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Quesiti Autorimesse

Quesiti Autorimesse ( pdf): Quesiti di prevenzione incendi relativi a autorimesse, criteri di assoggettabilità, autosilo, dispositivi di sollevamento di autoveicoli, comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici, cantine, ricoveri di autoveicoli in appositi locali, parcamento di motocicli e ciclomotori, autosaloni, autorimesse a box affacciantisi su spazio a cielo libero, impianti elettrici nelle autorimesse interrate, ventilazione, compartimentazione, sezionamenti, luogo sicuro, parcheggi all’aperto, percorsi d’esodo, ricovero aeromobili ultraleggeri, pavimentazioni delle autorimesse, drenaggio delle acque in una autorimessa, pendenza dei pavimenti, caratteristiche idrauliche degli impianti idrici antincendio, classificazione dei piani delle autorimesse, ingresso e accesso, rampe, aerazione, parcamento autoveicoli alimentati a G.P.L., autovetture con motore elettrico, ecc.[1]

La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti di prevenzione incendi.

Il testo Autorimesse contiene la vecchia normativa di prevenzione incendi, in vigore fino al 18 novembre 2020, di cui al D.M. 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili», coordinata con chiarimenti e commenti.

Dal 19 novembre 2020, per le autorimesse è obbligatorio applicare il codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015, facendo riferimento alla specifica regola tecnica verticale (RTV) approvata con il D.M. 15 maggio 2020 recante «Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa», che ha aggiornato il capitolo V.6.

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151, le autorimesse sono state ricomprese al punto 75 dell’allegato I al decreto.

Nota DCPREV prot. n. 7293 del 10-06-2016. Autosalone: richieste chiarimenti.

[…] concordando con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale. (*)

(*) Il quesito è volto a chiarire quale sia la normativa di prevenzione incendi applicabile agli autosaloni in funzione della superficie e/o numero di posti auto.

Conformemente al parere ministeriale espresso con nota prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25-03-1997, si ritiene che gli autosaloni di superficie lorda superiore a 400 m2 siano disciplinati dalle specifiche disposizioni del D.M. 1° febbraio 1986 (capienza oltre 30 autoveicoli) ovvero dai principi generali di prevenzione incendi (capienza fino a 30 autoveicoli).

Fermo restando l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli autosaloni di superficie lorda superiore a 400 m2 (punto 69 dell’allegato 1 al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151), si ritiene che le disposizioni di prevenzione incendi applicabili non siano quelle contenute nel D.M. 27 luglio 2010. Ciò in quanto le disposizioni del D.M. 1° febbraio 1986, ad oggi vigenti, sono specificamente riferite agli autosaloni con capienza superiore a 30 autoveicoli. Escludendo l’applicazione del D.M. 27 luglio 2010 ad autosaloni di dimensione maggiore si ritiene a maggior ragione che tale decreto non disciplini la realizzazione di autosaloni con capienza fino a 30 autoveicoli (e superficie lorda superiore a 400 m2), risultando evidenti, in caso contrario, difformità alla regola tecnica che invece costituiscono il normale standard realizzativo (es. comunicazione tra autosalone ed officina meccanica annessa, non consentita ai sensi del punti 2.1 lettera b) del D.M. 27 luglio 2010).

Nota DCPREV prot. n. 4869 del 21-04-2015. Autorimesse interrata.

Con riferimento al quesito concernente l’oggetto, pervenuto con la nota a margine indicata senza documentazione tecnica allegata, si fa presente quanto segue.

Il punto 3.0 delle norme di sicurezza, allegate al decreto 1° febbraio 1986, consente di adibire ad autorimessa i locali ubicati non oltre il sesto piano interrato.

Il punto 3.6.1 fornisce indicazioni sulla massima superficie dei compartimenti delle autorimesse con riferimento al numero dei piani ad esse adibite.

Il progetto di una autorimessa di tipo non isolato comprendente un quarto piano interrato, potrà pertanto essere esaminato, anche valutando eventuali misure compensative, attraverso le procedure di deroga previste dall’art. 7 del D.P.R. 151/11.

Nota DCPREV prot. n. 10850 del 10-09-2014. Punto 3.9 del D.M. 1/2/1986 – Aerazione autorimesse.

[…] questo Ufficio osserva che, il D.M. 1° febbraio 1986 per la ventilazione indica chiaramente, nel consentire un efficace ricambio d’aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio, «la prestazione» del sistema di aerazione naturale delle autorimesse. Lo stesso decreto, per determinate situazioni, fornisce le caratteristiche «geometriche» degli affacci delle aperture di aerazioni.

Dalle combinazioni delle diverse indicazioni fornite si dovrà tenere conto nella valutazione delle modalità di affaccio delle aperture di aereazioni ai fini del rispetto del D.M. 1° febbraio 1986, fermo restando che, valutazioni e/o approfondimenti progettuali con metodologie ingegneristiche, se occorrono, potranno essere richieste soltanto per particolari situazioni specifiche.

Parere della Direzione Regionale: Il quesito è volto a chiarire le caratteristiche dello spazio su cui sono attestate le aperture di aerazione di un’autorimessa ai fini del rispetto del D.M. 1° febbraio 1986. Al riguardo, pur riconoscendo che la normativa in vigore non specifica tali caratteristiche, appare ragionevole sostenere che, in ragione delle finalità associate alla ventilazione naturale dell’autorimessa, le aperture di aerazione debbano essere attestate su spazio scoperto. Nei casi in cui ciò non sia possibile si condivide il parere del Comando in merito alla necessità di specifiche valutazioni volte a dimostrare il corretto funzionamento del sistema di ventilazione.

Nota DCPREV prot. n. 17223 del 20-12-2013. D.M. 1° febbraio 1986 – Norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio di autorimesse e simili. Applicabilità dei criteri per la concessione di deroga in via generale per la SCIA antincendio cat. A.

È pervenuta … la richiesta di chiarimento circa l’applicabilità dei criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3, 3.7.2 del D.M. 1° febbraio 1986, di cui alla lettera circolare n. P1563/4108 del 29 agosto 1995, per le autorimesse ricadenti in cat. A dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 e, pertanto, non soggette all’obbligo di richiesta della preventiva valutazione del progetto. Al riguardo, in linea con i fondamentali obiettivi di snellimento dei procedimenti e di proporzionalità dell’azione amministrativa, peraltro ispiratori dello stesso Regolamento di semplificazione D.P.R. 151/2011, questa Direzione ritiene che, qualora integralmente rispettate le condizioni riportate nell’allegato alla lettera circolare n. P1563/4108 del 29 agosto 1995, i responsabili delle attività ricadenti nel caso di specie possano presentare direttamente la SCIA di cui all’art. 4 del D.P.R. 151/2011, corredata dall’asseverazione, a firma di tecnico abilitato e con esplicito riferimento alla citata lettera circolare, attestante la conformità dell’attività stessa ai requisiti di prevenzione incendi, senza pertanto attivare alcuna procedura di deroga.

Nota DCPREV prot. n. 8388 del 11-06-2013. Dispositivi di allarme antincendio.

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale. (*) Ovviamente il segnale di allarme dell’impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi deve necessariamente determinare l’attivazione di un piano di emergenza finalizzato all’estinzione di un principio di incendio e deve comunque essere osservato quanto previsto all’art. 3.6.3 del D.M. 01/02/1986.

(*) Possibilità di utilizzare un sistema di remotizzazione dei dispositivi di allarme antincendio e sorveglianza ai fini del rispetto delle caratteristiche previste per autorimesse sorvegliate: Con nota prot. n. P581 del 26-06-2002 si è chiarito che i sistemi automatici di controllo ai fini antincendio affinché un’autorimessa possa considerarsi sorvegliata (in alternativa al sistema di vigilanza continuo durante l’orario di apertura) sono gli impianti fissi di spegnimento automatico e gli impianti fissi di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettati e realizzati a regola d’arte. Si ritiene che non siano rispondenti alle caratteristiche richieste: – l’installazione di un sistema di videosorveglianza collegato a una centrale operativa esterna all’attività; – l’installazione di una centrale di allarme antincendio in difformità alle norme di buona tecnica.

Nota DCPREV prot. n. 13293 del 12-10-2011. Box con superficie superiore a 40 mq collocato all’interno di una autorimessa con capacità di parcamente superiore a 9 autoveicoli.

[…] si fornisce il seguente parere in linea con quanto questo Ufficio ha già avuto modo di esprimersi in passato per analoghi quesiti riguardanti l’argomento in oggetto. Si ritiene che il D.M. 1 febbraio 1986 non escluda la realizzazione di spazi separati di superficie superiore a 40 mq all’interno delle autorimesse per analoga destinazione d’uso; tali spazi dovranno essere realizzati applicando i criteri costruttivi validi per i box, tranne che per l’aerazione, per la quale dovrà essere valutata la necessità di disporre di aperture indipendenti, o verso la corsia di manovra, di superficie non inferiore a 1/25 del locale, in relazione alla distribuzione e alla distanza reciproca delle aperture nell’autorimessa, che non dovrà comunque essere superiore a 40 m.

Nota DCPREV prot. n. 11154 del 09-08-2011. Quesito – Autorimesse interrate – Parcamento autoveicoli alimentati a gpl.

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale (*) …, evidenziando il necessario rispetto delle condizioni di sicurezza previste dall’art 2 del D.M. 22/11/2002.

(*) In relazione a quanto indicato dall’articolo 1, comma 1 del D.M. 22 novembre 2002: «il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati», si ritiene che il suddetto decreto non escluda la possibilità di parcheggiare auto alimentate a g.p.l., come sopra definite, al primo piano interrato di una autorimessa comunicante con altri piani interrati costituenti sia singoli compartimenti che un unico compartimento con le caratteristiche di cui al punto 3.6.1 del D.M. 1° febbraio 1986.

Nota DCPREV prot. n. 17174 del 01-12-2010. Autorimesse con spazio destinato a parcheggio di biciclette e/o presenza di autovetture con motore elettrico.

[…] per concordare con codesta Direzione Regionale nel ritenere ammissibile la presenza, all’interno di autorimesse, di aree destinate al parcheggio di biciclette e di auto elettriche, senza necessità di compartimentazioni, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal D.M. 1° febbraio 1986(*) ed a condizione che la ricarica delle auto elettriche venga effettuala all’esterno dell’autorimessa.

(*) In particolare, per quanto riguarda le dimensioni delle corsie di manovra di cui al punto 3.6.3 del D.M. 1° febbraio 1986.

Nota DCPREV prot. n. 3649 del 04-03-2010. Quesiti di prevenzione incendi.

