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Quesiti Edifici civili

Quesiti Edifici civili ( pdf): Quesiti di prevenzione incendi relativi a edifici civili, di abitazione, criteri di assoggettabilità, altezza in gronda, altezza antincendi, porte di piano, impianto idrico antincendio, accostamento autoscala dei Vigili del fuoco, condutture principali dei gas, impianti di produzione di calore, norme transitorie, interventi di recupero dei sottotetti, larghezza minima delle scale, installazione ascensori, edifici di civile abitazione con presenza di attività lavorative, sistema di apertura dei portoni condominiali, passaggio dal N.O.P. al C.P.I, definizioni, ecc.[1]

La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti prevenzione incendi.

Sul testo Edifici di civile abitazione è raccolta la normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 maggio 1987 n. 246 recante «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione», coordinata con i successivi aggiornamenti, chiarimenti e commenti.

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, gli edifici destinati ad uso civile sono stati ricompresi al punto 77 dell’allegato I al decreto.

Nota DCPREV prot. n. 8379 del 27-06-2014. Edifici di civile abitazione – Porte di piano.

Con riferimento al quesito … con il quale sì approfondisce e chiarisce la problematica esposta, si concorda con i pareri espressi al riguardo da codesti Uffici. (*)

(*) Il quesito è relativo alla larghezza delle porte di adduzione alle scale in edifici di civile abitazione, e modifica il parere espresso con Nota DCPREV prot. n. 12581 del 2 settembre 2010. Tenuto conto che la regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 246/87 non fornisce indicazioni sulla larghezza dei corridoi e delle porte che adducono al vano scala e tenuto conto del principio generale di progettazione della larghezza delle uscite di piano e della scala utilizzato in altre regole tecniche, si ritiene che la larghezza delle porte di adduzione al vano scala di un edificio civile possa essere commisurata all’affollamento del piano (senza necessariamente possedere una dimensione non inferiore a quella prescritta per la scala).

Nota DCPREV prot. n. 6532 del 14-05-2014. Impianto idrico antincendio negli edifici di civile abitazione di tipo «b».

[…] si concorda con la soluzione prospettata dal Comando … limitatamente alla possibilità di sostituire la rete idranti esistente con altro impianto a naspi. Giova in ultimo evidenziare che, in generale, l’impianto idrico antincendio, ancorché esistente, costituendo presidio antincendio, deve necessariamente possedere un livello di prestazione adeguato allo scopo, rinvenibile nelle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi ovvero nella regola dell’arte.

Circolare prot. n. 4756 del 09-04-2013. D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I – Attività nn. 66, 72, 73.

[…] Non rientrano, pertanto, nell’attività del punto n. 73 le aree destinate a civile abitazione le quali, anche se parzialmente presenti nell’edificio o complesso di edifici, non concorrono nel computo dei parametri fissati per determinare l’assoggettamento o meno agli obblighi del D.P.R. n. 151/2011. […]

Nota DCPREV prot. n. 4317 del 22-03-2012. Edifici civili.

[…] si trasmette il parere espresso dai Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale in materia di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 22 dei D.Lvo 139/2006 ….

«Si condivide il parere espresso dai Comando. (*) evidenziando comunque che ai fini dell’applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi per gli edifici civili il diverso riferimento ha effetto soltanto nel caso in cui vi sia un cambiamento nella classificazione dell’edificio prevista dai D.M. 16/05/1987 n. 246».

(*) Nel caso di appartamenti tipo «duplex» l’apertura più alta da considerare ai fini dell’altezza antincendio è quella relativa al piano superiore, raggiungibile con scala, e non l’apertura del livello inferiore.

Nota DCPREV prot. n. 22482 del 22-12-2010. Altezza antincendio degli edifici civili.

Si riscontra la nota di codesta Direzione inerente l’altezza antincendio degli edifici civili con facciate continue. In particolare, si ribadisce che, ai sensi dell’allegato A al D.M. 30 novembre 1983, l’altezza antincendio degli edifici civili, deve essere misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Nel caso specifico di edifici civili con facciate continue si formulano le seguenti osservazioni.

