Quesiti Sostanze esplodenti
Quesiti Sostanze esplodenti: (⤓ pdf): Quesiti di prevenzione incendi relativi a stabilimenti ed impianti di sostanze esplodenti, esercizi di minuta vendita, depositi di sostanze esplosive, ecc.[1]
La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti prevenzione incendi.
Il testo Esplosivi TULPS Regolamento contiene la normativa in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi.
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, gli Stabilimenti ed impianti di sostanze esplodenti sono state inserite al punto 17, mentre gli esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» e gli esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti sono state ricompresi al punto 18 dell’allegato I al decreto.
Nota DCPREV prot. n. 8805 del 26-06-2017. D.P.R.151/11 – Attività 18.2.C dell’Allegato I. Procedimento di deroga.
Con riferimento alla pratica di prevenzione incendi … concernente l’oggetto, si rende noto che lo studio di ingegneria incaricato di redigere un progetto in deroga per un esercizio di minuta vendita di sostanze esplodenti ha chiesto alla scrivente Direzione di fornire chiarimenti in merito alle procedure da seguire.
Al riguardo si rappresenta che qualora l’oggetto della deroga interessi aspetti disciplinati dal regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la deroga può essere concessa dal Prefetto a seguito dell’espressione del parere favorevole della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti (cfr. art. 2 del cap. VI dell’allegato B al R.D. 635/1940 come modificato dall’art. 4, comma 4 del D.M. 9 agosto 2011).
In tal caso, espletata tale procedura, ai fini della prevenzione incendi, il titolare dell’attività deve attivare i procedimenti di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/11.
Qualora, invece, la deroga venga richiesta nell’impossibilità di osservare integralmente una regola tecnica di prevenzione incendi – quale, ad esempio, quella relativa ad eventuali attività commerciali contigue alla minuta vendita – è necessario attivare il procedimento di cui all’art. 7 del citato decreto, fatti salvi gli altri adempimenti in capo al titolare dell’attività.
Nota prot. n. 557/PAS/U/013579/XV.H.MASS(39) del 29-08-2016. Rilascio della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. per il lancio delle lanterne volanti.
Emanata dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l’amministrazione generale – Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.
[…] si rappresenta quanto segue:
L’impiego delle c.d. dette «lanterne cinesi» … è già stato affrontato da quest’Ufficio che ha espresso il parere indicato con la circolare 557/PAS/U021352/XV.H.MASS(39) del 06.12.2012.
Nel richiamare integralmente il contenuto della predetta circolare particolare attenzione va posta al punto in cui, per il lancio di detti manufatti, risulta necessario chiedere ed ottenere sempre, dall’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, una licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.[2]
Trattandosi in generale «di accensioni pericolose», è bene ribadire che stante la loro particolare tipologia non è possibile escludere a priori che, pure laddove esse venissero accese in luogo privato, durante il volo vadano ad interessare i luoghi specificati dalla citata norma e quindi qualsiasi «… luogo abitato, sue adiacenze o pubblica via o in direzione di essa…».
Tale eventualità rende quindi sempre obbligatoria la richiesta ed il rilascio della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S., così come già indicato nella citata circolare 557/PAS/U021352/XV.H.MASS(39) del 06.12.2012, da parte della competente Autorità di P.S., che valuterà attentamente tutte le circostanze di tempo e di luogo che verranno rappresentate nelle singole istanze.
A tal riguardo, in risposta allo specifico quesito sull’organo tecnico competente a valutare i fattori di rischio che conseguono all’accensione delle lanterne volanti, va tenuto conto che, non trattandosi di prodotti contenenti materiali con effetto esplosivo, non appare discutibile la tesi per cui la competenza di merito non sia riservata, in via esclusiva, alla Commissione Tecnica Territoriale istituita presso le Prefetture.
Tuttavia è opportuno ricordare che così come stabilito dal D.M. 19 novembre 2014 – modificato dal D.M. 17 marzo 2015 – nella regolare composizione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti è prevista, ex art. 2 punto 2, la presenza del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e che, ai sensi dell’art. 2 punto 6, il Prefetto può sempre avvalersi di esperti esterni che, in relazione a specifiche competenze in determinate materie, possono integrare, senza diritto di voto, l’ordinaria composizione e quindi le funzioni consultive e prescrittive della C.T.T.
