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Impianti sportiviImpianti sportivi norme di prevenzione incendi

Testo coordinato del D.M. 18 marzo 1996 ( pdf) sulle norme di sicurezza sugli impianti sportivi, coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005 e vari chiarimenti e commenti. In corsivo grassetto blu sono indicate le disposizioni che si applicano esclusivamente agli impianti sportivi ove si disputano manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori, come chiarito dalla Circolare MI.SA. n. 31 del 20 dicembre 2005.

Nel testo si riporta, inoltre, uno stralcio del Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall’articolo 11-quater della Legge n. 41 del 4/8/2007.

Si riporta infine la Lettera Circolare prot. n. P1091/4139 sott. 7/4 del 5/8/2005 «D.M. 6/6/2005. Linee guida per la redazione del progetto preliminare relativo all’adeguamento degli impianti sportivi destinati alle manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori».

Alla pagina Quesiti impianti sportivi è possibile scaricare la raccolta di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sugli impianti sportivi.

Altre disposizioni

Per quanto riguarda le indicazioni in merito alle misure di safety e di security e alle direttive sui modelli organizzativi e procedurali in occasione di manifestazioni pubbliche si può fare riferimento alle disposizioni aggiornate contenute nel testo manifestazioni pubbliche.

Relativamente alle norme di prevenzione incendi sui locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo si può fare riferimento al testo coordinato e commentato del D.M. 19 agosto 1996.

Altre disposizioni di sicurezza in tema di eventi e manifestazioni varie sono consultabili nei testi del D.M. 18 maggio 2007 inerente alle attività di spettacolo viaggiante, della Circolare n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1) del 11/1/2001 relativa alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali, del D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 che tratta di disposizioni varie sui servizi di vigilanza antincendio.

Normativa precedente su impianti sportivi

Il D.M. 18 marzo 1996, che non abroga esplicitamente i provvedimenti precedenti, segue il D.M. 25 agosto 1989 «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi» (GU n° 206 del 04-09-1989) e il D.M. 10 settembre 1986 «Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi» (GU n° 215 del 16-09-1986) come integrato dal successivo D.M. 22 gennaio 1987.

Ancora prima la normativa di riferimento era costituita dalla circolare n° 16 del 15 febbraio 1951 «Norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere». Come precisato dalla circolare n° 1 MI.SA. (97) del 23/1/1997, tutte quelle disposizioni della circolare n° 16 del 15/2/1951, non attinenti a problematiche di prevenzione incendi (norme procedurali, igiene e salubrità, acustica, assistenza sanitaria, stabilità delle strutture, misure antinfortunistiche, ecc.) sono da ritenersi tuttora in vigore, fatte salve successive modifiche.

Regolamento di prevenzione incendi

Con l’entrata in vigore il 7/10/2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, gli «impianti e centri sportivi» sono stati ricompresi al punto 65 dell’allegato I al decreto.

Inoltre, è stata stabilita diversa formulazione rispetto al vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, ove erano compresi al n° 83. Infatti, è stato introdotto il parametro relativo alla superficie lorda superiore a 200 m2 per impianti al chiuso, prima non presente. In tal caso, per effetto di questo nuovo parametro, attività prima «non soggette», sono diventate «soggette» con il nuovo regolamento.

Non rientrano tra le “attività soggette” (in linea con i precedenti chiarimenti ministeriali) le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Rientrano invece tra le “attività soggette” le palestre (anche queste in linea con i precedenti chiarimenti ministeriali).

I responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, esistenti al 22/9/2011, devono presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2017. Tale termine, previsto dall’articolo 11 comma 4 del D.P.R. n° 151/2011, è stato così modificato dall’articolo 38 comma 2 del DL 21/6/2013, n° 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n° 98) e successivamente dalla legge 27/2/2017 n° 19 (“Milleproroghe 2016”).

I riferimenti a vecchi regolamenti (D.P.R. 29/07/1982, n° 577, D.M. 16/2/1982), devono intendersi aggiornati tenuto conto dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. n° 151/2011, D.M. 7/8/2012).

