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Distributori stradali di carburantiDistributori di carburanti norme di prevenzione incendi

Testo della Circolare n° 10 del 10 febbraio 1969 ( pdf) e delle principali norme di sicurezza per i distributori stradali di carburanti liquidi, coordinato con le modifiche introdotte da successivi provvedimenti e con chiarimenti e commenti.

Altri riferimenti antincendio sono riportati nel D.M. 31 luglio 1934 «Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi», come ad esempio gli articoli relativi a: dispositivi di sicurezza (Titolo I – punto XVII, art. 71, 72), classificazione degli oli minerali (art. 1), classi dei depositi (art. 10), modalità costruttive dei fabbricati (art. 20 …), impianti elettrici (art. 28), parafulmini (art. 30), zone di protezione e distanze da osservare (art. 41), norme di esercizio (art. 78),  profondità di interramento dei serbatoi (art. 64), mezzi di distribuzione (art. 82), ecc.

Norme contenute nel documento

  • Circolare 10 febbraio 1969, n° 10 «Distributori stradali di carburanti»;
  • Circolari sulla detenzione di oli lubrificanti presso impianti distributori di carburanti;
  • D.M. 29 novembre 2002 «Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione»;
  • Lettera circolare prot. n. 7203 del 1° luglio 2009 «D.M. 29/11/2002: caratteristiche tubazioni interrate in impianti distribuzione carburanti»;
  • D.M. 27 dicembre 2017 «Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori»;
  • D.M. 5 febbraio 1988, n° 53 «Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento».

Altre tipologie di distributori di carburante

Per quanto concerne i contenitori distri­bu­tori rimovibili di carburanti liquidi fino a 9 m3 con pun­to d’infiam­mabilità superiore a 65 °C, si rimanda alle disposizioni del D.M. 22 novembre 2017 «Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C».

Infine, relativamente alle altre tipologie di carburante, si rimanda alle rispettive regole tecniche. In particolare i distributori stradali di GPL sono regolamentati dal D.P.R. 24 ottobre 2003 n° 340 «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione»; i distributori stradali di metano dal D.M. 24 maggio 2002 (con allegato sostituito dal D.M. 28/6/2002) «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione»; i distributori stradali di idrogeno dal D.M. 23 ottobre 2018 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione»; il gas naturale per autotrazione dal D.M. 30 aprile 2012 «Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione».

Testi ufficiali

Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.

Regolamento di prevenzione incendi

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151, gli «impianti di distribuzione carburanti» sono stati ricompresi al punto 13 dell’allegato I al decreto, come di seguito riportato.

Rispetto ai precedenti voci del D.M. 16 febbraio 1982 (indicate tra parentesi), al punto 13 del D.P.R. n. 151/2011 sono stati accorpati i distributori di carburanti liquidi (n. 18) e gassosi (n. 7) di ogni tipologia (autotrazione, nautica, aeronautica). I distributori rimovibili sono diventati soggetti per tutte le modalità d’uso.

In base alla legge 11 agosto 2014 n. 116, di conversione con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (art. 1 bis), gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva (aggiunto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154) di capienza non superiore a 6 m3, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011.

Attività n. 13 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011

N. Attività Cat. A Cat. B Cat. C

13
(7
18)

Impianti fissi di distribuzione carburanti[1],[2],[3] per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi:
a)  Impianti di distribuzione carburanti liquidi Contenitori distri­bu­tori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con pun­to d’infiam­mabilità superiore a 65 °C[4] Solo liquidi combustibili tutti gli altri
b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)     tutti

Attività n. 13 – allegato III al D.M. 7/8/2012

Attività
Sottoclasse
Categoria
Descrizione attività Descrizione sottoclasse
Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi:
13.1.A a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi Contenitori distri­bu­tori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con pun­to d’infiam­mabilità superiore a 65 °C
13.2.B a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi Solo liquidi combustibili

__________

[1] Per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio o miscele per autotrazione si intendono quelli definiti all’art. 82 del D.M. 31 luglio 1934 (Circolare n. 36 MI.SA. del 11-12-1985).

[2] In merito agli adempimenti procedurali inerenti a modifiche di vario tipo su impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, con nota prot. n. P1362/4113 sott. 149 del 11-12-2001 era stato chiarito quali fossero le modifiche definibili «sostanziali» degli impianti che comportavano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per le quali era necessario avviare di nuovo le procedure consistenti nella presentazione dell’esame progetto seguita dalla richiesta di nuovo certificato di prevenzione incendi: a) incremento di stoccaggio di carburanti; b) sostituzione di carburanti di categoria C con pari quantitativo di categoria A; c) installazione di nuovi erogatori; d) realizzazione di nuove strutture e locali a servizio dell’impianto. Per i casi non ricadenti tra quelli sopra indicati quali, ad esempio, l’installazione di attrezzature relative a «pos gestionali», le inversioni di prodotto, la sostituzione di erogatori, l’installazione di dispositivi di recupero vapori, sostituzioni comandi manuali con erogatori automatici in impianti di distribuzione metano uso autotrazione, ecc. era sufficiente inviare una comunicazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, corredata da idonea documentazione tecnica, senza oneri a carico dell’interessato.

Con lettera-circolare prot. n. P1517/4113 sott. 87 del 26-11-2002 è stato inoltre chiarito che la sostituzione di carburanti di categoria A con analoghi quantitativi di categoria C non costituisce modifica sostanziale.

[3] Ai fini dell’assoggettabilità degli impianti fissi di distribuzione carburanti, gli stessi sono ascrivibili alle categorie B o C del DPR n. 151/2011 in relazione alle caratteristiche dei carburanti liquidi classificati come indicato nel Titolo II del D.M. 31-07-1934 (Nota DCPREV prot. n. 8820 del 20-06-2013).

[4] In base alla legge 11/8/2014 n. 116, di conversione con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (art. 1 bis), entrata in vigore il 21 agosto 2014, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva (aggiunto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154) di capienza fino a 6 m3, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal DPR n. 151/2011.