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Quesiti locali esposizione e vendita

Quesiti locali esposizione e vendita

Raccolta di quesiti su attività commerciali ⬇️ locali di esposizione e/o vendita, fiere, quartieri fieristici, manifestazioni temporanee, ecc.

La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti prevenzione incendi.

Sul testo Attività commerciali è raccolta la normativa di prevenzione incendi sulle attività commerciali, tra cui il DM 27 luglio 2010, coordinata con chiarimenti e commenti. Inoltre, per le attività commerciali si può applicare, in alternativa, il codice di prevenzione incendi di cui al DM 3 agosto 2015 e smi, facendo riferimento alla specifica regola tecnica verticale.

Precedentemente per tali attività erano state emanate la circolare n. 75 del 03-07-1967 recante “Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.”, modificata successivamente dalla lettera circolare n. 5210/4118/4 del 17-02-1975.

Queste circolari continuano comunque a disciplinare le attività preesistenti al 11 settembre 2010 (data di entrata in vigore del D.M. 27 luglio 2010) alle condizioni ivi indicate.

Infine, con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le “attività commerciali” sono state ricomprese al punto 69 dell’allegato I al decreto.

 

Nota DCPREV prot. n. 14091 del 23-10-2020

D.M. 27 luglio 2010 – Richiesta chiarimenti in riferimento ai punti 5.3.2 e 7.3.

(…) nel confermare il campo di applicazione dello stesso ad attività aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici nel ritenere che le misure previste vadano individuate dal combinato disposto delle indicazioni riportate nei due punti in argomento, fermo restando quanto previsto dal DM 20/12/2012 che la necessità di realizzare una rete di idranti può essere stabilita nell’ambito della valutazione del rischio di cui alla normativa vigente.


Oggetto del quesito

Il quesito riguarda un locale di esposizione e vendita di materiale termoidraulico avente superficie di vendita di circa 90 m2 con carico d’incendio dichiarato inferiore a 100 MJ/m2, dotata di locali di deposito aventi superficie superiore a 200 m2 e punta a chiarire se nel caso rappresentato i locali di deposito debbano essere protetti da rete idrica antincendi.

Il dubbio interpretativo è ingenerato dalla previsione della norma secondo cui (punto 5.3.2):

“I depositi aventi superficie superiore a 200 mq devono essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti realizzato in conformità a quanto previsto al successivo punto 7.3”. Il punto 7.3 prevede che “Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con riferimento alla UNI 10779, è così stabilito: superficie di vendita fino a 2.500 m2 = livello 1; superficie di vendita tra 2.500 e 15.000 m2 = livello 2; superficie di vendita superiore a 15.000 m2 = livello 3.
È ammesso che le attività commerciali con superficie di vendita fino a 600 m2 e carico di incendio non superiore a 100 MJ/m2 siano prive di impianti naspi/idranti”.

Secondo il parere del Comando, condiviso dalla Direzione, l’installazione della rete idrica antincendio in questo caso può non essere necessaria, tenuto conto della speciale esclusione prevista dal punto 7.3, comma 3 (NdR).

 

Nota DCPREV prot. n. 7293 del 10-06-2016

Autosalone: richieste chiarimenti.

(…) concordando con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale.


Il quesito sui locali di esposizione e vendita è volto a chiarire quale sia la normativa di prevenzione incendi applicabile agli autosaloni in funzione della superficie e/o numero di posti auto.

Conformemente al parere ministeriale espresso con nota prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25-03-1997, si ritiene che gli autosaloni di superficie lorda superiore a 400 m2 siano disciplinati dalle specifiche disposizioni del D.M. 1 febbraio 1986 (capienza oltre 30 autoveicoli) ovvero dai principi generali di prevenzione incendi (capienza fino a 30 autoveicoli).

Fermo restando l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli autosaloni di superficie lorda superiore a 400 m2 (punto 69 DPR n. 151/2011), si ritiene che le disposizioni di prevenzione incendi applicabili non siano quelle contenute nel D.M. 27 luglio 2010.
Ciò in quanto le disposizioni del D.M. 1 febbraio 1986 sono specificamente riferite agli autosaloni con capienza superiore a 30 autoveicoli.

