Quesiti Locali di spettacolo e trattenimento
Quesiti Locali di spettacolo e trattenimento (⤓ pdf).
Quesiti di prevenzione incendi relativi a locali di spettacolo, trattenimento, case da gioco, sale giochi, sale consiliari, edifici di culto, circoli privati, sale da ballo e ristoranti, auditori e sale convegno, agenzie di scommesse, discoteche al chiuso e all’aperto, sale polivalenti, complessi multisala, teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive, circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, giochi gonfiabili, cabine di proiezione, altezza della balaustra nei palchi, luoghi e spazi all’aperto, servizio di vigilanza antincendio, sipari di sicurezza, Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, distribuzione posti, fiere e simili, sagre paesane, manifestazioni occasionali, teatri-tenda, parchi avventura, esercizi pubblici, attività temporanee, attività occasionali, attività stagionali, luoghi all’aperto, comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc.[1]
La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è contenuta nel testo Quesiti prevenzione incendi.
Il testo Locali di pubblico spettacolo contiene la normativa di prevenzione incendi, tra cui il D.M. 19 agosto 1996 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte da provvedimenti successivi e con chiarimenti e commenti.
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, i «locali di pubblico spettacolo» (e simili) sono stati ricompresi al punto 65 dell’allegato I al decreto.
Nota DCPREV prot. n. 717 del 18-01-2018.
Inquadramento dell’attività «parco avventura» – Riscontro.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo dal Comando …, peraltro condiviso da codesta Direzione Regionale VV.F.(*)
Si rappresenta che, in tema di percorsi acrobatici installati presso strutture ricreative, per garantire la sicurezza delle strutture e definire precise regole di progettazione, costruzione, controllo, manutenzione e gestione, UNI ha pubblicato le norme UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2, che definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell’uso di tali attrezzature.
(*) I «parchi avventura» non avendo all’interno del loro sedime alcun «locale di trattenimento» così come definito dal Titolo I del D.M. 19 agosto 1996, non rientrano tra le attività di cui al punto 65 del D.P.R. n. 151/2011. Per l’applicazione della regola tecnica i parchi avventura possono essere assimilati ai «parchi divertimenti» di cui alla lettera i) dell’articolo 1 del D.M. 19 agosto 1996.
Nota DCPREV prot. n. 9131 del 28-07-2015.
Quesito su assoggettabilità delle attività temporanee alla disciplina del D.P.R. 151/2011.
[…] si concorda con il parere formulato da codesta Direzione Regionale. (*)
(*) In linea con i precedenti chiarimenti forniti con note prot. n. P630/4109 sott. 53 del 05-11-2007 e n. P468/4101 sott. 106/33 del 28-04-1999, anche le attività accessorie alle attività di cui ai punti 65 e 69 dell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011 quali depositi di GPL in bombole o serbatoi, impianti di produzione di calore, cucine, gruppi elettrogeni, ecc. il cui utilizzo è anch’esso temporaneo e legato alla manifestazione, sono escluse dagli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.
Circolare prot. n. 8907 del 27-07-2015.
D.M. 19 agosto 1996. Titolo VI – Cabine di proiezione con sistemi digitalizzati. Precisazioni alla nota DCPREV prot. n. 4471 del 16 aprile 2015.
Con riferimento alla nota DCPREV prot. n. 4471 del 16 aprile 2015, indicata in oggetto, si precisa che nella stessa, per mero errore materiale, è stata omessa la parola «quarto».
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Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19-05-2015.
Definizione di manifestazione temporanea.
[…] si rappresenta quanto segue.
Con l’esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all’allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l’abrogazione dell’art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall’art. 9 del D.P.R. 37/98. In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.
Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente l’impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.
In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.
In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l’inserimento delle stesse nell’ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.
Nota DCPREV prot. n. 5915 del 19-05-2015.
Sale di alberghi destinate a riunioni varie.
[…] in analogia a quanto già rappresentato in casi analoghi (vedi, attività scolastiche con annesse palestre), si ritiene che per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., non sia necessario presentare una specifica S.C.I.A, qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all’intera attività alberghiera.
Relativamente, invece, all’eventuale necessità d’intervento da parte della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non essendo mutato in materia il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi, si ritiene che eventuali casi ambigui o comunque di difficile inquadramento debbano essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale, se del caso.
Nota DCPREV prot. n. 4258 del 02-04-2014.
D.M. 19 aprile 1996 – quesito relativo al massimo affollamento ipotizzabile.
[…] si concorda con il parere di codesta Direzione, (*) fermo restando, ovviamente, che la capienza viene comunque stabilita dalla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all’art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S., sulla base delle normative vigenti, anche di natura igienico sanitaria.
(*) Il quesito è volto a chiarire se per i locali di cui all’art. 1, comma 1 lett. e) del D.M. 19 agosto 1996 il titolare dell’attività, indipendentemente dalla superficie del locale, possa dichiarare di limitare l’accesso di spettatori a un numero inferiore a 100 in modo che il locale non sia obbligato al rispetto di tutti i punti della regola tecnica allegata al D.M. 19 agosto 1996, essendo sufficiente il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XI (relative all’esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all’esecuzione a regola d’arte degli impianti installati). Tale problematica si presenta con una certa frequenza per alcune tipologie di locali come night club, sale giochi e simili ove il calcolo dell’affollamento farebbe superare le 100 presenze, ma dove in realtà le presenze effettive sono di norma decisamente inferiori.
La Direzione ritiene che il massimo affollamento ipotizzabile rappresenti il limite superiore della capienza di un locale, che trae origine dalla densità di affollamento, che è definita come numero massimo di persone per unità di superficie lorda di pavimento. Fermo restando tale limite, da non superare, l’affollamento complessivo «dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività», così come indicato ad esempio, al punto 8.4.4. del D.M. 9 aprile 1994.
Nota DCPREV prot. n. 2874 del 11-03-2014.
Disposizioni per rete idranti dei Teatri tenda installati in modo permanente.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.(*)
(*) Le caratteristiche della rete idranti per i teatri tenda e strutture similari installate in modo permanente si ritiene siano quelle indicate nella tabella l del D.M. 20 dicembre 2012 in funzione della capienza, mentre i parametri individuati nella riga ulteriormente riferita ai teatri tenda e simili (installazione di un idrante con due attacchi DN 70) possono intendersi riferiti, ipotizzando un refuso di stampa, alle strutture installate in modo non permanente.
Nota DCPREV prot. n. 6245 del 10-05-2013.
D.P.R. n. 151/2011, punto 65 dell’allegato I – Riscontro.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)
(*) Il quesito riguarda la classificazione di un pubblico esercizio adibito a sala scommesse. Tenendo anche conto dei chiarimenti forniti con la nota prot. n. 22 MI.SA. del 14 dicembre 1992, le agenzie di scommesse possono essere considerate locali di trattenimento e pertanto comprese al punto 65 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 151/12011 in funzione delle caratteristiche dimensionali o di affollamento, restando escluse, anche in presenza di slot machine, dagli adempimenti di competenza della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Nota DCPREV prot. n. 6244 del 10-05-2013.
Assoggettabilità delle agenzie di scommesse ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011. Riscontro
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.(*)
(*) Le agenzie di scommesse sono soggette ai controlli di prevenzione incendi (n. 65 del D.P.R. n. 151/2011), in analogia con le indicazioni già fornite per le sale giochi e sale bingo.
Circolare prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21-02-2013.
Competenza delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – Verifiche sui locali con capienza pari o inferiore a 200 persone – Intervenuta abrogazione dell’art. 124, comma 2, Reg. TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Quesito.
Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l’amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.
Si fa riferimento alla nota sopraindicata (nota n. 63343 dell’11 settembre 2012), con la quale codesta Prefettura – allo scopo di corrispondere ad analoghi quesiti posti dal Comune di Empoli – chiede l’avviso di questo Ufficio e dei Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in ordine alle due questioni che seguono:
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Circolare Dipartimento PS prot. n.557/PAS/U/014141/13500.B(18) del 31-07-2012.
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2010.
Si fa riferimento alla nota sopra evidenziata, con la quale codesta Prefettura chiede chiarimenti sulla interpretazione dell’art. 6, comma 2-quinquies del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (introdotto dall’articolo 54, comma 1. lettera a., della legge 29 luglio 2010, n. 120) nella parte che concerne la sottoposizione agli art. 68 e 80 TULPS delle attività di intrattenimento e svago danzante svolte all’interno degli stabilimenti balneari in orario serale e notturno.
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Nota DCPREV prot. n. 9933 del 30-07-2012.
Quesito relativo alla circolare sui «Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.
È pervenuta a questo Dipartimento, con la nota indicata a margine, la richiesta di parere inerente le verifiche di solidità e sicurezza dei carichi sospesi di cui alla nota prot. n. 1689 del 1/4/2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile.
In relazione ai quesiti posti con riferimento alla circolare in oggetto si specifica quanto segue:
- La circolare 1689 del 1° aprile 2011 rappresenta il contributo che il Ministero dell’Interno ha inteso fornire al Paese nell’ambito di un settore attinente alla più generale disciplina della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo. Tale provvedimento, pur non essendo un unicum, deve intendersi quale atto di collaborazione tra istituzioni dello Stato e non deve essere in alcun modo strumento di prevaricazione delle competenze di altre amministrazioni coinvolte in materia di sicurezza.
- Le Commissioni di vigilanza sono istituite per la verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali di pubblico spettacolo e, a tal fine, pur esprimendosi in solido, sono costituite da una pluralità di membri, ognuno rappresentante una specifica professionalità, ulteriormente integrabili, se del caso, da altri esperti di settore operanti nell’ambito delle rispettive competenze definite dalle Leggi e dalle Norme vigenti; al riguardo, per gli aspetti di solidità dei locali e degli impianti, il normatore ha appositamente previsto la presenza in seno alla commissione, quale membro titolare ed indispensabile, di un ingegnere dell’organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile; il rappresentante dei vigili del fuoco, pur in seno alla commissione, opera invece in linea con le competenze in materia di prevenzione incendi, definite dall’art. 14 comma 2 lettera f del d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139.
- Nell’ottica collaborativa di cui al primo punto della presente ed in ossequio all’impegno assunto nella circolare citata, si ritiene, con riferimento alla documentazione che è necessario produrre a corredo del prescritto certificato di idoneità statica, che la stessa possa essere unica per componenti di uguali caratteristiche tecniche. È altresì evidente che la documentazione in parola deve comunque coprire tutti i componenti del sistema di sospensione.
Si rappresenta sin d’ora la disponibilità di questo Dipartimento per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito.
Nota DCPREV prot. n. 9518 del 08-07-2011.
Fabbricato ad uso acquario.
[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale (*).
(*) Un acquario, posto all’interno di un edificio costituito da più stanze nelle quali la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci, non rientra tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, in particolare tra quelle previste ai punti 87 o 83 del D.M. 16 febbraio 1982, né ai controlli della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non trattandosi di attività di intrattenimento o di spettacolo.
Nota DCPREV prot. n. 8278 del 08-06-2011.
D.M. 19 agosto 1996 – Altezza della balaustra nei palchi delle attività teatrali – Quesito. – Locali preesistenti al D.P.R. 577/82.
Si riscontra la nota a margine indicata inerente il quesito di cui in oggetto, relativo all’altezza della balaustra nei palchi in teatri esistenti e/o storici. Le disposizioni contenute nel D.M. 19 agosto 1996 si applicano ai locali di nuova realizzazione. Per i locali esistenti, già autorizzati dalle C.P.V.L.P.S ai sensi della circolare 16/1951, devono essere osservate le disposizioni dell’art. 5 che rinviano al titolo XIX dell’allegato al D.M.. Pertanto si ritiene che, l’eventuale rivalutazione delle balaustre oggetto del quesito, al fine di residuare il rischio aggiuntivo, possa essere ricondotta, come indicato da codesta Direzione Regionale, nell’ambito della Commissione Provinciale di Vigilanza. (*)
(*) Al Titolo III del D.M. 19 agosto 1996, in relazione alla distribuzione e sistemazione dei posti nella sala viene limitata a 1 metro l’altezza minima della balaustra posta in galleria a protezione della prima fila di posti antistanti la medesima e distanti da essa non meno di 0.6 m. La regola tecnica non differenzia a tale riguardo ordini di palchi e gallerie come individuati al capo II del Titolo IV annesso alla Circolare ministeriale n. 16/51. Il quesito chiede di conoscere se per le attività teatrali esistenti, quanto riportato all’art. 3.1 del Titolo III del D.M. 19 agosto 1996 («L’altezza della balaustra deve essere non inferiore a 1 metro») disciplini anche l’altezza della balaustra dei palchi.