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione. (*)

  • Più autorimesse comunicanti tra di loro semplicemente con aperture munite di porte resistenti al fuoco è da considerare come un’unica autorimessa suddivisa in più compartimenti.
  • La comunicazione fra un autosalone di superficie superiore a 400 mq e un’autorimessa deve avvenire tramite filtro a prova di fumo, come chiarito con nota prot. n. P1445 del 14-11-2008.
  • Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, e ubicate non oltre il primo piano interrato, è consentito che l’altezza del piano sia inferiore a 2,40 m con un minimo di 2,0 m alle condizioni riportate al punto 3.2 della lettera circolare n. P1563/4108 del 28-08-1995. Tali condizioni, tra le quali è previsto un sistema di ventilazione naturale di superficie non inferiore ad 1/20 della superficie in pianta dell’autorimessa, vanno applicate all’intera autorimessa o, se suddivisa in più compartimenti, all’intero compartimento in cui l’altezza del piano è prevista inferiore a 2,40 m, e non solamente nella parte di superficie ove non è rispettata l’altezza di 2,0 m.

Nota DCPREV prot. n. 3648 del 04-03-2010. Rampa di collegamento tra compartimenti interrati di autorimessa di cui al punto 3.7.2 dell’allegato al D.M. 1° febbraio 1986.

[…] per concordare con codesta Direzione Regionale (*) sulla necessità di garantire la compartimentazione di due piani interrati di una autorimessa serviti da una unica rampa aperta, così come definita dal D.M. 1° febbraio 1986. È evidente, inoltre, che, in caso di emergenza, dovrà comunque essere assicurato l’esodo delle persone presenti nell’autorimessa.

(*) Nell’ipotesi in cui l’autorimessa sia sezionata in compartimenti di cui al punto 3.6.1 dell’allegato al D.M. 1° febbraio 1986, i compartimenti stessi devono essere divisi da elementi costruttivi idonei a garantire quella capacità di compartimentazione (es.: porta di resistenza al fuoco prescritta con autochiusura).

Nota prot. n. 4975 del 19-05-2009. Presenza di persone diversamente abili nelle attività regolate da normativa verticale. Sistema di vie di uscita.

[…] esaminata la documentazione tecnica allegata, si formulano le seguenti osservazioni.

La regola tecnica, allegata al D.M. 1/2/1986 «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili», essendo peraltro antecedente sia alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 sia al D.M. 14 giugno 1989 n. 236, ha lo scopo di definire i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell’incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all’esposizione e alla riparazione di autoveicoli, senza porre una particolare attenzione sulle persone diversamente abili.

A seguito dell’emanazione delle suddette norme sul superamento e sull’eliminazione delle barriere architettoniche, è stata emanata la lettera circolare del 13 dicembre 1990 n. 21723/4122 con la quale è stato istituito un gruppo di studio per armonizzare le norme antincendi con le prescrizioni tecniche previste dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236. Il gruppo di studio ha predisposto la circolare n. 4 del 6 giugno 2002, con la quale sono definite delle linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che, sulla base delle vigenti disposizioni legislative, le competenze per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono da assegnare, in via prioritaria, all’amministrazione comunale in sede di rilascio dell’autorizzazione/concessione edilizia, che si avvale, eventualmente, di autocertificazioni rilasciate da professionisti incaricati.

Si sottolinea, infine, che la problematica in questione sarò tenuta sicuramente in considerazione nel corso dell’aggiornamento della regola tecnica allegata al D.M. 1/2/1986 e che è stato anche istituito un nuovo gruppo di lavoro per studiare la sicurezza antincendio in presenza di persone diversamente abili.

Nota DCPREV prot. n. 3372 del 16-04-2009. Quesiti inerenti il D.M. 1/2/1986 e s.m.i. ….

Per opportuna conoscenza, si trasmettono, in allegato, i quesiti inerenti l’applicazione del D.M. 1/2/1986 e s.m.i. … ed i relativi chiarimenti espressi da quest’Area.

Estratto da nota DCPREV prot. n. 2975 del 09-04-2009:

  • punto 2.1 lett. a: la misurazione delle superfici dei compartimenti va effettuata al netto dello spessore delle pareti perimetrali;
  • punto 2.1 lett. b.1: le superfici dei corpi scala e dei percorsi di esodo vanno detratte dal calcolo della superficie del compartimento solo se le stesse non fanno parte del compartimento considerato;
  • punto 2.1 lett. b.2: la misurazione delle superfici dei compartimenti deve tener conto della misura delle superfici delle intercapedini solo qualora la proiezione in pianta di queste ultime sia utilizzata anche per parcare e/o movimentare autoveicoli;
  • punto 2.1 lett. b.3: la misurazione delle superfici dei compartimenti deve essere effettuata al lordo dello spessore delle pareti divisorie tra box e posti auto;
  • punto 2.1 lett. b.4: le superfici dei locali tecnici e dei ripostigli di servizio vanno detratte dal calcolo della superficie del compartimento solo se le stesse non fanno parte del compartimento considerato;
  • punto 2.1 lett. b.5: le superfici delle rampe vanno detratte dal calcolo della superficie del compartimento solo se di «tipo aperto» così come definite al punto 0 del D.M. 01/02/1986 e s.m.i. o se compartimentate rispetto al compartimento considerato;
  • punto 2.2: i progetti da presentare al Comando VV.F per attività soggette devono possedere i requisiti di cui al punto A.3 dell’Allegato A al D.M. 04/05/1998. Non sono ammesse indeterminazioni nelle indicazioni delle misure a corredo degli elaborati grafici. L’utilizzo delle tolleranze dimensionali di cui al M. 30/11/1983 è consentito solo in fase di riscontro tra quanto previsto in fase progettuale e quanto realizzato;
  • punto 2.3: il computo del numero di uscite finalizzato all’applicazione del 2° comma del punto 3.10.4 del D.M. 01/02/1986 e s.m.i. è da riferirsi alle uscite di piano e non a quelle complessivamente presenti nell’autorimessa. Pertanto, in caso di autorimesse pluripiano, è consentito per ogni piano che una di esse abbia larghezza di un modulo solo se presenti due o più uscite per ciascun piano: il percorso di esodo fino al luogo sicuro non deve presentare in ogni caso restringimenti rispetto alla larghezza delle suddette uscite. Si richiama altresì l’attenzione sul punto 1.6.3 dell’allegato IV al D.Lgs. 81/08 che prevede una larghezza minima delle porte di 80 cm.

Nota prot. n. P1445 del 14-11-2008. Contenitori distributori di carburante mobili. Autosaloni.

[…] si ritiene, come previsto dagli artt. 3.5.2 e 3.5.3 del D.M. 1° febbraio 1986, che la comunicazione fra un autosalone di superficie maggiore di 400 mq ed un’autorimessa di servizio debba avvenire tramite filtro a prova di fumo.

Nota prot. n. P468/4108 sott. 22/16 del 29-04-2008. Autorimesse – Punto 3.7.2 dell’allegato al D.M. 1° febbraio 1986 – Quesito

[…] si ribadisce il contenuto della nota n. P1139/4108 sott. 22(16) del 13 novembre 2000, già a conoscenza di codesti Uffici.

In merito alle previsioni del Regolamento edilizio comunale, si ritiene che eventuali difformità edilizie evidenziate nei progetti presentati ai fini dell’espressione del parere di conformità antincendio, potranno essere segnalate ai rispettivi uffici comunali ma esulano dalle competenze dei Comandi provinciali VV.F.

Nota prot. n. P574/4108 sott. 22/15 del 13-11-2007. D.M. 1° febbraio 1986. Sosta autovetture all’interno delle autorimesse private. Chiarimenti.

[…] si ribadiscono le interpretazioni di cui alla nota n° P1532/4108-sott. 22/15 del 12 gennaio 2006. Infatti, le misure di sicurezza indicate nella nota n° P1311/4108 Sott. 22/15 del 21 dicembre 2000,[2] nel tempo, si sono dimostrate inadeguate a garantire un livello di sicurezza antincendio equivalente a quello previsto dai disposti di cui al D.M. 1° febbraio 1986. Pertanto, sulla base delle esperienze maturate, si è deciso di rivisitare le soluzioni tecniche antincendio individuate nella nota citata (n° P1311/4108 sott. 22/15 del 21 dicembre 2000) e relative ad autorimesse che, per tipologia costruttiva, sono riconducibili al caso rappresentato e cioè del tipo: privato, interrate, chiuse, non sorvegliate da personale preposto alla movimentazione dei veicoli.

Nota prot. n. P1532/4108 sott.22/15 del 12-01-2006. D.M. 1° febbraio 1986. Sosta autovetture all’interno di autorimesse private. Chiarimenti.

[…] si ritiene che la soluzione progettuale prospettata per un’autorimessa privata, interrata, chiusa e non sorvegliata da personale preposto alla movimentazione dei veicoli, nella quale i posti auto sono disposti in modo che una fila di autoveicoli non abbia accesso diretto dalla corsia di manovra, non può essere accettata. Infatti, anche se il posto auto attestato sulla corsia di manovra e quello retrostante appartengano alla stessa proprietà, ciò non costituisce elemento sufficiente per estendere al caso in esame i chiarimenti di cui alla nota di prot. n. P1208 del 7 novembre 2001.

Nota prot. n. P2059/4108 sott. (vari) del 23-02-2005. D.M. 1° febbraio 1986 – Quesiti Vari.

[…] si riporta di seguito l’avviso di questo Ufficio in ordine ai vari quesiti posti.

Quesito a.1

Pur se non espressamente definiti dalla norma, quest’ultima non lascia dubbi su cosa debba intendersi per «ingresso» e per «accesso» alle autorimesse:

  • L’ingresso è l’apertura, o varco, che pone in comunicazione il locale (area coperta) con l’esterno (area scoperta), tant’è che il decreto, al punto 3.7.0, secondo capoverso, recita: «Se l’accesso avviene mediante rampa, si considera ingresso l’apertura in corrispondenza dell’inizio della rampa coperta».
  • L’accesso, invece, costituisce il «sistema di percorso» che adduce all’ingresso. Al riguardo si richiama l’attenzione che qualora tale sistema dovesse – come nel caso prospettato – attraversare edifici ed aree non pertinenti l’autorimessa, l’intera linea di tragitto dove possedere perlomeno le caratteristiche minime dimensionali richieste dalla norma per le rampe, e ciò – oltre che per garantire in sicurezza il normale transito degli autoveicoli – anche ai fini di consentire la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso.

Per quanto concerne il secondo aspetto del quesito, peraltro connesso a quanto sopra esposto, giova richiamare quanto formulato dal punto 1.1.1 del decreto in materia di classificazione tipologica. La caratteristica ubicativa dei piani delle autorimesse viene correlata al piano di riferimento il quale, per il caso prospettato, non può essere la sovrastante piazza da cui, mediante rampa elicoidale, si realizza l’accesso, ossia il «sistema di percorso» che conduce ai vari ingressi di piano dell’autorimessa. Si soggiunge che, pur se la rampa in questione si sviluppa in area a cielo libero avente caratteristiche di «spazio scoperto», non possono essere considerati piani di riferimento i livelli di innesto della rampa con i vari piani di parcamento.

Quesito a.2

Sulla problematica oggetto del quesito si è espresso il C.C.T.S. il quale ha dichiarato che la lettura del p.to 3.7.0 del D.M. 1/2/1986 obblighi a rispettare la corrispondenza tra la larghezza della rampa o quella del vano d’ingresso, ossia m 3,00 o m 4,50 a seconda dei casi.