Escludendo l’applicazione del D.M. 27 luglio 2010 ad autosaloni di dimensione maggiore si ritiene a maggior ragione che tale decreto non disciplini la realizzazione di autosaloni con capienza fino a 30 autoveicoli (e superficie lorda superiore a 400 m2), risultando evidenti, in caso contrario, difformità alla regola tecnica che invece costituiscono il normale standard realizzativo (es. comunicazione tra autosalone ed officina meccanica annessa, non consentita ai sensi del punti 2.1 lettera b) del DM 27 luglio 2010) (NdR).

 

Nota DCPREV prot. n. 9131 del 28-07-2015

Quesito su assoggettabilità delle attività temporanee alla disciplina del DPR 151/2011.

(…) si concorda con il parere formulato da codesta Direzione Regionale.


Vedi su quesiti locali di spettacolo e trattenimento la nota DCPREV prot. n. 9131 del 28-07-2015 (NdR).

 

Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19-05-2015

Definizione di manifestazione temporanea.

(…) Con l’esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all’allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l’abrogazione dell’art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall’art. 9 del D.P.R. 37/98. In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.

Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente l’impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.

In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l’inserimento delle stesse nell’ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.

 

Nota DCPREV prot. n. 10472 del 22-07-2013

Fondazione … sita in ….

(…) si rappresenta che i locali adibiti ad esposizione con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi risultano soggetti alle procedure ed agli adempimenti di prevenzione incendi quali attività elencate al punto 69 dell’Allegato 1 al D.P.R.151/11 e che, come desumibile allo stesso punto dell’Allegato II del suddetto decreto, tali attività sono equiparate a quelle di cui al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982. Pur trattandosi di attività espositive non inserite in edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04, il D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 recante “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre” potrà in ogni caso costituire un utile riferimento normativo, unitamente ai criteri tecnici richiamati nel comma 3 dell’art. 15 del D.Lgs. 139/06.


In tal caso trattasi di un’attività di esposizione di oggetti d’arte in edifici aperti al pubblico non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (NdR).

 

Nota DCPREV prot. n. 17072 del 28-12-2011

DPR 151/11. Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento.

Si fa riferimento alla nota …, per chiarire che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/11. Si evidenzia, ad ogni buon fine, che qualora gli stessi siano inseriti all’interno di attività regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli stessi dovranno osservare le indicazioni al riguardo espresse.

Resta comunque inteso che sono soggette agli adempimenti del citato decreto eventuali attività a servizio degli esercizi commerciali in argomento, quali gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.


Viene ribadito quanto già chiarito dalla circolare n. 36 MI.SA del 11-12-1985 al punto 9, cioè che i bar e i ristoranti non sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, anche con il nuovo elenco di cui al D.P.R. n. 151/2011 (NdR).

 

Nota DCPREV prot. n. 9518 del 08-07-2011

Fabbricato ad uso acquario.

(…) questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.


Vedi su “quesiti locali di spettacolo” la nota DCPREV prot. n. 9518 del 08-07-2011.

 

Nota DCPREV prot. n. 3111 del 07-03-2011

Quesito – Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di serre florovivaistiche.

(…) si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale …. Restano validi, ai fini della prevenzione incendi, i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.


Il quesito è relativo all’assoggettabilità di una serra florovivaistica con la presenza di clientela.

Essendo il locale adibito ad esposizione e vendita lo stesso rientra fra le attività 87 di cui all’allegato al DM 16 febbraio 1982.

L’attività non è invece compresa nel campo di applicazione del DM 27/07/2010 essendo, l’area preminente, adibita a coltivazione di piante, per cui le misure di prevenzione incendi da adottare devono essere determinate come per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio.

In tal caso l’impianto di riscaldamento a servizio della serra dovrebbe essere compartimentato, non essendo più applicabile il DM 12/04/96 nella parte degli impianti di riscaldamento a servizio delle serre.

Il parere si intende limitato alle serre florovivaistiche intese come le strutture appositamente create per la coltivazione di fiori e di piante a fini commerciali con le stesse caratteristiche del proprio habitat naturale ed esclusivamente adibite a tale scopo.

Restano escluse da tale parere dunque i centri espositivi per la vendita di piante ed articoli diversi (NdR).

 

Nota DCPREV prot. n. 2643 del 25-02-2011

Installazione di giochi gonfiabili per bambini e pista di pattinaggio all’interno della parte comune di un centro commerciale. Quesito.

(…) questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.


Vedi su “quesiti locali di spettacolo” la nota DCPREV prot. n. 2643 del 25-02-2011.

 

Nota DCPREV prot. n. 2639 del 25-02-2011

Reazione al fuoco dei materiali facenti parte di attrazioni come individuate nell’elenco delle attrazioni di cui all’art. 4 della legge 18/03/1986 n. 337.