Nota DCPREV prot. n. 7925 del 27-05-2011.
Interpretazione del titolo XIX dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996.
Perviene da parte della Direzione Regionale … la nota indicata a margine, di interpretazione del parere espresso da questo Ufficio con nota prot. 2386 del 22/02/2011, relativamente al quesito sull’installazione degli impianti di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi nei locali esistenti di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
Si concorda con tale interpretazione, (*) specificando che, per i locali esistenti, l’obbligo dell’installazione degli impianti di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi, oltre che negli ambienti con carico d’incendio superiore a 30 kg/m2 di legna standard, sia esteso unicamente agli altri casi previsti dal D.M. 19 agosto 1996. …
(*) Per i locali esistenti l’installazione dell’impianto di rivelazione sia limitato unicamente alle fattispecie previste ai seguenti punti e non a tutti gli ambienti del locale:
- 3.2, lettera i) e 2.3.3 (accorgimento migliorativo per la declassificazione dei materiali, ai fini della reazione al fuoco);
- 3.4 (accorgimento migliorativo per l’aumento della lunghezza massima del percorso dì uscita da 50 m a 70 m);
- 5.3 (in alternativa al comando manuale di apertura degli infissi per l’aerazione dei vani scala);
- 3.2, lettere B e C (per l’azionamento delle serrande resistenti al fuoco inserite nelle condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione in corrispondenza degli attraversamenti delle strutture che delimitano i compartimenti, nonché per l’arresto automatico dei ventilatori);
- Titolo XVI (negli ambienti con carico di incendio superiore a 30 Kg/m2).
Circolare 1689 SG 205/4 del 01-04-2011.
Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.
Le Commissioni di vigilanza istituite per l’applicazione dell’art. 80 del TULPS hanno, tra l’altro, il compito di «verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene» dei locali di pubblico spettacolo «ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni» (art. 141 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS).
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Nota DCPREV prot. n. 2643 del 25-02-2011.
Installazione di giochi gonfiabili per bambini e pista di pattinaggio all’interno della parte comune di un centro commerciale.
[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale (*)
(*) Il quesito è relativo all’installazione di un parco giochi gonfiabili ed un pista di pattinaggio all’interno della parte a comune di un centro commerciale già in possesso di Certificato di prevenzione incendi ed è volto a chiarire se:
– le attrazioni in argomento possano essere installate in modo permanente anziché temporaneo, tenuto conto che le stesse non pregiudicano il sistema di vie di esodo in essere;
– il massimo affollamento da prevedersi per le aree oggetto delle nuove installazioni possa essere mantenuto pari a 1,2 pers/mq come previsto dal punto 4.1 del D.M. 27 luglio 2010 per attività a carattere temporaneo.
Al riguardo si evidenzia che i giochi gonfiabili sono soggetti anche all’applicazione del D.M. 18 maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante), in relazione alla definizione di cui all’art. 2 lett. a). A tale proposito la lettera circolare prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010 al punto 4, Parte II dell’allegato prende in considerazione proprio l’installazione di attrezzature di divertimento all’interno di centri commerciali mentre al successivo punto 6, parte II, fornisce indicazioni nei riguardi delle caratteristiche di reazione al fuoco dei giochi gonfiabili.
Nota DCPREV prot. n. 2639 del 25-02-2011.
Reazione al fuoco dei materiali facenti parte di attrazioni come individuate nell’elenco delle attrazioni di cui all’art. 4 della legge 18/03/1986 n. 337.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)
(*) I requisiti di reazione al fuoco devono essere verificati per i locali, come definiti dal D.M. 19 agosto 1996 e non per le attrazioni, come definite dal D.M. 18 maggio 2007, articolo 2, per le quali devono essere verificati i requisiti tecnici esplicitamente richiamati dal D.M. 18 maggio 2007, con particolare riferimento agli artt. 3 e 5.
Ciò vale anche se alcune attrazioni, installate anche all’interno di edifici ad uso pubblico come centri commerciali, sono costituite da materiali plastici o tessili che in alcuni casi costituiscono la parte predominante dei materiali dell’attrazione stessa (es. resine o materiali plastici di vetture, cavalli, gondole, tazzine, automobili, trenini, ecc.).
Nota DCPREV prot. n. 2637 del 25-02-2011.
D.M. 18/5/2007 recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante» Caratteristiche giochi gonfiabili.
[…] si concorda con il parere espresso da codesta Direzione. (*)
(*) Le caratteristiche di reazione al fuoco in classe 2 richieste dal punto 6, Parte II della Lettera circolare prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010 per giochi gonfiabili inseriti in spettacoli viaggianti, possono essere estese alla tipologia degli stessi giochi quando individuati con le caratteristiche di cui al D.M.19 agosto 1996 nell’ambito di attività diversificate come ad esempio centri commerciali. Resta esclusa in ogni caso la localizzazione degli stessi lungo i percorsi del sistema delle vie di esodo.
Nota prot. n. 12555 del 01-09-2010.
Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di sale di riprese televisive.
[…] si concorda con il parere di codesto Comando, (*) nel considerare gli studi televisivi, dove si effettuano riprese cinematografiche e televisive, soggetti al controllo dei VV.F. in quanto inseriti al punto 51 dell’allegato al D.M. 16/2/1982.
Si segnala, infine, che qualora vi sia prevista la presenza di spettatori, in numero superiore a 100 unità, si configura, altresì, l’attività di pubblico spettacolo e trattenimento, ricadente al punto 83 del citato allegato.
(*) L’assoggettabilità al punto 51 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 delle sale di riprese televisive prescinde dalla presenza o meno di pubblico e/o spettatori.
Nota prot. n. 10786 del 13-07-2010.
Densità di affollamento in strutture polifunzionali adibite occasionalmente ad attività di trattenimento di cui alla lettera e) dell’art. 1 del D.M. 19.08.1996 – Riscontro.
[…] pur condividendo il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F., si rappresenta che il punto 3.3 del D.M. 19.08.1996 «sistemazione di posti in piedi» così come modificato dal D.M. 06.03.2001 prevede che:
- nei locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35 spettatori ogni 10 m2 di superficie all’uopo destinata;
- in caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell’area destinata all’attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all’uopo destinata.
Peraltro, non essendo presente un riferimento per la «sistemazione di posti in piedi» nei locali indicati in oggetto, al fine di individuare la densità di affollamento dei locali stessi appare necessario fare riferimento all’art. 4.1 dello stesso D.M. che in via generale prevede che l’affollamento massimo deve essere pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato a prescindere se trattasi di locali al chiuso o all’aperto e se è prevista la disposizione dei posti fissi e/o in piedi.
Per quanto sopra in attesa che l’Ufficio scrivente possa interessare della questione il Comitato Centrale Tecnico Scientifico si ritiene che la soluzione proposta possa essere valutata dal CTR nell’ambito del procedimento di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 37/98, anche alla luce della lett. Circ. n. prot. 8269 del 20/05/2010.
Nota prot. n. 9318 del 08-06-2010.
Adeguamento degli edifici tutelati alle norme di prevenzione incendi.
[…] per ricordare che l’agibilità finalizzata allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo in un teatro tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04) può essere concessa solo a seguito della valutazione di tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza degli spettatori e degli operatori.
In tal senso, si richiamano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, laddove vengono stabilite, tra l’altro, le caratteristiche dei parapetti (cfr. D.Lgs. 81/08 punti 1.7.2.1, 1.7.2.3 dell’allegato IV), osservando, per quanto di competenza, come una corretta geometria dei luoghi sia strettamente correlata all’esodo in sicurezza degli occupanti in caso di emergenza.
Tutto ciò premesso, si ritiene che l’adeguamento delle balaustre dei palchi – che peraltro risulta già attuata presso alcuni grandi teatri storici – debba essere realizzato tenendo conto di quanto rappresentato, nel rispetto dell’architettura del luogo.
Nelle more degli interventi di adeguamento, la fruizione dei palchi da parte del pubblico, con apposita segnalazione del rischio derivante dall’altezza dei parapetti, potrà avvenire su diretta responsabilità del titolare dell’attività.
Nota prot. n. 15370 del 30-11-2009.
Richiesta di un parere tecnico sul corretto inquadramento di una discoteca all’aperto fra le tipologie di locale di pubblico spettacolo di cui all’art. l del D.M. 19/08/1996 e al Titolo I dell’allegato allo stesso D.M.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.(*)
(*) Il quesito è afferente alla corretta definizione di un locale all’aperto utilizzato per trattenimento danzante (discoteca).
Relativamente una discoteca all’aperto con capienza compresa fra 300 e 600 persone, il professionista incaricato sostiene che la tipologia di pubblico spettacolo rientra fra quelle indicate alla lettera l) dell’art. 1 del D.M. 19 agosto 1996, in virtù del fatto che l’intrattenimento fornito si svolge in un luogo all’aperto. Dalla definizione di discoteca fornita dal titolo I dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996, la tipologia di attività rientra fra quelle dei «locali», la quale, a sua volta, comprende «fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo…», escludendo i luoghi all’aperto, esplicitamente ricompresi alla lettera i) ed l) dell’art. 1.
Tra le conseguenze principali nel considerare la discoteca all’aperto quale locale rientrante all’art. 1, lett. l) del D.M. 19 agosto 1996, vi è la mancata installazione dei naspi rispetto al caso in cui lo stesso locale di pubblico spettacolo rientri fra quelli di cui all’art. 1, lettera f).
La Direzione precisa che il locale in questione non può intendersi luogo all’aperto, come definito all’articolo 1 ed al Titolo I della regola tecnica allegata al D.M. 19 agosto 1996, non essendo previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico, quali tribune e/o posti a sedere di tipo fisso. Inoltre, la definizione di «locale» presuppone la presenza significativa di fabbricati, ambienti e luoghi destinati al trattenimento, ivi compresi i disimpegni e servizi vari connessi.
Nota prot. n. 1304 del 23-03-2009. Locale di pubblico spettacolo.
Luogo sicuro e capacità di deflusso del sistema delle vie di esodo. Quesito.
[…] si concorda con il parere della Direzione. (*)
(*) Parere del Comando condiviso dalla Direzione.
Si chiedono indicazioni sulla capacità di deflusso del sistema di vie di esodo di un locale di pubblico spettacolo (disco bar/discoteca) da realizzare al primo piano di un complesso edilizio che:
- al piano interrato ospita un’autorimessa (attività n. 92) ed una serie di magazzini;
- al piano seminterrato ospita un’autorimessa (attività n. 92) ed un parcheggio scoperto;
- al piano terra ospita un centro commerciale con vari negozi di superficie superiore a 400 mq (attività n. 87) che si affacciano su cortili di smistamento in gran parte a cielo libero;
- al piano primo (ultimo piano dell’edificio), oltre al locale di pubblico spettacolo, ospita due locali con destinazione d’uso direzionale-commerciale.
La separazione del locale di pubblico spettacolo con i locali sottostanti e/o adiacenti ha caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60.
Parte della superficie del piano primo è una terrazza a cielo libero sulla quale sfociano le uscite di sicurezza del locale di pubblico spettacolo e dei locali con destinazione d’uso direzionale commerciale. Tale terrazza, pertanto, sovrasta un centro commerciale (punto 87) ed è da esso separata da un solaio avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60. La terrazza secondo la definizione riportata al punto 1.12 del D.M. 30/11/1983 risulta essere uno spazio scoperto. La sua superficie è tale da consentire lo stazionamento di tutte le persone costituenti la capienza massima del disco bar/discoteca (circa 1000 persone). La terrazza è servita da n° 2 scale esterne di larghezza 1,2 m, realizzate in conformità al punto 4.5.4 dell’allegato al D.M. 19/8/1996, che sfociano direttamente su cortile esterno di tipo aperto direttamente collegato alla pubblica via.