Alla luce di quanto sopra, in assenza di intervento della citata C.T.T., si ritiene che le competenti Autorità locali possano attivare varie professionalità, quali ad es. il Comando Provinciale dei VV.FF., in grado di valutare la problematica in relazione alle specifiche fattispecie per le conseguenti determinazioni e/a prescrizioni del caso.
[…]
Nota DCPREV prot. n. 3332 del 17-03-2015. D.P.R. 151/11, p.to 17.1.C dell’Allegato I. Riservette settimanali di esplosivi ai sensi dell’art. 324 del D.P.R. 128/59 presso una cava di quarzo.
[…] in linea con quanto in precedenza rappresentato in occasione di analoghi quesiti, questo Ufficio ritiene che la presenza di una riservetta di esplosivi per il consumo settimanale – disciplinata dalle norme di polizia delle miniere e delle cave del D.P.R. 128/59 – non renda la cava configurabile come stabilimento o impianto di cui al punto 17 dell’allegato I al D.P.R. 151/11.
Nota DCPREV prot. n. 2289 del 15-02-2013. Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti.
[…] si chiarisce quanto segue.
La sola nuova classificazione degli articoli pirotecnici – così come stabilita dal D.M. 4 aprile 2010, n. 58, in attuazione alla direttiva 2007/23/CE, con le corrispondenze di cui al D.M. 9 agosto 2011 – non comporta di per sé una variazione della sicurezza antincendio delle attività ove tali prodotti sono detenuti.
Qualora, invece, alla riclassificazione si accompagnino incrementi di quantitativi – anche in considerazione della presenza di prodotti precedentemente «non classificati» e non menzionati nel c.p.i. in corso di validità – o modifiche delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, spetta ai titolari delle stesse attività l’effettuazione di una valutazione con riferimento all’Allegato IV e ai commi 6, 7 e 8 dell’art. 4 del D.M. 7 agosto 2012 e l’espletamento dei conseguenti adempimenti procedurali di prevenzione incendi.
Nota prot. n. 557/PAS/U021352/XV.H.MASS(39) del 06-12-2012. Lancio delle lanterne volanti – Quesito.
Emanata dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l’amministrazione generale – Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.
Si fa riferimento alla nota …, con la quale codesta Questura evidenzia le criticità relative al lancio delle «lanterne volanti».
Al riguardo, si rappresenta che lo scrivente Ufficio condivide le preoccupazioni espresse con la citata nota, evidenziando che l’attività del lancio delle lanterne volanti sia stata oggetto, proprio a fronte della intrinseca pericolosità per l’ambiente ed il traffico aereo, di particolari restrizioni o divieti da parte di altri Stati.
Tanto premesso, si ritiene che la normativa vigente disciplini l’utilizzo dei prodotti in argomento, che deve essere annoverato quale «accensione pericolosa», tra le disposizioni previste dall’art. 57 del T.U.L.P.S.
In merito, appare di particolare rilievo il parere negativo, per il lancio di lanterne volanti, espresso dall’Ufficio della Protezione Civile del comune di Pisa che ha giustificato il divieto in relazione all’elevato rischio di propagazione incendi.
Pertanto, le manifestazioni pubbliche che implicano il lancio di detti manufatti sono soggette alla licenza del citato art. 57 del T.U.L.P.S., per il rilascio della quale il richiedente deve dichiarare di aver inoltrato istanza anche alla competente Autorità Aeroportuale.
Anche l’utilizzo di tali prodotti in occasione di «feste private» configura la fattispecie di «accensione pericolosa» e tale condotta potrà integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 703 del codice penale.[3]
Sull’argomento relativo al rilascio della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. per il lancio delle lanterne volanti vedi nota prot. n. 557/PAS/U/013579/XV.H.MASS(39) del 29-08-2016.
Circolare DCPREV prot. n. 14517 del 22-11-2012. Detenzione di manufatti esplodenti presso esercizi di minuta vendita. Chiarimenti.
Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia della nota 557/PAS/E/016056/XV.H.MASS(77)BIS del 12 novembre 2012 (Prot. n. 557/PAS/U/019654/XV.H.MASS(77)BIS del 13 novembre 2012) con la quale l’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha inteso fornire alcuni chiarimenti in materia di detenzione di manufatti esplodenti presso esercizi di minuta vendita.
Nota prot. n. 557/PAS/U/019654/XV.H.MASS(77)BIS del 13-11-2012
Detenzione di manufatti esplodenti appartenenti alla V Categoria – gruppi D ed E presso gli esercizi di minuta vendita di cui al capitolo VI dell’Allegato «B» al Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, come modificato dal D.M. 9 agosto 2011. Richiesta di chiarimenti.