  • Nel caso di mancata ottemperanza all’obbligo di accostamento dell’autoscala ad edifici civili destinati ad uso uffici, per consentire l’operatività dei soccorsi, il Comando Provinciale VV.F., competente per territorio, potrà valutare, ai sensi dell’art. 3.2 comma 3 dell’Allegato al D.M. 22 febbraio 2006, delle misure alternative che rendano ugualmente efficace l’intervento dei soccorsi stessi. È auspicabile che il sistema delle vie di esodo sia dimensionato e/o progettato tenendo anche conto della difficoltà di accesso dall’esterno delle squadre di soccorso.
  • Nel caso di individuazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture si ritiene che l’altezza antincendio debba essere misurata dal solaio di calpestio dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, in quanto detta caratteristica ha la funzione di garantire l’uscita degli occupanti dall’edificio e la salvaguardia dei soccorritori.

Nota DCPREV prot. n. 12581 del 02-09-2010. Edifici di civile abitazione. D.M. 16 maggio 2010 e s.m.i. – Larghezza porte di comunicazione tra «filtri a prova di fumo» e vani scale.

[…] per chiarire che le porte dì adduzione alla scala in un edificio di civile abitazione non devono compromettere il sistema delle vie d’uscita. Pertanto, seppure la specifica norma antincendio non ne indichi la larghezza, esse dovranno consentire l’esodo ordinato in caso di emergenza, prendendo in considerazione l’eventuale presenza nell’edificio di persone disabili e appartamenti adibiti a luoghi di lavoro. In tal senso, si ritiene di poter concordare con il parere di codesta Direzione Regionale (*) che individua come larghezza della porta una dimensione non inferiore a quella prescritta per la scala.

(*) Pur in considerazione che del singolo piano di un palazzo di civile abitazione le scale e la relative porte possono essere utilizzate da un numero limitato di persone, si ritiene che le porte di adduzione alla scala non possano avere una larghezza inferiore a quella prevista per la scala stessa dal D.M 16/05/1987 in relazione alla tipologia dell’edificio. Nel caso specifico trattandosi di edificio di tipo «C» la larghezza della porta e delle scale non deve essere inferiore a mt. 1,05.

Il parere è stato modificato con Nota DCPREV prot. n. 8379 del 27 giugno 2014 (vedi).

Nota DCPREV prot. n. 1691 del 09-02-2010. Fabbricati di civile abitazione – Riscontro.

Si riscontra la nota indicata a margine condividendo i contenuti della nota (*) … Con l’occasione si specifica comunque che con riferimento alla quarta domanda posta, si ritiene che l’altezza a cui si riferisce il D.M. n. 246 del 16 maggio 1987 sia l’altezza antincendio come definita dal D.M. 30 novembre 1983. Inoltre si ritiene che gli interventi di recupero dei sottotetti di un edificio non determinano variazioni dell’assoggettabilità al D.M. 16 febbraio 1982 ma possono determinare la diversa applicazione del D.M. n. 246 del 16 maggio 1987.

(*) Si riportano di seguito i contenuti della nota citata:

Quesiti 1-2: Fra gli interventi comportanti modifiche sostanziali nei fabbricati esistenti è previsto il rifacimento di oltre il 50% dei solai. Si ritiene che detta percentuale sia da riferirsi al numero di solai appartenenti al fabbricato per il quale si applica in modo indipendente la norma (un fabbricato composto da più scale comunicanti attraverso l’atrio di ingresso è da considerarsi unico ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi).

Quesito 3: Il consolidamento strutturale della scala non equivale al rifacimento della scala ai fini della definizione degli interventi comportanti modifiche sostanziali.

Quesito 4: Tenuto conto del significato un tempo associato all’abitabilità ed all’agibilità (il primo termine riferito alle unità immobiliari ad uso abitazione, il secondo alle unità immobiliari ad altro uso) e della definizione di altezza antincendi (nel quale si fa riferimento all’ultimo piano abitabile e/o agibile, escludendo i soli vani tecnici), si ritiene che gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini dell’abitabilità non comportino variazioni dell’altezza antincendi dell’edificio, mentre comportano variazioni dell’altezza in gronda.

Quesito 5: L’installazione di tettoia metallica a maglie aperte in corrispondenza della copertura piana non determina variazioni dell’altezza antincendio o in gronda dell’edificio.

