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Autorimesse – testo coordinato

Autorimesse testo coordinato di prevenzione incendi Ing. Mauro MaliziaAutorimesse – testo coordinato del D.M. 1° febbraio 1986  ⬇️ «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili» relativo alle vecchie disposizioni di prevenzione incendi sulle autorimesse con vari chiarimenti e commenti.

Il D.M. 1° febbraio 1986 è rimasto in vigore fino al 18 novembre 2020 ed è stato abrogato dal D.M. 15 maggio 2020.

Alla pagina Quesiti autorimesse è possibile scaricare la raccolta di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sulle autorimesse, parcheggi, ecc.

Nuove norme

Dal 19 novembre 2020, per le autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 è obbligatorio applicare il «codice di prevenzione incendi» di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. facendo riferimento alla specifica regola tecnica verticale di cui al Capitolo V.6, approvata con il citato D.M. 15 maggio 2020.

Il Capitolo V.6 allegato al D.M. 15 maggio 2020 ha sostituito il vecchio testo del capitolo V.6 introdotto dal D.M. 21 febbraio 2017 (in vigore dal 2 aprile 2017) e successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020. Il Codice, fino alla data del 18 novembre 2020, si applicava in alternativa al D.M. 1° febbraio 1986.

Autorimesse con superficie fino a 300 mq

Per le autorimesse con superficie non superiore a 300 m2, con lettera circolare DCPREV prot. n. 17496 del 18-12-2020 è stata trasmessa la linea guida recante «Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m2».

L’esigenza di individuare, sotto forma di guida tecnica non cogente a supporto dei progettisti, i requisiti tecnici antincendio per le autorimesse con superficie inferiore a 300 m2, era stata avanzata dal mondo delle professioni. Infatti, con l’abrogazione operata dal D.M. 15 maggio 2020 a decorrere dal 19 novembre 2020, del D.M. 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili», era venuta meno ogni tipo di indicazione riferita alle autorimesse minori.

Normativa precedente per autorimesse

Per le autorimesse «esistenti» al 19 novembre 2020, data di entrata in vigore del D.M. 15 maggio 2020, continuano a essere valide le disposizioni di cui al D.M. 1° febbraio 1986, il quale aveva sostituito il D.M. 20 novembre 1981 «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili» (G.U. 3 dicembre 1981, n. 333).

Quest’ultimo, a sua volta, aveva sostituito le norme di cui al titolo VII del D.M. 31 luglio 1934.

Tutti questi decreti non hanno previsto l’obbligo di adeguamento per le attività esistenti e pertanto tali attività possono rimanere in esercizio nel rispetto delle norme di sicurezza che erano applicabili nel periodo in cui sono state realizzate.

Autorimesse e regolamento di prevenzione incendi

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, le «autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati» sono state  ricomprese al punto 75 (primo periodo) dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982, ove era compresa al n. 92, comprende anche attività prima non soggette come depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 oltre ai locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2.

Per effetto dei nuovi parametri di assoggettabilità sono diventate soggette ai controlli di prevenzione incendi alcune attività in precedenza esenti e viceversa esenti altre prima soggette, come ad esempio:

  • Autorimesse con dieci o più autoveicoli, con superficie complessiva coperta inferiore a 300 m2 (prima soggette con il D.M. 16 febbraio 1982, successivamente, a decorrere dal 7 ottobre 2011, non più soggette con il D.P.R. n. 151/2011).
  • Autorimesse con nove o meno autoveicoli, con superficie superiore a 300 m2 (prima non soggette con il D.M. 16 febbraio 1982, successivamente soggette con il D.P.R. n. 151/2011).

I responsabili delle nuove attività introdotte all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, devono presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2017. Tale termine, previsto dall’art. 11, comma 4 del D.P.R. n. 151/2011, è stato così modificato dall’art. 38, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) e successivamente dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19 («Milleproroghe 2016»).

Per quanto concerne le Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2, questi sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività 75.1.A (fino a 1000 m2), 75.2.B (oltre 1000 m2 e fino a 3000 m2) e 75.4.C (oltre 3000 m2) dell’allegato III al D.M. 7 agosto 2012.

In merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presenti nel testo, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013.

Attività n. 75 – allegato I al D.P.R. n. 151/2011

N.AttivitàCat. ACat. BCat. C
75
(92)
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2;
locali adibiti al ricovero di natanti[1] ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2;
depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.
Autorimesse fino a 1.000 m2Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2;
ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2
Autorimesse oltre 3000 m2;
ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili

Attività n. 75 – allegato III al D.M. 7/8/2012

N.Descrizione attivitàAttività
Sottoclasse
Categoria
Descrizione sottoclasse
75Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2;
locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2;
depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.
75.1.AAutorimesse fino a 1000 m2
75.2.BAutorimesse oltre 1000 m2 e fino a 3000 m2
75.3.BRicovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2
75.4.CAutorimesse oltre 3000 m2
75.5.CRicovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2
75.6.CDepositi di mezzi rotabili

Note sull’attività n. 75

Il testo ufficiale del DM 1° febbraio 1986 è pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986.

[1] Per le rimesse nautiche mantengono la propria validità le norme di cui al titolo VII del D.M. 31 luglio 1934. Inoltre, in precedenza, per le rimesse di natanti o di aeromobili ricompresi al punto 92 del vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982 non era stabilito un valore minimo e pertanto queste risultavano soggette anche per una sola unità (Nota prot. n. P115/4146 sott. 35/B del 12-02-2001).

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