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Codice di Prevenzione incendi

Codice di prevenzione incendi Ing. MaliziaIn questa pagina è scaricabile il testo coordinato e commentato del Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 ( pdf) «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» e s.m.i. aggiornato con le modifiche successive e vari chiarimenti e commenti.

Il testo del Codice è aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 22 novembre 2022 (RTV attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico), D.M. 14 ottobre 2022 (Modifiche sulla reazione al fuoco), D.M. 19 maggio 2022 (RTV edifici di civile abitazione), dal  D.M. 30 marzo 2022 (RTV Chiusure d’ambito degli edifici civili), dal D.M. 24 novembre 2021 (Modifiche all’allegato 1), dal D.M. 14 ottobre 2021 (RTV Altre attività in edifici tutelati), dal D.M. 29 marzo 2021 (RTV Strutture sanitarie), dal D.M. 10 luglio 2020 (RTV musei … archivi in edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico), dal D.M. 15 maggio 2020 (nuova RTV Autorimesse), dal  D.M. 6 aprile 2020 (RTV Asili nido + correzione refusi), dal D.M. 14 febbraio 2020 (Aggiornamento capitoli da V.4 a V.8), dal D.M. 18 ottobre 2019 (Revisione Codice esclusi capitoli da V.4 a V.8) e dal D.M. 12 aprile 2019 (Fine cosiddetto «doppio binario»).

Nel testo è inserito anche il D.M. 26 luglio 2022 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti» (GU n. 187 del 11 agosto 2022), in vigore dal 9 novembre 2022, che fa esplicito riferimento al Codice di prevenzione incendi. Infatti, tali norme si applicano, in combinazione con le sezioni G, S, V (V.1, V.2, V.3) ed M del Codice di prevenzione incendi, agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2.

Aggiornamento del codice di prevenzione incendi

  • Il D.M. 22 novembre 2022, in vigore dal 1° gennaio 2023, ha introdotto il capitolo V.15 (attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico) della sezione V dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, estendendo il campo di applicazione del codice ai locali di spettacolo e di trattenimento di cui all’attività n. 65 (limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento) dell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
  • Il D.M. 14 ottobre 2022, in vigore dal 27 ottobre 2022, ha introdotto modifiche sulla reazione al fuoco al D.M. 26 giugno 1984, al D.M. 10 marzo 2005 e al D.M. 3 agosto 2015. In particolare, con l’articolo 12 ha sostituito le tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 della Sezione S1 dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, con l’eliminazione di colonne e riferimenti relativi alla doppia classificazione italiana delle classi di reazione al fuoco.
  • Il D.M. 19 maggio 2022, in vigore dal 29 giugno 2022, ha introdotto il capitolo V.14 (Edifici di civile abitazione) della sezione V dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, estendendo il campo di applicazione del codice agli edifici di civile abitazione di cui all’attività n. 77 dell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
  • Il D.M. 30 marzo 2022, in vigore dal 7 luglio 2022, ha introdotto il capitolo V.13 (Chiusure d’ambito degli edifici civili) della sezione V dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, senza estendere il campo di applicazione del codice agli edifici di civile abitazione. L’introduzione di questi ultimi nel campo di applicazione del codice è stata successivamente effettuata con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.M. 19 maggio 2022 inerente all’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione.
  • Il D.M. 24 novembre 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, ha apportato alcune modifiche (tra cui vari ritocchi, precisazioni e correzioni di refusi che erano presenti nel testo) all’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015.
  • Il D.M. 14 ottobre 2021, in vigore dal 24 novembre 2021, ha introdotto il capitolo V.12 (Altre attività in edifici tutelati) della sezione V dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015. Inoltre, ha esteso il campo di applicazione del codice relativamente all’attività n. 72 dell’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, comprendendo anche i restanti edifici, precedentemente esclusi dal D.M. 10 luglio 2020, sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al DPR n. 151/2011.
  • Il D.M. 29 marzo 2021, in vigore dal 9 maggio 2021, ha introdotto il capitolo V.11 (Strutture sanitarie) della sezione V dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015. Inoltre, ha introdotto nel campo di applicazione del codice l’attività n. 68 dell’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151. (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2).
  • Il D.M. 10 luglio 2020, in vigore dal 21 agosto 2020, ha introdotto il capitolo V.10 (musei … archivi in edifici tutelati). Inoltre, ha introdotto nel campo di applicazione del codice l’attività n° 72 dell’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n° 151, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
  • Il D.M. 15 maggio 2020, in vigore dal 19 novembre 2020, oltre ad approvare la RTV per le attività di autorimessa (Capitolo V.6) revisionando il testo della precedente RTV, ha introdotto un’importante innovazione. Infatti ha abrogato il D.M. 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili» rendendo così, per la prima volta, obbligatoria l’applicazione del codice anche per una “Regola Tecnica Verticale”.
  • Il D.M. 6 aprile 2020, in vigore dal 29 aprile 2020, oltre ad approvare la norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido (Capitolo V.9) ha corretto alcuni refusi presenti nei capitoli V.4 (uffici), V.5 (attività ricettive turistico-alberghiere) e V.7 (scuole) allegati al D.M. 14 febbraio 2020, tra cui due tabelle relative alla quota dei piani dei capitoli V.4 e V.7 (in particolare alla lettera b del comma 1 dei paragrafi V.4.2 e V.7.2).
  • Il D.M. 14 febbraio 2020, in vigore dal 5 aprile 2020, ha sostituito integralmente i capitoli V.4, V.5, V.6, V.7 e V.8 della sezione V dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, non introducendo alcuna modifica o necessità di adeguamento. I suddetti capitoli erano stati introdotti rispettivamente dal D.M. 8 giugno 2016 (V.4 Uffici), D.M. 9 agosto 2016 (V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere), D.M. 21 febbraio 2017 (V.6 Autorimesse), D.M. 7 agosto 2017 (V.7 Attività scolastiche), D.M. 23 novembre 2018 (V.8 Attività commerciali). L’emanazione di tale decreto si è resa necessaria per allineare i contenuti delle citate RTV da V.4 a V.8 alle modifiche introdotte dal D.M. 18 ottobre 2019, tenuto conto che alcuni riferimenti rimandavano a tabelle e sottocapitoli del vecchio Allegato 1, non corrispondenti con il nuovo testo revisionato. Inoltre, ai suddetti capitoli sono state apportate alcune lievi modifiche editoriali nonché migliorate alcune formulazioni al fine di rendere uniforme la terminologia usata nel codice.
  • Il D.M. 18 ottobre 2019, entrato in vigore il 1° novembre 2019, aveva sostituito integralmente l’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 (Sezioni G, S, V, M) ad esclusione dei capitoli da V.4 a V.8.
    Questi capitoli sono relativi ad attività che, prima dell’emanazione del D.M. 14 febbraio 2020, continuavano a essere regolamentate dalle norme tecniche approvate con D.M. 8/6/2016 (uffici), D.M. 9/8/2016 (alberghi), D.M. 21/2/2017 (autorimesse), D.M. 7/8/2017 (scuole), D.M. 23/11/2018 (attività commerciali).
    Il decreto stabilisce inoltre che, in caso di applicazione di soluzioni alternative (vedi paragrafi G.2.7, G.2.6.5.2 e G.2.6.4) l’importo del corrispettivo dovuto per le domande di esame dei progetti e di deroga è raddoppiato rispetto a quello previsto, per tenere conto del maggiore impegno professionale richiesto per la valutazione delle scelte progettuali nonché della rilevante complessità, analogamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 e l’articolo 4, comma 2 del D.M.  9 maggio 2007 “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”.