… omissis …

Quesito a.4

Si concorda con quanto espresso al riguardo da codesti Uffici e, per ciò che attiene alla possibilità di accesso ad un compartimento tramite altro compartimento, si fa presente che la questione è stata da tempo affrontata dal C.C.T.S. il quale ha chiarito che è consentito servire con un’unica rampa aperta o a prova di fumo, più compartimenti di un’autorimessa ubicati ad uno stesso livello e non aventi, necessariamente, accesso diretto dalla rampa stessa, con la limitazione che la superficie complessiva per piano non sia superiore al doppio di quella massima ammessa, in funzione del piano, per singolo compartimento.

… omissis …

Quesito c.2

Si concorda con quanto espresso da codesti Uffici, ma ritenendo tale parere incompleto rispetto al quesito posto, si soggiunge quanto segue:

  • in analogia a quanto previsto per gli autosilo dal punto 3.9.4 del decreto, si conferma che la quota di sbocco dei camini previsti dal punto 3.9.3 deve essere posta almeno a m 1,00 oltre la copertura del fabbricato;
  • il numero dei camini da realizzare è ovviamente lasciato alla valutazione del tecnico progettista il quale, nel rispetto del prescritto rapporto m² 0.20 per ogni 100 m² di superficie, ne distribuisce la sezione totale richiesta in più camini da posizionare in maniera tale da garantire un efficace tiraggio il più uniformemente possibile lungo l’intera area.

Nota prot. n. P580/4108 sott. 22/22 del 12-05-2004. Accesso di auto alimentate a G.P.L. nei garage condominiali.

[…] si conferma che i contenuti del D.M. 22 novembre 2002, riguardante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto», si applicano a tutte le tipologie di autorimesse, sia pubbliche che private, indipendentemente dalla assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Nota prot. n. P590/4108 sott. 22/19 del 22-12-2003. Areazione autorimesse. – Quesito

[…] si ritiene, su conforme parere del CCTS per la prevenzione incendi, che la specifica regola tecnica stabilisca l’indipendenza della superficie di ventilazione per piano e non per compartimento al fine di non creare collegamenti verticali non protetti tra i piani. Questa circostanza è tanto più evidente se si riflette sulla disposizione riportata nel punto 3.9.1 del D.M. 1° febbraio 1986 che stabilisce come tutti i passaggi tra i piani debbano essere esterni o racchiusi in gabbie di scale realizzate con strutture non combustibili aventi idonee caratteristiche di resistenza al fuoco pertanto, a maggior ragione, la ventilazione non deve costituire un passaggio preferenziale dei fumi, del calore o delle fiamme. In casi particolari, valutate le condizioni di rischio e le misure compensative, si potrà fare ricorso all’istituto della deroga.

(*) Il punto 3.9.1 del D.M. 1° febbraio 1986 impone espressamente che il sistema di ventilazione delle autorimesse, sia interrate che fuori terra, deve essere indipendente per ogni piano senza fare distinzioni nel caso di compartimenti composti da più piani. Pertanto, ciascun piano, anche se facente parte di un unico compartimento, deve essere munito di una superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del piano stesso (risposta ad analogo quesito con nota datata 18 maggio 2000). È stato inoltre chiarito che le aperture di aerazione naturale di cui al punto 3.9.1 comma 1 del D.M. 1° febbraio 1986, non possono essere munite di infissi permanentemente chiusi.

Nota prot. P959/4108 sott. 22/2 del 29-07-2003. D.M. 1° febbraio 1986, punto 6.1.4 – Caratteristiche idrauliche degli impianti idrici antincendio – Quesito.

[…] si precisa che l’impianto idrico antincendio, a servizio di un’autorimessa suddivisa in più compartimenti, deve essere dimensionato considerando il funzionamento contemporaneo del 50% degli idranti installati nel compartimento avente capacità di parcamento maggiore.

Lettera Circolare prot. n. 339/4108 del 12-03-2003. D.M. 22/11/2002[3] – Parcamento autoveicoli alimentati a G.P.L.

In relazione ad alcune perplessità rappresentate sulla materia in oggetto, si forniscono le seguenti informazioni utili in sede di espletamento dei servizi istituzionali di soccorso e di prevenzione incendi.

I presupposti tecnico-scientifici (art. 3 del D.P.R. 577/82) che hanno fatto ritenere ammissibile, secondo il D.M. 22/11/2002, il parcamento degli autoveicoli alimentati a G.P.L. al primo piano interrato delle autorimesse, si fondano sulla dimostrata riduzione del rischio «alla fonte» grazie all’impiego dei dispositivi di sicurezza di nuova concezione, conformi alle direttive comunitarie, equipaggianti obbligatoriamente gli autoveicoli immatricolati successivamente al 01/01/2001 ed applicabili facoltativamente a quelli precedenti.

L’efficacia delle innovazioni tecnologiche è stata dimostrata dagli studi svolti e relazionati al CCTS, severi ed approfonditi sia sul piano teorico-analitico che sperimentale, di durata pluriennale, con l’intervento di tecnici specialistici nei settori delle costruzioni automobilistiche e dell’analisi dei guasti e valutazione dei rischi, condotti alla presenza attiva delle Amministrazioni interessate, cioè del CNVVF e del Ministero dei Trasporti-Ispettorato della Motorizzazione Civile.

I test condotti nelle prove a fuoco hanno dimostrato, fra l’altro, che un’autovettura a G.P.L. equipaggiata dei nuovi dispositivi si comporta, quando coinvolta in un incendio, indipendentemente dall’origine dello stesso, in maniera simile all’autovettura a benzina.

I test hanno escluso il rischio dello scoppio del serbatoio e di perdite di G.P.L. dall’impianto, in quanto il sistema valvolare è concepito in modo da assicurare l’intercettazione automatica in mancanza del consenso di apertura dato dall’azionamento della chiave di messa in moto e dalla rotazione dell’albero del motore di avviamento.

Ne risultano, quindi, condizioni ben diverse da quelle esistenti all’epoca di emanazione del D.M. 01/02/1986 e che non avrebbero motivato, sotto l’aspetto tecnico, il mantenimento del previgente divieto assoluto.

Il parcamento, peraltro, è stato limitato al primo piano interrato e solo nelle autorimesse integralmente rispondenti alle disposizioni del D.M. 01/02/1986 (con esclusione, quindi, delle autorimesse in possesso del NOP e non adeguate per l’ottenimento del CPI).

Nell’osservare, per quanto sopra detto, che le modificazioni introdotte con D.M. 22/11/2002 non aggravano la severità delle conseguenze dell’incendio rispetto ad altri tipi di carburante, non va tuttavia trascurato che lo scenario incidentale determinato da un incendio all’interno di un’autorimessa interrata rimane suscettibile di comportare problematiche operative rilevanti, ancorché indipendenti dalle innovazioni di cui si argomenta.

… omissis …

Nota prot. n. P1155/4108 sott. 22/31 del 12-07-2002. D.M. 1° febbraio 1986, punto 3.10.5.

[…] si fa presente che la norma – per quanto attiene alle caratteristiche dei percorsi d’esodo – non discriminando tra autorimesse a spazio aperto e autorimesse a box, intende conferire interpretazione e applicazione univoca alla misura prescrittiva. Indipendentemente, pertanto, dal tipo di organizzazione degli spazi interni, i percorsi d’esodo delle autorimesse debbono essere misurati dai punti interni più lontani rispetto alle uscite.

Nota prot. n. P600/4101 sott. 106.25 del 12-07-2002. Attività di ricovero aeromobili ultraleggeri.

[…] si ribadisce che le attività di «ricovero aeromobili», a prescindere dal numero di velivoli in ricovero, sono ricomprese al punto 92 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Si chiarisce, comunque, che condizione per l’assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi dei ricoveri in questione è l’esistenza, sui velivoli, di un serbatoio fisso del carburante. Qualsiasi altro tipo di classificazione degli aeromobili, introdotto per finalità diverse da quelle antincendi, non costituisce riferimento per la determinazione dell’assoggettabilità agli obblighi di prevenzione incendi.

Nota prot. n. P581 sott. 22/48 del 26-06-2002. Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili – Definizione di autorimesse sorvegliate – Richiesta di chiarimento interpretativo.

[…] si ritiene che, stante la definizione riportata al punto 1.1.3, lettera a), del D.M. 1/2/86, sono da considerarsi autorimesse sorvegliate, in quanto provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendio, quelle protette o da impianto fisso di spegnimento automatico o da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. Detti impianti dovranno essere progettati, realizzati e gestiti in conformità alla regola dell’arte.

Nota prot. n. P457/4108 sott. 22/25 del 03-06-2002. D.M. 1.2.86 Accessi ai piani di autorimesse

[…] poiché la proposta progettuale rappresentata non è assimilabile né ad un autosilo né alla tipologia di autorimessa con accesso da montauto regolamentata con lettera-circolare n. P1563/4108 del 29.8.95, si ritiene, concordando con il parere espresso dal Comando Provinciale VV.F.(*) …, che l’interessato possa fare ricorso alla procedura di deroga ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 37/98.

(*) Il quesito è relativo ad autorimessa con più piani fuori terra, di superficie tale da poter essere consentita la formazione di unico compartimento costituito da più piani (punto 3.6.1 del D.M. 1° febbraio 1986), e chiede se può essere consentito l’accesso ad uno dei piani in elevazione, costituente il compartimento, esclusivamente tramite elevatore esterno, e non a mezzo rampa, fermo restando l’accesso tramite rampa ai piani sottostanti dello stesso compartimento.
Tale soluzione non è ammessa dal D.M. 1° febbraio 1986. Infatti, l’interpretazione corretta dei punti 3.7.2 e 3.6 coerente con la «ratio» normativa, consente di poter realizzare autorimesse con compartimenti costituiti da più piani, serviti da una sola rampa o coppie di rampe, purché sia possibile la comunicazione o meglio la mobilità nell’ambito del compartimento, quindi tra i piani, degli autoveicoli, realizzabile a mezzo di rampe carrabili interne, le quali non necessitano di compartimentazione. Infatti, ipotizzando la stessa autorimessa, di cui sopra, costituita solamente dal singolo piano in elevazione, l’accesso senza rampa ottenuto esclusivamente tramite elevatore non risulterebbe conforme al punto 3.7.2 del Decreto.
Pertanto, a maggior ragione, l’aggiunta di altri piani, anche se costituenti unico compartimento servito da rampe, non può ritenersi soluzione conforme al citato Decreto.
In conclusione, autorimesse con accessi ai piani, realizzati esclusivamente tramite elevatori, si ritiene possano essere autorizzate, caso per caso, ricorrendo alla procedura di deroga ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 37/98 ovvero, qualora sussistano le condizioni, utilizzando la deroga in via generale di cui alla
lettera circolare n. P1563/4108 del 28 agosto 1995.

Nota prot. n. P523/4108 sott. 22/32 del 29-05-2002. D.M. 1° febbraio 1986, punto 3.8.0. – Pendenza dei pavimenti.

