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Quesiti uffici

Uffici quesiti di prevenzione incendi

Quesiti relativi a aziende ed uffici ⬇️ locali destinati ad archivi e depositi, armadiature e pareti mobili, comunicazioni con attività pertinenti, uffici di pertinenza di altre attività, ecc.

La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti prevenzione incendi.

Alla pagina Uffici-testo coordinato è scaricabile la normativa di prevenzione incendi sugli edifici e locali destinati ad uffici, tra cui il D.M. 22 febbraio 2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici», coordinato con chiarimenti e commenti.

Inoltre, per gli uffici si può applicare, in alternativa, il codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 e smi, facendo riferimento alla specifica regola tecnica verticale (RTV). In particolare, il capitolo V.4 introdotto dal D.M. 8 giugno 2016 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio …» e successivamente sostituito con D.M. 14 febbraio 2020 recante «Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi».

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, gli uffici sono stati ricompresi al punto 71 dell’allegato I al decreto.

 

Nota DCPREV prot. n. 7322 del 17-05-2023

Quesiti in materia di prevenzione incendi.

In riscontro alle richieste di chiarimento pervenute con la nota a margine indicata, si formulano di seguito le valutazioni di questa Direzione Centrale:

(…)

B) Relativamente alla seconda questione posta(1), si rappresenta che la lettera circolare P694 del 19 giugno 2006 ed il chiarimento prot. n. 15958 del 11/11/2010(2) non forniscono criteri divergenti e contrastanti sulla sommabilità delle presenza, bensì indicazioni specifiche su aspetti diversi trattati dal D.M. 22/2/2006.

Infatti, con la lettera circolare si è voluto chiarire che più uffici (non soggetti al rilascio del CPI ex D.P.R. 37/98) presenti all’interno di un medesimo edificio possono essere considerati attività pertinenti e, pertanto, non sottoposti ai particolari vincoli di separazione/comunicazione fissati dal decreto al punto 4 comma 1 lett. b) e c).

Nel chiarimento del 2010, invece, sono stati affrontati due aspetti differenti della regola tecnica:

il primo relativo alla possibilità di avere, in edifici a destinazione mista, scale ad uso promiscuo limitatamente agli uffici di tipo 1 mentre il secondo affronta la problematica della classificazione dell’attività in riferimento alla sommabilità del numero degli occupanti dei singoli uffici, anche se appartenenti a compartimenti diversi o facenti capo a diverso titolare.

Relativamente, infine, all’individuazione della specifica attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 per un edificio destinato ad Uffici, si ritiene che lo stesso debba essere più correttamente inquadrato al n. 71 qualora, ovviamente, siano presenti oltre 300 occupanti.

(…)

Vedi qui il testo completo della nota DCPREV prot. n. 7322 del 17-05-2023.


Note

(1) Sugli edifici adibiti ad uffici con oltre 100 occupanti e con titolarità diverse (NdR).

(2) Nella nota DCPREV prot. n. 15958 del 11-11-2010 si ritiene che ai fini della classificazione e pertanto della individuazione delle norme di sicurezza da applicare, il numero di presenze vada riferito alla somma di quelle relative ai singoli uffici anche se appartenenti a compartimenti diversi oppure facenti capo a titolarità diverse.

Quanto sopra, considerando i singoli uffici come attività pertinenti ubicate nel medesimo edificio, così come specificato nella lettera-circolare prot. n. P694/4122 del 19 giugno 2006 (NdR).

 

Nota DCPREV prot. n. 2758 del 25-02-2019

Quesito inerente il decreto 22 febbraio 2006 in relazione all’affollamento di edifici e/o locali destinati ad uffici.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, questo Ufficio è dell’avviso che il punto 6.1 lettera a) dell’allegato al decreto 22 febbraio 2006 indichi la possibilità di superare il parametro dello 0,1 pers/mq con il numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20%.

Resta inteso che in tale caso l’ufficio sarà classificato in relazione al parametro di affollamento considerato, con le conseguenti adozioni di tutte le misure di prevenzione incendi previste dal decreto stesso.

 

Nota DCPREV prot. n. 7090 del 22-05-2013

Uffici – sussistenza dell’attività n. 71 del D.P.R. 151/2011. Quesito.

(…) si concorda con il parere del Comando …, in quanto trattasi in particolare di complesso edilizio ad uso ufficio, facente capo ad unico titolare. Qualora invece l’attività in esame fosse costituita da uffici facenti capo a diversa titolarità, dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti di assoggettamento al punto 73 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, secondo le indicazioni fornite con nota 4756 del 09/04/2013 di questa Direzione.


Oggetto del quesito

Il quesito è volto a conoscere se ricade, fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I al D.P.R. 151/2011, attività 71, un’azienda con oltre 300 persone presenti distribuite su due palazzine separate ed isolate ai fini antincendio, dove però ogni singola palazzina ne conta meno di 300.

Il Comando, in relazione ad analogo chiarimento fornito con nota prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16-01-1997, relativo ad attività ricettive turistico-alberghiere, ritiene che, in assenza di comunicazione fra i due edifici, l’attività rientri al citato allegato I, come attività 71, qualora la presenza di persone presenti, nei due edifici, superi le 300 unità.
La normativa da applicare, invece, debba essere quella relativa alla classificazione del singolo edificio fissato all’art. 2 dell’allegato al D.M. 22 febbraio 2006.

