Quesiti Depositi di GPL
Quesiti Depositi di GPL (⤓ pdf): Quesiti di prevenzione incendi relativi a depositi di GPL, sorveglianza dei depositi, serbatoi di GPL a servizio di imprenditori agricoli, serbatoi di tipo ricoperto, sistemi alternativi alla recinzione, area privata aperta al pubblico, documentazione da allegare alla SCIA, alberi ad alto fusto o a radici profonde, determinazione della capacità, alimentazione di «multiutenze», rimozione estintori in luoghi non presidiati, semplificazione delle procedure, recinzione, distanza da confini, distanze di sicurezza, distanza da autorimessa, delimitazione della proprietà, protezione del serbatoio interrato di GPL, installazione in cortili, sosta dell’autocisterna, installazione su terreno in pendenza, intestazione del Certificato di prevenzione incendi, ecc.[1]
La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti prevenzione incendi.
Per depositi di GPL in serbatoi fissi fino a 13 m3 si applica il D.M. 14 maggio 2004 «regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3» mentre per quelli oltre 13 m3 si applica il D.M. 13 ottobre 1994 «regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg».
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, i «depositi di GPL» sono ricompresi al punto 4B dell’allegato I al decreto.
Nota DCPREV prot. n. 14791 del 06-11-2020. D.M. 13.10.1994 – Allegato tecnico – Punto 13.11 – Sorveglianza dei depositi ed attività primarie. Quesito.
[…] per i depositi di GPL, l’attività di sorveglianza, così come definita nel D.M. 13.10.1994, può ritenersi sostitutiva dell’attività di custodia nelle ore silenti, qualora siano comunque assicurate tutte le funzioni previste nella pianificazione di emergenza, in genere garantite dalla prevalente presenza di personale addetto all’impianto e previa valutazione dell’Autorità competente.
Riguardo al quesito relativo all’attestazione del rinnovo periodico della conformità antincendio, come anche esplicitalo nella lettera circolare prot. DCPREV n. 15438 del 15.10.2019 «Chiarimenti applicativi dell’allegato L al D.Lgs. 105/2015 – procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore», è necessario distinguere le attività dell’allegato I al D.P.R 151/11 che costituiscono impianto o deposito, ai sensi del D.Lgs. 105/15, da quelle che non costituiscono impianto o deposito. La definizione di impianto o deposito è riportata all’art. 3 del D.Lgs. 105/15.
Premesso quanto sopra, se un’attività è ricompresa tra quelle di cui all’art. 3 del D.Lgs. 105/15, per l’attestazione di rinnovo periodico si seguono le procedure di cui al punto 4.1 dell’allegato L; diversamente, se ciò non accade, quelle di cui al punto 4.2 del medesimo allegato.
Nella fattispecie segnalata che fa riferimento ad un gruppo elettrogeno, se lo stesso risulta necessario per il funzionamento dell’impianto così come definito alla lettera h) dell’art. 3 del D.Lgs. 105/15 sarà ricompreso tra le attività che costituiscono impianto o deposito e pertanto l’attestazione di rinnovo periodico avverrà secondo le modalità di cui al punto 4.1 dell’allegato L. Diversamente, come è stato già evidenziato in precedenza, per l’attestazione di rinnovo periodico si dovrà fare ricorso alle modalità di cui al punto 4.2.
Nota DCPREV prot. n. 11350 del 24-07-2019. Legge 11 agosto 2014 n. 116. Esclusione dal campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 per i serbatoi di GPL a servizio di imprenditori agricoli – Riscontro.
[…] si ritiene che i commi 13-bis e 13-ter dell’articolo 14 del D.L. 24/6/2014, n. 99 (convertito con Legge n. 116/2014) facciano riferimento all’attività di cui al punto n. 15 dell’ex D.M. 16/02/1982, ossia ai depositi di liquidi infiammabili e combustibili.
Per quanto sopra si ritiene che la Legge 11 agosto 2014 n. 116 abbia voluto escludere dall’applicazione della disciplina di prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011 solo gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi liquidi infiammabili e/o combustibili di capienza non superiore a 6 m3, anche muniti di erogatore.
Circolare prot. n. 13818 del 21-11-2014. Depositi di GPL fino a 13 m3. Indicazioni applicative del D.M. 4 marzo 2014 di modifica del D.M. 14 maggio 2004.
Come è noto il D.M. 4 marzo 2014 ha parzialmente modificato il D.M. 14 maggio 2004 inerente la regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc. Al fine di assicurare omogeneità nell’applicazione del D.M. 4 marzo 2014 ed in riscontro a quesiti applicativi formulati dalle strutture territoriali, si rappresenta quanto segue.
Il punto 5.2.4 dell’allegato al D.M. 14 Maggio 2004, così come integrato dal D.M. 4 marzo 2014, indica la possibilità di utilizzare serbatoi di tipo ricoperto alle condizioni fissate dal comma 4 e prevede che gli stessi “possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità.” Qualora non si possano realizzare installazioni con lo spessore del materiale di ricoprimento sopra riportato, si potrà ricorrere all’istituto della deroga, di cui all’art. 7 del D.P.R 151/2011, prevedendo spessori di ricoprimento inferiori con l’utilizzo di materiali in grado di garantire un equivalente livello di protezione in termini di isolamento termico dello stesso serbatoio, oltre alle caratteristiche di incombustibilità, stabilità e durabilità.
Relativamente al punto 9.1 bis del D.M. 14 maggio 2004, introdotto dal punto n. 3.7 del D.M. 4 marzo 2014, ed al punto 10.2 del D.M. 14 maggio 2004, così come integrato dal punto n. 3.9 del D.M. 4 marzo 2014, si rappresenta che l’idoneità dei sistemi alternativi alla recinzione nonché di quelli di protezione in caso di presenza di alberi ad alto fusto, deve essere oggetto di apposita documentazione tecnica, conservata nel fascicolo del serbatoio (così come indicato nel modello PIN 2_SCIA_gpl), attestante il rispetto dei requisiti prestazionali citati nei nuovi punti del D.M. 4 marzo 2014, a firma di tecnico iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze
Si precisa, inoltre, che il termine “area privata aperta al pubblico”, indicato nel punto 9.1 bis del D.M. 14 maggio 2004, introdotto dal D.M. 4 marzo 2014, deve essere inteso come area privata accessibile da parte di utenti comunque estranei all’attività in argomento, rispetto ai quali è necessario adottare misure di sicurezza al fine di evitare l’accessibilità, e conseguentemente la possibile manomissione, ai dispositivi di sicurezza e controllo del deposito stesso.
Lettera circolare prot. n. 8660 del 27-06-2012. Attuazione del D.P.R 1° agosto 2011, n° 151. Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi ed attività inerenti il settore del GPL – Indirizzi applicativi e chiarimenti.
L’associazione di categoria Assogasliquidi ha sottoposto all’attenzione di questa Direzione Centrale alcune problematiche, derivanti dalla prima fase di attuazione del D.P.R 151/11, correlate all’installazione di depositi di GPL in serbatoi fissi di cui all’oggetto. Pertanto si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti rilevanti della nuova normativa, ai fini di una corretta ed uniforme applicazione della stessa.
Come è noto il D.P.R 151/11, per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3 non a servizio di attività di cui all’allegato I dello stesso D.P.R, prevede che la documentazione da presentare, prima della messa in esercizio, sia la stessa prevista dall’abrogato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, fino all’adozione del decreto ministeriale che andrà a sostituire l’attuale D.M. 04/05/1998. Le previsioni sopra indicate si pongono in un’ottica di continuità – in termini di semplificazione degli adempimenti – relativamente all’attività in argomento, che era l’unica già oggetto di un apposito intervento di riduzione degli oneri amministrativi (tramite il D.P.R 214/06) in relazione alla rilevante standardizzazione della stessa. Alla luce delle suddette previsioni normative, con la Lettera Circolare n. 13722 del 21/10/2011, si è provveduto alla trasmissione dei modelli da utilizzare per i depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 5 m3 non al servizio di attività di cui all’Allegato I al D.P.R 151/11.
Tanto premesso, l’associazione di categoria Assogasliquidi ha segnalato che, in più di un’occasione, alcuni Comandi Provinciali richiedono la presentazione di documentazione ulteriore rispetto a quella indicata nella richiamata circolare, sia in sede di presentazione della SCIA sia in fase di effettuazione dei sopralluoghi di controllo. In proposito, si evidenzia – proprio nell’ottica di semplificazione del procedimento amministrativo – la necessità di garantire la massima omogeneità dell’iter da seguire, in linea con quanto indicato nella citata circolare per tutte le attività soggette alla prevenzione incendi e, in particolare, per i piccoli serbatoi di GPL in virtù dell’elevata standardizzazione dell’attività stessa, regolamentata nel dettaglio dall’apposita regola tecnica (D.M. 14.05.2004). Di conseguenza, si ribadisce l’esigenza di attenersi alle indicazioni contenute nella Lettera Circolare n. 13722 del 21/10/2011, che indica già in modo completo ed esaustivo la documentazione da allegare alla SCIA.