Sono pervenute, da parte di alcune Prefetture ed associazioni di categoria, richieste di chiarimenti su questioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento delle licenze concernenti gli esercizi di minuta vendita, ai sensi dell’art.6 comma terzo del D.M. 9.8.2011, e precisamente si chiede di far conoscere:
- se all’art 1, punto 1, comma 2 del Cap. VI dell’Allegato B al Reg. Esec. T.U.L.P.S., così come novellato dall’art. 4, comma 4, del D.M. 9.8.2011, la locuzione «in aggiunta» possa essere interpretata «al di fuori» del contenuto della licenza ex art. 47 del T. U.L.P.S., per cui nel locale di vendita si potrebbero detenere, senza variazione della licenza, fino a 50 kg di manufatti della V categoria Gruppo D ed un quantitativo variabile di manufatti della V categoria Gruppo E, determinabile in base alla cubatura del locale ed alle modalità di conservazione;
- se il raddoppio dei quantitativi di artifici di V categoria gruppo C, se confezionati in «blister» autoestinguenti, come previsto dalle lettere a) – c) – d) dell’art. 3 del soprarichiamato Capitolo VI dell’Allegato B al Reg. Esec. T.U.L.P.S, come novellato dall’art. 4, comma 4, del D.M. 9 agosto 2011, sia vincolato o meno al rapporto tra Kg netti e cubatura del locale, così come previsto per la detenzione di tali manufatti nella forma non blisterata.
Tenuto conto che si tratta di problematiche di rilevanza generale, per uniformità di indirizzo, quanto al primo quesito si richiama l’attenzione di codesti Uffici evidenziando, per quanto riguarda il primo quesito, che l’art. 1, punto 1, del Cap. VI dell’allegato B al Reg. Esec. T.U.L.P.S., come modificato dall’art. 4, comma 4, del D.M. 9.8.2011, prevede la possibilità di detenere «… in aggiunta a quanto indicato al punto 4 del presente articolo…», ovvero in aggiunta al contenuto della licenza (e quindi al di fuori di essa), nei locali in cui è consentito l’accesso al pubblico «omissis… fino a complessivi 50 kg netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D, nonché manufatti classificati nella V categoria, gruppo E; la quantità complessiva dei manufatti classificati nella V categoria gruppi D ed E dovrà rispettare quanto previsto al successivo art. 2, punto 2, secondo comma».
Quindi, tali prodotti devono essere stoccati nel rispetto del vincolo di un metro cubo ogni 3,5 kg di massa netta.
Il medesimo art. 1 prevede, inoltre, che «In tali locali possono essere detenuti e venduti capsule innescate in un quantitativo massimo di n. 25.000 e bossoli innescati fino a un quantitativo massimo di n. 50.000, approvvigionati e conservati nelle confezioni originali e commercializzati nella confezione originale minima…», nel solo rispetto delle modalità di conservazione che, nei locali in cui è consentito l’accesso al pubblico, è da intendersi «sugli scaffali».
Pertanto, il titolare della licenza dell’esercizio di minuta vendita può, comunque, detenere nei locali suddetti i prodotti esplodenti di cui sopra, sebbene non riportati nel contenuto della licenza.
Ne deriva che, qualora il titolare della licenza dell’esercizio di minuta vendita – per mera scelta commerciale o perché non possiede i requisiti richiesti connessi alla «cubatura libera» dei locali di deposito – non abbia presentato istanza con la quale richiede di poter detenere anche i quantitativi di esplodenti di «V-D» e «V-E», previsti al citato Cap. VI, art. 3 (Contenuto della licenza), punto e), la licenza già rilasciata – e, eventualmente, anche già modificata a seguito di «sostituzioni» o «rinunce» applicabili su alcuni prodotti a seguito di comunicazione dell’interessato – continua ad essere valida e non necessita di alcuna variazione da parte di codesti Uffici.