(…) si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.


Vedi su “quesiti locali di spettacolo” la nota DCPREV prot. n. 2639 del 25-02-2011.

 

Nota DCPREV prot. n. 2637 del 25-02-2011

D.M. 18/5/2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” Caratteristiche giochi gonfiabili.

(…) si concorda con il parere espresso da codesta Direzione.


Vedi su “quesiti locali di spettacolo” la nota DCPREV prot. n. 2637 del 25-02-2011.

 

Nota prot. n. 1646 del 24-12-2008

Utilizzazione forni a legna all’interno dei centri commerciali.

(…) per osservare come anche la bozza di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali – in via di definizione a cura della scrivente Direzione Centrale – ammette la presenza di forni per pizza e/o pane con funzionamento a legna con caricamento manuale all’interno di centri commerciali.

Tuttavia, in assenza di specifiche disposizioni di prevenzione incendi, è necessario che il titolare dell’attività effettui, sulla base della documentazione relativa alle caratteristiche tecniche ed alle modalità di installazione ed utilizzo fornita dal produttore del forno, una attenta analisi dei rischi che, tenendo conto del contesto in cui il forno stesso deve essere collocato, consenta l’individuazione delle misure tecniche e gestionali da adottare per esercire in sicurezza (distanze minime da eventuali materiali di arredo e/o finitura combustibili; camino della camera di combustione installato in modo da garantire la continuità della compartimentazione dei compartimenti attraversati e da non creare problematiche di surriscaldamento di eventuali materiali combustibili; etc.).

Inoltre si ritiene che la quantità di legna in deposito debba essere limitata strettamente al consumo giornaliero e che la combustione sia vietata in assenza del personale appositamente addetto.

 

Nota prot. n. P1524/4147 sott. 4 del 27-10-2004

Coperture vetrate degli spazi comuni di centri commerciali. – Quesito.

(…) si ritiene che in presenza di coperture e pareti vetrate, debba essere garantita la sicurezza contro il pericolo di caduta delle lastre di vetro, oltre che per gli occupanti, anche per le squadre di intervento. Il perseguimento di tale obiettivo, pertanto, deve essere dimostrato dal progettista attraverso la strategia antincendio che non può limitarsi, unicamente, alle misure evidenziate ma deve prevedere l’assenza di materiali combustibili negli ambienti in cui sono presenti le suddette superfici vetrate e la presenza di uscite di sicurezza alternative a quelle ubicate in corrispondenza di tali ambienti.

 

Nota prot. n. P656/4109 sott. 51/C del 19-09-2003

Manifestazioni fieristiche allestite in tendostrutture di superficie superiore a m2 400.

(…) comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale ….

Le manifestazioni fieristiche infatti, ancorché a carattere temporaneo ed allestite in tendostrutture, non fanno venire meno gli obblighi di prevenzione incendi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98 qualora ricorrano le condizioni previste al punto 87) dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.


Come precisato, con l’entrata in vigore del regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, non rientrano tra le “attività soggette” le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico (NdR).

 

Nota prot. n. P320/4147 sott. 4 del 22-05-2003

Laboratori di riparazione elettrodomestici – Attività n. 87 del D.M. 16 febbraio 1982 – Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

(…) si ritiene che, qualora nella zona “magazzino prodotto finito” indicata nell’elaborato grafico allegato sia compresa una esposizione di prodotto aperta al pubblico, l’attività risulti soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto individuabile al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982.


Il quesito è volto a chiarire l’assoggettabilità ai controlli dì prevenzione incendi dei laboratori di riparazione televisori e più in generale, di elettrodomestici (NdR).

 

Nota prot. n. P268/4134 sott. 58 del 29-04-2003

Quesito relativo alla lettura del D.M. 12 aprile 1996.

(…) si concorda con il parere espresso da codesti Uffici. (…)


Vedi su “quesiti impianti produzione calore” la nota prot. n. P268/4134 sott. 58 del 29-04-2003.

 

Nota prot. n. P60/4122 sott. 56 del 17-02-2003

Installazione di rivestimento in classe 2 di reazione al fuoco in immobile destinato ad esposizione/vendita – Risposta a quesito.

(…) comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda pienamente con le argomentazioni ed il parere espressi al riguardo da codesti Uffici ….

