Quesiti attività varie
Quesiti Attività Varie (⤓ pdf): Quesiti di prevenzione incendi relativi a stabilimenti ed impianti, attività industriali, artigianali, officine, laboratori, criteri di assoggettabilità, termini e definizioni, distanza di sicurezza, esodo, carico d’incendio, vie ed uscite di emergenza, dispositivi di apertura porte, ecc.[1]
La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti prevenzione incendi.
Circolare DCPREV prot. n. 9833 del 22-07-2020. Decreto 10 marzo 2020
Disposizioni, di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
Nota DCPREV prot. n. 9105 del 08-07-2020
Gruppi frigoriferi ad assorbimento – Modalità di installazione
In riscontro al quesito inviato, relativo alla possibilità di installazione di gruppi frigoriferi ad assorbimento all’interno dei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore, si premette che i decreti e le relative regole tecniche richiamate anche dal quesito stesso, anche se genericamente, vietano espressamente tale installazione.
Le stesse regole tecniche forniscono, per i gruppi frigoriferi, le modalità di installazione ammesse, l’aerazione necessaria e le tipologie di fluidi frigorigeni utilizzabili (si rammenta che, in relazione a tale ultimo punto, il D.M. 10 marzo 2020 ha recentemente aggiornato le tipologie di fluidi consentite). Sono inoltre riportati espressi divieti di modalità di installazione per i gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca e particolari disposizioni per le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento, a fiamma diretta.
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Nota DCPREV prot. n. 4882 del 31-03-2020
Attività 78 dell’Allegato I al DPR 151- Documentazione da allegare alla SCIA – Risposta quesito
[…] si rappresenta quanto di seguito indicato.
Si premette che, per le attività di cui all’Allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ed in particolare per le aerostazioni di cui al presente quesito, l’inizio dell’attività è subordinato alla preventiva presentazione, al competente Comando dei Vigili del fuoco, della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), corredata dalla documentazione di cui all’art. 4 del DM 7/8/2012, tra cui l’asseverazione a firma di un tecnico abilitato.
Al riguardo, all’asseverazione di che trattasi sono allegati, in particolare, certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell’Allegato II al citato DM 7/8/2012, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, siano stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
Per i prodotti e materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, la documentazione di che trattasi è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste in progetto, resa su MOD PIN 2.3-2018 DICH. PROD. disponibile sul sito http://www.vigilfuoco.it.
Al riguardo si specifica che le aerostazioni di cui al punto 78 dell’allegato I al DPR 151, sono attualmente disciplinate dal D.M. 17 luglio 2014 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2», e quindi i materiali e prodotti da costruzione per i quali va resa la succitata dichiarazione di rispondenza dei prodotti impiegati alle prestazioni prescritte dalla norma e richieste in progetto, sono unicamente quelli di cui al p.to 3.2 del DM 17/7/2014, ed in particolare, per i materiali di arredamento, i soli tendaggi, poltrone, mobili imbottiti e sedili non imbottiti.
Con riferimento, invece, alle pellicole grafiche, per quanto non specificato nel quesito posto, si precisa che, ove le stesse siano impiegate come rivestimento di pareti, va resa anche per queste la dichiarazione di rispondenza su MOD PIN 2.3-2018 DICH. PROD.
Nota DCPREV prot. n. 4096 del 12-03-2020
Quesito documentazione aperture di smaltimento fumo di emergenza
[…] si rappresenta che la soluzione conforme per il livello di prestazione II della misura S.8 “Controllo di fumi e calore” richiede che siano soddisfatte le previsioni richieste al paragrafo S.8.5 “Aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza”.
Pertanto, nella documentazione progettuale devono essere specificate le caratteristiche ed il tipo di realizzazione delle aperture di smaltimento, oltre ad indicare l’ubicazione e fornire le informazioni che consentano di inserire nella gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) le modalità di conduzione e le eventuali logiche di attivazione per tutte le aperture in caso di incendio.
Inoltre, sempre in fase di progettazione, qualora il tipo di realizzazione delle aperture di smaltimento selezionato dovesse essere fra quelli per i quali fosse richiesta una prestazione di attivazione dell’apertura in caso di incendio …
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Circolare DCPREV prot. n. 16510 del 31-10-2019
DPR 151/11 Attività n. 80 – Gallerie stradali più lunghe di 500 metri – Adempimenti procedurali e tecnici- Indirizzi applicativi
Circolare DCPREV prot. n. 15406 del 15-10-2019
D.M. 12 aprile 2019 – Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e s.m.i.
Con l’approssimarsi dell’entrata in vigore del decreto del 12 aprile 2019, prevista per il 20 ottobre p.v., si ritiene opportuno evidenziare i principali elementi di novità introdotti dal decreto in argomento.
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Nota DCPREV prot. n. 9454 del 20-06-2019
Quesito inerente il D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. – criteri di valutazione R ambiente per pavimentazioni contenenti fibre di amianto
[…] fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni vigenti in materia di amianto presente all’interno degli edifici, si rappresenta quanto segue.
Con il profilo di rischio Rambiente, il Codice di prevenzione Incendi ha inteso introdurre nel quadro della progettazione antincendio un parametro, seppur qualitativo, per discriminare la possibilità che l’incendio ragionevolmente credibile sviluppabile all’interno di una specifica attività possa comportare effetti dannosi significativi sull’ambiente.
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Nota DCPREV prot. n. 5913 del 23-04-2019
Quesiti inerenti il D.M. 3 agosto 2015 in relazione al carico d’incendio …
[…]
a) Nel concordare con il parere espresso da codesta Direzione regionale, (*) si evidenzia infatti che la generica dicitura “elevato carico d’incendio specifico” è stata intenzionalmente utilizzata per meglio evidenziare come la necessità di adottare il livello di prestazione IV della misura S6 derivi prettamente dalla specifica valutazione del rischio per ogni singolo caso in studio, sulla base di una pluralità di fattori e non esclusivamente su di un valore prefissato del carico d’incendio.
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Circolare DCPREV prot. n. 11468 del 29-08-2018 (Circolare n. 1/2018)
D.M. 22 novembre 2017 … e D.M. 10 maggio 2018 …. Indicazioni applicative
I contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C, sono stati regolamentati ai fini della prevenzione incendi nel tempo attraverso diverse norme, circolari e chiarimenti interpretativi. In particolare, sono state emanate le seguenti disposizioni normative:
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Circolare DCPREV prot. n. 8482 del 21-06-2017
Indicazioni procedimentali inerenti la realizzazione di impianti di odorizzazione del gas naturale presso gli impianti di ricezione, prima riduzione e misura in cabina di proprietà dei clienti finali
La Società SNAM Rete Gas ha presentato una specifica relazione tecnica relativa alla valutazione del rischio di incendio aggiuntivo per un impianto di ricezione, prima riduzione e misura di gas naturale in cabina (impianto REMI – attività ricompresa al punto 2 dell’Allegato I al del D.P.R.151/11) a seguito della realizzazione, nell’ambito dello stesso, di un impianto di odorizzazione.
Dall’esame della documentazione, si ritiene, anche su conforme parere del Comitato Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che la realizzazione di un impianto di odorizzazione di gas naturale presso un impianto REMI in cabina, possa essere considerata una modifica che non comporta aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza e soggetta agli adempimenti di cui all’art.4, comma 7,del D.M. 7 agosto 2012, qualora siano verificate tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel seguente allegato tecnico.
Circolare DCPREV prot. n. 10246 del 11-08-2016
Attività 2 e 6 dell’Allegato I del DPR 151/11 – Elaborati cartografici
È giunta a questa Direzione, da parte della Società Snam Rete Gas, la proposta di utilizzare un nuovo elaborato cartografico utilizzando la Carta Tecnica Regionale, in sostituzione dell’attuale planimetria redatta su base catastale, per rappresentare i propri impianti nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R.151/11 (art. 2 e 6 dell’Allegato I al D.P.R. 151/11).