Tutto ciò premesso si chiede:
- se la terrazza al piano primo, spazio scoperto sovrastante attività soggetta a controllo VV.F. e da essa separata con solaio avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60, possa essere considerata un luogo sicuro secondo la definizione di cui al punto 3.4 del D.M. 30.11.83 e, in particolare, se sia da considerare luogo sicuro statico e si possa pertanto prescindere dalla valutazione del sistema di vie di esodo dalla terrazza stessa (visto che la sua superficie permette lo stazionamento di tutte le persone previste nel locale di pubblico spettacolo con una densità di affollamento di 1-1,2 pers/m2) o luogo sicuro dinamico valutando anche la capacità di deflusso dei due vani scala scoperti per raggiungere la pubblica via al piano terra.
- nel caso in cui la terrazza sia considerata luogo sicuro dinamico, se ai due vani scala scoperti possa essere attribuita una capacità di deflusso pari a 250 (nel qual caso n. 2 scale di larghezza 1,20 m sono sufficienti per l’evacuazione di 1000 persone), in linea con il punto 4.2 Titolo IV dell’allegato al D.M. 19.08.96, come peraltro previsto per la zona spettatori degli impianti sportivi all’aperto (articolo 8 del D.M. 18.03.96), o debba essere attribuita una capacità di deflusso di 37,5, essendo la quota del piano primo a circa 4-5 m rispetto al piano di riferimento.
- se i due vani scala scoperti, che dal piano primo portano all’autorimessa al piano seminterrato, siano da considerare parti comuni del centro commerciale e ne sia, pertanto, vietata la comunicazione e la promiscuità con il locale di pubblico spettacolo, visto che il punto 2.2.3 lett. b) dell’allegato al D.M. 19.08.96, esclude i locali di tipo f) (sale da ballo e discoteche) dalla possibilità di comunicare con le parti comuni di centri commerciali.
A parere del Comando:
- la terrazza deve essere considerata luogo sicuro dinamico;
- la capacità di deflusso delle scale esterne deve essere pari a 37,5 per cui, nel caso di specie, si rende necessario prevedere ulteriori percorsi di esodo per il deflusso delle 1000 persone previste nel locale di pubblico spettacolo;
- i due vani scala scoperti sono parti comuni del centro commerciale, la comunicazione attraverso percorsi scoperti e la promiscuità con il locale di pubblico spettacolo può essere consentita con il procedimento di deroga di cui all’articolo 6 del D.P.R. 37/98, a condizione che tali percorsi non rientrino nel sistema di vie di esodo del centro commerciale stesso.
Nota prot. n. P1644/4122 sott. 32 del 24-12-2008.
Auditorium aperto al pubblico presso complesso scolastico – separazione. Quesito di prevenzione incendi.
[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco (*) …
(*) Il Comando è del parere che, così come previsto al punto 6.4 del D.M. 26 agosto 1992, le comunicazioni ammesse con l’attività scolastica «potranno essere ammesse unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4 dello stesso D.M.», ossia tramite filtro a prova di fumo tanto che anche il D.M 19 agosto 1996 al punto 2.2.3 ammette le comunicazioni con l’attività 85 dell’allegato elenco al D.M. 16 febbraio 1982 tramite filtro a prova di fumo. Peraltro, le norme sulle attività scolastiche al punto 6.4, ad avviso del Comando, impongono che le comunicazioni tra l’attività scolastica ed il locale di pubblico spettacolo debba avvenire tramite filtro a prova di fumo a prescindere dalla contemporaneità delle attività; in particolare la non contemporaneità è imposta quando non è possibile rispettare le disposizioni sull’isolamento previste dalle norme.
Nota prot. n. P865/4109 sott. 44/C(6) del 02-10-2006.
Requisiti di ubicazione di un campo da tennis, coperto con telone plastificato (tendostruttura), rispetto ad un locale di pubblico spettacolo, att. n. 83 del D.M. 16.02.82. Quesito.
[…] si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale. (*)
(*) Si ritiene al proposito che i requisiti previsti ai punti 7.1 e 8.1 del D.M. 19 agosto 1996 non costituiscono un riferimento cogente per il caso in questione, essendo riferiti a strutture con diversa destinazione d’uso.
Nota prot. n. P731 del 08-07-2004.
Costi servizi di vigilanza.
[…] questo Ufficio ribadisce, come già affermato nella nota prot. n° P60-171/4118/1 sott. 44, la necessità che al compenso per il servizio di vigilanza prestato vada aggiunto anche il compenso forfetario lordo di 5,16 Euro (Lire 10.000) da corrispondere a ciascuna unità per ogni servizio reso, indipendentemente dalla durata dello stesso.
Considerato che tale compenso forfetario viene erogato per le spese di trasferimento, indipendentemente dalla durata del trasferimento e dal percorso effettuato, si precisa che tale retribuzione viene ad assorbire l’indennità di trasferta, qualora dovuta.
Si soggiunge infine che tale posizione, come risulta da numerose note dell’allora Servizio Tecnico Centrale, è stata assunta dall’Amministrazione fin dal 1° gennaio 1999 a seguito della contrattazione integrativa che portò alla emanazione della circolare n° 13 del 22 maggio 1999, nella consapevolezza che il saldo complessivo fra incassi e pagamenti, per l’insieme dei servizi di vigilanza e prevenzione, risulta costantemente attivo.
Nota prot. n. P806/4109 sott. 44/C(5) del 26-05-2004.
Quesito relativo alle competenze della Commissione di Vigilanza su studi televisivi con presenza di pubblico.
[…] si ribadisce che i teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive sono individuati al punto 51 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto i titolari sono obbligati a richiedere il rilascio del Certificato di prevenzione incendi al Comando Provinciale VV.F. competente per territorio, secondo le vigenti procedure.
Laddove sia prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100 unità, si configura altresì un’attività di pubblico spettacolo ricadente nella voce 83 del succitato D.M. 16 febbraio 1982. Per quanto attiene alla normativa tecnica di riferimento, si conferma che i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico sono ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 recante: «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», essendo assimilati ai teatri. […]
Ciò premesso questa Direzione, ritiene le attività di che trattasi, qualora sia prevista la presenza di spettatori, del tutto assimilabili ai locali di pubblico spettacolo, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto regolamentare n. 261/1996 sui servizi di vigilanza antincendio espletati dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nei luoghi di spettacolo e trattenimento, tra cui sono esplicitamente annoverati anche i teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive.
Nota prot. n. P60-171/4118/1 sott. 44 del 24-03-2004.
Costi servizi di vigilanza.
[…] si ritiene che l’importo di 5,16 Euro (L. 10.000) per le spese di trasferimento, stabilito dal punto B3 della circolare MI.SA n° 13 del 22 maggio 1999, vada corrisposto a ciascuna unità quale compenso forfettario per ogni servizio reso al di fuori dell’orario ordinario, straordinario e di turnazione, indipendentemente dalla durata del trasferimento e dall’eventuale mezzo di trasporto utilizzato. …
Nota prot. n. P712/4109 sott. 44/B del 19-09-2003.
Locali di pubblico spettacolo. Determinazione del numero delle uscite di sicurezza.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Comando (*).
(*) Si ritiene che il numero delle uscite, non possa essere ridotto sulla base di una dichiarazione del titolare dell’attività che preveda una limitazione dell’affollamento, ma deve essere determinato sulla base dei parametri indicati relativi a superficie e densità di affollamento. Nei locali di cui alle lettere e) e f) del D.M. 19 agosto 1996 in base a una densità di affollamento rispettivamente di 0,7 e 1,2 persone/mq.
Nota prot. n. P789/4109 sott. 53 del 17-07-2003.
Sipari di sicurezza teatri esistenti. Quesito.
[…] si precisa che la rispondenza dei sipari di sicurezza dei teatri ai requisiti fissati al punto 5.2.4 dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996 deve essere verificata qualora ricorrano le circostanze riportate al 3° comma dell’art. 1 del citato D.M. 19/8/1996 ovvero nel caso in cui si provveda, per qualsiasi motivo, alla sostituzione del sipario stesso.
Nota prot. n. P529/4109 sott. 44/B del 02-07-2003.
D.M. 19 agosto 1996. Luoghi e spazi all’aperto. Richiesta di chiarimenti.
[…] si chiarisce che le verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni in area all’aperto non recintate e prive di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico.
In tal caso corre tuttavia l’obbligo di ottemperare all’ultimo comma del titolo IX del D.M. 19 agosto 1996.
Per quanto riguarda l’affollamento, si rimanda a quanto stabilito al p.to 4.1, titolo IV, del D.M. 19 agosto 1996.
Circolare prot. n. 557/B.363.12982(3) del 11-02-2003.
D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001. Chiarimenti.
Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l’amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.
Come è noto, il D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001, recante il Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ha introdotto rilevanti modifiche incidenti sui procedimenti autorizzatori di polizia.
[…] continua la lettura su «Quesiti Locali di pubblico spettacolo» (⤓ pdf).
Nota prot. n. P571/4122/1 sott. 3 del 12-07-2002.
Auditori e sala conferenze inseriti in attività alberghiera. Campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 e del D.M. 9 aprile 1994.
[…] lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato (*) …
(*) La normativa di riferimento per le attività indicate in oggetto è rappresentata dal punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994, a cui peraltro rimanda il punto 2.2.3 del D.M. 19 agosto 1996.
Nota prot. n. P407/4109 sott. 37 del 07-05-2002.
Art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
[…] in merito alla nuova formulazione dell’art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, apportata dal D.P.R. n. 311/2001, relativamente ai locali con capienza sino a 200 persone, si ritiene che per tale tipologia di locali, la sola verifica ad opera realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre resta demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l’espressione del parere sul progetto di detti locali.
Per i locali con capienza sino a 200 persone, l’art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 222/2016 ha modificato il D.P.R. n. 331/2001 aggiungendo anche «il parere» tra gli atti sostituibili da una relazione tecnica a firma di professionista. In precedenza, relativamente a tali locali, la sola verifica ad opera realizzata era demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre restava demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l’espressione del parere sul progetto.
Nota prot. n. P1343/4147 sott. 4 del 29-11-2001.
Auditori e sale convegno. Comunicazioni con altre attività. Quesito.
[…] sulla ammissibilità di locali adibiti ad auditori e sale convegno possono comunicare con le aree comuni di centri direzionali, analogamente a quanto già previsto dal D.M. 19 agosto 1996 per i centri commerciali, si condivide il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale. (*)
(*) I «centri commerciali» di cui alla lettera b) dei punto 2.2.3 del D.M. 19 agosto 1996, possono essere assimilati all’attività di «centro direzionale».
Nota prot. n. P674/4146 sott. 2/c del 03-07-2001.
Attività di cui ai punti 83 … Allegato D.M. 16/2/82.
[…] si forniscono i seguenti chiarimenti. Per quanto attiene ai punti … b) (*) si ritiene che non esistendo lavoratori dipendenti ed assimilati, le attività di che trattasi non ricadano nel campo di applicazione del D.M. 10/03/98; tuttavia le stesse dovranno in ogni caso osservare le disposizioni in materia di gestione della sicurezza impartite rispettivamente dal D.M. 09/04/94 ed dal D.M. 19/08/96. …
(*) Quesito di cui al punto b): spesso succede che le parrocchie, ma a volte anche piccoli comuni risultino proprietari di locali adibiti a cinema, teatri o anche sale polifunzionali anche di nuova costruzione, la cui gestione è affidata a gruppi di volontari, (associazioni culturali ma talvolta gruppi spontanei senza nessuna configurazione amministrativa). Si chiede in tali situazioni quali siano gli obblighi connessi alla gestione della sicurezza. In particolare, si richiede se esista l’obbligo di costituire, formare e sottoporre ad accertamento la squadra addetta alla prevenzione e lotta antincendi come prevista dal D.M. 10 marzo 1998 in considerazione del fatto che non esistono lavoratori dipendenti.