Si coglie peraltro l’occasione per anticipare che, anche se la Società interessata dovesse ripiegare per l’adozione di materiali di classe 1 di reazione al fuoco, il progettato completo “incapsulamento” dell’edificio è soluzione da non ammettere ai fini della sicurezza antincendi – salvo adeguate e idonee modifiche eventualmente da valutare -, in quanto la conseguenziale ostruzione delle aperture di prospetto farebbe venir meno l’inderogabile funzione antincendi delle aperture stesse.


Quesito relativo all’installazione di un telo di classe 2 di reazione al fuoco, per fini estetici, come rivestimento esterno di un fabbricato di quattro piani fuori terra destinato ad esposizione e vendita.

Il parere è contrario, considerato che nelle varie normative di prevenzione incendi i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce ed i materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi sono ammessi esclusivamente se di classe 1 di reazione al fuoco (NdR).

 

Nota prot. n. P358/4147 sott. 4 del 12-07-2002

Circolare n. 75 del 3 luglio 1967, punto 2) – Tipologia delle vie d’uscita.

In relazione a quanto prospettato … nella sua concreta applicazione ad una particolare tipologia di attività di vendita diffusa soprattutto nei centri storici e caratterizzata da contenuta superficie complessiva (max m2 1000) distribuita su due o tre piani consecutivi collegati da unica scala di tipo aperto, si riporta di seguito l’avviso di questo Ufficio.

Ferma restando l’osservanza dei rimanenti criteri tecnici di sicurezza antincendio in vigore e di quant’altro il Comando VV.F. riterrà necessario prescrivere, lo scrivente Ufficio è del parere che, per le attività di cui alla fattispecie, qualora oggettivi impedimenti di natura urbanistica o architettonica non dovessero consentire la realizzazione di una seconda scala o la trasformazione dell’unica esistente in scala a prova di fumo, possa consentirsi la permanenza di una sola scala di collegamento tra i piani, anche di tipo aperto, alla tassativa condizione che i percorsi d’esodo, comprensivi dei tratti del piano d’uscita, siano limitati ai m 30 prescritti dalla Circolare 75/67.

Al riguardo, si soggiunge che per tale tipologia di attività non può comunque trovare applicazione quanto formulato da questo Ufficio con nota indirizzata a codesti Uffici prot. n. P1096/4122 sott. 54 del 3 novembre 2000 avente per oggetto la possibilità di consentire incrementi di lunghezza dei percorsi d’esodo, costituendo, l’unica scala esistente, la sola via d’uscita dai piani da essa serviti.

 

Nota prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28-06-2002

Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. – Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.).

Con riferimento all’argomento in oggetto, si fornisce, di seguito, il parere dello scrivente Ufficio, per quanto di competenza. (…)


Vedi su “quesiti servizi di vigilanza antincendio” la nota prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28-06-2002.

 

Nota prot. n. P1187/4147 sott. 4 del 07-11-2001

Centri commerciali – Rilascio C.P.I. e adempimenti connessi al D.lgs. 626/94.

(…) si fa presente che, per i casi di specie, lo scrivente Ufficio è del parere che una corretta procedura dovrebbe seguire la seguente impostazione:

Fase progettuale

Presentazione di un unico progetto per l’intero complesso commerciale e rilascio di un unico parere di conformità. Eventuali successive varianti – salvo che non costituiscano stravolgimento del progetto iniziale, ovvero che non comportino sostanziali modifiche degli assetti planovolumetrici e distributivi già approvati, con particolare riguardo alle aree comuni -, saranno oggetto di ulteriori parziali pareri da richiedersi in maniera specifica dai diretti interessati.

Fase di visita sopralluogo

  • Presentazione, da parte dell’Amministratore o di altra figura responsabile, di richiesta di apposito certificato di prevenzione incendi per le parti comuni (gallerie, autorimesse, impianti, ecc.). Il Comando rilascerà il relativo C.P.I. intestato al Condominio o Consorzio commerciale.
  • Presentazione, da parte dei titolari responsabili delle singole attività soggette ai fini della prevenzione incendi presenti nell’ambito del complesso, di propria istanza di sopralluogo. Il Comando rilascerà, per ogni attività in questione, distinto C.P.I. intestato al rispettivo titolare.

Adempimenti connessi al D.lgs. 626/94

Si richiama quanto già espressamente indicato dal D.M. 10 marzo 1998 ai punti 7.4 dell’Allegato VII e 8.2 dell’Allegato VIII relativamente ai luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio, facenti capo a titolari diversi.

