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Criteri generali di prevenzione incendi – DM 10 marzo 1998

Testo coordinato del DM 10 marzo 1998 ( pdf) relativo ai vecchi criteri generali di prevenzione incendi e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, con chiarimenti e commenti.[1]

Le disposizioni del DM 10 marzo 1998, vigenti fino al 28 ottobre 2022, sono state sostituite dai tre decreti DM 1° settembre 2021, DM 2 settembre 2021, DM 3 settembre 2021. Quest’ultimo ha completamente abrogato il DM 10 marzo 1998 a decorrere dal 28 ottobre 2022.

Il DM 10 marzo 1998 stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze. Il decreto fornisce inoltre indicazioni sulla predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione, sui controlli e manutenzioni, sulle misure di protezione antincendio, sull’informazione e formazione antincendio, sulla pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio, sull’attività di formazione per i cd. addetti antincendio, ecc.

Con Circolare 8 luglio 1998, n. 16 MI.SA. (G.U. n. 250 del 26 ottobre 1998) avente per oggetto «Decreto ministeriale 10 marzo 1998 – Chiarimenti», sono stati forniti alcuni chiarimenti al fine di evitare erronee interpretazioni del decreto, tenuto conto della diretta correlazione con le disposizioni normative impartite con l’allora testo di riferimento sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro rappresentato dal D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 (GU n. 265 del 12 novembre 1994 – S.O. n. 141).

Riferimento progettuale per attività «non normate»

Prima del 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del DM 12 aprile 2019[2] recante «Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», il principale riferimento normativo per la valutazione del rischio e la progettazione antincendio delle cd. attività «non normate» è stato rappresentato dal DM 10 marzo 1998, emanato in attuazione al disposto dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

In particolare, il DM 10 marzo 1998 è stato il principale riferimento progettuale per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi non disciplinate da specifica regola tecnica verticale. Questo nonostante l’articolo 3 stabilisca che le disposizioni relative alle vie di esodo, sistemi di segnalazione e allarme e sull’estinzione (allegati III, IV, V) non si applicano alle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, limitando l’applicazione del decreto solo agli allegati II (Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi), VI (Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio) e VII (Informazione e formazione antincendio).

Il DM 10 marzo 1998 ha continuato ad essere applicato anche dopo l’abrogazione del D.Lgs. n. 626/1994 avvenuta ad opera del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recan­te «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Infatti, l’articolo 46, comma 4 del D.lgs. n. 81/2008, ha stabilito che fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3 dell’articolo 46 continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al DM 10 marzo 1998.

I tre decreti di modifica

Pur con molto ritardo si è pervenuti all’aggiornamento delle disposizioni con la completa abrogazione del vecchio decreto a decorrere dal 29 ottobre 2022, che tiene conto anche della nuova metodologia di progettazione introdotta dal Codice di prevenzione incendi. Con i tre decreti (DM 1° settembre 2021, DM 2 settembre 2021, DM 3 settembre 2021) emanati ai sensi dell’articolo 46, comma 3[3] del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono stati definiti i criteri per individuare le misure per evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, le misure precauzionali di esercizio, i metodi di controllo e manutenzione, la gestione delle emergenze, le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio compresi i requisiti e la formazione del personale addetto.

Quindi si è proceduto alla completa abrogazione del DM 10 marzo 1998 con decorrenza 29 ottobre 2022, data di entrata in vigore del DM 3 settembre 2021, l’ultimo dei tre decreti pubblicati.

  • Decreto controlli: DM 1° settembre 2021 «Criteri generali per il degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» (G.U. n. 230 del 25 settembre 2021), in vigore dal 25 settembre A decorrere da tale data sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e)[4], l’articolo 4[5] e l’allegato VI[6] del DM 10 marzo 1998.
  • Decreto GSA: DM 2 settembre 2021 «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» (G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021), in vigore dal 4 ottobre 2022. A decorrere da tale data sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera f)[7] e gli articoli 5[8], 6[9] e 7[10] del DM 10 marzo 1998.
  • Decreto minicodice: DM 3 settembre 2021 «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» (G.U. n. 259 del 29 ottobre 2021), in vigore dal 29 ottobre 2022. A decorrere da tale data è completamente abrogato il DM 10 marzo 1998.

Testo ufficiale

Il testo ufficiale del DM 10 marzo 1998 è pubblicato sulla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, S.O. n. 64.

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[1] Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it

[2] Il D.M. 12 aprile 2019 ha posto fine al cosiddetto «doppio binario». In particolare, con la sua entrata in vigore, a decorrere dal 20 ottobre 2019 è terminato il periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica. Il citato decreto ha anche ampliato il campo di applicazione alle attività di cui all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, aggiungendo al precedente elenco le attività da 19 a 26 (Stabilimenti e impianti ove si producono, impiegano, detengono particolari sostanze pericolose, fabbriche di fiammiferi, ecc.) e l’attività 73 (Edifici a uso terziario/industriale).

[3] Articolo 46, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008: «Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione».

[4] L’articolo 3 (Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio), comma 1, lettera e) del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che, all’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro deve adottare le misure finalizzate a «garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all’allegato VI».

[5] Articolo 4 (Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio) del D.M. 10 marzo 1998: «Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore».

[6] L’allegato VI (Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio) del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che tutte le misure di protezione antincendio previste per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita, per l’estinzione degli incendi e per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio, devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.

[7] Articolo 3 (Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio), comma 1, lettera f) del D.M. 10 marzo 1998: «All’esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato VII».

[8] L’articolo 5 (Gestione dell’emergenza in caso di incendio) del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che all’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro deve adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII.

[9] L’articolo 6 (Designazione degli addetti al servizio antincendio) del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base dell’eventuale piano di emergenza, il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, i quali devono frequentare gli appositi corsi di formazione e, ove previsto, conseguire l’attestato di idoneità tecnica secondo le procedure ivi specificate.

[10] L’articolo 7 (Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che i datori di lavoro devono assicurare la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX.