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Decreto minicodice

Testo coordinato del D.M. 3 settembre 2021  ( pdf) «decreto minicodice» recante «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» con i chiarimenti forniti con la Nota DCPREV prot. n. 16700 del 8 novembre 2021. In rosso sono riportati vari chiarimenti e commenti.[1]

Il decreto è entrato in vigore il 29 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021).

Il D.M. 3 settembre 2021 è il terzo decreto interministeriale, adottato dal ministro dell’interno di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dall’articolo 46 (Prevenzione incendi), comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, fa riferimento alla lettera a), punti 1 e 2, ove è stabilito che: «Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: lettera a) i criteri diretti atti ad individuare: punto 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; punto 2) misure precauzionali di esercizio; […]».

Primi chiarimenti

Il provvedimento è comunemente denominato «Decreto minicodice», così come indicato anche nella Circolare DCPREV prot. n. 16700 del 8 novembre 2021, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti sull’argomento, avente per oggetto «DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti».

Anche nel D.M. 3 settembre 2021, così come nel D.M. 2 settembre 2021, possono essere colte analogie con il Codice di prevenzione incendi nel riferimento agli «occupanti» piuttosto che il numero dei lavoratori e nel principio di «inclusione», il quale prevede che le diverse disabilità (es. fisiche, mentali o sensoriali) e le specifiche necessità temporanee o permanenti degli occupanti sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio.

Campo di applicazione del «decreto minicodice»

Il D.M. 3 settembre 2021 individua un quadro completo di regole tecniche appli­cabili ai luoghi di lavoro, i quali, in estrema sintesi, sono tutti quelli definiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ad esclusione dei cantieri. Inoltre, esso comprende tutte le casistiche che si possono presentare. Infatti, l’articolo 3 del decreto delinea i criteri di progettazione da applicare prevedendo 4 casi, ognuno dei quali descritto in uno dei 4 commi che costituiscono l’articolo.

  1. Per i luoghi di lavoro dotati di specifiche regole tecniche, si applicano queste.
  2. Per i luoghi di lavoro a «basso rischio di incendio», così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I al D.M. 3 settembre 2021, si applica il «Minicodice» (l’allegato I stesso).
  3. Per i luoghi di lavoro non dotati di specifica regola tecnica e per quelli non definiti «a basso rischio di incendio» (non ricadenti nei casi 1 e 2) si applica il «Codice di prevenzione incendi». In questo modo, per i luoghi di lavoro, si supera l’articolo 2, comma 1[2] del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., estendendo il campo di applicazione del Codice a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti quelli che com­prendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
  4. per i luoghi di lavoro «a basso rischio di incendio» è fatta comunque salva la possibilità di applicare il Codice di prevenzione incendi, come d’altronde già previsto dall’articolo 2, comma 5 del D.M. 3 agosto 2015.

Campo di applicazione del «minicodice» (allegato I)

Il campo di applicazione dell’allegato I comprende i «luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio», definiti, al punto 1, comma 2, come quelli:

  • ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi (non ricomprese nell’elenco dell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011),
  • non dotati di specifica regola tecnica verticale,
  • aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
    • affollamento complessivo fino a 100 occupanti;
    • superficie lorda complessiva fino a 1000 mq;
    • piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
    • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (qf fino a 900 MJ/m2);
    • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
    • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Abrogazioni D.M. 10 marzo 1998

Con decorrenza 29 ottobre 2022, data di entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021, l’ultimo dei tre decreti pubblicati, si è proceduto alla completa abrogazione del D.M. 10 marzo 1998 recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro».

Testi ufficiali

Il testo ufficiale del D.M. 3 settembre 2021 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

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[1] Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it

[2] Articolo 2 (Campo di applicazione e modalità applicative), comma 1 del D.M. 3 agosto 2015: «1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri […]».