 

Nota prot. n. P1201/4147 sott. 4 del 26-10-2001

D.M. 19 agosto 1996 e Circolare M.I. n. 75 del 3 luglio 1967. Quesito.

Con riferimento al quesito …, si fa presente che il divieto originariamente previsto dalla circolare n. 75/1967, circa la coesistenza in uno stesso edificio di locali adibiti ad esposizione e vendita ed attività di pubblico spettacolo, è da intendersi di fatto abrogato sulla base di quanto disposto dal punto 2.1.1, lettera c), dell’allegato tecnico al D.M. 19 agosto 1996, che costituisce atto normativo successivo e di rango superiore rispetto alla citata circolare n. 75/1967.

Si ritiene inoltre che, poiché le sale giuoco del “Bingo”, come chiarito con lettera circolare prot. n. P1071/4109 sott. 44/C.7 del 21 settembre 2001, sono assimilabili ai locali di trattenimento di cui all’art. 1, co. 1, lett. e), del D.M. 19 agosto 1996, non sussistono vincoli ostativi alla coesistenza delle suddette sale nel volume di edifici destinati anche ad attività di esposizione e vendita ricomprese nel punto 87 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Pertanto, situazioni che dovessero comportare percorsi d’esodo di lunghezza superiore a quella sopra stabilita, potranno essere valutate ed autorizzate, ove naturalmente non ricondotte alla completa osservanza dei criteri di sicurezza in vigore, secondo le procedure della deroga.

 

Nota prot. n. P1317/4183 sott. 10 del 17-07-2001

Forni da pane alimentati a legna ubicati all’interno di centri commerciali.

In relazione al quesito …, lo scrivente Ufficio – in via di principio – non può che ribadire quanto indicato al riguardo dalla Circolare n. 52 del 20 novembre 1982, pur richiamando il principio generale che demanda alla valutazione del Comando Provinciale la facoltà d’impartire prescrizioni di sicurezza correlate alla specificità dell’insediamento da proteggere. Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno far rilevare che primaria misura di sicurezza da fare osservare è la separazione, mediante strutture e porte resistenti al fuoco, tra l’area d’ubicazione del forno ed i settori aperti al pubblico.

Si concorda, infine, con il parere dell’Ispettorato in indirizzo di realizzare all’esterno il deposito della legna e di detenerne presso il locale forno solamente il quantitativo minimo strettamente necessario per il fabbisogno giornaliero.

 

Nota prot. n. P1315/4147 sott. 4 del 10-01-2001

Attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti.

(…) si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato stesso in quanto la tipologia delle attività descritte ricade pienamente nella fattispecie individuata al punto 87 dell’elenco allegato al DM 16 febbraio 1982. Irrilevante, e non compatibile con il dettato normativo, è poi la proposta … di considerare – allo scopo di determinarne la eventuale non assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi – la zona espositiva come mera appendice del ciclo produttivo ed a quest’ultimo asservita. La non configurabilità come attività 87 di un locale adibito ad esposizione di superficie non superiore a m2 400, si determina solamente se si rimane nel limite di tale soglia computandovi anche le superfici di servizi e depositi, ovvero separandolo da questi ultimi mediante strutture tagliafuoco prive di comunicazioni.


Il quesito è relativo all’assoggettabilità di attività artigianali generalmente basate sulla lavorazione e deposito del prodotto e non sulla esposizione/vendita dello stesso, costituite da: zona espositiva di superficie non superiore a mq 400; zona di deposito di superficie non superiore a mq 1000 e non aventi materiali in deposito con quantitativi superiori a 50 q.li; zona lavorazione non ricadente in attività soggette ai VVF (NdR).

 

Nota prot. n. P1096/4122 sott. 54 del 03-11-2000

Circolare n. 75 del 3 luglio 1967. Lunghezza delle vie d’uscita.

In relazione a quanto rappresentato nella nota … in ordine alla lunghezza dei percorsi d’esodo per il raggiungimento delle uscite di cui alla circolare in oggetto indicata, si formulano le seguenti considerazioni.

La predetta circolare, ai fini di assicurare un sistema di vie d’uscita atto a garantire in tempi brevi l’evacuazione dai locali in caso d’incendio, rinvia a seguire “il criterio di disporre le uscite in modo che siano raggiungibili con percorsi non superiori a 30 metri”.