[…] si riporta di seguito l’avviso dello scrivente Ufficio. La prescrizione di cui al punto 3.8.0. del D.M. 1° febbraio 1986 è finalizzata al soddisfacimento di un duplice ordine di esigenze: quello proprio attinente al campo della prevenzione incendi e quello della salvaguardia delle acque di scarico da possibili fonti di inquinamento.

Da un’attenta lettura del punto in questione, si rileva che le misure dallo stesso prescritte trovano la loro ragione tecnica e prevenzionistica negli ambiti spaziali in cui i residui di sostanze grasse ed oleose sono presenti in quantitativi superiori ai trascurabili residui normalmente diffusi nell’autorimessa e per la cui bonifica il decreto rinvia alle norme di esercizio di cui al punto 10.5. Il testo normativo, infatti, fa espresso riferimento alle «acque residue», e queste ultime, per essere caratterizzate come tali, debbono necessariamente costituire sostanza rimanente di un processo posto in essere da un’azione che, nella fattispecie, non può che essere un’operazione di lavaggio (asportazione meccanica).

La prescrizione di cui al punto 3.8.0. del D.M. 1° febbraio 1986 è pertanto da intendersi limitata a quelle particolari aree dell’autorimessa ove, in conseguenza delle operazioni che vi si svolgono come, ad esempio, riparazioni meccaniche e/o interventi di lavaggio, si determinano sui pavimenti consistenti e concentrati depositi residuali e spandimenti di sostanze derivate dagli idrocarburi.

Nota prot. n. P348/4108 sott. 22/35 del 13-05-2002. D.M. 1° febbraio 1986 – Punto 3.1 – Aperture locali autorimessa sottostanti ad aperture di attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982.

[…] si ritiene che, poiché il punto 3.1, comma 2, dell’allegato al D.M. 1° febbraio 1986 non specifica la distanza oltre la quale viene meno il requisito di «apertura direttamente sottostante», detta distanza dovrà essere valutata, caso per caso, dal Comando Provinciale VV.F. tenendo conto delle specifiche caratteristiche sia dell’autorimessa che dell’attività sovrastante.

Nota prot. n. P109/4108 sott. 22/15 del 19-03-2002. Progetti di separazione di autorimesse per renderle non soggette.

[…] si fa presente che lo scrivente Ufficio è dell’avviso che, per la tipologia di autorimesse di cui trattasi, l’interposizione di un vano disimpegno comune d’accesso non è da ritenere condizione sufficiente per interrompere l’unitarietà funzionale e, quindi, l’assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi delle stesse. In ragione, infatti, della comunanza dell’area coperta di accesso, i locali, rimanendo di fatto interdipendenti, continuano a costituire un’unica attività, articolata, ove si dovesse frazionarne la superficie, su più comparti.

Nota prot. n. P345/4108 sott. 22/15 del 03-03-2002. Applicazione norme di sicurezza per autorimessa aventi capacità di parcamento non superiore a 9 autoveicoli.

[…] comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da Codesto Ispettorato (*) con la nota a margine indicata.

(*) Dalla lettura combinata del penultimo comma del punto 1.2 del D.M. 1° febbraio 1986, rispettivamente con il titolo del punto 2 e con il titolo del punto 3, risulta evidente che le norme di sicurezza di cui al punto 2 si applicano per le autorimesse «aventi capacità di parcamento non superiore a 9 autoveicoli» e per quelle «a box, purché ciascuno di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero», mentre si applicano le norme di sicurezza di cui al punto 3 per le autorimesse «aventi capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli» a prescindere dall’organizzazione degli spazi interni.

Nota prot. n. P78/4108 sott. 22/15 del 11-02-2002. Autorimesse con capacità di parcamento inferiore a 9 autoveicoli – Richiesta di chiarimenti.

[…] pur concordando in via generale con il parere di codesto Ispettorato …, si ritiene che, per il caso specifico rappresentato, siano condivisibili le misure proposte dal Comando (*)

(*) Relativamente alle autorimesse non soggette a controllo dei Vigili del fuoco (con capacità di parcamento non superiore a 9 autoveicoli):

  • La porta di accesso dell’ascensore, avente sbarco al piano autorimessa, deve avere resistenza al fuoco RE 120 in analogia a quanto previsto al punto 3.5.2 del M. 1° febbraio 1986, a prescindere dalla capacità di parcamento della stessa, o quantomeno abbia caratteristiche RE 60 in analogia a quanto previsto per le strutture di separazione di cui al punto 2.1 del decreto.
  • Le autorimesse non soggette devono essere comunque dotate di aperture di aerazione permanente non inferiore allo 0.003 m2 per metro quadrato di pavimento, realizzate in alto e in basso, al fine di consentire la corretta ventilazione dei locali.

Nota prot. n. P75/4108 sott. 22/19 del 22-01-2002. Sistema d’aerazione naturale delle autorimesse – Quesito inerente ad un caso particolare.

[…] relativamente al sistema d’aerazione naturale delle autorimesse con riguardo ad un caso particolare in trattazione, si fa presente che lo scrivente Ufficio concorda con le valutazioni ed il parere espressi al riguardo da codesto Comando. Lo spazio scoperto su cui affacciano le aperture d’aerazione dell’autorimessa in questione costituisce – infatti – un mero spazio di distacco, peraltro d’altezza in progressiva diminuzione in ragione del piano discendente della rampa, non riconducibile alla fattispecie né degli spazi chiusi, né delle intercapedini, così come definite dal D.M. 30 novembre 1983. Questo Ufficio, pertanto, non ravvede motivi ostativi ad ammettere, nel computo della superficie d’areazione dell’autorimessa, anche le aperture che prospettano sullo spazio di distacco sopra descritto.

Nota prot. n. P64/4108 sott. 22/85 del 18-01-2002. Autorimesse – Risposta a richiesta chiarimenti.

[…] si conferma che, ai sensi del punto 92 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, sono soggette alle visite di prevenzione incendi e, quindi, al rilascio del certificato di prevenzione incendi, le «autorimesse private con più di 9 autoveicoli» e le «autorimesse pubbliche», queste ultime indipendentemente dal numero di autoveicoli in parcamento.

Si fa infine presente che i parcheggi all’aperto, benché debbano essere rispondenti – ove realizzati su terrazze o su suoli privati – a quanto prescritto al punto 7. del D.M. 1° febbraio 1986, non sono soggetti alle visite di prevenzione incendi.

Nota prot. n. P1208/4108 sott. 22/15 del 07-11-2001. D.M. 1° febbraio 1986 – Sosta autovetture all’interno di autorimesse pubbliche sorvegliate

[…] lo scrivente ufficio ritiene che la soluzione progettuale prospettata, relativa ad un’autorimessa pubblica, sorvegliata da personale preposto alla movimentazione dei veicoli, nella quale i posti auto sono disposti in modo che una fila di autoveicoli non ha accesso diretto dalla corsia di manovra, sia accettabile in quanto non in contrasto con il D.M. 1° febbraio 1986, fermo restando l’osservanza della superficie specifica di parcamento prevista al punto 3.3 del citato decreto (almeno 10 m2). Infatti ricade tra i compiti del personale addetto provvedere alla movimentazione degli autoveicoli all’interno dell’autorimessa ed al loro corretto parcamento.

Nota prot. n. P1225/4108 sott. 22/16 del 22-10-2001. Quesito inerente le rampe esterne

[…] si ribadisce che le rampe, sia pure completamente esterne ai locali autorimessa, costituiscono parte integrante di questi ultimi, e ciò in ragione di quanto oggettivamente desumibile dalla lettura coordinata dei testi di cui ai punti 0 e 3.7 del D.M. 1° febbraio 1986.

Nota prot. n. P854/4108 sott. 22/24 del 04-09-2001. Depositi per la custodia giudiziale di veicoli sottoposti a sequestro diffida.

[…] in relazione alla diversità e peculiarità delle varie tipologie di depositi giudiziali in argomento, si ritiene che, per quanto attiene esclusivamente l’aspetto antincendio, i medesimi possano essere configurati nell’ambito della casistica di seguito riportata:

A) Depositi al chiuso

A1) Depositi al chiuso nei quali sono previsti veicoli con carburante e batteria collegata.

Tale tipologia di attività è individuabile nella att. 92 dell’allegato D.M. 16 febbraio 1982 qualora la capacità prevista sia superiore a n. 9 autoveicoli e pertanto, in analogia a quanto previsto per le autorimesse, dovranno essere applicati i criteri tecnici applicabili di cui al p.to 3 del D.M. 1° febbraio 1986, i criteri generali antincendio di cui al D.M. 10 marzo 1998 e le misure antincendio dettate in sede preventiva di esame progetto dai locali Comandi Provinciali VV.F. in relazione alle caratteristiche specifiche della attività proposta. Lo stesso dicasi per le altre eventuali attività secondarie a rischio specifico elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 presenti nell’ambito nei depositi al chiuso in argomento. Per i depositi di capacità inferiore a n. 9 autoveicoli dovranno essere adottati i criteri di cui al punto 2 dello stesso D.M. ed i criteri generali antincendio applicabili di cui al D.M. 10 marzo 1998. Per le altre attività secondarie a rischio specifico in essi inserite non elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 589/59, dovranno in ogni caso essere osservate le specifiche normative di sicurezza ed in assenza di queste i criteri generali di sicurezza antincendio previsti dal D.M. 10 marzo 1998. Il tutto comunque sotto la diretta responsabilità del titolare.

A2) Depositi al chiuso nei quali sono previsti veicoli senza carburante e batteria non collegata.

Tale tipologia di attività è individuabile nella att. 88 dell’allegato D.M. 16 febbraio 1982 qualora la superficie del deposito sia superiore a 1.000 mq. e pertanto, in analogia a quanto previsto per le attività non normate, dovranno essere applicati i criteri generali antincendio di cui al D.M. 10 marzo 1998 e le misure antincendio dettate dai locali Comandi Provinciali VV.F. in sede preventiva di esame progetto in relazione alle caratteristiche specifiche della attività proposta. Lo stesso dicasi per le eventuali altre attività secondarie a rischio specifico elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 presenti nell’ambito nei depositi al chiuso in argomento. I depositi al chiuso di superficie inferiore a 1.000 mq e le altre attività secondarie a rischio specifico in essi inserite non elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 589/59, dovranno osservare le specifiche normative di sicurezza ed i generali criteri di sicurezza antincendio applicabili previsti dal D.M. 10 marzo 1998. Il tutto comunque sotto la diretta responsabilità del titolare. Si evince pertanto che la scelta circa la tipologia di deposito (A1 e/o A2) da adottare ricade nelle esclusive competenze del titolare del deposito.

B) Depositi all’aperto

B1) Depositi all’aperto con attività soggette al controllo VV.F.

Tali depositi sono soggetti al controllo ed alla preventiva approvazione del locale Comando VV.F., qualora in essi si possano individuare le attività di cui agli elenchi o tabelle di cui al D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 589/59. In particolare si rileva che tra tali attività quelle maggiormente ricorrenti nei depositi giudiziari sono ad esempio i depositi, anche all’aperto, di pneumatici o parti in materiale plastico superiori a 50 q.li individuabili nei punti n. 55 e n. 58 del D.M. 16 febbraio 1982, mentre per le lavorazioni possono essere individuate le attività n. 8 e n. 72. Per quanto attiene tali attività soggette al controllo VV.F. devono ovviamente essere osservati gli adempimenti e le specifiche normative di prevenzione incendi ove esistenti ed, in assenza, i criteri generali del D.M. 10 marzo 1998 e quelli dettati dai locali Comandi Provinciali VV.F. in sede preventiva di esame progetto in relazione alle caratteristiche specifiche della attività proposta.