Nota prot. n. P1014/4122 sott. 67 del 26-09-2005. D.M. 16 febbraio 1982. Determinazione delle attività di cui ai punti 94-95.

[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. (*)

(*) I versamenti inerenti alle procedure di cui al D.P.R. 37/1998 devono essere ripetuti relativamente ai punti 94 e 95 del D.M. 16.02.1982 per il numero delle attività «edificio» e il numero dei «vani» corsa.

  • 94: fabbricati contigui, strutturalmente e fisicamente separati, provvisti di scale di accesso indipendenti, configurano «edifici» distinti ai fini dell’individualità del p.to 94 del D.M. 16/2/1982.
  • 95: ogni «vano», come letteralmente specificato dalla norma, costituisce singola e definita attività soggetta a CPI, indipendentemente dal fatto che contenga uno, due o più ascensori. Nel caso di edifici aventi più «vani» corsa, quindi, si dovrebbero riscontrare, corrispondentemente, più attività di cui al punto 95 del D.M. 16/2/1982.

Lettera circolare n. P1362/4122 sott. 67 del 24-08-2004. D.M. 16 maggio 1987. n. 246 – «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» – Chiarimenti al punto 8 – Norme transitorie.

Il punto 8.2 – Impianto antincendio – dell’allegato al decreto ministeriale indicato in oggetto recita:

«Negli edifici di tipo “c”, “d”, “e”, devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7. Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7».

Pervengono richieste di chiarimenti circa l’obbligo di prevedere l’impianto idrico antincendio fisso in edifici aventi altezza superiore a 24 metri e fino a 32 metri (edifici di tipo «b»), preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 16/5/1987, n. 246. Al riguardo si chiarisce che per i suddetti edifici sussiste l’obbligo di protezione con impianto idrico antincendio unicamente nel caso in cui l’impianto stesso sia stato espressamente previsto all’atto dell’approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale VV.F. In tale eventualità l’impianto deve assicurare le prestazioni idrauliche risultanti dal progetto approvato o dal C.P.I. e deve essere mantenuto in efficienza secondo quanto previsto all’art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 37/1998. Per gli edifici di tipo «b», esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ed esclusi dalla precedente fattispecie, non è quindi prescritta l’installazione di impianti idrici antincendio di tipo fisso in quanto tale misura non è contemplata tra le norme di adeguamento di cui al punto 8 dell’allegato al D.M. n. 246/1987.

Nota prot. n. P558/4122 sott. 67 del 24-03-2004. Definizione di altezza ai fini antincendio degli edifici civili, di cui al punto 1.1 del D.M. 30 novembre 1983.

In relazione a quanto richiesto, si conferma che nella definizione di «altezza ai fini antincendio degli edifici civili», (*) pur se non esplicitato, il piano esterno più basso al quale riferirsi è quello accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco. Il concetto che sta alla base della definizione è connesso, infatti, alla possibilità di effettuare il soccorso tecnico urgente dall’esterno dell’edificio, restando inteso che dall’accesso esterno possano essere raggiungibili, con un percorso interno, i vari locali dell’edificio.

(*) Altezza ai fini antincendio degli edifici civili: «Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso» (D.M. 30/11/1983).

Nota prot. n. P118/4135 sott. 5 del 17-02-2003. Installazione di impianti ascensore in edifici per civile abitazione preesistenti.

In riferimento al quesito in oggetto, si concorda con il parere di codesto Comando (*) significando che, nel caso in specie, il taglio della scala non è da considerarsi come intervento di rifacimento strutturale.

(*) Il quesito è relativo all’installazione di impianti ascensore in vani scala di edifici per civile abitazione (altezza in gronda > di 24 metri) preesistenti alla data di emanazione del D.M. 16 maggio 1987, motivati dall’esigenza di adeguare gli stabili alle norme per il superamento delle barriere architettoniche (Legge 9.1.1989 n° 13), con restringimento delle rampe della scala in cui l’impianto medesimo viene realizzato. Il quesito chiarisce che, in tal caso, il taglio della scala non è da considerarsi come intervento di rifacimento strutturale e quindi può essere consentita l’applicazione delle norme transitorie di cui al punto 8 della norma di cui al D.M. 16 maggio1987.

Nota prot. n. P1424/4122 sott. 67 del 24-12-2002. Larghezza delle scale di edifici esistenti.

[…] necessita premettere che il D.M. n° 246/87 prescrive espressamente una larghezza minima delle scale solamente per gli edifici di nuova costruzione, mantenendo, invece, il silenzio sulle caratteristiche delle scale a servizio di edifici esistenti all’entrata in vigore del decreto stesso. Al riguardo, è parere di questo Ufficio che il legislatore, con il silenzio della norma, abbia voluto ratificare le situazioni di fatto confermandone, così, le caratteristiche in essere.

In armonia con tale posizione interpretativa, questo Ministero, su analoghi quesiti pervenuti nel tempo, ha sempre espresso il proprio parere contrario alla riduzione della larghezza delle scale, costituendo, tale intervento, diminuzione delle condizioni di sicurezza in atto.

Peraltro, a sostegno di tale impostazione, giova richiamare l’esplicita avvertenza di cui al punto 6.2 dell’art. 6 del Decreto Ministero Lavori Pubblici n° 236 del 14 giugno 1989 concernente il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, punto che recita testualmente: «L’installazione dell’ascensore all’interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza».

Sin qui è quanto oggettivamente deducibile dalla normativa di sicurezza. A ciò, si ritiene tuttavia opportuno soggiungere che, a fronte di situazioni che richiedono la necessità dell’installazione di un impianto ascensore e quest’ultimo non sia altrimenti realizzabile se non esclusivamente all’interno del vano scala, lo scrivente Ufficio è del parere che tale installazione non debba comportare un’eccessiva diminuzione degli spazi di transito.

Al riguardo, un utile riferimento per il dimensionamento al minimo delle scale, può senz’altro essere costituito dal D.Lgs n° 626/94, così come modificato dal D.L.gs. n° 242/96, che stabilisce in m. 0,80 la larghezza minima di porte e portoni degli ambienti di lavoro.

Nota prot. n. P1052/4135 sott. 5 del 28-08-2002. Provvedimento edilizio ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 10/1977 – Condominio … – Installazione ascensore. – Quesito. –

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato. (*)

(*) Relativamente alla possibilità di installare un ascensore in un edificio di civile abitazione attraverso la riduzione della larghezza della rampa di scala, si chiarisce che la larghezza minima della rampa non può comunque essere inferiore ai valori previsti dal punto 2.4 del D.M. 16 maggio 1987 n. 246 (1,05 m per edifici di altezza antincendi fino a 54 m e 1,20 per edifici di altezza superiore). Per edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto la larghezza della rampa, se inferiore ai valori sopra riportati, non potrà ulteriormente essere ridotta (Sull’argomento vedi quesito successivo trasmesso con nota prot. n. P1424/4122 sott. 67 del 24-12-2002).

Nota prot. n. P331/4122 sott. 67 del 18-04-2002. Edifici civile abitazione.

[…] quesito … relativo agli edifici di tipo «b» (altezza antincendi compressa tra 24 e 32 metri), esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e sprovvisti di impianto idrico antincendio. Il citato decreto, abroga la previgente normativa di settore, ivi compresa la circolare del Ministero dell’Interno n° 6 del 16 gennaio 1949, e pertanto per gli edifici di tipo «b» preesistenti, non sussiste l’obbligo di installare l’impianto idrico antincendi, qualora ne siano sprovvisti. Si rammenta che per gli edifici esistenti e dotati di tali impianti, sussiste l’obbligo di mantenerli un esercizio e pienamente efficienti.

Nota prot. n. P174/4122 Sott. 67 del 26-02-2002. Edifici con altezza in gronda superiore a 24 metri a destinazione mista lavorativa/civile abitazione.

[…] si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.(*)

(*) Gli edifici di altezza in gronda superiore a 24 metri, destinati anche in parte ad attività non residenziale (uffici, commerciale, terziario in genere), ove comunque appare evidente ai fini della valutazione del rischio la presenza di persone ovvero i requisiti di accesso all’area per le squadre di soccorso, devono essere ricompresi per le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, per la verifica puntuale di misure quali requisiti d’area, compartimentazione, scale, impianti antincendi fermo restanti gli obblighi per le attività lavorative di cui al D.Lgs. 626/94.