Al riguardo, anche in considerazione delle esigenze di razionalizzazione rappresentate dalla stessa Società, si ritiene che la proposta possa essere accolta, ferma restando la possibilità di integrare l’elaborato in allegato, qualora ritenuto necessario, con ulteriori descrizioni grafiche ritenute utili ai fini antincendio o in caso di soccorso, così come riportalo nell’Allegato 1 al D.M. 7 agosto 2012.
Circolare STAFFCADIP prot. n. 5178 del 26-05-2015
Centri di accoglienza per immigrati
Pervengono a questo Dipartimento alcune richieste di chiarimento concernenti le misure di prevenzione incendi da adottare nei centri di accoglienza per immigrati. Al riguardo si ritiene che tali strutture, caratterizzate per quanto noto da un’organizzazione molto variabile dal punto di vista logistico, nonché da potenziali problematiche di ordine pubblico, non appaiono immediatamente riconducibili alle attività assoggettate ai controlli di prevenzione incendi, ma devono essere esaminate caso per caso sulla base delle specifiche caratteristiche, tenendo peraltro presente la temporaneità dell’attività che non prevede quindi l’attivazione del procedimento di cui al D.P.R. 151/2011.
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Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19-05-2015
Definizione di manifestazione temporanea
[…] Con l’esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all’allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l’abrogazione dell’art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall’art. 9 del D.P.R. 37/98. In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.
Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente l’impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.
in generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.
In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l’inserimento delle stesse nell’ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.
Nota DCPREV prot. n. 3043 del 12-03-2015
Quesito in materia di prevenzione incendi – Assoggettabilità attività di gommista – Riscontro
[…] si ritiene che l’attività in argomento possa rientrare tra le tipologie di officine di riparazione per veicoli a motore di cui al punto 53 dell’allegato 1 al d.P.R. 151 se di superficie superiore a 300 mq. Nel caso sia presente un quantitativo di gomme superiore a 10.000 Kg si configura anche l’attività di cui al punto 43 dello stesso allegato.
Nota DCPREV prot. n. 12015 del 10-10-2014
D.P.R. 151/11
Attività 80 dell’Allegato I – Gallerie
Con riferimento alle note concernente l’oggetto a margine citate, si concorda con i pareri espressi da codesti Uffici. (*)
(*) Il quesito è relativo all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di una galleria di collegamento ferroviario a singolo binario ad uso esclusivo del proprio personale e delle imprese autorizzate. Nello specifico, trattasi di una galleria di collegamento ferroviario a singolo binario a scartamento ridotto, privo di fermate intermedie ed a uso esclusivo del suo personale tecnico nonché di imprese autorizzate.
Tale tipologia di galleria è ricavata nella nuda roccia, priva di qualsiasi impianto, ad esclusione di cavi di bassa tensione posati nel canale ed utilizzati per portare alimentazione a quadri elettrici e centralina oleodinamica installata all’arrivo a monte del tunnel. Il locomotore solitamente è una piccola motrice elettrica ricaricabile.
Al riguardo la Direzione Regionale condivide le argomentazioni del Comando nel ritenere la specifica tipologia di galleria non compresa al punto 80 dell’allegato al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151.
Circolare DCPREV prot. n. 10694 del 05-09-2014. D.P.R.151/11
Attività n. 2 e n. 6 dell’Allegato I. Attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio. Chiarimenti
Giungono a questa Direzione, da parte della Società SNAM, richieste di chiarimento in merito alle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio da presentare ai sensi del D.P.R. 151/11 e del D.M. 7 agosto 2012 per le attività indicate in oggetto e di seguito riportate…
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Nota DCPREV prot. n. 7392 del 30-05-2014
Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un’officina meccanica con lavorazioni a freddo con più di 25 dipendenti
[…] si concorda con il parere espresso … da codesta Direzione Regionale. (*)
(*) Il quesito è volto a chiarire la corretta interpretazione del “numero di addetti” individuato al punto 54 del DPR 151/2011 (Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti). Il termine “addetto” deve ritenersi riferito alla specificità richiamata nella formulazione dell’attività soggetta, ossia di chi è preposto all’officina, similmente a quanto più dettagliatamente espresso per l’attività 9 in merito alla mansione specifica di saldatura o taglio.
Nota DCPREV prot. n. 5289 del 23-04-2014
Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi e depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione di centrali idroelettriche
[…] nel ribadire che la richiesta di determinazioni da parte di questa Direzione Centrale su questioni per le quali si è già espresso un organo tecnico consultivo collegiale quale il Comitato Tecnico Regionale non appare coerente con le procedure e i principi indicati dal D.Lgs.139/06, si esprime condivisione con quanto rappresentato nella nota di codesta Direzione Regionale. (*)
(*) Il quesito riguarda l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli impianti frigoriferi industriali nei quali è utilizzata l’ammoniaca come fluido refrigerante. Si conferma, secondo la vigente classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, la caratteristiche di gas infiammabile attribuito all’ammoniaca anidra. Si ritiene infine che l’assoggettabilità dell’impianto debba essere valutata in funzione dei parametri di portata previsti al punto 1 dell’Allegato al DPR 151/2011 o, in alternativa, di capacità di deposito previsti al punto 4.
Ulteriore quesito riguarda la corretta individuazione ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di depositi di olio per la lubrificazione ed il raffreddamento di organi in rotazione delle centrali idroelettriche. Vista la descrizione fornita dal Comando si ritiene che l’attività possa essere compresa al punto 12 dell’allegato al DPR 151/2011.
Nota DCPREV prot. n. 4093 del 28-03-2014 e n. 6178 del 08-05-2014. D.P.R. 151/11
Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C di cui alle attività 12 e 13 dell’Allegato I
Con riferimento ad alcune richieste di chiarimento concernenti l’oggetto, si rappresenta che quanto precisato nella nota DCPREV prot. n. 17382 del 27 dicembre 2013,[2] può trovare applicazione anche per la classificazione delle attività di cui ai punti 12 e 13 dell’Allegato I al D.P.R. 151/11.
Nota DCPREV prot. n. 3021 del 13-03-2014
Quesito liquori
[…] si rappresenta quanto segue:
- il calcolo del carico di incendio specifico di progetto (qf,d) in un compartimento va effettuato seguendo le indicazioni contenute nel DM 9/3/2007 che prevedono il calcolo in base al potere calorifico inferiore dei materiali combustibili presenti;
- il potere calorifico inferiore dei materiali combustibili presenti va determinato sulla base di valori desunti dalla letteratura tecnica o eseguendo prove in accordo con la norma UNI ISO 1716:2002;
- per le soluzioni idroalcoliche trova applicazione il decreto ministeriale 18 maggio 1995, che prevede classi definite di resistenza al fuoco per i depositi di tali prodotti. Nel caso in cui le sostanze oggetto del quesito non rientrino nel campo di applicazione del citato decreto, si ritiene che esso costituisca un utile riferimento ai fini della determinazione della classe di resistenza al fuoco, a prescindere dalle risultanze dei calcoli del carico di incendio effettuati secondo il DM 9/3/2007.
Si concorda, infine, con il Comando … in merito alla limitata rappresentatività della prova proposta, atteso che il metodo di calcolo del carico di incendio specifico di progetto risulta dipendente dal potere calorifico dei materiali combustibili e non dalla modalità di rilascio della potenza termica.
Nota DCPREV prot. n. 17382 del 27-12-2013
Gasolio in contenitori-distributori rimovibili per autotrazione. D.M. 31 luglio 1934. Liquidi combustibili di categoria C
Giungono a questa Amministrazione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di utilizzare il gasolio con temperatura di infiammabilità T > 55 – 56 °C nei contenitori-distributori rimovibili per autotrazione.
Al riguardo, sentito in proposito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si ritiene ammissibile tale possibilità in considerazione del fatto che il D.M. 31 luglio 1934 prevede che anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150°C, possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C.[3]
Si evidenzia che i metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata del liquido devono essere quelli previsti dal citato decreto, ovvero funzionanti secondo gli stessi principi.
Nota DCPREV prot. n. 12890 del 19-09-2013
Impianti di rifornimento privato di gas naturale a carica lenta e senza serbatoio di accumulo. Quesito
L’art. 51 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto un regime semplificato per i VRA, piccoli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, senza serbatoi di accumulo, derivati dalla rete domestica e con capacità di compressione non superiore a 3 m3/h.
