Uffici – testo coordinato
Uffici – testo coordinato del D.M. 22 febbraio 2006 (⤓ pdf) relativo alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici, con vari chiarimenti e commenti.
La regola tecnica è stata aggiornata, insieme ad altre, dal D.M. 10 marzo 2020 relativo alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, consentendo ove in precedenza era prevista solamente la possibilità di impiegare fluidi refrigeranti non infiammabili o non tossici, di utilizzare refrigeranti classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817. Si vedano a tal proposito anche i chiarimenti forniti con la nota DCPREV prot. n° 9833 del 22-07-2020.
Si fa presente che per gli uffici, in alternativa al D.M. 22 febbraio 2006, è applicabile il «codice di prevenzione incendi» di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., facendo riferimento allo specifico capitolo V.4 introdotto dal D.M. 8 giugno 2016 (in vigore dal 23 luglio 2016) e successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020 (in vigore dal 5 aprile 2020).
Sul testo Quesiti Uffici sono raccolte le principali circolari, note di chiarimenti e quesiti di prevenzione incendi inerenti alle attività di «ufficio», che possono costituire utile riferimento nell’esame di casi analoghi.
Normativa precedente per edifici destinati ad uffici
Il D.M. 22 febbraio 2006 ha costituito la prima norme tecnica di prevenzione incendi specifica per gli edifici e/o locali destinati ad uffici, adottata secondo le procedure da ultimo regolamentate dall’art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n° 139. Precedentemente per tali attività si applicavano i criteri tecnici generali di prevenzione incendi come indicato all’art. 15, comma 3 del citato decreto.
Regolamento di prevenzione incendi e uffici
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, le «aziende ed uffici» sono state ricomprese al punto 71 dell’allegato I al decreto. Inoltre, è stata stabilita una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982, ove l’attività era compresa al n° 89.
Infatti, precedentemente l’assoggettabilità era legata al parametro degli «addetti», i quali dovevano essere occupati in numero superiore a 500. Con il D.P.R. n° 151/2011 invece, il parametro adottato per determinare l’assoggettabilità delle aziende ed uffici è stato individuato con quello delle «persone presenti», in linea con la relativa regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 22 febbraio 2006. Inoltre, anche la soglia di assoggettabilità è stata ridotta a 300 persone presenti. Pertanto, con l’entrata in vigore del D.P.R. n° 151/2011 il campo di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle attività destinate ad uffici si è notevolmente ampliato tenuto conto che si è passati a considerare il parametro da «addetti oltre 500» a «persone presenti oltre 300».
Tenuto conto di quanto sopra, anche ai fini dell’asseverazione degli uffici in categoria A il Titolo IV del D.M. 22 febbraio 2006 relativo agli «Uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi», non può essere riferito alle attività ora soggette (uffici con oltre 300 persone presenti), poiché è riferito alle attività soggette all’epoca della sua emanazione (uffici nei quali sono occupati oltre 500 addetti).
I responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, devono presentare la SCIA entro il 7/10/2017. Tale termine, previsto dall’art. 11, comma 4 del D.P.R. n° 151/2011, è stato così modificato dall’art. 38, comma 2 del D.L. 21/6/2013, n° 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n° 98) e successivamente dalla legge 27/2/2017 n° 19 («Milleproroghe 2016»).
I riferimenti al vecchio regolamento (D.P.R. n° 37/98, D.M. 4/5/1998, D.M. 16/2/1982), devono intendersi aggiornati tenuto conto dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. n° 151/2011, D.M. 7/8/2012).
Per quanto concerne le aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti, questi sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività 71.1.A (fino a 500 persone), 71.2.B (oltre 500 e fino a 800 persone) e 71.3.C (oltre 800 persone) dell’allegato III al DM 7 agosto 2012. Al fine di rendere più chiara e univoca l’individuazione delle attività, il DM 7 agosto 2012 ha introdotto un numero crescente denominato «sottoclasse» associato a ulteriori classificazioni. Le attività vengono quindi individuate con un codice alfanumerico composto dal «numero attività/sottoclasse/categoria» che indicano: il numero dell’attività soggetta a controllo, dal numero 1 al numero 80; la sottoclasse, dal numero 1 fino a un valore che definisce in modo univoco tutte le varie possibilità; la categoria A, B o C dell’allegato I al D.P.R. n° 151/2011.
Infine, in merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presenti nel testo, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot n° 6959 del 21-05-2013.
Testo ufficiale normativa uffici
Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it. Il testo ufficiale del DM 22 febbraio 2006 è pubblicato sulla GU n° 51 del 2 marzo 2006.
Attività n. 71 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011
N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
71 (89) | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. [1][2] | fino a 500 persone | oltre 500 e fino a 800 persone | oltre 800 persone |
Attività n. 71 – allegato III al D.M. 7/8/2012
Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
71.1.A | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. | Fino a 500 persone |
71.2.B | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. | Oltre 500 e fino a 800 persone |
71.3.C | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. | Oltre 800 persone |
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[1] In analogia a quanto chiarito con nota prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16-01-1997 per le attività ricettive, le “aziende ed uffici” organizzati in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno con meno di 300 persone presenti, devono osservare le norme di cui D.M. 22/2/2006 per ciascun edificio, in relazione alla classificazione di cui all’art. 2 della regola tecnica. Se l’attività nel suo complesso ha più di 300 persone presenti, la stessa risulta ricompresa nel punto 71 del DPR n° 151/2011 e pertanto è soggetta a controllo dei Vigili del fuoco.
[2] Un complesso edilizio a uso ufficio complessivamente con oltre 300 persone presenti, distribuito su più edifici separati e isolati ciascuno con meno di 300 presenti, facente capo a unico titolare, ricade nel punto 71 del DPR n° 151/2011. Qualora invece l’attività fosse costituita da uffici facenti capo a diverse titolarità, dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti di assoggettamento al punto 73 del DPR n° 151/2011 secondo le indicazioni fornite con nota 4756 del 09-04-2013 (Nota DCPREV prot. n. 7090 del 22-05-2013).