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Quesiti locali esposizione e venditaQuesiti locali esposizione e vendita

Quesiti Attività Commerciali ( pdf).
Quesiti di prevenzione incendi relativi a locali di esposizione o vendita, fiere, quartieri fieristici, manifestazioni temporanee, ecc. [1]

La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti prevenzione incendi.

Sul testo Attività commerciali è raccolta la normativa di prevenzione incendi sulle attività commerciali, tra cui il DM 27 luglio 2010, coordinata con chiarimenti e commenti. Inoltre, per le attività commerciali si può applicare, in alternativa, il codice di prevenzione incendi di cui al DM 3 agosto 2015 e smi, facendo riferimento alla specifica regola tecnica verticale. Infine, con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le “attività commerciali” sono state ricomprese al punto 69 dell’allegato I al decreto.

 

Nota DCPREV prot. n. 14091 del 23-10-2020

D.M. 27 luglio 2010 – Richiesta chiarimenti in riferimento ai punti 5.3.2 e 7.3.

[…] nel confermare il campo di applicazione dello stesso ad attività aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici nel ritenere che le misure previste vadano individuate dal combinato disposto delle indicazioni riportate nei due punti in argomento, fermo restando quanto previsto dal DM 20/12/2012 che la necessità di realizzare una rete di idranti può essere stabilita nell’ambito della valutazione del rischio di cui alla normativa vigente.

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Il quesito riguarda un locale di esposizione e vendita di materiale termoidraulico avente superficie di vendita di circa 90 m2 con carico d’incendio dichiarato inferiore a 100 MJ/m2, dotata di locali di deposito aventi superficie superiore a 200 m2 e punta a chiarire se nel caso rappresentato i locali di deposito debbano essere protetti da rete idrica antincendi.
Il dubbio interpretativo è ingenerato dalla previsione della norma secondo cui (p.to 5.3.2) “I depositi aventi superficie superiore a 200 mq devono essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti realizzato in conformità a quanto previsto al successivo punto 7.3”. Il punto 7.3 prevede che “Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con riferimento alla UNI 10779, è così stabilito: superficie di vendita fino a 2.500 m2 = livello 1; superficie di vendita tra 2.500 e 15.000 m2 = livello 2; superficie di vendita superiore a 15.000 m2 = livello 3.
È ammesso che le attività commerciali con superficie di vendita fino a 600 m2 e carico di incendio non superiore a 100 MJ/m2 siano prive di impianti naspi/idranti.”
Secondo il parere del Comando, condiviso dalla Direzione, l’installazione della rete idrica antincendio in questo caso può non essere necessaria, tenuto conto della speciale esclusione prevista dal punto 7.3, comma 3 [NdR].

 

Nota DCPREV prot. n. 7293 del 10-06-2016

Autosalone: richieste chiarimenti.

[…] concordando con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale.

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Il quesito sui locali di esposizione e vendita è volto a chiarire quale sia la normativa di prevenzione incendi applicabile agli autosaloni in funzione della superficie e/o numero di posti auto. Conformemente al parere ministeriale espresso con nota prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25-03-1997, si ritiene che gli autosaloni di superficie lorda superiore a 400 m2 siano disciplinati dalle specifiche disposizioni del DM 1 febbraio 1986 (capienza oltre 30 autoveicoli) ovvero dai principi generali di prevenzione incendi (capienza fino a 30 autoveicoli).
Fermo restando l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli autosaloni di superficie lorda superiore a 400 m2 (punto 69 DPR n. 151/2011), si ritiene che le disposizioni di prevenzione incendi applicabili non siano quelle contenute nel DM 27 luglio 2010.
Ciò in quanto le disposizioni del DM 1/2/1986, ad oggi vigenti, sono specificamente riferite agli autosaloni con capienza superiore a 30 autoveicoli.
Escludendo l’applicazione del DM 27 luglio 2010 ad autosaloni di dimensione maggiore si ritiene a maggior ragione che tale decreto non disciplini la realizzazione di autosaloni con capienza fino a 30 autoveicoli (e superficie lorda superiore a 400 m2), risultando evidenti, in caso contrario, difformità alla regola tecnica che invece costituiscono il normale standard realizzativo (es. comunicazione tra autosalone ed officina meccanica annessa, non consentita ai sensi del punti 2.1 lettera b) del DM 27 luglio 2010) [NdR].

 

Nota DCPREV prot. n. 9131 del 28-07-2015

Quesito su assoggettabilità delle attività temporanee alla disciplina del DPR 151/2011.

[…] si concorda con il parere formulato da codesta Direzione Regionale.

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In linea con i precedenti chiarimenti forniti con note prot. n. P630/4109 sott. 53 del 05-11-2007 e n. P468/4101 sott. 106/33 del 28-04-1999, anche le attività accessorie alle attività di cui ai punti 65 e 69 dell’allegato I al DPR 151/2011 quali depositi di GPL in bombole o serbatoi, impianti di produzione di calore, cucine, gruppi elettrogeni, ecc. il cui utilizzo è anch’esso temporaneo e legato alla manifestazione, sono escluse dagli adempimenti di cui al DPR n. 151/2011 [NdR].

 

Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19-05-2015

Definizione di manifestazione temporanea.

[…] Con l’esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all’allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l’abrogazione dell’art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall’art. 9 del D.P.R. 37/98. In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.

Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente l’impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.

In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l’inserimento delle stesse nell’ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.

 

Nota DCPREV prot. n. 10472 del 22-07-2013

Fondazione … sita in ….

[…] si rappresenta che i locali adibiti ad esposizione con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi risultano soggetti alle procedure ed agli adempimenti di prevenzione incendi quali attività elencate al punto 69 dell’Allegato 1 al D.P.R.151/11 e che, come desumibile allo stesso punto dell’Allegato II del suddetto decreto, tali attività sono equiparate a quelle di cui al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982. Pur trattandosi di attività espositive non inserite in edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04, il D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 recante «Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre» potrà in ogni caso costituire un utile riferimento normativo, unitamente ai criteri tecnici richiamati nel comma 3 dell’art. 15 del D.Lgs.139/06.

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In tal caso trattasi di un’attività di esposizione di oggetti d’arte in edifici aperti al pubblico non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 [NdR].

 

Nota DCPREV prot. n. 17072 del 28-12-2011

DPR 151/11. Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento.

Si fa riferimento alla nota …, per chiarire che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/11. Si evidenzia, ad ogni buon fine, che qualora gli stessi siano inseriti all’interno di attività regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli stessi dovranno osservare le indicazioni al riguardo espresse.

Resta comunque inteso che sono soggette agli adempimenti del citato decreto eventuali attività a servizio degli esercizi commerciali in argomento, quali gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.

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Viene ribadito quanto già chiarito dalla circolare n. 36 dell’11 dicembre 1985, cioè che i bar e i ristoranti non sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, anche con il nuovo elenco di cui al D.P.R. n. 151/2011 [NdR].

 

Nota DCPREV prot. n. 9518 del 08-07-2011

Fabbricato ad uso acquario.

[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

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Un acquario, posto all’interno di un edificio costituito da più stanze nelle quali la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci, non rientra tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, in particolare tra quelle previste ai punti 87 o 83 del D.M. 16 febbraio 1982, né ai controlli della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non trattandosi di attività di intrattenimento o di spettacolo [NdR].

 

Nota DCPREV prot. n. 3111 del 07-03-2011

Quesito – Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di serre florovivaistiche.

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale …. Restano validi, ai fini della prevenzione incendi, i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.

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Il quesito è relativo all’assoggettabilità di una serra florovivaistica con la presenza di clientela.
Essendo il locale adibito ad esposizione e vendita lo stesso rientra fra le attività 87 di cui all’allegato al DM 16/02/82.
L’attività non è invece compresa nel campo di applicazione del DM 27/07/2010 essendo, l’area preminente, adibita a coltivazione di piante, per cui le misure di prevenzione incendi da adottare devono essere determinate come per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio.
In tal caso l’impianto di riscaldamento a servizio della serra dovrebbe essere compartimentato, non essendo più applicabile il DM 12/04/96 nella parte degli impianti di riscaldamento a servizio delle serre.
Il parere si intende limitato alle serre florovivaistiche intese come le strutture appositamente create per la coltivazione di fiori e di piante a fini commerciali con le stesse caratteristiche del proprio habitat naturale ed esclusivamente adibite a tale scopo. Restano escluse da tale parere dunque i centri espositivi per la vendita di piante ed articoli diversi [NdR].