Infatti, ne è stato previsto l’esercizio dietro presentazione di una DIA conforme al D.P.R. n. 37/1998 e, nel contempo, l’attività non è stata assoggettata al rilascio del CPI, fatti salvi i controlli ed il potere prescrittivo del CNVVF. L’installazione è stata riservata alle imprese in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/1998, recante norme in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici, tenute al rilascio di dichiarazione di conformità dell’impianto, pena l’applicazione di sanzioni.
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Nota DCPREV prot. n. 12504 del 13-09-2013
Depositi di gas metano compresso in bombole. Riscontro
[…] si ritiene che il DM 24/11/1984 deve essere applicato ai “depositi presso i quali il gas viene accumulato in serbatoi o in bombole ed altri recipienti mobili per essere successivamente distribuito alle utenze, direttamente nell’ambito di uno stabilimento oppure mediante rete di distribuzione cittadina”. Al di fuori del campo di applicazione succitato dovranno essere osservati i criteri generali di prevenzione incendi ed il DM 24/11/1984 potrà essere preso in considerazione quale linea guida non cogente.
Circolare prot. n. 4756 del 09-04-2013
D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I – Attività nn. … 73
[…] D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 73 …
Il punto n. 73 è diretto ad assoggettare ai controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dalla diversa titolarità, quelle attività terziarie o industriali, elencate nell’allegato I del D.P.R. n. 151/2011, che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l’assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto.
Ai fini dell’assoggettamento, si osserva inoltre che le predette attività devono essere necessariamente caratterizzate da comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti, così come definiti dal D.M. 7 agosto 2012.
Relativamente alla destinazione d’uso dell’edificio e/o complesso edilizio, si evidenzia che sono da considerare come appartenenti al settore terziario, per esempio, le attività commerciali, gli uffici, le attività ricettive, le attività di servizi in generale, etc.
Non rientrano, pertanto, nell’attività del punto n. 73 le aree destinate a civile abitazione le quali, anche se parzialmente presenti nell’edificio o complesso di edifici, non concorrono nel computo dei parametri fissati per determinare l’assoggettamento o meno agli obblighi del D.P.R. n. 151/2011.
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Circolare prot. n. 1771 del 06-02-2013
D.P.R. 151/11. Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri
Si trasmette copia della Circolare DIPVVF n. 1 del 29 gennaio 2013 con la quale questo Dipartimento e il Dipartimento delle Infrastrutture, Affari Generali e Personale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti hanno inteso fornire indicazione ai responsabili delle gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m sugli adempimenti di prevenzione incendi da espletare ai sensi del D.P.R.151/11 e dell’art. 7 del D.L. 83/12.
Circolare DIPVVF n. 1 del 29-01-2013
Circolare esplicativa per l’attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di prevenzione incendi emanato con il dPR 1° agosto 2011, n.151, che ha compreso nell’ambito delle attività sottoposte ai controlli anche le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri, il quadro di riferimento normativo per tali gallerie ha subito una serie di revisioni, introdotte nel D.L. n. 1/12 e nel D.L. n. 83/12 e nelle relative leggi di conversione.
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Circolare n. 15909 del 18-12-2012
Procedure di prevenzione incendi per le attività di cui al n. 7 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011
Il D.P.R. 151/2011 ha incluso tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi le “centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624” (attività n.7 dell’Allegato I). In tali attività possono essere presenti impianti e/o depositi facenti parte integrante del ciclo produttivo (linee di trasporto dall’area dei pozzi agli eventuali centri di raccolta e di primo trattamento e serbatoi di deposito presso tali centri). Sono escluse dal controllo dei Vigili del Fuoco le attività di prospezione e ricerca e i pozzi in perforazione nell’ambito di titoli minerari esistenti.
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Nota DCPREV prot. n. 7444 del 07-06-2012
Insieme di più locali commerciali comunicanti con atrio e zona passeggeri all’interno dei fabbricati viaggiatori delle medie Stazioni ferroviarie italiane. Chiarimenti sull’applicazione del D.P.R. 151/2011
[…] Le stazioni ferroviarie, anche esistenti, così come le aerostazioni e le stazioni marittime, risultano ricomprese al p.to 78 cat. C dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 qualora presentino nel complesso una superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 mq, da intendersi pertanto comprensiva dell’atrio, della zona viaggiatori ed anche delle attività commerciali eventualmente presenti all’interno delle stazioni stesse.
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Circolare prot. n. 4999 del 04-04-2012
Nuovo regolamento di prevenzione incendi – D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Gallerie stradali e ferroviarie
Con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 …, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, sono state innovate le procedure di prevenzione incendi per perseguire tra l’altro obiettivi di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Le disposizioni recate dal D.P.R. n. 151/2011 sono coerenti con quanto disposto dalla legge 241/90 che ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 130, nonché con le disposizioni sugli Sportelli unici per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente delia Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
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Circolare prot. n. 4963 del 04-04-2012
Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di «dispositivi di apertura automatici ridondanti»
Pervengono frequentemente richieste di chiarimenti … relativamente all’uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di “dispositivi di apertura automatici ridondanti”, costituiti da un doppio motore per l’apertura.
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Circolare prot. n. 4962 del 04-04-2012
Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli”
Pervengono frequentemente richieste di chiarimenti … relativamente all’uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo di entrata/uscita degli accessi mediante tornelli.
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Nota prot. n. 7941 del 17-07-2009
Quesiti relativi … al punto 1.12 del D.M. 30/11/1983
[…] 2. Nella definizione di “spazio scoperto” sono ricompresi anche i balconi, i ballatoi ed i terrazzi se in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 30/11/1983.
Nota prot. n. 032101.01.4146.02B del 15-07-2009
Quesito sulla possibilità di derogare al valore dell’altezza minima di 2,0 metri delle vie ed uscite di emergenza prescritto al punto 1.5.5. dell’allegato IV al D.Lgs. 81/08
[…] si richiama la possibilità di ricorrere a misure alternative così come previsto dall’articolo 63 comma 5 del D.Lgs. 81/08 che recita quanto segue: «… Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente…».
Il Competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco risulta Organo di Vigilanza ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 81/08 ed è quindi titolato ad autorizzare misure alternative a quelle di cui trattasi. Si ritiene comunque opportuno concordare preventivamente le procedure e le misure compensative del rischio con gli altri Organi di vigilanza locali al fine di garantire una maggiore uniformità e trasparenza di giudizio.
Nel ricordare che l’istituto dell’interpello di cui all’art. 12 del D.Lgs. 81/08 è attuabile solo in caso di quesiti di ordine generale, si ritiene non idoneo tale strumento nel caso specifico riferendosi il caso in esame ad una questione specifica.
Nota prot. n. 4975 del 19-05-2009
Presenza di persone diversamente abili nelle attività regolate da normativa verticale. Sistema di vie di uscita. Quesito
[…] La regola tecnica, allegata al D.M. 1/2/1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”, essendo peraltro antecedente sia alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 sia al D.M. 14 giugno 1989 n. 236, ha lo scopo di definire i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell’incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all’esposizione e alla riparazione di autoveicoli, senza porre una particolare attenzione sulle persone diversamente abili.
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Circolare prot. n. 1212 del 23-03-2009
Impianti elettrici temporanei. Obbligo di dichiarazione di conformità
Il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 … recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (pubblicato su GU n. 61 del 12 marzo 2008) all’articolo 10 comma 2 riporta testualmente: «…Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità».
Premesso quanto sopra, si ritiene che gli impianti temporanei realizzati ad esempio nelle attività soggette a vigilanza antincendio elencati nel D.M. n. 261 del 22 febbraio 1996 rientrino nella precedente fattispecie e debbano pertanto essere muniti di dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.