L’attività comunque caratterizzante dei depositi all’aperto in argomento è indubbiamente il parcheggio dei veicoli che, pur non essendo soggetta alla preventiva autorizzazione del locale Comando VV.F., dovrà in ogni caso osservare i criteri di cui al punto 7 del D.M. 1° febbraio 1986 ivi compresa la realizzazione di impianti idrici antincendio. In particolare si ritiene che il criterio di cui al punto 7.1 riguardante la interposizione di spazi scoperti, debba essere realizzata anche nell’ambito del deposito ogni 100 autoveicoli e comunque rispetto ai fabbricati. Ciò consentirebbe la realizzazione di strade, corsie o fasce di rispetto interne tali da poter evitare la propagazione dell’incendio all’intero deposito e di agevolare eventuali operazioni di spegnimento. Detta distanza minima di rispetto pari a m. 1,5 si ritiene debba essere osservata quale distanza di protezione dai confini di proprietà, anche nel caso non esistano fabbricati, al fine di impedire la propagazione dell’incendio verso terzi. In tal senso questa distanza andrà a creare una fascia esterna di protezione che pertanto andrà mantenuta libera da vegetazione arborea/erbacea e da ogni materiale o apparecchiatura.

B2) Depositi giudiziari all’aperto con attività non soggette al controllo VV.F.

Sebbene il deposito all’aperto e le attività in esso inserite possano essere non soggette al controllo dei VV.F., si ritiene che in ogni caso debbano essere adottati i criteri tecnici di sicurezza antincendio previsti al precedente punto b1) riferiti alla realizzazione di distanze di protezione dai confini di proprietà, fasce di rispetto interne tra zone di parcheggio superiori a 100 autoveicoli e tra esse ed i fabbricati, eventuali impianti idrici antincendio ogni 100 veicoli.

Quanto sopra evidenziato si ritiene possa costituire criterio di riferimento sia per le misure di sicurezza antincendio da attuare presso i predetti depositi, che per l’eventuale azione di controllo di competenza di codesto Comando.

Nota prot. n. P764/4108 Sott. 22/31 del 22-06-2001. Quesito relativo all’interpretazione del concetto di «luogo sicuro» nel caso specifico di un’autorimessa del tipo isolata, fuori terra, aperta e sorvegliata

[…] pur condividendo le valutazioni espresse al riguardo da codesto Ispettorato, si ritiene che per l’approvazione del progetto dell’autorimessa debba necessariamente farsi ricorso alla procedura di deroga al punto 3.10.5 del D.M. 1° febbraio 1986(*) […]

(*) Il quesito è relativo alla lunghezza dei percorsi interni ad un’autorimessa pluripiano ed atti a raggiungere il «luogo sicuro» come previsto all’«articolo 3.10.5: le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 metri». Si chiarisce che non sono ammessi i percorsi previsti all’articolo 3.10.5, considerando i 40 m fino all’apertura sulla scala protetta di piano, pur se in linea con le normative emanate successivamente al D.M. 1° febbraio 1986 (edifici scolastici e locali di pubblico spettacolo).

Nota prot. n. P404/4108 sott. 22 del 11-04-2001. D.M. 1° febbraio 1986. – Quesito.

[…] relativo alla utilizzazione del piano pilotis di un edificio, adibito a civile abitazione, quale autorimessa ad uso privato. Sulla base di quanto riportato nel D.M. 1° febbraio 1986, una autorimessa è definita quale area coperta destinata esclusivamente al ricovero, sosta e manovra di autoveicoli con servizi annessi. Ciò premesso, affinché un piano pilotis possa essere destinato ad autorimessa, deve avere tale esclusiva destinazione, e pertanto non può essere utilizzato per il transito di persone in entrata ed uscita dall’edificio medesimo.

Nota prot. n. P465/4108 sott. 22/18 del 04-04-2001. Installazione di dispositivi di sollevamento di autoveicoli presso autorimessa interrata a spazio aperto (D.M. 1.2.86, punto 3.3).

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F.(*)

(*) Il quesito è relativo alla installazione di dispositivi di sollevamento all’interno di un’autorimessa, che renderebbe di fatto aumentata la capacità di parcamento dell’autorimessa stessa. Al secondo piano interrato si intendono installare n. 9 dispositivi di sollevamento per il ricovero di due autoveicoli sovrapposti che aumenterebbero la capacità di parcamento di nove autoveicoli. L’installazione dei suddetti dispositivi è prevista, in determinate condizioni, al punto 3.3 della norma di riferimento D.M. 1° febbraio 1986. Si chiarisce che tali dispositivi possono essere installati anche in condizioni diverse da quelle dettate dalla norma, purché si ricorra all’istituto della deroga prevedendo misure tecniche idonee a compensare il rischio aggiuntivo.

Nota prot. n. P66/4108 Sott. 22(16) del 20-02-2001. D.M. 1° febbraio 1986 – punto 3.7.2 rampe

[…] in merito al punto 3.7.2 – Rampe – del D.M. 1° febbraio 1986, inerente le norme di sicurezza antincendio per le autorimesse, si forniscono i seguenti chiarimenti:

  1. si ritiene che la comunicazione tra il singolo compartimento (realizzato anche su più piani) e la rampa (o la coppia di rampe a senso unico di marcia) ad esclusivo servizio di detto compartimento, possa avvenire senza alcuna protezione con porte aventi caratteristiche REI;
  2. si ribadisce che le rampe a servizio di due o più compartimenti devono essere del tipo aperto o a prova di fumo; in particolare questo Ufficio si è espresso sulla corretta interpretazione del punto 3.7.2 del D.M. 1° febbraio 1986 con nota n. 22059/4108 sott. 22 del 12 luglio 1990 che, per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato …

Nota prot. n. P115/4146 sott. 35/B del 12-02-2001. Ricovero natanti di cui al punto 92 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 ‑ requisiti per l’assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi

[…] comunicasi che lo scrivente Ufficio, in linea di massima, concorda con le argomentazioni interpretative espresse al riguardo dal Comando stesso. La configurazione quale attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982 di una rimessa natanti richiede, infatti, il ricovero esclusivo di natanti azionati da motore a combustione interna e dotati di serbatoio fisso per il carburante. Tali caratteristiche sono peraltro richiamate nel testo del titolo VII del D.M. 31 luglio 1934 il quale, giova sottolinearlo, mantiene, per le rimesse nautiche, la propria validità.

Per quanto attiene, invece, al numero minimo di natanti da ricoverare affinché si determini l’assoggettabilità della relativa rimessa agli obblighi derivanti dalla prevenzione incendi, si fa rilevare che il citato punto 92 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 non pone, per autorimesse pubbliche, ricovero natanti e ricovero aeromobili, soglie minime, con ciò significando che, per tali tipologie di rimesse, l’assoggettabilità antincendi prescinde dal numero dei mezzi da ricoverare. In conclusione, sono soggetti ai fini della prevenzione incendi, in quanto ricomprendibili al punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982, le rimesse per natanti, anche per una sola unità, dotati di motore a combustione interna e serbatoio fisso per il contenimento del carburante.

Nota prot. n. P1139/4108 sott. 22(16) del 13-11-2000. Autorimesse – D.M. 1° febbraio 1986 – Quesiti

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici (*) ….

(*) La risposta si riferisce a tre quesiti di seguito riassunti:

  1. La rampa può non rispondere ai requisiti di cui all’articolo 3.7.2 del D.M. 1° febbraio 1986 qualora la stessa rampa, per il suo intero sviluppo, e non solo l’accesso all’autorimessa siano attestati su spazio scoperto.
  2. Autorimesse prive di elementi comuni come aerazione e vie di esodo, aventi accesso da un tratto piano definibile spazio scoperto e con un’unica rampa esterna, completamente aperta, che collega la strada pubblica o privata con il succitato tratto piano. In tal caso le due autorimesse possono essere considerate separate (senza la necessità di rispettare le prescrizioni derivanti dalla somma dei veicoli in parcamento) in quanto la rampa, in assenza di altri elementi comuni quali aerazione e vie di esodo, non costituisce elemento tale da far considerare sovrapposizione degli effetti in caso di accidentale e/o incidentale in uno dei due locali.
  3. Il tratto piano collegante due tratti inclinati (definibili rampe) non deve avere il requisito di curvatura in quanto è assimilabile ad un tratto di «corsia di manovra» per la quale non è previsto tale requisito (articolo 0 e 3.6.3).

Nota prot. n. P892/4108 sott. 22/19 del 10-08-2000. Ventilazione naturale per autorimesse inferiori a 9 autoveicoli

Fermo restando l’obbligo di realizzare per le autorimesse in oggetto una superficie di aerazione naturale complessiva non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale, si ritiene, in analogia a quanto previsto al punto 3.9.1 del D.M. 1° febbraio 1986, che una frazione di tale superficie pari ad almeno 0,003 mq per metro quadrato di pavimento, debba essere completamente priva di serramenti.

Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26-07-2000 (stralcio). … D.M. 01.02.1986 … – Richiesta di chiarimenti. –

[…] si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base dei pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi. …

Quesito n. 6 – (punto 3.4.1 – D.M. 01/02/86)

Premesso che la delimitazione dei box con struttura REI ha lo scopo di contenere l’incendio, si è del parere che se la norma ha previsto tale misura per le piccole autorimesse è indubbio che essa debba essere presente anche per le autorimesse di maggiori di dimensioni.

Quesito n. 7 – (punto 3.7.2 – D.M. 01/02/86)

Si ritiene che la rampa aperta, per la funzione che deve svolgere, deve essere mantenuta permanentemente aperta e pertanto deve essere priva di infissi.

(*) Il quesito chiede di conoscere se una rampa esterna all’autorimessa (a cielo scoperto) deve rispettare quanto prescritto al punto 3.7.2 e se un piano orizzontale posto tra due rampe, deve rispettare i requisiti di curvatura prescritti dal predetto punto.

Quesito n. 8 – (punto 3.9.3 – D.M. 01/02/86)

Si ritiene che l’installazione dei rivelatori di CO e di concentrazione di miscele infiammabili sia necessaria anche nel caso rappresentato. (*)

(*) Il quesito chiede di conoscere se un impianto di estrazione/immissione aria può avere un funzionamento continuo, azionato manualmente prima dell’orario di apertura nel caso di parcheggio ad uso pubblico e vuoto in orario di chiusura, in sostituzione dei rilevatori di CO e delle concentrazioni di miscele infiammabili.

Lettera circolare prot. n. P713/4108 sott. 22/3 del 25-07-2000. Parcamento di motocicli e ciclomotori all’interno di autorimesse.