 

Nota DCPREV prot. n. 2643 del 25-02-2011

Installazione di giochi gonfiabili per bambini e pista di pattinaggio all’interno della parte comune di un centro commerciale. Quesito.

[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

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Il quesito è relativo all’installazione di un parco giochi gonfiabili ed un pista di pattinaggio all’interno della parte a comune di un centro commerciale già in possesso di Certificato di prevenzione incendi ed è volto a chiarire se:

  • le attrazioni in argomento possano essere installate in modo permanente anziché temporaneo, tenuto conto che le stesse non pregiudicano il sistema di vie di esodo in essere;
  • il massimo affollamento da prevedersi per le aree oggetto delle nuove installazioni possa essere mantenuto pari a 1,2 pers/mq come previsto dal punto 4.1 del D.M. 27/07/2010 per attività a carattere temporaneo.

Al riguardo si evidenzia che i giochi gonfiabili sono soggetti anche all’applicazione del D.M. 18 maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante), in relazione alla definizione di cui all’art. 2 lett. a).
A tale proposito la lettera circolare prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010 al punto 4, Parte II [*] dell’allegato prende in considerazione proprio l’installazione di attrezzature di divertimento all’interno di centri commerciali mentre al successivo punto 6, parte II, fornisce indicazioni nei riguardi delle caratteristiche di reazione al fuoco dei giochi gonfiabili.

[*] Molte attrezzature da divertimento comprese fra le attività dello spettacolo viaggiante sono operanti al di fuori dei luna park o dei parchi in genere, ovvero montate in aree private ma aperte al pubblico, oppure all’interno di attività già dotate di licenza di P.S. (per esempio in centri commerciali dotati di licenza ai sensi dell’art. 86 del TULPS) [NdR].

 

Nota DCPREV prot. n. 2639 del 25-02-2011

Reazione al fuoco dei materiali facenti parte di attrazioni come individuate nell’elenco delle attrazioni di cui all’art. 4 della legge 18/03/1986 n. 337.

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

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I requisiti di reazione al fuoco devono essere verificati per i locali, come definiti dal DM 19 agosto 1996 e non per le attrazioni, come definite dal DM 18 maggio 2007 art. 2, per le quali devono essere verificati i requisiti tecnici esplicitamente richiamati dal DM 18 maggio 2007, con particolare riferimento agli artt. 3 e 5. Ciò vale anche se alcune attrazioni, installate anche all’interno di edifici ad uso pubblico come centri commerciali, sono costituite da materiali plastici o tessili che in alcuni casi costituiscono la parte predominante dei materiali dell’attrazione stessa (es. resine o materiali plastici di vetture, cavalli, gondole, tazzine, automobili, trenini, ecc.) [NdR].

 

Nota DCPREV prot. n. 2637 del 25-02-2011

D.M. 18/5/2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” Caratteristiche giochi gonfiabili.

[…] si concorda con il parere espresso da codesta Direzione.

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Le caratteristiche di reazione al fuoco in classe 2 richieste dal punto 6 Parte II della lettera circolare prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010 per giochi gonfiabili inseriti in spettacoli viaggianti, possono essere estese alla tipologia degli stessi giochi quando individuati con le caratteristiche di cui al D.M.19 agosto 1996 nell’ambito di attività diversificate come ad esempio centri commerciali. Resta esclusa in ogni caso la localizzazione degli stessi lungo i percorsi del sistema delle vie di esodo [NdR].

 

Nota prot. n. 1646 del 24-12-2008

Utilizzazione forni a legna all’interno dei centri commerciali.

[…] per osservare come anche la bozza di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali – in via di definizione a cura della scrivente Direzione Centrale – ammette la presenza di forni per pizza e/o pane con funzionamento a legna con caricamento manuale all’interno di centri commerciali.

Tuttavia, in assenza di specifiche disposizioni di prevenzione incendi, è necessario che il titolare dell’attività effettui, sulla base della documentazione relativa alle caratteristiche tecniche ed alle modalità di installazione ed utilizzo fornita dal produttore del forno, una attenta analisi dei rischi che, tenendo conto del contesto in cui il forno stesso deve essere collocato, consenta l’individuazione delle misure tecniche e gestionali da adottare per esercire in sicurezza (distanze minime da eventuali materiali di arredo e/o finitura combustibili; camino della camera di combustione installato in modo da garantire la continuità della compartimentazione dei compartimenti attraversati e da non creare problematiche di surriscaldamento di eventuali materiali combustibili; etc.).