Nello specifico, si fa presente che la dichiarazione di conformità (o, nei casi previsti dalla norma, la dichiarazione di rispondenza) dell’impianto interno utilizzatore alimentato dal serbatoio di GPL, rilasciata ai sensi del D.M. 37/08 e successive modificazioni, non deve essere allegata alla SCIA, ma deve essere inserita in un apposito fascicolo, custodito presso l’indirizzo indicato nella SCIA, e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli.
Inoltre, si conferma che – nel caso di pratiche presentate ai sensi del D.P.R 214/06 prima della data di entrata in vigore del D.P.R 151/11 aventi ad oggetto i piccoli serbatoi di GPL, ma per le quali alla data del 7/10/11 non era stato ancora effettuato il sopralluogo da parte del Comando provinciale – si applica quanto indicato al punto 4, lett. d.1) della Lettera Circolare n. 13061 del 6/10/11; pertanto, non si deve procedere alla presentazione della SCIA ed il Comando provinciale deve solo provvedere alla ricatalogazione della pratica, ai sensi di quanto indicato nell’allegato I al D.P.R 151/11.
Si richiama altresì l’attenzione – proprio per le considerazioni sopra esposte – sulla esigenza di favorire una rapida definizione della pratica di prevenzione incendi, indicando (se del caso) gli eventuali correttivi da attuare. A tal proposito, si evidenzia la possibilità che viene data al Comando provinciale di non dover prescrivere, sempre e in ogni caso, l’interruzione dell’attività, ma di richiedere all’interessato di conformare l’attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, entro un termine congruo, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti e sempre che la prosecuzione dell’attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l’imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali.
Quanto sopra in linea con procedure delineate, in materia di controlli di prevenzione incendi con esito negativo, nella Lettera Circolare n. 5555 del 18/04/2012 di questa Direzione Centrale.
Sull’argomento si rappresenta inoltre che, da una prima analisi dei dati pervenuti, si è avuto modo di riscontrare che in un numero non trascurabile di Comandi Provinciali viene effettuato il controllo sulla quasi totalità delle SCIA presentate per l’installazione di piccoli serbatoi di GPL. A tal riguardo, si richiama l’osservanza di quanto indicato nella nota n. 7161 del 23/05/2012, a firma del Capo del Corpo, in relazione all’effettuazione dei controlli a campione di prevenzione incendi su attività di categoria A e B, nel corso dell’anno 2012, che prevede non solo una percentuale non inferiore al 5%, individuate a sorteggio, con priorità per le attività di categoria B, ma che gli eventuali ulteriori controlli devono essere disposti dando precedenza alle attività di categoria B.
Inoltre, a fronte di appositi quesiti posti a questa Direzione in relazione alla prima fase di applicazione del D.P.R 151/11 alle attività in argomento, si chiarisce che rientra nella categoria B – di cui al n° 4 dell’Allegato 1 al D.P.R 151/11 – l’attività di depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità oltre i 5 m3 e fino a 13 m3.
Sono stati, in ultimo, segnalati alcuni dubbi interpretativi circa il campo di applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3, di cui al D.M. 14.04.2004. A tal riguardo, si precisa che la regola tecnica sopra citata deve essere applicata a tutti i depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m3, a prescindere dalla loro capacità minima (e quindi anche per i depositi di capacità inferiore a 0,3 m3), in linea con quanto indicato nell’art. 1, comma 1 del D.M. 14.05.2004 e con gli obiettivi di sicurezza di cui all’art. 2 del citato decreto. Resta inteso che le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito devono essere in tutti i casi specificatamente costruiti ed allestiti per l’installazione prevista, secondo quanto indicato dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
Con riferimento, poi, ad alcuni quesiti pervenuti aventi ad oggetto attività del settore del GPL si precisa che, a seguito delle novità introdotte alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, gli impianti di GPL, presso i quali viene svolta attività di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento, rientrano nell’attività riportata al punto 3 (impianti di riempimento) dell’Allegato I del D.P.R 151/11. Di conseguenza, i Comandi Provinciali provvederanno alla ricatalogazione delle pratiche in funzione della nuova declaratoria dell’attività, in occasione della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ovvero in caso di attivazione di altre procedure di prevenzione incendi.
Nota DCPREV prot. n. 10059 del 22-07-2011. Deposito di gas GPL …, Richiesta di chiarimenti.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.(*) In particolare si rappresenta che:
- premesso che l’elenco delle piante considerate ad alto fusto indicate all’art. 892 del Codice Civile non può considerarsi esaustivo, si ritiene che ai fini della sicurezza antincendi devono essere ricomprese tra le piante ad alto fusto quelle che possono sviluppare l’apparato radicale in modo da poter arrecare danni al deposito; per tale motivo può considerarsi un utile riferimento la definizione indicata nella legge Forestale della Regione Marche n. 6 del 23/02/2005 che considera piante ad alto fusto quelle aventi un diametro di almeno 15 cm ad 1.30 mt da terra.
- può ritenersi idonea una protezione consistente in un diaframma circolare, realizzato in materiale sufficientemente resistente, disposto attorno al serbatoio in grado di offrire una resistenza meccanica all’azione di penetrazione degli apparati radicali delle piante ad alto fusto, conformemente a quanto prescritto al punto 10 comma 2 dell’allegato al D.M. 14 maggio 2004, acquisendo la specifica certificazione rilasciata da parte di un professionista agronomo;
- non si ritiene lecito rilasciare oggi il Certificato di Prevenzione Incendi anche se la pianta non ha raggiunto lo status di pianta ad alto fusto, in quanto è necessario garantire l’osservanza della normativa antincendi prescindendo dallo stato di sviluppo della pianta stessa.
(*) La questione afferisce ad aspetti di prevenzione incendi ma anche di natura civilistica. La Direzione ritiene che sulla materia possa essere utilmente presa a riferimento la nota prot. n. P769-4106 sott. 40/D1 del 4 agosto 2005.
Nota DCPREV prot. n. 2177 del 17-02-2011. D.M. 13.10.1994. Deposito di GPL. Determinazione della capacità.
[…] Pur non essendoci indicazioni specifiche nel D.M. 13.10.1994 sulla determinazione della capacità complessiva del deposito si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal titolo I punto 3 co. 2b dell’allegato al D.M. 14.05.2004, quest’ultima sia data dalla somma delle capacità dei due insediamenti in quanto essi hanno in comune un unico punto di riempimento: è la presenza di quest’ultimo che determina l’unicità del deposito dal punto di vista tecnico e gestionale. Pertanto si ritiene corretta l’interpretazione data dalla Direzione Regionale (*) …
(*) Il quesito è inerente all’ampliamento di un deposito di GPL, con particolare riferimento alle modalità di determinazione della capacità complessiva e dei relativi obblighi normativi. Nel caso specifico l’ampliamento proposto dell’esistente deposito, di capacità geometrica pari a 100 m3, consisterebbe nell’installazione di ulteriori due serbatoi da 150 m3 cad. in area separata da strada comunale, prevedendo il rispetto delle distanze di sicurezza esterna tra i rispettivi centri di pericolo. I due insediamenti risulterebbero avere in comune il punto dì travaso. Il D.M. 13 ottobre 1994 non fornisce indicazioni specifiche sulla determinazione della capacità complessiva del deposito e si ritiene che, in linea generale, l’esistenza di una linea di collegamento tra due gruppi di serbatoi non comporti necessariamente la somma delle singole capacità ai fini della determinazione della capacità complessiva (analogamente a quanto accade per depositi distinti connessi da oleodotto). Nel caso specifico, pur considerando il rispetto delle distanze di sicurezza esterna tra i centri di pericolo, si ritiene invece che la capacità complessiva del deposito sia data dalla somma di quella dei due insediamenti, in quanto esiste un unico punto di travaso dal quale è possibile effettuare il carico/scarico del prodotto dal mezzo mobile ad uno qualsiasi dei serbatoi o viceversa. Ciò determinerebbe dal punto di vista tecnico e gestionale, l’unicità del deposito, seppure distinto in due unità singolarmente recintate e separate da strada pubblica.
Nota DCPREV prot. n. 18066 del 17-12-2010. Quesito di prevenzione incendi – D.M. 14 maggio 2004 … Sistemi di protezione dei serbatoi interrati.