Alcuni Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco hanno recentemente posto all’attenzione di questa Direzione generale la problematica relativa al parcamento di motocicli e ciclomotori all’interno di autorimesse, in considerazione della crescente esigenza di ricovero per detti veicoli, specie nelle aree metropolitane.

Come noto il testo del decreto ministeriale 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili» cita unicamente il termine autoveicolo non richiamando in maniera esplicita, in nessun punto, le altre tipologie di veicoli.

Il nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di cui si allega uno stralcio, riporta all’art. 47 la classificazione dei veicoli (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, ecc.) e, agli articoli successivi, la definizione degli stessi sulla base di specifiche caratteristiche.

Pertanto, tenuto conto del citato decreto legislativo e considerato che la bozza di regola tecnica per le autorimesse, approvata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, prevede per i veicoli in oggetto una superficie specifica di parcamento pari a 2,5 m2 in caso di autorimesse sorvegliate e a 5 m2 in caso di autorimesse non sorvegliate, si ritiene ammissibile l’introduzione di un parametro di equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4.

I Comandi provinciali nel rilasciare i certificati di prevenzione incendi dovranno indicare la capienza massima delle autorimesse facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 1° febbraio 1986 per gli autoveicoli; un’apposita clausola dovrà specificare la possibilità di parcheggiare 4 motocicli o ciclomotori per ogni autoveicolo in meno.

Si precisa, infine, che il suddetto criterio di equivalenza trova applicazione anche ai fini dell’assoggettabilità delle autorimesse ai controlli di prevenzione incendi.

Nota prot. n. P664/4108 sott. 22/16 del 25-07-2000. p.to 3.7.2 del D.M. 01.02.86 – Pendenza rampe di accesso ad autorimessa.

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale (*) ….

(*) Il valore limite di pendenza prescritto dalla norma debba intendersi riferito come il valore massimo locale ovvero di ciascuna livelletta. Il quesito chiede di specificare se la pendenza della rampa di accesso alle autorimesse fissata come limite massimo del 20% debba intendersi come pendenza media o come pendenza massima in ogni punto della stessa.

Nota del 18-05-2000. Punto 3.8.1 del D.M. 1° febbraio 1986.

[…] Il punto 3.8.1 del D.M. 1/2/1986 prevede che le pavimentazioni delle autorimesse siano realizzate con materiali antisdrucciolevoli ed impermeabili non prescrivendo, per detti materiali, specifiche caratteristiche di comportamento al fuoco. Ciò premesso si ritiene ammissibile l’utilizzo del conglomerato bituminoso in quanto soddisfa i requisiti richiesti dalla citata regola tecnica.

Nota prot. n. P310/4108 sott. 22(44) del 8-05-2000. D.M. 01/02/1986 «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili» richiesta di chiarimenti

[…] si concorda con il parere di codesto Ispettorato (*) in merito alla possibilità di prevedere all’interno di un’autorimessa locali, per analoga destinazione d’uso, aventi superficie superiore a 40 m2, a condizione che detti locali abbiano una superficie minima di aerazione pari ad almeno 1/25 della superficie in pianta.

Per quanto riguarda il secondo quesito, si ritiene che, fermo restando il divieto imposto dal punto 10.1 del D.M. 1° febbraio 1986 di depositare sostanze infiammabili o combustibili, possa essere consentito realizzare scaffalature o soppalchi in legno all’interno dei box richiedendo per questi ultimi, ove ritenuto necessario, idonei requisiti di resistenza al fuoco.

(*) Il D.M. 1 febbraio 1986 non esclude la realizzazione di spazi separati di superficie superiore a 40 mq all’interno delle autorimesse per analoga destinazione d’uso; tali spazi dovranno essere realizzati applicando i criteri costruttivi validi per i box, tranne che per l’aerazione, per la quale dovrà essere valutata la necessità di disporre di aperture indipendenti, o verso la corsia di manovra, di superficie non inferiore a 1/25 del locale, in relazione alla distribuzione e alla distanza reciproca delle aperture nell’autorimessa, che non dovrà comunque essere superiore a 40 m.

Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24-02-2000. Circolare MI.SA. n. 1563/4108 del 29.08.95 osservanza punti 3.2.; 3.6.3.; 3.7.2 del D.M. 1.2.86 deroga in via generale – Edifici esistenti e/o Edifici nuovi

Quanto impartito nella Lettera-circolare n. 1563/4108 del 29 agosto 1995 costituisce disposizione a carattere generale applicabile sia alle autorimesse di nuova costruzione che a quelle esistenti, ove sussistano valide ragioni di carattere tecnico che impediscano il rispetto integrale del D.M. 1° febbraio 1986.

Nota prot. n. P55/4108 sott. 22/11 del 04-02-2000. Punto 3.5. Comunicazioni tra autorimesse con capacità di parcamento superiore ai 40 autoveicoli e locali non soggetti a controllo di prevenzione incendi.

[…] si fa presente quanto segue. Da un’attenta lettura del punto 3.5. del D.M. 1° febbraio 1986, si evince che, in fatto di comunicazioni tra autorimesse con più di 40 autovetture e locali destinati alle attività non elencate nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982, vige il silenzio della norma. Purtuttavia, poiché la norma stessa consente che le autorimesse di cui in fattispecie comunichino, alle condizioni dettate, con gran parte delle attività pericolose contemplate dal citato elenco, questo Ufficio non ravvede motivi ostativi ad estendere, alle medesime condizioni, tali comunicazioni anche con locali di attività non soggette ai fini della prevenzione incendi ritenute di fatto e di diritto meno pericolose. Si concorda, pertanto, con il parere espresso al riguardo dal Comando Provinciale VV.F.(*)

(*) Le comunicazioni tra autorimesse con più di 40 autovetture e locali destinati alle attività non elencate nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982, pur se in merito vige il silenzio della norma, si ritiene che debbano comunque avvenire tramite filtro a prova di fumo come definito al punto 1.7 del D.M. 30 novembre 1983.

Nota prot. n. P707/4108 sott. 28 del 28-07-1999. Prototipo di autosilo a funzionamento automatizzato – procedure di approvazione

[…] a parere di questo Ufficio, l’autosilo costituisce il volume all’interno del quale avviene la movimentazione meccanica dei veicoli. Pertanto, nel caso di realizzazione di un autosilo, si possono presentare 3 casi:

  • l’autosilo è conforme alle disposizioni del M. 1° febbraio 1986, e, pertanto, la sua realizzazione avviene secondo le procedure stabilite dal D.P.R. n. 37/98, secondo le modalità precisate nel D.M. 4 maggio 1998;
  • l’autosilo non è conforme al citato D.M. 1/2/1986 ma è stata rilasciata per lo stesso una approvazione di tipo. In tal caso, oltre alle precedenti procedure devono essere seguite quelle, specifiche, fissate dalla Circolare n. 6 del 1996;
  • l’autosilo non è conforme al D.M. 1/2/1986 né, per esso, è stata chiesta l’approvazione di tipo. In tal caso si applicano le procedure di deroga di cui al D.P.R. n. 37/98, art. 5.

Nota prot. n. P378/4108 del 09-03-1999. Richiesta di parere tecnico sulla realizzazione del sistema di drenaggio delle acque in una autorimessa.

Facendo seguito alla nota prot. n. P1443/4108, sott. 22/38, del 2 novembre 1998, si comunica che il quesito sollevato è stato sottoposto all’esame del CCTS per la prevenzione incendi nella riunione del 9 febbraio 1999. Al riguardo il parere espresso dal suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che ai fini della sicurezza antincendio, non è necessario stabilire a priori le caratteristiche dei materiali utilizzati per la realizzazione di tubazioni di scarico delle acque. Dette tubazioni non dovranno in ogni caso compromettere, nell’attraversamento di elementi di compartimentazione (solai, pareti, ecc.), le caratteristiche di resistenza al fuoco previste per i suddetti elementi.

Nota prot. n. P1540/4108 sott. 22(19) del 21-12-1998. Art. 3.9 – Ventilazione naturale

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F. ritenendo che qualora le aperture di aerazione al servizio dell’autorimessa siano ricavate sulle pareti esterne dei box, deve essere ricavata un’analoga superficie di aerazione sulle pareti interne o sul serramento di chiusura dei box al fine di assicurare la corretta ventilazione di tutto il compartimento.

Nota prot. n. P1489/4108 sott. 22 (16) del 23-11-1998. Autorimessa. D.M. 1/2/86 Punto 3.7.2 – Raggio curvatura rampe.

[…] lo scrivente Ufficio, alla luce del combinato disposto del punto 0 – Definizioni – e 3.7.2 – Rampe – del D.M. 1° febbraio 1986, è del parere che l’osservanza del raggio minimo di curvatura è richiesta unicamente nel caso di rampe curvilinee mentre la stessa prescrizione non è prevista per le corsie di manovra disciplinate dal punto 3.6.3 del citato decreto. Premesso quanto sopra si ritiene in ogni caso opportuna la proposta del richiedente di installare un sistema di specchi parabolici al fine di agevolare la circolazione degli autoveicoli.

Nota prot. n. P1266/4108 sott. 22/15 del 20-10-1998. Capacità di parcamento autorimesse sorvegliate.

[…] si concorda con il Comando Provinciale VV.F., nel ritenere che nelle autorimesse pubbliche sorvegliate con personale addetto alla movimentazione dei veicoli e negli autosilo, il parcamento degli autoveicoli può avvenire senza tener conto de corsie di manovra, ferma restando, in ogni caso, l’osservanza della superficie specifica di parcamento di almeno 10 m2.

Vedi anche la nota prot. n. P1208/4108 sott. 22/15 del 07-11-2001.

Nota prot. n. P708/4108 sott. 22(17) del 23-04-1998. punto 3.6 – Sezionamenti

[…] lo scrivente Ufficio concorda con le valutazioni espresse al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F.(*)

(*) Le autorimesse classificate sotterranee, miste e chiuse, anche se strutturate in box, devono essere suddivise in compartimenti di superficie non superiore a quelle indicate nella tabella contenuta al punto 3.6.1. Infatti, il compartimento antincendio, che per definizione deve essere delimitato da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata, prescinde dalla tipologia di organizzazione degli spazi interni dello stesso compartimento.

Nota prot. n. P2330/4108 sott. 22/34 dei 02-02-1998. Classificazione dei piani delle autorimesse. Quesito

[…] in merito alla classificazione dei piani …, questo Ufficio ritiene che il piano dell’autorimessa a -3,10 m, con riferimento alla quota della strada pubblica, possa essere considerato, ai fini della determinazione della superficie massima del compartimento, come piano fuori terra. Quanto sopra alla luce della definizione di piano di riferimento riportate al punto 0[4] del D.M. 1° febbraio 1986 e della constatazione che l’ingresso all’autorimessa, al termine della rampa di accesso, avviene in corrispondenza di area a cielo libero avente le caratteristiche di spazio scoperto. …

Nota prot. n. P2336/4108 sott. 22/17 del 16-01-1998. Att. 92 – D.M. 1° febbraio 1986

[…] questo Ufficio è dell’avviso che sia possibile progettare un’autorimessa prevedendo un unico compartimento su più piani, alcuni di tipo «Chiuso» e altri di tipo «Aperto», ferma restando, in ogni caso, l’osservanza delle disposizioni di cui al punto 3.6.1 del decreto in oggetto.

