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Quesiti Edifici tutelati

Quesiti Edifici storici ( pdf): Quesiti di prevenzione incendi relativi a edifici sottoposti a tutela, criteri di assoggettabilità, numero di uscite degli edifici storici destinati a musei, possibilità di ricorrere all’istituto della deroga, esposizione di oggetti d’arte in edifici aperti al pubblico non sottoposti a tutela, dimensionamento delle vie di uscita, norme applicabili per attività soggette inserite in edifici sottoposti a tutela, percorsi di esodo; impianti interni di adduzione del gas, lunghezza massima delle vie di esodo in musei, ecc.[1]

La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti prevenzione incendi.

Alla pagina «Edifici storici» è scaricabile la normativa di prevenzione incendi:

  • Il testo Edifici storici biblioteche contiene la normativa di prevenzione incendi sugli edifici sottoposti a tutela destinati a biblioteche ed archivi di cui al D.P.R n° 418 del 30 giugno 1995 recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi», coordinata con chiarimenti e commenti.
  • Il testo Edifici storici musei contiene invece il testo coordinato del D.M. n° 569 del 20 maggio 1992 recante «Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre».

Inoltre, per i musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati si può applicare, in alternativa, il codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 e smi, facendo riferimento alla specifica regola tecnica verticale (RTV). In particolare, il capitolo V.10 introdotto con D.M. 10 luglio 2020 recante «Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi …».

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, sono stati ricompresi al punto 72 dell’allegato I al decreto.

Nota DCPREV prot. n. 11180 del 19-07-2021. Quesito di Prevenzione Incendi inerente la proroga per l’adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42.

[…] si rappresenta, innanzitutto, che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha fissato la proroga al 31 dicembre 2022 per l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi degli istituti, luoghi della cultura e sedi ecc. sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ciò premesso, resta inteso che, nelle more del completo suddetto adeguamento, i responsabili delle attività in argomento, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo.

Nota DCPREV prot. n. 3748 del 25-03-2014. Quesito in merito al numero di uscite degli edifici storici destinati a musei – D.M. 20/05/1992 n. 569.

[…] si rappresenta che il citato D.M. n. 569 prevede espressamente la presenza di un sistema organizzato di vie d’uscita e, come tale, deve disporre pertanto di almeno n. 2 uscite.

Ciò premesso, tuttavia, si ritiene comunque che la problematica rappresentata possa trovare giusta soluzione nell’ambito della procedura di deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. 151/2011.

Giova in ultimo rammentare le opportunità fornite dal D.M. 9 maggio 2007 «Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», ove all’art. 2 viene espressamente specificata la possibilità di utilizzo delle metodologie della fire engineering «per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37», proprio in presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità.

Nota DCPREV prot. n. 17383 del 27-12-2013. D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, recante “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi”. Art. 11 – Deroghe.

Giungono a questa Amministrazione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di ricorrere all’istituto della deroga di cui all’art. 7 del D.P.R.151/11 anche per aspetti non riguardanti gli impianti, in applicazione dell’art. 11 del decreto in oggetto, laddove è stabilito che «ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendi, potrà essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento – omissis – con le procedure previste dall’art. 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577».

Al riguardo, in considerazione del fatto che la dizione letterale è riferita alle “prescrizioni contenute nel presente decreto” sentito in proposito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si ritiene ammissibile tale possibilità.

Si evidenzia, peraltro, che la limitazione dell’istituto della deroga alla parte impiantistica per i soli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi, non risulterebbe supportata da ragionevoli motivi di natura giuridica e tecnica e contrasterebbe con gli indirizzi sui criteri di “ammissibilità” forniti dalla lettera-circolare n. 8269 del 20 maggio 2010 in relazione al vigente quadro normativo.

Nota DCPREV prot. n. 10472 del 22-07-2013. Fondazione … sita in ….

[…] si rappresenta che i locali adibiti ad esposizione con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi (*) risultano soggetti alle procedure ed agli adempimenti di prevenzione incendi quali attività elencate al punto 69 dell’Allegato I al D.P.R.151/11 e che, come desumibile allo stesso punto dell’Allegato II del suddetto decreto, tali attività sono equiparate a quelle di cui al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982. Pur trattandosi di attività espositive non inserite in edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04, il D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 recante “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre” potrà in ogni caso costituire un utile riferimento normativo, unitamente ai criteri tecnici richiamati nel comma 3 dell’art. 15 del D. Lgs.139/06.