[…] si ritiene che in assenza di notizie relative al mantenimento di integrità nel tempo del sistema di protezione proposto non si possano esprimere giudizi di idoneità. (*)
(*) Il quesito è relativo alla possibilità di installare, in alternativa alla lastra di vetroresina (consentita dalla nota prot. n. P769-967/4106 del 4 agosto 2005 per la protezione dei serbatoi interrati verso radici di alberi a distanza inferiore a 5 metri), una doppia lamina zincata ondulata dello spessore di 4 decimi di millimetro.
Nota DCPREV prot. n. 16097 del 15-11-2010. Richiesta di chiarimenti in merito alla idoneità dei serbatoi di gpl denominati “Marsupio” ad essere installati a distanza inferiore a 5 metri da alberi ad alto fusto.
[…] si chiarisce che la documentazione pervenuta non fuga i dubbi già espressi con la nota di quest’Ufficio prot. n. 10532 del 06/07/2010.
Peraltro si rappresenta che l’accertata non penetrabilità della sacca “Marsupio” da parte delle radici, non può considerarsi un requisito sufficiente, in quanto le radici potrebbero determinare comunque una spinta non compatibile con i livelli di sicurezza afferenti i depositi di che trattasi.
Circolare prot. n. 15049 del 26-10-2010. Applicazione art. 10, comma 4 del D.Lvo 11 febbraio 1998, n° 32.
L’associazione di categoria in indirizzo ha segnalato con preoccupazione a quest’Ufficio l’adozione di provvedimenti sanzionatori da parte di alcuni Comandi Provinciali, nell’ambito di attività ispettive presso installazioni di serbatoi di stoccaggio gpl, a carico di aziende associate, per mancanza di apposita certificazione di manutenzione sui luoghi d’impianto, in violazione della norma in oggetto. Detta norma sanziona in via amministrativa e pecuniaria le aziende che riforniscono serbatoi privi della suddetta certificazione con validità annuale, sebbene non precisi le modalità di tenuta e custodia dell’atto, il che induce le società a conservare la certificazione presso le proprie sedi territoriali, unitamente agli altri documenti di interesse del serbatoio, di cui le stesse sono anche proprietarie.
È evidente che tale prassi non consente in termini diretti ed immediati l’esercizio ispettivo, ma è pur vero che il controllo in parola si appalesa, quale attività di polizia amministrativa, come mera presa d’atto dell’esistenza del certificato che comprova l’avvenuto adempimento: la norma, in effetti, intende sanzionare la mancanza di manutenzione e non del documento di cui ne va accertata l’esistenza, con dichiarazione a verbale, concedendo un tempo di presentazione dello stesso laddove se ne dichiari l’esistenza. Tali accertamenti possono avere luogo anche presso le sedi territoriali delle società proprietarie della rete di serbatoi, in base ai criteri di accertamento stabiliti dalla legge in materia sanzionatone. Diversamente diverrebbe generalizzata e diffusa sul territorio una pratica che esporrebbe anche l’Amministrazione a difese d’ufficio a fronte di contenziosi che potrebbero replicarsi in numero abnorme, oltreché vedere l’Amministrazione stessa soccombente.
Riguardo infine alla forma compilativa di dette certificazioni, forma che questo Ministero ebbe a proporre in fac-simile con lettera circolare n° 2720 del 7.04.2009, nel sottolineare il carattere indicativo e non vincolante del formato, se non per il contenuto di informazioni che va comunque fatto salvo, si è dell’avviso che a certificazione possa costituire parte del modello di bolla di consegna del prodotto, ovvero essere da questa opportunamente richiamata, pervenendo in tal modo a garantire da un lato l’archiviazione certa dei documento, perché collegato a quello fiscale, dall’altro la sicurezza del rifornimento come auspicato dalla legge.
Si invitano codesti Uffici ad attenersi alle predette indicazioni per uniformità e per i motivi di tutela amministrativa richiamati.
Nota DCPREV prot. n. 12026 del 05-08-2010. Rimozione di depositi di GPL in serbatoi fissi interrati da parte di ditte terze. – Considerazioni sulla bonifica dei serbatoi rimossi.
A seguito della nota n. 7589 del 06/05/2010 è pervenuta a questa Direzione Centrale una richiesta di chiarimento finalizzata a conoscere quali procedure adottare per non incorrere nella fattispecie prevista al punto 2) della nota richiamata in premessa, riguardante la non compatibilità della presenza del nuovo serbatoio installato accanto a quello rimosso.
È chiaro che, dal punto di vista di mera rispondenza alla norma, i due serbatoi possono coesistere solo se il serbatoio rimosso sia in condizioni di sicurezza e cioè “bonificato” ed etichettato come tale da chi ha eseguito l’operazione, avendone titolo.
Sulle operazioni di bonifica, cui deve essere sottoposto il serbatoio rimosso affinché possa essere considerato alla stregua di un contenitore non pericoloso, si osserva preliminarmente che:
- un serbatoio può ritenersi “bonificato – [gas-free] quando dallo stesso sia stata eliminata ogni traccia di fase liquida e la concentrazione della fase gas sia inferiore al 20% del limite inferiore di infiammabilità.
- Per raggiungere tali condizioni la fase gas, non potendo essere immessa tal quale in atmosfera, di solito è convogliata in un altro recipiente idoneo; oppure, molto più frequentemente, ad un bruciatore munito di idonea fiamma pilota.
- In ogni caso l’avvenuta bonifica del serbatoio deve essere adeguatamente certificata ed il contenitore etichettato.
Entrando nel merito delle operazioni di bonifica si ritiene che alcune fasi delle stesse siano caratterizzate, nella stragrande maggioranza dei casi, da criticità e, quindi, da livelli di rischio non compatibili con gli ambienti nelle quali vengono svolte.
Basti pensare che, quando si opera con azoto, la miscela deve essere inviata al bruciatore sino a quando quest’ultima non risulta più infiammabile.
In aggiunta il bruciatore, nella generalità dei casi, deve essere sistemato in ambienti destinati nell’ordinario ad altri utilizzi quali cortili, giardini ecc. caratterizzati da una forte vocazione domestica e da potenziali rischi interferenziali, che dovrebbero essere preventivamente valutati.
In relazione alle considerazioni sopra riportate, sì evidenzia che le operazioni indicate possano essere svolte, per te criticità che esse presentano, non come prassi “normale” di gestione del serbatoio, ma in situazioni “eccezionali” dove l’adozione di opportune misure di prevenzione e protezione, tipiche delle condizioni emergenziali, mitigano, rendendoli accettabili, i fattori di rischio prima evidenziati
Resta esclusa da queste considerazioni la problematica sull’assoggettabilità dell’impianto di bonifica, seppur temporaneo, ai dettami dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
Nel ribadire che non è competenza del CNVVF di entrare nel merito delle politiche commerciali messe in atto dalle aziende distributrici del GPL, si evidenzia nuovamente come qualsiasi operazione tecnica messa in essere non debba, in alcun modo, pregiudicare la sicurezza di alcuno.
In tale ottica si sottopongono le considerazioni di cui sopra all’attenzione degli Uffici in indirizzo, rappresentando la necessità di mantenere sempre alto il livello di attenzione e vigilanza su tali tipologie di attività.
Nota DCPREV prot. n. 7589 del 06-05-2010. Rimozione di depositi di g.p.l. in serbatoi fissi interrati da parte di ditte terze
Questa Direzione Centrale è venuta a conoscenza che, in più di un’occasione, durante l’effettuazione di visite-sopralluogo finalizzate al rilascio del certificato di prevenzione incendi per depositi di g.p.l. in serbatoi fissi interrati di piccola capacità, gli incaricati dell’accertamento hanno riscontrato, oltre al deposito interrato oggetto di richiesta collegato agli impianti utilizzatori, la presenza di un altro serbatoio, scollegato, fuori terra, semplicemente appoggiato e privo di ancoraggi e protezioni, contenente ancora g.p.l.
Quest’ultimo serbatoio risultava quello precedentemente installato, rimosso a cura di una nuova azienda subentrata per la fornitura del g.p.l. e proprietaria del serbatoio per il quale era stata avanzata richiesta di rilascio di CPl.
È evidente che non è competenza di questo Ufficio entrare nel merito delle politiche commerciali messa in essere dalle aziende distributrici del g.p.l. ma contemporaneamente lo stesso non può esimersi dall’evidenziare il principio del rispetto, senza soluzione di continuità, delle norme vigenti in tema di sicurezza, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera di distribuzione- installazione (del serbatoio) – utilizzazione del prodotto.
Nel caso di specie si sottolinea che:
- L’operazione di rimozione del serbatoio interrato e la successiva posa sul terreno adiacente risulta, risulta essere palese violazione dei dettami del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Infatti, appare difficilmente dimostrabile da parte del datore di lavoro di aver effettuato una corretta e compiuta valutazione dei rischi atteso che procede, attraverso l’opera dei propri lavoratori dipendenti, all’espianto di un serbatoio installato da una ditta terza.
- La una situazione finale – serbatoio interrato e serbatoio rimosso posto in adiacenza – è in netto contrasto con la specifica regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 14.05.2004. In tal caso si potrà procedere ai sensi degli articoli 19 comma 3 e 20 comma 3 del D.Lgs. 139/06 ai fini dell’adozione dei provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell’installazione e la sospensione dell’attività fino all’adempimento dell’obbligo, da parte dei soggetti responsabili.
Nota prot. n. P1477 del 19-11-2008. Depositi di G.P.L. di capacità fino a 13 mc. Punto 2 dell’allegato al D.M. 14 maggio 2004. Riferimenti normativi.
Si fa riferimento alle note … concernenti l’oggetto, per concordare con il parere espresso da codesta Direzione Regionale VF in merito alla necessità che le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti i depositi in argomento debbano essere costruite ed allestite per l’installazione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, così come stabilito dall’art. 4 del D.M. 14 maggio 2004, e che la loro installazione debba essere conforme ai criteri riportati nel Titolo II della regola tecnica in allegato allo stesso decreto.
Sono da ritenersi, pertanto, superate le circolari emanate in data antecedente a tale decreto ed aventi a riferimento il D.M. 31 marzo 1984.
Nel ribadire, inoltre, come i riferimenti normativi riportati nella regola tecnica di cui sopra costituiscano una elencazione indicativa e non esaustiva suscettibile di modifiche ed integrazioni, si concorda, altresì, nel ritenere possibile l’installazione di serbatoi non conformi alla direttiva 97/23/CE (PED) unicamente nel caso in cui gli stessi siano stati commercializzati entro il 29 maggio 2002, cosi come stabilito dall’art. 22 del D.Lgs. 93/2000 recante «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione», direttiva alla quale il D.M. 14 maggio 2004 ha inteso armonizzarsi.
Lettera circolare prot. n. P1214/4106 sott. 40/A del 26-09-2008. D.M. 14 maggio 2004 …- Chiarimenti in ordine all’intestazione del certificato di prevenzione incendi nei casi di alimentazione di “multiutenze”.
Con lettera circolare prot. n. P1155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006 sono stati forniti i primi indirizzi applicativi in ordine all’intestazione del certificato di prevenzione incendi nel caso di deposito di GPL a servizio di “monoutenza”, quando fra la ditta distributrice di GPL e l’utente finale sia stato stipulato il contralto di comodato del serbatoio, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. dell’11 febbraio 1998, n. 32.
Tanto premesso, pervengono da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco e dalle Associazioni di categoria, quesiti in merito alla corretta definizione dei casi di depositi di GPL destinati a “multiutenze”, in cui può creare qualche perplessità l’individuazione dell’utilizzatore finale quale intestatario del certificato di prevenzione incendi, in quanto non univocamente individuato. I casi che si possono presentare possono essere sinteticamente riconducibili alle situazioni di seguito:
- serbatoi di GPL a servizio di più utenze (civili o industriali), dotate ciascuna di proprio contatore quale utenza di fornitura;
- serbatoi di GPL che alimentano una rete di distribuzione comunale con oneri di realizzazione e manutenzione a carico della ditta distributrice del GPL.
In entrambi i casi i serbatoi di GPL risultano spesso installati, insieme alla rete di distribuzione del gas occorrente per collegare il serbatoio medesimo ai contatori di lettura e fatturazione, su un appezzamento di terreno non di proprietà della Ditta distributrice, ma alla quale è consentito il passaggio con automezzi ed addetti dei rifornimenti, della manutenzione e di ogni altro servizio legato allo stoccaggio del GPL ed alla “rete distribuzione gas” per l’esistenza di specifico titolo autorizzativo (contratto di comodato d’uso del terreno, affitto, etc.)
In merito ai casi prospettati, in considerazione anche del fatto che la Ditta distributrice del GPL risulta proprietaria del prodotto contenuto all’interno dei serbatoi e nelle tubazioni fino ai contatori di lettura, si fornisce il seguente chiarimento.
Fermo restando quanto previsto dal Titolo VI “norme di esercizio” del D.M. 14 maggio 2004, si è del parere, in attesa degli eventuali chiarimenti e modifiche all’apparato legislativo evidenziate nella lettera-circolare prot. n. P1155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006, che l’azienda distributrice del G.P.L. possa essere individuata come unica responsabile dell’attività sottoposta ai controlli dei Vigili del fuoco e, pertanto, possa richiedere e successivamente essere, a seguito del sopralluogo positivo, l’intestataria del relativo certificato di prevenzione incendi e dei connessi obblighi di esercizio e dei divieti, lasciando agli utenti l’osservanza del punto 20 del Titolo sopra citato.
Restano infine a carico dell’azienda distributrice del G.P.L. gli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008. n. 81. ivi comprese le documentazioni richieste che debbono essere tenute a disposizione degli organi di controllo.
Nota prot. n. DPCST/A4/RS/150 del 17-01-2008. Aumento della capacità di stoccaggio di g.p.l. in serbatoi fissi presso un deposito commerciale – Chiarimenti.
Si fa riferimento al quesito … per chiarire quanto segue.
Poiché il progetto di ampliamento, farà ricadere il deposito in argomento nel campo di applicazione degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99, si concorda nel ritenere il D.M. 13 ottobre 1994 un orientamento progettuale da verificare sulle base delle previste analisi di rischio e si evidenzia che, per tali fattispecie di attività, il gestore è tenuto a presentare – anche al Comando Provinciale VF – la notifica e la scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori (art. 6 D.Lgs. 334/99), a definire la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed attuare il sistema di gestione della sicurezza (art. 7 D.lgs. 334/99) e che, ai sensi dell’art. 20, comma 6-bis, dello stesso decreto legislativo, deve essere predisposto il piano di emergenza esterno.
Per le questioni relative all’assetto del territorio e al controllo dell’urbanizzazione dovranno trovare applicazione i disposti dell’art. 14 del D.Lgs. 334/99, come modificati dal D.Lgs. 238/05, con particolare riguardo per i commi 5-bis e 6, e, se del caso, l’art. 5, comma 5, del D.M. 9 maggio 2001.
Va richiamato, altresì, il D.M. 9 agosto 2000 recante “Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio” laddove viene fatto riferimento al citato art. 14 (art. 5, comma 1).
In ogni caso, ed in armonia a quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 334/99, il progetto in argomento, che si ritiene di non poter annoverare tra gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione di una attività esistente, dovrà essere esaminato in sede di Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi, ai fini del rilascio del relativo certificato, ricordando che a tale Comitato, integrato ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 334/99, potrà essere richiesto, da parte delle autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, un parere consultivo ai fini della predisposizione della variante urbanistica, ai sensi del citato art. 5, comma 5, del D.M. 9 maggio 2001.
Nota prot. n. P685/4106 sott. 40/DI del 11-08-2008. D.M. 14 maggio 2004 e D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214 – Serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) destinati a multiutenze. Intestazione del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.). Quesito.
Si riscontrano le note indicate a margine di codesti Uffici, con le quali è stato posto a questa Area un quesito della società … in qualità di azienda distributrice ed installatrice di serbatoi di GPL, riguardo l’intestazione del CPI nei casi di multiutenze. Tanto premesso, in merito alla problematica sollevata, si riporta l’avviso dell’Area scrivente.
Fermo restando quanto previsto dal Titolo VI “norme di esercizio” del D.M. 14 maggio 2004, si è del parere, relativamente al caso prospettato, che nelle more delle necessarie modifiche all’apparato legislativo evidenziate nella lettera-circolare prot. n. PI 155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006, l’azienda distributrice del G.P.L., previa presentazione della documentazione indicata nella lettera-circolare P717/4106 sott. 40/A del 30 giugno 2006 e a seguito del sopralluogo positivo, possa essere l’intestataria del relativo certificato di prevenzione incendi e dei connessi obblighi di esercizio e dei divieti, lasciando agli utenti l’osservanza del punto 20 del Titolo sopra citato.
Restano infine a carico dell’azienda distributrice del G.P.L. gli obblighi di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le documentazioni richieste che debbono essere tenute a disposizione degli organi di controllo.
Nota prot. n. P1230/4115/3 sott. 1 del 30-01-2008. Prevenzione incendi. … Rimozione estintori in luoghi non presidiati.
[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. (*)
(*) Il quesito è relativo alla possibilità di ritirare gli estintori presenti su impianti di GPL non presidiati, in analogia a quanto autorizzato per reti di trasporto e distribuzione di gas metano. Laddove prevista dalla regola tecnica, la presenza degli estintori deve essere costantemente assicurata.
Nota prot. n. P235/4106 sott. 40/DI del 23-04-2007. Deposito di gas G.P.L. ad uso civile, in serbatoio fisso interrato da 2,750 mc con rivestimento epossidico e protezione catodica.
[…] si ritiene che la distanza di sicurezza tra il serbatoio di G.P.L. e la rampa di accesso all’autorimessa interrata deve essere determinata con riferimento al punto 7, comma 1, lettera a) dell’allegato al D.M. 14 maggio 2004.
Lettera circolare prot. n. P522/4113 sott. 87 del 20-04-2007. Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie – Chiarimento.
Come è noto con la lettera-circolare prot. P325/4113 sott. 87 del 14 marzo 2006 è stato precisato che nel caso di impianti di distribuzione di carburanti liquidi ad uso autotrazione comprendenti anche il deposito e/o la rivendita di oli lubrificanti, deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi con validità pari a sei anni poiché l’insieme delle suddette attività si configura come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.
Un’analoga previsione deve ritenersi valida anche in presenza di impianti di distribuzione stradale ove è prevista l’erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti “misti”) nel cui ambito possono altresì essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m3 destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie nell’ambito del medesimo impianto di distribuzione. Pertanto anche nei casi suddetti deve essere rilasciato, ai fini amministrativi connessi con i controlli di prevenzione incendi, un unico certificato per l’intero complesso con scadenza pari a sei anni.
Resta inteso che il rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi non incide sulle misure tecniche cui devono conformarsi le diverse attività pericolose, ivi comprese le distanze di sicurezza reciproche che devono essere garantite in base alle vigenti disposizioni.
Con l’occasione si evidenzia, infine, che per l’eventuale deposito di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 2 m3, installati presso l’impianto di distribuzione carburanti non potrà applicarsi la semplificazione procedurale recentemente introdotta dal D.P.R n. 214/2006.
Lettera circolare prot. P1155/4106 sott. 40/A del 02-11-2006. D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214 … Chiarimenti in ordine all’intestazione del certificato di prevenzione incendi.
Come è noto con la lettera circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A dello scorso 30 giugno, questa Direzione ha fornito i primi indirizzi applicativi in merito all’attuazione della semplificazione procedurale introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, per i serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3. In allegato alla lettera circolare è stato altresì trasmesso il modello PIN3 GPL-2006 per la richiesta di sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi, prevedendo che l’istanza fosse sottoscritta dal proprietario del serbatoio che usualmente coincide con l’azienda distributrice di GPL.
Trattandosi in gran parte di depositi ad uso domestico e similare, infatti, è frequente il ricorso al comodato quale modalità di offerta del serbatoio da parte della ditta distributrici di GPL all’utente finale, in accordo con quanto previsto all’art. 10 del d. l.gs. n. 32/1998. In tal caso, pertanto, è possibile identificare due soggetti (il proprietario del serbatoio/azienda distributrice di GPL, e l’utilizzatore finale dell’attività), ai quali fanno capo responsabilità e obblighi distinti, nell’ambito degli adempimenti di prevenzione incendi:
- il comodante (ditta distributrice di GPL), proprietario del serbatoio, che è responsabile della manutenzione dello stesso, ha l’obbligo di verificare la funzionalità dei dispositivi accessori, ma che non ha diritto di accesso alla proprietà privata ove il deposito è installato né ha la possibilità di vigilare sul rispetto delle misure di esercizio;
- il comodatario (utente finale) che ha la piena disponibilità del bene ottenuto in comodato e del prodotto in esso depositato (GPL) e risulta, quindi, responsabile dell’osservanza degli obblighi di esercizio e del rispetto dei divieti, limitazioni e misure di sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni.
In tal caso, l’impostazione più corretta sembrerebbe quella che prevede una cointestazione del certificato di prevenzione incendi, così da chiamare in causa entrambi i soggetti interessati, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza. All’uopo, tuttavia, si renderà necessaria un’esplicita previsione legislativa che, allo stato, né il d.lgs. n. 139/2006, a valenza generale, né il D.P.R. n. 214/2006, relativo ai depositi di GPL, contemplano. Il certificato di prevenzione incendi, infatti, come disciplinato dall’art. 16 del menzionato d.lgs. n. 139/2006, individua un unico responsabile dell’attività sottoposta ai controlli dei Vigili del fuoco – sia per gli aspetti costruttivi che gestionali – titolato a richiedere il sopralluogo e a sottoscrivere la dichiarazione di inizio attività: tale soggetto diverrà, in caso di esito positivo, l’intestatario del certificato.
Nelle more di apportare le necessarie integrazioni ai provvedimenti citati, si ritiene che la richiesta di sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi e la connessa dichiarazione di inizio attività debbano essere rese dall’utilizzatore finale/titolare dell’attività e in tal senso è stato impostato il nuovo PIN che si trasmette, e che sostituisce quello allegato alla lettera circolare del 30 giugno 2006. Ciò anche in ragione dell’esigenza di predisporre un unico modello che soddisfi l’ipotesi di comodato sopra prospettata, ma che ben si adatti anche nel caso in cui il titolare dell’attività sia il proprietario del serbatoio.
Si soggiunge che, in presenza di contratto di comodato, viene richiesto alla ditta distributrice di GPL, l’impegno ad effettuare i rifornimenti previa verifica non solo della corretta manutenzione del serbatoio e della funzionalità dei relativi dispositivi accessori, ma anche del possesso, da parte del titolare dell’attività, della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, sottoscrivendo l’apposito campo nella seconda pagina del modello. I dati della ditta distributrice di GPL, ivi presenti, dovranno essere correttamente riportati nella sezione a ciò dedicata, e che sarà inserita nel programma di gestione informatizzata dei procedimenti di prevenzione incendi al fine di poter disporre dei riferimenti necessari ad attuare l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 214/2006.
Infine, per venire incontro, alle esigenze dell’utenza, un apposito spazio nella prima pagina del modello contempla la possibilità, a cui il titolare discrezionalmente potrà ricorrere, di delegare alla stessa ditta distributrice di GPL la presentazione della pratica presso il competente Comando provinciale VV.F.
Allegato: modello (omissis)
Nota prot. n. P480/4106 sott. 40/DI del 06-09-2006. D.M. 14 maggio 2004 Quesito – Installazione di serbatoi di g.p.l. in corrispondenza di terrazzamenti.
[…] si concorda con il parere ivi espresso da codesta Direzione Regionale VV.F.(*)
(*) La soluzione progettuale è in linea con le disposizioni del D.M. 14.05.2004, in quanto lo spazio a valle del muretto di contenimento non è considerabile tra quelli individuati al punto 7, comma 1 lettera a) del decreto citato.
Commento: Il quesito è relativo al posizionamento di un serbatoio interrato da 1,65 mc, dietro un muro di contenimento di altezza circa 1 m. Lo spazio a valle del muretto di contenimento non è considerabile né come terreno in pendenza né come “aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna” e pertanto non è necessario che tra serbatoio e muro di contenimento intercorra una distanza di 2,5 m.
Lettera circolare prot. n. P572/4106 sott. 55/B del 17-05-2006. Attuazione degli articoli 8 e 13 del D.Lgs n. 128/2006. Chiarimenti sugli aspetti procedurali di prevenzione incendi
In seguito all’emanazione del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante: “Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito GPL, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239” si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti sugli adempimenti procedurali di prevenzione incendi connessi con l’attuazione degli artt. 8 e 13, comma 2, lett. c) e d), che stabiliscono i requisiti soggettivi di cui devono essere in possesso gli operatori per poter svolgere l’attività di distribuzione e vendita GPL in bombole o serbatoi.
In particolare tra i suddetti requisiti soggettivi, è richiesta la disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito GPL, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo.
La “disponibilità di impianto” si può ottenere anche tramite la stipula di un contratto, avente durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d’azienda ai sensi dell’art. 2562 cod. civ. ovvero di locazione o di comodato d’uso in esclusiva, di un impianto costituito, congiuntamente o disgiuntamente, da uno o più serbatoi fissi, da recipienti mobili, da apparecchiature per l’imbottigliamento, da uno o più punti di travaso e di riempimento, così come definiti dall’articolo 2 del D.M. 13 ottobre 1994.
Pertanto oggetto dei citati contratti di affitto, locazione o comodato potrà essere l’intero impianto oppure, più frequentemente, una parte dello stesso costituita da singoli serbatoi e relative connessioni impiantistiche.
Ciò premesso, ed in analogia a quanto già stabilito per i casi simili con la lettera circolare prot. n. P113/4101 sott.72/E del 31 luglio 1998, si ritiene che ai fini della corretta attuazione degli adempimenti procedurali previsti dal D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, e dal connesso D.M. 4 maggio 1998, il certificato di prevenzione incendi debba essere in ogni caso unico intestato al titolare dell’impianto, ossia al titolare delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività.
Appare tuttavia evidente che l’attuazione di alcuni obblighi gestionali, di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 37/1998, nonché l’osservanza di talune disposizioni di esercizio e dei divieti e limitazioni previsti dal D.M. 13 ottobre 1994, dovranno essere affidati al locatario o comodatario in quanto gestore dell’intero impianto o di una sua porzione.
In tale circostanza gli accordi contrattuali tra le parti dovranno dettagliatamente evidenziare quali adempimenti ricadono sul titolare e quali sul gestore, redigendo al riguardo apposite dichiarazioni a firma di quest’ultimo attestanti l’assunzione delle connesse responsabilità e l’attuazione dei relativi obblighi.
Copia di tale documentazione dovrà essere presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio per essere acquistata agli atti dalla pratica.
Nota prot. n. P362/4106 sott. 40/DI del 29-03-2006. Distanze di sicurezza esterne – Quesito.
[…] si conferma che nel computo delle distanze di sicurezza esterna previste dal D.M. 13 ottobre 1994 possono comprendersi anche le larghezze di strade e canali, in analogia a quanto espressamente previsto in altre disposizioni tecniche di prevenzione incendi che regolamentano settori affini.
Nota prot. n. P769-967/4106 sott. 40/DI del 04-08-2005. … Chiarimenti al punto 10, comma 2, dell’Allegato al D.M. 14 maggio 2004: idonea protezione del serbatoio interrato di GPL per la presenza di alberi ad alto fusto.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.(*) nella nota prot. n. 3782 del 23 maggio 2005.
(*) Può ritenersi idonea la protezione consistente nella realizzazione di un diaframma circolare in vetroresina attorno al serbatoio in grado di offrire la resistenza meccanica all’azione di penetrazione degli apparati radicali delle piante ad alto fusto, conformemente a quanto prescritto al punto 10, comma 2, dell’Allegato al D.M. 14 maggio 2004, acquisendo la specifica certificazione rilasciata dal professionista Agronomo. Resta inteso che l’utente è obbligato a mantenere il contorno della zona di installazione del serbatoio interrato di GPL il più possibile inalterato nel tempo, anche tenendo sotto controllo lo sviluppo eccessivo della vegetazione.
Nota del Comando (stralcio):
Dall’art. 892 del Codice Civile albero ad alto fusto è quello il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili, mentre la Legge Forestale della Regione Marche n. 6 del 23 febbraio 2005 (B.U.R.M. n. 25 del 10/03/05) definisce albero ad alto fusto una pianta di origine gamica od affrancata, naturale o artificiale, nella quale sia nettamente distinguibile il tronco dai rami, oppure nella quale il tronco si diffonda in rami ad una certa altezza; si considerano ad alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 15 centimetri ad 1,30 metri da terra.
Recentemente è stata presentata a questo Comando una domanda di rilascio di parere di conformità relativa alla installazione di serbatoio interrato di GPL con presenza di piante di ciliegio e fico a distanza inferiore a 5 metri. A corredo della domanda una relazione, dì cui si allega copia, a firma di Dottore Agronomo nella quale si afferma che la realizzazione di un diaframma circolare in vetroresina attorno al serbatoio è in grado di offrire la resistenza meccanica all’azione di penetrazione degli apparati radicali delle piante ad alto fusto e che, a maggior ragione, la difesa è maggiormente garantita dal fatto che le piante in esame non appartengono alle famiglie botaniche che creano, in questa direzione, maggiori problematiche (pini e querce).
Nota prot. n. P570/4106 sott. 40/DI del 09-06-2005. Quesito in merito all’interpretazione dell’art. 7 comma 1 lett. b) del D.M. 14 maggio 2004 – Depositi g.p.l.
[…] si condivide il parere espresso da codesta Direzione (*) ….
(*) Il quesito è relativo alla valutazione della distanza di sicurezza tra serbatoio di g.p.l. interrato di capacità inferiore a 3 mc e fabbricato destinato ad autorimessa con più di 9 autoveicoli.
Il caso rappresentato è compreso al punto 7, comma 1, lettera a) del D.M. 14 maggio 2004.
Commento: le autorimesse sono considerate in tal caso come fabbricati generici (di cui al punto 7.1.a) e non come “depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982” (di cui al punto 7.1.b).
Nota prot. n. P1693/4106 sott. 40/DI del 05-11-2004. D.M. 14 maggio 2004 – Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc. – iter procedurale.
[…] si condivide il parere espresso al riguardo da codesti Uffici. (*)
(*) Parere del Comando condiviso dalla Direzione:
L’art. 1 del D.M. 14 maggio 2004 prevede la possibilità di adeguamento alle norme predette, per i depositi già in possesso del certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformità favorevole sul progetto.
La lettera circolare n. 1212/4106 del 22 luglio 2004, nel ricordare la data del 8 giugno 2004 quale decorrenza di applicazione delle nuove norme di cui al D.M. 14 maggio 2004, precisa che i Comandi Provinciali dovranno esaminare i progetti presentati prima della data predetta sulla base della previgente normativa.
Accade che nel periodo di esecuzione delle installazioni, che intercorre tra il rilascio del parere di conformità e la richiesta di sopralluogo, che a volte può essere anche molto lungo, la Ditta installatrice realizzi le opere in conformità al nuovo decreto, e faccia richiesta di sopralluogo, e presenti la D.I.A. citando il rispetto delle nuove norme, anche se in possesso di parere di conformità formulato secondo il D.M. 31 marzo 1984.
È parere di questo Comando, che nei casi sopracitati, la possibilità di adeguamento prevista dal D.M. 14 maggio 2004, possa essere concordata previa acquisizione di apposita istanza corredata da progetto di variante per il rilascio di nuovo parere di conformità, ripercorrendo l’iter procedurale previsto dagli articoli 2 e 3 del D.P.R n. 37/98.
Quanto sopra detto, per non contraddire le ragioni che hanno indotto il Legislatore a riconoscere la necessità di prevedere due fasi di valutazione tecnica (parere di conformità, e visita di sopralluogo) quale completo iter procedurale per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ed in analogia ai dettati di cui all’art. 5 comma 3 del D.P.R. n. 37/98, che prevede l’obbligo di avviare nuovamente le procedure di cui agli art. 2 e 3 dello stesso D.P.R., in caso di modifiche.
Lettera circolare prot. n. P1363/4106 sott. 40/A del 24-08-2004. D.M. 14 maggio 2004 …- Chiarimenti al punto 9 “Recinzione” dell’allegato.
Il punto 9, comma 3, dell’allegato al decreto ministeriale indicato in oggetto stabilisce che: “Per i depositi a servizio di complessi residenziali, al più quadrifamiliari, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano installati su proprietà privata, non accessibile ad estranei e dotata di recinzione propria.”
Sono stati segnalati dubbi interpretativi circa le caratteristiche che devono possedere gli elementi di delimitazione dei suddetti complessi residenziali al fine di poter escludere la necessità di realizzare la recinzione propria del deposito di GPL.
Al riguardo, tenendo anche conto delle esigenze di tutela ambientale nonché delle diverse consuetudini locali, si chiarisce che la recinzione dei complessi residenziali, al più quadrifamiliari, può anche non essere rispondente ai requisiti indicati al comma 1 del medesimo punto 9 (rete metallica alta almeno 1,80 metri) dovendosi ritenere idonea qualsiasi delimitazione della proprietà, con muratura, inferriate, staccionate, steccati, ecc., in grado di identificare inequivocabilmente un suolo privato non accessibile ad estranei e di costituire un chiaro ostacolo alla libera intrusione.
Lettera circolare prot. n. P1212/4106 sott. 40/A del 22-07-2004. D.M. 14 maggio 2004 … – Primi chiarimenti ed indirizzi applicativi.
È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale indicato in oggetto il cui campo di applicazione è riferito ai depositi di G.P.L., aventi capacità complessiva non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti ad uso civile, industriale, artigianale ed agricolo, con esclusione degli impianti di distribuzione di G.P.L. per autotrazione, disciplinati dal D.P.R. n. 340/2003, e dei depositi ad uso commerciale, ossia a servizio di impianti di imbottigliamento e di travaso di G.P.L. in recipienti mobili, per i quali continua ad applicarsi il D.M. 13 ottobre 1994 anche nella fascia di travaso compresa tra i 5 e 13 m3.
Come riportato all’articolo 6, tale provvedimento abroga tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia da questa Amministrazione, ivi comprese quelle diramate con circolari e lettere circolari.
L’emanazione della nuova regola tecnica si è resa necessaria per sanare la notevole frammentazione del quadro normativo che si è determinata a partire dal 1984 con l’emanazione di svariate disposizioni riferite soprattutto alle modalità di interramento dei serbatoi, non più in linea con gli orientamenti comunitari.