Nota prot. n. 1304 del 23-03-2009
Locale di pubblico spettacolo. Luogo sicuro e capacità di deflusso del sistema delle vie di esodo. Quesito
[…] si concorda con il parere della Direzione. (*)
(*) Parere del Comando condiviso dalla Direzione
- La terrazza (al piano primo, spazio scoperto sovrastante attività soggetta a controllo VV.F. e da essa separata con solaio REI 60, sulla quale sfociano le uscite di sicurezza del locale di pubblico spettacolo) deve essere considerata luogo sicuro dinamico (non luogo sicuro statico);
- La capacità di deflusso delle scale esterne della terrazza all’aperto con caratteristiche di luogo sicuro dinamico con quota del piano a circa 4-5 m rispetto al piano di riferimento a servizio di un bar/discoteca deve essere pari a 37,5 (non 250);
- I due vani scala scoperti sono parti comuni del centro commerciale; la comunicazione attraverso percorsi scoperti e la promiscuità con il locale di pubblico spettacolo può essere consentita con il procedimento di deroga di cui all’art. 6 del DPR 37/98, a condizione che tali percorsi non rientrino nel sistema di vie di esodo del centro commerciale stesso.
Circolare prot. n. P720/4122 sott. 54/9 del 29-05-2008
Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento
Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento intese a conoscere se le porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza “ridondante”, possano essere installate presso le uscite di piano e lungo le vie di esodo, in luogo delle porte apribili a semplice “spinta” previste sia dalle disposizioni generali di prevenzione incendi che regolano la materia nei luoghi di lavoro (Decreto interministeriale 10 marzo 1998), sia dalle specifiche regole tecniche, emanate per alcune delle attività di cui all’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Tale impiego risulterebbe frequentemente motivato sulla base delle conclusioni riportate dai rapporti di prova, rilasciati dall’Area V – Protezione Passiva di questa Direzione Centrale, per alcune porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza “ridondante”.
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Nota prot. n. 459/4135 sott. 5 del 29-04-2008
Montalettighe antincendio. Chiarimenti di cui alla lettera circolare n. P157/4135 del 5 febbraio 2008
[…] si concorda con il parere riportato nella nota di codesta Direzione (*) ritenendolo in linea con il dettato del D.M. 15 settembre 2005 e conforme ai chiarimenti forniti con la lettera circolare n. P157/4135 del 5 febbraio 2008.
(*) Le disposizioni ministeriali in argomento prevedono per i montalettighe antincendio:
- realizzazione dell’area dedicata di almeno 5 mq all’uscita dell’ascensore (subito a valle della porta di piano);
- realizzazione di filtro a prova di fumo a protezione dell’area dedicata qualora quest’ultima non sia aperta, esterna all’edificio;
- possibilità che dal filtro di cui sopra si possa accedere al vano scala, oltre che all’area dedicata.
Circolare prot. n. P157/4135 sott. 9 del 05-02-2008
DM 15 settembre 2005. Chiarimenti in merito alle caratteristiche del vano corsa a prova di fumo, del vano corsa per ascensore antincendio e del vano corsa per ascensore di soccorso
Pervengono a questa Direzione quesiti tesi a conoscere la corretta interpretazione di alcuni punti della regola tecnica per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, emanata con il DM 15 settembre 2005.
Come è noto il provvedimento in oggetto, in funzione della presenza di determinate caratteristiche di protezione attiva e passiva, distingue i vani di corsa degli impianti di sollevamento nelle seguenti tipologie: vano aperto, vano protetto, vano a prova di fumo, vano per ascensore antincendio, vano per ascensore di soccorso.
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Nota prot. n. P476-P432/4144 sott. 19 del 27-10-2006
Interruttore generale
[…] si fa presente che l’attività di prevenzione incendi deve essere improntata al rispetto dei principi di base sanciti dall’art. 3 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 e dalla direttiva 89/106/CE (requisito essenziale n. 2).
Ciò premesso, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi si ritiene che la presenza del comando di emergenza è connessa al perseguimento dell’obiettivo di salvaguardia delle squadre di intervento durante le operazioni di soccorso.
Quanto sopra fermo restando l’autonomia dei Comandi Provinciali nella individuazione di diverse misure di protezione in relazione alle particolari situazioni di rischio che si possono configurare nei vari casi di specie.
(*) Il quesito chiede di chiarire se l’interruttore generale (installato in posizione segnalata e accessibile, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l’impianto elettrico dell’attività per permettere di svolgere in sicurezza l’intervento della squadra di emergenza) sia da prevedere in tutte le attività soggette a controllo VVF, oppure solo nelle attività dove richiesto dalle relative disposizioni di prevenzione incendi.
Nota prot. n. P1195/4112 sott. 53 del 01-06-2006
Depositi di combustibile ad utilizzo promiscuo
[…] nel ribadire quanto stabilito dalla C.M.I. n° 52 del 20 novembre 1982, p.ti 5.0 e 5.1, si fa presente che ogni attività a rischio specifico del tipo rappresentato nel quesito in argomento deve essere dotata di proprio serbatoio da cui attingere il combustibile o il carburante.
Un’attività produttiva chiedeva di poter utilizzare un serbatoio di gasolio installato all’aperto sia per l’alimentazione di un generatore di calore (a servizio esclusivo di un impianto di produzione), sia il per rifornimento di mezzi interni.
Nota prot. n. P206/4134 sott. 53 del 05-04-2006
Installazione impianti refrigeranti e/o frigoriferi in piani interrati e seminterrati. Quesito
[…] parere … in merito alla corretta ubicazione degli impianti centralizzati di condizionamento e/o frigoriferi alimentati dai gas refrigeranti, noti commercialmente con il termine di “freon”, nelle attività soggette al controllo di prevenzione incendi.
Al riguardo, nel ricordare la pericolosità di alcuni gas della famiglia dei fluidi refrigeranti in argomento più comunemente usati, accertata o in corso di accertamento, nei confronti dell’ozono atmosferico, si concorda con l’avviso di codesta Direzione Regionale(*) sulla possibilità di ubicare gli impianti indicati in oggetto anche nei piani interrati o seminterrati degli edifici serviti, nel rispetto ovviamente delle specifiche disposizioni tecniche qualora esistenti o, in alternativa, dei criteri generali di prevenzione incendi.
(*) Considerando le caratteristiche di pericolosità del gas in oggetto, classificato pericoloso per l’ambiente, e quanto disposto dalle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi che contemplano tali aspetti, non si ravvisano motivi ostativi all’installazione degli impianti in oggetto ai piani seminterrati o interrati.
Nota prot. n. P760/4135 sott. 5 del 17-06-2005
Installazione ascensore con macchina a bordo ed “Ascensori antincendio”
[…] si fa presente che al settore degli ascensori, ivi compresi gli “ascensori antincendio”, si applica la direttiva 95/16/CE recepita nell’ordinamento italiano con il D.P.R. n. 162/99, che ha previsto un periodo transitorio di coesistenza con le disposizioni nazionali conclusosi il 1 luglio 1999. Pertanto, a partire da tale data, il D.P.R. 162/99 costituisce l’unica disposizione che regolamenta gli ascensori ai fini della sicurezza.
Premesso quanto sopra si condividono le considerazioni espresse dalla … e si invita codesto Comando ad attenersi alla predetta direttiva ed alle relative norme armonizzate che per la caratterizzazione degli ascensori, in quanto “prodotto”, hanno di fatto superato le vigenti disposizioni nazionali di sicurezza ivi comprese quelle di prevenzione incendi.
Si fa presente, altresì, che da parte di questa Direzione è stata predisposta una apposita regola tecnica di prevenzione incendi per i vani ascensori che sostituirà, abrogandole, le vigenti disposizioni di settore.
Nota prot. n. P2054/4122 sott. 67 del 11-03-2005
Intercapedine. Punto 1.8 allegato D.M. 30 novembre 1983. Aerazione
Con riferimento al quesito pari oggetto inviato con la nota indicata a margine, si concorda con il parere fornito da codesta Direzione Regionale. (*)
(*) Il quesito è volto a chiarire i requisiti di aerazione dell’intercapedine antincendi di cui al punto 1.8 del D.M. 30 novembre 1983. Al riguardo si ritiene che tale caratteristica sia definita dalle specifiche regole tecniche relative alle attività a rischio di incendio.