Inoltre si ritiene che la quantità di legna in deposito debba essere limitata strettamente al consumo giornaliero e che la combustione sia vietata in assenza del personale appositamente addetto.

 

Nota prot. n. P1524/4147 sott. 4 del 27-10-2004

Coperture vetrate degli spazi comuni di centri commerciali. – Quesito.

[…] si ritiene che in presenza di coperture e pareti vetrate, debba essere garantita la sicurezza contro il pericolo di caduta delle lastre di vetro, oltre che per gli occupanti, anche per le squadre di intervento. Il perseguimento di tale obiettivo, pertanto, deve essere dimostrato dal progettista attraverso la strategia antincendio che non può limitarsi, unicamente, alle misure evidenziate ma deve prevedere l’assenza di materiali combustibili negli ambienti in cui sono presenti le suddette superfici vetrate e la presenza di uscite di sicurezza alternative a quelle ubicate in corrispondenza di tali ambienti.

 

Nota prot. n. P656/4109 sott. 51/C del 19-09-2003

Manifestazioni fieristiche allestite in tendostrutture di superficie superiore a m2 400.

[…] comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale …. Le manifestazioni fieristiche infatti, ancorché a carattere temporaneo ed allestite in tendostrutture, non fanno venire meno gli obblighi di prevenzione incendi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98 qualora ricorrano le condizioni previste al punto 87) dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

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Come precisato, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi non rientrano tra le “attività soggette” le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico [NdR].

 

Nota prot. n. P320/4147 sott. 4 del 22-05-2003

Laboratori di riparazione elettrodomestici – Attività n. 87 del D.M. 16 febbraio 1982 – Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

[…] si ritiene che, qualora nella zona “magazzino prodotto finito” indicata nell’elaborato grafico allegato sia compresa una esposizione di prodotto aperta al pubblico, l’attività risulti soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto individuabile al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982.

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Il quesito è volto a chiarire l’assoggettabilità ai controlli dì prevenzione incendi dei laboratori di riparazione televisori e più in generale, di elettrodomestici [NdR].

 

Nota prot. n. P268/4134 sott. 58 del 29-04-2003

Quesito relativo alla lettura del D.M. 12 aprile 1996.

[…] si concorda con il parere espresso da codesti Uffici.

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Il quesito è relativo alle modalità di accesso a locali di installazione di apparecchi per la produzione centralizzata di acqua calda ed è volto a chiarire se la dizione “anche parzialmente” di cui al titolo IV punto 4.2.5. del D.M. 12 aprile 1996 sia riferita solo ai locali di pubblico spettacolo o a tutte le altre attività elencate.
Punto 4.2.5. del D.M. 12.4.96 “Nel caso di locali ubicati all’interno del volume dì fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2, l’accesso deve avvenire direttamente dall’esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.” Si chiarisce che la dizione “anche parzialmente” si estende a tutte le attività elencate nel citato comma [NdR].

 

Nota prot. n. P60/4122 sott. 56 del 17-02-2003

Installazione di rivestimento in classe 2 di reazione al fuoco in immobile destinato ad esposizione/vendita – Risposta a quesito.

[…] comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda pienamente con le argomentazioni ed il parere espressi al riguardo da codesti Uffici …. Si coglie peraltro l’occasione per anticipare che, anche se la Società interessata dovesse ripiegare per l’adozione di materiali di classe 1 di reazione al fuoco, il progettato completo “incapsulamento” dell’edificio è soluzione da non ammettere ai fini della sicurezza antincendi – salvo adeguate e idonee modifiche eventualmente da valutare -, in quanto la conseguenziale ostruzione delle aperture di prospetto farebbe venir meno l’inderogabile funzione antincendi delle aperture stesse.

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Il quesito è relativo all’installazione di un telo di classe 2 di reazione al fuoco, per fini estetici, come rivestimento esterno di un fabbricato di quattro piani fuori terra destinato ad esposizione e vendita. Il parere è contrario, considerato che nelle varie normative di prevenzione incendi i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce ed i materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi sono ammessi esclusivamente se di classe 1 di reazione al fuoco [NdR].