Le principali modifiche apportate riguardano l’armonizzazione con la direttiva 97/23/CE (recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93) in materia di attrezzature in pressione per quanto attiene i requisiti costruttivi delle attrezzature e degli insiemi costituenti il deposito che devono essere muniti di marcatura CE ovvero di valutazione di conformità. Per tali aspetti ai fini dell’applicazione della nuova regola tecnica, oltre ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) della predetta direttiva, si è fatto esplicito riferimento alle specifiche norme CEN armonizzate di settore, emanate o in corso di emanazione, di cui a breve dovrebbe essere disponibile la traduzione in italiano a cura dell’UNI.
Proprio l’adeguamento alle predette norme tecniche europee ha determinato l’esigenza di elevare il limite superiore del campo di applicazione del decreto, ora fissato a 13 m3 come capacità complessiva del deposito.
Si precisa che i progetti presentati agli Uffici dei Comandi provinciali VV.F. in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.M. 14 maggio 2004 (8 giugno 2004), devono essere esaminati sulla base delle disposizioni previste dalla previdente normativa di prevenzione incendi.
Infine è stato predisposto l’unito fac-simile di certificazione di installazione di serbatoi di GPL, da unire all’istanza di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, che aggiorna l’analogo documento allegato alla lettera circolare prot. P1327/4106 sott. 40/A del 10 novembre 1999, i cui indirizzi procedurali restano tuttora validi.
Allegato: Fac-simile della certificazione di installazione di serbatoi di g.p.l., in depositi aventi capacità complessiva fino a 13 m3 (omissis)
Nota prot. n. P552/4106 sott. 55 del 14-05-2003. Depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva > 5 mc e/o recipienti mobili di capacità complessiva > 5000 Kg. – D.M. 13 ottobre 1994.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici. (*)
(*) Il quesito è volto a chiarire la possibilità di realizzare una servitù di passaggio all’interno di un deposito di g.p.l. Al riguardo si ritiene che la strada con servitù di passaggio debba essere realizzata nel rispetto delle distanze di protezione previste dal D.M. 13 ottobre 1994.
Nota prot. n. P502/4106 sott. 55/A del 06-05-2003. D.M. 13 ottobre 1994 – Serbatoio di G.P.L. da 25 mc con scambiatore termico incorporato.
[…] lo scrivente Ufficio … ritiene che l’utilizzo di serbatoi di G.P.L. di capacità pari a 25 m3 con scambiatore termico incorporato, possa essere consentito a condizione che il “prodotto serbatoio” completo del sistema scaldante sia conforme alle direttive 97/23/CE (attrezzature a pressione) e 94/9/CE (ATEX), ovvero risulti regolarmente approvato dall’ISPESL.
Al fine di accertare la suddetta rispondenza codesto Comando dovrà acquisire apposita dichiarazione a firma del titolare dell’attività, attestante l’idoneità del prodotto per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro nonché l’osservanza di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il sicuro funzionamento del serbatoio.
Nota prot. n. P981/4106 sott. 40/DI del 05-04-2002. D.M. 31 marzo 1984 – Serbatoio di G.P.L. interrato, ubicato su terrazza prospiciente un fossato aperto per la raccolta di acque meteoriche – Quesito.
[…] si ritiene che, per quanto attiene il caso prospettato, non possa farsi riferimento al p.to 2.1 ed in particolare al p.to 4.3.1 a) ed e) del D.M. 31/03/84, poiché essi sono riferiti ad aree chiuse, locali e cunicoli chiusi e relative aperture di fogna, ovvero a situazioni tali che in caso di un eventuale rilascio di G.P.L. si potrebbe determinare la formazione di miscele esplosive.
Nel caso specifico, non ricorrendo le condizioni specifiche anzidette, la distanza di sicurezza da osservare tra gli elementi pericolosi del deposito ed il ciglio superiore del vicino fossato è la distanza di protezione dai confini di proprietà.
Nota prot. n. P247/4106 sott. 55 del 05-03-2002. D.M. 13.10.94: punti 4.3 (distanze di sicurezza interne) e 4.4 (distanze di protezione). Richiesta di chiarimenti.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale nella nota che si riscontra.
In particolare si ritiene che per i depositi di cui al punto 3.1 dell’allegato al D.M. 13 ottobre 1994 sia consentito il dimezzamento di tutte le distanze di sicurezza interna previste al successivo punto 4.3, senza ulteriori prescrizioni inerenti l’interramento dei serbatoi o la realizzazione di muri di schermo.
Viceversa per i depositi di cui al punto 3.2 dei citato decreto, il dimezzamento delle distanze di sicurezza interna è realizzabile soltanto nei casi in cui ciò sia espressamente previsto al punto 4.3.1 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite.
Per tali ultimi depositi, quindi, non è riducibile la distanza di 25 metri da osservare rispetto alle centrali termiche.
Lettera circolare prot. n. P811/4106 sott. 55/A del 25-06-2001. D.M. 13 ottobre 1994 – Chiarimenti sul punto 3.3.1, lettera i).
Il decreto ministeriale 13 ottobre 1994 al punto 3.3.1., lettera i), ha previsto, tra i criteri generali da tenere presente nella progettazione ed esecuzione dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 m3, di “collegare i serbatoi in modo da permettere di dislocarne il contenuto, in caso di emergenza”.
Si precisa che, per dare attuazione al suddetto criterio di sicurezza, non occorre installare un serbatoio di riserva di adeguata capacità, tenuto costantemente vuoto ed inertizzato, da utilizzare in caso di emergenza, ma realizzare un idoneo collegamento tra i serbatoi che consenta, in caso di necessità, il trasferimento del contenuto da un serbatoio all’altro, utilizzando il volume geometrico disponibile.
D’altra parte tale possibilità, insieme con l’immissione di acqua nei serbatoi ed il trasferimento di prodotto verso autobotti, concorre a costituire un insieme di opportunità per eventuali interventi in caso di emergenza.
In ogni caso le suddette operazioni devono essere disciplinate da apposite procedure operative.
Lettera circolare prot. n. P1122/4106 sott. 55/A Bis del 23/10/2000. D.M. 13 ottobre 1994 – Installazione di serbatoi di G.P.L. ricoperti – Modalità di realizzazione dello strato di ricoprimento – Chiarimenti.
Come noto il D.M. 13 ottobre 1994 recante: «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc3» prevede la possibilità di installare serbatoi di G.P.L. fuori terra del tipo ricoperto.
In merito alle modalità di «tumulazione» dei serbatoi, il punto 5.4 del citato decreto prescrive che, in corrispondenza di ogni punto dei serbatoi, lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Inoltre il successivo punto 5.4.6 prevede che il materiale di ricoprimento deve essere adeguatamente protetto contro l’erosione da parte degli agenti atmosferici.
Ciò premesso, sono pervenute a questo Ministero richieste tese a riconoscere ammissibili, ai fini del ricoprimento, soluzioni che prevedono l’impiego di sacchi contenenti argilla umida, opportunamente posizionati.
In particolare, tale sistema consiste nella posa in opera, in aderenza al serbatoio e per uno spessore minimo di 0,5 m, di sacchi di tela incerata o di polietilene riempiti con un impasto umido di materiale inerte composto da argilla e pomice, i sacchi sono mantenuti in aderenza al serbatoio da una rete di acciaio e ricoperti con teloni plastificati per la protezione dagli agenti atmosferici.
Al riguardo questo Ufficio, anche sulla scorta del parere espresso dal Ministero dell’Ambiente e dal Centro Studi ed Esperienze, ritiene che la soluzione prospettata sia da ritenersi conforme con le disposizioni e le finalità del D.M. 13 ottobre 1994.
Pertanto i progetti di nuovi depositi di G.P.L. e quelli di adeguamento al D.M. 13.10.1994, che prevedono di utilizzare il sistema sopradescritto, saranno ritenuti conformi al decreto a condizione che:
- la rete metallica di contenimento sia resistente alla corrosione e saldamente ancorata al terreno o ad eventuali strutture in cemento armato, al fine di mantenere compatto e stabile il manto di sacchi attorno al serbatoio;
- il telo esterno di protezione sia omologato in classe di reazione al fuoco non superiore a 2 e sia tempestivamente sostituito qualora evidenzi segni di deterioramento.
Nota prot. n. P904/4106 sott. 40/DI del 10-10-2000. D.M. 31 marzo 1984, distanza da confini.
La riduzione delle distanze di sicurezza contenute nelle disposizioni vigenti che regolano la materia, non possono essere superate con la costituzione di servitù volontarie tra proprietari confinanti, anche secondo quanto ribadito da diverse sentenze della Corte di Cassazione, e pertanto particolari esigente di riduzione di dette distanze possono essere affrontate, caso per caso, facendo ricorso alle procedure di deroga di cui all’art. 6 del D.P.R n. 37/98.
In alternativa è possibile l’installazione di depositi di GPL ubicati sia totalmente sia parzialmente sulla proprietà altrui o prossimi al confine con la proprietà attigua, a condizione che il confinante conceda una superficie di terreno circostante al serbatoio tale da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza previste dal D.M. 31/3/84.