Circolare prot. n. 10493 del 14-12-2004
Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale 271 del 18 novembre 2004 del corrente anno è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 novembre 2004 che ha per oggetto l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. Si evidenzia il recente impulso dato dalla Commissione Europea allo sviluppo delle norme armonizzate europee nell’ambito dei prodotti da costruzione antincendio per i quali la direttiva europea 89/106/CEE prevede la marcatura CE. Per opportuna conoscenza, si trasmette, altresì, in allegato un’informativa.
Oggetto: Maniglioni antipanico – Decreto ministeriale concernente: Disposizioni relative alla installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
Il decreto ministeriale di che trattasi ha per oggetto i dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
Ai sensi della direttiva comunitaria in materia di prodotti da costruzione (Dir. 89/106/CEE) ciascun Stato membro ha l’obbligo di recepire le norme armonizzate emanate dal CEN i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
In Italia, i dispositivi di che trattasi possono essere immessi sul mercato italiano solo se muniti di marcatura CE.
Tale marcatura presuppone la conformità del prodotto alle norme suddette ed implica il conferimento all’opera, in cui verranno installati i dispositivi, della presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva (in questo caso al Requisito Essenziale n. 2 Sicurezza in caso d’incendio riportato in allegato al D.P.R. 246/93 di recepimento della direttiva medesima).
I dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo sono caratterizzati da due norme distinte, la EN 179 relativa a «Dispositivi per uscite d’emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta» e la EN 1125 relativa a «Dispositivi antipanico per le uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale».
Tali caratterizzazioni distinguono le modalità di azionamento e le condizioni di azionamento, individuando un diverso grado di sicurezza per l’impiego del dispositivo: in particolare i dispositivi conformi alla EN 1125 prevedono la capacità di azionarsi anche con porta sottoposta a pressione mentre i dispositivi conformi alla EN 179 non prevedono tale capacità.
Di seguito si riporta una breve descrizione del decreto ministeriale.
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Nota prot. n. P444/4122 sott. 54/9 del 12-05-2004
Luoghi di lavoro – uscite di sicurezza delle celle frigorifere. Quesito
Con riferimento alla nota indicata a margine, relativa alle uscite di sicurezza delle celle frigorifere di tipo industriale, si trasmette il chiarimento pervenuto dal Ministero del Lavoro con il quale si concorda.
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Circolare prot. n. DCPST/A4/RS/401 del 17-02-2004
Depositi di metanolo ed etanolo. Chiarimenti
Pervengono a questo Dipartimento quesiti in merito alla classificazione del metanolo e dell’etanolo ai fini dell’applicazione della corretta normativa di sicurezza.
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Nota prot. n. P767/4101 sott. 106/62 del 29-07-2003
Quesito. Industrie dell’arredamento, dell’abbigliamento e della lavorazione della pelle, di cui al punto 49 del D.M. 16 febbraio 1982
[…] si fa presente che le industrie dell’arredamento, dell’abbigliamento e della lavorazione della pelle, nonché i calzaturifici sono attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, qualora il numero degli addetti sia pari ad almeno 25 unità.
Nota prot. n. P289/4101 sott. 106/16 del 02-04-2002
Comunicazioni tra attività industriali non pertinenti con diversa ragione sociale. Richiesta di chiarimenti
[…] si ritiene che la soluzione progettuale prospettata non presenti motivi ostativi di principio stante, tra l’altro, l’assenza di specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi. Si precisa, comunque che qualora due o più attività facenti capo a diverse ragioni sociali siano in interrelazione tra loro per la presenza di parti e/o impianti in comune (percorsi di esodo, rete idrica antincendio, ecc.) dovrà essere predisposto un protocollo comune di intesa tra i responsabili delle diverse attività per la corretta gestione delle parti comuni nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente.
(*) Il quesito è volto a chiarire la possibilità di comunicazione, tra due attività industriali tra di loro non pertinenti, distinte e con diversa ragione sociale, attraverso filtro a prova di fumo al fine di utilizzare un percorso di esodo comune. Al riguardo si ritiene che tale possibilità, non escludibile a priori se non sulla base di specifiche norme tecniche, sia da valutare in relazione ai risultati dell’analisi del rischio per le attività in esame.
Circolare prot. n. P951/4122 sott. 54/9 del 30-08-2001
Altezza minima delle porte situate sulle vie di uscita e di emergenza
[…] si ritiene che il valore minimo di 2 m previsto per l’altezza delle uscite dal punto 3.12 del D.M. 30 novembre 1983, non sia riducibile con l’applicazione delle tolleranze dimensionali di cui al punto 5 dello stesso decreto.
Quanto sopra in considerazione dell’art. 33 del D.lvo n. 626/94, e successive modifiche ed integrazioni, che ugualmente fissa in 2 m. l’altezza minima delle vie ed uscite di emergenza senza tuttavia consentire l’applicazione di tolleranze, ammesse unicamente per le misure di larghezza.
Pertanto altezze inferiori a 2 m. potranno essere autorizzate, caso per caso, ricorrendo alla procedura di deroga di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 37/98.
Nota prot. n. P904/4122 sott. 55 del 30-08-2001
D.M. 30/11/1983, punto 1.7 – Caratteristiche dei filtri a prova di fumo: chiarimenti
[…] si concorda con i pareri formulati dall’Ufficio (*) … in merito ai quesiti n. 2 “pressurizzazione”, n. 3 “resistenza al fuoco” e n. 4 “dimensioni”.
Per quanto riguarda il quesito n. 1 “porte aperte”, poiché il punto 1.7 del D.M. 30 novembre 1983 non esclude espressamente la possibilità che il congegno di autochiusura delle porte sia asservito ad idonei dispositivi elettromagnetici di sgancio, e che tale soluzione è ammessa dal D.M. 10 marzo 1998 (punto 3.9), si ritiene che la realizzazione di filtri a prova di fumo con entrambe le porte tenute in posizione aperta può essere approvata, con le necessarie cautele e limitazioni, senza ricorrere all’istituto della deroga, sulla base di valide motivazioni, analisi e valutazioni.
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Nota prot. n. 503/4122 sott. 54/9 del 11-04-2001
Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, come modificato dall’art. 33 D.Lgs. n. 626/94. Richiesta chiarimenti
L’art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, come modificato dall’art. 33 D.Lgs. n. 626/94, ha previsto che “L’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericolo per il passaggio di mezzi o per altre cause fatta salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificatamente autorizzati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio”.
Il DM 10 marzo 1998 al punto 3.9 dell’allegato III, ha fornito precisazioni sull’argomento che di fatto hanno sostanzialmente limitato la necessità dell’autorizzazione del Comando VV.F. Si precisa infine che il dettato dell’art. 33 del D.Lgs. n. 626/94, trova applicazione a tutti i luoghi di lavoro.
Nota prot. n. P178/4108 sott. 22/24 del 27-03-2001.
Attività di demolizioni auto
Si fa riferimento a quanto formulato da codesti Uffici con le rispettive note che si riscontrano, per confermare che la specifica attività di autodemolizione …
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Nota prot. n. P120/4146 sott. 2/c del 05-02-2001
Analisi di rischio ‑ D.M. 10 marzo 1998 ‑ Allegato IX
In relazione al quesito formulato … sull’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, si concorda con i pareri espressi al riguardo dagli Uffici in indirizzo. (*)
(*) Il quesito è in merito alla metodologia da applicare per la valutazione quantitativa del rischio prevista dal punto A 2.3 dell’allegato I del DM 4.5.98 per le attività elencate nel DM 16.2.82.
Non è applicabile la suddivisione fra i vari gradi di rischio (elevato, medio e basso) indicata ai punti 9.2, 9.3 e 9.4 dell’allegato IX del DM 10.3.98, riferendosi detto allegato ai contenuti minimi dei corsi di formazione e in quanto l’effettivo grado di rischio di un’attività, (comprese quelle elencate nel DM 16.2.82), scaturisce in base all’analisi del rischio effettuata dal datore di lavoro valutati i rischi per la sicurezza in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva. La classificazione dell’allegato IX è da applicare solo per la determinazione del corso di formazione per addetti alla Prevenzione Incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, e come utile indicazione per una prima valutazione del rischio di incendio.
