione dell’utenza tale da far considerare i detti impianti come veri e propri luoghi privati. Da ciò discende che le piscine in parola non debbano essere soggette al preventivo collaudo delle Commissioni Provinciali di Vigilanza e che ad esse non si applichino le prescrizioni della circolare n. 16 del 15.2.1951 e dell’art. 20 del D.M. 25.8.1989.

Queste disposizioni infatti individuano i parametri di sicurezza ed igiene degli impianti destinati esclusivamente ad ospitare competizioni agonistiche ovvero ad accogliere una pluralità indiscriminata di praticanti attività sportive.

Resta fermo, tuttavia, che dovranno comunque ritenersi pubbliche le piscine annesse a complessi ricettivi alle quali possa accedere un pubblico indistinto. In tali casi dovrà obbligatoriamente essere richiesta la verifica delle condizioni di agibilità da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, come previsto dall’art. 80 T.U.L.P.S., la quale accerterà la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla circolare n. 16 del 15.2.1951 e dall’art. 20 del D.M. 25.8.1989.

Nella circostanza sembra opportuno rammentare che il regime di controllo gestionale delle piscine natatorie è ormai disciplinato, per gli aspetti di igiene, sanità ed alcuni profili di pubblica sicurezza da uno specifico Atto di Intesa Stato – Regioni, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 39 del 17.12.1992.

All’osservanza delle disposizioni contenute in questo Atto sono tenuti, sotto il controllo dell’Autorità Sanitaria, tutti i proprietari di piscine natatorie, ivi comprese quelle «al servizio di comunità quali alberghi, camping, circoli sportivi, villaggi turistici…» per le quali l’art. 10 del citato provvedimento contempla soltanto deroghe di marginale rilievo.

Delle indicazioni sopra formulate, attesa la loro rilevanza ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative trasferite agli Enti Locali dall’art. 19 del D.P.R. 616/1977, si pregano i Sigg. Prefetti di voler dare comunicazione ai Comuni delle rispettive Province, nonché alle locali Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura affinché ne rendano edotte le categorie imprenditoriali e professionali interessate.

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[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.