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Quesiti sostanze esplodenti

quesiti sostanze esplodentiRaccolta di quesiti sulle sostanze esplodenti ⬇️ stabilimenti ed impianti di esplosivi, esercizi di minuta vendita, depositi di sostanze esplosive, lancio di lanterne volanti, ecc.

La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti prevenzione incendi.

Alla pagine Esplosivi TULPS Regolamento contiene la normativa in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi.

Il testo Disposizioni fuochi artificiali contiene una raccolta delle principali disposizioni concernenti la sicurezza e la tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali e l’attività di controllo e ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d’artificio.

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, gli Stabilimenti ed impianti di sostanze esplodenti sono state inserite al punto 17, mentre gli esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» e gli esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti sono state ricompresi al punto 18 dell’allegato I al decreto.

 

Nota DCPREV prot. n. 8805 del 26-06-2017

D.P.R.151/11 – Attività 18.2.C dell’Allegato I. Procedimento di deroga.

Con riferimento alla pratica di prevenzione incendi … concernente l’oggetto, si rende noto che lo studio di ingegneria incaricato di redigere un progetto in deroga per un esercizio di minuta vendita di sostanze esplodenti ha chiesto alla scrivente Direzione di fornire chiarimenti in merito alle procedure da seguire.

Al riguardo si rappresenta che qualora l’oggetto della deroga interessi aspetti disciplinati dal regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la deroga può essere concessa dal Prefetto a seguito dell’espressione del parere favorevole della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti (cfr. art. 2 del cap. VI dell’allegato B al R.D. 635/1940 come modificato dall’art. 4, comma 4 del D.M. 9 agosto 2011).

In tal caso, espletata tale procedura, ai fini della prevenzione incendi, il titolare dell’attività deve attivare i procedimenti di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/11.

Qualora, invece, la deroga venga richiesta nell’impossibilità di osservare integralmente una regola tecnica di prevenzione incendi – quale, ad esempio, quella relativa ad eventuali attività commerciali contigue alla minuta vendita – è necessario attivare il procedimento di cui all’art. 7 del citato decreto, fatti salvi gli altri adempimenti in capo al titolare dell’attività.

 

Nota Dip.PS n. 557/PAS/U/013579/XV.H.MASS(39) del 29-08-2016

Rilascio della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. per il lancio delle lanterne volanti.


Emanata dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l’amministrazione generale – Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.

 

Nota DCPREV prot. n. 3332 del 17-03-2015

D.P.R. 151/11, p.to 17.1.C dell’Allegato I. Riservette settimanali di esplosivi ai sensi dell’art. 324 del D.P.R. 128/59 presso una cava di quarzo.

… in linea con quanto in precedenza rappresentato in occasione di analoghi quesiti, questo Ufficio ritiene che la presenza di una riservetta di esplosivi per il consumo settimanale – disciplinata dalle norme di polizia delle miniere e delle cave del D.P.R. 128/59 – non renda la cava configurabile come stabilimento o impianto di cui al punto 17 dell’allegato I al D.P.R. 151/11.

 

Nota DCPREV prot. n. 2289 del 15-02-2013

Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti.

… si chiarisce quanto segue.

La sola nuova classificazione degli articoli pirotecnici – così come stabilita dal D.M. 4 aprile 2010, n. 58, in attuazione alla direttiva 2007/23/CE, con le corrispondenze di cui al D.M. 9 agosto 2011 – non comporta di per sé una variazione della sicurezza antincendio delle attività ove tali prodotti sono detenuti.

Qualora, invece, alla riclassificazione si accompagnino incrementi di quantitativi – anche in considerazione della presenza di prodotti precedentemente «non classificati» e non menzionati nel c.p.i. in corso di validità – o modifiche delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, spetta ai titolari delle stesse attività l’effettuazione di una valutazione con riferimento all’Allegato IV e ai commi 6, 7 e 8 dell’art. 4 del D.M. 7 agosto 2012 e l’espletamento dei conseguenti adempimenti procedurali di prevenzione incendi.

 

Circolare n. 557/PAS/U021352/XV.H.MASS(39) del 06-12-2012

Lancio delle lanterne volanti – Quesito.


Emanata dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l’amministrazione generale – Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.