Nella prospettata ipotesi di implicita «rinuncia» alla possibilità di detenere nei «locali deposito» prodotti appartenenti alla V categoria – gruppi «D» ed «E», l’interessato è autorizzato – fatta salva l’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 – a detenere tali prodotti, esclusivamente nei locali in cui è consentito l’accesso al pubblico, come di seguito riepilogato:
- i prodotti appartenenti alla V categoria – gruppo «D» possono essere detenuti in un quantitativo fino a kg 50 netti, purché siano rispettati i limiti di un metro cubo ogni 3,5 kg netti di prodotti;
- i prodotti appartenenti alla V categoria – gruppo «E», pur non avendo un limite massimo di carico, devono, comunque, essere stoccati nel rispetto del vincolo di un metro cubo ogni 3,5 kg di massa netta;
- i manufatti appartenenti alla V categoria – gruppo «E» del tipo «capsule innescate per cartucce» e «bossoli innescati» sono sottoposti al solo vincolo numerico, ovvero capsule innescate fino a n. 25.000 e bossoli innescati fino a n. 50.000, nel rispetto delle modalità di conservazione e cioè, nei locali in cui è consentito l’accesso al pubblico, «sugli scaffali».
Si precisa, inoltre, che resta ferma la possibilità di detenere, nei locali in cui è consentito l’accesso al pubblico, oltre agli esplodenti sopraindicati, polveri di I categoria e cartucce di V categoria, gruppo «A» per armi lunghe, nei limiti quantitativi indicati nella licenza e nel rispetto dei limiti imposti all’art. 2 (Prescrizioni sui locali), punto 2, secondo comma del Cap. VI, All. B, Reg. Esec. T.U.L.P.S.
Si ritiene comunque opportuno effettuare un generale, complessivo riepilogo anche ai fini applicativi, della problematica in esame.
In particolare, come, peraltro, già rappresentato con circolare del 20 dicembre 1999, n. 559 (G.U. n. 15 – serie generale – del 20.1.2000), avente ad oggetto «Decreto 23 settembre 1999 – Modificazioni agli allegato A e B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si evidenzia che, ove il richiedente intenda avvalersi della facoltà di detenere tutte le categorie di prodotti esplodenti ammessi, sia alla luce delle modifiche apportate nel 1999 che di quelle più recenti (D.M. 9.8.2011), il medesimo potrà ottenere una licenza che consente, nella sua forma più semplice, di detenere e vendere 115 Kg netti di prodotti esplodenti così suddivisi:
- 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina della prima categoria, più
- 50 kg netti di cartucce per armi comuni, più
- 20 kg netti di manufatti della IV categoria, più
- 20 kg netti di manufatti della V categoria gruppo C.
Per tali quantitativi sono consentite molteplici possibilità di rinunce o sostituzioni per categoria e quantità, fermo restando il quantitativo massimo di 200 kg, ai sensi dell’art. 1 (Generalità), punto 4) e dell’art. 3 (Contenuto della licenza) del Cap. VI, All. B, Reg. Esec. T.U.L.P.S. come da ultimo modificati dall’art. 4, comma 4, del D.M. 9.8.2011.
A tale limite di 200 kg possono essere aggiunti i quantitativi di manufatti di V/D e V/E, autorizzati in licenza, come previsto dalla lett. e) dell’art. 3 del citato Cap VI All. B, Reg. Esec. T.U.L.P.S., come modificato dall’art. 4 comma 4 del D.M. 9.8.2011.
Per la detenzione di tali ulteriori quantitativi dovrà essere presentata apposita istanza di aggiornamento della licenza, non essendo all’uopo sufficiente la mera «comunicazione» alla competente autorità di pubblica sicurezza.
Con riguardo alla conservazione dei prodotti esplodenti, occorre precisare che, nei locali dove non è consentito l’accesso al pubblico (quindi destinati al solo deposito) vigono talune limitazioni da rispettare in ordine alla modalità di detenzione di esplosivi per ciascun ambiente. Pertanto – come peraltro stabilito dalla Commissione Consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, nella seduta del 3 settembre 2012 – nel singolo locale adibito a deposito, si possono detenere contemporaneamente, a scelta, se autorizzati:
- cartucce di ogni calibro (quindi di V categoria – gruppo «A» e gruppo «E») con polveri della I categoria e capsule innescate e bossoli innescati;
oppure:
- manufatti appartenenti alla IV categoria con quelli della V – gruppo «C», gruppo «D» e gruppo «E» (tale ultimo gruppo limitatamente agli artifici da divertimento);
oppure:
- qualsiasi manufatto appartenente alla V categoria, ad esclusione del gruppo «B» che negli esercizi di minuta vendita non è mai consentito.