Nota prot. n. P722/4109 sott. 44/B del 14-06-2001.
Discoteche all’aperto. Obbligatorietà del servizio di vigilanza antincendio.
[…] si fa presente che il D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 che in atto regolamenta il servizio di vigilanza antincendio reso da parte dei Vigili del Fuoco nei luoghi di spettacolo e trattenimento, dispone all’art. 4, comma 3, lettera g) che nei «locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1500 persone», il suddetto servizio sia obbligatorio indipendentemente dal fatto che il locale sia all’aperto o al chiuso.
Nota prot. n. P89/4109 sott. 44/C.2 Del 01-02-2001.
Circolo privato ove si svolgono trattenimenti danzanti. Obblighi connessi con la prevenzione incendi.
[…] si conferma che, ai sensi del punto 83 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, l’assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi dei locali di spettacolo e di intrattenimento in genere è correlata alla capienza superiore ai 100 posti dei locali stessi, a prescindere dal carattere «pubblico» o «privato» ad essi attribuito. Per quest’ultimo aspetto, si rinvia comunque a quanto formulato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Amministrativa e Sociale, con nota prot. n.10.15506/13500(19) del 19 maggio 1984, trasmessa in allegato alla Lettera-Circolare prot. n. 12388/4109 del 14 giugno 1984.
Circolare n. 23 MI.SA. del 17-11-2000 (prot. n. NS7213/4101 sott. 140/1).
Sipari di sicurezza dei teatri.
Nei teatri con capienza superiore a mille spettatori, ai sensi dell’articolo 5.2.1. del D.M. 19 agosto 1996, il boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza allo scopo di proteggere il pubblico presente nella sala da un eventuale incendio nella scena.
[…] continua la lettura su «Quesiti Locali di pubblico spettacolo» (⤓ pdf).
Nota prot. n. P1177/4101 Sott. 72/C.1 (17) del 14-11-2000.
Impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi UNI 9795. Quesito sulla regola dell’arte, Titolo XVI del D.M. 19/08/96.
Facendo seguito alla nota n. P1276/4101 sott. 72/C.1(17) del 22 ottobre 1999, si comunica che il quesito in oggetto è stato esaminato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi. Al riguardo il parere espresso dal suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che, in attesa dell’emanazione di nuove disposizioni sugli impianti, l’eventuale impossibilità ad adempiere a quanto previsto dal titolo XVI del D.M. 19/08/96, possa essere risolto unicamente facendo ricorso, caso per caso, all’istituto della deroga di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 37/98.
Il titolo XVI del D.M. 19 agosto 1996 prevede per gli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi che gli stessi siano realizzati a regola d’arte secondo le norme UNI 9795.
Nota prot. n. P946/4109 Sott. 37 del 31-08-2000.
Controlli sui locali di spettacolo e trattenimento da parte del Comando VV.F. Risposta a quesito.
[…] relativamente ai comportamenti da tenere da parte di codesto Comando VV.F., si forniscono i seguenti chiarimenti:
- Qualora in seno alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, dovessero emergere posizioni discordanti, il rappresentante dei Vigili del Fuoco è tenuto a far verbalizzare il proprio parere, in linea con le direttive impartite da codesto VV.F.
- In forza di quanto disposto dall’art. 12, lettera e), dalla legge n. 469/1961, dagli articoli 1 e 14 del D.P.R. n. 577/1982, nonché dall’art. 23 del D.lgs. n. 626/1994, si ritiene che codesto Comando abbia facoltà di effettuare autonomamente controlli presso luoghi destinati a manifestazioni di spettacolo e/o trattenimenti in genere, finalizzati ad accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza antincendio.
Qualora a seguito dei predetti controlli venga accertata l’inosservanza di norme, codesto Comando è tenuto a procedere a termini di legge.
Nota prot. n. P296/4109 Sott. 53 del 11-04-2000.
Aree ed impianti a rischio specifico. Punto 12.3.2 lett. b. condotte.
[…] confermando il contenuto della nota ministeriale prot. n. P1931-2278/4109 Sott. 53 del 18 novembre 1996 con la quale questa Amministrazione ha precisato che, ove la norma prescriva materiali di classe di reazione al fuoco 0 (incombustibile), non possono essere utilizzate condotte di ventilazione costituite da pannelli «Sandwich» che presentano una doppia classificazione, anche se di classe 0-1.
Nel ribadire pertanto quanto sopra esposto, si comunica che la problematica sollevata sarà oggetto di approfondimento e valutazione da parte del gruppo di lavoro «Opere Edilizie» costituito nell’ambito del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi.
Nota prot. n. P77/4134 sott. 53 del 25-01-1999.
Installazione di apparecchi di riscaldamento alimentati a gas in locali di pubblico spettacolo.
[…] questo Ufficio, sentito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, concorda con le valutazioni espresse al riguardo da codesto Comando Provinciale VV.F.(*)
(*) Non è consentita l’installazione di radiatori a gas, di tipo stagno a tiraggio forzato, (anche se complessivamente sotto ai 35 kW), all’interno di una sala polivalente (attività individuata al punto 83 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982).
Nota prot. n. 16506/4109 sott. 44 Del 21-09-1998.
Sale giochi.
[…] si ritiene che le sale «giochi» o «videogiochi» (*) rientrano nel punto 83) del D.M. 16.2.82, e quindi sono soggette ai controlli antincendi, se la loro capienza supera le 100 persone. Per quanto concerne gli obblighi di controllo da parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza la competenza non è di questa Direzione Generale.
(*) Analogamente a quanto chiarito dalla Circolare n. 42 del 17-12-1986 relativamente alle «case da gioco».
Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23-01-1997 (prot. n. P147/4109 sott. 35).
D.M. 19 agosto 1996. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Chiarimenti ed indirizzi applicativi.
Con l’emanazione del D.M. 19 agosto 1996 pubblicato nel S.O. della G.U. n. 214 del 12 settembre 1996 si è data attuazione al dettato dell’articolo 4, comma 3, della legge n 437 del 27 ottobre 1995 (legge di conversione del decreto legge 28 agosto 1995, n. 361), il quale ha stabilito che il Ministro dell’Interno provvede ai sensi del penultimo comma dell’articolo 11 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo ed intrattenimento individuati dallo stesso Ministro dell’Interno.
[…] continua la lettura su «Quesiti Locali di pubblico spettacolo» (⤓ pdf).
Nota prot. n. P2570/4118 sott. 20 del 14-01-1997.
Servizi di vigilanza. Risposta a quesito.
[…] in ordine al servizio di cui all’oggetto, si fa presente che lo scrivente Ufficio concorda con le argomentazioni ed il parere espressi da codesto Ispettorato nella nota che si riscontra.
È superfluo sottolineare, infatti, che con l’entrata in vigore del D.M. 22 febbraio 1996 n. 261, che ne ha definito obiettivi, campo di applicazione e modalità di svolgimento, il servizio di vigilanza ha assunto un carattere di obbligatorietà che non ammette disattese o forme surrogatorie. (*)
(*) Il quesito chiede se sia possibile effettuare presso i locali da ballo (con capienza superiore a 1500 persone) un servizio di vigilanza differenziato che preveda un’ispezione della squadra preposta, che effettuerebbe più servizi nell’ambito di un solo turno, con verifica di funzionamento dei presidi di sicurezza antincendio e della disponibilità delle vie di esodo, tenendo conto che tali tipi di locali siti in uno stesso ambito territoriale hanno stessi orari e giorni di funzionamento (generalmente la sera di venerdì, sabato e domenica ed il pomeriggio di domenica).
La risposta ministeriale ha chiarito che il servizio di vigilanza, anche se effettuato con un limitato numero di persone, non è surrogabile da un semplice servizio ispettivo.
Nota prot. n. P2490/4109 Sott. 44 Del 25-11-1996.
D.M. 19 agosto 1996 – art. 5 – chiarimenti.
[…] Con l’occasione si ribadisce che il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, per i locali di spettacolo e trattenimento, soggetti al controllo della Commissione Provinciale di Vigilanza, è subordinato al parere favorevole sull’agibilità del locale da parte della predetta Commissione.
Circolare MI.SA. n. 15 del 31-05-1996 (prot. n. P1058/4109 sott. 53).
Locali di pubblico spettacolo. Valori dei sovraccarichi nel dimensionamento dei solai.
Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti concernenti il valore minimo dei sovraccarichi da considerare nel calcolo dei solai dei locali disciplinati dalla circolare MI.SA. n. 16 del 15 febbraio 1951.
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Circolare n. 22 MI.SA (92) del 14-12-1992 (prot. n. 22110/4109).
Disciplina normativa sulle sale giochi fisse. Chiarimenti.
Sono pervenuti a questa Direzione quesiti intesi a chiarire la disciplina normativa relativa alle sale giochi fisse ed in particolare se siano soggette, ai fini del rilascio della licenza, all’obbligo del preventivo parere da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza di cui all’art. 141 del Regolamento delle Leggi di PS, nonché alla richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi di cui all’art. 4 della legge n. 966 del 1965.
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Lettera circolare prot. n. 3588/4109 del 03-03-1990.
D.M. 6 luglio 1983. Chiarimenti.
Pervengono a questo Ministero quesiti riguardanti l’obbligo di classificazione, ai fini della reazione al fuoco, dei materiali da impiegarsi nella costruzione dei locali individuati nell’art. 1 del D.M. 6 luglio 1983.
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Circolare n. 42 MI.SA. (86) 22 del 17-12-1986.
Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi.
[…]
- – Case da gioco – punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti) – Le case da gioco sono locali di spettacolo e di trattenimento e pertanto sono comprese al punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella Circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44, 45 e ferme restando le competenze delle Commissioni Provinciali di Vigilanza.
- – Sale consiliari – punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti). Le sale consiliari (sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc.) non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1, e pertanto non sono comprese nel punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982.
- – Locali di spettacolo e trattenimento Punto 1 dell’art. 2 del D. M. 6 luglio 1983 – passaggi in genere. Per passaggi in genere si intendono i percorsi esterni al locale di spettacolo o trattenimento verso le uscite.
[…]
- – Edifici destinati al culto – punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti). Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1, e pertanto non sono compresi nel punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nell’art. 15, punto 5 del D.P.R. del 29 luglio 1982, n. 577. […]
Circolare M.I. Dipartimento P.S. n. 10.15506/13500(19) del 19-05-1984.
Attività di spettacolo e trattenimento nei locali dei circoli privati. Attribuzione del carattere privato o pubblico dei locali.
Da più parti, negli ultimi tempi, è stati richiamata l’attenzione di questo Ministero sul crescente fenomeno di circoli o clubs privati svolgenti un’attività i cui caratteri sono tali da farli assimilare agli spettacoli ed ai trattenimenti pubblici, per i quali, com’è noto, è prescritto il rilascio di specifiche autorizzazioni di polizia.
[…] continua la lettura su «Quesiti Locali di pubblico spettacolo» (⤓ pdf).
Nota n. 25134/4101 del 22-11-1983.
Prevenzione incendi nei ristoranti. Quesito.
[…] a riguardo chiarisce che i ristoranti non rientrano tra le attività comprese nell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e, pertanto, non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi come d’altra parte già indicato nella Circolare n. 52 del 20.11.1982 – punto 4.
Circolare n. 52 MI.SA. del 20-11-1982.
Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577. Chiarimenti.
[…] 4.0- Punto da chiarire. D.M. 16 febbraio 1982 – punto 83), che recita: «Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti».
4.1 – Chiarimento relativo. Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità e il buon costume (articoli, 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.). La differenza tra «spettacoli» e «trattenimenti» consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.). Qualora dette attività siano state già sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza, ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi Provinciali VV.F. possono essere gli stessi già in possesso delle segreterie delle Commissioni Provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Le eventuali certificazioni previste dall’articolo 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi stesso. Si conferma che i sopralluoghi per il rilascio del predetto Certificato di prevenzione incendi possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza. […]
VIE D’USCITA, CAPIENZA, AFFOLLAMENTO, DISTRIBUZIONE POSTI, ECC.:
Nota DCPREV prot. n. 6832 del 04-05-2011.