Si ritiene inoltre ammissibile l’utilizzo della terrazza dell’ultimo livello come parcheggio, nel rispetto delle condizioni previste al punto 7. del D.M. 1° febbraio 1986, dovendosi riferire la tabella di cui al punto 3.6.1., che limita a 7 il numero massimo dei piani fuori terra, alle autorimesse come definite al punto 0 del decreto stesso.

Nota prot. n. P1706/4108 Sott. 22/22 del 07-10-1997. Perseguibilità della inosservanza della norma di Prevenzione Incendi riguardante le autorimesse.

[…] si fa presente che questo Ufficio concorda con le argomentazioni ed il parere espressi al riguardo dall’Ispettorato Regionale. (*)

(*) Il quesito è volto a chiarire la problematica relativa all’eventuale perseguibilità, e alle conseguenti competenze degli organi di controllo, dell’inosservanza della norma di prevenzione incendi riguardante le autorimesse.
L’inosservanza delle norme di cui al
D.M. 1° febbraio 1986, non essendo penali, va perseguita per via amministrativa.
Il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 che all’articolo 19, in attuazione della Legge di delega n. 382 del 22luglio 1975, demanda ai comuni le funzioni di polizia amministrativa in materia di rimesse di autoveicoli (punto 8).
Inoltre, così come evidenziato nella Circolare n. 19 del 9 agosto 1979, laddove vi sia pericolo per la pubblica incolumità il Comando provinciale dei Vigili del fuoco ha l’obbligo di riferire al Prefetto i casi di inosservanza delle prescrizioni di Prevenzione Incendi, sottoponendogli tutti gli elementi sulla natura dell’inosservanza nell’attività esercitata, sulla pericolosità e sulla possibilità di prosecuzione dell’attività, in modo che egli possa valutare se sospendere la licenza, previa eventuale diffida, ovvero chiederne la revoca all’autorità competente.
Si richiama, infine, l’attenzione, giusto quanto specificato con circolare M.I. n. 17 del 26 giugno 1980, sul fatto che ove l’inosservanza riguardi prescrizioni imperative del Comando dei Vigili del fuoco, essa costituisce reato ai sensi dell’articolo 650 del codice penale e pertanto va effettuata l’informativa all’autorità giudiziaria.

Nota prot. n. P693/4108 sott. 22/19 del 17-04-1997. Punto 3.9.2 – Ventilazione meccanica

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto ispettorato. Si ribadisce pertanto che il sistema di ventilazione meccanica deve essere previsto qualora il numero complessivo degli autoveicoli sia superiore alla soglia stabilita per ogni piano al punto 3.9.2 del D.M. 1° febbraio 1986, indipendentemente dalle suddivisioni in più compartimenti. Quanto sopra trova conferma anche nella bozza di revisione del D.M. in oggetto, in fase di ultimazione.

Nota prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25-03-1997. Autosaloni

[…] si chiarisce che gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al punto 87 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, sia superiore a 400 mq, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione. La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal D.M. 1° febbraio 1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30 mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli si applica il criterio esposto al quint’ultimo capoverso della circolare n. 2 del 16 gennaio 1982 dove espressamente viene scritto: … «per gli autosaloni con numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi». Quanto sopra anche alla luce di un parere espresso sull’argomento dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella riunione n. 154 del 2 febbraio1994.

Si veda la nota DCPREV prot. n. 7293 del 10-06-2016 che ha confermato tale interpretazione, anche dopo l’emanazione della regola tecnica sulle attività commerciali di cui al D.M. 27 luglio 2010.

Nota prot. n. P267/4108 sott. 22 del 26-02-1997. D.M. 1° febbraio 1986 – Richiesta chiarimenti.

[…] si precisa quanto segue:

1) Il sistema di vie d’uscita a servizio di un’autorimessa può comprendere vani scala ed androni non ad uso esclusivo, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civili abitazioni e/o per uffici, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 3.5.2. del D.M. 1° febbraio 1986 per le comunicazioni con le altre attività e nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo fino a luogo sicuro stabilita dal suddetto decreto, considerando anche lo sviluppo di eventuali rampe di scale.

2) Ai sensi del 1° comma del punto 3.5.2. del D.M. 1° febbraio 1986 le cantine possono comunicare con le autorimesse a mezzo di aperture con le porte RE 120 munite di congegno di autochiusura; detta comunicazione può costituire l’unico accesso ai suddetti locali qualora per cantina si intenda, conformemente all’interpretazione corrente, un locale di pertinenza di un appartamento avente dimensioni ridotte ed utilizzato come ripostiglio.

3) La normativa vigente non fornisce indicazioni in merito ai quesiti sollevati; per ogni utile valutazione si porta a conoscenza di codesto Comando che la bozza di revisione del D.M. 1° febbraio 1986, approvata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, prevede che nelle autorimesse senza personale addetto (autorimesse non sorvegliate) i posti auto devono essere chiaramente evidenziali con strisce sulla pavimentazione ed essere ognuno accessibile direttamente dalla corsia di manovra.

4) I ricoveri di autoveicoli in appositi locali devono essere considerati come depositi ed assoggettati ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del punto 88 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, qualora di superficie lorda superiore a 1.000 m2. Quanto sopra a condizione che gli automezzi siano effettivamente privi di carburante e che l’alimentazione elettrica sia disconnessa.

(*) Si riportano di seguito i quesiti formulati:

  1. Punto 3.5.2. Si chiede di conoscere se la comunicazione dell’autorimessa privata con un fabbricato adibito a civile abitazione e/o uffici che avvenga nel rispetto del punto 3.5.2 stesso, possa in caso di percorso di esodo che tramite scale e/o atrio di entrata del fabbricato fuoriesca all’esterno dell’edificio mediante porta aprentesi facilmente dall’interno verso l’esterno essere considerata idonea, come uscita di sicurezza oppure se ciò sia possibile solo se oltre alle condizioni menzionate il percorso di esodo avvenga tramite filtro a prova di fumo come definito nel D.M. 30 novembre 1983 o se non possa in alcun caso essere considerato percorso di esodo.
  2. si chiede di conoscere se per «comunicazione» delle cantine stesse con l’autorimessa possa intendersi anche il solo ed unico accesso.
  3. Punto 1.1.4. autorimesse «a spazio aperto» sorvegliante e non. si chiede di conoscere se i posti macchina debbano necessariamente essere evidenziati con strisce sulla pavimentazione dell’autorimessa o se possa accettata una situazione che preveda 2 o più posti auto in sequenza situati l’uno consecutivo o adiacente all’altro con accesso dalla stessa corsia di manovra.
  4. Depositi di autovetture in locali chiusi e separati a servizio di concessionarie adibite a vendita. Relativamente ai depositi in locali chiusi e separati di autovetture nuove da immatricolare e/o di autovetture usate comunque in attesa di vendita (che avviene in altra sede), si chiede di conoscere se gli stessi debbano intendersi rientranti nell’attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982 e se conseguentemente debbano applicarsi le norme di cui al D.M. 1 febbraio 1986 ed in tal caso, considerando che le autovetture sono di fatto prove di carburanti e che le manovre di sistemazione delle stesse vengono espletate da operatori il più delle volte «a spinta» in quanto le autovetture di che trattasi sono quasi sempre prove di batteria, si chiede di conoscere se per tali depositi si possa fare eccezione considerando: una superficie specifica di parcamento non inferiore a 10 mq e corsie di manovra (ed eventuali rampe non inferiori a 3 metri).

Lettera Circolare prot. n. P402/4134 sott. 1 del 19-02-1997. Comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kW – Chiarimenti.

Sono pervenuti nel tempo da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e di recente dal C.I.G. – Comitato Italiano Gas – alcuni quesiti inerenti l’ammissibilità di comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kW. Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di cui all’art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, si chiarisce che, in virtù del disposto del punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986, tutte le autorimesse fino a 40 autovetture e non oltre il secondo interrato (compresi quindi singoli box e le autorimesse fino a 9 posti auto), possono comunicare direttamente con i citati locali, purché la comunicazione sia protetta da porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco RE 120.

I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sono pregati di dare informativa del presente chiarimento alle Unità ed Aziende Sanitarie Locali operanti nel territorio, ed alle quali compete la vigilanza sugli impianti termici in oggetto indicati, così come chiarito dal Ministero dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato con nota n. 162039 del 26 marzo 1987, allegata alla lettera-circolare di questa Direzione n. 6812/4183 sott. 10 del 23 aprile 1987.

Nota prot. n. P1690/4103 sott. 22 del 27-09-1996. Centrali termiche a gas metano con potenzialità inferiore a 35 KW in autorimesse con capacità di parcamento inferiore a 9 posti auto

[…] codesto Ispettorato Interregionale VV.F. ha posto un quesito relativo alla problematica evidenziata in epigrafe. Al riguardo, si ritiene necessario richiamare che la questione è regolata dal D.M. 1° febbraio 1986, che al punto 2.1 vieta la comunicazione diretta tra autorimesse fino a 9 posti auto ed i locali di installazione degli impianti termici. Ad ogni buon conto è opportuno fare presente che l’installazione di impianti termici alimentati a gas in autorimesse in cui siano parcati autoveicoli diversi da quelli diesel è vietata anche dalle norme specifiche di buona tecnica e potrà essere permessa solo per gli apparecchi di tipo «G», dei quali è in fase iniziale la normazione presso i competenti organi comunitari.

Nota prot. n. P721/4108 sott. 22/12 del 24-04-1996. Impianti elettrici nelle autorimesse interrate

[…] per ribadire l’obbligo di attenersi alle disposizioni tecniche vigenti. In particolare, quindi, qualora la realizzazione di impianti di tipo AD-PE e AD-FE1 fosse ritenuta eccessivamente onerosa, la ventilazione permanente dell’autorimessa dovrà essere aumentata fino ai limiti consentiti dalla norma CEI 64-2 per gli impianti a sicurezza funzionale di tenuta. (*)

(*) Il quesito riguarda l’applicazione della Norma CEI 64-2, «Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione». Gli impianti elettrici installati nelle autorimesse interrate a sono generalmente di tipo a sicurezza AD – FT, cioè a sicurezza funzionale a tenuta, secondo la dizione della norma CEI 64-2; Nei luoghi a ventilazione impedita tanto di classe 1 che di classe 3 gli impianti elettrici dovrebbero essere di tipo AD-PE e AD-FE1. Il quesito è volto a chiarire se le autorimesse interrate siano da considerare ai fini della applicazione della norma CEI 64-2, con le caratteristiche di ambienti a ventilazione impedita, in quanto il D.M. 1° febbraio 1986 prescrive che solo una frazione di tale superficie, non inferiore a 0,003 m2 per m2 di pavimento (equivalente al 3 ‰ della superficie in pianta del compartimento), deve essere completamente priva di serramenti.

Circolare n. 6 MI.SA. (96) 6 del 19-02-1996. Prototipi di autosilo a funzionamento automatizzato – Procedure di approvazione.