In relazione al secondo quesito, sentita in merito la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle armi – per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive nella seduta del 17 ottobre 2012, si precisa che, nel caso di prodotti di V categoria gruppo C, qualora gli stessi siano confezionati in blister autoestinguenti, il raddoppio del quantitativo previsto dalle lettere a) – c) – d) dell’art. 3 del soprarichiamato Capitolo VI, All. B, Reg. Esec. T.U.L.P.S., come modificato dall’art. 4, punto 4, del D.M. 9. 8. 2011, non è vincolato al rispetto del rapporto tra Kg netti e cubatura del locale, così come è, invece, richiesto per la detenzione di tali manufatti nella forma non blisterata. Rimane fermo, in ogni caso, il rispetto delle modalità di conservazione di cui all’art. 2 (Prescrizione sui locali), punto 2, quarto e quinto comma, del medesimo Capitolo VI.
La medesima Commissione ha, altresì, deliberato che i blister debbano essere realizzati con materiale autoestinguente, che impedisca la propagazione della combustione sia verso l’interno che verso l’esterno.
Nota DCPREV prot. n. 7016 del 18-05-2012. Locali di custodia munizioni/armi delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale (TNS). Chiarimenti.
[…] il rischio associato alla presenza del locale di custodia armi e munizioni dovrà essere considerato nella documentazione da presentare a corredo della S.C.I.A. di cui al D.P.R. 151/11 per l’intero compendio «poligono TSN» quale impianto sportivo qualora la capienza superi le 100 persone ovvero la superficie lorda in pianta al chiuso superi i 200 m2 (cfr. attività 65 dell’Allegato 1 al D.P.R. 151/11).
Per tali locali – non configurabili tra le attività di cui al punto 18 dell’Allegato 1 al D.P.R. 151/11 che sono riferite ai depositi di vendita – potranno trovare applicazione, per quanto compatibili, le misure di sicurezza indicate nell’art. 16 del D.M. 18 marzo 1996 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi».
Nel ricordare che tale provvedimento costituisce la regola tecnica antincendi da applicare negli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazione e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., si evidenzia che nel caso in cui non ricorrano le condizioni di assoggettabilità dell’intero impianto dovrà essere verificata l’assoggettabilità delle singole aree a rischio specifico sopra citate.
Quanto sopra, ferma restando la valutazione dei rischi da effettuarsi in ottemperanza alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l’applicazione dei disposti di cui al T.U.L.P.S. in caso di manifestazioni configurabili come pubblico spettacolo.
Nota prot. n. P1287/4179 sott. 5 del 05-05-2007. Esercizi di minuta vendita prodotti esplodenti. Quesito.
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota …, si fa tenere copia del parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, con il quale si concorda.
Nota prot. n. 557/PAS 13220.XVIII.REG.P.S del 20-11-2006
… Richiesta di parere in merito alla tolleranza applicabile all’altezza minima prevista dall’art. 2 del D.M. 23 settembre 1999, relativo agli esercizi di minuta vendita prodotti esplodenti.
La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco … ha posto un quesito, tramite il proprio Dipartimento, con riferimento al campo di applicazione del D.M. 23.9.1999 ad oggetto: «Modificazioni degli allegati A e B al regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635» circa la possibilità di applicare, per analogia, la tolleranza dimensionale del 5% prevista dal punto 5 dell’Allegato A al D.M. 30 novembre 1983 all’altezza minima stabilita dall’art. 2 del D.M. 23 settembre 1999, per i locali in cui sono depositati prodotti esplodenti.
L’Ufficio, sentita la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi – per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili – nella seduta del 10 ottobre 2006, ritiene che il riferimento del disposto di cui all’art. 5 dell’Allegato A al D.M. 30 novembre 1983 debba riferirsi alle specifiche norme di prevenzione incendi e non possa applicarsi ai disposti di cui al D.M. 23 settembre 1999.
La prescrizione di cui al dettato del punto 2 dell’art. 2 – parte II – del D.M. 23 settembre 1999, riguarda nella sua specificità la tutela della pubblica incolumità, ravvisandosi, peraltro, nello spirito della norma un intendimento volto a mitigare un effetto dovuto a pericoli collegabili alla specifica destinazione d’uso dei locali.
Lo stesso art. 2 – parte II del citato D.M., prevede la possibilità di deroghe, limitandole ai divieti previsti al punto 1 dello stesso articolo, previo parere della Commissione Tecnica Provinciale, che potrà prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell’incolumità pubblica.