Nota prot. n. P1231/4108 sott. 22/17 del 22-12-2000
Compartimentazione antincendi ‑ DD.MM. 1° febbraio 1986 e 30 novembre 1983
[…] chiede di conoscere se l’interposizione di uno spazio scoperto tra due locali costituisca una separazione degli stessi ai fini antincendi. Al riguardo, si chiarisce che, in via generale, l’interposizione tra due edifici di uno spazio scoperto così come definito dal D.M. 30 novembre 1983 ed esteso per l’intero fronte di un prospetto, equivale sostanzialmente ad una separazione ai fini antincendi degli edifici stessi lungo il prospetto medesimo. Per il caso specifico, trattandosi di locali da adibire ad autorimessa, si soggiunge che gli stessi sono singolarmente soggetti ai fini della prevenzione incendi e che ciascuno di essi dovrà essere rispondente alle specifiche norme di sicurezza.
Nota prot. n. P972/4101 sott. 106/47 del 03-11-2000
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti con oltre 5 addetti. Quesito
[…] quesito relativo all’interpretazione del termine “addetto”, il cui numero, ai sensi del decreto 16 febbraio 1982, stabilisce se determinate attività lavorative siano soggette ai controlli di prevenzione incendi. Al riguardo, sentito per le vie brevi l’Ufficio del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale che ha competenza sull’applicazione del D.P.R. n. 689 del 1959, in cui si ravvisa la medesima problematica, si rappresenta di seguito il parere di questo Ufficio.
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Nota prot. n. P65/4101 sott. 106/70 del 17-10-2000
Richiesta di chiarimento in merito all’attività n. 67 del D.M. 16 febbraio 1982
[…] Al riguardo il suddetto Comitato ha espresso il parere, condiviso dallo scrivente Ufficio, secondo il quale gli impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari che prevedono lavorazioni di tipo elettrochimico, non comportanti la fusione di metalli o di altre sostanze, non rientrano nelle attività di cui al punto 67 del D.M. 16 febbraio 1982.
Resta confermato, in ogni caso, l’obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio di incendio e di attuare le misure di prevenzione e protezione antincendio previste dal D.M. 10 marzo 1998.
Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26-07-2000 (stralcio)
D.M. 19.6.1999 – D.M. 01.02.1986 – D.M. 30.11.1983 – D.M. 16.05.1987 – D.M. 12.04.1996 – Circ. n. 91/1961 e D.P.R. n. 246/1993 – Richiesta di chiarimenti
[…] si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base del pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.
Quesito n. 1 – (punto 2.3.2 – D.M. 19/08/96)
Si ritiene che, se il materiale da installare è dotato di certificato di reazione al fuoco e relativo atto di omologazione in cui alla descrizione della posa in opera è dichiarato “incollato (ovvero appoggiato) su supporto incombustibile”, tale materiale deve essere installato su un supporto incombustibile che abbia almeno la stessa conduttività termica del cemento amianto. Sono pertanto da escludersi supporti quali lastre di alluminio o acciaio.
Quesito n. 9 – (punto 3.4 – D.M. 30/11/83)
Si fa presente che la valutazione del luogo sicuro deve essere eseguita caso per caso considerando le condizioni al contorno.
Quesito n. 10 – (punto 1.7 – D.M. 30/11/83)
Si ritiene che il filtro a prova di fumo non può essere dotato di aperture di aerazione normalmente chiuse e che la sovrappressione non può essere realizzata dopo la chiusura delle porte. (*)
(*) Il quesito chiede di conoscere se un filtro a prova di fumo può essere dotato di aperture di aerazione normalmente chiuse e apribili in caso di incendio, la cui apertura avviene contemporaneamente alla chiusura delle porte, e se può essere ammesso un filtro a prova di fumo mediante sovrappressione, la cui sovrappressione si realizza dopo la chiusura delle porte.
Quesito n. 11 – (punto 1.12 – D.M. 30/11/83)
Si fa presente che la superficie minima di aerazione deve essere valutata al netto della griglia.
Quesito n. 14 – (Circ. 91/61 e D.P.R. 246/93)
Si fa presente che per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, quali le attività industriali, i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture vanno valutati fra le misure di protezione da porre in atto per la compensazione del rischio di incendio avendo a riferimento gli obiettivi di sicurezza assunti, così come previsto dall’allegato I del D.M. 4 maggio 1998.
Quesito n. 15 – (gradini)
Si ritiene che la misurazione della pedata del gradino deve essere effettuata secondo la proiezione verticale, considerando quindi la pedata utile in fase di discesa.
(*) Il quesito chiede di conoscere se per i gradini, ai fini della valutazione del corretto rapporto di pedata ed alzata previsto dalle diverse norme di prevenzione incendi, può essere accettato che il bordo esterno di un gradino sia sporgente rispetto al bordo interno del gradino sottostante, ed in caso affermativo in che misura o percentuale.
Nota prot. n. P478/4155/1 sott. 3 del 13-06-2000
Sbocco dei camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo. Risposta a quesiti
[…] Per quanto attiene il primo quesito, si fa rilevare che la condizione dello sbocco dei camini di ventilazione al di sopra della copertura dell’edificio, così come formulato al più comune degli edifici serviti da scale a prova di fumo interne le quali ultime, comportando una serie di filtri verticalmente sovrapposti, richiedono in conseguenza lo sbocco dei camini alla sommità degli edifici stessi. Nei casi, invece, di singoli vani filtro interposti tra compartimenti ubicati sullo stesso piano, si ritiene che lo sbocco dei camini di ventilazione possa immettere sull’area a cielo libero sovrastante o adiacente – ovvero più prossima – al filtro stesso, purché tale area abbia i requisiti di “spazio scoperto” così come definito dal punto 1.12. del citato D.M. 30/11/1983.
Per quanto riguarda il secondo quesito, ossia alla possibilità che i camini di ventilazione possano comprendere anche tratti di condotto ad andamento sub-orizzontale, lo scrivente ufficio non ravvede – dal punto di vista tecnico – motivi ostativi alla loro realizzazione, a condizione che sia garantito il tiraggio naturale del condotto e che quest’ultimo sia adeguatamente protetto rispetto agli ambienti attraversati. Al riguardo, si soggiunge che un efficace sistema di ventilazione mediante condotte, può essere garantito da una doppia canalizzazione indipendente, una in entrata (immissione) ed una in uscita (estrazione), con condotti aventi la medesima sezione e relative bocche poste, rispettivamente, nella parte bassa e nella parte alta del locale.
Nota prot. n. P448/4122 sott. 54 del 30-05-2000
Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955. Utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza di uscite di emergenza. Quesito
[…] Sulla base del disposto dall’art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, così come modificato dall’art. 33 del D.Lgs n. 626/94, si ritiene che codesto Comando possa autorizzare l’utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza delle uscite di emergenza, a condizione che i dispositivi sopracitati siano realizzati a regola d’arte in conformità alla legislazione tecnica vigente ed alle norme tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione riconosciuti in sede nazionale o internazionale.
Nota prot. n. P286/4147 sott. 4 del 11-04-2000
Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi
[…] si è del parere che l’assenza nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non preclude la possibilità di realizzare tali accessi. Parimenti si ritiene che la presenza di porticati comuni ad altre attività non implichi la necessità di adottare strutture di separazione dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco.
Il suddetto avviso è basato sulla considerazione secondo cui i porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto, ai fini della sicurezza antincendio, non devono considerarsi in comunicazione le attività che si affacciano su di essi.
Tali considerazioni possono essere estese ad attività come scuole, alberghi, locali di pubblico spettacolo, attività commerciali, ecc. (Vedi anche Nota prot. n. P1067/4147 sott. 4 del 25-09-2001).
Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24-02-2000
Pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio
Si concorda … nel ritenere che i luoghi di lavoro ove la lavorazione ed i materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi sono quelli a rischio di incendio elevato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 10 marzo 1998.