Nota prot. n. P980/4122 sott. 67 del 05-09-2001. D.M. 16 maggio 1987 n. 246 – Impianti antincendio.

Con riferimento al quesito posto, si ritiene che ai fini della realizzazione dell’impianto antincendio di cui al punto 7 del D.M. n. 246/87, possono essere installati naspi DN 25 che dovranno garantire le caratteristiche idrauliche e l’autonomia previste al citato punto 7. Quanto sopra anche in analogia con il chiarimento fornito al punto 4 dell’allegato «A» della lettera-circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996 per l’edilizia scolastica, e con i criteri di dimensionamento degli impianti di estinzione previsti dalla norma UNI 10779 (edizione settembre 1998 per le aree di livello di rischio 2).

Nota prot. n. P924/4122 sott. 67 del 17-08-2001. Assoggettabilità al D.M. 16 febbraio 1982 dell’edificio di civile abitazione … – Quesito.

[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici. (*)

(*) Il quesito è relativo all’assoggettabilità di un edificio di civile abitazione. L’altezza in gronda del fabbricato sarebbe inferiore a 24 m se non si considerassero, sulla terrazza condominiale, alcune verande, per la maggior parte chiuse da vetrate, di proprietà, ciascuna, dell’occupante l’attico sottostante. Considerando anche queste verande, l’altezza in gronda totale del fabbricato risulta di 25,57 m. L’edificio è soggetto a controllo VV.F. (punto 94 del D.M. 16 febbraio1982) in quanto l’altezza in gronda dello stesso, all’intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile, risulta di m. 25,57. Il vano ascensore non è attività soggetta a controllo VV.F. (non rientra al punto 95 del D.M. 16 febbraio1982 «Vani ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri») poiché ha corsa inferiore ai 20 metri. Tuttavia, deve rispettare i criteri tecnici di sicurezza previsti nel D.M. n. 246 del 16.05.1987 per tale impianto, inserito in un edificio di tipo a).

Nota prot. n. P179/4135 Sott. 5 del 22-02-2001. Assoggettabilità al punto 95 del D.M. 16/2/82 degli ascensori con corsa inferiore a 20 m in palazzine uffici di complessi industriali.

[…] si ritiene che non ricadano nel punto 95 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 i vani di ascensori e montacarichi ad esclusivo servizio di palazzine uffici di complessi industriali qualora le stesse siano isolate dallo stabilimento ovvero contigue, ma non comunicanti e separate dallo stabilimento con strutture aventi caratteristiche REI commisurate alla classe antincendio dell’attività industriale. Resta fermo che i vani di ascensori e montacarichi a servizio di fabbricati ad uso uffici, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici aventi altezza in gronda maggiore di 24 m, sono soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Nota prot. n. P576/4188 sott.4 del 14-11-2000. Circolare n° 31 del 31 agosto 1978, punto 2.1 – Installazione di gruppi elettrogeni alimentati a gasolio, di potenza superiore a 50 KW, entro il volume di edifici di grande altezza.

[…] si comunica che sull’argomento è stato acquisito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n° 577/82. Al riguardo l’avviso del suddetto Comitato, con il quale, si concorda, è che la problematica dell’installazione dei gruppi elettrogeni alimentati a gasolio di potenza superiore a 50 Kw, in edifici di grande altezza, possa essere risolta facendo ricorso, caso per caso, all’istituto della deroga secondo le procedure previste dall’art. 6 del D.P.R. n° 37/98.

Nota prot. n. P900/4122 sott 67 del 10-08-2000. D.M. 16/5/87 n. 246 edifici di civile abitazione «a torre».

[…] si concorda con il parere formulato al riguardo da codesto Ispettorato Interregionale VV.F., (*) precisando che qualora il terrazzo di copertura dell’edificio citato sia adibito esclusivamente a vani tecnici, il relativo piano non va computato ai fini della determinazione dell’altezza antincendio dell’edificio, così come definito dal D.M. 30/11/1983.