 

Nota prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28-06-2002

Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. – Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.).

[…] In più occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, ha espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento.

Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato l’apertura e l’esercizio delle suddette attività al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.). Ne consegue allora che il collaudo dell’agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

D’altra parte il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n. 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie.

Ciò premesso e tenendo presente che il servizio di vigilanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di salvaguardia dei beni, lo scrivente Ufficio è del parere che nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del decreto n. 261/1996, la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è tenuta a determinare l’entità del citato servizio in ottemperanza al disposto dell’art. 5 del suddetto decreto.

 

Nota prot. n. P1187/4147 sott. 4 del 07-11-2001

Centri commerciali – Rilascio C.P.I. e adempimenti connessi al D.lgs. 626/94.

[…] si fa presente che, per i casi di specie, lo scrivente Ufficio è del parere che una corretta procedura dovrebbe seguire la seguente impostazione:

Fase progettuale

Presentazione di un unico progetto per l’intero complesso commerciale e rilascio di un unico parere di conformità. Eventuali successive varianti – salvo che non costituiscano stravolgimento del progetto iniziale, ovvero che non comportino sostanziali modifiche degli assetti planovolumetrici e distributivi già approvati, con particolare riguardo alle aree comuni -, saranno oggetto di ulteriori parziali pareri da richiedersi in maniera specifica dai diretti interessati.

Fase di visita sopralluogo

  • Presentazione, da parte dell’Amministratore o di altra figura responsabile, di richiesta di apposito certificato di prevenzione incendi per le parti comuni (gallerie, autorimesse, impianti, ecc.). Il Comando rilascerà il relativo C.P.I. intestato al Condominio o Consorzio commerciale.
  • Presentazione, da parte dei titolari responsabili delle singole attività soggette ai fini della prevenzione incendi presenti nell’ambito del complesso, di propria istanza di sopralluogo. Il Comando rilascerà, per ogni attività in questione, distinto C.P.I. intestato al rispettivo titolare.

Adempimenti connessi al D.lgs. 626/94

Si richiama quanto già espressamente indicato dal D.M. 10 marzo 1998 ai punti 7.4 dell’Allegato VII e 8.2 dell’Allegato VIII relativamente ai luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio, facenti capo a titolari diversi.

 

Nota prot. n. P1317/4183 sott. 10 del 17-07-2001

Forni da pane alimentati a legna ubicati all’interno di centri commerciali.

[…] lo scrivente Ufficio – in via di principio – non può che ribadire quanto indicato al riguardo dalla Circolare n. 52 del 20 novembre 1982, pur richiamando il principio generale che demanda alla valutazione del Comando Provinciale la facoltà d’impartire prescrizioni di sicurezza correlate alla specificità dell’insediamento da proteggere. Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno far rilevare che primaria misura di sicurezza da fare osservare è la separazione, mediante strutture e porte resistenti al fuoco, tra l’area d’ubicazione del forno ed i settori aperti al pubblico.

Si concorda, infine, con il parere dell’Ispettorato in indirizzo di realizzare all’esterno il deposito della legna e di detenerne presso il locale forno solamente il quantitativo minimo strettamente necessario per il fabbisogno giornaliero.

 

Nota prot. n. P1315/4147 Sott. 4 del 10-01-2001

Attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti.

[…] si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato stesso in quanto la tipologia delle attività descritte ricade pienamente nella fattispecie individuata al punto 87 dell’elenco allegato al DM 16 febbraio 1982. Irrilevante, e non compatibile con il dettato normativo, è poi la proposta … di considerare – allo scopo di determinarne la eventuale non assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi – la zona espositiva come mera appendice del ciclo produttivo ed a quest’ultimo asservita. La non configurabilità come attività 87 di un locale adibito ad esposizione di superficie non superiore a m2 400, si determina solamente se si rimane nel limite di tale soglia computandovi anche le superfici di servizi e depositi, ovvero separandolo da questi ultimi mediante strutture tagliafuoco prive di comunicazioni.

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Il quesito è relativo all’assoggettabilità di attività artigianali generalmente basate sulla lavorazione e deposito del prodotto e non sulla esposizione/vendita dello stesso, costituite da: zona espositiva di superficie non superiore a mq 400; zona di deposito di superficie non superiore a mq 1000 e non aventi materiali in deposito con quantitativi superiori a 50 q.li; zona lavorazione non ricadente in attività soggette ai VVF [NdR].

