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Circolare DCPREV del 19-04-2024

Anno 2024 – Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.

L’attività di vigilanza ispettiva svolta dai Comandi dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006, proseguirà anche per l’anno 2024.

In coerenza con le iniziative avviate negli anni precedenti saranno oggetto di controllo le attività, ricomprese nell’allegato I al DPR 151/2011, che qualifichino maggiormente il territorio della regione interessata, fermo restando le indicazioni già fornite con la Lettera Circolare prot. n. 5443 del 28/05/2009 sui criteri da adottare per la loro selezione.

In particolare, per il corrente anno, il piano dei controlli dovrà includere le seguenti specifiche attività settoriali:

  • Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
  • Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.

Per le predette strutture sanitarie, si ritiene opportuno, tenuto conto del piano pluriennale di progressivo adeguamento per le attività esistenti previsto dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158 e s.m.i. (c.d. legge Balduzzi) e disciplinato dal D.M. 19 marzo 2015, che i controlli siano prioritariamente focalizzati sugli aspetti di accessibilità dei mezzi soccorso e di gestione della sicurezza antincendio (GSA) definiti nelle pertinenti regole tecniche o, comunque, rinvenibili nel D.M. 2 settembre 2021. A titolo indicativo e non esaustivo, per quanto attiene la GSA, si dovranno verificare:

  1. Predisposizione del piano di emergenza completo dei contenuti minimi (rif. allegato II, punto 2.1, comma 1);
  2. Indicazione nel piano di emergenza del numero di addetti al servizio antincendio necessario e adeguato per l’attuazione delle azioni previste nello stesso piano di emergenza, tenuto conto delle turnazioni o assenze prevedibili (rif. allegato II, punto 2.1, comma 2);
  3. Effettiva presenza, al momento della visita di controllo, del numero di addetti antincendio di cui al precedente punto;
  4. Verifica degli attestati di formazione, di idoneità tecnica (ove previsti) degli addetti antincendio designati;
  5. Indicazione nel piano di emergenza delle azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia degli occupanti;
  6. Indicazione nel piano di emergenza delle procedure per l’esodo degli occupanti;

Inoltre, considerati gli eventi accaduti nel territorio nazionale, il piano dei controlli, analogamente allo scorso anno, dovrà prevedere anche il controllo dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici le cui caratteristiche siano state riportate nei progetti di prevenzione incendi e/o nelle certificazioni agli atti di ciascun Comando e gli impianti di trattamento, smaltimento e/o compostaggio rifiuti e relativi depositi, ricompresi in qualsiasi delle attività di cui all’allegato I del DPR 151/2011.

I controlli potranno contemplare anche soltanto specifici e singoli aspetti delle misure di prevenzione incendi previste per l’attività dalle pertinenti normative e/o dalla documentazione progettuale agli atti del Comando, quali ad esempio:

  1. reazione al fuoco dei materiali – requisiti di sicurezza antincendio delle facciate;
  2. resistenza al fuoco delle strutture, delle porte e degli elementi di chiusura – requisiti di sicurezza antincendio delle facciate;
  3. compartimentazione – filtri a prova di fumo;
  4. esodo – luoghi sicuri – vie e scale d’esodo – porte – illuminazione di sicurezza – spazi calmi;
  5. gestione della sicurezza antincendio – registri dei controlli – piani di emergenza;
  6. controllo dell’incendio – estintori – rete idranti – sprinkler – impianti di spegnimento «speciali» con agente estinguente (gas, aerosol, …);
  7. impianti di rivelazione e allarme incendio;
  8. controllo di fumo e calore – smaltimento fumi e calore in emergenza;
  9. operatività antincendio – accessibilità mezzi di soccorso;
  10. impianti tecnologici e di servizio – impianti fotovoltaici – colonnine di ricarica veicoli elettrici.

A tal fine si potrà fare riferimento alle indicazioni fornite con la «Linea guida per le visite tecniche di controllo delle S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 151/2011» trasmessa con nota DCPREV Prot. 11194 del 14/08/2018.

Come di consueto, per l’individuazione delle attività da sottoporre al controllo potranno essere acquisite specifiche informazioni da altri enti e/o amministrazioni (es. Comuni, Regioni, Camere di Commercio, ecc.), qualora non siano già censite all’interno del proprio archivio di prevenzione incendi.

Il numero minimo dei controlli programmati da effettuare nel corso del 2024, in linea con gli obiettivi strategici comunicati nella direttiva annuale del Sig. Ministro dell’interno è riportato nel prospetto, aggregato per regione, di seguito indicato.

Come di consueto sarà cura del Sig. Direttore regionale/interregionale ripartire i controlli fra i Comandi dislocati nel territorio di propria competenza, d’intesa con i Sig.ri Comandanti, sulla base delle specificità di ciascuna regione.

I Sig.ri Direttori regionali cureranno il costante monitoraggio delle attività svolte dai rispettivi Comandi, segnalando all’Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica eventuali criticità e/o impossibilità al raggiungimento del numero di controlli prefissato.

ANNO 2024

REGIONE

N° CONTROLLI

Abruzzo

335

Basilicata

100

Calabria

400

Campania

972

Emilia Romagna

635

Friuli Venezia Giulia

260

Lazio

710

Liguria

538

Lombardia

635

Marche

298

Molise

116

Piemonte

520

Puglia

684

Sardegna

475

Sicilia

1224

Toscana

614

Umbria

84

Veneto

400

TOTALE

9000

Le attività di controllo svolte nell’anno saranno, a cura dei Comandi, riassunte come di consueto nella tabella allegata, che sarà trasmessa in formato elettronico alle Direzioni regionali/interregionali. In tale tabella sono specificati i codici da utilizzare per indicare l’esito dell’attività operata.

Le Direzioni regionali/interregionali, ricevuti e aggregati i dati dai Comandi di competenza territoriale, li trasmetteranno alla casella PEC (prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it) con cadenza semestrale, entro il 15 luglio 2024 ed il consuntivo dell’anno entro il 15 gennaio 2025.

La trasmissione dei dati, da parte delle Direzioni regionali/interregionali, dovrà recare come oggetto: «Trasmissione dei dati statistici sui controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006 – semestre/consuntivo – anno 2024».

Relativamente ai controlli delle SCIA Cat. A e B si conferma, anche per l’anno in corso, il limite minimo dell’8 % delle segnalazioni presentate, rimandando alle ulteriori considerazioni già fornite con la circolare DCPREV prot. 14809 del 6/11/2020.

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato l’Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale – della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.