(*) Qualora il piano terrazzo sia praticabile da gruppi di persone ovvero non esclusivamente adibito a vani tecnici lo stesso va ricompreso nel computo dell’altezza antincendi e del numero dei piani dell’edificio. Il quesito è relativo ad edifici di civile abitazione di altezza antincendio di poco inferiore a 32 m con l’ultimo piano (terrazzo) agibile sul quale è consentito l’accesso dei condomini soprattutto nella stagione estiva essendo i fabbricati ubicati in zona balneare. Il D.M. 16 maggio 1987 n. 246 consente per detti edifici di non realizzare la scala a prova di fumo interno se è assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano. Poiché il piano ultimo (terrazzo agibile) non presenta finestre o balconi ma è praticato comunque da gruppi di persone che in caso d’incendio non sono raggiungibili dall’autoscala, si chiede se, per analogia, il terrazzo possa essere assimilato ad un balcone ed applicare conseguentemente, nella fattispecie, il secondo comma dell’art. 2.2.1 del D.M. che prevede che gli edifici del tipo «a» devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo «b» almeno di scale a prova di fumo interne.

Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26-07-2000 (stralcio). … D.P.R. n. 246/1993 … – Richiesta di chiarimenti.

[…] si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base dei pareri espressi al riguardo dal CCTS per la prevenzione incendi. …

Quesito n. 12 – (punto 2.2.1 – D.M. 16 maggio 87, n. 246)

Si ritiene che in presenza di un edificio con più vani scala, non comunicanti fra loro, l’accostamento dell’autoscala VV.F. deve essere garantito almeno ad una finestra o un balcone di ogni piano appartenente alla verticale servita da ciascun vano scala.

Nota prot. n. P263/4122 sott. 67 del 27-04-2000. Passaggio dal N.O.P. al C.P.I.

[…] si fornisce il seguente avviso. Sulla base del disposto dell’art. 7 del D.P.R. n° 37/1998 e tenendo conto dei chiarimenti forniti con circolare MI.SA. n° 9/1998, le attività n° 94 del D.M. 16/2/82 per transitare dal regime del N.O.P. a quello del C.P.I. devono attuare le prescrizioni di cui al punto 8 dell’allegato al D.M. 16/5/1987, secondo le procedure del predetto D.P.R. n° 37/1998 (acquisizione del parere di conformità sul progetto di adeguamento e successiva richiesta di sopralluogo). Per gli edifici di tipo b), aventi altezza antincendio compresa tra 24 e 32 metri, poiché le misure di adeguamento previste al punto 8 del D.M. 16/5/87 coincidono con quelle già prescritte dal D.M. 8/3/85 per il rilascio del N.O.P., si ritiene che debba procedersi semplicemente alla verifica-sopralluogo dopo aver acquisito:

–   domanda di sopralluogo ai sensi del D.P.R. n° 37/1998;

–   dichiarazione a firma del responsabile dell’attività attestante che la situazione è rimasta invariata rispetto a quella denunciata in sede di richiesta di rilascio di N.O.P., e che sono state attuate, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 5 del D.P.R. n° 37/1998;

–   dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a servizio delle aree comuni dell’edificio, prodotta ai sensi della legge n° 46/1990.

Nota prot. n. P1560/4122 sott. 54 del 07-12-1998. Sicurezza negli edifici di civile abitazione con presenza di attività lavorative. Sistema di apertura dei portoni.

[…] Al riguardo si precisa che negli edifici a destinazione mista in cui siano presenti ai vari piani oltre ad appartamenti di civile abitazione, anche locali adibiti ad uffici, studi professionali ed altre attività lavorative compatibili con la destinazione d’uso dell’edificio, le vie di uscita comuni devono essere conformi alle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro. Ciò premesso ne consegue che il sistema di apertura dei portoni condominiali, di ingresso all’edificio, deve conformarsi ai criteri stabiliti al punto 3.10 dell’allegato III al D.M. 10 marzo 1998, emanato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro, in attuazione al dettato dell’art. 13 del decreto legislativo n° 626/1994.

Nota prot. n. P330/4122 del 20-02-1997. Applicazione delle norme transitorie previste dal D.M. 16.05.1987 n. 246.