Tale limitazione, peraltro da intendersi indicativa, fu all’epoca prevista quale misura certamente cautelativa se si ha riguardo al fatto che la circolare stessa non prevede, contestualmente ed in maniera tassativa, la realizzazione né di specifici impianti di protezione antincendio (impianti di segnalazione e allarme incendio; impianti di estinzione manuali ed automatici; sistemi di controllo dei fumi), né prefissati livelli di compartimentazione, demandando, su tali aspetti, alla valutazione dei Comandi Provinciali la facoltà di impartire le prescrizioni del caso.

Ciò premesso, lo scrivente Ufficio è dell’avviso che, in presenza di idonee misure di protezione attiva e passiva antincendio – la cui esistenza costituisce oggettiva salvaguardia ai fini di una maggiore permanenza nei luoghi in caso d’incendio -, il limite dei 30 metri indicato nella circolare n. 75/67 possa essere superato mediante incrementi di percorso da valutare e stabilire caso per caso anche in funzione sia del carico d’incendio che delle caratteristiche planovolumetriche dell’insediamento.

 

Nota prot. n. P422/4147 sott. 4 del 15-09-2000

Circolare n. 75 del 3 luglio 1967. Caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi strutturali.

Si fa riferimento alla nota … con la quale codesto Comando chiede chiarimenti in ordine alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di separazione di cui al punto 1) della circolare n. 75/67.

Detta circolare, infatti, contempla valori ben definiti di resistenza al fuoco (180 minuti primi) solamente per le strutture orizzontali di separazione tra i locali adibiti alla scorta merci ed i sovrastanti locali dell’attività commerciale. Per quanto concerne, invece, le strutture di separazione con i locali a diversa destinazione delle consentite attività contigue, la circolare si limita a prescriverne una generica resistenza al fuoco, senza stabilirne i valori minimi.

La generica formulazione di tale criterio tecnico, lascia alla valutazione dei Comandi Provinciali VV.F. stabilire – in relazione agli usuali parametri di riferimento antincendio – il grado di resistenza al fuoco da conferire alle strutture di separazione di cui trattasi.

Ciò premesso, questo Ufficio è dell’avviso che, nella trattazione degli aspetti connessi alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture delle attività commerciali, un corretto atteggiamento tecnico-normativo debba essere informato ai seguenti criteri:

  • qualora le attività contigue a quelle commerciali siano disciplinate da specifica normativa antincendio che preveda determinati requisiti di resistenza al fuoco delle relative strutture di separazione, è superfluo sottolineare che tali valori costituiscano, per i casi in specie, il quadro di riferimento;
  • per tutti gli altri casi, la resistenza al fuoco delle strutture di separazione può essere determinata in funzione del carico di incendio secondo le indicazioni della circolare n. 91/61 la cui estensione applicativa a tutti i tipi di materiali costituenti gli elementi strutturali, è stata stabilita con circolare n. 52 del 20 novembre 1982.

Si soggiunge inoltre che, per quanto attiene ai livelli di resistenza al fuoco delle strutture portanti (R), i medesimi non possono comunque essere inferiori a quelli prescritti per le strutture separanti (REI).

 

Nota prot. n. P297/4147 sott. 4 del 19-04-2000

Installazione di generatori di aria calda a scambio diretto in grandi magazzini disciplinati dalla circolare n. 75/67.

… è stato posto un quesito relativo all’applicazione del D.M. 12 aprile 1996 nei locali disciplinati dalla circolare n. 75/67.

Al riguardo si ritiene che l’installazione di generatori di aria calda a scambio diretta, disciplinata dal punto 4.5.2 del citato decreto, sia ammessa anche nei locali di esposizione e vendita purché l’affollamento massimo ivi previsto non sia superiore al valore di 0,4 persone per m2.

 

Nota prot. n. P286/4147 sott. 4 del 11-04-2000

Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

(…) si è del parere che l’assenza, nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non preclude la possibilità di realizzare tali accessi. (…)


Vedi su “quesiti attività varie” la nota prot. n. P286/4147 sott. 4 del 11-04-2000.

Sull’argomento si veda anche la nota prot. n. P1067/4147 sott. 4 del 25-09-2001.

 

Nota prot. n. P1363/4147 sott. 4 del 16-12-1999

Circolare n. 75/67 – Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc. Accesso da porticato. Quesito.

Con riferimento al quesito …, si fa presente che la circolare n. 75/67 fa esplicito riferimento all’accesso diretto dall’esterno al punto 3 lettera a), limitatamente ai locali scorta merci.