Per quanto concerne i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2, questi sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività 65.1.B (fino a 200 persone) e 65.2.C (oltre 200 persone) dell’allegato III al D.M. 7 agosto 2012. Al fine di rendere più chiara e univoca l’individuazione delle attività, il D.M. 7 agosto 2012 ha introdotto un numero crescente denominato “sottoclasse” associato a ulteriori classificazioni. Le attività vengono quindi individuate con un codice alfanumerico composto dal “numero attività/sottoclasse/categoria” che indicano: il numero dell’attività soggetta a controllo, dal numero 1 al numero 80; la sottoclasse, dal numero 1 fino a un valore che definisce in modo univoco tutte le varie possibilità; la categoria A, B o C dell’allegato I al D.P.R. n° 151/2011.

Infine, in merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel D.M. 16/2/1982, presenti nel testo, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013.

Testi ufficiali impianti sportivi

Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Il testo ufficiale del D.M. 18 marzo 1996 è pubblicato sulla GU n° 85 del 11-04-1996 – SO n. 61, mentre il testo del D.M. 6 giugno 2005 è pubblicato sulla GU n° 150 del 30-06-2005.

Attività n. 65 dell’allegato I al D.P.R. n° 151/2011

N. Attività Cat. A Cat. B Cat. C
65
(83)
Locali di spettacolo e di trattenimento[1] in genere,[2][3][4] impianti e centri sportivi,[5] palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza[6] superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee,[7][8] di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.[9]   fino a 200 persone oltre 200 persone

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[1] Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità e il buon costume (articoli, 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.). La differenza tra “spettacoli” e “trattenimenti” consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.). […] (Circolare n. 52 del 20-11-1982).

[2] Un acquario all’interno di un edificio ove la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci, non è soggetto a controllo VVF (punti 69 o 65 del D.P.R. n. 151/2011) né ai controlli della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non trattandosi di attività di intrattenimento o spettacolo (Nota DCPREV prot. n. 9518 del 08-07-2011).

[3] Le agenzie di scommesse sono soggette a controllo VVF (p.to 65 del D.P.R. 151/2011) in analogia alle attività di sale giochi e sale bingo (Nota DCPREV prot. n. 6244 del 10-05-2013).

[4] I “parchi avventura” non avendo all’interno del loro sedime alcun “locale di trattenimento” così come definito dal Titolo I del D.M. 19/8/1996, non rientrano tra le attività di cui al punto 65 del D.P.R. n. 151/2011. Per l’applicazione della regola tecnica i parchi avventura possono essere assimilati ai “parchi divertimenti” di cui alla lettera i) dell’art. 1 del D.M. 19 agosto 1996 (Nota DCPREV prot. n. 717 del 18-01-2018).

[5] I “bowling” sono soggetti (oltre che a controllo VVF) alle disposizioni del D.M. 18 marzo 1996, in quanto in essi si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell’allegato al decreto. Gli articoli 4 e 20 del decreto, consentono che tali locali possano essere ubicati nel volume di edifici ove si svolgono attività commerciali, sotto l’osservanza di specifiche disposizioni sulla resistenza al fuoco delle separazioni e sulle eventuali comunicazioni (Nota prot. n. P908/4109 sott. 44/c del 11-08-1999).

[6] La “capienza” di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento costituisce l’affollamento massimo consentito ed è stabilita dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti (Lett. circ. n. P718/4118 sott. 20/C del 27-03-1997).

[7] Relativamente al concetto di temporaneità non è possibile procedere a una quantificazione in termini temporali. In generale per attività temporanee si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita (Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19-05-2015).

[8] Le attività accessorie quali depositi di GPL in bombole o serbatoi, centrali termiche, cucine, gruppi elettrogeni, ecc. il cui utilizzo è anch’esso temporaneo e legato alla manifestazione, non sono soggette a controllo VVF ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 (Nota DCPREV prot. n. 9131 del 28-07-2015).

[9]   Le pubbliche manifestazioni (tra le quali rientrano comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc.) non sono da ritenersi, in linea di principio, soggette agli obblighi di cui all’art. 2, lett. b), della legge n. 966/1965 in quanto non configurabili nella fattispecie propria del “pubblico spettacolo” e/o del “trattenimento pubblico” e quindi non soggette al regime autorizzatorio di polizia di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. (Nota prot. n. P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21-06-2004).