Decreto controlli
Testo coordinato del D.M. 1° settembre 2021 (⤓ pdf) recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 15 settembre 2022. In rosso sono riportati vari chiarimenti e commenti.[1]
Il decreto è entrato in vigore il 25 settembre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021).
Chiarimenti e indicazioni ministeriali
In materia di controllo e manutenzione dei presidi antincendio di cui al DM 1° settembre 2021 e s.m.i. sono stati forniti chiarimenti e indicazioni con le seguenti note ministeriali:
- nota DCPREV prot. n. 14804 del 6 ottobre 2021 «DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti».
- nota DCPREV prot. n. 15491 del 7 novembre 2022 «decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81» e con
- nota DCPREV prot. n. 3747 del 13 marzo 2023 «Decreto del Ministero dell’Interno del 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81” – Ulteriori indicazioni».
Proroga disposizioni sulla qualificazione dei tecnici manutentori
Il comma 1-bis del D.M. 1° settembre 2021, aggiunto dall’articolo 1, comma 1 del D.M. 15 settembre 2022 relativo alle «Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» ha stabilito che le disposizioni previste all’articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.
Si deve tenere conto che la proroga prevista dal D.M. 15 settembre 2022 non riguarda le altre disposizioni del D.M. 1° settembre 2021, in particolare dell’articolo 3 e dell’articolo 5, per le quali è confermata l’entrata in vigore il 25 settembre 2022.
Pertanto a decorrere dal 25 settembre 2022 si deve far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza dei presidi antincendio stabiliti nell’Allegato I al D.M. 1° settembre 2021 e deve essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il registro dei controlli. Inoltre, come chiarito con nota DCPREV prot. n. 15491 del 7 novembre 2022, possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del paragrafo 4 dell’Allegato II al D.M. 1° settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro il 25 settembre 2022, siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.
Altre modifiche
Oltre a prorogare le disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori, il DM 15 settembre 2022 apportato altre modifiche all’allegato II del D.M. 1° settembre 2021, riportate nel testo coordinato, tra le quali quelle relative ai «contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato».
In particolare, il Prospetto 3.8 inerente ai corsi di formazione sui «Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC)» è stato sostituito dal Prospetto 3.8.1 «Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)» e dal Prospetto 3.8.2 «Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».
Inoltre, viene aggiunto il Prospetto 3.14 sui corsi di formazione per i «Sistemi a polvere».
Decreto controlli
Il D.M. 1° settembre 2021 è un decreto interministeriale, adottato dal ministro dell’interno di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dall’articolo 46 (Prevenzione incendi), comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ove è stabilito che: «Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: lettera a) i criteri diretti atti ad individuare: punto 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; punto 2) misure precauzionali di esercizio; punto 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; punto 4) criteri per la gestione delle emergenze; lettera b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione».
Il provvedimento è comunemente denominato «Decreto Controlli», così come indicato anche nella Circolare DCPREV prot. n. 14804 del 6 ottobre 2021, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti sulla materia, avente per oggetto «DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti».
Il provvedimento stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio fissando, con le modalità stabilite nell’Allegato II al decreto, le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività.
Dalla data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2021, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e)[2], l’articolo 4[3] e l’allegato VI[4] del D.M. 10 marzo 1998.[5]
Testi ufficiali
Il testo ufficiale del D.M. 1° settembre 2021 è pubblicato sulla G.U. n. 230 del 25 settembre 2021, mentre il testo del D.M. 15 settembre 2022 è pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre 2022.
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[1] Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.
[2] Art. 3 (Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio), comma 1, lettera e) del D.M. 10 marzo 1998: «All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all’allegato VI».
[3] Art. 4 (Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio) del D.M. 10 marzo 1998: «Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore».
[4] L’allegato VI (Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio) del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che tutte le misure di protezione antincendio previste: per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita, per l’estinzione degli incendi e per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio, devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.
[5] Il D.M. 10 marzo 1998 recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro» è completamente abrogato a decorrere dal 29 ottobre 2022, data di entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021 (cd. «Decreto Minicodice») recante «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».