Monitoraggio e revisione del Codice

L’aggiornamento del Codice è scaturito dal monitoraggio, svolto ai sensi dell’art. 4 del D.M. 3 agosto 2015, nel corso del quale sono emersi possibili ambiti di miglioramento che hanno riguardato l’intero codice. Il processo di revisione dell’allegato al D.M. 3 agosto 2015 era stato avviato all’inizio dell’anno 2018 ravvisando la necessità di proseguire l’azione di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi.

Sono state acquisiti vari rilievi sulla comprensione e all’applicazione del Codice pervenute dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco tramite le Direzioni regionali, dagli Ordini e Collegi professionali, da portatori di interesse in genere.

Fine del «doppio binario»

La revisione dell’allegato 1, approvata con il citato D.M. 18 ottobre 2019, ha seguito di qualche giorno l’entrata in vigore del D.M. 12 aprile 2019, con il quale si è posto fine al cosiddetto «doppio binario». In particolare, con l’entrata in vigore del D.M. 12 aprile 2019, a decorrere dal 20 ottobre 2019 è terminato il periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica.

Il citato decreto ha anche ampliato il campo di applicazione alle attività di cui all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, aggiungendo al precedente elenco le attività da 19 a 26 (Stabilimenti e impianti ove si producono, impiegano, detengono particolari sostanze pericolose, fabbriche di fiammiferi, ecc.) e l’attività 73 (Edifici a uso terziario/industriale).

Con questo provvedimento erano state portate a quarantasette le attività soggette di cui al DPR n° 151/2011 rientranti nel campo di applicazione del Codice. Di queste, quarantadue con obbligo di applicare il Codice come unico riferimento normativo.

L’elenco, modificato con i successivi provvedimenti, è tutt’ora in continuo aggiornamento con l’introduzione di nuove RTV. Queste incrementeranno sia le attività rientranti nel campo di applicazione del codice sia quelle con obbligo di applicazione dello stesso come unico riferimento.

Ad esclusione della nuova RTV di cui al capitolo «V.6 Autorimesse», per le altre inserite nella sezione V dotate di specifica regola tecnica “tradizionale”, l’adozione del Codice resta volontaria e alternativa alle rispettive regole tecniche di prevenzione incendi.

Infine, il D.M. 12 aprile 2019 ha previsto che il Codice può essere di riferimento per la progettazione anche di attività non elencate nell’allegato I del DPR n° 151/2011. Quindi, non solamente per quelle elencate che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti dal citato allegato I al decreto.

