Oli minerali
Testo coordinato del D.M. 31 luglio 1934 (⤓ pdf) sulle «norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi», con le modifiche ed integrazioni succedute nel tempo (D.M. 12 maggio 1937, D.M. 1° dicembre 1975, D.M. 17 giugno 1987, n. 280, D.M. 24 febbraio 1995, ecc.) e con chiarimenti e commenti.
In appendice sono riportate alcune circolari ministeriali di chiarimenti inerenti alle misure di sicurezza degli stabilimenti di lavorazione e dei depositi di olii minerali, forniti dalla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza – Direzione Polizia Amministrativa e Sociale – Divisione armi ed esplosivi. Queste riguardano principalmente alcune prescrizioni e chiarimenti di «security» che hanno per fine precipuo la sicurezza e l’incolumità pubblica e sono inerenti alla custodia degli impianti a mezzo di guardie particolari giurate, all’impianto di Illuminazione, agli impianti di segnalazione e di allarme e alla recinzione.
Si può notare che il testo del decreto, risalente agli anni Trenta, contiene alcuni termini arcaici o desueti.
Campo di applicazione
Il campo di applicazione del D.M. 31 luglio 1934, come indicato all’articolo 1, è riferito agli «oli minerali» e quindi non risulta prescrittivo per gli altri liquidi infiammabili, combustibili, ecc. di derivazione vegetale o animale. In ogni caso il D.M. 31 luglio 1934, anche ai fini dell’asseverazione per le attività di «categoria A» del D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 (come ad esempio i depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti, diatermici di qualsiasi derivazione di cui al n. 12.1.A del D.M. 7 agosto 2012), è utilizzabile come riferimento anche per le attività relative agli oli di derivazione vegetale o animale, non rientranti nel campo di applicazione del decreto.
Regolamento di prevenzione incendi e oli minerali
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi, gli «stabilimenti, impianti, depositi di liquidi infiammabili, combustibili, ecc.» sono stati ricompresi al punto 10, 11 e 12 dell’allegato I del regolamento di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151.
Rispetto alle precedenti voci del D.M. 16 febbraio 1982 (indicate tra parentesi), il punto 10 del D.P.R. n° 151/2011 ha accorpato gli stabilimenti e impianti con liquidi infiammabili (n° 12) e combustibili (n° 13). Ha inoltre elevato la soglia da 0,5 m3 a 1 m3. Al punto 10 è stato equiparato il codice n° 19 (stabilimenti con vernici, inchiostri e lacche infiammabili) del D.M. 16 febbraio 1982, non più presente.
Il punto 11 del D.P.R. n° 151/2011, ha precisato (rispetto al n° 14) il punto di infiammabilità superiore a 125 °C. Ha inoltre inserito la soglia di assoggettabilità di 5 m3.
Infine, il punto 12 del D.P.R. n° 151/2011 ha accorpato tutti i depositi di liquidi infiammabili, combustibili (n° 15 e n° 16), lubrificanti (n° 17), per qualsiasi uso (industriale, artigianale, agricolo, privato, commerciale). Ha inoltre unificato la soglia di assoggettabilità a 1 m3. Al punto 12 è stato equiparato il codice n° 20 (depositi di vernici, inchiostri e lacche infiammabili) del D.M. 16 febbraio 1982, non più presente.
In base alla legge 11 agosto 2014 n° 116, di conversione con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014, n° 91, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi (e di olio di oliva, aggiunto dalla legge 28 luglio 2016, n° 154) di capienza fino a 6 m3, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151.
Testi ufficiali
Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.
Attività n. 10, 11 e 12 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011
N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
10 (12 13 19) | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3. | fino a 50 m3 | oltre 50 m3 | |
11 (14) | Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3. | fino a 100 m3 | oltre 100 m3 | |
12 (15 16 17 20) | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3. [1] | liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3 | liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella col. A | liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3 |
Attività n. 10, 11 e 12 – allegato III al D.M. 7/8/2012
Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
10.1.B | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità ≤ 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 1 m3 | Fino a 50 m3 |
10.2.C | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità ≤ 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 1 m3 | Oltre 50 m3 |
11.1.B | Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità > 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 5 m3 | Fino a 100 m3 |
11.2.C | Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità > 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 5 m3 | Oltre 100 m3 |
12.1.A | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva > 1 m3 | Liquidi con punto di infiammabilità > 65 °C, per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3 |
12.2.B | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva > 1 m3 | Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli rientranti in categoria A) |
12.3.C | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva > 1 m3 | Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva > 50 m3 |
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[1] In base alla legge 11 agosto 2014 n. 116, di conversione con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (art. 1 bis), entrata in vigore il 21 agosto 2014, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva (aggiunto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154) di capienza non superiore a 6 m3, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011.