Nel corso degli anni, successivamente all’emanazione del D.M. 1° febbraio 1986, sono state presentate a questo Ministero, da parte di alcune società, richieste di approvazione in deroga di prototipi di autosili a funzionamento automatizzato per lo stoccaggio dei veicoli mediante sistema meccanizzato di movimentazione non rispondente completamente al predetto decreto.

Tali prototipi, previo esame da parte della ex Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili e successivamente da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, sono stati approvati con la clausola che i progetti esecutivi dovevano comunque essere approvati in deroga, ai fini antincendi, secondo la procedura prevista dall’art. 21 del D.P.R. 2 luglio 1982, n.517.

Al fine di semplificare la procedura per l’esame dei progetti di tali manufatti, su conforme parere del CCTS per la prevenzione incendi, si dispone che i Comandi Provinciali procedano direttamente all’approvazione dei suddetti progetti acquisendo la seguente documentazione:

  • relazione tecnica ed elaborati grafici
  • attestazione di approvazione del prototipo rilasciato da questo Ministero, su specifica richiesta della società costruttrice dell’autosilo, che dovrà essere conforme al modello allegato
  • dichiarazione della società costruttrice attestante che l’autosilo verrà realizzato conformemente al prototipo approvato.

È fatta salva, comunque, la competenza dei Comandi Provinciali ad imporre eventuali ulteriori prescrizioni relative al contorno dettato in relazione a particolari situazioni dei siti.

Nota prot. n. P2157/4108 sott. 22/34 del 13-02-1996. D.M. 1° febbraio 1986 – Punto 3.7.0 – Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse – Quesito. –

[…] si ritiene che la lettura del punto 3.7.0 del D.M. 1° febbraio 1986 obblighi a rispettare le larghezze minime di 3,0 m e 4,5 m nei casi di rampa a senso unico di marcia e a doppio senso.

Nota prot. n. P2080/4108 sott. 22/15 del 28-11-1995. Superficie specifica di parcamento dei veicoli a due ruote e degli autocarri e autopulman.

Si fa riferimento alla nota … per comunicare che il progetto di regola tecnica relativo alle autorimesse, attualmente in fase di ultimazione presso il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, prevede, per i veicoli a due ruote, una superficie specifica di parcamento pari ad un quarto di quella prevista per i veicoli a quattro ruote mentre, per autocarri o autopulman tale superficie è pari a 4,5 volte o 3 volte quella delle autovetture, a seconda che l’autorimessa sia sorvegliata o meno.

Nel rappresentare quanto sopra si fa presente che il D.M. 1/2/1986, attualmente vigente, non prevedendo una specifica superficie di parcamento per i veicoli a due ruote, impone di valutare secondo lo stesso parametro tutti i tipi di veicolo parcabili in una autorimessa. (*)

(*) Successivamente è stata emanata la lettera circolare prot. n. P713/4108 sott. 22/3 del 25-07-2000 (Parcamento di motocicli e ciclomotori all’interno di autorimesse) che ha ritenuto ammissibile l’introduzione di un parametro di equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4.

Lettera circolare prot. n. P1563/4108 sott. 28 del 29-08-1995. D.M. 1° febbraio 1986 – Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2.

Pervengono a questo Ministero numerose istanze di deroga relative ad autorimesse che non possono essere adeguate alle misure previste nei punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1986. Al riguardo, sulla scorta delle deroghe concesse ed in attesa della definizione della nuova disciplina che aggiornerà le vigenti disposizioni in materia, si ritiene opportuno indicare le misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dai seguenti punti del D.M. 1° febbraio 1986:

  1. punto 3.2, per quanto attiene l’altezza dei piani;
  2. punto 3.6.3, nel caso in cui le corsie di manovra abbiano larghezza inferiore al minimo prescritto;
  3. punto 3.7.2, per quanto attiene la larghezza delle rampe e nel caso in cui l’accesso, in luogo delle rampe, avvenga da montauto meccanico.

Essendo tali misure in linea con i principi informativi della nuova disciplina ed al fine di snellire i procedimenti ed evitare aggravi di lavoro per procedure solo burocratiche, si dispone che, ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate nell’allegato, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco procedano direttamente all’approvazione del progetto, intendendosi accolte in via generale tali deroghe ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

Allegato

Punto 3.2 – Altezza dei piani

Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1° interrato, è consentito che l’altezza del piano sia inferiore a m 2,40 con un minimo di m 2,00, a condizione che:

  1. l’autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore a 1/20 della superficie in pianta dell’autorimessa.
    Almeno il 50% della suddetta superficie di ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte;
  2. l’altezza minima di m 2,00 deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall’intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;
  3. il percorso massimo per raggiungere le uscite deve essere non superiore a m 30. Tale lunghezza deve essere osservata anche per le autorimesse di cui al punto 3.10.6, 2° capoverso.

Punto 3.6.3 – Corsie di manovra

Nel caso in cui le corsie di manovra risultino di larghezza inferiore al minimo prescritto, è ammesso che le corsie stesse, per tratti limitati, abbiano larghezza non inferiore a m 3,00 a condizione che sia installata apposita segnaletica che evidenzi i restringimenti di corsia, integrata, in corrispondenza dei cambi di direzione delle corsie stesse, da idonei sistemi ottici (p.e. specchi parabolici).

Punto 3.7.2 – Ampiezza delle rampe

Per autorimesse oltre 15 e sino a 40 autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a m 3,00, a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato.

Punto 3.7.2 – Autorimesse senza rampa con accesso da montauto

Nel caso di autorimesse interrate, con capacità di parcamento non superiore a 30 autoveicoli, è consentito che l’accesso avvenga da montauto alle seguenti condizioni:

  • il locale per il ricevimento degli autoveicoli annesso al montauto sia ubicato su spazio scoperto; qualora non sia garantito tale requisito il locale ricevimento sia di tipo protetto con stesse caratteristiche del vano montauto;
  • il vano montauto sia protetto rispetto all’area destinata a parcheggio con strutture di separazione REI 90 e porte di caratteristiche non inferiori a REI 90;
  • il sistema del montauto sia dotato di dispositivo ausiliario automatico per l’alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia di rete. Il relativo generatore abbia potenza sufficiente per l’alimentazione di tutti gli impianti di sicurezza;
  • l’autorimessa sia dotata di impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di almeno 30 minuti;
  • la movimentazione degli automezzi nel vano montauto avvenga senza persone a bordo;
  • sia esposto all’esterno, in corrispondenza del vano di caricamento in luogo idoneo e facilmente visibile, il regolamento di utilizzazione dell’impianto, con le limitazioni e prescrizioni di esercizio;
  • l’area destinata al parcamento degli autoveicoli sia dotata di impianto fisso di spegnimento automatico del tipo a pioggia (sprinkler).

Nota prot. n. 16486/4108 sott. 22 del 11-03-1994. Centrali termiche a gas metano con potenzialità inferiore a 35 KW in autorimesse con capacità di parcamento inferiore a 9 posti auto

[…] si ritiene che ai fini antincendio, non possano essere installate «caldaiette murali» anche all’interno di autorimesse con capacità di parcamento inferiore a nove autovetture.

Nota prot. n. 22059/4108 Sott. 22 del 12-07-1990. Art. 3 punto 7.2 del D.M. 1.2.86 – Autorimesse.

[…] il terzo comma del punto 3.7.2 del D.M. 1.2.86 consente che una rampa a doppio senso di marcia o una unica coppia di rampe a senso unico di marcia, se di tipo aperto o a prova di fumo, possa servire più di un compartimento di autorimesse per piano e più piani. La superficie massima complessiva di autorimesse (intesa come somma dei compartimenti) per piano non può però eccedere 2 volte quella massima ammessa, piano per piano, per un singolo compartimento. …

Lettera Circolare prot. n. 7100/4108 del 20-05-1989. D.M. 1° febbraio 1986.

[…] si conferma che le autorimesse fino a quaranta autovetture, ubicate non oltre il secondo piano interrato, possono comunicare con ambienti destinati a cantine a mezzo di aperture dotate di porte di caratteristiche REI 120 munite di congegno di autochiusura così come indicato al 1° comma del punto 3.5.2 del D.M. 1/2/1986.

Nota prot. n. 12853/4108 sott. 22 del 18-07-1988. Aerazione meccanica a servizio di piccole autorimesse meccanizzate

[…] si conferma che le disposizioni contenute nel D.M. 1/2/1986 debbono essere integralmente osservate. Si fa comunque presente che, per singoli casi particolari, potrà essere avanzata motivata istanza di deroga all’osservanza della vigente normativa secondo le procedure previste dall’Art. 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577. I casi prospettati saranno attentamente valutati tenendo conto delle mutate esigenze edilizie. (*)

(*) Anche le piccole autorimesse, meccanizzate con accesso tramite monta auto, sono da assimilarsi agli auto-silos e devono rispettare il punto 3.9.4 del D.M. 1° febbraio 1986 il quale prevede che i camini per lo smaltimento fumi siano di 1 m più alti degli edifici compresi nel raggio di 10 m.

Lettera Circolare prot. n. 1800/4108 sott. 22 del 01-02-1988. Autorimesse a box affacciantesi su spazio a cielo libero con un numero di box superiore a nove.

Da più parti pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle autorimesse a box (definiti al punto 0 del D.M. 1° febbraio 1986) individuate nel punto 2.3 del D.M. 1° febbraio 1986. Al riguardo si ribadisce che, in base al D.M. 16 febbraio 1982 punto 92, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco le autorimesse private aventi capacità di parcamento non superiore a nove veicoli.

Al punto 2 del D.M. 1° febbraio 1986 sono indicate le norme di sicurezza antincendi per le «Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove veicoli»; tra queste, al punto 2.3, sono specificate le «autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove».

Delle suddette disposizioni legislative si evince chiaramente che le autorimesse in oggetto, purché ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del D.M. 1° febbraio 1986 già citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982.

Le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1° febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto dall’art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.

Le autorimesse miste o isolate (a box affacciantisi su spazio a cielo libero) ed i parcheggi all’aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

__________

[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.

[2] Con nota prot. n. P1311/4108 sott. 22/15 del 21 dicembre 2000, era stata ritenuta accettabile un’autorimessa non sorvegliata con posti auto disposti in modo che una fila non aveva accesso diretto dalla corsia di manovra, in quanto non espressamente vietata dal D.M. 1° febbraio 1986, fermo restando l’osservanza della superficie specifica di parcamento di cui al punto 3.3. Tale interpretazione è stata superata.

[3] D.M. 22 novembre 2002: Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a GPL all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto.
Articolo 1. Parcamento di autoveicoli alimentati a GPL all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto: comma 1. Il parcamento degli autoveicoli alimentati a GPL con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati. comma 2. Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel punto 1.1.1 dell’allegato al D.M. 1/2/1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo della lettera b).
Articolo 2. Condizioni di sicurezza delle autorimesse: … comma 2. All’ingresso dell’autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcamento di autoveicoli alimentati a GPL di cui al precedente articolo 1.

[4] Piano di riferimento: piano della strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo scoperto dal quale si accede.