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Lettera circolare n. P541/4118/1 sott. 44 del 01-04-1995

Servizi a pagamento resi dai Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Chiarimenti sull’articolo 1, comma 2°, della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Sono pervenuti da vari Comandi Provinciali quesiti intesi a conoscere se le ex Aziende Autonome dello Stato, trasformate in enti pubblici economici, sono ancora da considerarsi Amministrazioni dello Stato e come tali esentate dal pagamento dei servizi resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi del 2° comma dell’art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Su conforme parere dell’Ufficio Studi, Affari Legislativi ed Infortunistica di questa Direzione. si chiarisce che con locuzione «Amministrazione dello Stato» contenuta nella precisata legge, si deve intendere esclusivamente quella parte dell’organizzazione delle Stato che mette capo al Potere esecutivo (i Ministeri) e che svolge primariamente attività pubblicistica, nonché quelle unità organiche, variamente articolate con il rispettivo Ministero che se pur dotate dì autonomia di gestione e di bilancio, sono soggette ai poteri gerarchici del Ministro e sono prive di personalità giuridica (Aziende Autonome dello Stato).

Gli enti pubblici economici, di converso, pur se sottoposti al potere di vigilanza da parte del ministero cui fanno riferimento, sono dei soggetti giuridici che Svolgono attività esclusivamente o prevalentemente economiche secondo le regole del diritto privato.

Pertanto tutti gli enti, qualificati come enti pubblici economici, non rientrano nella previsione di cui al 2° comma dell’articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e quindi sono tenuti al pagamento dei servizi resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base al disposto della predetta legge.

Da ultimo, si coglie l’occasione per ribadire che quanto riportato nel precedente capoverso trova ovvia applicazione nei confronti delle ex Aziende Autonome dello Stato, che hanno assunto lo stato giuridico di società per azioni.


Note

Sull’onerosità dei servizi a pagamento delle amministrazioni dello Stato si veda la circolare DCPREV n. 6098 del 13-05-2016 che ha aggiornato tale disciplina.

Infatti, l’articolo 35, comma 1, lettera r) del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 ha abrogato l’articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966 relativa ai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che prevedeva, tra l’altro l’esenzione dal pagamento per le Amministrazioni dello Stato.

Pertanto, tutti i richiedenti sia privati che pubblici comprese le Amministrazioni dello Stato, sono tenuti a effettuare i versamenti previsti per i servizi di prevenzione incendi, vigilanza antincendi, ecc.