[…] si fa presente che agli edifici esistenti, che non siano stati interessati da opere di ristrutturazione comportanti modifiche sostanziali, vanno in ogni caso applicate le norme transitorie di cui al punto 8 del D.M. 246/87, pur essendo scaduto il termine di 5 anni previsto, dallo stesso punto, per l’adeguamento. Quanto sopra anche alla luce del parere espresso al riguardo su un caso analogo, dall’Ufficio Studi, Affari Legislativi ed Infortunistica che, per opportuna conoscenza, si allega in copia. (*)

(*) L’Ufficio Studi, Affari Legislativi ed Infortunistica su un caso analogo aveva ritenuto che «il fatto che il suindicato termine è abbondantemente scaduto non determina l’automatica caducazione delle norme transitorie, ma soltanto l’eventuale applicazione in caso di ritardato o mancato adempimento, di quelle sanzioni, previste dalle leggi o dai regolamenti, da parte delle autorità competenti (ad esempio revoca o sospensione fino all’attuazione di autorizzazioni o di licenze, ecc.). Pertanto, in ogni caso ed anche se il termine di cinque anni è da tempo scaduto, gli edifici esistenti, sui quali non si siano effettuate opere di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali, debbono essere sottoposti a quegli adeguamenti previsti nelle norme transitorie suindicate».

Lettera circolare prot. n. 14795/4101 del 26-07-1988. Chiarimenti interpretativi su problemi di prevenzione incendi.

Per uniformità di indirizzo si riportano di seguito alcuni chiarimenti a quesiti di carattere generale pervenuti a questo Ministero su problemi di prevenzione incendi. …

3) – Il punto 6 del D.M. 16 maggio 1987, n. 246, avente per oggetto «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» così recita: «Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista. Sono ammessi attraversamenti di locali purché le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremità comunicante con l’esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della tubazione interna».

3.1 – Si definiscono «condutture principali» le tubazioni al servizio comune delle utenze dell’edificio alimentato dall’impianto gas, cioè le sottocolonne e le colonne montanti.

3.2 – è consentita l’installazione delle condutture principali all’interno dell’edificio in apposito alloggiamento il quale:

  1. sia ad esclusivo servizio dell’impianto gas;
  2. abbia le pareti impermeabili ai gas;
  3. sia permanentemente aerato con aperture alle due estremità, l’apertura di aerazione alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità superiore a 0,8, deve essere ubicata ad una quota superiore al piano di campagna ad una distanza, misurata orizzontalmente, di almeno 10 m da altre aperture alla stessa quota o quota inferiore;
  4. sia dotato, ad ogni piano, di sportello di ispezione a tenuta di gas e di resistenza al fuoco almeno REI 30.

L’alloggiamento suddetto può essere destinato a contenere anche i misuratori per l’utenza dei vari piani del fabbricato. …

Lettera circolare prot. n. 24648/4122 del 22-12-1987. Art. 4 D.M. 16 maggio 1987 n. 246 – Norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione – Chiarimenti.

Su parere conforme del CCTS per la prevenzione incendi, si chiarisce che le disposizioni contenute nella tabella C dell’art. 4 del D.M. indicato in oggetto sono riferite agli impianti di produzione di calore aventi potenzialità superiori a 30.000 kcal/h. Restano ovviamente valide le disposizioni contenute nella legge 6/12/1971, n. 1083.

Lettera circolare prot. n. 6140/4122 del 28-03-1987. Edifici di civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri.

Pervengono da più parti a questo Ministero quesiti intesi a conoscere se, ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, l’altezza degli edifici di civile abitazione, di cui al punto 94 del D.M. 16-2-1982, debba essere quella in gronda o quella definita nel D.M. 30-11-1983. Al riguardo, su conforme parere del CCTS per la prevenzione incendi, si chiarisce che, ai suddetti fini, si deve fare riferimento all’altezza in gronda (*) come definita al punto 2.b), penultimo comma, della circolare n. 25 del 2-6-1982. L’altezza ai fini antincendi, definita nel D.M. 30-11-1983, è un parametro che viene utilizzato attualmente per l’elaborazione delle normative da parte del citato Comitato.

(*) Altezza in gronda: «l’altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco all’intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile».

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[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.