Ospedali – testo coordinato
Ospedali – testo coordinato del D.M. 18 settembre 2002 (⤓ pdf) relativo alle norme di sicurezza antincendi per le strutture sanitarie pubbliche e private, aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 19 marzo 2015 «Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18/9/2002», dal D.M. 15 settembre 2005 «Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi» e da vari chiarimenti e commenti.
La regola tecnica è stata aggiornata, insieme ad altre, dal D.M. 10 marzo 2020 recante «Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», consentendo ove in precedenza era prevista solamente la possibilità di impiegare fluidi refrigeranti non infiammabili o non tossici, di utilizzare refrigeranti classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817. Si vedano a tal proposito anche i chiarimenti forniti con la nota DCPREV prot. n° 9833 del 22-07-2020.
Inoltre, i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e ventilazione sono stati stabiliti dall’articolo 2 del D.M. 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione», che ha abrogato le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia.
Si fa presente che per le strutture sanitarie, in alternativa al D.M. 18 settembre 2002, è applicabile il «codice di prevenzione incendi» di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., facendo riferimento alla specifica regola tecnica verticale (Capitolo V.11 Strutture sanitarie) introdotta con D.M. 29 marzo 2021 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie» (in vigore dal 9 maggio 2021).
Normativa precedente ospedali
Il D.M. 18 settembre 2002 ha costituito la prima norma tecnica di prevenzione incendi specifica per le strutture sanitarie, adottata secondo quanto previsto, da ultimo, dall’articolo 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n° 139. Precedentemente per tali attività si applicavano i criteri tecnici generali di prevenzione incendi come indicato all’articolo 15 comma 3 del citato decreto legislativo.
Termini di adeguamento e proroghe
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023) ha prorogato di tre anni i termini di adeguamento previsti dal D.M. 19 marzo 2015 per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal D.M. 19 marzo 2015, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima.
Precedentemente, il D.M. 20 febbraio 2020 recante «Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015» (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) aveva prorogato di un anno i termini di adeguamento per le strutture sanitarie (comprese le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale) previsti dal D.M. 19 marzo 2015.
Possono beneficiare della proroga le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal citato D.M. 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima.
Problematica del mancato adeguamento
Le strutture sanitarie esistenti dovevano essere adeguate alla normativa antincendio entro il 26 dicembre 2007. A distanza di tempo però molte di queste non risultavano ancora in regola con gli adempimenti richiesti e non avevano ultimato i lavori previsti.
La problematica del mancato adeguamento è stata affrontata dalla legge 8 novembre 2012, n° 189 (cd. «legge Balduzzi») di conversione del DL 13/9/2012, n° 158, la quale all’articolo 6 comma 2 ha previsto:
- La definizione di requisiti di sicurezza antincendio con scadenze differenziate, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza.
- Una specifica disciplina per le strutture esistenti al 27 dicembre 2002 che non hanno completato l’adeguamento e per le altre strutture sanitarie individuate nell’allegato I al DPR n° 151/2011.
A tal fine è stato emanato il D.M. 19 marzo 2015, il quale ha modificato e aggiornato le disposizioni di prevenzione incendi per le strutture sanitarie sulla base dei criteri e principi contenuti nell’articolo 6, comma 2 del decreto sopracitato. Nella cronologia degli interventi di adeguamento sono privilegiati minori interventi di protezione passiva compensati da maggiori misure gestionali e di protezione attiva.
Modalità di adeguamento
L’adeguamento delle strutture ospedaliere e delle strutture ambulatoriali deve avvenire secondo scadenze temporali stabilite.
Per ogni scadenza di adeguamento deve essere presentata la SCIA parziale, inerente al rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste per la relativa scadenza. Durante il periodo di adeguamento la compensazione del rischio residuo è garantita dal rispetto di una serie di adempimenti di carattere gestionale.
Regolamento di prevenzione incendi
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151, le «strutture sanitarie» sono state ricomprese al punto 68 dell’allegato I al decreto.
Questo, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, ove erano compresi al n° 86 (Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto), comprende nuove attività prima non soggette. Infatti, sono state inserite le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
I responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del DPR n° 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, devono presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2017. Tale termine, previsto dall’articolo 11, comma 4 del DPR n° 151/2011, è stato così modificato dall’articolo 38, comma 2 del DL 21 giugno 2013, n° 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n° 98) e successivamente dalla legge 27 febbraio 2017 n° 19 («Milleproroghe 2016»).
Per quanto concerne le «Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto», questi sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività 66.1.A (fino a 50 posti letto), 68.3.B (oltre 50 e fino a 100 posti letto) e 68.5.C (oltre 100 posti letto) dell’allegato III al D.M. 7 agosto 2012.
Invece, le «Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2», sono individuate attraverso i codici di attività 68.2.A (fino a 1000 m2) e 68.4.B (oltre 1000 m2) dell’allegato III al D.M. 7 agosto 2012.
In merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presenti nel testo, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n° 6959 del 21-05-2013.
Infine, sul testo Quesiti ospedali sono selezionate, oltre a lettere circolari e disposizioni varie sull’argomento, anche note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi, le quali sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi.
Testi ufficiali normativa ospedali
Il testo ufficiale del D.M. 18 settembre 2002 è pubblicato sulla G.U. n. 227 del 27-09-2002, mentre il testo del D.M. 19 marzo 2015 è pubblicato sulla G.U. n. 70 del 25-03-2015.
Attività n. 68 – allegato I al DPR n° 151/2011
N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
68 | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani[1] con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica[2] in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq.[3] | fino a 50 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 mq | fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 mq | oltre 100 posti letto |
Attività n. 68 – allegato III al D.M. 7/8/2012
Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
68.1.A | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. | Fino a 50 posti letto |
68.2.A | Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq. | Fino a 1000 mq |
68.3.B | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani. | Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto |
68.4.B | Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio. | Oltre 1000 mq |
68.5.C | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani. | Oltre 100 posti letto |
__________
[1] Le case di riposo per anziani erano già soggette a controllo VVF ricomprese al punto 86 del D.M. 16/2/1982 pur se non esplicitamente indicate. Non sono invece comprese nel campo di applicazione del D.M. 18/9/2002 (che fa riferimento alle strutture sanitarie individuate dal DPR 14/1/1997) come chiarito con nota prot. n. P477/4101 sott. 106/53 del 14-05-2003, trattandosi di strutture a carattere residenziale che forniscono a ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria e infermieristica. Relativamente alle norme da applicare, il D.M. 18/9/2002, pur non cogente, può rappresentare un riferimento da ponderare in funzione delle reali condizioni psico-motorie degli ospiti.
[2] Qualora le prestazioni di assistenza specialistica rese presso una struttura sanitaria con regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale con numero di posti letto inferiore a 25 siano fruibili anche da pazienti esterni, l’eventuale assoggettabilità è determinata tenendo conto della superficie della parte di struttura destinata all’erogazione delle prestazioni stesse (Nota DCPREV prot. n. 706 del 23-01-2014).
[3] Si ritiene che per la corretta individuazione della superficie destinata alle strutture sanitarie in argomento occorra fare riferimento alla classificazione delle prestazioni ivi erogate, così come definita da specifici provvedimenti del Ministero della Salute e delle Regioni (Nota DCPREV prot. n. 11011 del 12-09-2014).