(*) In tal caso trattasi di un’attività di esposizione di oggetti d’arte in edifici aperti al pubblico non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Nota DCPREV prot. n. 7092 del 22-05-2013. Dimensionamento delle vie di uscita per edifici di cui all’art. 1 del D.M.569/92.

[…] si conferma che la regola tecnica di riferimento non prevede la verifica della larghezza delle scale sulla base dell’affollamento dei due piani contigui a maggior affollamento. Resta ovviamente inteso che l’edificio deve comunque essere dotato di un sistema organizzato di vie di esodo per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luogo sicuro, dimensionato sulla base del massimo affollamento calcolato secondo le indicazioni di cui all’art. 3 del D.M. 569/92.

Giova in ultimo rammentare le opportunità fornite dal D.M. 9 maggio 2007 «Direttive per l’applicazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», ove all’art. 2 viene espressamente specificata la possibilità di utilizzo delle metodologie della fire engineering «per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37», proprio in presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità.

Circolare prot. n. 4756 del 09-04-2013. D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I – Attività nn. 66, 72, 73.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell’elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all’allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Al riguardo, per una uniforme applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito i chiarimenti ai punti in oggetto.

… omissis …

  • D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 72): Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

In presenza di attività aperte al pubblico, l’obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall’art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilità dipendono dalla destinazione d’uso dell’edificio sottoposto a tutela.

Pertanto, si applica il punto n. 72 nei seguenti casi:

  1. biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre aperte al pubblico, collocate all’interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  2. una o più attività elencate nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti, se aperte al pubblico e svolte all’interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Nel caso l’edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l’attività di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l’attività.

Analoga conclusione deve farsi nel caso b), relativo ad edificio sottoposto a tutela occupato parzialmente da una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette agli obblighi previsti dallo stesso decreto.

Potrà non configurarsi l’attività del punto n. 72 nel caso in cui all’interno dello stesso siano presenti una o più attività dell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell’edificio.

In tutti i casi sopra citati si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell’edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

… omissis …

Nota prot. n. P489/4122 sott. 32 del 16-06-2008. Edificio universitario …. Richiesta di chiarimenti in materia di messa a norma antincendio.

[…] viene chiesto all’Ufficio scrivente quali debbano essere le norme di prevenzione incendi di riferimento per i locali posti all’interno di un edificio, costruito negli anni 2000, da destinare a museo di “oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564”. Analoga richiesta viene avanzata per la sala convegni, situata in un locale posta in adiacenza all’atrio di ingresso all’edificio stesso, avente una capienza non superiore a 100 persone, da utilizzare non contemporaneamente all’attività museale.

Tanto premesso, nel concordare con le argomentazioni e le conclusioni espresse al riguardo da parte di codesto Comando e fatte proprie dalla Direzione Regionale, si ritiene utile aggiungere che per il caso specifico, viste le considerazioni del dirigente dell’Ateneo, quanto segue.

L’attività di che trattasi rientra nella definizione del punto 90 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 in quanto, pur se l’edificio non risulta pregevole per arte o storia, risultano esserlo gli oggetti di interesse culturale ivi esposti, in base a quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio …» che sottopone a tutela come beni culturali, oltre alle cose immobili, anche quelle mobili che nel caso particolare sono rappresentate dai “macchinari e oggetti storici della tecnologia dell’elettricità”. Inoltre, qualora i locali adibiti ad esposizione aperti al pubblico abbiano una superficie lorda superiore a 400 m2 l’attività rientra anche al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 ….

Per le citate attività, non regolate da specifiche disposizioni, si dovrà tener conto dei criteri generali di prevenzione incendi, e se del caso, anche di quanto precisato dal D.M. 9 maggio 2007 «Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio» e s.m.i, mentre, per quanto attiene la sala convegni con capienza non superiore a 100 persone, si dovrà tener conto di quanto disposto al titolo XI del D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i.

Nota prot. n. P651/4109 sott. 51/D2 del 10-01-2008. D.M. 16 febbraio 1982. Attività n. 90. “Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui ai Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564”. Quesito.