Tale disposto evidenzia la volontà del legislatore di limitare tale istituto della delega a specifici aspetti, escludendo da tale istituto le altre condizioni di esercizi, riferite alle strutture dei locali.
Tanto si rappresenta, tenuto conto che la problematica ha rilevanza generale.
Circolare n. 17 MISA (86) del 28-06-1986. Inclusione dei perossidi organici fra le sostanze esplodenti.
Per opportuna conoscenza e norma si invia copia dell’estratto di verbale della seduta n. 11/2054 dell’8 maggio 1986 della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili relativo alla inclusione dei perossidi organici tra le sostanze esplodenti.
Estratto del verbale della seduta n. 11/2054 dell’8 maggio 1986.
Il Relatore legge la seguente relazione:
La Direzione generale della Protezione civile e dei servizi antincendi – Servizio tecnico centrale – è stata richiesta dalla Confindustria di fornire chiarimenti circa l’inclusione dei perossidi organici nella voce 24 del D.M. 16 febbraio 1982, voce che comprende le sostanze esplodenti definite come tali dal Regolamento di esecuzione del TULPS.
A parere di detta Confederazione, i perossidi organici dovrebbero essere inclusi nella voce 26 del citato decreto, che comprende le sostanze instabili.
Il predetto ufficio della Direzione generale della P.C. e dei Servizi antincendi chiede ora il parere di competenza della Commissione consultiva.
Il Relatore, esaminata la questione, fa presente quanto segue.
I perossidi organici, in quanto comprendenti nella molecola una catena organica, e quindi infiammabile, e il tipico legame -0-0- caratteristico dell’acqua ossigenata e di tutti i perossidi, possono presentare proprietà esplosive, se allo stato tecnicamente puro. Tuttavia in tal caso essi vengono prodotti, messi in commercio, trasportati ed utilizzati, opportunatamente flemmatizzati con svariate sostanze a seconda della loro natura, quali ad esempio, acqua, alcoli, chetoni, ftalati, polveri secche inerti e così via. Ciò non toglie che non esistano perossidi organici che anche non flemmatizzati non presentino alcuna proprietà esplosiva, come il perossido di lauroile, l’idroperossido di tetraelina e tanti altri che figurano, ad esempio, con l’aggettivo «tecnicamente puri» nel noto «libro arancio» delle Nazioni Unite che comprende le raccomandazioni valide per il trasporto delle merci pericolose sul piano mondiale, raccomandazioni alle quali si ispirano tra l’altro, i noti regolamenti internazionali ferroviario (RID) e stradale (ADR), le regole marittime IMO ed i regolamenti nazionali.
Sempre e proposti di trasporto, il Relatore fa presente che sia nelle raccomandazioni ONU, sia nei regolamenti citati, i perossidi organici costituiscono una classe «ad hoc» e numerata come 5.2, che fa il paio con la classe 5.1 (comburenti inorganici come i nitrati, i permanganati e così via).
Il Relatore fa pertanto presente che durante la fase più suscettibile di incendi, e cioè il trasporto, i perossidi organici sono stati tenuti ben distinti dagli esplosivi, costituendo una classe di trasporto separata, dalle quale è ben distinta anche dall’etichetta di pericolo, gialla, con una fiamma sormontante un cerchio, invece che arancio con bomba che esplode.
Parimenti le note direttive comunitarie, che non valgono per i trasporti, ma per la messa sul mercato delle merci pericolose, classificano i perossidi organici ben distinti dagli esplosivi.
Infine conclude il Relatore, quei perossidi organici che per voluta mancanza di flemmatizzazione mantengono proprietà esplosive, sono classificati tra gli esplosivi veri e propri e in Italia ricadrebbero, ove ne fosse richiesta la loro classificazione ai sensi dell’art. 53 del TULPS, sotto la definizione di esplosivo di cui al D.M. 8 agosto 1972.
Pertanto il Relatore propone di accogliere la proposta della Confindustria e di togliere la frase «nonché perossidi organici» dalla cifra 24 delle attività elencate dal D.M. 16 febbraio 1982; la proposta di includere i perossidi organici nella voce 26 dello stesso decreto sembra pertanto ragionevole.
La Commissione unanime approva.
__________
[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.
[2] Art. 57 T.U.L.P.S.: «Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco‚ lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. La licenza è altresì richiesta per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell’ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza. Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria».
[3] Art. 703 c.p.: «Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a 103 euro. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese».