Circolare DCPREV prot. n. 5457 del 22-04-2013
D.P.R. 151/11.
Come è noto, il D.P.R. 151/11 ha modificato l’elenco delle attività soggette agli adempimenti e ai controlli di prevenzione incendi, introducendone alcune e modificando i parametri di assoggettabilità per altre. A seguito di ciò, sono stati avviati i lavori – anche in sinergia con le altre Amministrazioni interessate – necessari alla definizione di specifiche regole tecniche per alcune di queste attività (asili nido, interporti, autodemolizioni, campeggi, ecc.)[1].
Nelle more dell’emanazione di tali provvedimenti – che, si ricorda, devono essere sottoposti anche alla procedura di informazione in sede comunitaria[2] – si invitano codesti Uffici a tener conto del contenuto del comma 3[3] dell’art. 15 del D.Lgs.139/06, laddove viene richiamata l’applicazione dei criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presentì altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate, evitando la diffusione di indirizzi territoriali che possono risultare non in linea con i provvedimenti in corso di elaborazione.
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[1] Sono state successivamente emanate le specifiche regole tecniche per le nuove attività introdotte dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
[2] La direttiva (UE) 2015/1535 del parlamento europeo e del consiglio del 9 settembre 2015 (che abroga la precedente direttiva 98/34/CE e s.m.i.), prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (codificazione). La procedura consente alla Commissione e agli Stati membri dell’UE di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli Stati membri stessi intendono introdurre per i prodotti (industriali, agricoli e della pesca) e per i servizi della società dell’informazione prima che siano adottate. L’obiettivo è garantire la compatibilità dei testi con i principi del diritto dell’Unione europea e del mercato interno. A partire dalla data di notifica del progetto, un periodo di «status quo» di tre mesi, durante il quale lo Stato membro notificante non può adottare la regolamentazione tecnica in questione, consente alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare il testo notificato e rispondere adeguatamente.
[3] L’articolo 15, comma 3 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 stabilisce che, fino all’adozione delle norme tecniche di prevenzione incendi di cui al comma 1 dello stesso decreto, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.