 

Nota prot. n. P286/4147 sott. 4 del 11-04-2000

Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

[…] si è del parere che l’assenza, nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non preclude la possibilità di realizzare tali accessi. Parimenti si ritiene che la presenza di porticati comuni ad altre attività non implichi la necessità di adottare strutture di separazione dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco. Il suddetto avviso è basato sulla considerazione secondo cui i porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto, ai fini della sicurezza antincendio, non devono considerarsi in comunicazione le attività che si affacciano su di essi.

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Tali considerazioni possono essere estese ad attività come scuole, alberghi, locali di pubblico spettacolo, attività commerciali, ecc. (Vedi anche Nota prot. n. P1067/4147 sott. 4 del 25-09-2001) [NdR].

 

Nota prot. P1185/4147 sott. 4 del 25-10-1999

Installazione di un sistema di controllo delle uscite di sicurezza nelle attività commerciali.

Con la nota indicata a margine codesto Comando ha posto un quesito in merito all’installazione di un sistema di controllo delle uscite di emergenza nelle attività commerciali con problemi di anti-intrusione. Tale impianto prevede l’adozione di dispositivi elettromagnetici comandati a distanza, da una unità logica di controllo, con apertura delle porte “ritardata” di alcuni secondi. Al riguardo si ritiene che il sistema proposto sia in linea con i requisiti essenziali di sicurezza atti a garantire l’esodo delle persone, con le seguenti precisazioni:

  1. la vetrofania indicante l’apertura controllata e ritardata delle uscite, deve essere di tipo visibile anche in condizioni di mancanza di energia elettrica di rete;
  2. l’unità logica di controllo deve essere permanentemente presidiata, durante il giorno di apertura al pubblico dei locali, da personale appositamente addestrato;
  3. il funzionamento del sistema di controllo delle uscite di emergenza e le relative procedure, devono formare oggetto del piano di emergenza di cui all’art. 5 del D.M. 10 marzo 1998, nonché di specifica informazione e formazione dei lavoratori;
  4. il sistema ed i suoi componenti devono essere oggetto di manutenzione e controlli periodici di conformità delle norme di buona tecnica emanate da organismi di normalizzazione nazionali od europei, o in assenza di dette norme, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.

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Sulla problematica relativa all’utilizzo di porte non apribili a spinta nel verso dell’esodo su vie e uscite di emergenza, si vedano la lettera circolare prot. n. P720/4122 sott. 54/9 del 29-05-2008, lettera circolare prot. n. 4962 del 04-04-2012, lettera circolare prot. n. 4963 del 04-04-2012 [NdR].

 

Nota prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25-03-1997

Autosaloni.

[…] si chiarisce che gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al punto 87 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, sia superiore a 400 mq, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione. La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal D.M. 1 Febbraio 1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30 mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli si applica il criterio esposto al quint’ultimo capoverso della circolare n. 2 del 16 gennaio 1982 dove espressamente viene scritto: … “per gli autosaloni con numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi”. …

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Si veda la nota DCPREV prot. n. 7293 del 10-06-2016 che ha confermato tale interpretazione, anche dopo l’emanazione della regola tecnica sulle attività commerciali di cui al DM 27 luglio 2010 [NdR].

 

Circolare n. 36 MI.SA. del 11-12-1985 (stralcio)

Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal CCTS per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione Incendi.

[…] Rientrano tra le attività di cui al punto 87) del DM 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 mq. […]

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La circolare chiarisce che, tenuto conto della conformità del sistema di vie di esodo in relazione al maggiore affollamento previsto e del livello di rischio non superiore a quello già in essere per le attività presenti all’interno del centro commerciale, sono ritenute ammissibili le attrazioni previste a condizione che siano rispettati i requisiti sopra indicati unitamente al punto 3.2.a1) del D.M. 27/07/2010 per quanto riguarda le caratteristiche di reazione al fuoco del materiale costituente la pista di pattinaggio [NdR].

 

Quesiti sulla circolare n. 75 del 3 luglio 1967

Altri quesiti relativi alla vecchia circolare n. 75 del 3 luglio 1967 sono riportati sul testo Quesiti Attività Commerciali.

 

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[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi, sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità.