Oli minerali
Testo del DM 31 luglio 1934 sulle norme di sicurezza per gli oli minerali, coordinato con le modifiche ed integrazioni succedute nel tempo (DM 12 maggio 1937, DM 1° dicembre 1975, DM 24 febbraio 1995, ecc.) e con chiarimenti e commenti.
In appendice sono riportate alcune circolari ministeriali di chiarimenti.
Regolamento di prevenzione incendi e oli minerali
Gli “stabilimenti e i depositi di oli minerali” sono stati ricompresi al punto 10, 11 e 12 dell’allegato I del regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 1° agosto 2011, n° 151.
Rispetto ai precedenti voci del DM 16/2/1982 (indicate tra parentesi), il punto 10 del DPR n° 151/2011 ha accorpato gli stabilimenti e impianti con liquidi infiammabili (n° 12) e combustibili (n° 13). Ha inoltre elevato la soglia da 0,5 m3 a 1 m3. Al punto 10 è stato equiparato il codice n° 19 (stabilimenti con vernici, inchiostri e lacche infiammabili) del DM 16/2/1982, non più presente.
Il punto 11 del DPR n° 151/2011, ha precisato (rispetto al n° 14) il punto di infiammabilità superiore a 125 °C. Ha inoltre inserito la soglia di assoggettabilità di 5 m3.
Infine, il punto 12 del DPR n° 151/2011 ha accorpato tutti i depositi di liquidi infiammabili, combustibili (n° 15 e n° 16), lubrificanti (n° 17), per qualsiasi uso (industriale, artigianale, agricolo, privato, commerciale). Ha inoltre unificato la soglia di assoggettabilità a 1 m3. Al punto 12 è stato equiparato il codice n° 20 (depositi di vernici, inchiostri e lacche infiammabili) del DM 16/2/1982, non più presente.
In base alla legge 11/8/2014 n° 116, di conversione con modificazioni, del DL 24/6/2014, n° 91, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi (e di olio di oliva, aggiunto dalla legge 28 luglio 2016, n° 154) di capienza fino a 6 m3, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal DPR n° 151/2011.