Obbiettivi del codice di prevenzione incendi

Per “Codice di prevenzione incendi” si intendono le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015.

Il progetto di semplificazione delle norme di prevenzione incendi fu avviato presso la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco alla fine dell’anno 2013. L’intento è stato quello di perseguire vari obiettivi, tra i quali:

  • disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli regole tecniche.
  • semplificare la normativa di prevenzione incendi.
  • adottare regole meno prescrittive, più prestazionali.
  • individuare regole sostenibili, proporzionate al rischio reale, che garantiscano comunque un pari livello di sicurezza.
  • fare in modo che le norme tecniche di prevenzione incendi si occupino solo di «antincendio».
  • aumentare la flessibilità e la possibilità di scelta fra diverse soluzioni.
  • favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio.

Come si è detto, tale processo di semplificazione è proseguito con l’aggiornamento del codice operato con il D.M. 18 ottobre 2019. Questo ha perseguito, tra le altre cose, l’intento di migliorare la leggibilità e la comprensibilità del testo con l’aggiunta di note esplicative, esempi, figure esplicative, accorpamento di argomenti simili, aggiunta di ulteriori definizioni, ecc.

Sono state così apportate diverse modifiche nei vari capitoli del Codice, alcune di lieve entità altre più sostanziali tra cui si segnala, ad esempio, una definizione ampliata di Rambiente, i maggiori dettagli forniti sulle soluzioni alternative in alcuni capitoli, alcune modifiche sulla descrizione o sui criteri di attribuzione dei livelli di prestazione, introduzione i sistemi di ventilazione orizzontale forzata fumo e calore (SVOF), attività all’aperto, integrazione dei criteri per l’inclusione, per i corridoi ciechi, per i filtri e per varie disposizioni sull’esodo in genere, ecc.

Inoltre, si è tentato di porre rimedio ad alcune criticità che erano state riscontrate e segnalate nell’applicazione di varie disposizioni come, ad esempio, l’utilizzo ai fini dell’esodo di rampe con pendenza superiore all’8%, corridoi ciechi, filtri a prova di fumo, ecc.

Decreto minicodice

Il D.M. 3 settembre 2021 (cd. decreto minicodice) per quanto concerne i luoghi di lavoro, ha superato l’articolo 2, comma 1 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., estendendo il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti quelli che com­prendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Infatti, il D.M. 3 settembre 2021 individua un quadro completo di regole tecniche appli­cabili ai luoghi di lavoro, i quali, in estrema sintesi, sono tutti quelli definiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ad esclusione dei cantieri. Inoltre, esso comprende tutte le casistiche che si possono presentare. Infatti, l’articolo 3 del decreto delinea i criteri di progettazione da applicare prevedendo 4 casi, ognuno dei quali descritto in uno dei 4 commi che costituiscono l’articolo. Per i luoghi di lavoro non dotati di specifica regola tecnica e per quelli non definiti «a basso rischio di incendio» (non ricadenti nei casi 1 e 2) si applica il Codice di prevenzione incendi.

I «luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio», definiti al punto 1, comma 2 dell’allegato I, sono quelli:

  • ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi,
  • non dotati di specifica regola tecnica verticale,
  • aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
    • affollamento complessivo fino a 100 occupanti;
    • superficie lorda complessiva fino a 1000 mq;
    • piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
    • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (qf fino a 900 MJ/m2);
    • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
    • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Testi ufficiali codice di prevenzione incendi

Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it. Il testo ufficiale del D.M. 3 agosto 2015 è pubblicato sulla GU n° 192 del 20-8-2015 – SO n° 51, il testo del D.M. 12 aprile 2019 è pubblicato sulla GU n° 95 del 23-4-2019, il testo del D.M. 18 ottobre 2019 è pubblicato sulla GU n° 256 del 31-10-2019 – SO n° 41, il testo del D.M. 14 febbraio 2020 è pubblicato sulla GU n° 57 del 6-3-2020, il testo del D.M. 6 aprile 2020 è pubblicato sulla GU n° 98 del 14-4-2020, il testo del D.M. 15 maggio 2020 è pubblicato sulla GU n° 132 del 23-5-2020, il testo del D.M. 10 luglio 2020 è pubblicato sulla GU n° 183 del 22-7-2020, il testo del D.M. 29 marzo 2021 è pubblicato sulla GU n° 85 del 9-4-2021, il testo del D.M. 14 ottobre 2021 è pubblicato sulla GU n. 255 del 25-10-2021, il testo del D.M. 24 novembre 2021 è pubblicato sulla GU n. 287 del 02-12-2021, il testo del D.M. 30 marzo 2022 è pubblicato sulla GU n. 83 del 8-4-2022, il testo del D.M. 19 maggio 2022 è pubblicato sulla GU n. 125 del 30-5-2022, il testo del D.M. 26 luglio 2022 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti» è pubblicato sulla GU n. 187 del 11-8-2022, il testo del D.M. 14 ottobre 2022 è pubblicato sulla GU n. 251 del 26-10-2022.

Infine, il testo del D.M. novembre 2022 è pubblicato sulla GU n. 282 del 2-12-2022.