Sull’argomento relativo al rilascio della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. per il lancio delle lanterne volanti vedi nota prot. n. 557/PAS/U/013579/XV.H.MASS(39) del 29-08-2016 (NdR).

 

Circolare DCPREV n. 14517 del 22-11-2012

Detenzione di manufatti esplodenti presso esercizi di minuta vendita. Chiarimenti.

 

Nota DCPREV prot. n. 7016 del 18-05-2012

Locali di custodia munizioni/armi delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale (TNS). Chiarimenti.

… il rischio associato alla presenza del locale di custodia armi e munizioni dovrà essere considerato nella documentazione da presentare a corredo della S.C.I.A. di cui al D.P.R. 151/11 per l’intero compendio «poligono TSN» quale impianto sportivo qualora la capienza superi le 100 persone ovvero la superficie lorda in pianta al chiuso superi i 200 m2 (cfr. attività 65 dell’Allegato 1 al D.P.R. 151/11).

Per tali locali – non configurabili tra le attività di cui al punto 18 dell’Allegato 1 al D.P.R. 151/11 che sono riferite ai depositi di vendita – potranno trovare applicazione, per quanto compatibili, le misure di sicurezza indicate nell’art. 16 del D.M. 18 marzo 1996 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi».

Nel ricordare che tale provvedimento costituisce la regola tecnica antincendi da applicare negli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazione e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., si evidenzia che nel caso in cui non ricorrano le condizioni di assoggettabilità dell’intero impianto dovrà essere verificata l’assoggettabilità delle singole aree a rischio specifico sopra citate.

Quanto sopra, ferma restando la valutazione dei rischi da effettuarsi in ottemperanza alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l’applicazione dei disposti di cui al T.U.L.P.S. in caso di manifestazioni configurabili come pubblico spettacolo.

 

Nota prot. n. P1287/4179 sott. 5 del 05-05-2007

Esercizi di minuta vendita prodotti esplodenti. Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota …, si fa tenere copia del parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, con il quale si concorda.

Nota prot. n. 557/PAS 13220.XVIII.REG.P.S del 20-11-2006

… Richiesta di parere in merito alla tolleranza applicabile all’altezza minima prevista dall’art. 2 del D.M. 23 settembre 1999, relativo agli esercizi di minuta vendita prodotti esplodenti.

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco … ha posto un quesito, tramite il proprio Dipartimento, con riferimento al campo di applicazione del D.M. 23.9.1999 ad oggetto: «Modificazioni degli allegati A e B al regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635» circa la possibilità di applicare, per analogia, la tolleranza dimensionale del 5% prevista dal punto 5 dell’Allegato A al D.M. 30 novembre 1983 all’altezza minima stabilita dall’art. 2 del D.M. 23 settembre 1999, per i locali in cui sono depositati prodotti esplodenti.

L’Ufficio, sentita la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi – per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili – nella seduta del 10 ottobre 2006, ritiene che il riferimento del disposto di cui all’art. 5 dell’Allegato A al D.M. 30 novembre 1983 debba riferirsi alle specifiche norme di prevenzione incendi e non possa applicarsi ai disposti di cui al D.M. 23 settembre 1999.

La prescrizione di cui al dettato del punto 2 dell’art. 2 – parte II – del D.M. 23 settembre 1999, riguarda nella sua specificità la tutela della pubblica incolumità, ravvisandosi, peraltro, nello spirito della norma un intendimento volto a mitigare un effetto dovuto a pericoli collegabili alla specifica destinazione d’uso dei locali.

Lo stesso art. 2 – parte II del citato D.M., prevede la possibilità di deroghe, limitandole ai divieti previsti al punto 1 dello stesso articolo, previo parere della Commissione Tecnica Provinciale, che potrà prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell’incolumità pubblica.

Tale disposto evidenzia la volontà del legislatore di limitare tale istituto della delega a specifici aspetti, escludendo da tale istituto le altre condizioni di esercizi, riferite alle strutture dei locali.

Tanto si rappresenta, tenuto conto che la problematica ha rilevanza generale.

 

Circolare n. 17 MISA (86) del 28-06-1986

Inclusione dei perossidi organici fra le sostanze esplodenti.

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