Massimo affollamento consentito nelle sale da ballo e discoteche, determinazione della superficie utile.
[…] si comunica che della problematica è stato interessato il Comitato Centrate Tecnico Scientifico che si è espresso nei termini sotto riportati ….
A tal riguardo ferma restando la possibilità della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di disporre diversamente e limitare la capienza in ragione dello stato e della natura dei luoghi, si ritiene che, ai fini della sicurezza antincendi, la superficie da considerare ai fini del calcolo dell’affollamento massimo consentito in un locale adibito a sala da ballo o discoteca sia quella compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il locale stesso, al lordo di eventuali tramezzature interne, e comprensiva di tutti gli spazi accessibili al pubblico (biglietteria, pista da ballo e zona a questa correlata quale salotti ed aree di sosta di persone che non ballano, zona bar, ecc.) che costituiscono pertinenze ad uso della sala da ballo e non si configurano come attività indipendenti o spazi occupati in alternativa, con esclusione, pertanto, sia delle aree riservate alla gestione ed alla manutenzione, non accessibili al pubblico (uffici, magazzini/depositi, guardaroba, servizi riservati al personale, aree a rischio specifico) sia delle scale di collegamento, dei percorsi di esodo, dei servizi igienici ecc.).
È evidente che il sistema delle vie d’uscita dovrà essere dimensionato in base al massimo affollamento previsto – che deve essere comprensivo degli operatori presenti nel locale – ed alle capacità di deflusso stabilite dal D.M. 19 agosto 1996.
Per quanto concerne il confronto con la densità di affollamento ammissibile all’interno di impianti sportivi occasionalmente adibiti a manifestazioni di pubblico spettacolo, essa appare giustificata considerando che si tratta di persone in piedi che assistono ad un evento e non a persone che si muovono nell’ambito di un locale da ballo.
Nota prot. n. P526/4109 sott. 44/B del 31-10-2007.
D.M. 19 agosto 1996, punto 4.3.1 dell’allegato. Caratteristiche della rampa uscita di sicurezza a cielo libero. Quesito.
[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso dal Comando (*) …
(*) Il quesito relativo alla «pendenza delle rampe lungo i percorsi di esodo a cielo libero dei locali di pubblico spettacolo», chiede se una rampa a cielo libero esterna ad un locale di pubblico spettacolo, ma facente parte dei percorsi obbligati di allontanamento dallo stesso, debba avere una pendenza al massimo pari al 12%, ed in caso di presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie pari al 8%, come previsto dal punto 4.3.1 del D.M. 19 agosto 1996.
Si chiarisce che le succitate pendenze (12 % o 8 %) diventano vincolanti nel caso in cui lo spazio a cielo libero prospiciente l’uscita di sicurezza, e ad essa complanare, non sia in grado di «ricevere e contenere» tutte le persone che possono evacuare dalla stessa uscita e quindi non si configuri pienamente, nel caso di specie, come «luogo sicuro» di cui all’art. 3.4 del D.M. 30.11.1983; in tal caso, infatti, la rampa diventa parte del percorso di esodo.
Per il calcolo dell’affollamento massimo consentito nel luogo sicuro a ridosso della uscita, e a questa complanare o con le pendenze massime consentite per le rampe interne, si ritiene congruo l’indice di affollamento di 2 pers/m2 in analogia con la densità di affollamento prevista dall’art. 5 «Area di servizio annessa all’impianto» del D.M. 18 marzo 1996 «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi».
Nota prot. n. P486/4109 sott. 44/B del 10-04-2003.
Uscite di sicurezza da locali di intrattenimento e pubblico spettacolo preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 19 agosto 1996.
Con la nota indicata a margine è stato inoltrato un quesito volto a conoscere se sia consentito che una delle uscite di sicurezza di un locale di intrattenimento e pubblico spettacolo, di capienza non superiore a 100 posti, ubicato in un edificio destinato a civile abitazione e/o uffici, sfoci nelle parti comuni del fabbricato. Acquisito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si ritiene che, per locali preesistenti alla data di emanazione del D.M. 19 agosto 1996, possano essere esaminate, da parte delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, idonee soluzioni tecniche fondate sulla valutazione del rischio aggiuntivo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- la comunicazione tra il locale e l’edificio avvenga tramite filtro a prova di fumo aerato esclusivamente attraverso apertura libera di superficie non inferiore a 1 mq, con esclusione di condotti;
- le scale dell’edificio attraverso cui avviene l’esodo siano, dal punto di vista statico, rispondenti alle norme vigenti per i locali di pubblico spettacolo;
- il percorso tra filtro ed uscita sull’esterno sia opportunamente segnalato ed illuminato, e risulti privo di ostacoli ed impedimenti per il passaggio delle persone;
- l’apertura della porta del filtro, attestata sul vano scala, determini l’azionamento di opportuni dispositivi di segnalazione ottico-acustica finalizzati ad avvertire gli occupanti del fabbricato di un’emergenza in corso;
- il piano di emergenza del locale di pubblico spettacolo sia esteso, e reso noto, agli occupanti del fabbricato.
Nota prot. n. P1061/4109 Sott. 44/B del 25-11-2001.
Sale cinematografiche. Distribuzione dei posti a sedere.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato (*) nella nota indicata a margine, ritenendo che la soluzione progettuale proposta … contrasti con le disposizioni di cui al punto 3.1. 4° capoverso, del D.M. 19/08/96.
Il responsabile dell’attività potrà eventualmente presentare richiesta di deroga ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 37/98.
(*) Non è ammesso accostare l’ultima fila di posti a sedere alla parete posteriore di fondo di una sala cinematografica, senza lasciare fra la fila e la parete stessa un passaggio di larghezza non inferiore ad 1,20 metri come previsto dal comma 4° del punto 3.1 dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996. Il punto 3.1 della regola tecnica in parola impone di lasciare un passaggio di 1,20 metri tra i posti a sedere e le pareti della sala, ammettendo solo la possibilità (v. comma 5°) di accostare file di posti a sedere alle pareti laterali e non a quella di fondo.
Nota prot. n. P1003/4109 sott. 44/B del 11-09-2001.
D.M. 19 agosto 1996. Quesito.
Con riferimento al quesito formulato sul punto 4.3.1 dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996, relativo alle dimensioni dei gradini realizzati in corrispondenza dei passaggi interni alla sala, si concorda con il parere espresso dal Comando VV.F.
Quanto sopra trova conferma nell’art. 9 del D.M. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per gli impianti sportivi), dove è ammesso per i gradini delle scale di smistamento all’interno dell’area riservata agli spettatori, la variabilità graduale dell’alzata e della pedata tra un gradino ed il successivo in ragione di una tolleranza del 2%.
Nota prot. n. P673/4109 Sott. 44 B del 20-05-2001.
D.M. 16/02/82. Quesiti sui punti 3.1 e 3.2 dell’allegato.
[…] si concorda con il parere formulato da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.(*)
(*) Per quanto attiene al punto 3.1, comma III dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996 (… i settori devono essere separati l’uno dall’altro mediante passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore 1,2 m …), l’assenza di specificazioni circa la tipologia del sedile non esclude la possibilità di computare la larghezza minima dei passaggi trasversali a sedile alzato. Relativamente al punto 3.2, comma 1 dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996, la distanza di almeno 0,8 m tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva, dovendo essere computata tra schienali fissi, non è riducibile.
Nota prot. n. P943/4109 sott. 53 del 13-09-1999.
Capacità di deflusso nei luoghi all’aperto di cui ai D.M. 19 agosto 1996.
[…] si fa presente che questo Ufficio concorda con i pareri espressi al riguardo da codesti Uffici (*) ed in merito richiama quanto in analogia prevede l’art. 8, comma 8, del D.M. 18 marzo 1996 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi».
(*) Il quesito fa riferimento ad arene all’aperto utilizzate per spettacoli cinematografici e/o teatrali delimitate da strutture murarie tali da rendere al chiuso il tratto terminale dei percorsi d’esodo adducenti all’esterno, la cui estensione in lunghezza risulta sempre limitata ad un breve tratto dell’intero percorso d’esodo e comunque non superiore a 1/4 della lunghezza massima di quest’ultimo. Si chiarisce che, tenuto conto che il D.M. 19 agosto 1996 classifica i luoghi in esame come «luoghi all’aperto», e della limitata estensione del percorso al chiuso rispetto all’intero percorso d’esodo, la capacità di deflusso può essere superiore a 50, fermo restando il limite di 250.
Nota prot. n. P849/4122 sott. 54 del 08-1999.
Altezza delle uscite di emergenza nei luoghi di lavoro. Quesito.
L’art. 13, comma 5 del D.P.R. n. 547/1955 così come modificato dall’art. 33 del D.Lgs n. 626/1994, stabilisce che: «Le vie e le uscite di emergenza devono avere un’altezza minima di mt. 2,00 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio».
L’art. 14, comma 6 del D.P.R. n. 547/1955 così come modificato dall’art. 33 del D.Lgs n. 626/1994, stabilisce che: «Quando un locale di lavoro le uscite di emergenza coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 comma 5».
Il D.M. 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) definisce uscita: «Apertura atta a consentire il deflusso delle persone verso luogo sicuro, avente altezza non inferiore a mt. 2,00».
Ciò premesso sulle dimensioni dell’altezza minima delle uscite di emergenza non esistono discordanze tra il D.Lgs 626/1994 ed il D.M. 30 novembre 1983, l’unica differenza è sulla ammissibilità delle tolleranze. Infatti il D.M. 30 novembre 1983 ammette che sull’altezza dell’uscita (mt. 2,00) possa applicarsi una tolleranza del 5%, mentre il D.Lgs 626/94, che ha recepito la direttiva 89/654/CE sui luoghi di lavoro, non consente altezze inferiori a mt. 2,00.
Poiché la suddetta direttiva è divenuta cogente dal 10 gennaio1993, si ritiene che la tolleranza del 5% possa applicarsi, dell’altezza minima di mt. 2,00, ad uscite di emergenza preesistenti al 11 gennaio 1993. (*)
(*) Pur se il quesito riveste interesse di carattere generale, viene qui riportato in quanto applicabile alla problematica degli edifici storici adibiti a teatri. Il quesito può essere utile a risolvere il problema delle altezze sugli edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti a vincolo, che presentano molto spesso altezze delle vie d’uscita inferiori a 2,00 m. In base a tale chiarimento è possibile approvare direttamente il progetto da parte del Comando provinciale competente per territorio, senza ricorrere alla procedura della deroga, consentendo, applicando la tolleranza del 5%, altezze delle uscite anche di 1,90 m.
Nota prot. n. P2166/4109 Sott. 53 del 20-11-1997.
Determinazione affollamento locali pubblico spettacolo (art. 4.1 D.M. 19/08/96).
Con la nota, indicata a margine, codesto Ispettorato ha chiesto un parere circa la superficie dei locali di trattenimento o spettacolo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’affollamento dei locali stessi. Al riguardo, questo Ufficio è del parere che la problematica trovi soluzione calcolando, ai fini dell’affollamento, solo le superfici delle sale che compongono i locali, ricordando che la definizione di «sala» è presente al titolo I dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996.
(*) I locali di «servizio» dell’attività (depositi, servizi igienici, banchi bar, guardaroba, ecc.), non usufruibili dal pubblico non devono essere considerati ai fini del calcolo dell’affollamento massimo.
Nota prot. P691/4109 Sott. 53 Del 11-04-1997.
Classificazione ai fini della reazione al fuoco degli schermi cinematografici.
Con il D.M. 19 agosto 1996 sono state emanate norme tecniche organiche e coordinate di Prevenzione Incendi per i locali di spettacolo ed intrattenimento, aggiornando e modificando, ove necessario, la previgente normativa in materia.
Per quanto attiene le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di impiegarsi nei predetti locali, le disposizioni a suo tempo emanate con i Decreti 6 luglio 1983, 28 agosto 1984 e 4 febbraio 1985, sono state riproposte in maniera organica, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, al Titolo II del D.M. 19 agosto 1996 (punti 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5).
Ciò premesso si precisa (ribadendo quanto già chiarito con lettera-circolare n. 3588/42109 del 3 marzo 1990) che, i materiali che ai sensi del D.M. 19 agosto 1996 (Titolo II), sono soggetti all’obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, sono da intendersi soltanto quelli impiegati:
- nella costruzione dei locali (pavimentazioni, pareti, coperture, soffitti e loro relativi rivestimenti);
- per la realizzazione delle scene;
- per l’arredamento, limitatamente ai tendaggi, poltrone (mobili imbottiti) e sedili.
Pertanto gli schermi cinematografici, non essendo ricompresi tra i materiali sopraelencati, non sono soggetti all’obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco.
Lettera circolare n. P718/4118 sott. 20/C del 27-03-1997.
D.M. 22 febbraio 1996, n. 261. Chiarimenti sul termine «capienza» di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento.
Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti da parte di Prefetture e di Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, intesi a chiarire il termine «capienza» riportato nel testo del decreto di cui in oggetto.
Al riguardo si precisa che la «capienza» di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento costituisce l’affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, di cui all’art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S., nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti. Al riguardo su uniscono le note di risposta ad analoghi quesiti …
Nota prot. n. P2733/4118 sott. 20/C del 23-12-1996.
D.M. 22 febbraio 1996, n. 261. Precisazioni.
Con riferimento alla nota di questa Amministrazione prot. n° P2007/4118 sott. 20/C del 17 ottobre 1996, inviata a codesta Prefettura, sono pervenute notizie dalle quali emergerebbe che una non corretta interpretazione del contenuto della nota stessa, stia inducendo ad una errata applicazione, del Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n° 261.
Al riguardo, si ribadisce che il servizio di vigilanza antincendi da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività elencate all’art. 4, comma 3, del citato regolamento, nei casi in cui la capienza autorizzata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza superi le soglie ivi stabilite in relazione alle varie tipologie di attività.
FIERE, SAGRE PAESANE, MANIFESTAZIONI OCCASIONALI, TEATRI-TENDA PER SPETTACOLI VARI, ECC.
Circolare prot. n. 9456 del 20-06-2019.
Jova Beach Party – misure di sicurezza.
Si forniscono con la presente indicazioni finalizzate ad uniformare e a supportare i Comandi nella definizione delle misure di sicurezza antincendio per la manifestazione in oggetto, nell’ambito delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico, dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica e degli altri eventuali tavoli tecnici attivati in sede locale.
[…] continua la lettura su «Quesiti Locali di pubblico spettacolo» (⤓ pdf).
Circolare prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14-03-2013.
Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimenti di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l’amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.[2]
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale viene chiesto l’avviso di questo Dipartimento in merito alla obbligatorietà o meno nonché all’ampiezza delle verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (prescindendo se comunali o provinciali) in occasione di feste tradizionali e altre manifestazioni aperta al pubblico, sia in spazi all’aperto che al chiuso, anche a carattere religioso o politico, nell’ambito delle quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo e di intrattenimento.
[…] continua la lettura su «Quesiti Locali di pubblico spettacolo» (⤓ pdf).
Nota DCPREV prot. n. 11204 del 10-08-2011.
D.M. 19 agosto 1996 – Teatri tenda – Quesiti.
Si riscontra la nota a margine indicata inerente i quesiti sull’attuazione della regola tecnica di cui al D.M. 19 agosto 1996 relativamente ai teatri tenda.
I teatri tenda rientrano, pienamente, nel campo di applicazione del D.M. in oggetto ai sensi dell’art. 1, lett. g) del Decreto stesso, e pertanto, concordemente al parere della Direzione Interregionale, ne devono integralmente rispettare i relativi disposti generali e quelli specifici riportati nel Titolo Vili della regola tecnica allegata. In particolare, si chiarisce che:
- il punto 2.3.4. consente che il materiale dei teatri tenda sia di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. Si ritiene che possa essere ammessa la classe 1 per il pavimento;
- dalla lettura del punto 3.2 si evince che la distanza ammessa tra lo schienale di una fila ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno 0,8 m con sedile di tipo a ribaltamento automatico o per gravità, e di almeno 1,1 m in caso di sedile fisso, anche nel caso di impiego temporaneo di sedie collegate rigidamente tra loro in file;
- l’installazione di eventuali tribune conformi alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi è prevista, dal Titolo IX, per i luoghi e spazi all’aperto;
- il punto 3.3 per i teatri tenda, in generale, non consente posti in piedi, se non in aree riservate all’uopo destinate che soddisfino le relative condizioni.
Qualora l’attività presenti caratteristiche tali da non consentire l’integrale rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi, potrà essere avanzata istanza di deroga di cui all’art. 6 del D.P.R. 37/1998.
Nota prot. n. P1231/4109 sott. 29 del 05-02-2008.
Certificato di prevenzione incendi per attività di spettacolo viaggiante a carattere occasionale. Quesito.
Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto un parere dell’Ufficio scrivente sulla assoggettabilità, o meno, ai fini della prevenzione incendi, di un’area appositamente attrezzata per gli spettacoli viaggianti da accogliere occasionalmente nel corso dell’anno …
Tanto premesso, per quanto concerne gli aspetti connessi alla prevenzione incendi, nel concordare con il parere espresso da codesta Direzione Regionale,(*) si ricorda che l’abrogazione, operata dall’art. 9 del 12 gennaio 1998, n. 38, del disposto dell’art. 15, comma primo, numero 5) del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 trova applicazione per le manifestazioni di qualsiasi genere (p.e. circhi, spettacoli viaggianti, ecc.) aventi carattere occasionale, temporaneo e non stagionale, da effettuarsi in locali o luoghi aperti al pubblico, per le quali quindi non ricorre l’obbligo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
Tuttavia, i responsabili delle attività in argomento devono osservare quanto previsto dal Titolo VII dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996, ad eccezione del punto 7.7. per il quale è stato emanato il D.M. 18 maggio 2007.
(*) Il quesito riguarda l’assoggettabilità alle visite e controlli di prevenzione incendi delle attività svolte occasionalmente nel corso dell’anno (luna park, circhi o altre manifestazioni simili) in un’area appositamente attrezzata per spettacoli viaggianti (dotata di impianto idrico antincendio con stazione di pompaggio e riserva idrica in apposito manufatto in c.a. e con gruppo elettrogeno in apposito locale costituente attività n. 64 del D.M. 16 febbraio 1982).
Pur se il luogo idoneo per lo svolgimento degli spettacoli viaggianti assume un carattere di opere definitive, anche se destinato a manifestazioni occasionali nel corso dell’anno, l’area non è compresa al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982, in quanto non esistono strutture fisse all’interno delle quali si svolgono le attività di pubblico spettacolo.
Nota prot. n. P1420-1480/4109 sott. 53 del 12-05-2005.
Poltroncine in legno con tavolette scrittoio. Reazione al fuoco dei materiali di cui al punto 2.3.2 del D.M. 19 agosto 1996.
[…] giova premettere che qualsiasi prodotto, ai fini della reazione al fuoco, deve essere provato ed omologato nel suo complesso, con ciò significando che, nel caso delle poltroncine di cui trattasi, l’atto di omologazione deve fare riferimento a tutte le componenti che le costituiscono, ivi compreso eventuali tavolette scrittoio.
Per quanto concerne, poi, la specifica richiesta avanzata dal Comando in indirizzo relativamente all’obbligo che anche le tavolette scrittoio abbiano caratteristiche di reazione al fuoco non superiore a 2, si concorda con le valutazioni ed il parere espressi al riguardo da codesti Uffici, ritenendo la posizione adottata in linea con quanto prescritto dal D.M. 19 agosto 1996.
Nota prot. n. P1527/4109 sott. 51/C del 13-12-2004.
Esposizioni fieristiche. Quesito.
[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. (*)
(*) Circa la possibilità di utilizzare tenso-strutture e tendo-strutture con classe di reazione al fuoco pari a 1 o 2 per locali destinati a esposizioni e manifestazioni fieristiche, per le attività fieristiche, pur se rientrano al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982, non esiste una specifica regola tecnica di prevenzione incendi. Pertanto, l’utilizzazione di tendo strutture e simili dovrà essere valutata caso per caso nel rispetto dei principi generali di prevenzione incendi, tenendo presente, per analogia, le specifiche disposizioni previste dal D.M. 19 agosto 1996 per i locali di pubblico spettacolo.
Nota prot. n. P1107/4109 sott. 44/C.6 del 28-11-2002.
Locali di pubblico spettacolo destinati a trattenimenti ed attrazioni varie. Utilizzo di tendoni omologati.
In relazione a quanto rappresentato da codesti Uffici con le note che si riscontrano in ordine all’utilizzo di tendoni per lo svolgimento, anche a carattere permanente, di attività di trattenimento ed attrazioni varie, si fa presente che questo Ufficio, su analoghi quesiti pervenuti negli ultimi tempi da più fonti, si è espresso in senso favorevole trattandosi di strutture ricomprendibili nella generale fattispecie dei teatri tenda per i cui requisiti di sicurezza si rimanda a quanto all’uopo previsto dal D.M. 19 agosto 1996.
(*) È consentito che il materiale dei tendoni per i circhi, teatri tenda e strutture similari sia di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (punto 2.3.4 dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996).
Nota prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28-06-2002.
Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.).
Con riferimento all’argomento in oggetto, si fornisce, di seguito, il parere dello scrivente Ufficio, per quanto di competenza.
In più occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, ha espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento.
Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato l’apertura e l’esercizio delle suddette attività al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.). Ne consegue allora che il collaudo dell’agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.
D’altra parte il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n. 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie.
Ciò premesso e tenendo presente che il servizio di vigilanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di salvaguardia dei beni, lo scrivente Ufficio è del parere che nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del decreto n. 261/1996, la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è tenuta a determinare l’entità del citato servizio in ottemperanza al disposto dell’art. 5 del suddetto decreto.
Nota prot. n. P173/4101 Sott. 44/C.6 del 14-02-2001.
D.M. 19.08.96. Richiesta chiarimenti.
Codesto Ispettorato Regionale VV.F. con la nota a margine ha posto un quesito sulla distanza di rispetto, prevista al punto 8.1 del D.M. 19 agosto 1996, tra i teatri-tenda e gli edifici circostanti, in relazione ad una installazione da realizzare nel Comune di ….
Al riguardo occorre precisare che la suddetta distanza di 20 metri è stata prevista nella norma per ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio, tenendo conto, in particolare, che i teatri-tenda sono costituiti, in via generale, da una tendo-struttura o da una tenso-struttura, in cui il telone di copertura costituisce anche tamponamento laterale.
Viceversa nel caso prospettato solamente la copertura è costituita da un telone, mentre la tamponatura perimetrale è prevista in muratura resistente al fuoco.
Ciò premesso, si ritiene che per il caso di che trattasi non sussista il vincolo di rispettare la predetta distanza di metri 20.
Nota prot. n. P468/4101 sott. 106/33 del 28-04-1999.
Manifestazioni temporanee. Attività accessorie.
Con riferimento al quesito posto con le note cui si riscontra, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F.(*), precisando che il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio costituisce sempre un obbligo da parte dei titolari delle attività, indipendentemente dal regime di controllo alle quali dette attività sono assoggettate.
(*) Il quesito è volto a chiarire l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per attività rientranti nell’elenco di cui al D.M. 16 febbraio 1982 e correlate allo svolgimento di manifestazioni temporanee (es. cucine, impianti termici di cui all’att. 91 del D.M. 16 febbraio 1982, gruppi elettrogeni di cui all’att. 64, ecc.). Si chiarisce che l’abrogazione dell’obbligo di richiesta del certificato di prevenzione incendi per le manifestazioni temporanee da svolgersi in locali sprovvisti di tale certificato, comprende anche le attività secondarie connesse allo svolgimento della manifestazione, ove ricorra anche per queste ultime il carattere di temporaneità.
Nota prot. n. P1250/4109 Sott. 44/B del 21-09-1998.
D.M. 19/08/96 – Titolo VIII (teatri tenda e strutture similari) applicabilità alle «sagre paesane».
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.(*)
(*) Relativamente alla distanza di sicurezza che deve intercorrere tra tendoni (circa 400 – 600 m2) utilizzati nelle sagre paesane e gli edifici circostanti, qualora in tali strutture vengano svolte manifestazioni di pubblico spettacolo come definite all’art. 1 del D.M. 19 agosto 1996, la distanza di che trattasi deve essere di 20 m. Negli altri casi invece può essere limitata a quella necessaria per interporre tra teloni ed edifici lo spazio scoperto come definito al punto 1.2 del D.M. 30 novembre 1983.
Circolare Dip. PS del 21-07-1997.
Competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Ristorazione.
Codesta Prefettura, con la nota in riferimento, ha rappresentato che la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è sovente chiamata a verificare l’idoneità delle strutture destinate ad accogliere il pubblico durante manifestazioni all’aperto le quali ricomprendono anche ambienti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.
[…] continua la lettura su «Quesiti Locali di pubblico spettacolo» (⤓ pdf).
SALE DA BALLO E SALE RISTORANTE
Nota prot. n. P628/4109 sott. 44/C.(12) del 15-04-2004.
Quesito relativo all’applicazione della vigente normativa sui locali destinati a sale da ballo con servizio di somministrazione bevande e consumazione pasti.
[…] si precisa che la comunicazione tra sale da ballo e discoteche e il pertinente locale di installazione di impianti cucina alimentati a gas, può avvenire, ai sensi del punto 4.4.2 dell’allegato al D.M. 12 aprile 1996, tramite disimpegno aerato avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5.b) del medesimo decreto.
Ciò premesso si ritiene che nell’ambito dei locali di pubblico spettacolo destinati a sale da ballo e discoteche è ammessa, ai fini antincendio, la consumazione di pasti e la somministrazione di bevande senza la necessità di dover prevedere a tale scopo aree distinte e separate rispetto al locale ove si svolgono i trattenimenti danzanti essendo questi servizi ad uso della sala da ballo e non configurandosi come un’attività di ristorazione indipendente.
Nota prot. n. P401/4109 sott. 44/C.12 del 28-03-2003.
Sale consumazione di ristoranti adibite a sale da ballo. Quesito.
[…] si conferma che l’attività in oggetto è ascrivibile fra quelle indicate all’art. 1, comma 1 lett. e) del D.M. 19 agosto 1996. Tale decreto per gli impianti di produzione calore rimanda all’applicazione delle specifiche normative di prevenzione incendi.
Pertanto la comunicazione tra il locale cucina e la sala ristorante, adibita saltuariamente a trattenimenti danzanti, deve essere conforme a quanto stabilito dal punto 4.4.2, capoverso 2 del D.M. 12 aprile 1996.
Nota prot. n. P2178/4109 Sott. 44 del 27-11-1997.
Locali adibiti contemporaneamente a trattenimenti, spettacoli e ristorazione.
[…] si precisa che la tipologia di locali di cui all’oggetto ricade nelle previsioni dell’articolo 1, comma 1, lettera e), del D.M. 19 agosto 1996. Ai predetti locali vanno pertanto applicate le disposizioni tecniche di cui al suddetto decreto.
Qualora invece i locali adibiti a ristorazione siano in comunicazione con quelli destinati a spettacoli e trattenimenti, alle condizioni previste al punto 2.2.3 – lettera d) dell’allegato al decreto, le disposizioni del decreto medesimo si applicano esclusivamente ai locali adibiti a spettacoli e trattenimenti.
(*) I locali di cui all’art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. 19 agosto 1996 (locali di trattenimento, o locali destinati a trattenimenti e attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici e attrezzate per accogliere spettacoli) possono organizzare in un unico ambiente l’attività di ristorazione e l’attività danzante, senza la necessità di prevedere strutture di separazione REI o filtri a prova di fumo.
COMPLESSI MULTISALA
Nota DCPREV prot. n. 13264 del 24-09-2010.
Utilizzo del locale «ristorante» come «locale di trattenimento» di cui all’art. 1, comma 1 lettera e) del D.M. 19 agosto 1996 nell’ambito di un complesso multisala.
[…] per concordare con le determinazioni espresse da codesti uffici (*) a seguito della richiesta di trasformazione della destinazione d’uso di un locale ristorante-pizzeria in sala giochi, nell’ambito di un complesso multisala. Si ritiene, infatti che detto locale possa identificarsi quale locale di trattenimento di cui all’art. 1, comma 1 lettera e) del D.M. 19 agosto 1996, pertinente al complesso multisala, ferma restando la conformità dello stesso ai disposti del D.M. 18 agosto 1996, con particolare attenzione per quelle relative all’affollamento e all’esodo in caso di emergenza.
(*) Il quesito è volto a chiarire se sia possibile utilizzare, nell’ambito di un complesso multisala di cui all’art. 2.2.2 lett. b) dell’allegato al D.M. 19 agosto 96, il locale «Ristorante/pizzeria» come «locale di trattenimento» di cui all’art. 1 comma 1 lett. e) del D.M. 19 agosto 1996, con comunicazione conforme a quanto previsto dall’art. 2.2.3 lett. d) dell’allegato al decreto, ritenendo che possa essere consentito utilizzare il locale ristorante anche per l’effettuazione occasionale di spettacoli, che classificherebbe il locale di cui trattasi nella tipologia di cui all’art. 1 comma 1 lett. e) «aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli».
Si riassumono, per maggiore chiarezza, le condizioni che dovranno essere rispettate:
Il locale di cui all’art. 1, comma 1, lett. e), purché pertinente, potrà comunicare con l’atrio del complesso multisala conforme all’art. 2.2.2 lett. b) dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996, tramite filtro a prova di fumo dotato di porte resistenti al fuoco almeno REI 30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di uscita. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60.
Infine, essendo il complesso multisala oggetto di autorizzazioni parziali relative all’utilizzo di diversi ambienti ivi contenuti, dovrà valutarsi l’impatto di tale ulteriore utilizzazione sul sistema di gestione della sicurezza antincendio dell’intero complesso (Sezione VI, Gestione delle Emergenze, del D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.).
Nota DCPREV prot. n. 9520 del 14-06-2010.
Quesito di prevenzione incendi. Utilizzo del locale sottopalco come sala giochi in locale di pubblico spettacolo di cui al D.M. 19 agosto 1996.
[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale (*).
(*) Il quesito è volto a chiarire se sia possibile utilizzare, nell’ambito di un complesso multisala, il locale «sottopalco» sottostante la sala adibita cinema-teatro (di capienza 1000 spettatori), come sala giochi pertinente (pista di pattinaggio, giochi a gettone, attività ludiche per ragazzi in genere).
Vista la soluzione progettuale proposta dal richiedente con i relativi sistemi di protezione attiva e passiva, si ritiene che non sussistano motivi ostativi alla realizzazione di cui trattasi alle seguenti condizioni:
- la pista di pattinaggio sia intesa come attività ludica e non impianto sportivo rientrante nel campo di applicazione del D.M. 18 marzo 1996.
- il requisito di resistenza al fuoco REI 120 del nuovo solaio sottopalco dovrà tener conto di un incendio della scena allestita con scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili) nell’ipotesi più sfavorevole.
Nota prot. n. P1144 del 14-11-2008.
Quesito di prevenzione incendi. Determinazione della durata complessiva del servizio di prevenzione incendi per una multisala cinematografica.
[…] con la quale si chiede un chiarimento in merito alla determinazione della durata del servizio di prevenzione incendi (esame progetto) di una multisala cinematografica, costituita da più sale con capienza singola superiore ai 100 posti ed inferiore ai 500, questo Ufficio ritiene corretto considerare l’attività citata come un’unica attività 83 il cui numero dei posti è pari alla somma dei posti delle singole sale.
Nota prot. n. P1199/4109 sott. 44/C(1) del 04-02-2008.
Complessi multisala di cui al punto 2.2.2, lettera b) dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996. Quesito.
Con le note indicate a margine di codesti Uffici è stato chiesto, a seguito di un quesito avanzato dalla società …, se sia possibile utilizzare, nell’ambito di un complesso multisala, le sale cinematografiche e l’unica sala cinema-teatro di capienza non superiore a 1000 spettatori anche per convegni, congressi e simili. Tanto premesso, si concorda con i pareri espressi da codesti Uffici (*) riguardo alla possibilità di destinare le suddette sale anche alle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), nel rispetto ovviamente di quanto stabilito dalle disposizioni previste dalla regola tecnica di riferimento, ed in particolare del Titolo XVIII «gestione della sicurezza» del D.M.. 19 agosto 1996 da considerarsi unica in tutto il complesso.
(*) Il quesito si riferisce ad un progetto di complesso multisala approvato tenendo conto della presenza di più locali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b (cinema) ed un unico locale di cui all’art. 1, comma 1, lett. c (cinema – teatro), secondo quanto previsto dal punto 2.2.2 lett. b dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996. Pur non essendo espressamente indicato sul citato punto 2.2.2, lettera b, è possibile utilizzare le suddette sale anche per attività di cui all’art. 1, comma 1 lett. d (auditori e sale convegno), non richiedendo, queste ultime, requisiti di sicurezza superiori rispetto a quelli previsti per i locali di cui alle lett. b e c dell’art. 1 comma 1.
Nota prot. n. P1230/4109 sott. 44/B del 05-04-2006.
Aree riservate ai fumatori nei locali di pubblico spettacolo – Richiesta di chiarimenti.
[…] con le quali viene chiesto all’Ufficio scrivente un parere in merito alle caratteristiche, ai fini antincendio, che debbono possedere le aree riservate ai fumatori poste all’interno dei locali di pubblico spettacolo. Al riguardo, corre l’obbligo di precisare che la problematica sollevata dal quesito in argomento presenta un duplice aspetto, da un lato quello sanitario finalizzato alla tutela della salute dei non fumatori e dall’altro quello attinente alla sicurezza antincendio.
Per il primo aspetto il Ministero della Salute, con propria circolare del 17 dicembre 2004, ha chiarito che le nuove prescrizioni (sul divieto di fumo) dell’art. 51 «tutela della salute dei non fumatori» della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono applicabili e vincolanti per la generalità dei locali chiusi privati aperti ad utenti o al pubblico, ivi compresi i locali di pubblico spettacolo, salva solo la facoltà di attrezzare, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, apposite aree riservate a fumatori.
Per il secondo aspetto è parere di questo Ufficio che le aree riservate a fumatori siano realizzate nel rispetto oltre che dell’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, anche dell’art. 2(*) del decreto ministeriale 19 agosto 1996 per le quali sarà cura del Comando Provinciale VV.F. in base al caso specifico dare indicazioni e prescrizioni al riguardo.
(*) Articolo 2 del D.M. 19 agosto 1996 – Obiettivi: Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, i locali di trattenimento e di pubblico spettacolo devono essere realizzati e gestiti in modo da: a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno del locale; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
ESERCIZI PUBBLICI, ATTIVITÀ OCCASIONALI, ATTIVITÀ STAGIONALI, LUOGHI ALL’APERTO
Nota prot. n. 4061 del 29-04-2009.
Comunicazione cucina – sala consumazione pasti. Quesito …
[…] inerente le caratteristiche della comunicazione fra locale cucina – vano scala e locale cucina – sala consumazione del ristorante inserito nel parco divertimenti …
In particolare, concordando con il parere di codesta Direzione Regionale, (*) si ritiene che detta comunicazione possa avvenire tramite porta REI 120.
(*) Il quesito è volto a conoscere se un l’edificio adibito a bar tavola calda e ristorante, inserito all’interno di un parco divertimenti in cui sono presenti attività ricadenti al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982, debba essere considerato anch’esso attività di pubblico spettacolo. Si chiarisce in tal modo che il fabbricato destinato a bar tavola calda/ristorante, essendo isolato dagli altri edifici, non è da considerare come attività di pubblico spettacolo, e pertanto è ammessa la comunicazione tramite porta REI 120.
Nota prot. n. P490/4109 sott. 37 del 03-07-2008.
Requisiti per l’esercizio di intrattenimenti danzanti. Quesito.
[…] viene chiesto all’Ufficio scrivente quali debbano essere i titoli abilitativi obbligatori per l’esercizio di intrattenimenti danzanti nei casi in cui nel locale interessato non vengano superate le 199 unità di presenze, e/o nel caso in cui gli intrattenimenti stessi siano di carattere occasionale o stagionale.
Tanto premesso, nel concordare da un lato con le argomentazioni e le conclusioni espresse al riguardo da parte di codesto Comando e fatte proprie dalla Direzione Regionale, dall’altro occorre aggiungere alle stesse quanto segue.
- La semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di spettacolo o intrattenimento disciplinate dal T.U.L.P.S., introdotte con il D.P.R, 28 maggio 2001, n. 311 per i casi in cui la capienza complessiva dei locali sia pari o inferiore a 200 persone, prevede l’intervento di due soggetti: la Commissione di vigilanza ed il professionista, aventi ciascuno adempimenti diversi.
Al riguardo, si riporta in sintesi ii parere espresso dai Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale – sull’argomento, a seguito di uno specifico quesito pervenuto nel passato: «…l’interpretazione privilegiata da questo Dipartimento è quella, conforme alla lettera della norma, di ritenere attribuiti al professionista gli adempimenti delle verifiche e degli accertamenti dì cui ai punti b), c) e d) del primo comma dell’art. 141 nuovo testo, con la conseguenza che rimangono riservati all’organo collegiale sia l’approvazione del progetto che il controllo delle prescrizioni imposte». - Per quanto attiene la definizione di manifestazioni di tipo occasionale questo Ufficio, nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondimenti anche d’intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale, è del parere che debbano considerarsi tali quelle manifestazioni temporanee (diverse quindi da quelle a carattere stagionale o permanente), che non ricorrono con cadenze prestabilite e di durata e frequenza stabilite dal Comune competente per territorio, sulla base di appositi regolamenti comunali.
Nota prot. n. P630/4109 sott. 53 del 05-11-2007.
Pareri di conformità relativi ad attività temporanee soggette alle commissioni tecniche di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. (*)
(*) L‘abrogazione dell’obbligo di richiesta del certificato di prevenzione incendi per le manifestazioni a carattere temporaneo comporta anche l’esonero della richiesta di parere di conformità di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 37/98, fermo restando la necessità dell’invio in tempo utile della documentazione necessaria alle verifiche di competenza, secondo le modalità stabilite dalla Commissione.
Circolare n. 7 MI.SA. del 06-06-2007 (prot. n. P729/4139 sott. 6/II.R.6).
Art 12 D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. – Utilizzo impianti sportivi al chiuso per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo. Chiarimenti.
Pervengono a questa Direzione Centrale numerosi quesiti da parte sia delle strutture periferiche del CNVVF che degli Uffici Territoriali del Governo, in merito alla corretta applicazione delle norme sugli impianti sportivi qualora gli stessi vengano utilizzati per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, con specifico riguardo alle prescrizioni inerenti l’individuazione della capacità di deflusso.
[…] continua la lettura su «Quesiti Locali di pubblico spettacolo» (⤓ pdf).
Nota prot. n. P1340/4109 sott. 53 del 26-01-2007.
Attività di pubblico spettacolo stagionali. Quesito.
[…] con le quali viene chiesto un parere dell’Ufficio scrivente sulla assoggettabilità, o meno, ai fini della prevenzione incendi, dei locali di pubblico spettacolo esercitati a carattere stagionale.
In particolare viene chiesto se un’attività di pubblico spettacolo in esercizio ogni anno nella stessa struttura prevalentemente nei soli mesi estivi, regolarmente autorizzata dalla Commissione di Vigilanza, sia obbligata al possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero, se per l’attività in argomento, trovi applicazione l’abrogazione operata dall’art. 9 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 al disposto dell’art. 15, comma 1, punto 5, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 in quanto la medesima può essere considerata manifestazione temporanea e, pertanto, non vincolata ad acquisire il certificato di prevenzione incendi.
Tanto premesso, si concorda con l’avviso espresso al riguardo da parte di codesta Direzione Regionale (*) sulla necessità che le attività a carattere stagionale esercitate in locali o luoghi aperti al pubblico ben definiti, siano tenuti, ai fini dell’esercizio, a richiedere il certificato di prevenzione incendi, che si aggiunge, una volta rilasciato avrà durata pari a quella prevista per l’attività n. 83 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.
(*) Il quesito è volto a chiarire se una attività di pubblico spettacolo stagionale, vale a dire funzionante nei mesi prevalentemente estivi, che si svolge ogni anno nella medesima struttura, con l’autorizzazione della Commissione di Vigilanza, sia o meno assoggettata all’obbligo di certificato di prevenzione incendi, o se diversamente debba essere considerata a carattere temporaneo e quindi non soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
In tal caso si chiarisce che le modalità di esercizio non sono riconducibili al caso della manifestazione temporanea, ricorrendo quindi l’obbligo di richiesta di certificato di prevenzione incendi qualora la capienza risulti superiore alle 100 persone.
Nota prot. n. P367/4109 sott. 53 del 14-07-2006.
D.M. 19 agosto 1996. Classi di reazione al fuoco dei materiali da utilizzare in attività all’aperto destinate a intrattenimenti o spettacoli. Quesito.
[…] con le quali viene chiesto all’Ufficio scrivente se i ristoranti-bar e gli impianti sportivi natatori all’aperto, con capienza anche superiore a 100 persone, nei quali sono organizzate nei mesi estivi delle serate danzanti con diffusione di musica, registrata o dal vivo, debbano utilizzare materiali (mobili imbottiti, sedie, sedili, tendaggi ecc.) omologati e/o certificati, ai fini della reazione al fuoco, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 1984 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Tanto premesso, si concorda con le considerazioni espresse da codesta Direzione Regionale, (*) facendo presente che, per tale tipologia di manifestazioni, non è necessario acquisire il certificato di prevenzione incendi stante l’abrogazione dell’art. 15, comma primo, numero 5), del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, ad opera dell’art. 9 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
Le attività in argomento pur non rientrando al punto 83 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, per le suddette motivazioni, debbono comunque rispettare le misure stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 ivi comprese le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali.
(*) Il quesito è relativo ad un ristorante bar all’aperto, con capienza anche superiore a 100 persone, nel quale sono organizzate serate con diffusione di musica, registrata o dal vivo, in cui è prevista la possibilità di ballare. In tal caso si chiarisce che:
- in presenza dell’aspetto danzante l’attività si configura come pubblico spettacolo e come tale soggetta all’autorizzazione della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- l’attività non rientra al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982, in quanto non si tratta di locale ma di spazio all’aperto (rientra comunque nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996);
- ai sensi del D.M. 19/08/96 il requisito di reazione al fuoco è richiesto limitatamente a tendaggi, poltrone, mobili imbottiti e sedili, con esclusione di tavoli e tovagliato.
Nota prot. n. P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21-06-2004.
Attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982. Richiesta chiarimenti su attività politiche.
[…] si precisa che sull’argomento è stato acquisito in passato il competente parere dell’ex Ufficio legislativo di questa Amministrazione.
Al riguardo il predetto Ufficio espresse l’avviso che le pubbliche manifestazioni (tra le quali rientrano comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc.) non sono da ritenersi, in linea di principio, soggette agli obblighi di cui all’art. 2, lettera b), della legge n. 966/1965 in quanto non configurabili nella fattispecie propria del «pubblico spettacolo» e/o del «trattenimento pubblico» e quindi non soggette al regime autorizzatorio di polizia di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S.
Si sottolinea, comunque, che anche per le manifestazioni di cui all’oggetto restano fermi gli oneri che l’articolo 8 del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, pone a carico dei gestori dei locali relativamente al mantenimento in piena efficienza delle misure di protezione contro i rischi di incendio.
Nota prot. n. P136/4109 sott. 44/B del 26-02-2002.
… Locale aperto al pubblico …
[…] si concorda nel ritenere che il locale di cui in oggetto, rientri nella classificazione di pubblico esercizio, (*) e come tale non rientra tra le attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982.
Pur tuttavia, qualora il locale di che trattasi si configuri come luogo di lavoro per la presenza di lavoratori dipendenti, il Comando VV.F. è tenuto, nell’espletamento dell’attività ispettiva, a controllare che sia stato dato adempimento agli obblighi previsti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento alle disposizioni impartite con decreto 10 marzo 1998.
(*) Commento: Si desume che un pubblico esercizio a struttura non complessa possa svolgere attività di intrattenimento anche con utilizzazione di pedane, luci speciali, amplificatori particolari, in assenza una specifica disposizione dei posti a sedere, senza per questo rientrare tra le attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982.
Nota prot. n. P1190/4122 sott. 54 del 14-11-2000.
D.M. 9 aprile 1994 e D.M. 19 agosto 1996. Aerazione permanente in sommità ai vani scala. Richiesta di chiarimenti interpretativi.
Facendo seguito alla nota dello scrivente Ufficio, prot. n. P834/4122 sott. 54/1 dell’11 agosto 2000, si comunica che il quesito indicato in oggetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi. Al riguardo il parere del suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che l’aerazione permanente debba essere realizzata in tutti i vani scala presenti nelle attività ricettive turistico alberghiere, di trattenimento e di pubblico spettacolo, senza alcuna esclusione.
(*) Per «Alberghi» e «Locali di pubblico spettacolo» l’aerazione permanente deve essere realizzata anche nei vani scala a prova di fumo o a prova di fumo interno (oltre che nei vani scala non facenti parte del sistema di vie d’esodo).
Per le «Scuole» il punto 4.1. dell’allegato al D.M. 29 agosto 1992 consente che tale l’aerazione non venga realizzata nei vani scala a prova di fumo o a prova di fumo interno.
Nota prot. n. P1059/4109 sott. 53 del 17-10-2000.
Reazione al fuoco dei materiali protettivi di rivestimento delle pavimentazioni di impianti sportivi utilizzati per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo. Quesito.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici ritenendo che il tappeto di protezione dell’area di gioco debba essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 ed omologato tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco, così come previsto al punto 2.3.2, lettera g), del D.M. 19 agosto 1996 e al punto 15, lettera c), del D.M. 18 marzo 1996.
Nota prot. n. P2187/4109 Sott. 44 Del 05-11-1997.
Determinazione dell’affollamento dei luoghi all’aperto dove si tengono concerti.
[…] con cui è stato chiesto di chiarire quale affollamento debba essere previsto per i locali specificati in oggetto, di cui alla lettera «l» del comma primo dell’art. 1 del D.M. 19 agosto 1996. Al riguardo, a parere di questo Ufficio, non essendo applicabile il punto 4.1, del decreto, nel quale sono elencate in modo esclusivo le fattispecie cui si riferisce, deve essere la CPVLPS, una volta valutate le «strutture apposite per lo stazionamento del pubblico», a definire il massimo, affollamento accettabile.
Nell’ambito di tale valutazione, potranno essere usati come riferimento i criteri del numero di posti a sedere e della densità di cui alla lettera b), del medesimo punto, tenendo però conto che l’esclusione dei luoghi in argomento è stata imposta dalla atipicità dei luoghi stessi e dalla conseguente necessità di dotare gli organi di controllo di una maggiore discrezionalità.
Nota prot. n. P2006/4118 sott. 20/E del 31-10-1997.
Servizio di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo adibiti occasionalmente a manifestazioni politiche e/o sindacali.
Risposta analoga alla nota prot. n. P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21-06-2004 (vedi).
Circolare n. 36 MI.SA. del 11-12-1985.
Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri …
[…] 9 – Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 83): Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti. Parere C.C.T.S.: I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, fatto salvo quanto previsto all’art. 15, punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica numero 577/82. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del decreto ministeriale citato. […]
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[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.
[2] Trasmessa con nota DCPREV prot. n. 3788 del 21-03-2013.