Nota prot. n. P429/4126 sott. 5 del 08-04-1999
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
[…] sono stati sottoposti due quesiti … inerenti la protezione di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Al riguardo, questo Ufficio ritiene che nel valutare la necessità di realizzare un impianto di protezione debba essere verificato che:
1) le norme deterministiche cogenti richiedano espressamente la realizzazione dell’impianto come nel caso citato del D.M. 24 novembre 1984 per le cabine di misura;
2) le specifiche norme probabilistiche riconosciute (come ad esempio la CEI 81-1) conducano a tale conclusione.
Pertanto, in assenza di almeno una circostanza, si ritiene che l’obbligo di protezione sia stato assolto attraverso la calcolazione probabilistica e che, quindi, non sia obbligatoria la realizzazione dell’impianto di protezione.
Nota prot. n. P78/4101 sott. 106/33 del 25-01-1999
Controlli di prevenzione incendi per attività di carattere temporaneo
[…] Per i casi prospettati, allorché l’attività non si configura in una unità strutturale, ma è costituita dalla singola attrezzatura (gruppi elettrogeni, carri bombolai di emergenza, caldaie locomobili, sorgenti raggi X), la stessa non può essere soggetta al controllo di prevenzione incendi e quindi alle procedure di cui al D.P.R. n. 37/98. Va comunque precisato che il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio costituisce sempre un obbligo da parte dei titolari delle attività, indipendentemente dal regime di controllo alle quali dette attività sono assoggettate.
Nota prot. n. P849/4122 sott. 54 del 08-1999
Altezza delle uscite di emergenza nei luoghi di lavoro. Quesito
L’art. 13, comma 5 del D.P.R. n. 547/1955 così come modificato dall’art. 33 del D.Lgs n. 626/1994, stabilisce che: “Le vie e le uscite di emergenza devono avere un’altezza minima di mt. 2,00 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio”.
L’art. 14, comma 6 del D.P.R. n. 547/1955 così come modificato dall’art. 33 del D.Lgs n. 626/1994, stabilisce che: “Quando un locale di lavoro le uscite di emergenza coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 comma 5”.
Il D.M. 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) definisce uscita: “Apertura atta a consentire il deflusso delle persone verso luogo sicuro, avente altezza non inferiore a mt. 2,00”.
Ciò premesso sulle dimensioni dell’altezza minima delle uscite di emergenza non esistono discordanze tra il D.Lgs 626/1994 ed il D.M. 30 novembre 1983, l’unica differenza è sulla ammissibilità delle tolleranze. Infatti il D.M. 30 novembre 1983 ammette che sull’altezza dell’uscita (mt. 2,00) possa applicarsi una tolleranza del 5%, mentre il D.Lgs 626/94, che ha recepito la direttiva 89/654/CE sui luoghi di lavoro, non consente altezze inferiori a mt. 2,00.
Poiché la suddetta direttiva è divenuta cogente dal 10 gennaio1993, si ritiene che la tolleranza del 5% possa applicarsi, dell’altezza minima di mt. 2,00, ad uscite di emergenza preesistenti al 11 gennaio 1993. (*)
(*) Il quesito può essere utile a risolvere il problema delle altezze sugli edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti a vincolo, che presentano molto spesso altezze delle vie d’uscita inferiori a 2,00 m. In base a tale chiarimento è possibile approvare direttamente il progetto da parte del Comando provinciale competente per territorio, senza ricorrere alla procedura della deroga, consentendo, applicando la tolleranza del 5%, altezze delle uscite anche di 1,90 m.
Circolare prot. n. P1274/4135 sott. 5 del 20-10-1998
Ascensori elettrici con macchinario installato all’interno del vano corsa. Ammissibilità ai fini della prevenzione incendi
Alcuni Comandi provinciali dei Vigili del fuoco hanno recentemente ricevuto richieste di pareri su progetti di insediamenti civili ed industriali che prevedono l’installazione di ascensori elettrici privi del locale macchinario, essendo questo posizionato all’interno del vano corsa ed hanno formulato quesiti sulla ammissibilità di tale soluzione ai fini della prevenzione incendi.
La normativa di prevenzione antincendi sugli ascensori, a decorrere dal D.P.R. n. 1497/1963, si è sempre posta l’obiettivo di realizzare il vano di corsa degli ascensori in modo da garantire la compartimentazione antincendio dell’edificio servito, al fine di limitare la propagazione verticale dell’incendio e dei prodotti della combustione.
Con riferimento al locale del macchinario, i requisiti antincendio previsti sono gli stessi del vano di corsa.
Ciò premesso, la soluzione impiantistica di cui in oggetto è da considerare ammissibile alla luce di quanto stabilito dalla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 7 settembre 1995, n. 213).
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Nota prot. n. P401/4101 sott. 106/33 del 23-04-1998
Risposta a quesiti vari
Da quanto è stato possibile desumere dal quesito posto si ritiene che, qualora due o più attività comunicanti tra loro tramite filtro a prova di fumo, singolarmente non soggette ai controlli di prevenzione incendi, abbiano un solo titolare, devono essere considerate come un’unica attività ai fini della eventuale assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
Nel caso invece in cui le attività, pur comunicando tra loro, appartengano a titolare diversi, dovranno osservare singolarmente le norme di sicurezza vigenti ivi comprese le eventuali specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
Circolare prot. n. P223/4142 sott. 1 del 01-02-1997
Depositi commerciali di fiammiferi – Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione incendi
La vigente normativa pone sotto il controllo dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco, con l’obbligo dell’acquisizione del certificato di prevenzione incendi, le attività ricomprese al punto 30 dell’allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, costituite da fabbriche e depositi di fiammiferi. Il Ministero dell’Interno – Direzione Generale dei Servizi Antincendi – con circolare n. 88 del 19 luglio 1949, avente per oggetto ”Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Depositi di Fiammiferi“ ha fissato in 250 kg lordi (peso comprensivo delle scatole, bustine, involucri di carta o cartone, ma escluso il peso dell’imballaggio esterno di spedizione) la quantità di fiammiferi che è possibile detenere in tutti i depositi, uffici di vendita, magazzini, etc., collocati in centri abitati, liberi da qualsiasi autorizzazione o speciale licenza, ivi compreso il Certificato di Prevenzione Incendi.
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Nota prot. n. P961/4101 sott. 106/36 del 29-05-1996
Bozza di linee guida di prevenzione incendi per attività industriali, artigianali e simili”
In relazione al quesito … sul punto della bozza di cui all’oggetto relativo alle vie di esodo, si comunica quanto segue. Un sistema di vie di uscita è definito dal D.M. 30 novembre 1983, quale percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. Tale definizione di sistema di vie di uscita è identica a quella di vie di emergenza, riportata all’art. 33 del decreto legislativo n. 626/94.[4]
Per quanto attiene il termine “luogo sicuro” mentre il D.M. 30 novembre 1983 ne definisce le sue caratteristiche, l’art. 33 del decreto legislativo n. 626/94 ne stabilisce il requisito essenziale.
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Circolare prot. n. P885/4112 sott. 53 del 20-05-1995
DPR 18/4/1994, n° 420 e DM 11/1/1995 – Disciplina delle procedure di concessione ed autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali
GENERALITÀ
Il D.P.R. n° 420 del 18 giugno 1994, pubblicato nella G.U. n° 151 del 30 giugno 1994 ed entrato in vigore dall’ 1 gennaio 1995, costituisce il nuovo regolamento sulle procedure di concessione e autorizzazione da parte del Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato, per la installazione e l’esercizio di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali, semplificando notevolmente l’iter istruttorio previsto dalla legge 8 febbraio 1934, n° 367 (legge petrolifera) e successive modificazioni, nonché dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n° 1303.
Il predetto, regolamento è stato emanato per dare attuazione al disposto della legge 9 gennaio 1991, n° 9 (artt. 16 e 17) e della legge 24 dicembre 1993, n° 537 (art. 2, commi e – 8 – 9).
Stante la rilevanza che riveste la sicurezza negli impianti di lavorazione e nei depositi di oli minerali ed il diretto coinvolgimento degli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si riportano di seguito alcuni chiarimenti ed indirizzi per una uniforme applicazione del dettato normativo, anche alla luce di un Accordo Procedimentale raggiunto tra le Amministrazioni centrali competenti ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.P.R. n° 420/94, che si allega alla presente.
