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Oli mineraliOli minerali norme di prevenzione incendi

Testo coordinato del D.M. 31 luglio 1934 ( pdf) sulle «norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi», con le modifiche ed integrazioni succedute nel tempo (D.M. 12 maggio 1937, D.M. 1° dicembre 1975, D.M. 17 giugno 1987, n. 280, D.M. 24 febbraio 1995, ecc.) e con chiarimenti e commenti.

In appendice sono riportate alcune circolari ministeriali di chiarimenti inerenti alle misure di sicurezza degli stabilimenti di lavorazione e dei depositi di olii minerali, forniti dalla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza – Direzione Polizia Amministrativa e Sociale – Divisione armi ed esplosivi. Queste riguardano principalmente alcune prescrizioni e chiarimenti di «security» che hanno per fine precipuo la sicurezza e l’incolumità pubblica e sono inerenti alla custodia degli impianti a mezzo di guardie particolari giurate, all’impianto di Illuminazione, agli impianti di segnalazione e di allarme e alla recinzione.

Si può notare che il testo del decreto, risalente agli anni Trenta, contiene alcuni termini arcaici o desueti.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione del D.M. 31 luglio 1934, come indicato all’articolo 1, è riferito agli «oli minerali» e quindi non risulta prescrittivo per gli altri liquidi infiammabili, combustibili, ecc. di derivazione vegetale o animale. In ogni caso il D.M. 31 luglio 1934, anche ai fini dell’asseverazione per le attività di «categoria A» del D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 (come ad esempio i depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti, diatermici di qualsiasi derivazione di cui al n. 12.1.A del D.M. 7 agosto 2012), è utilizzabile come riferimento anche per le attività relative agli oli di derivazione vegetale o animale, non rientranti nel campo di applicazione del decreto.

Regolamento di prevenzione incendi e oli minerali

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi, gli «stabilimenti, impianti, depositi di liquidi infiammabili, combustibili, ecc.» sono stati ricompresi al punto 10, 11 e 12 dell’allegato I del regolamento di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151.

Rispetto alle precedenti voci del D.M. 16 febbraio 1982 (indicate tra parentesi), il punto 10 del D.P.R. n° 151/2011 ha accorpato gli stabilimenti e impianti con liquidi infiammabili (n° 12) e combustibili (n° 13). Ha inoltre elevato la soglia da 0,5 m3 a 1 m3. Al punto 10 è stato equiparato il codice n° 19 (stabilimenti con vernici, inchiostri e lacche infiammabili) del D.M. 16 febbraio 1982, non più presente.

Il punto 11 del D.P.R. n° 151/2011, ha precisato (rispetto al n° 14) il punto di infiammabilità superiore a 125 °C. Ha inoltre inserito la soglia di assoggettabilità di 5 m3.

Infine, il punto 12 del D.P.R. n° 151/2011 ha accorpato tutti i depositi di liquidi infiammabili, combustibili (n° 15 e n° 16), lubrificanti (n° 17), per qualsiasi uso (industriale, artigianale, agricolo, privato, commerciale). Ha inoltre unificato la soglia di assoggettabilità a 1 m3. Al punto 12 è stato equiparato il codice n° 20 (depositi di vernici, inchiostri e lacche infiammabili) del D.M. 16 febbraio 1982, non più presente.

In base alla legge 11 agosto 2014 n° 116, di conversione con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014, n° 91, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi (e di olio di oliva, aggiunto dalla legge 28 luglio 2016, n° 154) di capienza fino a 6 m3, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151.

Testi ufficiali 

Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.

Attività n. 10, 11 e 12 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011

N. Attività Cat. A Cat. B Cat. C
10
(12
13
19)
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3.   fino a 50 m3 oltre 50 m3
11
(14)
Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3.   fino a 100 m3 oltre 100 m3
12
(15
16
17
20)
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3. [1] liquidi con pun­­to di infiamma­bilità superiore a 65 °C per capacità geo­me­trica com­plessiva com­pre­sa da 1 m3 a 9 m3 liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubri­ficanti e/o oli diater­mici di qualsiasi derivazione per capa­ci­tà geometrica com­ples­siva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella col. A liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazio­ne per ca­pacità geometrica com­ples­siva superiore a 50 m3

Attività n. 10, 11 e 12 – allegato III al D.M. 7/8/2012

Attività
Sottoclasse
Categoria
Descrizione attività Descrizione sottoclasse
10.1.B Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità ≤ 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 1 m3 Fino a 50 m3
10.2.C Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità ≤ 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 1 m3 Oltre 50 m3
11.1.B Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità > 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 5 m3 Fino a 100 m3
11.2.C Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità > 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 5 m3 Oltre 100 m3
12.1.A Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva > 1 m3 Liquidi con punto di infiammabilità > 65 °C, per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3
12.2.B Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva > 1 m3 Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qual­siasi derivazione per capa­cità geometrica comples­siva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli rientranti in categoria A)
12.3.C Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva > 1 m3 Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrifi­canti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica com­plessiva > 50 m3

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[1] In base alla legge 11 agosto 2014 n. 116, di conversione con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (art. 1 bis), entrata in vigore il 21 agosto 2014, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva (aggiunto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154) di capienza non superiore a 6 m3, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011.