Autorimesse – testo coordinato
Autorimesse – testo coordinato del D.M. 1° febbraio 1986 (⤓ pdf) relativo alle norme di prevenzione incendi sulle autorimesse con vari chiarimenti e commenti.
Il D.M. 1° febbraio 1986 è rimasto in vigore fino al 18 novembre 2020 ed è stato abrogato dal D.M. 15 maggio 2020. Dal 19 novembre 2020, per le autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 è obbligatorio applicare il «codice di prevenzione incendi» di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. facendo riferimento alla specifica regola tecnica verticale di cui al Capitolo V.6, approvata con il citato D.M. 15 maggio 2020. Il Capitolo V.6 allegato al D.M. 15 maggio 2020 ha sostituito il vecchio testo del capitolo V.6 introdotto dal D.M. 21 febbraio 2017 (in vigore dal 2 aprile 2017) e successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020. Il Codice, fino alla data del 18 novembre 2020, si applicava in alternativa al D.M. 1° febbraio 1986.
Per le autorimesse con superficie non superiore a 300 m2, con lettera circolare DCPREV prot. n. 17496 del 18-12-2020 è stata trasmessa la linea guida recante «Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m2». L’esigenza di individuare, sotto forma di guida tecnica non cogente a supporto dei progettisti, i requisiti tecnici antincendio per le autorimesse con superficie inferiore a 300 m2, era stata avanzata dal mondo delle professioni. Infatti, con l’abrogazione operata dal D.M. 15 maggio 2020 a decorrere dal 19 novembre 2020, del D.M. 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili», era venuta meno ogni tipo di indicazione riferita alle autorimesse minori.
Alla pagina Quesiti autorimesse è possibile scaricare la raccolta di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sulle autorimesse, parcheggi, ecc.
Normativa precedente per autorimesse
Per le autorimesse «esistenti» al 19 novembre 2020, data di entrata in vigore del D.M. 15 maggio 2020, continuano a essere valide le disposizioni di cui al D.M. 1° febbraio 1986, il quale aveva sostituito il D.M. 20 novembre 1981 «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili» (G.U. 3 dicembre 1981, n. 333). Quest’ultimo, a sua volta, aveva sostituito le norme di cui al titolo VII del D.M. 31 luglio 1934. Tutti questi decreti non hanno previsto l’obbligo di adeguamento per le attività esistenti e pertanto tali attività possono rimanere in esercizio nel rispetto delle norme di sicurezza che erano applicabili nel periodo in cui sono state realizzate.
Regolamento di prevenzione incendi
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, le «autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati» sono state ricomprese al punto 75 (primo periodo) dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982, ove era compresa al n° 92, comprende anche attività prima non soggette come depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 oltre ai locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2.
Per effetto dei nuovi parametri di assoggettabilità sono diventate soggette ai controlli di prevenzione incendi alcune attività in precedenza esenti e viceversa esenti altre prima soggette, come ad esempio:
- Autorimesse con dieci o più autoveicoli, con superficie complessiva coperta inferiore a 300 m2 (prima soggette con il D.M. 16 febbraio 1982, successivamente, a decorrere dal 7 ottobre 2011, non più soggette con il D.P.R. n. 151/2011).
- Autorimesse con nove o meno autoveicoli, con superficie superiore a 300 m2 (prima non soggette con il D.M. 16 febbraio 1982, successivamente soggette con il D.P.R. n. 151/2011).
I responsabili delle nuove attività introdotte all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, devono presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2017. Tale termine, previsto dall’art. 11, comma 4 del D.P.R. n. 151/2011, è stato così modificato dall’art. 38, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n° 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n° 98) e successivamente dalla legge 27 febbraio 2017 n° 19 («Milleproroghe 2016»).
Per quanto concerne le Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2, questi sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività 75.1.A (fino a 1000 m2), 75.2.B (oltre 1000 m2 e fino a 3000 m2) e 75.4.C (oltre 3000 m2) dell’allegato III al D.M. 7 agosto 2012. Al fine di rendere più chiara e univoca l’individuazione delle attività, il D.M. 7 agosto 2012 ha introdotto un numero crescente denominato «sottoclasse» associato a ulteriori classificazioni. Le attività vengono quindi individuate con un codice alfanumerico composto dal «numero attività/sottoclasse/categoria» che indicano: il numero dell’attività soggetta a controllo, dal numero 1 al numero 80; la sottoclasse, dal numero 1 fino a un valore che definisce in modo univoco tutte le varie possibilità; la categoria A, B o C dell’allegato I al DPR n° 151/2011.
In merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presenti nel testo, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013.
Testo ufficiale normativa autorimesse
Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it. Il testo ufficiale del DM 1° febbraio 1986 è pubblicato sulla GU n° 38 del 15 febbraio 1986.
Attività n. 75 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011
N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
75 (92) | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti[1] ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2. | Autorimesse fino a 1.000 m2 | Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2 | Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili |
Attività n. 75 – allegato III al D.M. 7/8/2012
N. | Descrizione attività | Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione sottoclasse |
75 | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2. | 75.1.A | Autorimesse fino a 1000 m2 |
75.2.B | Autorimesse oltre 1000 m2 e fino a 3000 m2 | ||
75.3.B | Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2 | ||
75.4.C | Autorimesse oltre 3000 m2 | ||
75.5.C | Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2 | ||
75.6.C | Depositi di mezzi rotabili |
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[1] Per le rimesse nautiche mantengono la propria validità le norme di cui al titolo VII del D.M. 31 luglio 1934. Inoltre, in precedenza, per le rimesse di natanti o di aeromobili ricompresi al punto 92 del vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982 non era stabilito un valore minimo e pertanto queste risultavano soggette anche per una sola unità (Nota prot. n. P115/4146 sott. 35/B del 12-02-2001).