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Circolare prot. n. 6393/4142 del 17-04-1991
Rivendita di tabacchi e generi per il fumo
Con circolare n. 42 del 17/12/1986, al punto 12 è stato chiarito che “i negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie rientrano unicamente nel punto 87 del DM 16/02/1982 qualora superino i 400 mq. di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi”.
Per analogia si chiarisce che anche le rivendite di tabacchi ed articoli per il fumo in genere (fiammiferi, ricariche per accendini, ecc.) sono soggette ai controlli antincendi, ai sensi del punto 87 del DM 16/02/1982, qualora i relativi locali superino i 400 mq. di superficie lorda comprensiva di servizi e depositi.
Circolare n. 19224/4180 del 25-09-1986
Deposito alcoli – Chiarimenti
Come è noto l’art. 1 – Titolo II – del D.M. 31 luglio 1934 classifica gli alcoli (etilico e metilico) tra i liquidi infiammabili di categoria B in quanto usati per la composizione di miscele carburanti.
Detta prescrizione è stata riportata nella circolare di questo Ministero n. 8 del 6 febbraio 1969 in base alla quale fu previsto che per i depositi di alcoli (etilico e metilico), in quanto usati come additivi per la composizione di miscele carburanti, erano da applicarsi le norme di cui al D.M. 31 luglio 1934 mentre per gli altri impianti di deposito di manipolazione e di produzione degli alcoli si doveva fare riferimento, di massima, alle norme tecniche della Commissione reale.
Tenuto conto della perfetta equivalenza, ai fini della sicurezza antincendi, dei suddetti depositi di alcoli, su conforme parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta n. 16/2059 del 26 giugno 1986, a parziale modifica della suddetta circolare n. 8 del 6 febbraio 1969, si dispone che, indipendentemente dalla destinazione dei prodotti di che trattasi, devono essere applicate unicamente le norme di cui al D.M. 31 luglio 1934.
Ciò anche tenendo conto di numerosi pareri già dati in linea con le disposizioni contenute nel predetto decreto.
Adottando unicamente tale normativa, resta invariata la classificazione degli alcoli (etilico e metilico) tra i liquidi infiammabili di cat. B sia se usati per la composizione di miscele carburanti, sia se usati per scopi diversi.
Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza di codesti uffici.
Circolare n. 14 del 28-05-1985
Normative di prevenzione incendi da applicarsi nell’ambito di comunità religiose
Sono pervenuti da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e da comunità religiose interessate al problema quesiti riguardanti le norme di prevenzione incendi da applicarsi nell’ambito delle comunità suddette. A tale riguardo si precisa che:
Per le comunità religiose non è direttamente ravvisabile una caratterizzazione ad hoc sotto il profilo antincendi e, infatti, il decreto interministeriale 16 febbraio 1982, recante l’elenco delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi, non prevede una voce specifica in tal senso. Comunità del tipo accennato riuniscono, di norma, persone che vivono per scopi religiosi in uno stesso fabbricato, permanentemente residenti negli stessi ambienti con comportamenti umani, densità di affollamento e situazione dei luoghi in generale molto simili a quanto si verifica nell’ambito di un comune fabbricato di civile abitazione.
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Circolare n. 8 del 06-02-1969
Impianti di deposito, di manipolazione e di produzione degli alcoli. Chiarimenti
Vengono spesso rivolte a questo Ministero richieste di chiarimenti in merito all’applicabilità, per la sicurezza antincendi dei depositi di alcoli, delle norme tecniche della Commissione reale oppure delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego e la vendita di olii minerali, disciplinati con decreto ministeriale 31 luglio 1934.
Al fine di evitare difformità nella disciplina di tale attività, e in attesa dell’emanazione delle apposite norme, si precisa che, per i depositi di alcoli (etilico e metilico), in quanto usati come additivi per la composizione di miscele carburanti, sono da applicarsi le norme di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934.
Per gli altri impianti di deposito, di manipolazione e di produzione degli alcoli, è da riferirsi, di massima, alle norme tecniche predette e, ove esistano, anche a quelle riportate nei regolamenti di prevenzione incendi e di polizia urbana, però presente nel contempo le proprietà fisico-chimiche degli alcoli e le modalità di immagazzinamento e di manipolazione.
Circolare n. 88 del 19-07-1949
Depositi di fiammiferi
VECCHIE CIRCOLARI DI CHIARIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI
Circolare n. 42 MI.SA. (86) 22 del 17-12-1986
Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi
Di seguito alla Circolare n. 36 dell’11 dicembre 1985 (G.U. 296 del 17 dicembre 1985) si ritiene opportuno, per uniformità di indirizzo, riportare i più significativi quesiti di prevenzione incendi posti a questa Amministrazione nel corso del corrente anno, nonché‚ i chiarimenti formulati, sentito, ove necessario, il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.
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Circolare n. 36 MI.SA. del 11-12-1985
Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione Incendi
Pervengono a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni di prevenzione incendi sia dal punto di vista tecnico che procedurale.
Al riguardo, per uniformità di indirizzo e per consentire una corretta interpretazione delle normative esistenti, tenendo conto anche della prossima scadenza del 31 dicembre 1985 per la presentazione delle istanze per l’ottenimento del nulla osta provvisorio, si forniscono di seguito i chiarimenti ad alcuni punti dell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 tenendo conto delle modificazioni intervenute con il decreto ministeriale 27 marzo 1985.
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Circolare n. 52 MI.SA. del 20-11-1982.
D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 – Chiarimenti
Come è noto il D.M. 16 febbraio 1982 e il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, cui hanno fatto seguito le Circolari n. 25 MI.SA (82) 9 del 2 giugno 1982 e n. 46 MI.SA (82) 15 del 7 ottobre 1982 hanno introdotto sensibili variazioni, sia di natura tecnica che procedurale, al servizio di prevenzione incendi. Durante il primo periodo di applicazione delle suddette disposizioni sono emerse alcune difficoltà di carattere interpretativo rappresentate, con appositi quesiti, a questo Ministero. Si ritiene pertanto necessario, per uniformità di indirizzo, fornire i seguenti chiarimenti relativi ad alcuni punti delle disposizioni emanate.
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Circolare n. 46 MI.SA. (82) del 07-10-1982
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 – «Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi» – Indicazioni applicative delle norme
1) Generalità.
Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, pubblicato sulla G.U. 229 del 20 1982 a conclusione di un iter che ha richiesto, dopo la elaborazione del testo da parte di un’apposita Commissione nominata dall’Amministrazione, il parere della Camera dei Deputati e del Senato, il parere del Consiglio di Stato, l’approvazione del Consiglio dei Ministri e la registrazione della Corte dei Conti, provvede a regolamentare il servizio di prevenzione incendi con disposizioni particolari compatibili con le norme di legge già esistenti le quali, sorte in tempi via via successivi, non davano indicazioni complete per lo svolgimento del servizio
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Circolare n. 25 MI.SA. del 02-06-1982
D.M. 16 febbraio 1982 – Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. Chiarimenti e criteri applicativi
1) Generalità
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’interno 16 febbraio 1982 recante modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
Le modificazioni apportate al precedente elenco delle attività soggette al controllo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco si sono basate su una attenta ed approfondita analisi dei rischi potenziali di incendio tenendo conto dei dati statistici disponibili, delle esperienze acquisite nell’attività di estinzione e prevenzione incendi svolta dal 1965 ad oggi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della opportunità di graduare gli adempimenti secondo i criteri emergenti dalla anzidetta analisi.
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[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.
[2] Anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150°C, possono essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C.
[3] Con Note DCPREV prot. n. 4093 del 28-03-2014 e n. 6178 del 08-05-2014 è stato chiarito che quanto precisato nella nota DCPREV prot. n. 17382 del 27-12-2013 può trovare applicazione anche per la classificazione delle attività di cui ai punti 12 e 13 dell’Allegato I al D.P.R.151/11.
[4] Sostituito dal D.Lgs. n. 81/2008 – Allegato IV – art. 1.5.1.3.