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Impianti di climatizzazione – testo coordinato

Testo del D.M. 10 marzo 2020  ⬇️ relativoImpianti di climatizzazione - norme di prevenzione incendi alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, coordinato con chiarimenti e commenti.

Gli impianti di climatizzazione non sono «attività soggette» ai controlli di prevenzione incendi in quanto non sono ricomprese nell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, pur dovendo essere considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi come indicato all’articolo 1 comma 2 del decreto stesso.

Chiarimenti

Con la circolare DCPREV n. 9833 del 22-07-2020 sono stati evidenziati i principali elementi di novità introdotti dal provvedimento, il quale aggiorna alcune regole tecniche di prevenzione incendi inerenti alla progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di seguito elencate, ove in precedenza era prevista solamente la possibilità di impiegare fluidi refrigeranti non infiammabili o non tossici, consentendo in tal modo di utilizzare refrigeranti classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 [*].

Codice di prevenzione incendi

Qualora si intenda applicare per le suddette attività il «codice di prevenzione incendi» di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. si dovrà fare riferimento alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione contenute nel codice stesso.

Classificazione dei fluidi

La classificazione dei fluidi secondo la norma ISO 817 «Refrigerants – designations and safety classification» è costituita da due caratteri alfanumerici:

  • una lettera maiuscola (A, B) indica la tossicità (A: minore, B: maggiore, in base all’esposizione professionale ammissibile);
  • un numero (1, 2L, 2, 3) indica l’infiammabilità (da 1: «non infiammabilità» in maniera crescente fino a 3: «infiammabilità maggiore»). Il carattere L indica una bassa velocità di combustione.

Impiego di fluidi A1 o A2L

La circolare chiarisce che la possibilità dell’impiego di fluidi classificati A1 o A2L consente di installare, sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla regola dell’arte (ad esempio: serie delle norme tecniche UNI EN 378 [**]), unità interne contenenti anche i predetti fluidi (in particolare gli impianti ad espansione diretta, tra cui anche gli impianti VRF – Variable Refrigerant Flow).

Modifiche per riconversione degli impianti di climatizzazione

Per le attività esistenti, l’eventuale riconversione degli impianti con fluidi A1 o A2L costituisce una modifica ai fini della sicurezza antincendio che può essere considerata «non rilevante» o «rilevante» (con o senza aggravio di rischio) come di seguito indicato.

  • Riconversione con fluidi A1: modifica non sostanziale (non rilevante). Sarà documentata al Comando all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (articolo 4, comma 8, del D.M. 7 agosto 2012). A tal fine, alla documentazione del rinnovo dovrà essere allegata la dichiarazione di conformità dell’impianto riconvertito, rendendo, altresì, disponibile il manuale di uso e manutenzione presso la sede dell’attività.
  • Riconversione con fluidi A2L: modifica con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (qualora non comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza). Deve essere presentata nuova SCIA. In tal caso, alla documentazione della SCIA dovrà essere allegata, oltre alla dichiarazione di non aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza a firma di tecnico abilitato, la dichiarazione di conformità dell’impianto riconvertito.

In caso di modifiche con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio ricorre l’obbligo di richiedere l’esame dei progetti ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del D.P.R. n. 151/2011.

Reazione al fuoco delle condotte degli impianti di climatizzazione

Con il D.M. 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione» sono state stabiliti i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Chiarimenti al D.M. 31 marzo 2003

Con circolare n. 5981 del 09-06-2009, relativamente ai requisiti di reazione al fuoco che devono possedere i materiali delle tubazioni non metalliche, utilizzate per la distribuzione dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione, a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è stato chiarito che tali elementi sono da classificare come «condotte» degli impianti e, pertanto rientrano nel campo di applicazione del D.M. 31 marzo 2003.

Riferimenti

  • D.M. 10 marzo 2020: Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
  • Circolare DCPREV prot. n. 9833 del 22-07-2020: Decreto 10 marzo 2020 – Disposizioni, di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
  • D.M. 31 marzo 2003: Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
  • Circolare n. 5981 del 09-06-2009: Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

Note

Il testo ufficiale del D.M. 10 marzo 2020 è pubblicato sulla G.U. n. 73 del 20-3-2020, mentre il testo del  D.M. 31 marzo 2003 è pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12-04-2003.

[*]  La norma ISO 817:2024 «Refrigerants – Designation and safety classification» ha sostituito la ISO 817:2024 ed è entrata in vigore il 27 novembre 2024. La norma fornisce un sistema univoco per l’assegnazione di denominazioni ai refrigeranti. Stabilisce inoltre un sistema per l’assegnazione di una classificazione di sicurezza ai refrigeranti basata sui dati di tossicità e infiammabilità e fornisce un mezzo per determinare il limite di concentrazione del refrigerante.

[**]  La norma UNI EN 378-1:2021 «Sistemi di refrigerazione e pompe di calore – Requisiti di sicurezza e ambientali – Parte 1: Requisiti di base, definizioni, criteri di classificazione e selezione» specifica i requisiti per la sicurezza delle persone e dei beni, fornisce una guida per la tutela dell’ambiente e stabilisce procedure per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di impianti di refrigerazione e il recupero dei refrigeranti.

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