[…] è stato posto un quesito finalizzato a chiarire quali siano gli edifici pregevoli per arte e storia effettivamente soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi. La richiesta è stata avanzata al fine di dirimere le apparenti incoerenze presenti fra quanto recitato al punto 90 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, fra la circolare ministeriale n. 36 dell’11 dicembre 1985 e la nota di risposta di questo Ufficio, del 4 ottobre 2000, emessa a seguito di un quesito analogo proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Premesso quanto sopra, si fa presente che la nota del 4 ottobre 2000, sopra richiamata, scaturiva dall’interpretazione letterale del disposto congiunto delle disposizioni legislative di cui al Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564 e del D.M. 16 febbraio 1982 mentre, con la circolare 11 dicembre 1985, n. 36, che non ha cambiato né può modificare il contenuto del decreto ministeriale appena citato, sono state formulate, tenendo anche conto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, delle considerazioni sul fatto che il controllo di prevenzione incendi doveva essere rivolto in via prioritaria agli edifici storici, artistici e culturali effettivamente a rischio di incendio. Per l’individuazione di tali edifici, la stessa circolare aveva suggerito che poteva essere usato come criterio pratico quello di rilasciare il certificato di prevenzione incendi agli edifici vincolati al cui interno fosse presente anche una sola attività soggetta a controllo.

L’esteso patrimonio culturale esistente nel nostro paese, nonché la sua specificità e la sua unicità, ha creato e crea, come peraltro evidenziato da codesto Comando provinciale VV.F., delle difficoltà nell’applicazione e controllo degli edifici sottoposti a tutela da parte dello Stato al cui interno siano o meno presenti una o più delle attività elencate nel sopra richiamato decreto 16 febbraio 1982. Nella consapevolezza quindi delle problematiche esistenti, che potrebbero ulteriormente presentarsi nel futuro, è in fase di predisposizione il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 nel quale verrà meglio definita e circostanziata l’assoggettabilità alla prevenzione incendi dei beni culturali sottoposti a tutela dello Stato.

In tale attesa e nell’intento di non creare ulteriori problematiche e appesantimento nell’azione di vigilanza e controllo, nonché il rischio di stravolgere, a causa delle prescrizioni impartite, una realtà unica quale è il patrimonio culturale del nostro paese del quale la città di Venezia ne è un esempio inconfondibile, si ritiene condivisibile l’interpretazione data sulla questione da parte di codesto Comando con la precisazione però che debbano rientrare al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982 gli edifici pregevoli per arte e storia destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti sottoposti a tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, indipendentemente dalla loro superficie lorda e del quantitativo di beni culturali mobili in essi presenti, in relazione ovviamente al livello di rischio delle attività stesse.

Nota prot. n. P121/4109 sott. 51/D2 del 20-03-2001. Edifici pregevoli per arte e storia. ‑ Impianti interni di adduzione del gas. Quesito

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo dall’Ispettorato Interregionale VV.F.(*)

(*) L’attuale quadro normativo inerente agli edifici in oggetto non vieta esplicitamente che le tubazioni del gas possano attraversare edifici pregevoli per arte e storia.

Nota prot. n. P831/4109 Sott. 51/C del 04-08-2000. Edifici pregevoli per arte e storia. Abrogazione art 2, 3, 7-12, 16-25, 36 R.D. 1564 del 7/11/42

[…] il parere concorde di questo Ufficio con quanto rappresentato in merito da codesto Ispettorato Interregionale. (*) Al riguardo, giova ricordare che non esiste una disposizione di sicurezza antincendio per tutti gli edifici pregevoli per arte e storia e che, quindi, al di fuori del campo di applicazione del D.P.R 569/95 e del D.P.R 418/95 devono essere impartite prescrizioni di sicurezza in relazione alla valutazione dei rischi specifici. 

(*) Le abrogazioni degli art. del R.D. 7/11/42 n. 1564 di cui al Decreto 20 maggio 92 n. 569 art. 16 ed al D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418 sono da riferirsi al campo di applicazione dei suddetti disposti. Relativamente agli impianti termici a servizio di edifici di interesse storico ed artistico destinati a biblioteche e archivi, in assenza di specifiche indicazioni di incompatibilità, si deve fare riferimento alla vigente legislazione in materia.

Nota prot. n. P35-P54/4134 sott. 58 del 01-02-2000. Impianti termici installati in luoghi di culto – emettitori ad incandescenza privi di condotto di scarico

[…] si chiarisce che gli impianti termici con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi indipendentemente dal tipo di attività al cui servizio sono installati. Pertanto si concorda con codesto Comando Provinciale VV.F. nel ritenere, sulla base della legislazione vigente, che più apparecchi, installati all’interno di una chiesa, sono ricompresi nel punto 91 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, se superano complessivamente le 100.000 Kcal/h. In merito alla normativa tecnica da applicare, stante che gli apparecchi di tipo A di che trattasi sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 12 aprile 1996, si ritiene che il Comando Provinciale VV.F. dovrà esprimere caso per caso, il proprio motivato parere in merito alla loro installazione sulla base di una valutazione dei rischi e fermo restando l’osservanza delle vigenti norme UNI-CIG.