Per quanto attiene invece i reparti di vendita, accessibili al pubblico, la suddetta circolare chiarisce unicamente che gli accessi devono essere indipendenti rispetto ad altre attività e che le uscite possono immettere in ampi disimpegni, direttamente aerati dall’esterno dai quali si possa raggiungere l’esterno.

Pertanto questo Ufficio è del parere che l’accesso da porticato possa essere accettato, in quanto assimilabile ad ampio disimpegno, direttamente collegato ed aerato dall’esterno.

Ciò premesso, si ritiene che l’interpretazione sopra esposta sia condivisa anche dai Comandi Provinciali VV.F. del Nord Italia, ove è particolarmente diffusa la tipologia edilizia con porticati, non essendo pervenute a questo Ufficio, su tale specifico aspetto, istanze di deroga, fino all’entrata in vigore del D.P.R. n. 37/98.

 

Nota prot. P1185/4147 sott. 4 del 25-10-1999

Installazione di un sistema di controllo delle uscite di sicurezza nelle attività commerciali.

Con la nota indicata a margine codesto Comando ha posto un quesito in merito all’installazione di un sistema di controllo delle uscite di emergenza nelle attività commerciali con problemi di anti-intrusione. Tale impianto prevede l’adozione di dispositivi elettromagnetici comandati a distanza, da una unità logica di controllo, con apertura delle porte “ritardata” di alcuni secondi. Al riguardo si ritiene che il sistema proposto sia in linea con i requisiti essenziali di sicurezza atti a garantire l’esodo delle persone, con le seguenti precisazioni:

  1. la vetrofania indicante l’apertura controllata e ritardata delle uscite, deve essere di tipo visibile anche in condizioni di mancanza di energia elettrica di rete;
  2. l’unità logica di controllo deve essere permanentemente presidiata, durante il giorno di apertura al pubblico dei locali, da personale appositamente addestrato;
  3. il funzionamento del sistema di controllo delle uscite di emergenza e le relative procedure, devono formare oggetto del piano di emergenza di cui all’art. 5 del D.M. 10 marzo 1998, nonché di specifica informazione e formazione dei lavoratori;
  4. il sistema ed i suoi componenti devono essere oggetto di manutenzione e controlli periodici di conformità delle norme di buona tecnica emanate da organismi di normalizzazione nazionali od europei, o in assenza di dette norme, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.

Sulla problematica relativa all’utilizzo di porte non apribili a spinta nel verso dell’esodo su vie e uscite di emergenza, si vedano la lettera circolare n. P720/4122 sott. 54/9 del 29-05-2008, lettera circolare n. 4962 del 04-04-2012, lettera circolare n. 4963 del 04-04-2012 (NdR).

 

Nota prot. n. P992/4147 sott. 4 del 26-01-1999

Densità di affollamento per i locali di servizio di attività commerciali.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti …, si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che l’affollamento dei locali servizi (depositi, magazzini di scorta, locali di confezione, locali spogliatoi, centrali tecnologiche, etc.) annessi ad attività commerciali possa essere assunto pari a quello dichiarato dal titolare dell’attività maggiorato del 20%.

 

Nota prot. n. P80/4147 sott. 4 del 25-01-1999

Circolare M.I. n. 75 del 3 luglio 1967. Quesito.

Con riferimento al quesito … si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che possa essere consentito ricavare nel locale di vendita uno spazio in cui scaricare la merce necessaria alla esposizione nei banchi e nel quale la merce sosterà unicamente per il tempo necessario alla sua collocazione negli scaffali, a condizione che:

  • il carico di incendio di tale spazio sia compatibile con la classe di resistenza al fuoco dell’edificio;
  • tra le file dei pallets vengano lasciati passaggi liberi di larghezza non inferiore alla metà dell’altezza delle merci e, in ogni caso, non minore di 1.20 m;
  • l’altezza della merce in arrivo sia limitata a valori non superiori ai 2/3 dell’altezza del locale;
  • la porta di ingresso delle merci non venga computata ai fini del calcolo delle uscite di sicurezza del supermercato.

 

Nota prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25-03-1997

Autosaloni.

(…) si chiarisce che gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al punto 87 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, sia superiore a 400 mq, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione. La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal D.M. 1 Febbraio 1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30 mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli si applica il criterio esposto al quint’ultimo capoverso della circolare n. 2 del 16 gennaio 1982 dove espressamente viene scritto: … “per gli autosaloni con numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi”. …


Si veda la nota DCPREV prot. n. 7293 del 10-06-2016 che ha confermato tale interpretazione, anche dopo l’emanazione della regola tecnica sulle attività commerciali di cui al DM 27 luglio 2010 (NdR).