Nel caso di cui sopra deve essere sottoscritta apposita dichiarazione di concessione, corredata da planimetria, con cui il proprietario del terreno cede la quota del proprio fondo per l’installazione del serbatoio e si impegna a rispettare le limitazioni che ne derivano (non alterare le distanze di sicurezza, rispetto delle norme gestionali, ecc.).
Copia di detto atto dovrà essere trasmessa al Sindaco del Comune nell’ambito del quale è installato il deposito di GPL.
Nota prot. n. P429/4106 sott. 40/B del 02-06-2000. Quesito. – Attività 4/b D.M. 16 febbraio 1982. – Sosta dell’autocisterna.
[…] lo scrivente Ufficio concorda con le valutazioni di codesto Ispettorato ritenendo che, anche alla luce dell’art. 1102 del Codice Civile, possa essere consentita la sosta dell’autocisterna per le operazioni di rifornimento di un serbatoio di G.P.L. all’interno di una corte condominiale, sempreché vengano rispettate le misure di sicurezza di cui al D.M. 31 marzo 1984 e le ulteriori limitazioni e/o prescrizioni di esercizio da adottare durante le operazioni di travaso che il Comando ritenga opportuno stabilire sulla base della situazione dei luoghi. Ciò premesso, si precisa che eventuali atti di consenso da parte dei partecipanti all’uso dell’area comune, che si rendessero necessari sulla base di regolamenti interni, devono essere acquisiti sotto la diretta responsabilità della parte interessata e non devono vincolare il Comando Provinciale VV.F. nel rilascio del parere di conformità sul deposito di G.P.L.
Nota prot. n. P1182/4106 sott. 40/DI del 30-09-1999. D.M. 31 marzo 1984 – Richiesta di chiarimenti al punto 2.2 (installazione in cortili) e al punto 2.3 (installazione su terreno in pendenza).
[…] La normativa tecnica di prevenzione incendi non contempla la definizione di cortile per cui la stessa deve essere ricercata nell’ambito più generale della giurisprudenza. Al riguardo la Corte di Cassazione (sentenza n. 3380. del 2 agosto 1997) così si è espressa: “Costituisce cortile lo spazio scoperto circondato dai corpi di fabbrica di uno stesso edificio o da più fabbricati contermini, che sia destinato (nell’ambito di un rapporto condominiale o implicante, comunque, una disciplina, a carattere interno, di interessi comuni od omogenei) a fornire, in via primaria, aria e luce agli edifici che vi si affacciano ed a servire, in via complementare, da disimpegno per le esigenze degli immobili che lo circondano, consentendo il traffico delle persone e, in via eventuale, dei veicoli”.
Ne discende che non può essere considerato cortile, ad esempio, il terreno che circonda un’abitazione isolata, quand’anche sia recintato con muratura continua avente altezza maggiore di 1,80 m.
Il D.M. 31 marzo 1984, disciplinando al punto 2.2 l’installazione di depositi di G.P.L. fino a 5 m3 in cortile, non indica una superficie massima del medesimo oltre la quale non sia più necessario osservare le limitazioni prescritte allo Stesso punto 2.2.
Pertanto si ritiene che ogni qual volta l’installazione dei depositi di che trattasi avvenga in un cortile, secondo la definizione sopra riportata, la stessa dovrà essere conforme al disposto del punto 2.2.
Venendo al caso specifico rappresentato da codesto Comando Provinciale VV.F. si ritiene che nell’esaminare la pratica occorra fare riferimento esclusivamente alla normativa tecnica di prevenzione incendi relativa all’attività in oggetto, pertanto la questione relativa alla proprietà complessiva dell’area che configura il cortile deve essere demandata all’osservanza, da parte dell’interessato, delle disposizioni del Codice Civile che salvaguardano i diritti di terzi.
In ogni caso l’installazione proposta non è in linea con la normativa vigente in quanto, dalla planimetria allegata, sembrerebbe che il cortile derivante dalla somma delle aree A e B non ha almeno un quarto del perimetro libero da costruzioni, b) Il punto 2.3 del D.M. 31 marzo 1984 esclude la possibilità di applicare distanze di sicurezza interna ridotte, misurate sia a valle che a monte del serbatoio, per depositi di G.P.L. installati su terreni con pendenza maggiore del 5% in quanto oltre all’eventualità di fuoriuscita di gas, che tenderebbe naturalmente a dirigersi verso il basso, occorre considerare anche il rischio di incendio o scoppio del serbatoio. Infine si ritiene che, nel caso di installazione di un deposito di G.P.L. su un terreno terrazzato artificialmente, possono applicarsi le riduzioni di cui al punto 4.4.2 del D.M. 31 marzo 1984 qualora i fabbricati e gli altri elementi della proprietà, nei confronti dei quali devono essere osservate specifiche distanze di sicurezza interna, si trovino allo stesso livello dei serbatoi.
Nota prot. n. P374/4106 sott. 40/DI del 19-03-1999. Installazione di un serbatoio di G.P.L. di capacità inferiore a 5 m3 in area golenale … – Quesito.
[…] questo Ufficio, stante che la vigente normativa in materia (D.M. 31 marzo 1984 e successive modifiche) non disciplina situazioni particolari quale quella indicata in oggetto, è del parere che l’installazione di serbatoi di G.P.L. in area golenale può essere consentita soltanto qualora siano prese tutte le possibili precauzioni atte ad evitare danneggiamenti al serbatoio e alle relative tubazioni di collegamento in caso di esondazione del corso d’acqua. In particolare si ritiene opportuno acquisire la necessaria documentazione tecnica, completa di calcoli, volta a dimostrare l’idoneità del sistema di ancoraggio del serbatoio al basamento al fine di assicurare la stabilita dell’insieme sotto l’azione della massima piena ipotizzabile nella zona di installazione.
Nota prot. n. P11/4106 sott. 40/DI del 01-02-1999. D.M. 31 marzo 1984 – Depositi di GPL di capacità inferiore a 5 m3 intestati a ditte distinte – Richiesta chiarimenti.
[…] si ritiene che più serbatoi di GPL di proprietà diversa e con punti di rifornimento e linee di alimentazione distinte, possono essere considerati come un solo deposito, di capacità complessiva pari alla somma dei singoli serbatoi, qualora sia possibile rilasciare un unico certificato di prevenzione incendi intestato a tutti i proprietari o all’amministratore nel caso in cui il deposito stesso si configuri come una proprietà condominiale. Diversamente i serbatoi dovranno essere installati in conformità alle distanze di sicurezza previste all’art. 2 del D.M. 20 luglio 1993. (*)
(*) Il quesito può essere ritenuto valido anche dopo l’emanazione della nuova regola tecnica di cui al D.M. 14 maggio 2004, facendo riferimento alle distanze di sicurezza previste all’art. 7 lett. e) dell’allegato al decreto.
Nota prot. n. P196/4106 sott. 55 del 24-02-1998. Recinzione di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 – Quesito.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale (*) ritenendo che i depositi di G.P.L. rientranti nel campo di applicazione del D.M. 13 ottobre 1994, e nei quali il prodotto stoccato è costituito solo da G.P.L., devono osservare le disposizioni di sicurezza previste nel succitato decreto.
(*) Il quesito è volto a chiarire l’assoggettabilità dei depositi di GPL al D.M. 31 luglio 1934. Al riguardo si ritiene che nel caso in cui lo stoccaggio sia costituito solo da GPL, senza presenza di liquidi infiammabili, vada osservato quanto previsto dal D.M. 13 ottobre 1994, in quanto norma specifica applicabile direttamente e non in analogia come nel caso del D.M. 31 luglio 1934.
Nota prot. n. P1178/4106 sott. 40/D del 18-06-1997. … Alberi a radici profonde.
[…] questo Ufficio è del parere che gli alberi a radici profonde possono, in linea di massima, essere assimilati ad albero di alto fusto essendo la profondità dell’apparato radicale strettamente connessa allo sviluppo in altezza delle essenze arboree. Ciò premesso per la definizione di albero di alto fusto si rimanda a quanto previsto dall’art. 892 – distanze per gli alberi – punto 1) del Codice Civile.
Nota prot. n. P1712/4122/1 sott. 3 del 07-10-1995. Attività ricettive turistico – alberghiere di cui all’art. 6 della legge n. 217 del 17/05/1983. Applicazione del p.to 4.3.1 lett. b) del D.M. 31/03/1984.
[…] si fa presente che le attività in argomento (si riferisce alle “case e appartamenti per vacanze”) non sono assoggettabili ai controlli VV.F., così come chiarito dal punto 10 della circolare MI.SA n. 42 del 17/12/1986 né considerabili destinate a collettività, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza da depositi di G.P.L.
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[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.