In analogia a quanto chiarito con la citata nota prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16-01-1997 per le attività ricettive turistico-alberghiere, le «aziende ed uffici» organizzati in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno con meno di 300 persone presenti, devono osservare le norme di cui D.M. 22 febbraio 2006 in relazione alla classificazione di cui all’art. 2 della regola tecnica per ciascun edificio.

Qualora l’attività nel suo complesso abbia più di 300 persone presenti, la stessa risulta ricompresa nel punto 71 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 e pertanto è soggetta a controllo dei Vigili del fuoco (NdR).

 

Circolare DCPREV n. 4756 del 09-04-2013

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I – Attività nn. 66, 72, 73.

 

Nota DCPREV prot. n. 15958 del 11-11-2010

D.M. 22 febbraio 2006 – fabbricati e/o locali adibiti ad uffici.

(…) tre quesiti sull’applicazione del D.M. di cui in oggetto.

Quesito n. 1

Si ritiene che soltanto per gli uffici di tipo 1, ubicati in edifici a destinazione mista, è ammessa l’adozione di scale ad uso promiscuo.

Quesito n. 2

L’indicazione data dal punto 6.4 del Titolo II (Numero delle uscite) «Il numero di uscite dei singoli piani dell’edificio non deve essere inferiore a due, ubicate in posizione ragionevolmente contrapposta» è da intendersi che devono essere previste almeno due scale per gli uffici di tipo 3, 4, 5 e per gli uffici di tipo 2 se di nuova realizzazione.

Per gli uffici di tipo 1 e di tipo 2 da insediare in edifici esistenti, potendo far riferimento al parametri previsti nell’allegato III al D.M. 10 marzo 1998, può essere prevista una sola scala purché l’altezza antincendi degli edifici non sia superiore a 24 metri.

Quesito n. 3

Premesso che la problematica sarà sottoposta all’attenzione del C.C.T.S. si ritiene, anche in considerazione di chiarimenti forniti a quesiti simili, che ai fini della classificazione e pertanto della individuazione delle norme di sicurezza da applicare, il numero di presenze vada riferito alla somma di quelle relative ai singoli uffici anche se appartenenti a compartimenti diversi oppure facenti capo a titolarità diverse. Quanto sopra, considerando i singoli uffici come attività pertinenti ubicate nel medesimo edificio, così come specificato nella lettera-circolare prot. n. P694/4122 del 19 giugno 2006.

 

Nota prot. n. P128/4183/sott. 10 B2 del 31-01-2008

Accesso e comunicazioni dei locali di installazione di impianti cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas metano.

Si fa riferimento al quesito … volto a chiarire se la comunicazione del locale cucina con la sala consumazione pasti, a servizio di alberghi, di scuole ovvero di altre attività comprese nel D.M. 16 febbraio 1982, possa avvenire tramite porta EI ovvero sia necessario realizzare un disimpegno.  …

Vedi su quesiti impianti produzione calore la nota prot. n. P128/4183/sott. 10 B2 del 31-01-2008.

 

Nota prot. n. P657-751/4122 sott. 66 del 03-07-2007

Quesiti su attività uffici. D.M. 22 febbraio 2006.

Con riferimento ai quesiti formulati in merito alla corretta applicazione di alcuni punti della regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici, si riporta di seguito il parere di questa Direzione.

… omissis …

Per quanto riguarda il quesito n. 2 si ritiene che l’affollamento massimo debba essere determinato esclusivamente sulla base dei criteri riportati al punto 6.1 dell’allegato al D.M. 22/2/2006 poiché costituisce il dato in base al quale non solo vengono dimensionate le vie di uscita ma viene effettuata la classificazione tipologica degli uffici indicata al punto 2, classificazione a cui sono correlate, con la dovuta gradualità, le misure di sicurezza antincendio da realizzarsi nelle attività in oggetto.

Relativamente al quesito n. 3 si condivide il parere espresso da codesta Direzione regionale.

Infine per le fattispecie rappresentate nel quesito n. 5 si ritiene che quanto proposto da codesti Uffici debba essere valutato caso per caso in relazione alle specifiche situazioni da esaminare.


Quesito 2 (punto 6.1 affollamento)

Il calcolo dell’affollamento deve essere effettuato esclusivamente con i parametri numerici ivi riportati (0,1 e 0,4 pers/mq), e non attraverso una dichiarazione del titolare dell’attività in merito alle presenze reali massime stimate o previste nell’attività.

Quesito 3 (punti 3.1.3 e 4.1, lett. b comunicazioni)

Anche nel caso in cui è richiesto il requisito di isolamento, le comunicazioni con le attività pertinenti sono consentite con le modalità previste al punto 4.1.

Quesito 5 (uffici di pertinenza di altre attività)

Il quesito è relativo a quale sia la norma tecnica da applicare nel caso di uffici compresi in edifici destinati ad altre attività quali ospedali, scuole, università, centri commerciali, e pertinenti alle attività suddette (NdR).

 

Lettera circolare n. P571/4122 sott. 66/A 08-05-2007

D.M. 22 febbraio 2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici». Chiarimenti.

 

Lettera circolare n. P694/4122 sott. 66/A del 19-06-2006

D.M. 22 febbraio 2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinali ad uffici» – Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

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