 

Nota prot. n. P268/4147 sott. 4 del 26-02-1997

Circolare n. 75 del 3.7.1967 – Richiesta chiarimenti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti … si comunica quanto segue:

1) Punto 4 circolare 75/67:

Gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento a funzionamento elettrico a servizio di locali adibiti ad esposizione e/o vendita, ricadenti nel punto 87 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, devono essere installati in appositi locali non accessibili al pubblico nel rispetto dei requisiti stabiliti da specifiche norme tecniche o, in mancanza di questi, delle indicazioni fornite dal costruttore e dall’installatore e facendo particolare riferimento, in ogni caso, agli specifici rischi connessi sia con l’alimentazione elettrica che con il tipo di fluido vettore.

Per quanto attiene le condotte per il trasporto di aria calda, in mancanza di specifiche disposizioni, si ritiene che le stesse devono essere realizzate in modo da raggiungere i seguenti obiettivi:

  1. mantenere l’efficienza delle compartimentazioni;
  2. non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

2) Punto 3 circolare 75/67. Locali scorte:

I locali adibiti a “scorta merci” a servizio di attività di esposizione e/o vendita devono osservare le prescrizioni riportate al punto 3 della circolare n. 75/67.

Si chiarisce inoltre che per talune specifiche attività di vendita (autoricambi, ferramenta, etc.) caratterizzate da una limitata area riservata alla sosta del pubblico, il settore retro-bancone non può farsi ricadere nella fattispecie dei “depositi di riserva” o di “scorta merci” di cui alla precitata circolare, in quanto costituente parte integrante dell’esercizio di vendita utilizzato, per tale scopo, dal solo personale addetto.

Il caso prospettato, tenuto conto della limitata superficie interessata, andrà esaminato valutando alcuni parametri di riferimento (carico d’incendio, classe di rischio dell’edificio, natura dei materiali, caratteristiche e distribuzione dei locali, etc.), oltre ad applicare i normali criteri di prevenzione incendi e di sicurezza dei lavoratori.

 

Nota prot. n. P233/4147 sott. 4 del 17-02-1997

D.M. 16/2/82, punto 87 – Attività con limitata area aperta al pubblico.

In relazione al quesito … concernente l’applicabilità dei criteri di prevenzione incendi di cui alla Circolare Ministeriale n° 75 del 3 luglio 1967 ad attività di vendita che, pur se aventi superficie complessiva maggiore di mq 400, sono caratterizzate da una limitata area riservata alla sosta del pubblico, si chiarisce che il settore retro-bancone non può farsi ricadere nella fattispecie dei “depositi di riserva” o di “scorta merci” di cui alla precitata circolare, in quanto costituente parte integrante dell’esercizio di vendita utilizzato, per tale scopo, dai soli commessi.

Nel concordare, pertanto, con la considerazione del Comando in indirizzo sull’opportunità che le attività di cui trattasi vadano singolarmente valutate in funzione di alcuni parametri di riferimento (carico d’incendio, classe di rischio dell’edificio, natura dei materiali trattati, caratteristiche e distribuzione dei locali, ecc.), questo Ispettorato è dell’avviso che nella trattazione delle relative pratiche, oltre che prescrivere il rispetto dei restanti criteri tecnici di prevenzione incendi e di ogni altra specifica normativa emanata in materia di sicurezza, si debba tener conto delle seguenti indicazioni:

  • la zona di sosta del pubblico sia dotata di idoneo sistema di vie d’uscita dimensionato in funzione del massimo affollamento ipotizzabile;
  • al settore retro-bancone, adibito a magazzino merce e praticato dal solo personale addetto alla vendita, siano applicate le specifiche disposizioni di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo 18 settembre 1994, n° 626 e successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n° 242.

 

Circolare n. 36 MI.SA. del 11-12-1985

Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal CCTS per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione Incendi.

[…]

punto 11 – Rientrano tra le attività di cui al punto 87) del D.M. 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 mq.

[…]

Vedi qui il testo completo della circolare n. 36 MI.SA. del 11-12-1985.

 

Lettera circolare n. 5210/4118/4 del 17-02-1975

Chiarimenti riguardanti l’applicazione del punto 97 dell’elenco allegato al Decreto Interministeriale n. 1973 del 27/9/1965.

 

Circolare n. 75 del 03-07-1967

Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.

 

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