Nota prot. n. P1258/4109 sott. 51/D del 21-09-1998. D.P.R. 418/95 art. 4 comma 3. Richiesta di chiarimenti.

[…] in merito alla corretta interpretazione dall’art. 4 del D.P.R. n. 418/95, questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F.(*)

(*) Il quesito è relativo all’ammissibilità di percorsi di esodo di lunghezza superiore a 30 metri in edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche e archivi. Si chiarisce che non possono escludersi, in linea di massima, percorsi di esodo di lunghezza superiore a 30 metri, a condizione che siano adottate le misure alternative di sicurezza indicate all’art. 4 co. 5 del decreto in oggetto comunque valutando tale applicabilità caso per caso, in considerazione dell’effettiva lunghezza e di tutte le altre caratteristiche dei percorsi di esodo.

Nota prot. n. P343/4134 sott. 58 del 31-03-1998. Punto 4.2.5 del D.M. 12 aprile 1996 e art. 7 del D.M. 569/92.

[…] quesito in ordine all’interpretazione del combinato disposto dagli articoli indicati in oggetto. Al riguardo, a parere di questo Ufficio, la problematica sollevata può essere risolta alla luce di quanto stabilito nel D.M. 569/92 nell’art. 1 – campo di applicazione. Tale articolo, infatti, individua determinati edifici pregevoli per arte e storia,(*) per i quali sono vigenti tutte le misure fissate dal decreto stesso tra le quali anche il divieto di installare le centrali termiche all’interno del volume degli edifici.

Per tutti gli altri edifici pregevoli per arte e storia, che ricadono come i primi nel punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982, potrà invece essere ammessa la coesistenza con i locali centrale termica, come stabilito dal D.M. 12 aprile 1996.

(*) Edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Nota prot. n. P1556/4109 Sott. 51/D del 05-09-1996. Vie d’esodo e attività pregevoli per arte e storia. D.M. 569/92

Si riscontra la nota in oggetto relativa al massimo affollamento consentito per edifici pregevoli per arte e storia. Al riguardo, anche se dalla lettura dell’art. 3 comma 3 del D.M. 569/92 sembrerebbe che l’affollamento massimo debba essere commisurato alla capacità di deflusso di due sole vie di esodo, a parere di questo Ufficio può ritenersi corretto, anche in analogia con quanto stabilito in merito per altre attività similari, calcolare il massimo affollamento in relazione al numero totale di uscite, che dovranno comunque essere non inferiori a due.

Con avviso pubblicato in G.U. n. 98 del 28 aprile 1993 il comma 3 dell’art. 3 è stato così rettificato «3. Il massimo affollamento consentito dovrà essere commisurato alla capacità di deflusso del sistema esistente di vie d’uscita valutata pari a sessanta persone, per ogni modulo («modulo uno» cm 60)». Il testo precedente riportava «3. Il massimo affollamento consentito dovrà essere commisurato alla capacità di deflusso del sistema esistente di due vie d’uscita…»

Nota prot. n. P749/4109 sott. 51/D del 10-05-1996. Musei civici …

[…] è stato posto un quesito relativo ai musei indicati in oggetto ed, in particolare, alla lunghezza massima ammissibile dei percorsi di esodo. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, nel caso specifico, l’esame del progetto deve consistere nella verifica della conformità del progetto alle prescrizioni del decreto 20 maggio 1992, n. 569 ove la mancata previsione di una lunghezza massima delle vie di esodo, dovuta ai particolari vincoli ai quali sono soggetti i beni in argomento, è compensata dalle prescrizioni gestionali.

Si fa infine presente che tra gli obblighi del gestore dei musei, quale datore di lavoro, vi è la valutazione dei rischi connessi all’attività lavorativa. Tale valutazione, anche ove non sia obbligatoria in forma scritta, deve riguardare tutti i rischi non esplicitamente trattati dalle disposizioni di sicurezza vigenti.

Circolare n. 36 del 11-12-1985 Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione Incendi.

… omissis …

– 12 – Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 90): Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7/11/1942, n. 1564.

Chiarimento: Da più parti, e segnatamente dall’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, viene richiesto di conoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti ai controlli da parte dei vigili del fuoco. Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all’obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco:

  1. non sono compresi al punto 90) del D.M. 16 febbraio 1982 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982. Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti di produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;
  2. sono invece compresi al punto 90) del D.M. 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.;

per tali edifici, in relazione all’uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al regio decreto 7/11/1942, n. 1564, anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte. Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 dell’art. 15 del D.P.R. n. 577/82.

… omissis …

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[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.